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Document 12002M011
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title V: Provisions on a common foreign and security policy#Article 11#Article J.1 - EU Treaty (Maastricht 1992)#
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune
Articolo 11
Articolo J.1 - Trattato UE (Maastricht 1992)
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune
Articolo 11
Articolo J.1 - Trattato UE (Maastricht 1992)
OJ C 325, 24.12.2002, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 11 - Articolo J.1 - Trattato UE (Maastricht 1992) -
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0013 - 0014
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0155 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0058
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune Articolo 11 Articolo J.1 - Trattato UE (Maastricht 1992) Articolo 11 1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti: - difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, - rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme, - mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne, - promozione della cooperazione internazionale, - sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.