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Document 31992D0326


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che istituisce un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi (92/326/CEE)

GU L 179 del 1.7.1992, p. 131–134 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/326/oj

31992D0326

- DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che istituisce un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi (92/326/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 01/07/1992 pag. 0131 - 0134


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che istituisce un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi (92/326/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 19 giugno 1989, relativa all'attuazione di un piano di azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica: programma statistico delle Comunità europee (1989-1992) (2), mette in rilievo la necessità di un quadro globale e coerente destinato a soddisfare le esigenze comunitarie in materia di informazione statistica garantendo il ravvicinamento dei metodi ed una base comune di concetti, definizioni e norme;

considerando che il programma statistico delle Comunità europee prevede il miglioramento delle statistiche sui servizi ritenendole strumento indispensabile per il buon finanziamento del mercato interno; che l'inventario delle informazioni disponibili effettuato nell'ambito del programma statistico ha evidenziato notevoli lacune nelle statistiche dei servizi;

considerando che la decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (3), può rendere necessario che a tali imprese - la maggior parte delle quali è attiva nei settori dei servizi - siano fornite informazioni statistiche per permettere loro di operare con efficienza nel mercato interno;

considerando che in base alla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (4), il miglioramento della rilevazione del PNLpm presuppone lo sviluppo delle basi statistiche; che la crescente importanza dei servizi nell'economia rende le statistiche sui servizi una componente fondamentale di tali basi statistiche;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 14 novembre 1989, sul commercio interno nell'ambito del mercato interno (5), sottolinea la necessità di migliorare i dati statistici sul commercio rendendoli compatibili con le definizioni comunitarie;

considerando che nella decisione 88/524/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1988, relativa alla realizzazione di un piano d'azione per la creazione di un mercato dei servizi dell'informazione (6), si reputa l'informazione di base in tale settore indispensabile per definire una politica per tale mercato;

considerando che, tenuto conto della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (7), la raccolta di informazioni di base confrontabili sui servizi audiovisivi è essenziale per l'integrazione e lo sviluppo futuro di questo settore;

considerando che nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 marzo 1989 sull'impatto delle infrastrutture e del settore terziario sullo sviluppo regionale - prospettive per una nuova politica regionale (8) si chiede alla Commissione di fornire dati regionali armonizzati sui servizi;

considerando che per i negoziati multilaterali sugli scambi internazionali di servizi sono necessarie statistiche migliori onde pervenire a una liberalizzazione effettiva e duratura;

considerando che occorre rendere le procedure di rilevazione quanto più semplici possibili per le imprese, pur mantenendo elevato il livello qualitativo dei dati, mediante lo sviluppo di strumenti statistici basilari adeguati, e fare in modo che l'onere amministrativo delle imprese non venga inutilmente appesantito;

considerando che, per il controllo della costruzione dell'Europa dei cittadini, occorre intraprendere uno studio esplorativo riguardante la possibilità di estendere l'informazione statistica alla sfera non commerciale dei servizi per le persone e collettività;

considerando che occorre prevedere un programma di una durata di due anni;

considerando che un importo di 8,5 milioni di ecu è stimato necessario per l'attuazione del programma biennale;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma biennale per il periodo posteriore all'anno finanziario 1992 dovranno iscriversi nel vigente quadro finanziario comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi (in appresso denominato « programma »).

Articolo 2

Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

a) predisporre un quadro di riferimento europeo per le statistiche sui servizi definendo i concetti e i metodi più appropriati per la gestione e il controllo delle politiche comunitarie, in particolare nella realizzazione dell'atto unico europeo, nonché per soddisfare le eventuali esigenze delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici e delle associazioni professionali;

b) istituire un sistema europeo d'informazione statistica sui servizi;

c) promuovere e coadiuvare l'armonizzazione delle statistiche sui servizi negli Stati membri,

senza tuttavia appesantire inutilmente l'onere delle imprese.

Articolo 3

Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono svolte le seguenti azioni in linea con l'allegato piano d'azione:

a) analisi e valutazione della domanda di dati statistici sui servizi da parte degli utenti;

b) sviluppo di un quadro metodologico per le statistiche sui servizi;

c) predisposizione degli elementi organizzativi e tecnici di un sistema europeo di informazione statistica sui servizi;

d) eventualmente, esecuzione di indagini pilota sulle imprese nel settore dei servizi;

e) sviluppo di strumenti statistici di base.

Nell'assolvimento di tali compiti la Commissione si vale, nella misura del possibile, degli strumenti e delle procedure esistenti, applicando il principio della sussidiarietà.

Articolo 4

1. Gli Stati membri analizzano e valutano le esigenze dei principali utenti nazionali.

2. La Commissione coordina tali lavori previa consultazione:

- del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom (9);

- per quanto riguarda i servizi finanziari di sua competenza, del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 91/115/CEE (10).

3. Gli Stati membri trasmettono i risultati dei lavori di cui al paragrafo 1 alla Commissione il 31 marzo 1993 al più tardi.

Articolo 5

Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 3, gli Stati membri forniscono alla Commissione le statistiche esistenti sui servizi nonché qualsiasi informazione essa possa richiedere in merito al quadro metodologico impiegato nella raccolta di tali statistiche.

Articolo 6

Anteriormente al 1o gennaio 1994 la Commissione trasmette al Consiglio:

a) una relazione di valutazione sui risultati dell'attuazione delle azioni di cui all'articolo 3;

b) le conclusioni che ne risulteranno per quanto riguarda il proseguimento del programma per le statistiche comunitarie sui servizi dopo il 1993, in particolare le proposte necessarie all'elaborazione di statistiche armonizzate sui servizi, sulla base del quadro metodologico di cui all'articolo 3, lettera b).

Articolo 7

1. Il programma ha una durata di due anni.

2. L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per la sua attuazione è di 8,5 milioni di ecu.

Per il secondo anno d'applicazione del programma l'importo del finanziamento dovrà iscriversi nel vigente quadro finanziario comunitario.

3. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di buona gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) GU n. C 129 del 20. 5. 1991, pag. 165. (2) GU n. C 161 del 28. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33. (4) GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26. (5) GU n. C 297 del 25. 11. 1989, pag. 2. (6) GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 39. (7) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23. (8) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 243. (9) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47. (10) GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19.

ALLEGATO

PIANO D'AZIONE PER LO SVILUPPO DELLE STATISTICHE EUROPEE SUI SERVIZI (1992-1993)

a) Analisi e valutazione della domanda di dati statistici sui servizi da parte degli utenti

L'obiettivo che ci si prefigge consiste nella raccolta di informazioni sulle esigenze dei principali utenti, ossia le istituzioni comunitarie, le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni internazionali e gli operatori economici, e nella valutazione di tale domanda di dati statistici.

Il miglioramento dell'ambiente delle imprese e la promozione dello sviluppo delle stesse, comprese le piccole e medie imprese, la maggior parte delle quali è attiva nei settori dei servizi, esigono che ad esse venga fornita una informazione statistica tale da consentire loro di operare con efficienza sul mercato interno.

Per facilitare una pianificazione a lungo termine e una convergenza delle azioni statistiche a livello comunitario e nazionale, l'analisi terrà conto delle esigenze a lungo termine e del completamento del mercato interno, nonché degli oneri e dei benefici per le autorità incaricate di riunire le statistiche, per le persone e imprese incaricate di fornirle e per i vari utenti.

Per determinare le esigenze degli utenti è necessaria la massima collaborazione possibile tra le parti interessate; tale collaborazione sarà raggiunta attraverso il coordinamento operato a livello nazionale dagli Stati membri.

b) Sviluppo di un quadro metodologico per le statistiche dei servizi

Il quadro metodologico stabilisce il quadro di riferimento per le statistiche sui servizi, con riguardo tanto ai dati esistenti a livello nazionale quanto alla rilevazione aggiuntiva di dati a livello europeo. Tale quadro di riferimento accrescerà la comparabilità dei dati tra i diversi settori dei servizi e tra i vari Stati membri, ancorché le attività differiscano da un paese all'altro a motivo della difformità delle prassi e dei sistemi giuridici vigenti. Il quadro metodologico sarà utilizzato quale strumento fondamentale di armonizzazione per lo sviluppo di statistiche ufficiali europee sui servizi e quale quadro di riferimento raccomandato per le statistiche non ufficiali, in particolare per le ricerche di mercato.

L'elaborazione e la messa in opera del quadro metodologico saranno effettuate per tappe, tenendo conto, tra l'altro, della progressiva individuazione dei bisogni e delle priorità degli utenti.

c) Istituzione di un sistema europeo di informazione statistica sui servizi

I dati raccolti saranno inseriti nel sistema di informazione statistica Mercure che comprenderà:

- dati ufficiali rilevati nell'ambito dei sistemi statistici nazionali;

- dati provenienti da altri progetti Eurostat riguardanti i servizi;

- dati non ufficiali che possono essere rilevati dall'Eurostat in collaborazione con altri servizi della Commissione.

Nel trasmettere i dati ufficiali gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative alla loro affidabilità e tali da restringere le modalità del loro impiego o della loro pubblicazione.

Gli Stati membri trasmettono i dati riservati in conformità delle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (1).

I dati riguarderanno in primo luogo i seguenti settori:

- commercio;

- alberghi, ristoranti, bar e agenzie di viaggio;

- trasporti;

- servizi finanziari (assicurazioni comprese);

- servizi di comunicazione e informazione, servizi audiovisivi;

- servizi alle imprese.

I dati contenuti nei sistemi di informazione Mercure saranno resi disponibili tramite:

- una base di dati che deve essere creata dalla Commissione;

- pubblicazioni statistiche su tutti i settori dei servizi, con graduale incorporazione di tutte le variabili trattate.

Per quanto riguarda la sfera non commerciale dei servizi forniti alle persone e collettività, uno studio esplorativo sui concetti e le definizioni sarà avviato dalla Commissione durante il periodo 1992-1993 al fine di determinare a termine quali informazioni possano essere eventualmente necessarie negli Stati membri per misurare l'importanza dei seguenti settori:

- sicurezza sociale,

- istruzione,

- sanità e altri servizi sociali,

- attività di organizzazioni associative,

- attività ricreative, culturali e sportive,

- altri servizi per le persone e collettività.

d) Esecuzione di indagini pilota sulle imprese nel settore dei servizi

Per migliorare la disponibilità di dati sui servizi è necessario effettuare indagini pilota negli Stati membri che non dispongono di strumenti di indagine comparabili in taluni settori dei servizi. Le indagini pilota forniranno dati preliminari per i settori considerati e apriranno la strada a una rilevazione regolare di dati basata sulla metodologia. Tali indagini pilota saranno condotte nel rispetto dei concetti e dei metodi sviluppati nel quadro metodologico, riguarderanno esclusivamente i settori dei servizi e verranno eseguite soltanto in quegli Stati membri in cui i dati sono insufficienti.

La priorità sarà assegnata alle attività più dinamiche e oggetto di minore attenzione da parte delle statistiche esistenti.

e) Sviluppo di strumenti statistici di base

Strumenti statistici di base devono essere sviluppati al fine di semplificare al massimo le procedure di rilevazione dei dati per le imprese pur salvaguardando la qualità dei dati. Tali strumenti statistici costituiscono parte di un'infrastruttura comune tanto all'industria quanto ai servizi. Tra essi figurano registri, tecniche EDI (Electronic Data Interchange), sistemi di classificazione, campionamenti, questionari, strumenti per l'esecuzione delle indagini, nonché la ricerca in materia di convergenza di concetti statistici e di contabilizzazione.

(1) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

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