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Document 62014TN0373
Case T-373/14: Action brought on 26 May 2014 — Petro Suisse Intertrade v Council
Causa T-373/14: Ricorso proposto il 26 maggio 2014 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio
Causa T-373/14: Ricorso proposto il 26 maggio 2014 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio
GU C 261 del 11.8.2014, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 261/36 |
Ricorso proposto il 26 maggio 2014 — Petro Suisse Intertrade/Consiglio
(Causa T-373/14)
2014/C 261/61
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, D. Sellers e N. Pilkington, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014, inviata ai legali della ricorrente, riguardante la revisione della lista delle persone ed entità designate nell’allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come modificata dalla decisione del Consiglio 2012/829/PESC del 21 dicembre 2012, e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, contenente misure restrittive nei confronti dell’Iran, come attuato dal regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1264/2012 del 21 dicembre 2012, nella parte in cui la decisione impugnata costituisce un rifiuto di togliere la ricorrente dall’elenco di persone ed entità soggette alle misure restrittive; |
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riunire il presente procedimento con quello di cui alla causa T-156/13 in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura. |
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ordinare al Consiglio di sopportare le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, affermando che la motivazione era insufficiente e che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione.
La ricorrente afferma che sebbene sia una controllata della società National Iranian Oil Company (NIOC), figurante nell’elenco, il Consiglio non ha dimostrato che ciò comporti un qualche beneficio economico per lo Stato iraniano che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dalle misure controverse.