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Document 62018TN0016

    Causa T-16/18: Ricorso proposto il 17 gennaio 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/SRB

    GU C 83 del 5.3.2018, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 83/22


    Ricorso proposto il 17 gennaio 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/SRB

    (Causa T-16/18)

    (2018/C 083/34)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Activos e Inversiones Monterroso, S.L. (Pantoja, Spagna) (rappresentante: S. Rodríguez Bajón, avvocato)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    disporre l’annullamento della decisione dell’SRB dell’8 novembre 2017;

    concedere alla ricorrente l’accesso al fascicolo nei termini indicati nel ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, argomentando quanto segue:

    1.

    L’SRB, nella sua decisione dell’8 novembre 2017, confonde chiaramente il diritto generale di accesso ai documenti, che può essere richiesto da qualsiasi cittadino dell’Unione europea, con il più specifico diritto di accesso al fascicolo, che può essere esercitato solo dalle parti interessate dal procedimento oggetto di tale fascicolo. Orbene, l’SRB sostiene che, in conformità a entrambi i diritti, l’elenco dei documenti al quale può accedere il richiedente è lo stesso. Tale affermazione sarebbe illegittima.

    Il diritto di accesso al fascicolo è manifestamente distinto dal diritto di accesso ai documenti. Mentre il primo è uno dei diritti che integrano il «diritto a una buona amministrazione», sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il secondo è un diritto autonomo di carattere molto più generale e correlato al principio di trasparenza pubblica.

    2.

    La differenza esistente tra i due diritti comporta che questi ultimi siano rivolti a soggetti diversi e abbiano una diversa sfera di applicazione, in maniera tale che il diritto di accesso al fascicolo potrà essere richiesto solo dalle parti interessate dal procedimento in questione, mentre il diritto di accesso ai documenti si riconosce a qualunque cittadino dell’Unione europea per quanto riguarda i documenti detenuti dalle sue Istituzioni.

    3.

    La diversa sfera di applicazione di tali diritti implica necessariamente che il complesso di eccezioni applicabili a ognuno di essi sia altrettanto diverso. In questo modo, se è vero che una delle eccezioni del diritto di accesso ai documenti è che questo non comporti un pregiudizio agli «interessi commerciali» delle imprese coinvolte, il diritto di accesso al fascicolo, invece, incontra un limite nell’esigenza che il suo esercizio non incida sui «segreti aziendali» delle imprese parti del procedimento. In tal senso, è stata spiegata qual è la differenza esistente tra «interesse commerciale», nozione senza dubbio ampia, e «segreto aziendale», nozione molto più ristretta che si riferisce all’insieme delle conoscenze proprie di una determinata impresa, conosciuto da una ben determinata cerchia di persone e la cui divulgazione può incidere sull’impresa stessa. In tal senso, l’esistenza di segreti aziendali deve essere messa in bilanciamento con gli altri interessi coinvolti, come il diritto di difesa.

    4.

    Quanto all’esistenza della riservatezza come una delle eccezioni cui è soggetto il diritto di accesso al fascicolo, anch’essa deve essere giustificata e rispettare determinati limiti che devono essere presi in considerazione, sicché non si può fare automaticamente riferimento alla riservatezza per negare il diritto di accesso al fascicolo; di conseguenza, l’applicazione di tale eccezione deve essere motivata, circostanza questa che non si verifica nel caso di specie.

    5.

    Il fulcro della decisione del presente caso deve vertere sull’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione del regolamento 806/2014, la disposizione che l’SRB deve rispettare è l’articolo 90, paragrafo 4, e non l’articolo 90, paragrafo 1.


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