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Document 31991L0682

Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali

GU L 376 del 31.12.1991, p. 21–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999; abrogato da 398L0056

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/682/oj

31991L0682

Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1991 pag. 0021 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0009


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali

(91/682/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione di piante ornamentali occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità;

considerando che il conseguimento di risultati soddisfacenti nella coltivazione di piante ornamentali dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato sanitario dei materiali utilizzati per moltiplicare le piante ornamentali nonché delle piante stesse; che alcuni Stati membri hanno pertanto istituito norme intese a garantire la qualità e lo stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali immessi sul mercato;

considerando che il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione e alle piante ornamentali può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità; che, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, occorre eliminare queste barriere adottando disposizioni comunitarie che sostituiscano quelle emanate dagli Stati membri;

considerando che l'adozione di requisiti armonizzati a livello comunitario permetterà agli acquirenti di procurarsi in tutta la Comunità materiali di moltiplicazione e piante ornamentali sani e di buona qualità;

considerando che tali requisiti armonizzati nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario devono essere coerenti con la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/683/CEE (5);

considerando che è opportuno in un primo momento emanare norme comunitarie per i generi e le specie di piante ornamentali che rivestono una grande importanza economica nella Comunità, istituendo una procedura comunitaria che consenta di applicare successivamente tali norme ad altri generi e specie;

considerando, fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 77/93/CEE, che non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali di cui si comprovi la destinazione all'esportazione verso i paesi terzi poiché le norme ivi vigenti possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva;

considerando che per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e specie di pianta ornamentale occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; che è quindi necessario istituire una procedura per la fissazione delle suddette norme;

considerando che spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione e/o di piante ornamentali garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri, devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure comunitarie di controllo;

considerando che l'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali ha interesse che sia nota la denominazione della varietà o del gruppo di piante e sia salvaguardata l'identità;

considerando che le caratteristiche specifiche proprie dell'industria che opera nel settore dei vegetali d'ornamento costituiscono un fattore di complicazione; che pertanto l'obiettivo sopra enunciato può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza pubblica della varietà, oppure, se si tratta di varietà o di gruppi di piante, rendendo disponibile una descrizione elaborata e conservata dal fornitore;

considerando che, per garantire l'identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali, si devono adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; che le etichette devono fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l'informazione dei coltivatori;

considerando che, qualora si incontrino difficoltà momentanee di approvvigionamento, deve essere permessa la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva;

considerando che, quale primo passo verso condizioni armonizzate, è opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all'allegato, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla commercializzazione di piante ornamentali e materiali di moltiplicazione che non siano quelle previste dalla presente direttiva;

considerando che si dovrebbe autorizzare lo smercio all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali prodotti nei paesi terzi, a condizioni beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie;

considerando che, per armonizzare le modalità tecniche di esame applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali alle disposizioni della presente direttiva;

considerando che, per agevolare e rendere più efficace l'applicazione della presente direttiva, occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le relative misure di applicazione e di modificare i suoi allegati; che tali misure devono essere adottate con una procedura che implichi una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno ad un comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le piante ornamentali all'interno della Comunità.

2. Gli articoli da 2 a 20 e l'articolo 24 sono applicabili ai generi e alle specie figuranti nell'allegato.

Questi articoli sono applicabili anche ai portainnesto di altri generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti.

3. Le modifiche dell'elenco dei generi e delle specie che figurano nell'allegato sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 22.

Articolo 2

La presente direttiva non è applicabile ai materiali di moltiplicazione né alle piante ornamentali di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l'identificazione e l'isolamento, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) materiali di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante ornamentali e altre piante a scopi ornamentali;

b)

piante ornamentali: le piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate;

c)

fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante ornamentali: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento e immissione sul mercato;

d)

immissione sul mercato: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita e/o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali;

e)

organismo ufficiale responsabile:

1) l'autorità unica e centrale, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;

2)

l'autorità statale istituita:

- a livello nazionale,

- o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione.

Gli organismi di cui ai punti 1 e 2 possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure da essi prese.

Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al punto 2 con quelli di cui al punto 1.

Inoltre, secondo la procedura prevista all'articolo 21, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo di cui al punto 1 e sotto l'autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese.

Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri;

f)

disposizioni ufficiali: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

g)

ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile;

h)

dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;

i)

partita: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine;

j)

laboratorio: un'entità di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.

Articolo 4

Secondo la procedura prevista all'articolo 22, per ciascun genere o specie di cui all'allegato, viene redatta una scheda che contiene un riferimento ai requisiti di carattere fitosanitario, fissati dalla direttiva 77/93/CEE, applicabili al genere o alla specie in questione e che stabilisce:

1) i requisiti inerenti alla qualità cui devono soddisfare i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita e, se del caso, alle caratteristiche varietali;

2)

i requisiti cui devono soddisfare i portainnesto di altri generi e specie per poter ricevere un innesto di un materiale del genere o della specie in questione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

2. A tal fine, i fornitori effettuano essi stessi, o fanno effettuare da un fornitore riconosciuto o da un organismo ufficiale responsabile, controlli basati sui seguenti elementi:

- identificazione dei punti critici del loro processo di produzione in base ai metodi di produzione impiegati;

- elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo di questi punti critici di cui al primo trattino;

- prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio riconosciuto dall'organismo ufficiale responsabile, per accertare se rispettano le norme definite nella presente direttiva;

- registrazione dei dati di cui al primo, secondo e terzo trattino per iscritto, o con un altro mezzo di conservazione durevole, e tenuta di un registro concernente la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali, da tenere a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile. Tali documenti e registri dovranno essere conservati per almeno un anno.

Tuttavia, i fornitori la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali prodotte e imballate al di fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita e/o di consegna di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali.

Il presente paragrafo non si applica ai fornitori la cui attività in questo settore si limita alla consegna di piccole quantità di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali ai consumatori finali non professionisti.

3. Se i risultati dei loro propri controlli o se le informazioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1 rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi indicati nelle schede redatte a norma dell'articolo 4, questi fornitori ne informano immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e adottano i provvedimenti che questo propone. Il fornitore tiene nei propri locali un registro di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure prese in tale occasione.

4. Le norme che disciplinano l'applicazione del paragrafo 2, secondo comma sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 6

1. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver costatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere attività diverse da quelle per le quali è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

2. L'organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori dopo aver costatato che questi, i loro metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva, che devono essere precisati secondo la procedura prevista all'articolo 21, tenendo conto delle attività di controllo che esercitano. Se un laboratorio decide di svolgere attività diverse da quelle per le quali è stato autorizzato, l'autorizzazione deve essere rinnovata.

3. Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano più rispettati, l'organismo ufficiale responsabile adotta le misure necessarie. A tal fine, esso tiene conto in particolare delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in conformità dell'articolo 7.

4. La sorveglianza e il controllo dei fornitori, degli stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o sotto la responsabilità dell'organismo ufficiale responsabile che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. Secondo la procedura prevista all'articolo 21, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo.

Se dalla sorveglianza e dai controlli risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, l'organismo ufficiale responsabile adotta le misure appropriate.

Articolo 7

1. Se necessario, gli esperti della Commissione, in collaborazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva. Essi possono verificare, tra l'altro, se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della presente direttiva. Uno Stato membro sul cui territorio viene effettuato un controllo fornisce all'esperto tutto l'aiuto che gli è necessario per adempiere al suo incarico. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 8

1. I materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali possono essere immessi sul mercato soltanto da fornitori autorizzati e purché soddisfino i relativi requisiti fissati nella scheda di cui all'articolo 4.

2. Fatta salva la direttiva 77/93/CEE, il paragrafo 1 non è applicabile ai materiali di moltiplicazione e alle piante ornamentali destinati a:

a) prove o scopi scientifici,

b)

lavori di selezione.

Articolo 9

1. I materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali sono commercializzati con un riferimento alla varietà o al gruppo di piante cui appartengono.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al paragrafo 1 devono essere:

- comunemente note, protette conformemente a disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali o registrate ufficialmente in altro modo su base volontaria o di altra natura,

- ovvero essere iscritte negli elenchi tenuti dai fornitori, con le loro descrizioni dettagliate e le corrispondenti denominazioni. Detti elenchi devono essere accessibili, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato.

Ciascuna varietà deve essere descritta ed avere, nei limiti del possibile, la stessa denominazione in tutti gli Stati membri, conformemente alle linee direttrici internazionali adottate.

3. Allorché si fa riferimento a un gruppo di piante, il fornitore deve descrivere e citare la denominazione del gruppo di piante in modo da evitare qualsiasi confusione con una varietà di cui al paragrafo 2.

4. Tranne quando l'aspetto varietale è esplicitamente menzionato nelle schede di cui all'articolo 4, i paragrafi 1, 2 e 3 non comportano per l'organismo ufficiale responsabile alcun obbligo supplementare.

5. Secondo la procedura prevista all'articolo 21, può essere instaurato un sistema di notifica agli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri delle varietà o di altri gruppi di piante. Secondo detta procedura, possono essere adottate disposizioni di applicazione supplementari riguardanti il paragrafo 2, secondo trattino.

Articolo 10

1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali sono tenuti in partite separate.

2. Qualora materiali di moltiplicazione o piante ornamentali di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i seguenti dati: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.

3. Gli Stati membri provvedono all'osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a controlli ufficiali.

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali sono commercializzati unicamente in partite sufficientemente omogenee.

I materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali devono comunque soddisfare le prescrizioni della presente direttiva ed essere accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate nella scheda di cui all'articolo 4. Se su tale documento figura una costatazione ufficiale, questo dovrà essere chiaramente distinto da tutti gli altri elementi contenuti nel documento.

Se del caso, la scheda redatta in applicazione dell'articolo 4 conterrà prescrizioni relative ai materiali di moltiplicazione e/o alle piante ornamentali ai fini delle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio.

Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura possono essere limitate a un'adeguata informazione sul prodotto.

Articolo 12

Gli Stati membri possono dispensare:

- dall'applicazione dell'articolo 11, i piccoli coltivatori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piante ornamentali che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali («circolazione locale»);

- dal controllo ufficiale previsto all'articolo 18, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali prodotti da persone così esonerate.

Secondo la procedura prevista all'articolo 21, vengono adottate misure di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al primo comma, primo e secondo trattino, specie per quanto concerne le nozioni di «piccoli coltivatori» e di «mercato locale», nonché le relative procedure.

Articolo 13

In caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali che rispondono ai requisiti della presente direttiva, possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 21, disposizioni intese a sottoporre la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali a requisiti meno rigorosi, fatte salve le norme fitosanitarie fissate nella direttiva 77/93/CEE.

Articolo 14

I materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali conformi alle prescrizioni e alle condizioni fissate dalla presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale e le modalità di ispezione, oltre a quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato, gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni più rigorose o restrizioni alla commercializzazione diverse dalle condizioni previste nelle schede redatte a norma dell'articolo 4 o, in mancanza delle stesse, diverse da quelle esistenti alla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 16

1. Viene stabilito, secondo la procedura prevista all'articolo 21, se materiali di moltiplicazione e piante ornamentali prodotti in un paese terzo, i quali presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante ornamentali prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.

2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono, fino al 1o gennaio 1993, applicare alle importazioni di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali provenienti da paesi terzi condizioni equivalenti a quelle applicate alla produzione e alla commercializzazione di prodotti ottenuti nella Comunità.

Secondo la procedura prevista all'articolo 21, la data di cui sopra può, per i paesi terzi, essere prorogata, in attesa della decisione di cui al paragrafo 1.

I materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non saranno soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di un controllo ufficiale effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva.

Articolo 18

Le modalità d'applicazione concernenti l'ispezione ufficiale di cui agli articoli 5, 10 e 17, ivi compresi i metodi di campionatura, possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 19

1. Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli previsti all'articolo 6, paragrafo 4, del controllo ufficiale previsto all'articolo 17 o dalle prove previste all'articolo 20, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante ornamentali commercializzati non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la loro conformità alle disposizioni della presente direttiva, oppure, se ciò non fosse possibile, per vietarne la commercializzazione nella Comunità.

2. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante ornamentali commercializzati da un fornitore non rispondono ai requisiti e alle condizioni di cui alla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano presi provvedimenti adeguati. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piante ornamentali, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale.

3. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piante ornamentali che il fornitore intende commercializzare risponderanno in futuro ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

Articolo 20

1. Negli Stati membri vengono effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali alle prescrizioni e alle condizioni della presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2. Secondo la procedura prevista all'articolo 21, si può decidere in merito alla necessità di effettuare prove o analisi comunitarie agli stessi fini che al paragrafo 1. La Commissione può incaricare dell'ispezione delle prove comunitarie rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

3. Le prove o analisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate per armonizzare i metodi tecnici di controllo dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali. Tali prove ed analisi formano oggetto di relazioni di attività, notificate in via riservata agli Stati membri e alla Commissione.

4. La Commissione provvede affinché, se necessario, le modalità di coordinamento, di realizzazione e di ispezione delle prove di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di valutazione dei loro risultati siano adottate in seno al comitato permanente di cui all'articolo 21. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente. Se necessario, vengono adottate modalità specifiche. Le prove riguardano altresì materiali di moltiplicazione e piante ornamentali prodotti in paesi terzi.

Articolo 21

Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali», presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata dall'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere formulato dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 22

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali, presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 23

Le modifiche da apportare alle schede redatte in applicazione dell'articolo 4 e alle condizioni e norme dettagliate adottate per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21.

Articolo 24

1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Qualora, nel corso di un'ispezione ufficiale, si constati che taluni materiali di moltiplicazione o talune piante ornamentali non possono essere immessi sul mercato perché non soddisfano uno dei requisiti relativi allo stato fitosanitario, lo Stato membro interessato adotta le misure ufficiali opportune per eliminare gli eventuali rischi fitosanitari che possono risultarne.

Articolo 25

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto concerne gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 24, la data di applicazione per ogni genere o specie di cui all'allegato è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 21, all'atto della stesura della scheda di cui all'articolo 4. Questa data non può essere posteriore al 1o gennaio 1993.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatta a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. C 52 del 3. 3. 1990, pag. 16 e

GU n. C 307 del 27. 11. 1991, pag. 15.

(2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 197.

(3) GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 21.

(4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(5) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2

- Begonia x hiemalis Fotsch

ElatiorFD1>begonia

- Pelargonium L.

Pelargonium (zonale, a foglie di edera, reale)

- Dendranthema x grandiflorum

(Ramat.) Kitam.

Crisantemo (crisantemo dei fioristi)

- Dianthus caryophyllus L. e ibridi

Garofano

- Euphorbia pulcherrima wild ex Kletzsch

- Gerbera L.

Gerbera

- Phoenix

- Rosa

- Citrus (ornamentale)

- Malus Miller (ornamentale)

Melo ornamentale

- Pinus nigra (ornamentale)

- Prunus L. (ornamentale)

Ciliegio ornamentale

- Pyrus L. (ornamentale)

Pero ornamentale

- Lilium L.

Giglio

- Gladiolus L.

Gladiolo

- Narcissus L.

Giunchiglia

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