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Document 22015D0915
Decision No 1/2015 of the Joint Committee established under Article 14 of the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons of 8 June 2015 amending Annex III (Mutual recognition of professional qualifications) to that Agreement [2015/915]
Decisione n. 1/2015 del Comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, dell'8 giugno 2015, che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo [2015/915]
Decisione n. 1/2015 del Comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, dell'8 giugno 2015, che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo [2015/915]
GU L 148 del 13.6.2015, p. 38–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/38 |
DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
dell'8 giugno 2015
che modifica l'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) del suddetto accordo [2015/915]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato sostituito dalla decisione n. 2/2011 del comitato misto UE-Svizzera (2) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera da allora adottati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è modificato come stabilito nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015
Per il Comitato misto
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(2) GU L 277 del 22.10.2011, pag. 20.
ALLEGATO
L'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato come segue:
1. |
all'interno del titolo «SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO», i seguenti trattini sono aggiunti al punto 1a:
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2. |
al punto 1 g, sono aggiunte le voci seguenti:
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3. |
al punto 1 g, la voce relativa alla rubrica «Medicina interna» è sostituita dalla seguente:
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4. |
al punto 1i, è aggiunta la voce seguente:
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5. |
al punto 1 m, la tabella è sostituita dalla seguente:
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