EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0060

Direttiva 91/60/CEE del Consiglio del 4 febbraio 1991 che modifica la direttiva 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni

GU L 37 del 9.2.1991, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/1997; abrogato da 396L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/60/oj

31991L0060

Direttiva 91/60/CEE del Consiglio del 4 febbraio 1991 che modifica la direttiva 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 09/02/1991 pag. 0037 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0010


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1991 che modifica la direttiva 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni (91/60/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/461/CEE (5), fissa soltanto la lunghezza massima degli autotreni ed incita pertanto i trasportatori ed i costruttori ad aumentare sempre più la lunghezza massima di carico di tali veicoli;

considerando che tale evoluzione comporta una riduzione dello spazio riservato al conducente; che ne risulta un peggioramento delle condizioni di sicurezza e di comodità del conducente;

considerando che, per raggiungere un maggiore equilibrio fra l'utilizzazione razionale degli autotreni e le esigenze in materia di sicurezza stradale, occorre migliorare le norme attualmente in vigore, fissando segnatamente una lunghezza massima di carico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:

1) Viene inserito il seguente articolo:

« Articolo 4 ter

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, gli autotreni i cui veicoli a motore sono stati immessi in circolazione anteriormente al 31 dicembre 1991 e che non sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 1.7 e 1.8 dell'allegato I vengono, fino al 31 dicembre 1998 considerati conformi a tali disposizioni se non superano la lunghezza totale di 18,00 m. »

2) Il punto 1.1 dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

« 1.1. Lunghezza massima:

- veicolo a motore 12,00 m

- rimorchio 12,00 m

- autoarticolato 16,50 m

- autotreno 18,35 m

- autobus articolato 18,00 m ».

3) Nell'allegato I sono inseriti i seguenti punti:

« 1.7. Distanza massima misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio: 15,65 m 1.8. Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato: 16,00 m ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS (1) GU n. C 316 del 16. 12. 1989, pag. 5 e GU n. C 268 del 24. 10. 1990, pag. 12. (2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 28. (3) GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 29. (4) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14. (5) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 7.

Top