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Document 62011CA0487

Causa C-487/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administratīvā rajona tiesa — Lettonia) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests [Regolamento (CEE) n. 918/83 — Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 — Franchigia dai dazi all’importazione di beni personali — Nozione di «beni destinati ai bisogni della famiglia» — Autoveicolo importato nel territorio dell’Unione — Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all’importazione]

GU C 331 del 27.10.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administratīvā rajona tiesa — Lettonia) — Laimonis Treimanis/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-487/11) (1)

(Regolamento (CEE) n. 918/83 - Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 - Franchigia dai dazi all’importazione di beni personali - Nozione di «beni destinati ai bisogni della famiglia» - Autoveicolo importato nel territorio dell’Unione - Veicolo utilizzato da un familiare del proprietario che ha proceduto all’importazione)

(2012/C 331/17)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrente: Laimonis Treimanis

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) del Consiglio del 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1) — Franchigia dai dazi all’importazione di beni personali — Nozione di nucleo familiare — Autoveicolo già utilizzato per le esigenze del nucleo familiare in uno Stato terzo — Importazione di tale veicolo, da parte del suo proprietario, residente principalmente nello Stato terzo, in uno Stato membro dell’Unione europea ai fini della sua utilizzazione, a titolo gratuito, da un familiare del proprietario medesimo che ha trasferito la sua residenza nel detto Stato membro dopo aver fatto parte di tale nucleo familiare prima dell’importazione del veicolo

Dispositivo

Gli articoli 2 e 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, devono essere interpretati nel senso che può essere importato in franchigia da dazi all’importazione un autoveicolo per uso privato importato da uno Stato terzo nel territorio doganale dell’Unione europea a condizione che l’importatore abbia effettivamente trasferito la propria residenza normale nel territorio doganale dell’Unione europea, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. L’autoveicolo utilizzato a titolo gratuito da un familiare di tale importatore, vale a dire da una persona che convive con quest’ultimo o che è prevalentemente a suo carico, il che deve essere verificato dal giudice nazionale, è considerato destinato ai bisogni della famiglia dell’importatore e tale utilizzo non fa venir meno il beneficio di detta franchigia.


(1)  GU C 347 del 26.11.2011.


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