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Document 62015CA0249

Causa C-249/15: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell / Skatteministeriet (Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Veicolo a motore preso in leasing da un residente di uno Stato membro presso una società di leasing stabilita in un altro Stato membro — Tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente alla durata di utilizzo del veicolo — Necessità di un consenso delle autorità fiscali nazionali prima della messa in circolazione — Giustificazione — Prevenzione dell’elusione delle norme fiscali nonché della loro applicazione fraudolenta o abusiva — Salvaguardia della competenza fiscale dello Stato — Proporzionalità)

GU C 83 del 5.3.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/2


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell / Skatteministeriet

(Causa C-249/15) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Veicolo a motore preso in leasing da un residente di uno Stato membro presso una società di leasing stabilita in un altro Stato membro - Tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente alla durata di utilizzo del veicolo - Necessità di un consenso delle autorità fiscali nazionali prima della messa in circolazione - Giustificazione - Prevenzione dell’elusione delle norme fiscali nonché della loro applicazione fraudolenta o abusiva - Salvaguardia della competenza fiscale dello Stato - Proporzionalità))

(2018/C 083/02)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Wind 1014 GmbH, Kurt Daell

Convenuto: Skatteministeriet

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa e a una prassi amministrativa di uno Stato membro, come quelle in causa nei procedimenti principali, secondo le quali

la messa in circolazione di un veicolo preso in leasing da un residente di tale Stato membro presso una società di leasing stabilita in un altro Stato membro, al fine di un utilizzo temporaneo di tale veicolo nel primo Stato membro, mediante il pagamento di una tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente alla durata di tale utilizzo, è subordinata, per quanto riguarda tale pagamento, a un’autorizzazione previa delle autorità fiscali di tale primo Stato membro, senza la quale il suddetto veicolo non può, in via di principio, essere messo in circolazione nel suo territorio, e

la facoltà di mettere in circolazione immediatamente detto veicolo in tale primo Stato membro, durante l’esame della richiesta del soggetto passivo diretta a ottenere il beneficio del pagamento di una tassa di immatricolazione relativa a detto veicolo calcolata proporzionalmente alla durata del suo utilizzo in tale primo Stato membro, è subordinata al pagamento in anticipo dell’importo totale della tassa di immatricolazione, fatto salvo il rimborso dell’eccedenza, maggiorata degli interessi, se e quando il soggetto passivo sarà stato autorizzato, dalle suddette autorità fiscali, a versare la tassa di immatricolazione calcolata proporzionalmente.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.


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