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Document 32000E0297

2000/297/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 13 aprile 2000, relativa alla conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari

GU L 97 del 19.4.2000, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2000/297/oj

32000E0297

2000/297/PESC: Posizione comune del Consiglio, del 13 aprile 2000, relativa alla conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 19/04/2000 pag. 0001 - 0003


Posizione comune del Consiglio

del 13 aprile 2000

relativa alla conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari

(2000/297/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea annette grande importanza al trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), in quanto pietra angolare del regime di non proliferazione nucleare e presupposto essenziale per la prosecuzione del disarmo nucleare.

(2) Il 25 luglio 1994 il Consiglio ha adottato la decisione 94/509/PESC relativa all'azione comune riguardante la preparazione della conferenza del 1995 degli Stati parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari(1).

(3) Il 23 aprile 1998 il Consiglio ha definito la posizione comune 98/289/PESC relativa alla preparazione del secondo comitato preparatorio della conferenza di revisione del 2000 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari(2).

(4) La conferenza delle parti del 1995 per l'esame e l'estensione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari ha adottato decisioni sull'estensione indefinita del trattato stesso, sui principi e sugli obiettivi della non proliferazione e del disarmo nucleari, sul rafforzamento del processo di revisione di detto trattato nonché su una risoluzione relativa al Medio Oriente.

(5) Il comitato preparatorio della conferenza di revisione del 2000 delle parti del TNP ha tenuto tre sessioni: a New York dal 7 al 18 aprile 1997, a Ginevra dal 27 aprile all'8 maggio 1998 e a New York dal 10 al 21 maggio 1999.

(6) Il 29 aprile 1997 il Consiglio ha adottato l'azione comune 97/288/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della trasparenza dei controlli delle esportazioni connesse con materiali nucleari(3).

(7) Sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 1o dicembre 1997 sono stati firmati il protocollo aggiuntivo dell'accordo di verifica fra gli Stati membri della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) non dotati di armi nucleari, l'Euratom e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), il protocollo aggiuntivo dell'accordo di salvaguardia tra la Francia, l'Euratom e l'AIEA e il protocollo aggiuntivo dell'accordo di salvaguardia tra il Regno Unito, l'Euratom e l'AIEA.

(8) Le parti dell'Unione europea firmatarie dei succitati protocolli aggiuntivi hanno manifestato l'intenzione di concludere al più presto il processo di ratifica.

(9) Alla luce dei risultati della conferenza di esame e di estensione del 1995 e dei risultati e delle raccomandazioni del comitato preparatorio della conferenza di revisione del 2000 del TNP, è opportuno aggiornare e sviluppare ulteriormente gli obiettivi indicati nella posizione comune 98/289/PESC e le iniziative intraprese in base ad essa.

(10) La posizione comune 98/289/PESC andrebbe quindi abrogata e sostituita dalla presente posizione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di rafforzare il regime internazionale di non proliferazione nucleare adoperandosi per un risultato positivo della conferenza di revisione del 2000 del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP).

Articolo 2

1. Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Unione europea:

a) si adopera per convincere gli Stati che non sono ancora parti del TNP, in particolare gli Stati che possiedono impianti operativi non soggetti a misure di salvaguardia, ad aderirvi al più presto;

b) promuove la partecipazione alla conferenza di revisione del 2000 del TNP;

c) contribuisce a una revisione strutturata ed equilibrata del funzionamento del TNP nell'ambito della conferenza di revisione del 2000, compresa l'attuazione degli impegni assunti dagli Stati parti ai sensi del trattato nonché l'individuazione di settori in cui e di mezzi attraverso i quali sia possibile ottenere ulteriori progressi in futuro;

d) contribuisce ad ampliare il consenso sulle questioni sostanziali nell'ambito della conferenza di revisione del 2000 del TNP e dei suoi tre comitati principali, tenuto conto della considerevole preparazione effettuata durante le tre sessioni del comitato preparatorio e tenendo presente l'importanza fondamentale delle decisioni e della risoluzione adottate dalla conferenza di esame e di estensione del 1995 in particolare sui principi e sugli obiettivi della non proliferazione e del disarmo nucleari.

2. In base al trattato e ai principi e agli obiettivi fissati dalla conferenza di esame e di estensione del 1995, l'Unione europea ritiene che l'ulteriore esame di tali questioni sostanziali possa includere, fra l'altro, gli aspetti seguenti:

a) rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari mediante ratifica, senza indugio e senza condizioni, soprattutto da parte dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del trattato;

b) immediato avvio e rapida conclusione dei negoziati, nell'ambito della conferenza di Ginevra sul disarmo, su un trattato multilaterale non discriminatorio, effettivamente verificabile a livello internazionale, che vieti la produzione di materiale fissile per armi nucleari o per altri ordigni esplosivi nucleari. In attesa della conclusione di detto trattato l'Unione europea invita tutti gli Stati che non l'abbiano ancora fatto ad interrompere la produzione di materiale fissile per armi nucleari o per altri ordigni esplosivi nucleari;

c) istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc nell'ambito della conferenza sul disarmo al punto 1 dell'ordine del giorno cessazione della corsa agli armamenti nucleari e disarmo nucleare, previo accordo consensuale su un mandato da impartire a detto gruppo;

d) sviluppo di zone prive di armi nucleari e definizione di zone prive di armi di distruzione di massa sulla scorta di accordi conclusi liberamente tra gli Stati nella regione interessata;

e) prosecuzione dell'esame della questione delle assicurazioni in materia di sicurezza da fornire agli Stati privi di armi nucleari parti del TNP;

f) firma e ratifica, da parte degli Stati che dispongono di armi nucleari, dei protocolli pertinenti relativi alle zone prive di armi nucleari a riconoscimento del fatto che le assicurazioni in materia di sicurezza con base nel trattato sono a disposizione di tali zone;

g) affermazione dell'importanza che gli Stati interessati prendano iniziative per mettere in applicazione le assicurazioni previste da tali trattati e dai loro protocolli;

h) maggiore trasparenza quale misura volontaria mirante a rafforzare la fiducia per sostenere ulteriori progressi del disarmo;

i) invito a tutti gli Stati che dispongono di armi nucleari, come concordato dal vertice G7/P8 sulla sicurezza nucleare, tenutosi il 19-20 aprile 1996 a Mosca, a sottoporre il materiale fissile designato come non più necessario per scopi di difesa alle appropriate misure di sicurezza internazionali al più presto;

j) applicazione del principio dell'irreversibilità alle misure nel campo del disarmo nucleare e del controllo delle armi nucleari come contributo al mantenimento e al rafforzamento della pace, sicurezza e stabilità internazionali, tenendo conto di queste condizioni;

k) invito alla pronta entrata in vigore e alla tempestiva attuazione di START II e del suo protocollo e al sollecito avvio di negoziati su START III, per consentire ulteriori riduzioni delle armi nucleari strategiche e lo smantellamento, verificato, di testate nucleari destinate al disarmo a norma di detto trattato;

l) riaffermazione dell'importanza del trattato sui missili antibalistici, pietra miliare della stabilità strategica;

m) riconoscimento dell'importanza delle armi nucleari non strategiche nel quadro degli sforzi volti alla riduzione delle armi nucleari;

n) invito a tutti gli Stati privi di armi nucleari a concludere al più presto accordi con l'AIEA per soddisfare le esigenze dell'articolo III del TNP;

o) riaffermazione delle disposizioni della decisione sui principi e obiettivi del documento finale (parte 1) della Conferenza di revisione del 1995 del TNP relative alle salvaguardie;

p) ulteriore invito a tutti gli Stati che dispongono già di accordi di salvaguardia a concludere ed a mettere in vigore al più presto i protocolli addizionali con l'AIEA ai fini della tempestiva applicazione di un sistema di salvaguardie rafforzato e della successiva integrazione con le misure di salvaguardia esistenti;

q) invito ai fornitori nucleari a proseguire gli sforzi del gruppo di fornitori nucleari e del comitato Zangger per rafforzare la trasparenza e promuovere il dialogo e la cooperazione tra tutte le parti interessate;

r) invito a tutti gli Stati che dispongono di materiali nucleari nel loro territorio a mantenere e a migliorare, se del caso, le loro disposizioni in materia di contabilità, sicurezza e protezione fisica, applicando le appropriate norme concordate a livello internazionale;

s) invito a tutti gli Stati a adottare provvedimenti per garantire che le esportazioni di materiali, attrezzature e tecnologie sensibili siano soggette ad un adeguato sistema di vigilanza e di controllo, agevolazione dello sviluppo tecnologico in collaborazione diffondendo tra i fornitori la fiducia che le merci, la tecnologia e i materiali saranno usati soltanto per scopi pacifici;

t) invito agli Stati, che ancora non l'abbiano fatto, a sottoscrivere la convenzione sulla protezione fisica, a adottare le pertinenti norme fondamentali di sicurezza e di protezione fisica e a introdurre, rendendole operative, misure e leggi adeguate per combattere il traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi;

u) affermazione dell'importanza della costante cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza nucleare, la sicura gestione dei residui e la radioprotezione e invito agli Stati, che ancora non l'abbiano fatto, a sottoscrivere al più presto tutte le convenzioni pertinenti e a porre in essere i relativi impegni.

Articolo 3

L'azione intrapresa dall'Unione europea ai fini dell'articolo 2 comprende:

a) ove opportuno, iniziative della presidenza, alle condizioni previste dall'articolo 18 del trattato sull'Unione europea, al fine di promuovere l'universalità del TNP;

b) iniziative della presidenza, alle condizioni previste dall'articolo 18 del trattato sull'Unione europea, al fine di promuovere la partecipazione alla conferenza di revisione del TNP nel 2000;

c) iniziative della presidenza, alle condizioni previste dall'articolo 18 del trattato sull'Unione europea, nei confronti degli Stati parti del TNP, al fine di ottenere il loro appoggio agli obiettivi di cui all'articolo 2;

d) il perseguimento di un accordo degli Stati membri su progetti di proposte relative alle questioni sostanziali che devono essere sottoposte, a nome dell'Unione europea, all'esame degli Stati parti del TNP, che possano costituire la base di decisioni in seno alla conferenza di revisione del TNP nel 2000;

e) dichiarazioni dell'Unione europea formulate dalla presidenza nel quadro del dibattito generale e dei dibattiti nell'ambito dei tre comitati principali.

Articolo 4

La posizione comune 98/289/PESC è abrogata.

Articolo 5

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 6

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 aprile 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Vara

(1) GU L 205 dell'8.8.1994, pag. 1.

(2) GU L 129 del 30.4.1998, pag. 1.

(3) GU L 120 del 12.5.1997, pag. 1.

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