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Document 31962D1217(02)

CEE: Decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola

GU 136 del 17.12.1962, p. 2892–2895 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 295 - 297

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1962/1217(1)/oj

31962D1217(02)

CEE: Decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola

Gazzetta ufficiale n. 136 del 17/12/1962 pag. 2892 - 2895
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0058
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0261
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0295 - 0297
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0081
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0065


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune, di cui la politica di struttura agricola è parte integrante;

Considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b) del Trattato, la politica agricola comune ha lo scopo, fra l'altro, di incrementare la produttività dell'agricoltura e di assicurare in tal modo un equo tenore di vita alla popolazione agricola, segnatamente mediante il miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura ; che la realizzazione di tali obiettivi esige tanto il mantenimento delle strutture agricole sane, quanto l'eliminazione delle deficienze strutturali dell'agricoltura;

Considerando che per l'attuazione, nell'ambito della politica agricola comune, della politica di struttura, occorre tener conto dello sviluppo dei mercati agricoli : che è pertanto necessario realizzare uno stretto coordinamento tra la politica dei mercati agricoli e la politica di struttura ; che è altresì indispensabile tener conto del fatto che la struttura agricola è intimamente connessa all'insieme dell'economia;

Considerando che è pertanto opportuno coordinare la politica di struttura agricola e la politica di sviluppo regionale e che è inoltre opportuno prendere, nell'ambito della politica di sviluppo regionale, misure complementari per favorire l'adattamento dell'agricoltura all'evoluzione economica e sociale;

Considerando che le deficienze strutturali si verificano sul piano locale e regionale e che un miglioramento delle strutture agricole può essere ottenuto soltanto con l'attiva collaborazione degli ambienti direttamente interessati ; che pertanto l'attuazione della politica di struttura agricola spetta più particolarmente agli Stati membri;

Considerando tuttavia che, nel quadro della Comunità, occorre stimolare le azioni intese al miglioramento delle strutture agricole ed applicare tutti i mezzi atti a rafforzare la capacità economica e concorrenziale dell'agricoltura;

Considerando che il coordinamento da parte della Comunità delle politiche di struttura agricola degli Stati membri consente di realizzare la concordanza di dette politiche con la politica agricola comune e con gli altri obiettivi della Comunità;

Considerando che il coordinamento delle politiche di struttura agricola esige una stretta e costante cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione ; che detta cooperazione può essere realizzata nel modo migliore mediante l'istituzione di un Comitato a carattere permanente, composto da rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione;

Considerando come sia necessario, che la Commissione presenti ogni anno al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione sulle strutture che illustri la situazione complessiva della Comunità in materia di strutture agricole e in cui sia formulata, in funzione degli obiettivi della politica agricola comune, la valutazione della Commissione stessa della politica di struttura agricola degli Stati membri;

Considerando che, nel quadro del coordinamento delle politiche di struttura agricola, occorre assicurare a vantaggio delle strutture agricole un'applicazione adeguata e coordinata delle possibilità di finanziamento comunitario offerte, in particolare, dal Fondo di orientamento e di garanzia per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, dal Fondo sociale europeo e dalla Banca Europea per gli Investimenti;

Considerando come sia necessario che la Commissione, in particolare sulla base della Relazione sulle strutture, presenti al Consiglio, ai fini della loro adozione in conformità delle disposizioni dell'articolo 43 del Trattato, proposte volte a migliorare le strutture agricole ed a coordinare le politiche di struttura agricola degli Stati membri;

Considerando che, per il coordinamento delle politiche di struttura agricola, è indispensabile conoscere la situazione delle strutture degli Stati membri e la loro politica agricola e in particolare le misure adottate per il miglioramento delle strutture, nonchè le condizioni esistenti sul piano regionale ; che, pertanto, gli Stati membri devono fornire alla Commissione le necessarie informazioni;

Considerando che ai fini dell'efficace coordinamento delle politiche di struttura agricola è necessario che la Commissione sia tenuta informata dagli Stati membri dei progetti di piani pluriennali e di programmi regionali, nonchè dei progetti delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o, altrimenti possa disporre di una descrizione delle grandi linee delle disposizioni previste;

Considerando che il coordinamento delle politiche di struttura degli Stati membri può essere garantito, per quel che riguarda tali progetti, soltanto se la Commissione è abilitata ad esprimere la propria opinione su di essi e se è tenuta, quando uno Stato membro lo richieda, a far conoscere la propria opinione;

Considerando che, particolarmente ai fini dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali, il coordinamento delle politiche di struttura agricola esige la conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore negli Stati membri in materia di politiche di struttura agricola ; che è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione ogni altro elemento necessario per la sua informazione ai fini del coordinamento delle politiche di struttura agricola,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per promuovere il coordinamento delle politiche di struttura agricola a rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, presso quest'ultima è istituito un Comitato permanente Strutture in appresso denominato «Comitato».

2. Il Comitato è incaricato di studiare le politiche di struttura degli Stati membri, nonchè le misure e i programmi da questi previsti per il miglioramento delle strutture agricole. Tali studi saranno effettuati tenendo conto del legame della politica di struttura agricola tanto con la politica di sviluppo regionale, quanto con la politica dei mercati agricoli e l'evoluzione di questi ultimi. Il Comitato assicura l'informazione reciproca degli Stati membri e della Commissione in materia di politica di struttura agricola. La Commissione consulta il Comitato in merito ai problemi relativi alle strutture agricole. Il Comitato assiste la Commissione nella preparazione della parte a) della relazione sulle strutture di cui all'articolo 2.

3. Il Comitato è composto di rappresentanti di ogni Stato membro. È presieduto da un rappresentante della Commissione.

4. Il Segretariato del Comitato è assicurato dalla Commissione.

5. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 2

La Commissione presenta annualmente al Parlamento Europeo e al Consiglio una Relazione sulle strutture, comprendente:

a)un quadro della situazione delle strutture agricole e delle politiche di struttura agricola degli Stati membri, nonchè l'inventario delle misure prese nell'ambito di queste politiche;

b) uno studio sulla natura, la ripartizione geografica, il volume e il finanziamento delle misure suddette nell'ambito delle politiche di struttura agricola degli Stati membri, nonchè sulla loro efficacia in funzione degli obiettivi della politica agricola comune e delle possibilità di sbocco che possono essere normalmente previste a lunga scadenza per i prodotti agricoli:

c) informazioni relative al coordinamento al livello comunitario delle politiche di struttura agricola, per quanto riguarda:

1º le misure prese all'uopo,

2º il finanziamento comunitario,

3º il risultato di dette misure e di detto finanziamento.

Articolo 3

A norma dell'articolo 43 del Trattato, il Consiglio adotta, particolarmente in base alla relazione sulle strutture, le misure necessarie ai fini del coordinamento delle politiche di struttura agricola degli Stati membri. Nel proporre tali misure, la Commissione terrà conto dei mezzi di finanziamento comunitario quando le misure proposte giustifichino tale finanziamento nell'ambito delle decisioni del Consiglio in materia di finanziamento comunitario.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono annualmente a disposizione della Commissione la documentazione necessaria per la stesura della relazione sulle strutture. Tale documentazione comprende in particolare informazioni:

- sulla situazione delle strutture agricole, tenuto conto delle condizioni regionali e delle politiche regionali di sviluppo;

- sul legame tra le strutture agricole e le politiche di mercato;

- sulla natura, l'importanza ed il finanziamento delle misure di miglioramento della struttura agricola adottate nell'anno precedente;

- sulla natura e l'importanza delle misure di miglioramento della struttura agricola previste per l'anno in corso.

2. Previa consultazione del Comitato, la Commissione stabilisce la forma e la data di presentazione dei documenti che devono essere forniti dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano in tempo utile alla Commissione i documenti seguenti, quando essi comportino misure di miglioramento delle strutture agricole:

- nella misura del possibile, i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, o, altrimenti, una descrizione delle grandi linee delle misure previste;

- i progetti dei piani pluriennali e dei programmi regionali.

Articolo 6

La Commissione

- può formulare la propria opinione sulle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, sui piani pluriennali e sui programmi regionali che le sono comunicati a norma dell'articolo 5;

- è tenuta ad esprimere la propria opinione su tali documenti quando uno Stato membro lo richieda.

Nell'uno e nell'altro caso la Commissione consulta il Comitato.

Articolo 7

Entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ai fini, in particolare, dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, riguardanti il miglioramento delle strutture agricole. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative prese dopo tale data sono comunicate immediatamente dopo la loro entrata in vigore.

Articolo 8

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su domanda di questa ogni altro elemento necessario per la sua informazione ai fini del coordinamento al livello della Comunità delle politiche di struttura agricola.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto, a Bruxelles, il 4 dicembre 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

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