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Document 12002M011

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)
Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune
Articolo 11
Articolo J.1 - Trattato UE (Maastricht 1992)

OJ C 325, 24.12.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2002/art_11/oj

12002M011

Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza) - Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune - Articolo 11 - Articolo J.1 - Trattato UE (Maastricht 1992) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0013 - 0014
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0155 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29/07/1992 pag. 0058


Trattato sull'Unione europea (versione consolidata Nizza)

Titolo V: Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune

Articolo 11

Articolo J.1 - Trattato UE (Maastricht 1992)

Articolo 11

1. L'Unione stabilisce ed attua una politica estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza i cui obiettivi sono i seguenti:

- difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite,

- rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme,

- mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne,

- promozione della cooperazione internazionale,

- sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati.

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