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Document 31998F0428

98/428/GAI: Azione comune del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea

GU L 191 del 7.7.1998, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; abrogato da 32008D0976

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/428/oj

31998F0428

98/428/GAI: Azione comune del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 07/07/1998 pag. 0004 - 0007


AZIONE COMUNE del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (98/428/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

visto il piano d'azione contro la criminalità organizzata approvato dal Consiglio europeo il 17 giugno 1997 ad Amsterdam, in particolare la raccomandazione n. 21,

tenendo conto del necessario coordinamento tra questa iniziativa e l'attuazione della raccomandazione n. 19 del suddetto piano d'azione,

tenendo presenti le conclusioni dei seminari «Rete giudiziaria europea e criminalità organizzata», tenutisi a Bruxelles dall'8 al 10 maggio 1996 e il 19 e 20 giugno 1997 e organizzati dal Ministero belga della Giustizia nel quadro di un programma cofinanziato dall'Unione europea, nonché i lavori del Parlamento europeo e della Commissione europea,

tenendo conto dell'azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea (1),

considerando la necessità di migliorare ulteriormente la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la lotta contro le forme di criminalità grave, che si configura spesso come vere e proprie organizzazioni, nella maggior parte dei casi transnazionali;

considerando che il miglioramento effettivo della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri richiede l'adozione di misure strutturali a livello di Unione europea che consentano adeguati contatti diretti tra le autorità giudiziarie e le altre autorità responsabili della cooperazione giudiziaria e dell'azione giudiziaria contro le forme di criminalità grave negli Stati membri;

considerando che la presente azione comune lascia impregiudicati gli accordi e le convenzioni vigenti, in particolare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

TITOLO I

CARATTERISTICHE DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA

Articolo 1

Istituzione

Viene istituita una rete di punti di contatto giudiziari tra gli Stati membri in prosieguo denominata «rete giudiziaria europea».

Articolo 2

Composizione

1. La rete giudiziaria europea è composta, tenuto conto delle norme costituzionali, delle tradizioni giuridiche e della struttura interna di ciascuno Stato membro, delle autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale, delle autorità giudiziarie o di altre autorità competenti con responsabilità specifiche nell'ambito della cooperazione internazionale, sia in generale che per alcune forme di criminalità grave, quali la criminalità organizzata, la corruzione, il traffico di stupefacenti o il terrorismo.

2. Vengono istituiti uno o più punti di contatto per ciascuno Stato membro in funzione delle sue norme interne e della ripartizione interna delle competenze facendo in modo da comprendere l'intero territorio nazionale e le varie forme di criminalità grave.

3. Ciascuno Stato membro si adopera affinché la/le persona/e di contatto abbia/abbiano una conoscenza sufficiente di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con le persone di contatto degli altri Stati membri.

4. I magistrati di collegamento di cui all'azione comune 96/277/GAI, del 22 aprile 1996, qualora abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall'articolo 4 alle persone di contatto, possono essere associati alla rete giudiziaria europea dallo Stato membro che invia il magistrato di collegamento, secondo le modalità da esso stabilite.

5. La Commissione designa una persona di contatto per i settori di sua competenza.

Articolo 3

Modalità di funzionamento della rete

La rete giudiziaria europea opera in particolare nei tre modi seguenti:

a) facilita l'istituzione di adeguati contatti tra le persone di contatto dei vari Stati membri per assolvere i compiti previsti all'articolo 4;

b) organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità previste agli articoli 5, 6 e 7;

c) fornisce stabilmente alcune informazioni di base sempre aggiornate, in particolare attraverso una rete di telecomunicazione adeguata, secondo le modalità previste agli articoli 8, 9 e 10.

TITOLO II

CONTATTI NELL'AMBITO DELLA RETE

Articolo 4

Funzioni delle persone di contatto

1. Le persone di contatto sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nell'azione contro le forme di criminalità grave. Esse sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro paese, nonché delle persone di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.

Nella misura in cui sia necessario e in base ad un accordo tra le amministrazioni interessate, esse possono spostarsi per incontrare le persone di contatto degli altri Stati membri.

2. Le persone di contatto forniscono le informazioni giuridiche e pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché le persone di contatto e le autorità giudiziarie locali degli altri paesi, per consentire loro di approntare efficacemente le domande di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest'ultima in generale.

3. Esse facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro Stato membro.

TITOLO III

RIUNIONI PERIODICHE DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA

Articolo 5

Oggetto delle riunioni periodiche

1. Gli obiettivi delle riunioni periodiche della rete giudiziaria europea sono:

a) permettere alle persone di contatto di conoscersi e scambiarsi esperienze, in particolare riguardo al funzionamento della rete;

b) istituire una sede di dibattito sui problemi pratici e giuridici riscontrati dagli Stati membri nell'ambito della cooperazione giudiziaria, soprattutto in ordine all'applicazione degli strumenti adottati a livello di Unione europea.

2. L'esperienza pertinente, maturata dalla rete giudiziaria europea, è trasmessa ai gruppi di lavoro competenti dell'Unione europea e serve da base per le discussioni su eventuali modificazioni normative e miglioramenti pratici nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale.

Articolo 6

Frequenza delle riunioni

1. La rete giudiziaria europea tiene la prima riunione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente azione comune.

2. Successivamente la rete giudiziaria europea si riunisce periodicamente, ogniqualvolta i membri ne ravvisino l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto del desiderio di riunire la rete manifestato dagli Stati membri.

Articolo 7

Luogo delle riunioni

1. Le riunioni si svolgono in linea di massima a Bruxelles, nella sede del Consiglio, secondo le disposizioni del regolamento interno di questa istituzione.

2. Dovrebbero essere tuttavia previste in alternativa riunioni negli Stati membri, per consentire l'incontro delle persone di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità dello Stato ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave.

TITOLO IV

INFORMAZIONI DISPONIBILI NELL'AMBITO DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA

Articolo 8

Contenuto delle informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea

Le persone di contatto devono avere permanentemente accesso ai quattro tipi di informazioni seguenti:

1) dati completi sulle persone di contatto di ciascuno Stato membro ivi comprese, se necessario, relative competenze a livello interno;

2) elenco semplificato delle autorità giudiziarie e repertorio delle autorità locali di ciascuno Stato membro;

3) informazioni giuridiche e pratiche concise sui sistemi giudiziari e procedurali dei 15 Stati membri;

4) testi degli strumenti giuridici pertinente e, per quanto riguarda le convenzioni in vigore, testo delle dichiarazioni e riserve.

Articolo 9

Aggiornamento delle informazioni

1. Le informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea devono essere assolutamente sempre aggiornate.

2. Spetta a ciascuno Stato membro verificare l'esattezza delle informazioni contenute nel sistema e avvisare senza indugio il Consiglio quando un dato che riguarda uno dei quattro punti di cui all'articolo 8 deve essere modificato.

3. Il segretariato generale del Consiglio è responsabile della gestione della rete istituita in virtù della presente azione comune. Esso provvede in particolare a mettere a disposizione dei membri della rete giudiziaria europea le informazioni di cui all'articolo 8 nonché ad aggiornare costantemente le informazioni necessarie al buon funzionamento della rete.

TITOLO V

RETE DI TELECOMUNICAZIONE

Articolo 10

Relazione su un sistema di telecomunicazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente azione comune, il Consiglio esamina, in base ad una relazione della presidenza, elaborata previa consultazione della rete giudiziaria europea, se la rete debba essere collegata mediante un sistema di telecomunicazione.

2. Il Consiglio determina le modalità di configurazione del sistema di telecomunicazione con decisione adottata a maggioranza qualificata, a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Applicazione territoriale

Per quanto riguarda il Regno Unito, le disposizioni dell'azione comune si applicano al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le Isole del Canale e l'isola di Man.

Articolo 12

Valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea

Il Consiglio procede ad una prima valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea al termine della fase di avvio, che si conclude un anno dopo l'entrata in vigore della presente azione comune.

In seguito il Consiglio, su iniziativa della presidenza, procede ogni tre anni alla valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla rete stessa.

In occasione dell'esame della prima relazione triennale, il Consiglio valuta quali possono essere la collocazione e le funzioni della rete giudiziaria europea rispetto all'Europol, sulla base dell'esperienza del suo funzionamento e dell'ampliamento delle competenze dell'Europol.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore un mese dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 14

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

R. COOK

(1) GU L 105 del 27. 4. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dichiara che l'articolo 11 dell'azione comune sull'istituzione di una rete giudiziaria europea non pregiudica l'applicazione territoriale di altri strumenti.

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