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Document 31996R1347

Regolamento (CE) n. 1347/96 del Consiglio del 2 luglio 1996 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Russia e dell'Ucraina e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto

GU L 174 del 12.7.1996, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1347/oj

31996R1347

Regolamento (CE) n. 1347/96 del Consiglio del 2 luglio 1996 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Russia e dell'Ucraina e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 12/07/1996 pag. 0001 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1347/96 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1996 che impone dazi antidumping definitivi sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Russia e dell'Ucraina e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

I. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 2997/95 della Commissione (3) («regolamento relativo al dazio provvisorio») sono stati imposti con effetto a partire dal 24 dicembre 1995 dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di magnesio greggio dei codici NC 8104 11 00 e 8104 19 00 originario della Russia e dell'Ucraina.

Con il regolamento (CE) n. 720/96 (4), il Consiglio ha prorogato la validità delle misure antidumping provvisorie sino al 24 giugno 1996.

II. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo l'imposizione dei dazi antidumping provvisori le seguenti parti interessate hanno presentato osservazioni scritte.

a) Produttori russi

- Avisma Titanium-Magnesium Works, Berezniki, regione di Perm («Avisma»),

Solikamsk Magnesium Works, Solikamsk, regione di Perm («Solikamsk»)

b) Produttori ucraini

- Concern Chlorvinil, Kalush, regione di Ivano-Frankovsk («Chlorvinil») (5)

c) Produttore comunitario

- Péchiney Electrométallurgie

d) Produttore nel paese analogo

- Hydro Magnesium, Porsgrunn, Norvegia

e) Importatore nella Comunità

- Ayrton & Partners, Londra UK

f) Utilizzatore comunitario

- Aluminium Norf, Neuss, Germania, («Alunorf»)

g) Associazione di utilizzatori nella Comunità

- Arbeitsgemeinschaft der Eisen und Metall verarbeitenden Industrie, Düsseldorf, Germania («AVI»).

(3) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.

(6) Le osservazioni presentate dalle parti oralmente oppure per iscritto sono state prese in considerazione e le conclusioni sono state debitamente modificate.

(7) A causa della complessità del caso, in particolare delle difficoltà incontrate per determinare l'idoneità del paese analogo, l'inchiesta ha superato il normale termine di un anno previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso «il regolamento antidumping di base»).

III. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8) A titolo provvisorio il magnesio greggio, in leghe oppure puro e comunque in forma di lingotti, era stato considerato come un unico prodotto ai fini del procedimento.

(9) Dopo l'importazione dei dazi provvisori, i produttori della Russia e dell'Ucraina hanno affermato che le due categorie di magnesio greggio, puro e legato, presentavano differenze in termini di caratteristiche fisiche, processi di produzione e applicazioni finali e che pertanto si trattava di due prodotti distinti.

(10) L'industria comunitaria ha affermato che le istituzioni comunitarie dovevano tener conto del volume e del valore delle vendite da essa effettuate relativamente al magnesio puro in forma di granuli, ai fini della valutazione completa del pregiudizio.

A. Differenze tra magnesio greggio puro e magnesio greggio legato in forma di lingotti

(11) Nella fase finale dell'inchiesta è emerso che le due categorie di magnesio greggio sono diverse per composizione, in particolare in termini di tenore di magnesio, benché quest'ultimo superi il 90 % per i due tipi di prodotto. Nello stesso tempo i leganti supplementari contenuti nel magnesio greggio legato intensificano o addirittura modificano le caratteristiche fisiche di base di questo tipo di prodotto rispetto al magnesio greggio puro.

Alla luce di queste considerazioni è stato stabilito che il magnesio greggio puro e il magnesio greggio legato presentavano alcune differenze in termini di caratteristiche fisiche.

(12) Come risulta dal punto 11 del regolamento relativo al dazio provvisorio, è stato stabilito che i due diversi tipi di magnesio greggio sono utilizzati in numerose applicazioni, come leganti nella produzione di alluminio, come desolforanti e nella pressofusione. Anche se per alcune applicazioni è teoricamente possibile utilizzare l'uno o l'altro tipo di magnesio greggio, in pratica, per motivi tecnici, viene impiegato unicamente uno dei due tipi di prodotto. In particolare, l'utilizzazione di magnesio greggio puro per la pressofusione è praticamente impossibile, mentre è possibile, con alcune modifiche tecniche, utilizzare alcuni tipi di magnesio greggio legato come desolforanti dell'acciaio e come leganti nella produzione di alluminio. Inoltre, dato che ciascun tipo di magnesio greggio è normalmente utilizzato soltanto per determinate applicazioni, anche gli acquirenti considerano le due categorie come prodotti distinti.

Pertanto le applicazioni comuni del magnesio greggio puro e di quello legato sono in pratica, e anche in teoria, molto limitate e di conseguenza le due categorie non sono completamente intercambiabili.

(13) Alla luce di quanto precede è stato concluso che il magnesio greggio puro e il magnesio greggio legato devono essere considerati due prodotti distinti. Poiché né i produttori dei paesi esportatori, né l'industria comunitaria hanno prodotto o venduto magnesio greggio legato in quantitativi rilevanti, è stato concluso che il magnesio greggio legato può essere escluso dal campo di applicazione della presente inchiesta.

Di conseguenza l'esame degli elementi relativi a dumping, pregiudizio, nesso causale tra dumping e pregiudizio e interesse della Comunità, esposto nei punti seguenti, si basa esclusivamente su dati relativi al magnesio greggio puro (in appresso denominato «magnesio»).

Il magnesio, in funzione del tenore di impurezze, è classificato nel codice NC 8104 11 00 oppure 8104 19 00.

B. Magnesio in forma granulare

(14) A titolo provvisorio, ai fini dell'accertamento del pregiudizio la Commissione ha considerato il volume e il valore delle vendite di magnesio in forma di lingotti da parte dell'industria comunitaria. L'industria comunitaria ha in seguito affermato che la Commissione, ai fini dell'accertamento del pregiudizio, avrebbe dovuto tener conto anche delle vendite di magnesio in forma granulare, da essa ottenuto per trasformazione dei lingotti e successivamente venduto sul mercato aperto ad acquirenti indipendenti.

Occorre precisare che i granuli di magnesio in quanto tali sono utilizzati per una delle principali applicazioni, ovvero la desolforazione dell'acciaio. L'unico produttore comunitario ancora operante realizza in proprio il processo di macinazione del magnesio. I produttori della Russia e dell'Ucraina vendono invece il prodotto in lingotti a imprese indipendenti nella Comunità che li trasformano in granuli.

(15) Poiché la desolforazione dell'acciaio è una delle principali applicazioni del magnesio e data la relativa facilità del processo di macinazione, è stato concluso che per determinare la situazione dell'industria comunitaria era opportuno tener conto del volume e del valore delle vendite di lingotti di magnesio trasformati in granuli, dopo una detrazione per tener conto dei costi di trasformazione.

IV. DUMPING

A. Russia e Ucraina

1. Valore normale

(16) I produttori russi hanno affermato che la scelta della Norvegia come paese analogo non era appropriata. Le argomentazioni dei produttori, a grandi linee, si basavano sul fatto che, date le differenze di sviluppo economico tra Russia e Norvegia, particolarmente significative in termini di costo del lavoro, la Norvegia non poteva essere utilizzata come paese analogo.

L'industria comunitaria ha invece affermato che il produttore norvegese è uno dei più efficienti a livello mondiale, con una produzione particolarmente efficace in termini di costi rispetto ai produttori/esportatori interessati.

A questo proposito, si rileva che il motivo per il quale si ricorre ad un paese analogo nei procedimenti antidumping in cui sono coinvolti paesi non retti da un'economia di mercato è la mancanza di informazioni attendibili sui prezzi e sui costi in tali paesi. È quindi infondata l'argomentazione secondo la quale alcuni costi nel paese non retto da un'economia di mercato sono inferiori a quelli del paese analogo ed è inaccettabile la richiesta di adeguamenti del valore normale determinato per il paese analogo quando viene applicato al paese esportatore in questione. Analogamente la Commissione non tiene conto dei costi derivanti dall'inefficienza, per esempio riguardo all'impiego della forza lavoro, che implicherebbero adeguamenti al valore normale a svantaggio dei produttori del paese in cui non vige un'economia di mercato, in quanto si ritiene che tali svantaggi derivino dal sistema economico.

(17) I produttori della Russia e dell'Ucraina hanno inoltre sostenuto che la Norvegia non è un paese analogo appropriato in quanto il produttore norvegese sarebbe interessato all'esito del presente procedimento.

Come è stato affermato nel punto 68 del regolamento relativo al dazio provvisorio è stato accertato che il settore di attività del produttore norvegese riguardava anche il mercato comunitario del magnesio.

Dall'inchiesta è comunque emerso che le conclusioni raggiunte si basano su informazioni verificate e attendibili riguardo ai costi e ai prezzi di vendita in Norvegia. Non è quindi fondata l'affermazione secondo la quale l'interesse particolare del produttore norvegese avrebbe influenzato le conclusioni della presente inchiesta.

(18) Non si ritiene inoltre necessario esaminare in modo particolareggiato alcune affermazioni dei produttori della Russia e dell'Ucraina sull'attendibilità dei costi di produzione determinati per il produttore del paese analogo. Queste argomentazioni si basano infatti su una serie incongruente di tassi di cambio e sui confronti dei valori normali stabiliti in procedimenti antidumping svolti in passato dalle autorità degli Stati Uniti, facendo ricorso a metodi diversi e ignorando il metodo impiegato dalla Commissione per determinare il livello del dazio a titolo provvisorio.

(19) Alcune argomentazioni fanno infine riferimento all'attività nel settore del magnesio da parte del gruppo al quale appartiene il produttore del paese analogo, il quale opera nello stesso settore anche in Canada. Occorre precisare a questo proposito che la determinazione del valore normale si basava esclusivamente sulla situazione del produttore del paese analogo, la Norvegia.

(20) In conclusione è confermato che le informazioni raccolte relativamente al produttore del paese analogo sono attendibili ed effettivamente suffragate dai dati comunicati dai produttori della Russia e dell'Ucraina.

2. Prezzi all'esportazione

(21) Secondo quanto è affermato nel punto 30 del regolamento relativo al dazio provvisorio, era stato accertato che un produttore russo aveva venduto il prodotto in questione ad una società collegata in Svizzera e che non aveva dichiarato l'esistenza di tale collegamento; detto produttore, nella fase successiva alla determinazione provvisoria, non ha contestato questa risultanza, ma ha dichiarato di non conoscere la destinazione finale delle sue esportazioni e ha pertanto chiesto che le vendite alla società consociata non fossero considerate come vendite per l'esportazione nella Comunità.

Questa argomentazione non può essere accettata in considerazione del rapporto esistente tra le società; la società russa, inoltre, non ha presentato informazioni inerenti alle vendite alla parte collegata (per esempio documenti d'imbarco indicanti la destinazione effettiva) per dimostrare che l'impostazione seguita nei punti 30 e 31 del regolamento relativo al dazio provvisorio per la determinazione delle vendite e dei prezzi all'esportazione non era corretta.

(22) I due produttori russi hanno affermato che la detrazione della commissione dai rispettivi prezzi all'esportazione non era giustificata, in quanto la commissione era stata corrisposta a parti situata in Russia. I produttori russi hanno sostenuto che, poiché la Russia non ha un'economia di mercato, i costi ivi sostenuti non dovevano essere presi in considerazione.

Le informazioni disponibili sono state riesaminate ed è stato concluso che non si doveva applicare tale detrazione, in considerazione del fatto che la Russia non ha un'economia di mercato. In effetti, come hanno affermato i produttori russi, le commissioni versate si riferiscono ad attività svolte in Russia.

(23) Il produttore ucraino ha affermato che gli adeguamenti dei prezzi all'esportazione relativi ad alcune transazioni non erano corretti, poiché l'importo relativo alla commissione era stato detratto due volte.

Alla luce delle informazioni presentate, è stato stabilito che la richiesta del produttore ucraino era giustificata ed il calcolo è stato debitamente modificato.

3. Confronto

(24) I produttori russi hanno affermato che il processo di produzione utilizzato dal produttore del paese analogo presenta alcune differenze rispetto a quello impiegato in Russia e che quindi i relativi costi di produzione sono più elevati. Queste affermazioni riguardano una fase determinata del processo di produzione, ovvero il trattamento delle materie prime e la fabbricazione di alcuni sottoprodotti.

(25) Riguardo alle differenze concernenti il trattamento delle materie prime, è stato stabilito che, prima del periodo dell'inchiesta il produttore del paese analogo utilizzava due processi diversi per preparare le materie prime da utilizzare nella produzione di magnesio. Uno dei due processi è stato abbandonato molto prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta. Le richieste dei produttori russi riguardo alle differenze inerenti al trattamento delle materie prime si riferiscono al processo che è stato abbandonato. Poiché questo processo, non essendo più applicato, non ha avuto alcuna incidenza sulla situazione nel periodo dell'inchiesta, non è stato considerato necessario esaminare l'argomentazione dei produttori russi.

(26) Gli aspetti relativi ad alcuni sottoprodotti derivanti dal processo di produzione sono stati esaminati accuratamente per verificare se esistevano differenze essenziali in termini di efficienza tra i processi produttivi impiegati nel periodo dell'inchiesta nel paese analogo e nei paesi esportatori.

A questo proposito sono state fatte le seguenti considerazioni:

- Alla luce delle informazioni disponibili, il processo elettrolitico (una delle fasi principali della produzione di magnesio) applicato dal produttore del paese analogo, data la struttura delle celle elettrolitiche utilizzate, richiede un minor consumo di energia rispetto a quello applicato nei paesi esportatori. Inoltre, la durata delle celle elettrolitiche nei paesi esportatori interessati è nettamente inferiore (circa un anno rispetto a 5 anni nel paese analogo).

- La differenza tra i processi di produzione riguarda in particolare i sottoprodotti ottenuti, che nei paesi esportatori sono più numerosi di quelli del paese analogo. Dalle informazioni comunicate nel corso dell'inchiesta risulta che nei paesi esportatori tali sottoprodotti sono utilizzati come input nella fabbricazione di altri prodotti.

(27) In base a quanto precede, è stato concluso che il valore normale stabilito nel paese analogo doveva essere adeguato per tener conto del fatto che in Norvegia il processo di produzione, pur essendo più efficiente in termini di consumo di energia, aveva un resa inferiore relativamente ai sottoprodotti. L'adeguamento è stato effettuato in base ai prezzi dell'energia elettrica vigenti nel paese analogo e alla stima dei prezzi dei principali sottoprodotti, ai prezzi applicati nella Comunità e adeguati in considerazione del trattamento di depurazione.

4. Margini di dumping

(28) I produttori russi hanno chiesto adeguamenti al valore CIF frontiera comunitaria utilizzato per la determinazione del margine di dumping provvisorio in considerazione delle conseguenze dell'ampliamento della Comunità. Essi hanno sostenuto di aver esportato i propri prodotti nel periodo dell'inchiesta verso un porto finlandese e hanno quindi chiesto che le transazioni all'esportazione non fossero adeguate sino al livello frontiera comunitaria con l'aggiunta di tutti i costi pertinenti sino al livello CIF Rotterdam.

Sono state verificate le destinazioni delle vendite per l'esportazione realizzate dai produttori russi nel periodo dell'inchiesta ed è stato concluso che la richiesta non era giustificata. In realtà, contrariamente alle affermazioni dei produttori russi, in quasi tutti i casi le vendite per l'esportazione ad acquirenti indipendenti sono state fatte al porto di Rotterdam. La richiesta dei produttori interessati è stata quindi respinta.

(29) Dal confronto tra il valore normale adeguato e i prezzi all'esportazione è risultato che i prezzi franco frontiera nazionale di tutte le transazioni per l'esportazione dalla Russia e dall'Ucraina erano inferiori al valore normale. I margini di dumping modificati, aggregati per tutte le transazioni per l'esportazione ed espressi in percentuale del valore complessivo CIF franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Kazakhstan

(30) A titolo definitivo è stata confermata la conclusione raggiunta nel regolamento relativo al dazio provvisorio, secondo la quale le importazioni di magnesio originario del Kazakhstan erano irrilevanti. Non è stato pertanto stabilito alcun margine di dumping nei confronti delle esportazioni originarie di detto paese.

V. PREGIUDIZIO

A. Volume del mercato e consumo nella Comunità

(31) Il consumo del prodotto in questione sul mercato comunitario è stato determinato in base ad informazioni ottenute da un'analisi di mercato realizzata da un'agenzia di ricerche di mercato con un'inchiesta tra fornitori e utilizzatori. Le informazioni utilizzate comprendono il consumo di magnesio da parte delle società appartenenti al gruppo dell'unico produttore ancora operante nella Comunità. Occorre precisare che dette società erano libere di scegliere i propri fornitori di magnesio e pertanto il consumo è stato stabilito in una situazione di mercato aperto.

Il consumo di magnesio nella Comunità misurato in tonnellate metriche era il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dall'Ucraina

1. Cumulo delle importazioni

(32) Il produttore ucraino ha affermato che le importazioni originarie dell'Ucraina non avrebbero dovuto essere cumulate con quelle originarie della Russia. Il produttore ha sostenuto che, a differenza delle esportazioni dalla Russia, le sue esportazioni non riguardavano né magnesio greggio legato, né magnesio proveniente dalle scorte.

Riguardo all'argomentazione relativa al magnesio greggio legato, si ricorda che nella parte III del presente regolamento è stata modificata la definizione del prodotto.

(33) Riguardo alle esportazioni di materiale proveniente dalle scorte, valgono le considerazioni esposte nel punto 31 del regolamento relativo al dazio provvisorio, in cui si afferma che i prezzi e i volumi delle esportazioni di magnesio greggio originario della Russia sono stati stabiliti in funzione delle transazioni dei due produttori che hanno collaborato, i quali, secondo le informazioni da essi comunicate, non hanno venduto materiale proveniente dalle scorte.

(34) In considerazione di tali elementi e delle argomentazioni già presentate a titolo provvisorio (cfr. punti 43-45 del regolamento sul dazio provvisorio) si ritiene che il cumulo delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina sia appropriato.

2. Volume delle importazioni

(35) Il volume delle importazioni oggetto di dumping di magnesio originario della Russia e dell'Ucraina, misurate in tonnellate metriche, è nettamente aumentato passando da 2 100 tonnellate metriche circa nel 1991 a 5 400 tonnellate metriche nel 1992, per raggiungere 9 200 tonnellate metriche nel periodo dell'inchiesta.

(36) Rispetto al consumo comunitario complessivo, l'andamento delle importazioni oggetto di dumping corrisponde all'aumento della quota di mercato dal 5 % nel 1991 all'11 % nel 1992 e al 23 % nel periodo dell'inchiesta.

(37) In base al livello dei prezzi accertato per le importazioni in questione, è stata delineata la seguente tendenza dei prezzi per i due paesi esportatori interessati (in forma indicizzata, con un indice 100 nel 1990).

>SPAZIO PER TABELLA>

Questi prezzi erano costantemente bassi ad erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria di un margine considerevole. I prezzi all'esportazione applicati nel periodo dell'inchiesta sono stati accuratamente confrontati con quelli applicati dall'industria comunitaria ad uno stadio commerciale comparabile, tenendo opportunamente conto delle differenze inerenti alla qualità dei prodotti. I prezzi di tutte le transazioni all'esportazione erano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria di un margine medio del 35 %.

C. Situazione dell'industria comunitaria

(38) Numerose parti interessate hanno osservato che l'industria comunitaria non subisce più alcun pregiudizio, poiché, in seguito all'espansione della domanda di magnesio dopo la fine del periodo dell'inchiesta, l'offerta si è rivelata insufficiente e i prezzi sono sensibilmente aumentati.

L'asserita modifica della domanda riguarda tuttavia il mercato della pressofusione, che di norma utilizza il magnesio greggio legato.

1. Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria comunitaria

(39) Come è stato affermato nel punto B della parte III, le vendite di lingotti di magnesio da parte dell'industria comunitaria sono state esaminate prendendo in considerazione i quantitativi delle vendite di lingotti in quanto tali («lingotti di magnesio») e i quantitativi di lingotti attribuibili alle vendite del prodotto in forma granulare («granuli di magnesio»).

Il volume annuo delle vendite di magnesio in lingotti e in granuli da parte dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità è diminuito a partire dal 1990. Tra il 1991 e il 1992 le vendite sono scese di quasi il 40 %. Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta il calo ha superato il 10 %, corrispondente, in forma indicizzata, ad una diminuzione da 62 a 53 (rispetto ad un indice 100 nel 1990).

Il calo del volume delle vendite ha provocato la diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria, che è scesa dal 20 % nel 1991 all'11 % nel 1992 e nel periodo dell'inchiesta.

(40) Se si escludono le vendite di magnesio in granuli, emerge una tendenza analoga: il volume annuo delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità è diminuito a partire dal 1990. Tra il 1991 e il 1992 le vendite sono scese di quasi il 40 %. Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le vendite sono diminuite del 20 % circa, in misura corrispondente, in forma indicizzata, ad una diminuzione da 55 a 44 (rispetto ad un indice 100 nel 1990).

Il calo del volume delle vendite ha provocato la diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria per i lingotti di magnesio, che è scesa dal 15 % circa nel 1991 all'8 % nel 1992 e al 7 % nel periodo dell'inchiesta.

(41) Infine, se si tiene conto anche delle vendite a società collegate che utilizzano il prodotto in questione e che sono libere di acquistare le materie prime da fornitori indipendenti, è nuovamente confermato il calo del volume annuo delle vendite a partire dal 1990. Tra il 1991 e il 1992 le vendite sono ancora diminuite, con una flessione di quasi il 30 %. Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le vendite sono scese del 10 % circa, ovvero in misura corrispondente, in forma indicizzata, ad una diminuzione da 74 a 69 (rispetto ad un indice 100 nel 1990).

Il calo del volume delle vendite ha provocato la diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria relativa alle vendite complessive di magnesio, che è scesa dal 30 % circa nel 1991 al 20 % circa nel 1992 e nel periodo dell'inchiesta.

2. Prezzi dell'industria comunitaria

(42) I produttori russi hanno sostenuto che l'industria comunitaria ha ottenuto un aumento dei prezzi di vendita dal 1991 al 1992 e sino al periodo dell'inchiesta.

(43) A questo proposito occorre rilevare che i prezzi dell'industria comunitaria sono aumentati dal 1991 al periodo dell'inchiesta a causa della ripresa del mercato. L'aumento dei prezzi corrisponde, in termini di tendenza, alle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale. Questi prezzi sono tuttavia nettamente diminuiti dall'inizio alla fine del periodo dell'inchiesta.

Relativamente all'analisi delle vendite e della quota di mercato, nelle seguenti tabelle sono indicate le tendenze annuali dei prezzi (in forma indicizzata rispetto ad un indice 100 nel 1990):

- vendite di magnesio in lingotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

- vendite di magnesio in lingotti e in granuli:

>SPAZIO PER TABELLA>

- vendite complessive, comprese le vendite ad acquirenti collegati:

>SPAZIO PER TABELLA>

(44) Tra il primo e l'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta i prezzi sono scesi del 6 % circa per le vendite di magnesio in lingotti, dell'8 % circa per le vendite di magnesio in lingotti e in granuli ed ancora dell'8 % per le vendite complessive. Da questi dati si rileva che i prezzi dell'industria comunitaria erano soggetti ad una particolare pressione nel periodo dell'inchiesta.

3. Altri fattori

(45) Per quanto riguarda fattori quali situazione finanziaria, produzione, scorte, capacità, utilizzazione degli impianti e occupazione, dopo l'istituzione delle misure provvisorie le parti interessate non hanno comunicato nuove informazioni. In mancanza di nuovi elementi, sono pertanto confermate le conclusioni provvisorie relative a detti fattori.

D. Conclusione

(46) In considerazione della sostanziale diminuzione delle vendite, della produzione e della quota di mercato dell'industria comunitaria, del sensibile aumento delle scorte e della perdita di posti di lavoro, nonché dell'andamento negativo dei risultati finanziari, è stato concluso a titolo definitivo che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

VI. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

A. Situazione dei prezzi dell'industria comunitaria

(47) I produttori russi hanno affermato che le loro esportazioni non hanno causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, in quanto le difficoltà di quest'ultima si sono manifestate prima dell'aumento delle esportazioni. I produttori russi hanno inoltre affermato, a sostegno della loro argomentazione, che la situazione dell'industria comunitaria è migliorata relativamente ai prezzi di rivendita nel periodo in cui sono aumentate le importazioni di magnesio originario della Russia.

(48) Come già è stato affermato nel punto 69 del regolamento relativo al dazio provvisorio, è stato riconosciuto che le importazioni di magnesio non erano l'unica causa della difficile situazione dell'industria comunitaria. È stato infatti stabilito che l'industria comunitaria ha incontrato alcune difficoltà a causa della contrazione del mercato del magnesio, dovuta alla diminuzione generale dell'attività delle industrie utilizzatrici. È stato tuttavia stabilito che, a partire dal 1991, le importazioni di magnesio originario dei due paesi esportatori interessati sono nettamente aumentate, contrariamente all'andamento del consumo nella Comunità e che i relativi prezzi di vendita erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

Si può pertanto concludere che i due elementi, ovvero la contrazione del mercato e l'aumento incontestabile delle importazioni a basso prezzo dai due paesi interessati, si sono sovrapposti, con la conseguente coincidenza dei loro effetti. Era stato stabilito, a titolo provvisorio, che gli elevati volumi delle importazioni oggetto di dumping hanno pregiudicato la ripresa dell'industria comunitaria dopo il consolidamento del mercato e la realizzazione del programma di ristrutturazione alla fine del 1992.

(49) Per distinguere gli eventuali effetti di questi due fattori, sono state esaminate le tendenze della determinazione dei prezzi da parte di diversi fornitori. In ordine decrescente di quota di mercato nel periodo dell'inchiesta i principali fornitori sono Norvegia (16 % circa), Stati Uniti (16 % circa) e Canada (3 %), oltre ai paesi interessati dal presente procedimento e l'industria comunitaria.

Dall'esame dell'andamento dei prezzi di detti fornitori, in base alle informazioni ricevute dai produttori situati nei paesi esportatori e dall'industria comunitaria, nonché in funzione delle statistiche sulle importazioni per gli altri fornitori e dei dati ottenuti dall'analisi di mercato, risulta che nel 1991 e nel 1992 i prezzi hanno subito una fase di depressione a livello mondiale. Tra la seconda metà del 1992 e l'inizio del 1993 il mercato è entrato in una fase di ripresa, con il conseguente aumento dei prezzi di vendita. Le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina, dal 1990 al periodo dell'inchiesta, sono state sempre realizzate a prezzi costantemente e sostanzialmente inferiori a quelli degli altri principali fornitori.

Inoltre, tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta le variazioni annuali dei prezzi di tutti gli altri fornitori mettono in evidenza una tendenza al rialzo, conformemente all'aumento dei prezzi sul mercato mondiale. I due paesi esportatori interessati hanno invece diminuito i rispettivi prezzi. L'industria comunitaria non ha potuto aumentare i propri prezzi in misura corrispondente a quella degli altri fornitori dei paesi terzi. La quota di mercato dell'industria comunitaria è quindi rimasta relativamente stabile, mentre gli altri fornitori di paesi terzi hanno subito perdite sostanziali delle quote di mercato tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

L'industria comunitaria non ha quindi potuto beneficiare del rialzo dei prezzi derivante dalla ripresa del mercato mondiale a causa dei prezzi delle importazioni in questione, che erano sostanzialmente inferiori a quelli applicati dagli altri fornitori e ha dovuto rinunciare agli aumenti.

(50) È stato inoltre stabilito che i prezzi dell'industria comunitaria, dopo una lieve ripresa all'inizio del periodo dell'inchiesta, si sono deteriorati nel corso dello stesso periodo. Tra il primo e il quarto trimestre del periodo dell'inchiesta i prezzi hanno subito un calo compreso tra il 6 % e l'8 %. Nello stesso periodo le importazioni dai paesi interessati sono aumentate in misura considerevole.

B. Canali di vendita degli esportatori russi e dell'industria comunitaria

(51) I produttori russi hanno affermato che le loro vendite del prodotto in questione nella Comunità non potevano causare pregiudizio, essendo realizzate attraverso canali di vendita diversi da quelli dell'industria comunitaria e destinate ad applicazioni diverse. È stato affermato che il materiale russo in molti casi non era conforme alle norme richieste, avendo un tenore di impurezze superiore al limite fissato ed era quindi utilizzato per la desolforazione dell'acciaio. I produttori russi hanno affermato che i canali di vendita e le applicazioni dei loro prodotti coincidevano solo in parte con quelli dell'industria comunitaria, precisando a questo proposito di non aver venduto magnesio greggio legato per la pressofusione.

(52) A proposito di questa argomentazione va rilevato quanto segue.

- In primo luogo la presente inchiesta riguarda prodotti che sono molto simili, se non identici per caratteristiche e applicazioni. Si ritiene che questa circostanza, da sola, giustifichi il fatto che le vendite a basso prezzo dei prodotti importati abbiano danneggiato l'industria comunitaria.

- In secondo luogo è incontestabile che il mercato del magnesio è estremamente trasparente e quindi influenzato non solo dai prezzi realizzati, ma anche da quelli offerti.

- In terzo luogo l'inchiesta ha confermato che l'industria comunitaria vende quantitativi sostanziali di magnesio nel segmento di mercato in cui i produttori russi hanno affermato di essere specializzati e agli stessi clienti.

- Infine l'inchiesta non ha confermato che i produttori russi che hanno collaborato abbiano venduto magnesio non conforme alle norme. In realtà i produttori stessi hanno affermato che il loro prodotto è di buona qualità, come hanno confermato nel corso dell'inchiesta gli importatori che hanno collaborato e gli utilizzatori.

C. Importazioni da altri paesi

(53) I produttori russi hanno infine affermato che le esportazioni dalla Russia hanno danneggiato in particolare le importazioni da altri paesi terzi.

Come già è stato affermato nel punto 68 del regolamento relativo al dazio provvisorio, la quota di mercato delle importazioni di magnesio originario di paesi terzi, esclusi quelli interessati dal presente procedimento, è effettivamente diminuita nel corso degli anni sino al periodo dell'inchiesta. Tuttavia la differenza tra l'andamento della quota di mercato dell'industria comunitaria e di quella dei paesi terzi non giustifica l'affermazione secondo la quale le importazioni in questione non avrebbero causato pregiudizio all'industria comunitaria. L'industria comunitaria ha scelto di salvaguardare la sua quota di mercato applicando aumenti dei prezzi sensibilmente inferiori a quelli degli altri fornitori.

D. Acquisto di magnesio originario della Russia e dell'Ucraina da parte dell'industria comunitaria

(54) È stato affermato che l'unico produttore comunitario rimasto, avendo acquistato magnesio originario della Russia e dell'Ucraina, aveva causato il proprio pregiudizio.

A questo proposito è stato stabilito che il produttore comunitario non aveva acquistato il prodotto in questione originario dei paesi suddetti.

E. Conclusione

(55) È stato quindi concluso che le importazioni oggetto di dumping di magnesio originario della Russia e dell'Ucraina, realizzate in quantitativi elevati e a bassi prezzi, considerate isolatamente hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

VII. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

A. Industria che utilizza il prodotto (Alunorf)

1. Situazione concorrenziale

(56) Un'impresa che utilizza il prodotto, Alunorf, ha comunicato alcune informazioni. Indipendentemente dalla questione di stabilire se l'Alunorf rappresenti gli interessi degli utenti, è stato esaminato se la società si sarebbe trovata in una situazione di svantaggio rispetto ai concorrenti situati al di fuori della Comunità in seguito all'adozione di misure antidumping.

A questo proposito è stato stabilito che le importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati dalla società utilizzatrice e dai suoi proprietari sono molto ridotte; è quindi limitato il danno che dette società potrebbero subire a causa dei vantaggi concorrenziali dei concorrenti situati in paesi terzi, i quali avrebbero accesso a materie prime a basso prezzo.

2. Effetto sul costo di produzione

(57) Durante il periodo dell'inchiesta l'Alunorf ha fabbricato prodotti a base di alluminio contenenti una percentuale di magnesio compresa tra 0 e 5 %. È stato stabilito che il costo del magnesio rispetto al costo complessivo di produzione era nettamente inferiore al 3 %. L'incidenza delle variazioni di prezzo del magnesio è di conseguenza molto ridotta.

B. Altri utilizzatori

(58) Riguardo agli altri utilizzatori di magnesio, è stato sostenuto che il costo del magnesio rappresentava una percentuale significativa del costo complessivo di produzione e che di conseguenza qualsiasi aumento del costo di questo fattore produttivo avrebbe avuto un effetto negativo sulla situazione concorrenziale di queste imprese.

A questo proposito è stato riconosciuto che queste imprese utilizzatrici potrebbero subire alcune conseguenze. Pertanto le misure antidumping istituite intendono salvaguardare la presenza sul mercato comunitario dei fornitori situati nei paesi esportatori interessati.

C. Conclusione

(59) Si considera quindi che, dopo aver valutato tutti gli elementi pertinenti, nell'interesse della Comunità, devono essere istituite misure definitive. Questa conclusione tiene conto in particolare della situazione di una categoria di utilizzatori industriali, per la quale il magnesio è la principale materia prima. Sono state quindi proposte misure definitive che abbiano effetti limitati su questi utilizzatori.

VIII. MISURE ANTIDUMPING

A. Importo dei dazi

(60) In base alle conclusioni suesposte relativamente a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, è stato esaminato in quale forma e in quale importo le misure antidumping sarebbero state sufficienti per eliminare le distorsioni degli scambi provocate dalle pratiche di dumping causa del pregiudizio e per ripristinare effettive condizioni di concorrenza sul mercato comunitario del magnesio.

(61) Nella fattispecie occorreva tener conto del fatto che l'industria comunitaria del magnesio complessivamente subisce perdite e dell'instabilità del mercato.

(62) Poiché il livello dei prezzi al quale sarebbe eliminato il pregiudizio causato dalle importazioni era superiore al margine di dumping dei due paesi esportatori interessati, l'importo delle misure antidumping è stato stabilito in funzione del margine di dumping.

B. Forma dei dazi

(63) In considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria in forma di perdite finanziarie in seguito alla depressione dei prezzi di vendita, del tipo di prodotto e delle eventuali fluttuazioni dei prezzi in funzione della domanda dei prodotti derivati, nella fattispecie, si ritiene che la forma di dazio più appropriata sia un dazio variabile.

In considerazione degli adeguamenti applicati nella determinazione dei rispettivi valori normali nella fase definitiva, i dazi variabili sono in funzione di un prezzo minimo di 2 602 e 2 568 ECU per tonnellate a livello CIF frontiera comunitaria per le importazioni di magnesio originarie rispettivamente dalla Russia e dall'Ucraina, tenendo conto delle differenze tra gli effetti canali di esportazione utilizzati nel periodo dell'inchiesta.

C. Impegni

(64) Dopo essere stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi, i due produttori russi e il produttore ucraino hanno offerto impegni relativi alle rispettive esportazioni del prodotto in questione nella Comunità. Dopo aver esaminato le offerte, la Commissione ha concluso che gli impegni erano accettabili in quanto avrebbero eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento antidumping di base. Inoltre, dato il tipo di prodotto e viste le condizioni specifiche degli impegni, che riguardano le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità direttamente fatturate ad importatori indipendenti, è stato stabilito che l'adempimento degli impegni poteva essere efficacemente controllato.

(65) La Commissione ha consultato il comitato consultivo in merito all'accettazione degli impegni e, dato che sono state fatte obiezioni, ha inviato una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni. In conformità dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento antidumping di base, gli impegni offerti sono stati accettati con la decisione 96/422/CE della Commissione (6).

(66) Nonostante l'accettazione degli impegni offerti dai produttori della Russia e dell'Ucraina, deve essere imposto un dazio residuo sulle importazioni del prodotto in questione originario della Russia e dell'Ucraina per consolidare gli impegni e per evitarne l'elusione. Il dazio residuo deve essere imposto in forma di dazio variabile, come risulta da quanto precede.

IX. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(67) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati per i produttori/esportatori e vista la gravità del pregiudizio, in particolare del margine di sottoquotazione dei prezzi e del livello di vendite sottocosto, è considerato necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio antidumping provvisorio per le transazioni concernenti il prodotto in questione, ovvero esclusivamente magnesio puro, siano riscossi definitivamente per tutte le società, comprese quelle i cui impegni sono stati accettati, sino all'aliquota del dazio definitivo imposto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) Sono imposti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di magnesio greggio puro, di cui ai codici NC 8104 11 00 ed ex 8104 19 00 (codice Taric 8104 19 00 * 10), originario della Russia e dell'Ucraina.

Ai fini del presente regolamento si intende per magnesio greggio puro il magnesio greggio contenente casualmente come impurezze piccoli quantitativi di altri elementi.

b) Il presente regolamento non si applica al magnesio greggio legato, ovvero al magnesio greggio contenente, in peso, più del 3 % di leganti aggiunti deliberatamente, quali alluminio e zinco.

2. Per il prodotto di cui al paragrafo 1, lettera a) originario della Russia l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 2 602 ECU per tonnellata metrica di prodotto e il prezzo CIF frontiera comunitaria, ogniqualvolta quest'ultimo prezzo per tonnellata metrica di prodotto sia inferiore al prezzo minimo all'importazione (codice addizionale Taric 8899), fatta eccezione per le importazioni dei prodotti direttamente fatturati ad importatori indipendenti, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dai seguenti produttori con sede in Russia:

- Avisma Titanium-Magnesium Works, Berezniki, regione di Perm (codice addizionale Taric 8898)

- Solikamsk Magnesium Works, Solikamsk, regione di Perm (codice addizionale Taric 8903)

che sono esenti dal dazio, fatte salve le condizioni suddette, in seguito all'accettazione degli impegni con la decisione 96/422/CE della Commissione.

3. Per il prodotto di cui al paragrafo 1, lettera a) originario dell'Ucraina l'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 2 568 ECU per tonnellata metrica di prodotto sia inferiore al prezzo minimo all'importazione (codice addizionale Taric 8902), fatta eccezione per le importazioni dei prodotti direttamente fatturati ad importatori indipendenti, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dai seguenti produttori con sede in Ucraina:

- Concern Oriana, Kalush, regione di Ivano-Frankovsk (codice addizionale Taric 8901)

che sono esenti dal dazio, fatte salve le condizioni suddette, in seguito all'accettazione di un impegno con la decisione 96/422/CE della Commissione.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 2997/95 e relativi alle importazioni di magnesio greggio puro come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) sono riscossi definitivamente sino all'aliquota del dazio definitivo imposto.

Gli importi eccedenti rispetto all'aliquota del dazio definitivo e relativi alle importazioni di magnesio greggio puro sono liberati.

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 2997/95 e relativi alle importazioni di magnesio greggio legato come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(3) GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 37.

(4) GU n. L 100 del 23. 4. 1996, pag. 1.

(5) La ragione sociale di questo produttore è stata modificata in «Oriana» dopo il periodo dell'inchiesta.

(6) Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

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