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Document 31983R0778

Regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione del 30 marzo 1983 che stabilisce norme di qualità per i pomodori

GU L 86 del 31.3.1983, p. 14–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogato da 300R0790

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/778/oj

31983R0778

Regolamento (CEE) n. 778/83 della Commissione del 30 marzo 1983 che stabilisce norme di qualità per i pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 31/03/1983 pag. 0014 - 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0114
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0114
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0059


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 778/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1983

che stabilisce norme di qualità per i pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento n. 23 (3) ha fissato nell'allegato II/2 norme di qualità per i pomodori; che tali norme sono state modificate dal regolamento n. 190/67/CEE (4);

considerando che si è constatata un'evoluzione della produzione e del commercio dei pomodori, in particolare per quanto riguarda le esigenze dei mercati di consumo e all'ingrosso; che, di conseguenza, le norme comuni di qualità per i pomodori fissate dal regolamento n. 23 devono essere modificate per tener conto di queste nuove esigenze;

considerando che tali modifiche implicano la modifica della categoria supplementare di qualità definita dal regolamento n. 211/66/CEE del Consiglio (5); che per definire detta categoria occorre tener conto dell'interesse economico che i prodotti in causa rappresentano per i produttori e della necessità di soddisfare il fabbisogno dei consumatori;

considerando che le norme di qualità sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi della commercializzazione successive a quella della spedizione; che, essendo i prodotti della categoria « Extra » sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, si deve prendere in considerazione nei loro riguardi soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

considerando che, per motivi di chiarezza e di certezza del diritto nonché per maggiore comodità degli interessati, è opportuno presentare in un testo unico le norme così modificate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di qualità relative ai pomodori della sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune figurano nell'allegato.

Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare rispetto alle prescrizioni delle norme:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,

- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria « Extra », lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

Articolo 2

1. I termini « ai pomodori » che figurano all'articolo 2 del regolamento n. 23, nonché il termine « pomodori » che figura all'articolo 1 del regolamento n. 211/66/CEE, sono soppressi.

2. L'allegato II/2 del regolamento n. 23 e l'allegato II del regolamento n. 211/66/CEE sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

(4) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2795/67.

(5) GU n. 233 del 20. 12. 1966, pag. 3939/66.

ALLEGATO

NORMA DI QUALITÀ PER POMODORI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai pomodori delle varietà (cultivar) derivate dal Lycopersicum esculentum Mill, destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i pomodori destinati alla trasformazione industriale.

Secondo la loro forma, si distinguono tre tipi commerciali di pomodori:

- « tondi », di tipo sferico, compresi i pomodori « ciliegia »,

- « costoluti »,

- « oblunghi » (o « allungati »).

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i pomodori devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i pomodori devono essere:

- interi,

- di aspetto fresco,

- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

- privi di umidità esterna anormale,

- privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei pomodori devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,

- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

I pomodori sono classificati nelle quattro categorie seguenti:

i) Categoria « Extra »

I pomodori di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono avere la polpa resistente e presentare la forma, l'aspetto e lo sviluppo tipici della varietà.

Per la loro colorazione, in rapporto allo stato di maturità, essi devono poter rispondere ai requisiti di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo A.

Sono esclusi i frutti con la zona peripeduncolare di consistenza e colore anormali (« dorso verde ») o che presentino altri difetti, fatti salvi leggerissimi difetti superficiali dell'epidermide, purché questi non pregiudichino la qualità, l'aspetto generale del prodotto o la presentazione nell'imballaggio.

ii) Categoria I

I pomodori di questa categoria devono essere di buona qualità, sufficientemente turgidi e presentare le caratteristiche tipiche delle varietà.

Sono escluse le screpolature non cicatrizzate e i frutti con la zona peripeduncolare di consistenza e colore visibilmente anormali (« dorso verde »).

I pomodori possono presentare i seguenti leggeri difetti, purché questi non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione del prodotto:

- un leggero difetto di forma e di sviluppo,

- un leggero difetto di colorazione,

- leggeri difetti dell'epidermide,

- leggerissime ammaccature. Inoltre, i pomodori « costoluti » possono presentare:

- screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 1 cm,

- protuberanze non eccessive,

- un piccolo ombelico senza formazioni legnose,

- cicatrici legnose di forma ombelicale al punto stelare, di superficie non eccedente 1 cm2,

- una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile ad una sutura) la cui lunghezza non deve superare i due terzi del diametro massimo del frutto.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere sufficientemente turgidi e non presentare screpolature non cicatrizzate.

I pomodori possono presentare i seguenti difetti, purché questi non pregiudichino caratteristiche essenziali di qualità e di presentazione:

- un difetto di forma, di sviluppo e di colorazione,

- difetti dell'epidermide o ammaccature, purché non danneggino gravemente il frutto,

- screpolature cicatrizzate della lunghezza massima di 3 cm.

Inoltre i pomodori « costoluti » possono presentare:

- protuberanze più evidenti rispetto alla categoria I, ma esclusi i frutti deformi,

- un ombelico,

- cicatrici legnose di forma ombelicale al punto stelare, la cui superficie non ecceda 2 cm2,

- una sottile cicatrice stelare di forma allungata (simile ad una sutura).

iv) Categoria III (1)

Questa categoria comprende i pomodori che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche della categoria II. Essi possono tuttavia presentare screpolature cicatrizzate di lunghezza superiore a 3 cm.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

La calibrazione è determinata dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto. Le disposizioni che seguono non si applicano ai pomodori « ciliegia ».

A. Calibro minimo

Il diametro minimo dei pomodori classificati nelle categorie « Extra », I e II è fissato a:

- 35 mm per i pomodori « tondi » e « costoluti »,

- 30 mm per i pomodori « oblunghi ».

Il calibro minimo dei pomodori classificati nella categoria III è fissato a:

- 20 mm per i pomodori « oblunghi », nonché per i pomodori prodotti in coltura protetta (serra o coperture in plastica) indipendentemente dal loro tipo commerciale,

- 35 mm per gli altri pomodori.

B. Scale di calibrazione

La scala di calibrazione è fissata come segue:

- da 30 mm inclusi a 35 mm esclusi (2),

- da 35 mm inclusi a 40 mm esclusi,

- da 40 mm inclusi a 47 mm esclusi,

- da 47 mm inclusi a 57 mm esclusi,

- da 57 mm inclusi a 67 mm esclusi,

- da 67 mm inclusi a 82 mm esclusi,

- da 82 mm inclusi a 102 mm esclusi,

- 102 mm e più.

L'osservanza della scala di calibrazione è obbligatoria per i pomodori delle categorie « Extra » e I.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

In ogni imballaggio sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria « Extra »

Il 5 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

iii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume di ammaccature pronunciate, o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

iv) Categoria III

Il 15 % in numero o in peso di pomodori non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume di ammaccature pronunciate, o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di pomodori rispondenti al calibro immediatamente inferiore e/o superiore a quello indicato, con un minimo di 33 mm per i pomodori « tondi » o « costoluti » e di 28 mm per i pomodori « oblunghi », appartenenti alle categorie « Extra », I e II.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere pomodori della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (sempreché, per quanto riguarda quest'ultimo criterio, sia richiesta una calibrazione).

I pomodori delle categorie « Extra » e I devono essere praticamente omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione. Inoltre, per i pomodori « oblunghi », la lunghezza deve essere sufficientemente uniforme.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

I pomodori devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali ed in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

È vietata l'apposizione di un timbro o di un'etichetta sui pomodori stessi.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le indicazioni seguenti:

A. Identificazione:

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo d'identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. B. Natura del prodotto

- « pomodori » e tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno; tali indicazioni sono sempre obbligatorie per il tipo « ciliegia », nonché per i pomodori della categoria III:

- prodotti in coltura protetta (serra o coperture in plastica) e d'un calibro compreso tra 20 mm e 35 mm;

- « oblunghi », d'un calibro compreso tra 20 mm e 30 mm.

- nome della varietà (facoltativo).

C. Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- categoria,

- calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo o indicazione « non calibrati ».

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

(1) Categoria supplementare di qualità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72. L'applicazione di questa categoria di qualità o di alcune sue specificazioni è subordinata ad una decisione che viene adottata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2) Unicamente per i pomodori « oblunghi ».

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