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Document 31974R2681

Regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare

GU L 288 del 25.10.1974, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/2681/oj

31974R2681

Regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 288 del 25/10/1974 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 2 pag. 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 11 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 2 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 5 pag. 0118
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 5 pag. 0118


REGOLAMENTO (CEE) N. 2681/74 DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 1974 relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Comunità concede un aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo o vittime di catastrofi e ne assume il finanziamento;

considerando che in virtù delle attuali disposizioni regolamentari queste spese sono finanziate in modo variabile secondo i prodotti e secondo le condizioni, sia totalmente a carico del titolo 9, capitolo «Spese per aiuto alimentare», del bilancio generale delle Comunità, sia a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sia parzialmente a carico di entrambi;

considerando che questa situazione impedisce di far apparire chiaramente il costo della politica comune dei mercati nei settori interessati e quello della politica di aiuto alimentare ; che inoltre essa rende difficile la gestione degli stanziamenti poiché le spese vanno imputate talora alla sezione garanzia del FEAOG, talora al titolo 9, capitolo «Spese per aiuto alimentare», del bilancio e talora in parte all'una e in parte all'altro;

considerando che è opportuno armonizzare nei diversi settori le condizioni del finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare e quindi modificare l'attuale regolamentazione;

considerando che occorre prevedere un finanziamento comunitario per il valore della merce e per le spese determinate dall'esecuzione delle varie fasi il cui onere spetterebbe alla Comunità in ragione delle disposizioni relative alle forniture suddette, escluse le spese amministrative eventualmente effettuate dagli Stati membri;

considerando che conviene imputare alla sezione garanzia del FEAOG le spese corrispondenti alla restituzione, ed al suddetto titolo 9 le spese diverse da quelle che vengono assunte a carico dal FEAOG;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle azioni comunitarie di aiuto alimentare, è opportuno prevedere, per le spese imputabili al titolo 9 del bilancio un sistema di anticipi sul tipo di quello attuato dal FEAOG;

considerando che è opportuno prevedere, se necessario, l'elaborazione di modalità di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formano oggetto di un finanziamento comunitario, ad esclusione delle spese amministrative, le spese determinate dalle operazioni comunitarie di fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare, effettuate in applicazione di regolamenti del Consiglio o in esecuzione degli obblighi inerenti a convenzioni o accordi conclusi dal Consiglio, e che incombono alla Comunità in ragione delle disposizioni relative alle forniture suddette.

Questo regime si applica alle spese di cui al primo comma sostenute dagli Stati membri a decorrere dal 1º gennaio 1975.

Articolo 2

1. È imputabile al FEAOG, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondente alle restituzioni all'esportazione, fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

2. Sono imputabili al titolo 9, capitolo «Spese per l'aiuto alimentare», le spese di cui all'articolo 1, dopo che siano state dedotte le restituzioni di cui al paragrafo 1. (1)GU n. C 23 dell'8.3.1974, pag. 62.

Articolo 3

1. Gli Stati membri designano i servizi e gli organismi da essi autorizzati a pagare le spese di cui al presente regolamento. Essi comunicano al più presto possibile alla Commissione, qualora tale comunicazione non sia stata ancora fatta, le informazioni relative soprattutto allo statuto di detti servizi ed organismi, alle condizioni amministrative e contabili del loro funzionamento, nonché, annualmente, qualsiasi relazione o parte di relazione su tali spese elaborata da essi o dai competenti servizi di controllo.

2. Per queste spese, la Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1), - decide di accordare, periodicamente e su loro richiesta, degli anticipi agli Stati membri interessati;

- procede alla verifica dei conti degli Stati membri sulla base dei documenti giustificativi che essi le avranno trasmesso.

Articolo 4

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alle spese di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET (1)GU n. L 94 del 28.4.1970 pag. 13.

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