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Document 62014CN0298

Causa C-298/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 16 giugno 2014 — Alain Laurent Brouillard/Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation, Stato belga

GU C 303 del 8.9.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 303/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 16 giugno 2014 — Alain Laurent Brouillard/Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation, Stato belga

(Causa C-298/14)

2014/C 303/30

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Alain Laurent Brouillard

Resistenti: Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di referendari presso la Cour de cassation, Stato belga

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 45 e 49 TFUE e la direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1) debbano essere interpretati nel senso che si applicano in una situazione in cui un cittadino belga, che risiede in Belgio e non ha esercitato attività professionali in un altro Stato membro, indica a sostegno della sua domanda di partecipazione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation belga di essere in possesso di un diploma rilasciato da un’università francese, vale a dire un master in giurisprudenza, economia, gestione, a finalità professionale, con menzione in diritto privato, specializzazione giurista-linguista rilasciato il 22 novembre 2010 dall’università di Poitiers.

2)

Se la funzione di referendario presso la Cour de cassation belga, per la quale l’articolo 259 duodecies del codice giudiziario prevede che la nomina è subordinata alla condizione di disporre del titolo di dottorato o di laurea in giurisprudenza, sia regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della menzionata direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005.

3)

Se la funzione di referendario presso la Cour de cassation, i cui compiti sono definiti dall’articolo 135 bis del codice giudiziario, costituisca un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE e se quest’ultima disposizione escluda pertanto l’applicazione degli articoli 45 e 49 TFUE e della direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

4)

Qualora gli articoli 45 e 49 TFUE e la direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 siano applicabili nella fattispecie, se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che ostano a che la commissione giudicatrice per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation subordini la partecipazione al concorso di cui trattasi al possesso di un titolo di dottorato o di laurea in giurisprudenza rilasciati da un’università belga o al riconoscimento, da parte della Comunità francese, competente in materia di insegnamento, dell’equipollenza accademica del master, rilasciato al ricorrente dall’università francese di Poitiers, con un grado di dottore, laureato o titolare di un diploma di laurea magistrale in giurisprudenza rilasciato da un’università belga.

5)

Qualora gli articoli 45 e 49 TFUE e la direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005 siano applicabili nella fattispecie, se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che impongono alla commissione giudicatrice per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation di comparare le qualifiche del ricorrente, risultanti dai suoi diplomi e dalla sua esperienza professionale, con quelle conferite dal grado di dottore o laureato in giurisprudenza rilasciato da un’università belga e, se del caso, imporgli una misura compensativa di cui all’articolo 14 della direttiva 2005/36.


(1)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).


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