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Document 31961D1104(01)

CEE: Decisione del Consiglio relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche al regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi

GU 71 del 4.11.1961, p. 1273–1274 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962 pag. 84 - 85

Altre edizioni speciali (DA, ES, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1961/1104(1)/oj

31961D1104(01)

CEE: Decisione del Consiglio relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche al regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. 071 del 04/11/1961 pag. 1273 - 1274
edizione speciale danese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0079
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1959-1962 pag. 0084
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0007
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0007


COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA IL CONSIGLIO INFORMAZIONI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche al regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Viste le disposizioni del Trattato ed in particolare l'articolo 111,

Su proposta della Commissione;

Considerando che gli Stati membri della Comunità debbono, durante il periodo transitorio, procedere al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che alla fine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie per l'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero;

Considerando che, per l'elaborazione e l'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero, si appalesa necessario che gli Stati membri e la Commissione siano informati di tutti i progetti di modifica del regime commerciale degli Stati membri con i paesi terzi;

Considerando che tali informazioni debbono pervenire alla Commissione e agli Stati membri in tempo utile perchè essi possano eventualmente iniziare delle consultazioni e al fine di consentire alla Commissione di presentare le proposte del caso;

Considerando che è opportuno organizzare la comunicazione preventiva, da parte degli Stati membri, del calendario delle trattative bilaterali per la conclusione di accordi relativi alle relazioni commerciali con i paesi terzi;

HA ADOTTATO LA PRÈSENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'inizio di ogni trimestre, ogni Stato membro comunicherà agli altri Stati membri ed alla Commissione, il calendario delle trattative bilaterali per la conclusione o il rinnovo degli accordi relativi alle relazioni commerciali con i paesi terzi, o della loro tacita riconduzione.

Sulla base di tali informazioni e su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, sarà compilato un elenco delle trattative importanti che richiedono la consultazione preventiva tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 2

Le consultazioni preventive riguardano tutte le disposizioni degli accordi relativi alle relazioni commerciali che saranno negoziati dagli Stati membri, nonchè le modifiche di tali accordi.

Le consultazioni preventive riguarderanno anche il superamento dei contingenti e le altre importazioni autorizzate da una autorità governativa. Inoltre, qualora si tratti di prodotti liberalizzati, le consultazioni riguarderanno gli aumenti delle importazioni che siano tali da incrementare sostanzialmente le correnti di scambi esistenti.

Articolo 3

Nei casi eccezionali in cui non si possa ricorrere a consultazioni, un funzionario della Commissione potrà essere invitato, in veste di osservatore, a seguire dette trattative. Tale osservatore sarà designato di comune accordo dallo Stato membro interessato e dalla Commissione.

Articolo 4

Lo Stato membro che prevede di procedere a modifiche del proprio regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi, informerà preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione.

In questi casi, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, avranno luogo consultazioni preventive, tranne nei casi di urgenza, per i quali le consultazioni si svolgeranno a posteriori.

Articolo 5

Le consultazioni di cui agli articoli 2 e 4 si effettueranno in seno a un Comitato ristretto e saranno indette su richiesta di uno Stato membro o della Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento della procedura di consultazioni preventive ed in particolare per mantenere il carattere segreto delle informazioni che saranno loro fornite in questa occasione.

Articolo 7

Destinatari della presente decisione sono gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 9 ottobre 1961.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MÜLLER-ARMACK

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