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Document 62015TN0288

    Causa T-288/15: Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Ezz e a./Consiglio

    GU C 429 del 21.12.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 429/27


    Ricorso proposto il 29 maggio 2015 — Ezz e a./Consiglio

    (Causa T-288/15)

    (2015/C 429/35)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Cairo, Egitto), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Giza, Egitto), Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Egitto) (rappresentanti: J. Lewis, QC, B. Kennelly e J. Pobjoy, barristers, J. Binns, solicitor, J. Bellis e S. Rowe, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (PESC) 2015/486 del Consiglio, del 20 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2015 L, pag. 16), nei limiti in cui si applica ai ricorrenti; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe individuato una base giuridica adeguata per la decisione impugnata. I ricorrenti sostengono che l’articolo 29 TUE non è una base giuridica adeguata per la decisione impugnata.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti dei ricorrenti derivanti dall’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE, e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti umani fondamentali.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe soddisfatto il criterio per l’inserimento dei ricorrenti nell’elenco, previsto dall’articolo 1 della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2011, L 76, pag. 63) (come modificata) e dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU 2011, L 76, pag. 4) (come modificato). I ricorrenti sostengono di non essere stati «identificati come responsabili» dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato egiziano o di violazioni dei diritti umani in Egitto né come associati a persone riconosciute come tali.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa dei ricorrenti e il diritto a una buona amministrazione e a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, i ricorrenti sostengono che il Consiglio non ha valutato con attenzione e imparzialità se le presunte ragioni addotte per giustificare la nuova designazione fossero fondate alla luce delle dichiarazioni rese dai ricorrenti prima della nuova designazione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato, senza giustificazione e in maniera sproporzionata, i diritti fondamentali dei ricorrenti, compresi i loro diritti alla tutela della loro proprietà e della loro reputazione. I ricorrenti sostengono che il Consiglio non ha dimostrato che il congelamento dei loro beni e delle loro risorse economiche sia connesso a un qualsivoglia legittimo scopo, ovvero sia giustificato alla luce di esso, e ancor meno che sia proporzionato a uno scopo siffatto.


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