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Document 31986R2882

Regolamento (CEE) n. 2882/86 del Consiglio del 15 settembre 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1986)

GU L 267 del 19.9.1986, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2882/oj

31986R2882

Regolamento (CEE) n. 2882/86 del Consiglio del 15 settembre 1986 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1986)

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 19/09/1986 pag. 0001


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2882/86 DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 1986

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3700/83 del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con la Repubblica di Cipro dopo il 31 dicembre 1983 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3682/85 (2), prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario di 300 tonnellate di melanzane, originarie di Cipro, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, a dazio doganale pari al 40 % del dazio della tariffa doganale comune per il periodo dal 1o ottobre al 30 novembre 1986; che è opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per questo periodo;

considerando che secondo l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 449/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo al regime applicabile dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con taluni paesi terzi (3), le disposizioni applicabili dalla Spagna e dal Portogallo agli scambi con Cipro sono sottoposte al regime tariffario ed alle altre norme commerciali applicabili ai paesi terzi che beneficiano del trattamento della nazione più favorita; che pertanto il presente regolamento si applica soltanto alla Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario il cui periodo di applicazione è molto breve, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra Stati membri, ferma restando la facoltà di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno alle condizioni e secondo la procedura prevista dall'articolo, 1, paragrafo 2; che tale metodo di gestione richiede una stetta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o ottobre al 30 novembre 1986 nella Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985, il dazio della tariffa doganale comune per le melanzane, della sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro, è sospeso al 6,4 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 300 tonnellate.

2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni del prodotto in questione effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE

(1) GU n. L 369 del 30. 12. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 9.

(3) GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.

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