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Document 31994R0747

REGOLAMENTO (CE) N. 747/94 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1994 recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

GU L 87 del 31.3.1994, p. 83–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/747/oj

31994R0747

REGOLAMENTO (CE) N. 747/94 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1994 recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 31/03/1994 pag. 0083 - 0088


REGOLAMENTO (CE) N. 747/94 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1994 recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare gli articoli 2, paragrafo 3 e 24,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94;

considerando che la Commissione ha pertanto adottato il regolamento (CE) n. 738/94 (3) che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati con riserva delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento, è opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali; che, in applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda ad altri richiedenti;

considerando che tale metodo sembra in grado di garantire una transizione armoniosa fra il regime precedente, caratterizzato da disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni d'importazione dei prodotti interessati, e il regime uniforme risultante dall'instaurazione dei contingenti comunitari in causa;

considerando che tale metodo consente infatti di tener conto delle correnti commerciali tradizionali d'importazione formatesi con il regime precedente; che tuttavia l'instaurazione di un regime comunitario deve garantire un accesso progressivo agli importatori non tradizionali; che la determinazione della parte del contingente spettante agli altri richiedenti deve tener conto in modo rappresentativo delle disparità del regime d'importazione summenzionato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94; che, alla luce di quanto precede, dev'essere pertanto ricercato un equilibrio per la determinazione delle parti che possono essere concesse alle due categorie di importatori;

considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente destinata agli importatori tradizionali, gli importatori devono provare di avere realizzato nel corso degli anni 1991 e 1992 importazioni di prodotti di origine cinese formanti oggetto dei contingenti in questione; che i due anni suindicati costituiscono un periodo di riferimento adeguato per il quale sono disponibili dati completi e rappresentativi di una normale evoluzione degli scambi dei prodotti interessati;

considerando che, per quanto riguarda la parte da assegnare agli altri importatori conformemente al metodo basato sull'ordine cronologico delle domande, il quantitativo predeterminato che ciascun importatore può ottenere, pur restando accessibile ai piccoli importatori, dev'essere stabilito tenendo conto della natura del prodotto nonché della necessità di assegnare quantitativi economicamente apprezzabili, in considerazione delle pratiche che caratterizzano le operazioni commerciali relative a tali prodotti;

considerando che, ai fini della partecipazione all'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori tenendo conto della necessità di assicurare una gestione semplice, chiara ed efficace dei contingenti; che, per l'attuazione iniziale della procedura di attribuzione agli altri richiedenti, si ravvisa l'opportunità di procedere per tappe;

considerando che è opportuno prevedere, in vista dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specifichino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più voci del codice NC, i quantitativi richiesti per ciascuna voce del codice NC;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere ripartite per anno di riferimento ed espresse nell'unità del contingente interessato; che, quando il contingente è stabilito in ECU, il controvalore della valuta nella quale sono espresse le importazioni precedenti è calcolato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4);

considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingentali, appare opportuno fissare la durata di validità della licenza d'importazione a sei mesi a partire dalla data del rilascio da parte degli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94, per il periodo 15 marzo 1994 - 31 dicembre 1994.

Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile con riserva delle disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 devono essere assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 520/94.

Articolo 3

1. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato I del presente regolamento.

I quantitativi predeterminati di cui agli articoli 10 e 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 520/94 sono indicati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 520/94, il periodo di riferimento è costituito dagli anni civili 1991 e 1992.

Articolo 4

1. Le domande di licenza d'importazione per la partecipazione alla parte del contingente quantitativo riservata agli importatori tradizionali sono presentate nel periodo 5 aprile 1994 - 12 aprile 1994 alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese formanti oggetto del contingente quantitativo interessato dalla domanda di licenza, nel corso degli anni civili 1991 e 1992.

Quale alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7, il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti interessati effettuate negli anni civili 1991 e 1992 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività.

3. L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 è applicabile, all'occorrenza, ai giustificativi redatti in valuta.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 520/94, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 aprile 1994, alle 10.00, ora di Bruxelles, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 6

La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 28 aprile 1994, la decisione che determina i criteri quantitativi secondo i quali devono essere soddisfatte le domande degli importatori tradizionali.

Articolo 7

1. Le domande di licenza d'importazione per la partecipazione alla parte del contingente quantitativo riservata agli altri importatori sono presentate nel periodo 26 aprile 1994 - 28 aprile 1994, alle 17.00, ora di Bruxelles, alle autorità amministrative compententi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94.

2. Per la verifica e l'utilizzazione del saldo comunitario disponibile, si applicano le seguenti disposizioni:

- le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione, a partire dal 26 aprile 1994, ore 10.00, ora di Bruxelles, fino al 29 aprile 1994, ore 17.00, ora di Bruxelles, nell'ordine cronologico di ricezione, le domande di licenza d'importazione da esse ricevute;

- la Commissione europea esamina il complesso delle domande notificate e conferma, a esame ultimato, mediante notifica, se le domande possono essere soddisfatte in ordine cronologico; inoltre, essa informa gli Stati membri del grado di utilizzazione del saldo comunitario e, se del caso, della data alla quale la succitata procedura può essere ripetuta. Nella fase iniziale dell'attuazione del sistema, qualora il contingente venisse superato, la Commissione convoca il comitato del regolamento (CE) n. 520/94 per esaminare la situazione;

- le notifiche di cui ai paragrafi precedenti vengono di norma comunicate elettronicamente nel quadro della rete integrata appositamente creata, a meno che ragioni tecniche imperative non impongano di utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione. I codici utilizzabili per le notifiche di ogni contingente quantitativo figurano nell'allegato III.

Articolo 8

Ogni domanda di licenza d'importazione relativa a uno dei contingenti quantitativi riguardanti le calzature deve, qualora il contingente quantitativo raggruppi due voci del codice NC, ripartire i quantitativi richiesti per voce del codice NC.

Articolo 9

La validità delle licenze d'importazione che saranno rilasciate dalle competenti autorità degli Stati membri è di sei mesi a partire dalla data del rilascio.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(3) Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE DEI CONTINGENTI "" ID="1">Guanti> ID="2">4203 29> ID="3">64 509 156 ECU (85 %)> ID="4">11 383 969 ECU (15 %)"> ID="1">Calzature del codice SA/NC> ID="2">ex 6402 19 (1)> ID="3">22 166 666 paia (80 %)> ID="4">5 541 667 paia (20 %)"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">1 741 666 paia (80 %)> ID="4">435 417 paia (20 %)"> ID="2">6403 51> ID="3">1 583 334 paia (80 %)> ID="4">395 833 paia (20 %)"> ID="2">6403 59"> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">6 286 466 paia (80 %)> ID="4">1 571 617 paia (20 %)"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">10 671 666 paia (80 %)> ID="4">2 667 917 paia (20 %)"> ID="2">6404 19 10> ID="3">18 399 600 paia (80 %)> ID="4">4 599 900 paia (20 %)"> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana> ID="2">6911 10> ID="3">24 700 t (80 %)> ID="4">6 175 t (20 %)"> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di ceramica> ID="2">6912 00> ID="3">18 810 t (80 %)> ID="4">4 703 t (20 %)"> ID="1">Oggetti di vetro per la tavola, ecc.> ID="2">7013> ID="3">6 966 t (80 %)> ID="4">1 742 t (20 %)"> ID="1">Autoradio del codice SA/NC> ID="2">8527 21> ID="3">1 330 000 pezzi 107 666 pezzi (80 %)> ID="4">332 500 unità 26 917 unità (20 %)"> ID="2">8527 29"> ID="1">Giocattoli del codice SA/NC> ID="2">9503 41> ID="3">119 223 812 ECU 49 786 532 ECU 301 634 500 ECU (75 %)> ID="4">39 741 271 ECU 16 595 510 ECU 100 544 833 ECU (25 %)"> ID="2">9503 49"> ID="2">9503 90""

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(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

QUANTITATIVO MASSIMO PREDETERMINATO "" ID="1">Guanti> ID="2">4203 29> ID="3">50 000 ECU"> ID="1">Calzature del codice SA/NC> ID="2">ex 6402 19 (1)> ID="3">4 000 paia"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">4 000 paia"> ID="2">6403 51> ID="3">4 000 paia"> ID="2">6403 59"> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">4 000 paia"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">4 000 paia"> ID="2">6404 19 10> ID="3">4 000 paia"> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in porcellana> ID="2">6911 10> ID="3">8 t"> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in ceramica> ID="2">6912 00> ID="3">8 t"> ID="1">Oggetti di vetro per la tavola, ecc.> ID="2">7013> ID="3">6 t"> ID="1">Autoradio del codice SA/NC> ID="2">8527 21> ID="3">4 000 unità 4 000 unità"> ID="2">8527 29"> ID="1">Giocattoli del codice SA/NC> ID="2">9503 41> ID="3">75 000 ECU 75 000 ECU 75 000 ECU"> ID="2">9503 49"> ID="2">9503 90""

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(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o lateriali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

CODICI SIGL "" ID="1">Guanti> ID="2">4203 29> ID="3">4203A"> ID="1">Calzature del codice SA/NC> ID="2">ex 6402 19 (1)> ID="3">6402A"> ID="2">ex 6402 99 (1)"> ID="2">ex 6403 19 (1)> ID="3">6403A"> ID="2">6403 51> ID="3">6403B"> ID="2">6403 59"> ID="2">ex 6403 91 (1)> ID="3">6403C"> ID="2">ex 6403 99 (1)"> ID="2">ex 6404 11 (1)> ID="3">6404A"> ID="2">6404 19 10> ID="3">6404B"> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in porcellana> ID="2">6911 10> ID="3">6911A"> ID="1">Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, in ceramica> ID="2">6912 00> ID="3">6912A"> ID="1">Oggetti di vetro per la tavola, ecc.> ID="2">7013> ID="3">7013A"> ID="1">Autoradio del codice SA/NC> ID="2">8527 21> ID="3">8527A 8527B"> ID="2">8527 29"> ID="1">Giocattoli del codice SA/NC> ID="2">9503 41> ID="3">9503A 9503B 9503C"> ID="2">9503 49"> ID="2">9503 90""

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(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricati con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

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