COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.3.2016
COM(2016) 134 final
2016/0074(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
{SWD(2016) 56 final}
{SWD(2016) 57 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivazione e obiettivi della proposta
Le misure tecniche sono norme che stabiliscono come e dove i pescatori possono pescare. Scopo di tali misure, che formano parte integrante del quadro normativo della maggior parte dei sistemi di gestione della pesca, ivi compreso nelle acque dell’Unione, è controllare le catture che possono essere prelevate con un determinato sforzo di pesca e ridurre al minimo l’impatto della pesca sull’ecosistema.
Le misure tecniche possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:
–misure che disciplinano l’utilizzo degli attrezzi da pesca;
–misure che disciplinano le caratteristiche costruttive degli attrezzi utilizzati;
–taglie minime al di sotto delle quali i pesci devono essere rigettati in mare;
–misure che stabiliscono controlli spaziali e temporali (quali zone di divieto/ad accesso limitato e fermi stagionali) volte a proteggere le aggregazioni di giovanili o di riproduttori e
–misure intese a mitigare gli impatti degli attrezzi da pesca su specie sensibili (quali mammiferi marini, uccelli marini e tartarughe) o zone di divieto per la protezione di habitat sensibili (quali barriere coralline di acqua fredda).
Le misure tecniche definite nel corso del tempo dalla pertinente legislazione nell’ambito della politica comune della pesca (PCP) comprendono numerosi regolamenti, modifiche, modalità di applicazione e misure tecniche transitorie istituite per “tamponare” problemi emergenti. Nei bacini marittimi dell’Unione e nelle acque extraunionali in cui operano navi dell’Unione vigono oltre 30 regolamenti recanti misure tecniche.
Esistono attualmente tre regolamenti adottati con procedura legislativa ordinaria che istituiscono misure tecniche dettagliate applicabili nei principali bacini marittimi dell’Unione: il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, relativo all’Atlantico nordorientale (e dal 2012 al Mar Nero), il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98.
A tali regolamenti si aggiungono vari atti della Commissione che istituiscono norme dettagliate relative alla costruzione degli attrezzi (ad esempio il regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, relativo all’attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe) o specifiche zone di divieto (ad esempio il regolamento (CE) n. 1922/1999 della Commissione, dell’8 settembre 1999, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni alle quali è autorizzata in determinate acque comunitarie l’utilizzazione di sfogliare sui pescherecci che superano gli 8 metri di lunghezza fuori tutto), o ancora misure tecniche intese ad attenuare minacce immediate per la conservazione derivanti dal depauperamento di determinati stock (per esempio il regolamento (CE) n. 2056/2001 della Commissione, del 19 ottobre 2001, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel mare del Nord e a ovest della Scozia). Si tratta generalmente di regolamenti emanati nell’ambito di deleghe di potere contenute nei regolamenti di base.
Esiste inoltre una serie di altri regolamenti autonomi recanti misure tecniche, tra cui il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98, e il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci.
Vi sono poi diversi regolamenti adottati in codecisione che attuano misure tecniche concordate per le acque di paesi terzi regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) quali la Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (CCAMLR) e la Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Tali regolamenti non rientrano nel campo di applicazione della presente proposta.
Prima dell’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contenevano misure tecniche anche i regolamenti sulle possibilità di pesca recanti fissazione dei TAC e dei contingenti annuali per l’Atlantico nordorientale, il Mar Baltico e il Mar Nero, nonché per le specie di acque profonde. Si trattava di una combinazione di misure tecniche presumibilmente transitorie e di misure specifiche regionali e deroghe alle disposizioni generali contenute in altri regolamenti. Dall’adozione del TFUE tali misure non possono più essere incluse nel regolamento sulle possibilità di pesca, fatta eccezione per quelle che presentano un nesso funzionale diretto con i limiti di cattura per uno o più stock particolari. Pertanto, solo un numero limitato di tali misure rientra attualmente nei regolamenti sulle possibilità di pesca. Ad esempio, esiste una disposizione che istituisce una zona di divieto al largo della costa occidentale dell’Irlanda per la protezione dello scampo (Nephrops norvegicus) connessa al TAC applicabile a questa specie in tale zona. Il regolamento sulle possibilità di pesca per l’Atlantico nordorientale include ancora, a titolo temporaneo, misure derivanti da altre ORGP, come la Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) o l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO).
Da tutto ciò risulta evidente che la struttura normativa relativa alle misure tecniche è divenuta molto complessa e piuttosto frammentaria. Una valutazione retrospettiva svolta a sostegno della presente proposta ha dimostrato che in buona parte dei casi le misure tecniche vigenti non hanno permesso di realizzare gli obiettivi della precedente PCP, definiti dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca. Se questo risulta più evidente in alcuni bacini marittimi piuttosto che in altri (ad esempio nell’Atlantico nordorientale), la percezione generale è comunque di una struttura di governance troppo rigida, caratterizzata da un gran numero di norme complesse e scarsamente efficaci.
Tenuto conto delle nuove sfide della PCP riformata, entrata in vigore il 1º gennaio 2014, la valutazione retrospettiva indica che la struttura normativa attuale per le misure tecniche continuerà a non essere ottimale, e ciò a causa di cinque problemi chiaramente identificabili:
(1)risultati non ottimali: le misure tecniche non incoraggiano l’esercizio di una pesca selettiva se non comportano alcun costo per i rigetti in mare, la cattura di specie sensibili o il ricorso a pratiche che danneggiano i fondali marini. È stato quindi impossibile contenere la pressione di pesca, cosa che a sua volta ha portato al sovrasfruttamento degli stock e a elevati livelli di rigetti in alcune attività di cattura, nonché garantire un’adeguata protezione di habitat e specie sensibili. Inoltre alcune misure hanno creato ostacoli giuridici o scoraggiato l’innovazione per lo sviluppo di metodi di pesca più selettivi, per cui l’elusione, praticata legalmente o illegalmente, è stata largamente utilizzata per limitare quanto più possibile le ripercussioni economiche delle misure;
(2)efficacia difficilmente quantificabile: i regolamenti vigenti non contengono parametri definiti per misurare i risultati ottenuti. Per questo motivo è risultato difficile quantificare il contributo delle misure tecniche al conseguimento degli obiettivi di conservazione della PCP;
(3)norme complesse e prescrittive: con l’andare del tempo le misure tecniche sono diventate sempre più complesse e numerose, nel tentativo di regolamentare un numero eccessivo di aspetti tecnici delle operazioni di pesca. In alcuni casi i pescatori hanno difficoltà a rispettarle, e le autorità di vigilanza a garantirne l’applicazione. Tali misure comportano oneri e costi amministrativi elevati sia per gli Stati membri che per le parti interessate. Questa situazione ha minato la fiducia del settore delle catture e ha fornito un forte incentivo a disattendere le norme, col risultato che per contrastare tale fenomeno sono state adottate ulteriori misure;
(4)mancanza di flessibilità: nella maggior parte dei casi l’adozione delle misure tecniche segue un iter politico lungo, rigido e complesso, poco consono alla definizione di norme tecniche dettagliate che comportano la necessità di frequenti aggiornamenti e di un riesame periodico. Questo limita la possibilità di adeguare o rivedere le misure tecniche per far fronte ai mutamenti che si verificano nelle attività di pesca, sfruttare l’innovazione nella tecnologia degli attrezzi o reagire a eventi imprevisti. A questo si aggiunge il fatto che alcune deroghe o norme transitorie sono rimaste invariate per lunghi periodi, minando ulteriormente la fiducia del settore delle catture;
(5)insufficiente coinvolgimento delle principali parti interessate nel processo decisionale: le misure tecniche sono basate su incentivi negativi, per lo più di tipo coercitivo, in un sistema di governance gerarchica (ossia “dall’alto verso il basso” e non “dal basso verso l’alto”). Questo ha fatto sì che i pescatori e gli altri soggetti interessati non si siano sentiti parte di un processo partecipativo. I pescatori hanno l’impressione che le misure tecniche siano difficilmente attuabili, avulse dalle pratiche alieutiche attuali e in alcuni casi contraddittorie.
Il fatto che le misure tecniche vigenti siano percepite in modo alquanto negativo è stato unanimemente riconosciuto da Stati membri, parti interessate e Parlamento europeo nei negoziati relativi alla nuova PCP. E questo nonostante il fatto che negli ultimi dieci anni non sia stato possibile raggiungere un accordo politico per un nuovo pacchetto di misure, dato che le proposte presentate dalla Commissione nel 2002 e nel 2008 si sono arenate per una serie di ragioni. Gli Stati membri sostenevano che il testo era divenuto troppo complicato e difficile da interpretare e che le proposte non consentivano di trattare in modo abbastanza efficace i problemi di fondo. Le parti interessate sostenevano di non essere state debitamente consultate e che le norme erano lungi dal limitarsi a un semplice consolidamento di misure esistenti. Anche i tentativi di allineare al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) i regolamenti sulle misure tecniche per l’Atlantico nordorientale, il Mar Baltico e il Mediterraneo si sono conclusi con un nulla di fatto, in quanto i negoziati sono andati via via concentrandosi sulla sostanza dei regolamenti, piuttosto che sul loro allineamento al trattato.
Tutti questi tentativi infruttuosi di giungere a un accordo su un nuovo regolamento relativo alle misure tecniche mostrano con chiarezza la necessità di un approccio diverso, basato sui seguenti principi: semplificazione, adeguamento del processo decisionale al trattato di Lisbona, rafforzamento dell’approccio a lungo termine in materia di conservazione e gestione delle risorse (inclusa la ricerca di una soluzione al problema dei rigetti), regionalizzazione, più ampio coinvolgimento delle parti interessate e maggiore responsabilizzazione del settore (ossia promozione di una cultura del rispetto delle norme).
Per affrontare questi problemi, preso atto delle difficoltà istituzionali esistenti, la presente proposta mira a:
–ottimizzare il contributo delle misure tecniche al conseguimento degli obiettivi fondamentali della nuova PCP;
–instaurare la necessaria flessibilità per consentire l’adeguamento delle misure tecniche favorendo approcci regionalizzati (in linea con gli obiettivi del diritto dell’Unione);
–semplificare le norme vigenti in linea con il programma REFIT della Commissione.
Se da un lato la presente proposta intende modificare la struttura di governance delle misure tecniche piuttosto che apportare modifiche significative alle misure stesse, dall’altro la maggiore flessibilità e gli incentivi che essa introduce per migliorare la selettività della pesca consentiranno di rafforzare l’efficacia di tali misure. In prospettiva si otterranno rese più elevate grazie a catture di taglia più grande e l’adozione di pratiche di pesca responsabili consentirà di ridurre gli impatti della pesca sull’ecosistema marino.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 204/585/CE del Consiglio, definisce il quadro generale della PCP. In tale contesto le misure tecniche sono strumenti destinati a contribuire al conseguimento degli obiettivi globali della PCP nel modo seguente:
(1)il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY) sarà agevolato dall’applicazione di misure tecniche volte a definire i modelli di sfruttamento (ad esempio, il modo in cui la pressione di pesca è distribuita nel profilo d’età di uno stock). Per consentire a uno stock di raggiungere il rendimento massimo sostenibile occorrerà impostarne lo sfruttamento in modo da evitare che sia diretto alle classi di età più giovani. Per raggiungere questo risultato sarà necessaria una combinazione di misure tecniche efficaci (misure che disciplinano il funzionamento e la progettazione degli attrezzi da pesca, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone e periodi di divieto) che consentano di migliorare i modelli di sfruttamento nell’ambito di una struttura normativa flessibile.
(2)Per eliminare gradualmente i rigetti e ridurre al minimo le catture indesiderate occorrerà applicare modifiche tecniche (funzionamento e progettazione degli attrezzi) e tattiche (zone di divieto o di limitazione della pesca) al fine di migliorare la selettività ed evitare catture indesiderate (cioè le catture di esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione). L’obbligo di sbarco istituito a questo fine renderà necessario ripensare l’attuale struttura di governance delle misure tecniche per consentire una maggiore flessibilità nel conseguimento di tale obiettivo.
(3)La possibilità di garantire che le attività alieutiche si svolgano nel rispetto di più ampie considerazioni di ordine ecologico dipende dall’applicazione di misure tecniche che consentano di ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sull’ecosistema (ad esempio misure di mitigazione o zone di divieto). In particolare, le misure tecniche devono contribuire al conseguimento del buono stato ecologico per quattro degli undici descrittori che figurano nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino): mantenere la diversità biologica (descrittore 1); mantenere le popolazioni di pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali entro limiti biologicamente sicuri, con una sana distribuzione in termini di età e taglia (descrittore 3); mantenere la presenza di tutti gli elementi della rete trofica marina con normale abbondanza e diversità (descrittore 4); preservare l’integrità del fondo marino (descrittore 6). La sfida principale consisterà nel creare un quadro che consenta di attuare tali misure in modo da proteggere nel modo più efficace le specie maggiormente a rischio e gli habitat e le zone sensibili che vanno tutelati.
Oltre a questi obiettivi, la nuova PCP promuove un nuovo approccio alla governance basato sulla regionalizzazione. Quest’ultima offre un’importante opportunità per semplificare le norme stabilite dal legislatore che sono di particolare rilevanza per il futuro utilizzo delle misure tecniche come strumenti di gestione, in quanto il problema dell’efficacia delle misure tecniche è in parte connesso alla struttura di governance in cui esse agiscono. La regionalizzazione consentirà di elaborare misure tecniche a livello regionale (ossia, in definitiva, nell’ambito di piani pluriennali o a breve termine attraverso altre misure dell’Unione). Essa permette inoltre di limitare la necessità di misure tecniche dettagliate adottate in codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri. All’interno di un quadro giuridico semplificato, definito dal legislatore, le misure possono essere elaborate a livello regionale e adattate alle specificità dei vari tipi di pesca. La regionalizzazione offre anche la possibilità di utilizzare le misure tecniche molto più come strumenti per promuovere una pesca sostenibile che come semplici misure restrittive e coercitive a complemento delle possibilità di pesca e delle limitazioni dello sforzo. Infine, se le decisioni sono adottate a livello regionale è molto più raro che si debba modificare la sostanza di misure tecniche contenute in atti adottati in codecisione.
•Coerenza con le altre politiche dell’Unione
La proposta e i suoi obiettivi sono coerenti con la politica dell’Unione, in particolare con gli obblighi giuridici contenuti nella direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque). La piena attuazione di queste direttive rientra nell’azione promossa dall’UE per far fronte agli impegni assunti nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, è rafforzata dall’impegno sottoscritto dai capi di Stato dell’Unione “di arrestare la perdita di biodiversità [nell’UE] entro il 2010” ed è ulteriormente ribadita nella strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020.
Le misure tecniche possono inoltre contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020, in particolare della sua iniziativa faro in materia di efficienza delle risorse, attraverso un migliore utilizzo degli stock ittici. La riforma delle misure tecniche contribuirà infine al programma REFIT, in quanto consentirà di semplificare e di abolire numerosi regolamenti e misure specifiche.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica è l’articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Le disposizioni della proposta riguardano la conservazione delle risorse biologiche marine, che rientra nella competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La presente proposta modifica misure già esistenti; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità. Le misure proposte ottemperano al principio di proporzionalità in quanto sono adeguate e necessarie. Non è disponibile nessun’altra misura meno restrittiva in grado di raggiungere gli obiettivi strategici perseguiti.
•Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
•Valutazioni ex-post/controlli dell’adeguatezza della legislazione in vigore
Nel dicembre 2012 è stata effettuata una valutazione delle misure tecniche. Si è trattato di una valutazione retrospettiva1 dei regolamenti vigenti sulle misure tecniche in termini di pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e accettabilità. Nel corso di tale valutazione sono state svolte ampie consultazioni con rappresentanti del settore della pesca, delle amministrazioni nazionali e delle agenzie di ricerca degli Stati membri. I lavori si sono conclusi nel giugno 2013. A questo ha fatto seguito una valutazione prospettica1 dei possibili impatti economici, sociali e ambientali nonché dell’efficacia, efficienza, coerenza e accettabilità delle varie opzioni strategiche esaminate. Lo studio si è concluso nel luglio 2014.
La valutazione retrospettiva ha confermato che le misure tecniche vigenti sono eccessivamente complesse e sono risultate in larga misura inefficaci. Esse mancano di obiettivi chiaramente definiti e non forniscono incentivi positivi che premino le pratiche responsabili e incoraggino il rispetto delle norme. Il controllo delle misure comporta costi elevati e la struttura di governance in cui esse si applicano è estremamente rigida e improntata a un approccio dall’alto verso il basso, che lascia scarso spazio alla consultazione delle parti interessate.
Dalla valutazione prospettica è emerso che una gestione basata sui risultati può costituire il migliore approccio per le future misure tecniche, sempre che sia possibile risolvere le questioni connesse al controllo e all’esecuzione. Questo tipo di approccio dovrebbe rendere superflua l’esistenza di numerosi regolamenti prescrittivi in materia di misure tecniche.
•Consultazione delle parti interessate
Tra gennaio e maggio 2014 si è svolta una consultazione pubblica su internet, in cui sono stati raccolti i contributi esaustivi delle principali parti interessate (Stati membri, Parlamento europeo, consigli consultivi, settore delle catture e ONG). Di seguito sono riassunte le principali conclusioni della consultazione, che coincidono in ampia misura con quelle delle valutazioni retrospettiva e prospettica.
(1)Qualsiasi nuovo regolamento sulle misure tecniche dovrebbe abbandonare l’approccio basato sulla microgestione a favore di una gestione basata sui risultati.
(2)I pescatori dovrebbero diventare più responsabili di ciò che catturano piuttosto che della costruzione e del funzionamento degli attrezzi da pesca che utilizzano.
(3)Pur rimanendo un obiettivo fondamentale, la semplificazione delle norme non dovrebbe dar luogo a disparità di trattamento nei sistemi di gestione dei vari Stati membri (“mantenimento di condizioni di parità”).
(4)La regionalizzazione è vista come un’importante opportunità per semplificare la regolamentazione sulle misure tecniche.
(5)Occorrerebbe privilegiare un approccio quadro, che stabilisca obiettivi generali e norme minime comuni da applicare in tutta l’UE e preveda clausole di salvaguardia che consentano di intervenire qualora sorgano problemi nel settore della pesca.
(6)In passato si sono conseguiti miglioramenti della selettività associando strutture di incentivi agli obiettivi di gestione. Tali strutture devono far parte di qualsiasi nuovo quadro regolamentare sulle misure tecniche.
Oltre alla consultazione pubblica, nel periodo compreso tra il 2011 e l’inizio del 2015 sono stati organizzati numerosi seminari, consultazioni e riunioni con le principali parti interessate. Insieme alla consultazione pubblica, l’ampio dialogo che ne è seguito con le principali parti interessate (settore delle catture, ONG e Stati membri) ha garantito la piena rappresentanza dei vari gruppi di interesse.
•Ricorso al parere di esperti
Nell’ottobre 2012, nel marzo 2013 e nel marzo 2015 hanno avuto luogo tre riunioni di un gruppo di lavoro di esperti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nelle quali si sono esplorate le possibilità offerte dalle misure tecniche come strumento di gestione nel contesto della PCP. Le relative conclusioni hanno contribuito a definire le opzioni prese in esame nella valutazione prospettica e hanno fornito informazioni per l’elaborazione della proposta.
Oltre a queste riunioni, sia lo CSTEP che il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) sono stati più volte consultati su questioni specifiche riguardanti i seguenti aspetti: selettività degli attrezzi da pesca, nuove disposizioni sulla dimensione di maglia e sulla composizione delle catture, catture accessorie di mammiferi marini e di altre specie protette, zone di divieto o di limitazione della pesca. Anche da queste consultazioni sono scaturite indicazioni per l’elaborazione della proposta.
•Valutazione d’impatto
La valutazione d’impatto è stata effettuata tenendo conto dei contributi raccolti nell’ambito della consultazione pubblica e delle successive consultazioni mirate, della valutazione retrospettiva e di quella prospettica, dei pareri forniti dagli esperti e delle osservazioni formulate dal gruppo direttivo sulla valutazione d’impatto istituito per sostenere tale iniziativa e dal comitato per il controllo normativo.
Per la valutazione d’impatto lo scenario di base è stato messo a raffronto con tre opzioni strategiche e una sub-opzione, ritenute maggiormente idonee a conseguire gli obiettivi stabiliti e ovviare ai problemi riscontrati.
–Scenario di base: mantenimento degli attuali regolamenti, incentrati sulla PCP, nella forma di una serie di disposizioni tecniche e di altre norme in materia di conservazione correlate alla PCP. Lo scenario di base terrebbe conto dei recenti adeguamenti intesi a eliminare le contraddizioni giuridiche esistenti con i nuovi obblighi previsti nell’ambito della PCP (obbligo di sbarco e allineamento al trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda i poteri conferiti alla Commissione). La regionalizzazione delle misure tecniche sarebbe realizzata mediante piani in materia di rigetti o piani pluriennali, ampliando ulteriormente la “rete” di regolamenti e istituendo nuove norme intese ad apportare deroghe o modifiche alle norme tecniche esistenti.
–Consolidamento: un nuovo regolamento con un campo di applicazione limitato, che consolidi in un unico testo le norme comuni a tutte le attività di pesca in tutte le zone (ad esempio divieti generici di taluni metodi di pesca). Si opererebbe una distinzione tra norme comuni (soggette a codecisione) e norme che si prestano a un approccio regionalizzato. Queste ultime norme tecniche rimarrebbero in vigore nei regolamenti vigenti (atti adottati in codecisione e atti della Commissione). Eventuali recenti modifiche o emendamenti dei regolamenti e il loro allineamento al TFUE sarebbero inclusi. La regionalizzazione delle misure tecniche avverrebbe mediante piani in materia di rigetti adottati dalla Commissione come atti delegati e mediante atti delegati adottati dalla Commissione sulla base dei nuovi piani pluriennali adottati in codecisione. Tali atti delegati istituirebbero deroghe (temporanee) e modifiche delle norme vigenti. La regionalizzazione presupporrebbe la presentazione, da parte degli Stati membri, di raccomandazioni comuni relative a piani di durata temporanea in materia di rigetti (massimo di 3 anni). Trascorso tale periodo, tali deroghe potrebbero essere mantenute solo mediante atti delegati adottati in forza dei poteri conferiti in un piano di gestione pluriennale dell’UE.
–Approccio quadro: un nuovo regolamento quadro contenente a) disposizioni generali (campo di applicazione, obiettivi, principi guida) e la definizione dei risultati attesi e delle norme corrispondenti; b) regole e disposizioni tecniche comuni (come nell’opzione 1) e c) norme di base (per regione) corrispondenti a risultati identificati, che fungerebbero da misure standard nell’ambito della regionalizzazione. Le norme di base riprenderebbero nella sostanza le norme esistenti e in linea di massima sarebbero finalizzate a sostituire le disposizioni vigenti sulla dimensione di maglia e sulla composizione delle catture, a convertire le taglie minime attualmente in vigore in taglie minime di riferimento per la conservazione, a mantenere le zone di divieto necessarie per proteggere le aggregazioni di giovanili e di riproduttori ed eventuali altre specifiche norme tecniche regionali. Si tratterebbe di una rifusione (un unico regolamento al posto dei numerosi regolamenti in vigore). Numerosi regolamenti vigenti sarebbero abrogati e integrati e/o razionalizzati nel nuovo quadro. Le norme di base e le misure tecniche standard corrispondenti a tali obiettivi sarebbero d’applicazione a meno che, e fintanto che, non venissero elaborate e recepite nel diritto dell’Unione (mediante atti delegati) misure regionalizzate. In assenza di un’azione regionalizzata, le norme di base continuerebbero a fungere da norme standard. Anziché conformarsi a norme tecniche estremamente rigide (le misure standard), per conseguire i risultati e gli obiettivi stabiliti per un determinato piano gli Stati membri, nell’ambito della regionalizzazione, potrebbero optare per un approccio alla gestione più flessibile e basato sui risultati.
–Approccio quadro senza norme di base: si manterrebbero gli elementi principali del quadro, eccetto le misure di base. Questa opzione prevede un conferimento di poteri per l’elaborazione di misure specifiche nell’ambito della regionalizzazione. Tale conferimento di poteri consentirebbe di istituire, mediante atti delegati adottati nell’ambito dei piani sui rigetti e dei piani pluriennali, le misure necessarie a livello regionale per conseguire l’obiettivo della PCP.
–Abolizione delle norme esistenti: la maggior parte dei vigenti regolamenti sulle misure tecniche sarebbe abrogata con effetto immediato, e soltanto le misure essenziali di conservazione della natura rimarrebbero in vigore. Le misure tecniche necessarie nel lungo periodo sarebbero elaborate a livello regionale nell’ambito di piani pluriennali (con la possibilità, nel breve periodo, di incorporare misure tecniche a titolo transitorio nei piani sui rigetti). Questa opzione non prevede l’adozione di un regolamento quadro.
Confronto tra le opzioni
L’approccio quadro con norme di base costituisce l’opzione giudicata più idonea a conseguire gli obiettivi stabiliti e a fornire ragionevoli garanzie che col proseguire della regionalizzazione gli obiettivi di conservazione continueranno a essere raggiunti. L’obiettivo è che a lungo termine (entro il 2022) tutte le misure tecniche necessarie siano incluse in piani regionali. Questa opzione è la più idonea a gestire il passaggio verso la regionalizzazione nel periodo fino al 2022.
Il quadro senza norme di base e l’abolizione delle misure tecniche permetterebbero di semplificare le misure tecniche nell’immediato e incontrerebbero quindi il favore del comparto delle catture, ma si tratta in entrambi i casi di opzioni più rischiose. Esse comportano infatti un drastico cambiamento di governance, in quanto trasferiscono ai pescatori (e quindi agli Stati membri) l’onere della prova, e presuppongono che i pescatori documentino e dimostrino in maniera trasparente di aver raggiunto gli obiettivi generali e i risultati concordati (nel quadro della PCP) e gli obiettivi specifici e i risultati stabiliti nei piani pluriennali. Queste due opzioni presuppongono inoltre un cambiamento immediato dei comportamenti dei pescatori e un’efficace pressione tra pari e autoregolamentazione per limitare il ricorso a pratiche di pesca non selettive. Gli Stati membri, alcuni segmenti del comparto delle catture e le ONG sembrano riluttanti a muoversi in questa direzione, almeno nel breve termine.
Il consolidamento delle misure tecniche è l’opzione che ha incontrato il minore consenso. In sostanza, essa mantiene la complessa struttura normativa attuale e non offre chiari incentivi alle parti interessate rispetto allo scenario di base. Inoltre non è del tutto coerente con lo spirito della regionalizzazione previsto nell’ambito della PCP.
Sintesi degli impatti
L’opzione preferita modifica in misura significativa la struttura normativa e la governance delle misure tecniche. Essa introduce poche nuove misure e le modifiche sostanziali consistono per lo più nella soppressione di norme, al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la controllabilità o consolidare le misure di conservazione della natura. Per questo motivo l’analisi degli impatti nella valutazione d’impatto si è basata su una valutazione qualitativa suffragata da specifici esempi o studi di casi. Sono stati identificati i seguenti impatti principali.
Impatti economici
L’approccio quadro avrebbe ricadute economiche positive e favorirebbe la regionalizzazione. La maggiore flessibilità e il maggiore coinvolgimento delle parti interessate all’elaborazione delle misure tecniche, resi possibili dalla regionalizzazione, dovrebbero incentivare l’adozione di attrezzi da pesca selettivi più rapidamente rispetto ad altre opzioni strategiche. Ciò contribuirà a conseguire il rendimento massimo sostenibile e a ridurre le catture indesiderate, con conseguenti vantaggi economici generati dall’aumento delle possibilità di pesca. Tale andamento positivo dovrebbe proseguire nel tempo, in particolare se il ricorso a metodi di pesca selettivi sarà premiato dagli Stati membri con l’assegnazione di maggiori possibilità di pesca nell’ambito della PCP.
Impatti sociali
La necessità di conformarsi all’obiettivo MSY e all’obbligo di sbarco potrebbe condurre a breve termine a un calo dell’occupazione nel comparto delle catture. Tuttavia eventuali impatti negativi potrebbero essere più rapidamente controbilanciati se il processo di regionalizzazione fosse accelerato e i segmenti di flotta maggiormente interessati, in particolare quelli adibiti alla pesca multispecifica di specie demersali, si adoperassero per migliorare la selettività rapidamente. I livelli di occupazione dovrebbero stabilizzarsi. A lungo termine, una volta conseguita una pesca sostenibile aumenteranno le possibilità di pesca (almeno del 20% entro il 2020). Tale aumento significativo potrebbe generare nuovi posti di lavoro nel settore delle catture. Una pesca sostenibile consentirà di aumentare il reddito e le retribuzioni, e quindi di migliorare l’attrattività del lavoro.
Impatti ambientali
Eventuali impatti negativi a breve termine dovrebbero essere neutralizzati più rapidamente rispetto alle altre opzioni esaminate. Il quadro dovrebbe permettere di gestire la transizione verso la regionalizzazione e, grazie all’inclusione di norme di base e al mantenimento delle misure tecniche esistenti che sono ancora necessarie, garantire che siano preservati gli obiettivi di sostenibilità ambientale della PCP. A lungo termine la regionalizzazione dovrebbe portare all’elaborazione di misure all’interno di un quadro di governance flessibile, che consenta di prevenire o reagire più efficacemente a eventuali minacce agli ecosistemi marini e di adottare tempestivamente misure di protezione.
•Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione
Semplificazione
La semplificazione delle disposizioni vigenti è uno degli obiettivi principali della presente proposta. Il nuovo quadro sostituirà con un solo regolamento sei regolamenti adottati in codecisione e abrogherà o modificherà parzialmente altri tre regolamenti. Saranno inoltre abrogati fino a dieci regolamenti applicativi della Commissione. In attesa della regionalizzazione, alcuni elementi di tali regolamenti confluiranno nella proposta quadro, cosa che consente di realizzare un’ulteriore semplificazione in due importanti settori. In primo luogo, saranno abolite o semplificate quasi la metà delle attuali 40 zone di divieto o limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori. Tale decisione sarà basata sul parere dello CSTEP, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dagli Stati membri e dalle parti interessate. Il secondo ambito di semplificazione riguarda le complesse tabelle relative alla dimensione di maglia e alla composizione delle catture che figurano nei vigenti regolamenti per l’Atlantico nordorientale e il Mar Baltico. Sulla base dei modelli di sfruttamento esistenti è stata definita, per ciascuna regione, una dimensione di maglia standard per gli attrezzi fissi e trainati, con deroghe che consentono l’utilizzo di attrezzi con dimensione di maglia inferiore per preservare importanti attività di pesca.
PMI
Con circa 82 000 pescherecci e una forza lavoro di oltre 98 500 equivalenti a tempo pieno (ETP), quello delle catture è il comparto maggiormente interessato da eventuali modifiche dei regolamenti sulle misure tecniche. Di questi circa 82 000 pescherecci, quasi il 98% rientra nella categoria delle microimprese (meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro). Escludendo dalla presente proposta le microimprese, che costituiscono la parte preponderante del settore, si metterebbero a repentaglio gli obiettivi di conservazione della PCP, in quanto pochissime imprese di pesca sarebbero soggette alle norme generali.
Sotto il profilo dei costi e degli oneri amministrativi la proposta avrebbe un impatto positivo sulle PMI, in quanto consentirebbe di semplificare immediatamente i regolamenti vigenti e rafforzerebbe la partecipazione del comparto delle catture all’elaborazione delle future misure tecniche nell’ambito dei consigli consultivi. Inoltre la possibilità di instaurare, a lungo termine, un sistema di gestione basato sui risultati porterebbe a un’ulteriore semplificazione delle norme tecniche. Questo comporta il trasferimento dell’onere della prova al comparto delle catture, cui spetterà la responsabilità di dimostrare e documentare le catture con precisione. Ne potrebbe conseguire un aumento dei costi connessi alla documentazione delle catture, i quali dipenderebbero tuttavia dall’approccio applicato dagli Stati membri per il “controllo regionalizzato” e sarebbero compensati dalla maggiore flessibilità che ne consegue.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell’Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione
Monitoraggio
L’opzione preferita consentirebbe di fissare obiettivi chiari per quanto riguarda la riduzione e, nella misura del possibile, l’eliminazione delle catture indesiderate entro il 2019 e la pesca al livello dell’MSY per tutti gli stock entro il 2020. Verrebbero inoltre definiti obiettivi per la riduzione degli impatti negativi della pesca sugli ecosistemi marini per contribuire al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020. Per misurare il conseguimento di tali obiettivi vengono proposti i seguenti indicatori ambientali, economici, sociali e di conformità per il monitoraggio delle misure tecniche:
Indicatori ambientali: evoluzione dei profili di cattura, numero di stock al livello dell’MSY, andamento delle catture accessorie di specie sensibili e protezione di habitat vulnerabili.
Indicatori economici: reddito, valore aggiunto lordo (VAL), ricavi/ricavi di pareggio e margini di profitto netto.
Indicatori sociali: occupazione e salari degli equipaggi.
Indicatori di conformità: numero di infrazioni alle norme tecniche e giorni di pattugliamento in mare.
I dati per realizzare il monitoraggio verrebbero ricavati dall’attuale quadro per la raccolta dati (DCF), dai pareri formulati dallo CSTEP e dal CIEM e dalle relazioni annuali dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA).
Valutazione
Una valutazione ex-post intesa a esaminare le questioni principali connesse alle misure tecniche dovrebbe aver luogo entro il 2022, una volta data piena attuazione all’obbligo di sbarco e conseguiti il rendimento massimo sostenibile per tutti gli stock e un buono stato ambientale per gli ecosistemi marini. Essa dovrebbe essere direttamente integrata nella valutazione retrospettiva della PCP il cui avvio è previsto nel 2022.
I nuovi piani pluriennali saranno soggetti all’esame periodico dello CSTEP e del CIEM per valutare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tali valutazioni forniranno indicazioni sull’efficacia delle misure tecniche incluse nei piani stessi.
Anche gli obblighi di informazione di cui agli articoli 49 (funzionamento della PCP) e 50 (progressi nell’attuazione dell’MSY) del regolamento sulla PCP, benché non direttamente correlati alle misure tecniche, consentiranno di ottenere indicazioni sull’efficacia delle misure tecniche.
Inoltre le misure sviluppate a livello regionale dovranno essere periodicamente valutate dallo CSTEP o dal CIEM per garantirne la coerenza con gli obiettivi della PCP.
Un altro indicatore del livello di conformità ai regolamenti sulle misure tecniche è dato dalle relazioni annuali dell’EFCA concernenti i programmi di intervento congiunto, in cui figura un raffronto tra il numero e i motivi delle infrazioni constatate e il numero e la natura delle ispezioni effettuate.
Relazioni
Entro la fine del 2020 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento, corredata di una valutazione dell’impatto esercitato dalle misure tecniche sulla conservazione delle risorse alieutiche e sulle ripercussioni ambientali delle attività di pesca sugli ecosistemi marini. Sulla base di tale relazione, la Commissione proporrà le eventuali modifiche necessarie.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta
La proposta è strutturata come segue.
Disposizioni generali: questo capitolo comprende il campo di applicazione, gli obiettivi generali e specifici e i target a questi correlati, espressi in termini di livelli di catture indesiderate, soglie per le catture accessorie di specie sensibili e riduzione dell’estensione dei fondali marini significativamente danneggiati dalle attività di pesca, nonché principi di buona governance e definizioni. Le definizioni riguardano essenzialmente gli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca e sono comuni a tutte le regioni. Esse consolidano e aggiornano le definizioni attualmente contenute nei regolamenti vigenti.
Misure tecniche comuni: questo capitolo comprende le norme comuni attualmente contenute in tutti i principali regolamenti sulle misure tecniche, ma che si applicano a tutti i bacini marittimi e sono di fatto considerate permanenti, in quanto non c’è bisogno o motivo di modificarle. Le disposizioni contenute in questo capitolo riguardano:
–attrezzi e pratiche vietati, compreso il divieto di vendere specie marine catturate con determinati tipi di attrezzi;
–misure per la protezione di specie (ad esempio mammiferi marini, rettili e uccelli marini) e habitat sensibili (ad esempio coralli di acqua fredda), comprese le specie elencate nelle direttive Habitat e Uccelli;
–restrizioni generali e condizioni per l’uso di attrezzi da traino (principali caratteristiche costruttive del sacco e dispositivi autorizzati fissati agli attrezzi da pesca);
–restrizioni all’uso di reti fisse. Ciò comprende il consolidamento delle vigenti restrizioni all’uso di reti da posta derivanti (ad esempio, il divieto di utilizzare reti da posta derivanti di oltre 2,5 km, il divieto di utilizzare questo tipo di attrezzi per la pesca di specie altamente migratorie e il totale divieto di utilizzo di reti da posta derivanti nel Mar Baltico). Nell’ambito della regionalizzazione gli Stati membri dovrebbero rafforzare tali disposizioni fino a introdurre un divieto generale di utilizzo di questo tipo di attrezzi da pesca qualora prove scientifiche dimostrino che l’uso protratto di reti da posta derivanti costituisce una minaccia per lo stato di conservazione di specie sensibili nella regione;
–taglie minime di riferimento per la conservazione (definizione, misurazione, uso di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione);
–misure comuni volte a ridurre i rigetti [selezione qualitativa, slipping (rilascio in acqua del pescato), protezione di specie non soggette a limiti di cattura].
Regionalizzazione: questo capitolo definisce i principi generali per la regionalizzazione facendo riferimento alle misure di base che saranno d’applicazione in assenza di misure regionali e conferisce i poteri necessari per la regionalizzazione delle misure tecniche mediante piani pluriennali, piani temporanei in materia di rigetti e misure di conservazione intese a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale. Tali conferimenti di poteri consentono di elaborare misure regionali basate su raccomandazioni comuni presentate da gruppi regionali di Stati membri e volte a modificare o a derogare a misure di base vigenti, istituire nuove misure o derogare a misure esistenti, purché sia possibile dimostrare che tali misure non comportano benefici per la conservazione o che sono state istituite misure alternative. Essi sono basati sulla PCP. Vengono inoltre definite le misure regionali che possono essere adottate nell’ambito di piani temporanei sui rigetti, nonché le misure di salvaguardia che saranno adottate qualora i dati scientifici dimostrino che le misure regionali non consentono di conseguire gli obiettivi di conservazione. A tal fine è inserita una clausola di salvaguardia che consente alla Commissione di prendere opportuni provvedimenti qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine. La Commissione può quindi istituire misure tecniche volte a mitigare tali minacce, a complemento o in deroga al presente regolamento o ad altre misure tecniche stabilite in conformità del diritto dell’Unione. Tali misure possono includere restrizioni all’uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.
Misure tecniche in acque non appartenenti all’Unione: queste disposizioni conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati con riguardo a vigenti norme dettagliate concernenti gli elenchi di ecosistemi marini vulnerabili nonché misure tecniche specifiche relative a determinate attività di pesca della molva azzurra e dello scorfano, stabilite dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC). Inoltre, con la modifica del regolamento corrispondente, alla Commissione viene conferita la facoltà di adottare atti delegati in relazione a misure tecniche vigenti contenute nel regolamento (UE) n. 1343/2011 per la zona della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Esso conferisce altresì alla Commissione la facoltà di integrare nel diritto dell’Unione le future modifiche delle misure adottate dalla NEAFC nonché le misure adottate dalla CGPM. Attualmente la Commissione non dispone di tali poteri.
Disposizioni tecniche: comprendono disposizioni comuni per la realizzazione di attività di ricerca scientifica nonché per il ripopolamento artificiale e il trapianto di specie marine.
Disposizioni procedurali: questo capitolo disciplina l’esercizio della delega per quanto riguarda gli atti delegati contenuti nella proposta e la procedura di comitato per gli atti di esecuzione.
Disposizioni finali: in questo capitolo figurano le abrogazioni e le modifiche dei pertinenti regolamenti nonché il processo di riesame e di comunicazione.
Allegati: negli allegati figurano misure di base per i vari bacini marittimi (Mare del Nord, Mar Baltico, acque nordoccidentali, acque sudoccidentali, Mediterraneo, Mar Nero e regioni ultraperiferiche). Tali misure, che si applicheranno in assenza di misure a livello regionale, comprendono disposizioni generali in materia di dimensioni di maglia, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca per la protezione dei giovanili e dei riproduttori ed eventuali altre misure regionali specifiche. Altri allegati stabiliscono l’elenco delle specie di cui è vietata la pesca, che devono essere immediatamente rilasciate in mare se prelevate come catture accessorie, definiscono zone di divieto per la protezione di habitat sensibili e recano l’elenco delle specie di cui è vietata la pesca con reti da posta derivanti.
2016/0074 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce una politica comune della pesca (PCP) per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca.
(2)Le misure tecniche sono strumenti destinati a coadiuvare l’attuazione della PCP. Una valutazione retrospettiva ha tuttavia dimostrato che l’attuale struttura regolamentare non consentirà probabilmente di conseguire gli obiettivi della PCP e che occorre adottare un nuovo approccio per accrescere l’efficacia delle misure, puntando in particolare sull’adeguamento della struttura di governance.
(3)È necessario elaborare un quadro per la regolamentazione delle misure tecniche. Tale quadro dovrebbe stabilire norme generali applicabili in tutte le acque dell’Unione e prevedere la definizione di misure tecniche che tengano conto delle specificità regionali delle attività di pesca attraverso il processo di regionalizzazione introdotto dalla PCP.
(4)Il nuovo quadro dovrebbe disciplinare la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca, l’utilizzo degli attrezzi da pesca e le interazioni delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
(5)Esso dovrebbe applicarsi sia alle operazioni di pesca effettuate nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione e di paesi terzi e da cittadini degli Stati membri (fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera) sia ai pescherecci dell’Unione operanti nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato. Esso dovrebbe inoltre applicarsi in acque non appartenenti all’Unione a misure tecniche adottate per la zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) e nella zona di applicazione dell’accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
(6)Opportune misure tecniche dovrebbero applicarsi alle attività di pesca ricreativa che possono avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulle specie di molluschi.
(7)Le misure tecniche dovrebbero contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi della PCP: pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, riduzione delle catture indesiderate e eliminazione dei rigetti, contributo al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8)Le misure tecniche dovrebbero in particolare garantire la protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, grazie all’uso di attrezzi da pesca selettivi e disposizioni volte a evitare la cattura di tali risorse. Le misure tecniche dovrebbero inoltre ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare gli impatti degli attrezzi da pesca sull’ecosistema marino e specialmente su specie e habitat sensibili. Esse dovrebbero inoltre contribuire a introdurre misure di gestione che consentano di assolvere agli obblighi derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2008/56/CE.
(9)Al fine di valutare l’efficacia delle misure tecniche, dovrebbero essere stabiliti specifici target per quanto riguarda i livelli di catture indesiderate, il livello di catture accessorie di specie sensibili e l’estensione dei fondali marini significativamente danneggiati dalle attività di pesca, che siano conformi agli obiettivi della PCP, alla legislazione dell’Unione in materia ambientale (in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e alle migliori pratiche internazionali.
(10)Al fine di garantire una comprensione e un’applicazione uniformi delle norme tecniche, è opportuno aggiornare e consolidare le definizioni degli attrezzi da pesca e delle operazioni di pesca che figurano nei regolamenti vigenti sulle misure tecniche.
(11)È opportuno vietare determinati attrezzi o metodi di pesca distruttivi che prevedono l’uso di esplosivi, veleni, narcotici, corrente elettrica, martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione, dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo e specie affini nonché determinati fucili subacquei, eccetto nel caso specifico delle reti da traino con impiego di impulso elettrico, il cui uso è subordinato a una serie di condizioni rigorose.
(12)Alla luce del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è opportuno stabilire norme comuni che definiscano le restrizioni applicabili all’uso di attrezzi trainati e alla costruzione dei sacchi delle reti, al fine di evitare pratiche dannose che danno luogo a una pesca non selettiva.
(13)Al fine di limitare l’uso di reti da posta derivanti, che possono operare su ampi tratti di mare e comportare ingenti catture di specie sensibili, è opportuno consolidare le vigenti restrizioni all’uso di tali attrezzi.
(14)Alla luce del parere dello CSTEP, per proteggere le specie sensibili di acque profonde è opportuno continuare a vietare la pesca con reti fisse nelle divisioni CIEM IIIa, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj e VIIk e nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e XII a est di 27° O in acque di profondità superiore a 600 metri quale indicata sulle carte nautiche.
(15)Per determinate specie ittiche rare, come alcune specie di squali e razze, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Per proteggere tali specie è opportuno istituire un divieto generale di pesca.
(16)Per garantire la rigorosa protezione di specie marine sensibili quali mammiferi marini, uccelli e rettili marini prevista dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, gli Stati membri dovrebbero istituire misure di mitigazione volte a ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture di tali specie ad opera degli attrezzi da pesca.
(17)Al fine di assicurare una protezione costante degli habitat marini sensibili situati al largo delle coste dell’Irlanda e del Regno Unito e intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie, è opportuno mantenere le attuali restrizioni all’uso di reti a strascico.
(18)Analoghe restrizioni dovrebbero essere introdotte a protezione di tali habitat nel caso in cui vengano individuate altre zone di questo tipo sulla base dei pareri scientifici e dei dati tecnici disponibili.
(19)Conformemente a quanto previsto dalla politica comune della pesca, è opportuno stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione per garantire la protezione dei giovanili di specie marine e creare zone di ricostituzione degli stock ittici.
(20)È opportuno definire le modalità per misurare la taglia di specie marine.
(21)Per aiutare il comparto delle catture ad attuare l’obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero istituire misure volte a facilitare il magazzinaggio e il reperimento di possibilità di smercio del pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione. Tali misure dovrebbero comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l’adattamento dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.
(22)È opportuno vietare pratiche quali la selezione qualitativa e lo slipping (rilascio in acqua del pescato), salvo in caso di esenzioni istituite nell’ambito dell’obbligo di sbarco.
(23)Laddove i pareri scientifici evidenzino livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, e quindi all’obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero realizzare progetti pilota sulle strategie di riduzione di tali catture e sulle misure tecniche da attuare per conseguire tale obiettivo.
(24)Laddove non esistano misure tecniche a livello regionale dovrebbero essere applicate norme di base derivate da misure tecniche esistenti, tenendo conto del parere del CSTEP e dei pareri delle parti interessate. Tali norme dovrebbero comprendere valori di riferimento per la dimensione di maglia di attrezzi fissi e trainati, taglie minime di riferimento per la conservazione, zone di divieto o limitazione della pesca, misure di conservazione della natura intese a limitare le catture accessorie di mammiferi marini e uccelli marini in determinate zone e qualsiasi altra misura specifica vigente a livello regionale di cui ancora si necessiti per continuare a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione in attesa dell’adozione di corrispondenti misure a livello regionale.
(25)Gli Stati membri, di concerto con le parti interessate, possono elaborare raccomandazioni comuni volte a definire opportune misure tecniche che si discostino dalle norme di base, secondo il processo di regionalizzazione previsto nella PCP.
(26)Tali misure tecniche regionali dovrebbero essere almeno equivalenti alle norme di base per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e la protezione di specie e habitat sensibili.
(27)Il principale strumento per la definizione di misure tecniche regionali dovrebbe essere costituito dai piani pluriennali definiti nell’ambito della PCP. Nell’ambito di tali piani pluriennali è possibile modificare le norme di base e istituire nuove misure per integrare o sostituire le norme di base o derogare a tali misure, purché si possa dimostrare che esse non comportano benefici per la conservazione o che sono state istituite misure alternative per continuare a garantire il conseguimento degli obiettivi e dei target. Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali possono inoltre comprendere altre misure di conservazione della natura volte a ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sull’ecosistema, quali le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE o all’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.
(28)Nell’elaborare raccomandazioni comuni per l’adozione, nell’ambito di piani pluriennali, di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie la cui dimensione di maglia differisca da quella prevista dalle norme di base, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero garantire che tali attrezzi presentino caratteristiche di selettività almeno pari o superiori a quelle degli attrezzi di base.
(29)Nell’elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a istituire, nell’ambito di piani pluriennali, nuove zone di divieto o limitazione della pesca a tutela delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero definire le specifiche, l’estensione, la durata, le restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca e le modalità di controllo e monitoraggio.
(30)Nell’elaborare raccomandazioni comuni volte a modificare o a definire, nell’ambito di piani pluriennali, taglie minime di riferimento per la conservazione, i gruppi regionali di Stati membri dovrebbero assicurare che non siano pregiudicati gli obiettivi della politica comune della pesca, facendo in modo che venga garantita la protezione dei giovanili di specie marine, che non intervengano distorsioni del mercato e che non si crei un mercato per il pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
(31)La possibilità di istituire fermi in tempo reale e disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca quale misura supplementare per la protezione delle aggregazioni di giovanili o di riproduttori dovrebbe costituire un’opzione per l’elaborazione di raccomandazioni comuni. Le condizioni per istituire o revocare tali fermi e le modalità di controllo e monitoraggio dovrebbero essere definite nelle pertinenti raccomandazioni comuni.
(32)Sulla base della valutazione scientifica dell’impatto di attrezzi innovativi, debitamente confermata dallo CSTEP, le raccomandazioni formulate da gruppi regionali di Stati membri potrebbero includere la possibilità di utilizzare o di fare più ampio uso di nuovi attrezzi, come la rete da traino con impiego di impulso elettrico. È opportuno che l’uso di attrezzi da pesca innovativi non sia consentito nel caso in cui la valutazione scientifica evidenzi impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.
(33)Per contenere quanto più possibile le catture accessorie di specie vulnerabili e gli impatti degli attrezzi da pesca su habitat sensibili, è opportuno che i gruppi regionali di Stati membri elaborino ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre l’impatto della pesca su specie e habitat sensibili. Qualora i dati scientifici evidenziassero l’esistenza di una grave minaccia per lo stato di conservazione di tali specie e habitat, gli Stati membri dovrebbero introdurre ulteriori restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi da pesca o addirittura un divieto totale di utilizzarli nella regione considerata. In particolare, tali disposizioni potrebbero essere applicate all’utilizzo di reti da posta derivanti, che in alcune zone ha provocato ingenti catture di cetacei e uccelli marini.
(34)In assenza di piani pluriennali, il regolamento (UE) n. 1380/2013 consente di istituire piani temporanei in materia di rigetti per l’attuazione dell’obbligo di sbarco. Nell’ambito di tali piani dovrebbe essere consentita la definizione di misure tecniche che siano strettamente connesse all’attuazione dell’obbligo di sbarco e che siano intese ad aumentare la selettività e a ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali.
(35)Al fine di mantenere le attuali raccomandazioni circostanziate adottate dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda gli elenchi degli ecosistemi marini vulnerabili nonché specifiche misure tecniche connesse a determinate misure per la protezione della molva azzurra e dello scorfano. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell’Unione di future modifiche delle misure adottate dalla NEAFC che costituiscono l’oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l’Unione ai sensi della Convenzione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
(36)Al fine di non ostacolare la ricerca scientifica e le operazioni di ripopolamento artificiale e di trapianto, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività.
(37)In casi debitamente giustificati, qualora dai pareri scientifici disponibili emergesse la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati immediatamente applicabili per istituire misure tecniche volte a mitigare tali minacce, a complemento o in deroga al presente regolamento o ad altre misure tecniche stabilite in conformità del diritto dell’Unione. Tali misure dovrebbero essere intese, in particolare, a far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili, a proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o a reagire ad altri cambiamenti dello stato di conservazione degli stock ittici che possono costituire una minaccia per gli stock medesimi. Esse possono includere restrizioni all’uso di attrezzi fissi o trainati o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.
(38)Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato al fine di aggiornare l’elenco dei pesci e dei molluschi di cui è vietata la pesca diretta, aggiornare l’elenco delle zone sensibili in cui la pesca dovrebbe essere soggetta a restrizioni, adottare misure tecniche nel quadro di piani pluriennali e adottare misure tecniche nel quadro di piani temporanei in materia di rigetti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(39)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo agli aspetti seguenti: definizione di specifiche per gli attrezzi volte a ridurne l’usura, a rafforzarli o a limitare la fuoriuscita delle catture nella parte anteriore delle reti trainate; definizione di specifiche per i dispositivi di selezione applicati agli attrezzi di riferimento definiti; definizione di specifiche per le reti da traino con impiego di impulso elettrico; restrizioni in materia di costruzione e misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera; definizione di norme riguardanti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo di attrezzi fissi a profondità comprese tra 200 e 600 metri; definizione di norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per determinate zone di divieto o di limitazione della pesca; definizione di norme dettagliate per quanto riguarda le caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi impiegati per tenere lontani i cetacei da reti fisse e sui metodi utilizzati per ridurre al minimo le catture accessorie di uccelli marini e rettili marini. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(40)Entro la fine del 2020 e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP. In tale relazione si dovrebbe valutare fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell’Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi e a raggiungere i target previsti dal presente regolamento. Se dalla relazione risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, gli Stati membri della regione dovrebbero presentare un piano che delinei gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento. Inoltre, sulla base della relazione, la Commissione dovrebbe proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.
(41)Tenuto conto del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio.
(42)È opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(43)Al fine di integrare o modificare le norme dettagliate vigenti che recepiscono le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea con riguardo alle misure tecniche contenute nel regolamento (UE) n. 1343/2011. Alla Commissione dovrebbe altresì essere conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il recepimento nel diritto dell’Unione di future modifiche delle misure adottate dalla CGPM che costituiscono l’oggetto di taluni elementi non essenziali esplicitamente definiti del presente regolamento e che diventano vincolanti per l’Unione ai sensi dell’accordo CGPM. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1343/2011. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure tecniche concernenti:
(a)il prelievo e lo sbarco delle risorse della pesca; e
(b)il funzionamento degli attrezzi da pesca e l’interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
Articolo 2
Campo di applicazione
1.Il presente regolamento si applica sia alle attività esercitate da pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nelle zone di pesca di cui all’articolo 5, sia alle attività esercitate nelle acque dell’Unione da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi.
2.Gli articoli 7 e 14 e la parte A degli allegati da V a X si applicano inoltre alle attività di pesca ricreativa.
3. Fatte salve le condizioni di cui agli articoli 29 e 30, le misure tecniche stabilite nel presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca esercitate esclusivamente a fini di:
a)ricerca scientifica, e
b)ripopolamento artificiale o trapianto di specie marine.
Articolo 3
Obiettivi generali e specifici
1.
In quanto strumenti destinati a sostenere l’attuazione della politica comune della pesca (PCP), le misure tecniche contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e in particolare al paragrafo 2, al paragrafo 3 e al paragrafo 5, lettere a) e j), del suddetto articolo.
2.
Inoltre, le misure tecniche sono finalizzate in particolare a:
(a)ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di giovanili e di riproduttori di specie marine;
(b)garantire che le catture accessorie di specie marine elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e di altre specie sensibili, effettuate nel corso di attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie;
(c)garantire che gli impatti ambientali della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo e se possibile eliminati, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione di tali habitat;
(d)contribuire a introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi agli obblighi di cui alle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE, 2008/56/CE e 2000/60/CE.
Articolo 4
Target
1.
Le misure tecniche mirano a conseguire i seguenti target:
(a)garantire che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superino il 5% in volume conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(b)garantire che le catture accessorie di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell’Unione e dagli accordi internazionali;
(c)garantire che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini non superino i livelli necessari per conseguire un buono stato ecologico per ciascun tipo di habitat, valutato nell’ambito della direttiva 2008/56/CE in ciascuna regione o sottoregione marina sia in termini di qualità degli habitat che di estensione geografica in cui devono essere raggiunti i livelli prescritti.
2.
Il grado di conseguimento dei target suddetti è valutato nell’ambito del processo di rendicontazione di cui all’articolo 34.
Articolo 5
Definizione delle zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni geografiche delle zone di pesca:
(a)“Mare del Nord”: le zone CIEM IIa, IIIa e IV;
(b)“Mar Baltico”: le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId;
(c)“acque nordoccidentali”: le sottozone CIEM V (eccetto la zona Va e le acque della zona Vb non appartenenti all’Unione), VI e VII;
(d)“acque sudoccidentali”: le sottozone CIEM VIII, IX e X (acque dell’Unione) e le zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell’Unione);
(e)“Mar Mediterraneo”: le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
(f)“Mar Nero”: le acque della sottozona geografica 29 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 (risoluzione CGPM/33/2009/2);
(g)“regioni ultraperiferiche”: le acque intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, primo comma, del trattato, suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;
(h)“zona di regolamentazione NEAFC”: le acque della zona della Convenzione NEAFC situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(i)“zona di applicazione dell’accordo CGPM”: il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 6
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le seguenti definizioni:
(1)“modello di sfruttamento”: il modo in cui la pressione di pesca è distribuita nel profilo d’età di uno stock;
(2)“selettività”: espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare pesci di una data taglia con una determinata dimensione di maglia (o dimensione dell’amo);
(3)“pesca selettiva”: la capacità di un metodo di pesca di scegliere come bersaglio e catturare pesci o molluschi in base alla taglia e alla specie nel corso dell’operazione di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni le specie non bersaglio;
(4)“pesca diretta”: la pesca di una determinata specie o combinazione di specie se il totale delle catture di tale/tali specie rappresenta più del 50% del valore economico delle catture;
(5)“buono stato ecologico”: lo stato ecologico delle acque marine quale definito dall’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE;
(6)“habitat sensibile”: un habitat il cui stato di conservazione, compresa la sua estensione e la condizione (struttura e funzione) delle sue componenti biotiche e abiotiche, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra gli habitat sensibili rientrano, in particolare, i tipi di habitat di cui all’allegato I e gli habitat di specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43 CEE, gli habitat di specie di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE, gli habitat la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE e gli ecosistemi marini vulnerabili quali definiti dall’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio;
(7)“specie sensibile”: una specie il cui stato di conservazione, che comprende l’habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione e le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
(8)“piccole specie pelagiche”: sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto, pesce tamburo;
(9)“pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
(10)“consigli consultivi”: gruppi di interesse istituiti nell’ambito della PCP al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate e di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP;
(11)“rete da traino”: un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete avente corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco; “attrezzi trainati”: reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili, costituiti da un corpo conico o piramidale chiuso sul fondo da un sacco o composti da due lunghi bracci, un corpo e un sacco, che vengono spostati attivamente nell’acqua;
(12)“rete a strascico”: una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso;
(13)“rete a strascico a coppia”: una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L’apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano;
(14)“rete da traino pelagica”: una rete da traino progettata e armata per operare a mezz’acqua;
(15)“sfogliara”: una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un’asta di acciaio o di legno, armata di catene di fondo, gruppi di catene o catene per la pesca a strascico di tipo “tickler chain” e trainata attivamente sul fondo;
(16)“rete da traino con impiego di impulso elettrico”: una tecnica di pesca che utilizza un campo elettrico per catturare il pesce. La rete da traino con impiego di impulso elettrico è dotata di una serie di elettrodi montati sull’attrezzo nella direzione di traino che emettono brevi impulsi elettrici;
(17)“sciabica danese”: un attrezzo da circuizione e da traino azionato da un’imbarcazione mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l’apertura della sciabica. L’attrezzo è costituito da una rete, di struttura e dimensioni simili a quelle di una rete a strascico, che comprende due lunghi bracci, un corpo e un sacco;
(18)“rete da circuizione a chiusura”: un attrezzo circuitante costituito da una rete munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;
(19)“draghe”: attrezzi trainati attivamente dal motore principale dell’imbarcazione (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di un’imbarcazione ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un’armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori. Esistono draghe dotate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da verricelli manuali in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento;
(20)“reti fisse”: qualsiasi tipo di rete a imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale (reti a imbrocco o reti fisse) o lasciato alla deriva con la marea (reti da posta derivanti), in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati;
(21)“rete da posta derivante”: una rete costituita da una o più pezze di rete fissate insieme in parallelo sulla o sulle lime da sughero, mantenuta in superficie o a una certa distanza dalla superficie per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva, come un’ancora galleggiante o un’ancora da fondo fissata a una sola estremità della rete;
(22)“rete da posta fissa a imbrocco”: una rete formata da un’unica pezza di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti. Cattura risorse acquatiche vive che vi restano ammagliate ed è ancorata, o può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
(23)“rete da posta fissa impigliante”: una rete formata da un’unica pezza di rete, fissata sulle corde d’armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete a imbrocco. Le reti da posta impiglianti hanno generalmente un minore galleggiamento sulla lima da sughero e durante la pesca stanno meno in alto rispetto alla maggior parte delle reti da posta fisse a imbrocco. Sono ancorate, o possono essere ancorate, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
(24)“rete da posta fissa a tramaglio”: una rete formata da due o più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza mediana avente maglie più piccole, ancorata, o che può essere ancorata, con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;
(25)“rete combinata a imbrocco e a tramaglio”: una rete da posta combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore;
(26)“palangaro”: un attrezzo da pesca formato da un trave, talvolta di notevole lunghezza, cui sono fissati a intervalli regolari spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami con o senza esca. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o ancora può essere lasciato alla deriva in superficie;
(27)“nasse”: trappole costituite da gabbie o ceste realizzate con vari materiali e destinate alla cattura di crostacei o pesci, poste sul fondo marino singolarmente o in file, unite per mezzo di cavi (grippie) alle boe che ne indicano la posizione in superficie e dotate di una o più aperture o accessi;
(28)“lenza a mano”: una tecnica di pesca in cui viene utilizzata un’unica lenza manovrata manualmente. Alla lenza sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche;
(29)“croce di Sant’Andrea”: un attrezzo che esercita un’azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso;
(30)“sacco”: l’ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, vale a dire la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. È costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) aventi la stessa dimensione di maglia, tenuti insieme sui lati, lungo l’asse della rete, da una cucitura in corrispondenza della quale può essere fissata una corda. A fini regolamentari si considera che il sacco è costituito dalle ultime 50 maglie della rete;
(31)“dimensione di maglia”: la dimensione di maglia di qualsiasi sacco di un attrezzo trainato, misurata secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione;
(32)“maglia quadrata”: la forma di maglia che si ottiene montando la pezza di rete con una deviazione di 45º dalla direzione N, in modo che i lati di maglia siano paralleli e formino un angolo di 90º con l’asse della rete;
(33)“maglia a losanghe”: la normale forma romboidale delle maglie nella pezza di rete;
(34)“T90”: reti da traino, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete a maglie a losanga annodate ruotate di 90°, in modo che la direzione principale della pezza di rete sia parallela alla direzione del traino;
(35)“finestra di fuga Bacoma”: un dispositivo di fuga costituito da una pezza di rete senza nodo a maglia quadrata, montato nel pannello superiore del sacco, il cui bordo inferiore si trova a non più di quattro maglie di distanza dalla sagola di chiusura;
(36)“pezza selettiva”: un dispositivo montato in prossimità dell’asta lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremato all’estremità, ove è fissato alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un’apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva;
(37)“altezza” di una rete da circuizione a chiusura: la somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero;
(38)“tempo di immersione”: l’arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell’operazione di recupero a bordo;
(39)“sensori di monitoraggio dell’attrezzo”: telesensori elettronici che possono essere applicati alle reti da traino o da circuizione a chiusura per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o la taglia delle catture;
(40)“dispositivo acustico di dissuasione”: dispositivi a distanza utilizzati per avvertire specie quali mammiferi marini della presenza di attrezzi da pesca attraverso l’emissione di segnali acustici;
(41)“cavi scaccia-uccelli” (detti anche “cavi con bandierine” o “tori lines”): cavi provvisti di bandierine che vengono trainati da un punto elevato vicino alla poppa del peschereccio durante la pesca con ami innescati allo scopo di allontanare dagli ami gli uccelli marini;
(42)“selezione qualitativa”: la pratica consistente nel rigettare i pesci di prezzo basso soggetti a limiti di cattura, anche se avrebbero potuto essere sbarcati legalmente, al fine di massimizzare il valore economico o monetario totale del pescato portato in porto;
(43)“slipping”: la pratica consistente nel liberare intenzionalmente le catture dall’attrezzo da pesca prima che esso sia interamente salpato a bordo del peschereccio, con conseguente perdita di catture morte o morenti;
(44)“ripopolamento diretto”: l’attività consistente nel rilasciare animali selvatici vivi di specie selezionate in acque in cui tali specie sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell’ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o accrescere il reclutamento naturale;
(45)“trapianto”: il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dall’uomo all’interno di zone in cui essa è presente con popolazioni stabilite.
CAPO II
MISURE TECNICHE COMUNI
SEZIONE 1
Attrezzi da pesca e usi vietati
Articolo 7
Attrezzi da pesca e metodi vietati
È vietato catturare o raccogliere specie marine con i metodi seguenti:
(a)sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
(b)corrente elettrica, fatta eccezione per le reti da traino con impiego di impulso elettrico di cui all’articolo 24 e all’allegato V, parte E;
(c)esplosivi;
(d)martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;
(e)dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;
(f)croci di Sant’Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o specie affini;
(g)qualsiasi tipo di proiettile;
(h)fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all’alba.
Articolo 8
Usi vietati
È vietato vendere, esporre o mettere in vendita specie marine catturate con uno dei metodi di cui all’articolo 7.
SEZIONE 2
Restrizioni generali applicabili agli attrezzi
e condizioni per il loro uso
Articolo 9
Restrizioni generali applicabili all’uso di reti trainate
1.
Nessuna parte di un attrezzo trainato è dotata di una dimensione di maglia inferiore alla dimensione di maglia del sacco. La presente disposizione non si applica ai dispositivi utilizzati per fissare i sensori di monitoraggio dell’attrezzo.
2.
Nel caso in cui più reti siano trainate simultaneamente da uno o più pescherecci, ogni rete è dotata della stessa dimensione di maglia.
3.
È vietato costruire sacchi o fissare dispositivi che ostruiscano le maglie del sacco o di una qualsiasi parte di un attrezzo trainato o ne riducano di fatto l’apertura in altro modo. La presente disposizione non esclude l’uso di specifici dispositivi che consentano di ridurre l’usura degli attrezzi, di rinforzarli o di limitare la fuga delle catture nella parte anteriore degli attrezzi trainati.
4.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono basati sui migliori pareri tecnici e scientifici disponibili e possono definire:
–restrizioni relative allo spessore del filo ritorto;
–restrizioni relative alla circonferenza dei sacchi;
–restrizioni applicabili all’uso dei materiali delle reti;
–struttura e fissaggio dei sacchi;
–dispositivi autorizzati destinati a ridurre l’usura, e
–dispositivi autorizzati destinati a limitare la fuga delle catture.
5.
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
Articolo 10
Restrizioni generali applicabili all’uso di reti fisse
1.
È vietato tenere a bordo o utilizzare una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o totale sia superiore a 2,5 chilometri.
2.
È vietato l’uso di reti da posta derivanti per la pesca delle specie elencate nell’allegato III.
3.
In deroga al paragrafo 1, è vietato tenere a bordo o utilizzare reti da posta derivanti nel Mar Baltico.
4.
È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio per la cattura delle specie seguenti:
–Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga),
–Tonno rosso (Thunnus Thynnus),
–Pesce castagna (Brama brama),
–Pesce spada (Xiphias gladius),
–Squali appartenenti alle seguenti specie o famiglie: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, tutte le specie di Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae, Isuridae, Lamnidae.
5.
È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 600 metri.
SEZIONE 3
Protezione di specie e habitat sensibili
Articolo 11
Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca
1.
Sono vietati la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga concessa in conformità dell’articolo 16 della stessa direttiva.
2.
Oltre alle specie di cui al paragrafo 1, alle navi dell’Unione è fatto divieto di pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita le specie elencate nell’allegato I.
3.
Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
4.
Se i migliori pareri scientifici disponibili indicano che occorre modificare l’elenco di cui all’allegato I aggiungendovi nuove specie che necessitano di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati conformemente all’articolo 32.
5.
Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 12
Catture accessorie di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini
1.
Sono vietati la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva
2009/147/CE
.
2.
Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
3.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui al paragrafo 1 prelevati come catture accessorie sono autorizzati nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire il recupero dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente informate in precedenza.
4.
Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, gli Stati membri possono istituire, per i pescherecci battenti la loro bandiera, misure di mitigazione o restrizioni all’utilizzo di determinati attrezzi secondo la procedura di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono volte a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare le catture delle specie di cui al paragrafo 1 e sono compatibili con gli obiettivi fissati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e almeno altrettanto rigorose quanto le misure tecniche applicabili in virtù del diritto dell’Unione.
5.
Le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b).
Articolo 13
Protezione di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili
1.
È vietato l’uso di attrezzi da pesca di cui all’allegato II nelle zone definite nello stesso allegato.
2.
Se i migliori pareri scientifici raccomandano modifiche dell’elenco di cui all’allegato II, compresa l’aggiunta di nuove zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare tali modifiche mediante atti delegati secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Quando adotta tali modifiche, la Commissione presta particolare attenzione alla necessità di mitigare gli effetti negativi dello spostamento delle attività di pesca in altre zone sensibili.
3.
Se tali habitat si trovano in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, quest’ultimo può istituire zone di divieto o altre misure di conservazione per proteggere gli habitat in questione, secondo la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e sono almeno altrettanto vincolanti quanto le misure previste nel diritto dell’Unione.
4. Le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo mirano a conseguire il target di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c).
SEZIONE 4
Taglie minime di riferimento per la conservazione
Articolo 14
Taglie minime di riferimento per la conservazione
1.
Le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie marine di cui alla parte A degli allegati da V a XI del presente regolamento si applicano al fine di:
(a)garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all’articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
(b)istituire riserve di ricostituzione degli stock ittici conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2.
La taglia di una specie marina è misurata conformemente alle disposizioni di cui all’allegato IV.
3.
Ove si disponga di più di un metodo di misurazione della taglia di una specie marina, l’esemplare non è considerato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione se la taglia misurata con uno di tali metodi è pari o superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.
Articolo 15
Disposizioni per le specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento
per la conservazione
Gli Stati membri istituiscono misure volte a facilitare lo stoccaggio o a reperire possibili sbocchi per le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sbarcate conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure possono comprendere il sostegno agli investimenti per la costruzione e l’adattamento di luoghi di sbarco e ripari di pesca, o il sostegno agli investimenti intesi a valorizzare i prodotti della pesca.
SEZIONE 5
Misure per la riduzione dei rigetti
Articolo 16
Divieto di selezione qualitativa e di slipping
1.
È vietato il ricorso a pratiche di selezione qualitativa e di slipping.
2.
Il paragrafo 1 non si applica alle catture o alle specie che sono esentate dall’applicazione dell’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 17
Specie non soggette a limiti di cattura
1.
Gli Stati membri possono realizzare progetti pilota intesi a esaminare metodi per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture indesiderate di specie non soggette a limiti di cattura. Tali progetti pilota tengono conto dei pareri formulati dai pertinenti consigli consultivi e sono basati sui migliori pareri scientifici disponibili.
2.
Se i risultati di tali studi pilota o altri pareri scientifici evidenziano livelli significativi di catture indesiderate di specie che non sono soggette a limiti di cattura, gli Stati membri possono istituire misure tecniche volte a ridurre tali catture indesiderate secondo la procedura di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure tecniche si applicano esclusivamente ai pescherecci battenti la bandiera dello Stato membro interessato.
CAPO III
REGIONALIZZAZIONE
Articolo 18
Principi guida
1.
Le misure tecniche stabilite a livello regionale figurano nei seguenti allegati:
(a)nell’allegato V per il Mare del Nord;
(b)nell’allegato VI per le acque nordoccidentali;
(c)nell’allegato VII per le acque sudoccidentali;
(d)nell’allegato VIII per il Mar Baltico;
(e)nell’allegato IX per il Mediterraneo;
(f)nell’allegato X per il Mar Nero;
(g)nell’allegato XI per le regioni ultraperiferiche.
2.
Secondo la procedura di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono presentare raccomandazioni comuni intese a definire opportune misure tecniche a livello regionale che si discostano dalle misure di cui al paragrafo 1.
3.
Le misure tecniche raccomandate in conformità del paragrafo 2 sono almeno equivalenti alle misure di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili.
Articolo 19
Misure regionali nell’ambito di piani pluriennali
1.
Alla Commissione è conferito il potere di stabilire misure tecniche a livello regionale al fine di conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali misure sono stabilite mediante atti delegati adottati conformemente all’articolo 32 del presente regolamento e all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2.
Le misure stabilite conformemente al paragrafo 1 possono:
a)modificare o integrare le misure di cui agli allegati da V a XI;
b)derogare alle misure di cui agli allegati da V a XI per una zona o un periodo determinati, purché si possa dimostrare che tali misure non producono benefici in termini di conservazione nella zona o nel periodo considerati o che è possibile conseguire gli stessi obiettivi con misure alternative.
3.
Un piano pluriennale può definire il tipo di misure che possono essere adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 per la regione considerata.
4.
Le misure adottate conformemente ai paragrafi 1 e 2
a) mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;
b) sono basate sui principi di buona governance di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, e
c) prevedono incentivi, nell’ambito della ripartizione delle possibilità di pesca, per i pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca selettivi o tecniche di pesca a ridotto impatto ambientale.
5.
Quando presentano raccomandazioni comuni per la definizione di misure tecniche in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri forniscono prove scientifiche a sostegno dell’adozione di tali misure.
6.
La Commissione può chiedere allo CSTEP di valutare le raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 5.
Articolo 20
Selettività degli attrezzi da pesca in funzione della specie e della taglia
1.Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell’articolo 19 per la definizione di attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie, gli Stati membri forniscono prove atte a dimostrare che tali attrezzi soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
(a)presentano caratteristiche di selettività per determinate specie o combinazioni di specie almeno equivalenti a quelle degli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI, oppure
(b)consentono di mantenere al di sotto di una certa soglia le catture indesiderate di una determinata specie o combinazione di specie.
2.Le caratteristiche di selettività di cui al paragrafo 1, lettera a), e la soglia e le specie di cui al paragrafo 1, lettera b), sono definite nel pertinente piano pluriennale.
Articolo 21
Zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di giovanili e di riproduttori
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell’articolo 19 al fine di modificare le zone di divieto o di limitazione della pesca elencate nella parte C degli allegati da V a VIII e dell’allegato X e nella parte B dell’allegato XI o al fine di istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:
–l’obiettivo del divieto;
–l’estensione della zona e la durata del divieto;
–le restrizioni applicabili a specifici attrezzi, e
–le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.
Articolo 22
Taglie minime di riferimento per la conservazione
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell’articolo 19 al fine di modificare o stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione di cui alla parte A degli allegati da V a X, gli Stati membri rispettano l’obiettivo di garantire la protezione dei giovanili di specie marine.
Articolo 23
Fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell’articolo 19 per consentire l’istituzione di fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca onde assicurare la protezione di aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi, gli Stati membri vi includono i seguenti elementi:
–l’estensione della zona e la durata del fermo;
–le specie e le soglie che fanno scattare il fermo;
–la distanza a cui un’imbarcazione deve portarsi dalla zona di fermo non appena questo sia stato attivato;
–l’uso di attrezzi altamente selettivi affinché sia autorizzato l’accesso a zone altrimenti vietate alla pesca, e
–le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.
Articolo 24
Attrezzi da pesca innovativi
1.
Quando presentano raccomandazioni comuni in conformità dell’articolo 19 per autorizzare o estendere l’uso di attrezzi da pesca innovativi, comprese le reti da traino con impiego di impulso elettrico descritte nella parte E dell’allegato V, in uno specifico bacino marittimo, gli Stati membri forniscono una valutazione dei probabili impatti dell’uso di tali attrezzi da pesca sulle specie bersaglio e su specie e habitat sensibili.
2.
Tali valutazioni sono esaminate dallo CSTEP.
3.
L’uso di attrezzi da pesca innovativi non è autorizzato nel caso in cui le suddette valutazioni indichino che esso darà luogo a impatti negativi su habitat sensibili e specie non bersaglio.
Articolo 25
Misure di conservazione della natura
Le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri in conformità dell’articolo 19 per consentire il ricorso a misure di conservazione della natura volte a proteggere habitat e specie sensibili possono stabilire in particolare:
–elenchi di habitat e specie sensibili particolarmente minacciati da attività di pesca nella regione considerata, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;
–il ricorso ad altre misure di mitigazione in aggiunta a quelle di cui alla parte D degli allegati da V a X al fine di ridurre al minimo le catture accessorie delle specie di cui all’articolo 12;
–misure intese a ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli habitat di cui all’articolo 13 o su altri habitat sensibili al di fuori di siti Natura 2000;
–restrizioni per la costruzione e il funzionamento di determinati attrezzi o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data regione nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione di specie di cui agli articoli 11 e 12 o di habitat di cui all’articolo 13 o di altri habitat sensibili al di fuori di siti Natura 2000.
Articolo 26
Misure regionali nell’ambito di piani temporanei in materia di rigetti
1.
Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione di misure tecniche nell’ambito di piani temporanei in materia di rigetti di cui all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono includervi i seguenti elementi:
(a)specifiche relative agli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l’uso;
(b)specifiche relative alle modifiche degli attrezzi da pesca o all’uso di dispositivi di selettività per migliorare la selettività per taglia o per specie;
(c)restrizioni o divieti applicabili all’uso di determinati attrezzi da pesca e ad attività di pesca in zone o periodi specifici;
(d)taglie minime di riferimento per la conservazione.
2.
Le misure di cui al paragrafo 1 mirano a conseguire gli obiettivi enunciati all’articolo 3, in particolare la protezione delle aggregazioni di giovanili o riproduttori o di specie di molluschi.
Articolo 27
Atti di esecuzione
1.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:
–le specifiche dei dispositivi di selezione fissati agli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a VIII;
–norme dettagliate concernenti le specifiche dell’attrezzo da pesca di cui alla parte E dell’allegato V con riguardo alle restrizioni applicabili alla costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
–norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo degli attrezzi di cui all’allegato V, parte C, punto 6, all’allegato VI, parte C, punto 9, e all’allegato VII, parte C, punto 4;
–norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per le zone di divieto o di limitazione della pesca di cui all’allegato V, parte C, punto 2, e all’allegato VI, parte C, punti 6 e 7;
–norme dettagliate sulle caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui alla parte D degli allegati da V a X;
–norme dettagliate per la costruzione e l’uso di cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati di cui alla parte D degli allegati VI, VII e IX.
2.
Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 2.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE
DELLA PESCA
Articolo 28
Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 al fine di:
a) recepire nel diritto dell’Unione determinate misure tecniche approvate dalla Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC), tra cui elenchi degli ecosistemi marini vulnerabili e misure tecniche specifiche per la pesca della molva azzurra e dello scorfano definite nelle raccomandazioni NEAFC 05:2013, 19:2014, 01:2015, 02:2015 e
b)adottare altre misure tecniche che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di atti legislativi che recepiscono le raccomandazioni della NEAFC.
CAPO V
RICERCA SCIENTIFICA, RIPOPOLAMENTO E TRAPIANTO
Articolo 29
Ricerca scientifica
1.
Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
le operazioni di pesca sono condotte con il consenso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera;
b)
la Commissione e lo Stato membro nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del quale si svolgono le operazioni di pesca (“lo Stato membro costiero”) sono informati con almeno un mese di anticipo dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca, con indicazione delle navi partecipanti e degli studi scientifici da svolgere;
c)
la o le navi che effettuano le operazioni di pesca dispongono di un’autorizzazione di pesca in corso di validità a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
d)
se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante della nave accoglie a bordo un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca.
2.
Le specie marine catturate ai fini specificati al paragrafo 1 possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita purché siano imputate ai rispettivi contingenti in conformità dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e:
a)siano conformi alle norme di cui agli allegati da IV a VII del presente regolamento, oppure
b)siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.
Articolo 30
Ripopolamento artificiale e trapianto
1.
Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o trapianto di specie marine, purché tali operazioni siano condotte con il consenso e sotto l’egida dello o degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.
2.
Se il ripopolamento artificiale o il trapianto hanno luogo nelle acque di un altro o di altri Stati membri, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati sono informati almeno un mese prima dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca.
CAPO VI
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 31
Misure di salvaguardia
1.
Qualora dai pareri scientifici disponibili emerga la necessità di un intervento immediato per proteggere le specie marine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per contenere tali minacce. Tali atti possono riguardare, in particolare, restrizioni all’uso di attrezzi da pesca o limitazioni delle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi.
2.Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a)far fronte a cambiamenti imprevisti nella struttura degli stock dovuti a livelli scarsi o elevati di reclutamento di giovanili;
b) proteggere pesci o molluschi in fase di riproduzione in caso di forte depauperamento degli stock o in presenza di altri fattori ambientali che mettono a rischio lo stato di uno stock.
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore a tre anni, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 6.
CAPO VII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 32
Esercizio della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, 13, 19, 28 e 31 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [----]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.
La delega di potere di cui agli articoli 11, 13, 19, 28 e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.
L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, 13, 19 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.
Gli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 31 entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 7. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
7.
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato adottato a norma dell’articolo 31 secondo la procedura di cui al paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 33
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34
Revisione e relazioni
1.
Entro la fine del 2020 e successivamente ogni tre anni, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dai pertinenti consigli consultivi e previa valutazione dello CSTEP, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta fino a che punto le misure tecniche sia a livello regionale che a livello dell’Unione hanno contribuito a conseguire gli obiettivi stabiliti nell’articolo 3 e a raggiungere i target fissati nell’articolo 4.
2.
Se dalla relazione di cui al paragrafo 1 risulta che non sono stati raggiunti gli obiettivi e i target a livello regionale, entro sei mesi dalla sua presentazione gli Stati membri della regione presentano un piano indicante gli interventi correttivi da attuare per garantirne il conseguimento.
3.
Sulla base della relazione la Commissione può inoltre proporre al Parlamento europeo e al Consiglio tutte le modifiche necessarie del presente regolamento.
Articolo 35
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:
a)
gli articoli 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;
b)
gli allegati I, II, III, IV e V sono soppressi.
Articolo 36
Modifiche del regolamento (CE) n. 1098/2007
Nel regolamento (CE) n. 1098/2007 sono soppressi gli articoli 8 e 9.
Articolo 37
Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009
Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, al titolo IV, il capo IV è così modificato:
a)la sezione 3 è soppressa;
b)è aggiunta la seguente sezione 4:
“Sezione 4
Trasformazione a bordo e pesca pelagica
Articolo 54 bis
Trasformazione a bordo
1.
È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o effettuare trasbordi di pesce a tal fine.
2.
Il paragrafo 1 non si applica:
a)alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure
b)alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio.
Articolo 54 ter
Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture
1.
Lo spazio massimo tra le sbarre del separatore d’acqua a bordo dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della Convenzione NEAFC quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è di 10 millimetri.
Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d’acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 millimetri. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d’acqua non supera i 15 millimetri.
2.
Ai pescherecci pelagici che praticano la pesca nella zona della Convenzione NEAFC è vietato scaricare pesce al di sotto della propria linea di galleggiamento a partire da cisterne intermedie o da serbatoi di acqua di mare refrigerata.
3.
I piani degli impianti di trattamento e scarico delle catture dei pescherecci pelagici che praticano la pesca dello sgombro, dell’aringa e del sugarello nella zona della Convenzione NEAFC, certificati dalle autorità competenti degli Stati membri di bandiera, e le eventuali loro modifiche, sono trasmessi dal comandante del peschereccio alle autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera dei pescherecci verificano periodicamente l’esattezza dei piani trasmessi. Copie di tali piani sono conservate permanentemente a bordo della nave.
Articolo 54 quater
Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica
1.
È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la cernita automatica per taglia o sesso di aringhe, sgombri e sugarelli.
2.
Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché:
(a)il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 80 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca, oppure
(b)la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo:
sia conservata in stato congelato,
i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare, e
le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.
3.In deroga ai paragrafi 1 e 2, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell’Øresund possono tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica anche nel Kattegat, purché sia stata rilasciata un’autorizzazione in conformità dell’articolo 7. L’autorizzazione di pesca definisce le specie, le zone, i periodi e qualsiasi altra condizione applicabile per l’uso e la detenzione a bordo delle apparecchiature di cernita.”.
Articolo 38
Modifica del regolamento (UE) n. 1343/2011
L’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1343/2011 è modificato come segue:
1) è aggiunta la lettera seguente:
“h)
le misure tecniche di cui agli articoli 4, 10, 12, 15, 15 bis, 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 septies, 16 octies, 16 nonies, 16 decies, 16 undecies e 16 duodecies.”;
2) è aggiunto il comma seguente:
“Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 al fine di recepire nel diritto dell’Unione altre misure tecniche stabilite dalla CGPM che diventano obbligatorie per l’Unione e di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di atti legislativi che recepiscono le raccomandazioni della CGPM in materia di misure tecniche.”.
Articolo 39
Modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013
Nel regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 15, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
“Per le specie non soggette all’obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive.”.
Articolo 40
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 41
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente