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Document 62011CN0511

    Causa C-511/11 P: Ricorso proposto il 4 ottobre 2011 dalla Polimeri Europa SpA avverso la sentenza del Tribunale (prima sezione) 13 luglio 2011 , nella causa T-59/07, dalla Polimeri Europa/Commissione

    GU C 340 del 19.11.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 340/13


    Ricorso proposto il 4 ottobre 2011 dalla Polimeri Europa SpA avverso la sentenza del Tribunale (prima sezione) 13 luglio 2011, nella causa T-59/07, dalla Polimeri Europa/Commissione

    (Causa C-511/11 P)

    2011/C 340/23

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Polimeri Europa SpA (rappresentanti: M. Siragusa, F. M. Moretti, L. Nascimbene, avvocati)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni

    Annullare, in tutto o in parte, la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha respinto il ricorso della Polimeri nella causa T-59/07 e conseguentemente:

    i)

    annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 — Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione; in prosieguo: la «Decisione»),

    ii)

    e/o annullare, o quanto meno ridurre, l’ammenda irrogata alla Polimeri dalla Decisione;

    in subordine, annullare, in tutto o in parte, la Sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso della Polimeri nella causa T-59/07 e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;

    porre sia le spese del presente giudizio, sia le spese della procedura della causa T-59/07, a carico della Commissione.

    Motivi e principali argomenti

    Il Tribunale sarebbe incorso in un grave errore nella lettura della Comunicazione degli addebiti del 6 aprile 2006 e avrebbe dunque fondato su false premesse il rigetto del terzo motivo di ricorso della Polimeri relativo alla violazione dei diritti di difesa derivante dalla divergenza tra la Comunicazione degli addebiti del 6 aprile 2006 e la Decisione per quanto concerne le modalità di ripartizione della responsabilità tra Polimeri e Syndial.

    Il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo la giurisprudenza comunitaria rilevante ai fini dell’imputazione dell’infrazione alla Polimeri e dell’esclusione di Syndial dai destinatari della Decisione e avrebbe motivato in modo insufficiente il rigetto delle censure svolte al riguardo dalla Polimeri.

    Il Tribunale avrebbe applicato in modo erroneo la giurisprudenza comunitaria rilevante ai fini di valutare le censure della Polimeri relative alle divergenze tra le dichiarazioni di diversi dipendenti delle imprese che avrebbero prestato la propria collaborazione nell’ambito del programma di clemenza, in merito ad alcuni aspetti dell’asserita infrazione. Il Tribunale, trascurando importanti elementi di prova a discarico, avrebbe così omesso di esercitare il pieno sindacato giurisdizionale sugli elementi di prova addotti dalla Commissione.

    Il Tribunale avrebbe omesso di rilevare i gravi errori commessi dalla Commissione nell’applicazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende e la qualificazione quale «molto grave» dell’infrazione contestata nella Decisione, motivando, peraltro, in modo insufficiente il rigetto delle censure svolte al riguardo dalla Polimeri. Il Tribunale avrebbe omesso di esercitare un sindacato giurisdizionale pieno sulla quantificazione dell’ammenda comminata alla Polimeri.

    Il Tribunale avrebbe omesso di rilevare i gravi errori commessi dalla Commissione nella determinazione del coefficiente di moltiplicazione motivando in modo insufficiente il rigetto delle censure svolte al riguardo dalla Polimeri. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di rilevare il mancato rispetto da parte della Commissione del principio della parità di trattamento nella determinazione del coefficiente di moltiplicazione e avrebbe, peraltro, motivato in modo insufficiente il rigetto delle censure svolte al riguardo dalla Polimeri.

    Il Tribunale sarebbe incorso in un grave errore nell’applicazione della giurisprudenza comunitaria rilevante ai fini della valutazione delle censure svolte dalla Polimeri in merito all’irricevibilità di taluni allegati al ricorso introduttivo e avrebbe motivato in modo insufficiente al riguardo. Il Tribunale avrebbe così compromesso le argomentazioni difensive di Polimeri avverso gli addebiti ascritti con riferimento all’esistenza del cartello e alla sua partecipazione allo stesso, sottraendosi in modo illegittimo al doveroso esercizio del sindacato giurisdizionale pieno sui fatti contestati dalla Commissione.


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