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Document 31963D0020

CECA Alta Autorità: Décisione n. 20-63 dell'11 dicembre 1963 che modifica la décisione n. 31-53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio

GU 187 del 24.12.1963, p. 2972–2973 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 68 - 69

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1963/20/oj

31963D0020

CECA Alta Autorità: Décisione n. 20-63 dell'11 dicembre 1963 che modifica la décisione n. 31-53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio

Gazzetta ufficiale n. 187 del 24/12/1963 pag. 2972 - 2973
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0061
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0068
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0071
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0028
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0028


DECISIONE N. 20-63 dell'11 dicembre 1963 che modifica la decisione n. 31-53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio

L'ALTA AUTORITÀ,

Visti gli articoli 60, 2 a) e 63, 2 del Trattato,

Vista la decisione n. 31-53 del 2 maggio 1953 relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio (Gazzetta Ufficiale C.E.C.A. 4 maggio 1953, pag. 111 et segg.) e le relative decisioni di modificazione ; efr. la comunicazione sul testo attualmente in vigore di detta decisione (Gazzetta Ufficiale C.E.C.A. 27 settembre 1957, pag. 495 e segg.);

Considerato che: - l'esperienza ha dimostrato che la decisione n. 30-53, con la quale l'Alta Autorità ha precisato le pratiche vietate dall'art. 60, 1 del Trattato, non ha definito esattamente e completamente gli obblighi delle imprese relativi alle loro organizzazioni di vendita e agli intermediari che agiscono per loro conto;

- l'Alta Autorità ha di conseguenza modificato la decisione n. 30-53 con la decisione n. 19-63 dell'11 dicembre 1963;

- è necessario uniformare gli obblighi delle imprese relativi alla pubblicità dei prezzi e condizioni di vendita alle disposizioni modificate con decisione n. 19-63;

- le imprese dell'industria dell'acciaio che per lo smercio dei propri prodotti, si avvalgono di organizzazioni di vendita, sono tenute a vigilare affinchè le organizzazioni di vendita pubblichino i propri listini di prezzi e condizioni di vendita in conformità della decisione n. 31-53 ; le imprese sono per altro autorizzate a fare riferimento ai listini di prezzi delle loro organizzazioni di vendita invece di pubblicare i propri listini di prezzi e viceversa;

- la stessa disciplina deve essere applicata agli intermediari che agiscono nel nome proprio, ma distribuiscono i prodotti delle imprese per conto di queste ultime (commissionari, depositari);

Previa consultazione del Comitato consultivo;

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione n. 31-53 è modificata come segue:

«1. Le imprese dell'industria dell'acciaio sono obbligate a pubblicare i propri listini di prezzi e condizioni di vendita conformemente alle disposizioni della presente decisione.

2. Le imprese che si avvalgono di un'organizzazione di vendita per lo smercio dei propri prodotti (articolo 1, secondo comma della decisione n. 30-53), debbono vigilare affinchè anche tale organizzazione di vendita pubblichi i propri listini di prezzi e condizioni di vendita, conformemente alle disposizioni della presente decisione.

3. Le imprese dell'industria dell'acciaio possono comunicare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, che i propri prodotti sono venduti alle stesse condizioni di vendita e prezzi di listino delle proprie organizzazioni di vendita.

L'organizzazione di vendità può comunicare, secondo le stesse modalità, che i prodotti sono venduti sulla base dei listini di prezzi e delle condizioni di vendita dell'impresa.

4. Alle imprese dell'industria del minerale di ferro sono applicabili le disposizioni contenute nella decisione n. 4-53 del 12 febbraio 1953.»

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione n. 31-53 è modificato come segue:

«1. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita debbono obbligare gli intermediari, i quali vendono in nome proprio, ma per conto di tali imprese e organizzazioni di vendita (commissionari, depositari), ad osservare le disposizioni della presente decisione per quanto riguarda i listini di prezzi e condizioni di vendita da essi pubblicati.

2. Nella misura in cui tali intermediari non pubblicano i listini di prezzi e condizioni di vendita, essi possono adempiere ai propri obblighi comunicando, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, che il listini di prezzi e condizioni di vendita fissati dalle imprese o dalle loro organizzazioni di vendita, in conformità della presente decisione, sono applicabili alle proprie vendite.

3. Le imprese sono responsabili delle infrazioni agli obblighi sopracitati compiute dagli intermediari.»

Articolo 3

L'articolo 6 seguente è inserito dopo l'articolo 5 della decisione n. 31-53:

«1. Le imprese e le loro organizzazioni di vendita sono tenute a fissare le proprie condizioni di vendita in modo da obbligare gli acquirenti (negozianti) a conformarsi alle disposizioni della presente decisione per quanto riguarda i listini di prezzi e condizioni di vendita di tali acquirenti per la rivendita di prodotti non trasformati, ad eccezione delle vendite da magazzino.

2. Nella misura in cui i propri prezzi e condizioni di vendita non sono stabiliti nei loro listini, gli acquirenti (negozianti) possono adempiere i propri obblighi comunicando, secondo le modalità fissate dall'articolo 4, gli elementi dei listini di prezzi e condizioni di vendita, stabiliti dalle imprese di produzione ai sensi della presente decisione, che sono applicabili alle proprie vendite».

Articolo 4

Il testo dell'articolo 6 della decisione n. 31-53 del 2 maggio 1953 è abrogato.

Articolo 5

La presente decisione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il 20 gennaio 1964.

Il testo della decisione n. 31-53, modificato ai sensi della presente decisione, sarà pubblicato sotto forma di comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'11 dicembre 1963.

Per l'Alta Autorità

Il Presidente

Dino DEL BO

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