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Document 52014XC0701(01)

Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020

GU C 204 del 1.7.2014, p. 1–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/1


Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020

2014/C 204/01

INDICE

PARTE I.

DISPOSIZIONI COMUNI

Capitolo 1

Introduzione

Capitolo 2

Campo di applicazione e definizioni

2.1.

Effetti della PAC e della politica di sviluppo rurale sul campo di applicazione

2.2.

Ambito di applicazione

2.3.

Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali

2.4.

Definizioni

2.5.

Aiuto soggetto a notifica

Capitolo 3

Principi di valutazione comuni

3.1.

Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

3.2.

Necessità dell’intervento statale

3.3.

Adeguatezza degli aiuti

3.4.

Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto

3.5.

Proporzionalità dell’aiuto

3.6.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

3.7.

Trasparenza

PARTE II

CATEGORIE DI AIUTI

Capitolo 1

Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli

1.1.

Misure di sviluppo rurale

1.1.1.

Aiuti agli investimenti

1.1.1.1.

Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

1.1.1.2.

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

1.1.1.3.

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

1.1.1.4.

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

1.1.2.

Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

1.1.3.

Aiuti per la cessione di aziende agricole

1.1.4.

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

1.1.5.

Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere degli animali

1.1.5.1.

Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali

1.1.5.2.

Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali

1.1.6.

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque

1.1.7.

Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1.1.8.

Aiuti per l’agricoltura biologica

1.1.9.

Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1.1.10.

Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1.1.10.1.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

1.1.10.2.

Aiuti per servizi di consulenza

1.1.10.3.

Aiuti ai servizi di sostituzione nell’azienda agricola

1.1.11.

Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

1.2.

Gestione dei rischi e delle crisi

1.2.1.

Aiuti per l’indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni

1.2.1.1.

Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

1.2.1.2.

Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

1.2.1.3.

Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

1.2.1.4.

Aiuti per i capi morti

1.2.1.5.

Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti

1.2.1.6.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1.2.1.7.

Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione

1.2.2.

Aiuti per la chiusura di capacità di produzione

1.2.2.1.

Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali

1.2.2.2.

Chiusura di capacità per altri motivi

1.3.

Altri tipi di aiuti nel settore agricolo

1.3.1.

Aiuti al settore zootecnico

1.3.2.

Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

1.3.3.

Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo

1.3.4.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

1.3.5.

Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

1.3.6.

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo

Capitolo 2

Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato

2.1.

Investimenti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste

2.1.1.

Aiuti alla forestazione e all’imboschimento

2.1.2.

Aiuti all’allestimento di sistemi agroforestali

2.1.3.

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici

2.1.4.

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

2.1.5.

Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

2.1.6.

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale

2.2.

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

2.3.

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

2.4.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore forestale

2.5.

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

2.6.

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

2.7.

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

2.8.

Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative

2.8.1.

Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale

2.8.2.

Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale

2.8.3.

Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale

2.8.4.

Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi

2.8.5.

Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative

2.8.6.

Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale

2.9.

Aiuti nel settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

2.9.1.

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale

2.9.2.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

Capitolo 3

Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate

3.1.

Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole

3.2.

Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

3.3.

Aiuti all’avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali

3.4.

Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali a favore di altri gestori di terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo

3.5.

Aiuti destinati ad altri gestori di terreni per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000

3.6.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali

3.7.

Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali

3.8.

Aiuti per l’adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

3.9.

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

3.10.

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

3.11.

Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione

PARTE III

ASPETTI PROCEDURALI

1.

Durata dei regimi di aiuto e valutazione

2.

Clausola di revisione

3.

Relazioni e monitoraggio

4.

Applicazione dei presenti orientamenti

5.

Proposte di opportune misure

6.

Scadenza

PARTE I. DISPOSIZIONI COMUNI

Capitolo 1 Introduzione

(1)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato»), «(s)alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(2)

Tuttavia, malgrado questo divieto generale gli aiuti di Stato possono essere necessari per sovvenire alle carenze del mercato al fine di garantire un’economia ben funzionante ed equa. Il trattato prevede dunque la possibilità di concedere aiuti di Stato in relazione ad alcuni obiettivi politici. Per quanto riguarda in particolare il settore agricolo e forestale, anzitutto l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato prevede che siano compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. In secondo luogo, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e quello delle zone rurali, sempreché non alterino le condizioni degli scambi.

(3)

Inoltre, a motivo delle specificità del settore agricolo, l’articolo 42 del trattato dispone che le norme in materia di concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(4)

Nei presenti orientamenti, la Commissione stabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali gli aiuti per i settori agricolo e forestale e quelli per le zone rurali saranno considerati compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi in virtù dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), la Commissione stabilisce le condizioni che saranno verificate al fine di determinare se una misura che costituisce un aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali rientra effettivamente in tale articolo.

(5)

La concessione di aiuti di Stato destinati a favorire lo sviluppo economico dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali rientra nel più ampio contesto della politica agricola comune («la PAC»). Nell’ambito della PAC, l’Unione fornisce un sostegno finanziario ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali. Poiché gli effetti economici di un aiuto di Stato non cambiano a seconda che questo sia (anche parzialmente) finanziato dall’Unione o da un unico Stato membro, la Commissione ritiene che, in linea di principio, debba esserci coerenza tra la sua politica in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno concesso nel quadro della politica agricola comune dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se è in linea con gli obiettivi di questa politica e, in particolare, con gli obiettivi perseguiti dalla riforma della PAC orientata al 2020 (1). Pertanto, nell’applicare e interpretare le disposizioni dei presenti orientamenti con riguardo a regimi di aiuto specifici, la Commissione tiene conto delle norme e delle politiche della PAC.

(6)

I seguenti strumenti europei sono di particolare interesse per le considerazioni sugli aiuti di Stato connesse alla PAC:

(a)

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (2), o qualsiasi regolamento sostitutivo, che disciplina le azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, nonché dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli effettuate sul mercato interno o nei paesi terzi;

(b)

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (3) e regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (4). A norma dei suddetti regolamenti possono essere elaborati programmi di sostegno volti a tener conto degli svantaggi geografici ed economici di tali regioni;

(c)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (5);

(d)

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (6), che mira a promuovere uno sviluppo rurale sostenibile in tutta l’Unione in modo complementare rispetto agli altri strumenti della PAC, quali i pagamenti diretti e le misure di mercato. Esso contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell’Unione caratterizzato da un maggiore equilibrio territoriale e ambientale, più rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo, nonché allo sviluppo dei territori rurali;

(e)

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (7);

(f)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (8), che disciplina i pagamenti diretti concessi direttamente agli agricoltori sotto forma di un sostegno di base ai redditi nel quadro di determinati regimi di sostegno;

(g)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (9), che stabilisce norme comuni per i mercati agricoli. In particolare, tali norme riguardano l’intervento pubblico nei mercati, i contingenti e i regimi di aiuto, le norme di produzione e di commercializzazione nonché gli scambi con i paesi terzi.

(7)

La PAC è fondata su due pilastri. Il primo pilastro è costituito da strumenti connessi al funzionamento dei mercati agricoli e della catena di approvvigionamento alimentare (regolamento (UE) n. 1308/2013, regolamento (CE) n. 3/2008, regolamento (UE) n. 228/2013 e regolamento (UE) n. 229/2013) e ai pagamenti diretti (regolamento (UE) n. 1307/2013), subordinati al rispetto di criteri di gestione obbligatori e di buone condizioni agronomiche ed ambientali. Combinate, tali misure garantiscono un livello di sostegno fondamentale per gli agricoltori dell’Unione, creando le basi necessarie al mantenimento di un’agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell’Unione. Le misure del primo pilastro sono obbligatorie per gli Stati membri e, salvo in rari casi, non sono oggetto di cofinanziamento. Ciò garantisce l’applicazione di una politica comune nell’ambito del mercato interno. Il secondo pilastro della PAC è costituito dalla politica di sviluppo rurale, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1305/2013, che punta a migliorare la competitività del settore agricolo, la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima, nonché uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali. Si tratta di misure in gran parte volontarie, di natura contrattuale, cofinanziate e attuate nell’ambito di un quadro strategico e realizzate tramite programmi di sviluppo che soddisfano le priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale a livello nazionale, regionale e locale.

(8)

Conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato, le finalità della PAC sono incrementare la produttività dell’agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza di approvvigionamenti che raggiungano il consumatore a prezzi ragionevoli. A norma dell’articolo 39, paragrafo 2, del trattato, nell’elaborazione della politica agricola comune e dei suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto della particolare natura dell’attività agricola, riconducibile alla struttura sociale di questo settore e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole, dell’esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e della stretta interconnessione tra il settore dell’agricoltura e l’economia nel suo complesso.

(9)

L’agricoltura deve adattarsi alle nuove realtà e far fronte alle sfide in termini di sicurezza alimentare, ambiente, cambiamenti climatici e vitalità dell’economia rurale. Al fine di affrontare queste importanti sfide, nella comunicazione «La PAC verso il 2020» (10) la Commissione ha delineato i seguenti obiettivi per la PAC 2014-2020: 1) una produzione alimentare efficiente; 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima; 3) uno sviluppo territoriale equilibrato.

(10)

In quanto parte integrante della PAC, la politica di sviluppo rurale 2014-2020 contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) promuovere la competitività del settore agricolo, 2) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima e 3) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali che includa la creazione e il mantenimento dell’occupazione. Questi obiettivi di sviluppo rurale sono perseguiti tramite le seguenti priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale: 1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, 2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, 3) promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, 4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste, 5) incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nei settori agroalimentare e forestale e 6) promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali (11).

(11)

Gli obiettivi della PAC rientrano inoltre nell’ambito degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010«Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (12) e nella sua iniziativa faro per un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse (13), che hanno fissato obiettivi in settori quali competitività, clima, energia e biodiversità.

(12)

La politica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali deve inoltre essere integrata nell’iniziativa generale della Commissione per la modernizzazione degli aiuti di Stato. Nella comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato (14) la Commissione ha annunciato tre obiettivi da perseguire ricorrendo alla modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato: 1) promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, 2) concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno rafforzando nel contempo la cooperazione con gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e 3) razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione. In particolare, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune nella fase di revisione dei vari orientamenti e discipline, allo scopo di rafforzare il mercato interno, di aumentare l’efficacia della spesa pubblica migliorando il contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e aumentando il controllo dell’effetto di incentivazione, di limitare gli aiuti al minimo e di evitare i potenziali effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi. Le condizioni di compatibilità stabilite nei presenti orientamenti si basano su questi principi di valutazione comuni e sono applicabili ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali soggetti a notifica.

Capitolo 2 Campo di applicazione e definizioni

2.1.   Effetti della PAC e della politica di sviluppo rurale sul campo di applicazione

(13)

A norma dell’articolo 42 del trattato, con riguardo ai prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 107 a 109 del trattato sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(14)

In linea generale, a norma dell’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano alla produzione e al commercio di prodotti agricoli. Sono tuttavia previste varie deroghe a tale principio generale stabilite, fra l’altro, all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1307/2013, all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 3/2008, all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 228/2013 e all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 229/2013.

(15)

Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, il principio generale dell’applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato in tale contesto è fissato all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. L’articolo 81, paragrafo 2, e l’articolo 82 del suddetto regolamento prevedono che le norme sugli aiuti di Stato non si applichino ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

(16)

Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché la misura in questione sia collegata a un’attività agricola che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato e che fa parte del programma di sviluppo rurale.

(17)

Tuttavia, le norme sugli aiuti di Stato si applicano pienamente a tutte le misure di aiuto cofinanziate (parte FEASR e parte nazionale) e ai finanziamenti nazionali integrativi di tali misure che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato, previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 nei casi seguenti: a) misure a sostegno di attività nelle aree rurali e b) misure forestali.

(18)

Se uno Stato membro intende finanziare esclusivamente con fondi nazionali (vale a dire senza alcun cofinanziamento del FEASR) una misura in gran parte concepita conformemente alle condizioni di una determinata misura di sviluppo rurale («misura analoga a una misura di sviluppo rurale»), le norme sugli aiuti di Stato si applicano integralmente, a prescindere dal fatto che la misura rientri nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

2.2.   Ambito di applicazione

(19)

La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali.

(20)

I presenti orientamenti si applicano agli aiuti di Stato per la produzione agricola primaria, per la trasformazione di prodotti agricoli che dà come risultato un altro prodotto agricolo e per la commercializzazione di prodotti agricoli.

(21)

Sulla base delle considerazioni generali illustrate nella parte I, sezione 2.1., dei presenti orientamenti, al fine di garantire la coerenza con la politica di sviluppo rurale e di agevolare l’osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno includere nei presenti orientamenti anche alcune misure di sviluppo rurale che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato, siano esse misure cofinanziate nell’ambito del FEASR, finanziamenti nazionali integrativi o misure analoghe a una misura di sviluppo rurale finanziata esclusivamente tramite fondi nazionali. I presenti orientamenti definiscono pertanto i criteri di compatibilità per gli aiuti di Stato al settore forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

(22)

Nell’esame di un aiuto di Stato e della sua compatibilità con i principi generali in materia di aiuti di Stato, la Commissione terrà conto, nella misura del possibile, delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dai relativi atti delegati e disposizioni attuative.

(23)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, i presenti orientamenti contemplano le seguenti categorie di aiuti:

(a)

misure nel settore agricolo, finanziate esclusivamente con fondi nazionali, che consistono in:

i)

misure analoghe a una misura di sviluppo rurale che non rientrano nel quadro di un programma di sviluppo rurale (parte II, sezione 1.1, dei presenti orientamenti);

ii)

misure diverse da quelle di cui al punto i) che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, come alcune misure per la gestione dei rischi e delle crisi, gli aiuti al settore zootecnico e alcune misure promozionali (parte II, sezioni 1.2 e 1.3, dei presenti orientamenti);

(b)

aiuti a favore del settore forestale, che possono:

i)

essere concessi nell’ambito di un programma di sviluppo rurale o come finanziamento nazionale integrativo di una misura di sviluppo rurale (parte II, sezioni da 2.1 a 2.7, dei presenti orientamenti);

ii)

essere finanziati esclusivamente con risorse nazionali sotto forma di:

una misura forestale analoga a una misura di sviluppo rurale prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e concessa in conformità alle condizioni dei presenti orientamenti (parte II, sezioni da 2.1 a 2.7, dei presenti orientamenti);

altri aiuti al settore forestale con finalità ecologiche, protettive e ricreative (parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti);

aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo (parte II, sezione 2.9, dei presenti orientamenti);

(c)

aiuti per imprese attive nelle zone rurali, che possono essere concessi:

i)

come misura di aiuto inclusa in un programma di sviluppo rurale, cofinanziato dal FEASR a norma e in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013, se la misura di aiuto di Stato soggetta a notifica è identica alla misura nel programma di sviluppo rurale (parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti); oppure

ii)

come finanziamento nazionale integrativo correlato a una misura nel quadro di un programma di sviluppo rurale (parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti).

(24)

Il sostegno allo sviluppo locale nell’ambito di LEADER di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli articoli da 42 a 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede progetti specifici messi a punto e attuati da partenariati locali al fine di rispondere a particolari problemi locali, può essere incluso nei presenti orientamenti purché sia conforme alle condizioni delle misure di sviluppo rurale interessate secondo quanto previsto dagli orientamenti medesimi.

(25)

In linea di principio i presenti orientamenti si applicano agli aiuti alle PMI e alle grandi imprese. In genere le grandi imprese risentono meno dei fallimenti del mercato rispetto alle PMI. Inoltre, le grandi imprese dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali hanno maggiori probabilità di essere operatori di rilievo sul mercato e, di conseguenza, in casi specifici, gli aiuti concessi alle grandi imprese possono comportare distorsioni particolarmente significative della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Poiché gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni dei settori agricolo e forestale e delle zone rurali e ad altre grandi imprese possono potenzialmente provocare analoghe distorsioni della concorrenza, è opportuno che, nell’ambito dei presenti orientamenti, le norme sugli aiuti di Stato per le imprese di grandi dimensioni siano armonizzate con le norme generali in materia di aiuti di Stato e che siano soggette ai principi di valutazione comuni stabiliti nella parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti. Fatti salvi i suddetti principi di valutazione comuni, per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale, per motivi di coerenza con la politica di sviluppo rurale le norme relative agli aiuti di Stato concessi alle grandi imprese dovrebbero essere allineate con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. Per quanto riguarda le misure di aiuto al settore zootecnico, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, la Commissione ribadisce la sua precedente politica secondo cui le grandi imprese dovrebbero essere in grado di finanziare autonomamente i costi di tali misure. Gli aiuti nel settore zootecnico dovrebbero pertanto limitarsi alle PMI.

(26)

Le imprese in difficoltà (15) sono in linea di principio escluse dal campo di applicazione dei presenti orientamenti. La Commissione ritiene che se un’impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell’aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria ai sensi del punto (35)15, gli aiuti verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (16), quali modificati o sostituiti. Questo principio non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1 e 2.1.3, dei presenti orientamenti, che sono compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Se le difficoltà finanziarie di un’azienda attiva nei settori agricolo e forestale sono state causate dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3 o 2.8.5, dei presenti orientamenti, l’aiuto per indennizzare le perdite o riparare i danni causati da tali sinistri e per coprire i costi dell’eradicazione degli organismi nocivi ai vegetali può essere erogato in conformità ai presenti orientamenti e può ancora risultare compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Inoltre, per motivi di protezione della salute pubblica e tenendo conto della situazione di emergenza, non dovrebbe essere operata alcuna distinzione, a determinate condizioni, per quanto concerne la situazione economica di un’impresa in relazione agli aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti di cui alla sezione 1.2.1.4 e agli aiuti per le misure di eradicazione in caso di epizoozie di cui alla sezione 1.2.1.3, punto 375, lettera c).

(27)

Nel valutare un aiuto concesso a un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, la Commissione terrà conto dell’importo dell’aiuto che rimane da recuperare (17). Questa disposizione non si applica agli aiuti intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(28)

La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all’esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all’attività di esportazione. Non costituiscono in linea di principio aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(29)

Si ricorda agli Stati membri che il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, dovrebbe essere notificato qualora esso costituisca parte integrante della misura di aiuto (cfr. la causa T-275/11, punti da 41 a 44) (18).

(30)

La Commissione valuta caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti né in altre pertinenti norme sugli aiuti di Stato, direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato, tenendo conto delle norme di cui agli articoli 107, 108 e 109 del trattato, della PAC e, ove possibile, per analogia, degli stessi orientamenti. Gli Stati membri che notificano aiuti di Stato non contemplati dai presenti orientamenti dovrebbero dimostrare che gli aiuti di Stato in questione sono conformi ai principi di valutazione comuni secondo quanto previsto alla parte I, capitolo 3, dei presenti orientamenti. La Commissione autorizzerà queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza sul mercato interno e di ripercussioni negative sugli scambi tra Stati membri.

2.3.   Norme orizzontali e strumenti di aiuto applicabili ai settori agricolo e forestale e alle zone rurali

(31)

In linea di principio, per razionalizzare le norme sugli aiuti di Stato e date le analogie tra le imprese attive nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e le altre imprese, gli strumenti generali in materia di aiuti di Stato che stabiliscono i criteri di compatibilità dell’aiuto sono applicabili ai settori disciplinati dai presenti orientamenti. Si tratta in particolare degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (19), quale modificata o sostituita, della disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (20), quale modificata o sostituita, degli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (21), quali modificati o sostituiti, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (22), quali modificati o sostituiti, della comunicazione della Commissione - Criteri per l’analisi della compatibilità di aiuti di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale (23), quali modificati o sostituiti, della comunicazione della Commissione - Criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (24), quali modificati o sostituiti, e degli strumenti relativi a servizi di interesse economico generale (25).

(32)

I precitati strumenti orizzontali si applicano alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, salvo qualora i presenti orientamenti prevedano norme specifiche. I presenti orientamenti stabiliscono specifiche misure di aiuto per l’ambiente, come gli aiuti agli impegni agro-climatico-ambientali e agli impegni per il benessere degli animali (parte II, sezione 1.1.5), gli aiuti per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque (26) (parte II, sezione 1.1.6) e gli aiuti per l’agricoltura biologica (parte II, sezione 1.1.8). Gli aiuti agli investimenti che perseguono obiettivi ambientali nel settore della produzione agricola primaria sono valutati secondo le norme di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1, dei presenti orientamenti. Gli aiuti per la tutela ambientale a favore delle imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli sono dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, se soddisfano le condizioni di cui alla disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Gli aiuti agli investimenti nel settore del risparmio energetico, dei biocarburanti e dell’energia da fonti rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione della parte II, capitoli 2 e 3, dei presenti orientamenti in quanto tali aiuti dovrebbero essere conformi alla disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, salvo qualora tali aiuti siano esenti dall’obbligo di notifica. Tuttavia gli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria, in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti in aziende agricole, possono rientrare nell’ambito dei presenti orientamenti, a condizione che tale produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell’azienda agricola interessata (sezione 1.1.1.1).

(33)

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (27) non si applicano agli aiuti per la produzione di prodotti agricoli primari a causa delle specificità del settore. Essi si applicano tuttavia alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli nella misura indicata dai presenti orientamenti.

(34)

Sia le norme generali in materia di aiuti di Stato che le disposizioni più specifiche dei presenti orientamenti possono riguardare le imprese operanti nel settore forestale o nelle zone rurali. Se del caso, gli aiuti a favore di imprese attive nel settore forestale o nelle zone rurali possono anche essere ritenuti compatibili alle condizioni e in conformità alle norme generali dell’Unione sugli aiuti di Stato (in particolare, con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e la disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020).

2.4.   Definizioni

(35)

Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni:

1.

«aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

2.

«settore agricolo», l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

3.

«prodotto agricolo», i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

4.

«regime di aiuti», qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

5.

«regioni ultraperiferiche», le regioni di cui al primo comma dell’articolo 349 del trattato;

6.

«isole minori del Mar Egeo», le isole minori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 (29);

7.

«programma di sviluppo rurale», il programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

8.

«attività agricola», la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

9.

«foresta», un’area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre 5 metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico. Uno Stato membro o una regione può scegliere di applicare un’altra definizione di foresta basata sulla legislazione nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente. Gli Stati membri o le regioni devono fornire la definizione nella notifica e, qualora essa riguardi una misura di sviluppo rurale, devono indicarla nel programma di sviluppo rurale;

10.

«produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

11.

«trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

12.

«commercializzazione di prodotti agricoli», la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

13.

«PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese», imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (30);

14.

«grandi imprese», imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;

15.

«impresa in difficoltà», un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

(a)

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

(b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;

(c)

qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

(d)

qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

(e)

nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

(i)

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 e

(ii)

il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

16.

«azienda agricola», un’unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;

17.

«intensità di aiuto», importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

18.

«aiuti individuali», gli aiuti ad hoc e gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

19.

«aiuti ad hoc», aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti;

20.

«equivalente sovvenzione lordo»: importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

21.

«data di concessione degli aiuti», data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

22.

«associazione e organizzazione di produttori», un’associazione o un’organizzazione costituite per i seguenti scopi:

(a)

l’adeguamento della produzione e dei prodotti dei produttori che sono soci di tale associazione o organizzazione alle esigenze del mercato; oppure

(b)

la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso; oppure

(c)

la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti; oppure

(d)

altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l’organizzazione di processi innovativi;

23.

«anticipo rimborsabile», prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall’esito del progetto;

24.

«organismi nocivi ai vegetali», gli organismi nocivi definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (32);

25.

«avvio dei lavori del progetto o dell’attività»: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o commissionare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività; l’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività. L’acquisto di terreni di cui al punto (144)(a), seconda frase, al punto (503)(a), seconda frase, e al punto (636)(a), nel caso in cui i costi ammissibili per l’acquisto di terreni siano pari al 100 % dei costi di investimento ammissibili, è considerato l’inizio dei lavori del progetto o dell’attività;

26.

«regimi fiscali subentrati a regimi precedenti», regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

27.

«capi morti», animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell’azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;

28.

«animale protetto», qualsiasi animale protetto dalla legislazione unionale o nazionale;

29.

«giovane agricoltore», una persona di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda;

30.

«grande progetto di investimento», un investimento in zone rurali, di cui alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti, con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR, calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l’aiuto;

31.

«importo di aiuto corretto», importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata per le PMI, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;

32.

«attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

33.

«attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

34.

«avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti o grave siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base del triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

35.

«altre avversità atmosferiche», condizioni meteorologiche avverse che non rientrano nelle condizioni del punto (35)34 dei presenti orientamenti;

36.

«emergenza ambientale», un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell’ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, che distrugge più del 30 % della produzione media annua dell’impresa attiva nel settore agricolo nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l’inquinamento atmosferico;

37.

«evento catastrofico», un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, che causa gravi turbative nei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;

38.

«norma dell’Unione», una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell’Unione che fissa il livello di protezione che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all’ambiente, all’igiene e al benessere degli animali; non sono pertanto ritenute «norme dell’Unione» le norme e gli obiettivi fissati a livello dell’Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;

39.

«investimenti non produttivi», gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell’azienda;

40.

«investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell’Unione», gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell’Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell’Unione;

41.

«consulenza», l’insieme delle consulenze fornite nell’ambito di uno stesso contratto;

42.

«libro genealogico», qualsiasi libro, registro, schedario o supporto informatico:

(a)

tenuto da un’organizzazione o da un’associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l’organizzazione o l’associazione di allevatori si è costituita e

(b)

in cui siano iscritti o registrati animali riproduttori di razza pura di una razza specifica con indicazione degli ascendenti;

43.

«agricoltore in attività», un agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

44.

«regioni meno sviluppate», regioni che hanno un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75 % del PIL medio dell’UE-27;

45.

«UE 25», i 25 Stati membri dell’Unione che erano Stati membri dell’Unione nel maggio 2005;

46.

«UE 27», i 27 Stati membri dell’Unione che erano Stati membri dell’Unione nel gennaio 2007;

47.

«opere permanenti», opere realizzate dall’agricoltore stesso o dai suoi collaboratori che creano un attivo;

48.

«infrastruttura su piccola scala», un’infrastruttura con costi ammissibili limitati a 2 milioni di EUR;

49.

«biocarburanti prodotti da colture alimentari», biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (33);

50.

«superficie agricola», qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

51.

«altro gestore di terreni», un’impresa che gestisce terreni diversa da un’impresa attiva nel settore agricolo;

52.

«costo di transazione», un costo aggiuntivo connesso all’adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all’esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, che sono compensati direttamente. Tale costo può essere calcolato sulla base di un costo standard;

53.

ai fini della conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e in silvicoltura:

(a)

«conservazione in situ», nel settore agricolo, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

(b)

«conservazione in situ», nel settore forestale, la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;

(c)

«conservazione nell’azienda agricola o nell’azienda silvicola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un’azienda agricola o silvicola;

(d)

«conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo al di fuori dell’habitat naturale;

(e)

«collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo o silvicolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate;

54.

«prodotti alimentari», prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

55.

«costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità», i costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;

56.

«filiera corta», una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

57.

«coadiuvante familiare», una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto;

58.

«polo», un raggruppamento di imprese indipendenti, comprese «start-up», piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organismi di ricerca, destinati a stimolare l’attività economica/innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di impianti e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera efficace al trasferimento di conoscenze, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;

59.

«piccolo operatore», una microimpresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (35), o una persona fisica non impegnata in attività economiche al momento della domanda di aiuto;

60.

«mercati locali»:

(a)

mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall’azienda agricola d’origine del prodotto, all’interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale; oppure

(b)

mercati per i quali il rispettivo programma di sviluppo rurale fissa un raggio chilometrico a partire dall’azienda agricola d’origine del prodotto, all’interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale; oppure

(c)

mercati per i quali il rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una definizione alternativa convincente;

61.

«costi dei test per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE)», tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all’analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

62.

«organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza», un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, gli intermediari dell’innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla sua fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale quali definite nella disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale ente svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi delle attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza su tale ente, ad esempio in qualità di azionisti o soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti;

63.

«normali condizioni di mercato», una situazione in cui le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l’operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata;

64.

«gestione sostenibile delle foreste», l’utilizzazione delle foreste e delle superfici boschive in un modo e a un’intensità tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, attualmente e in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, senza danneggiare altri ecosistemi;

65.

«sistema agroforestale», un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura estensiva sulla stessa superficie;

66.

«specie a rapido accrescimento», bosco a rotazione rapida in cui gli alberi sono coltivati con un tempo minimo prima dell’abbattimento compreso tra 8 e 20 anni;

67.

«bosco ceduo a rotazione rapida», le specie arboree del codice NC 0602 90 41, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

68.

«zone scarsamente popolate», zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo compreso fra il 1o luglio 2014 e il 31 dicembre 2020;

69.

«zone a», zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1o luglio 2014 - 31 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

70.

«zone c», zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1o luglio 2014 - 31 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

71.

«zona NUTS 3», una regione indicata al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

72.

«zone c non predefinite», zone che uno Stato membro, a sua discrezione, designa come «zone c» purché dimostri che tali zone soddisfano determinati criteri socioeconomici e che sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2020, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

73.

«ex zone a», zone designate come «zone a» in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 1o gennaio 2011 – 30 giugno 2014;

74.

«carta degli aiuti a finalità regionale», l’elenco delle zone designate da uno Stato membro in conformità alle condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e approvate dalla Commissione;

75.

«trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non è un prodotto agricolo;

76.

«piano di valutazione», un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell’organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione.

2.5.   Aiuto soggetto a notifica

(36)

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri devono notificare alla Commissione gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato e non possono dare esecuzione alla misura proposta fino a quando tale procedimento non abbia condotto a una decisione finale, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni stabilite in un regolamento di esenzione per categoria.

(37)

Gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di aiuto restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato se l’importo dell’aiuto supera le seguenti soglie di notifica:

(a)

per gli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla parte II, sezione 1.1.1.4, dei presenti orientamenti: costi ammissibili superiori a 25 milioni di EUR o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di EUR;

(b)

per gli aiuti alle campagne promozionali di cui alla parte II, sezione 1.3.2, dei presenti orientamenti: campagne promozionali con una dotazione annuale superiore a 5 milioni di EUR;

(c)

per gli aiuti individuali agli investimenti concessi ai sensi della parte II, capitolo 3, sezioni 3.1, 3.2, 3.6 e 3.10, dei presenti orientamenti:

Intensità di aiuto

Soglia di notifica

10 %

7,5 milioni di EUR

15 %

11,25 milioni di EUR

25 %

18,75 milioni di EUR

35 %

26,25 milioni di EUR

50 % e oltre

37,5 milioni di EUR

Capitolo 3 Principi di valutazione comuni

(38)

Per stabilire se una misura di aiuto notificata possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno in conformità all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato, la Commissione ne analizza in genere la struttura per accertarsi che l’impatto positivo generato nel conseguire un obiettivo di interesse comune superi i potenziali effetti negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

(39)

La comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato proponeva di individuare e definire principi comuni applicabili dalla Commissione nella valutazione della compatibilità di tutte le misure di aiuto. A tal fine la Commissione riterrà una misura di aiuto compatibile con il trattato soltanto se soddisfa ciascuno dei seguenti criteri:

(a)

contributo ad un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve mirare ad un obiettivo di interesse comune in conformità all’articolo 107, paragrafo 3, del trattato;

(b)

necessità dell’intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito;

(c)

idoneità della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l’obiettivo di interesse comune;

(d)

effetto di incentivazione: l’aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;

(e)

proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare l’attività nel settore interessato;

(f)

limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;

(g)

trasparenza dell’aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

(40)

L’equilibrio generale di alcune categorie di regimi può inoltre essere soggetto ad un obbligo di valutazione ex post, come descritto nei punti da (719) a (722). In tali casi la Commissione può limitare la durata di questi regimi (di norma a quattro anni o meno) con la possibilità di notificare nuovamente la loro proroga in seguito.

(41)

Infine, se una misura di aiuto o le condizioni alle quali l’aiuto è subordinato (ivi compreso il metodo di finanziamento quando esso è parte integrante dell’aiuto) comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione, l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (38). In particolare, si ritiene che le seguenti misure di aiuto comportino una violazione indissociabile del diritto dell’Unione:

(a)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;

(b)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

(c)

gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione in altri Stati membri.

(42)

I principi di valutazione comuni devono essere considerati nel contesto specifico della PAC. Le considerazioni generali in materia di politica della concorrenza si applicano dunque all’insieme degli aiuti concessi a norma dei presenti orientamenti, salvo in caso di deroghe previste alla parte I, sezioni da 3.1. a 3.7, dei presenti orientamenti a causa di considerazioni specifiche applicabili nel settore agricolo.

3.1.   Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

(43)

Gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l’uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile.

(44)

Gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali devono fare stretto riferimento alla PAC, essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto (10) dei presenti orientamenti ed essere compatibili con le norme in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Obiettivi di sviluppo rurale

(45)

Gli obiettivi di sviluppo rurale, considerati congiuntamente ai principi generali in materia di aiuti di Stato, sono presi in conto ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto.

(46)

La Commissione ritiene che le misure attuate in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle relative modalità di esecuzione e atti delegati o come finanziamento nazionale integrativo nel quadro di un programma di sviluppo rurale siano di per sé compatibili con gli obiettivi dello sviluppo rurale e contribuiscano al loro raggiungimento.

(47)

Per quanto riguarda le misure analoghe alle misure di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite fondi nazionali, al fine di garantire la coerenza con le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l’adeguatezza e la coerenza tra l’aiuto di Stato in esame e i programmi di sviluppo rurale pertinenti. Ogni notifica deve essere accompagnata da tale documentazione.

(48)

La Commissione ritiene che il principio di contributo agli obiettivi dello sviluppo rurale sia soddisfatto per quanto riguarda le misure di aiuto di cui alla parte II, sezioni 1.2, 1.3, 2.8 e 2.9, dei presenti orientamenti che sono al di fuori del campo di applicazione della politica di sviluppo rurale, dal momento che la Commissione ha acquisito sufficiente esperienza riguardo al contributo di tali misure agli obiettivi di sviluppo rurale.

Condizioni supplementari per gli aiuti soggetti a notifica individuale nell’ambito di un regime

(49)

Nel concedere un aiuto a favore di progetti di investimento soggetti a notifica individuale nell’ambito di un regime, l’autorità che concede l’aiuto è tenuta a confermare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. A tal fine gli Stati membri possono avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente, nell’ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell’investimento.

Norme dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

(50)

Data la specificità del settore agricolo (39), benché le norme sugli aiuti di Stato si applichino in generale a tale settore, la loro applicazione resta tuttavia subordinata alle disposizioni stabilite nei regolamenti del primo pilastro della PAC. In altri termini, il ricorso da parte degli Stati membri alle misure di aiuto di Stato non può prevalere sul regolamento (UE) n. 1308/2013 (40). La Commissione non autorizzerà quindi un aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni che disciplinano l’organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest’ultima.

(51)

Ulteriori condizioni specifiche sulla conformità con i principi dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli sono previste nella parte II dei presenti orientamenti, nella sezione 1.1.1.1 sugli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, nella sezione 1.1.4 sugli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori e nella sezione 1.2.2 sugli aiuti per la chiusura di capacità di produzione.

Obiettivi ambientali

(52)

L’articolo 11 del trattato stabilisce che: «Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». La base giuridica delle misure essenziali in materia di ambiente del primo e del secondo pilastro della PAC è l’articolo 11 del trattato. In linea con questo requisito, le priorità dell’Unione a favore dello sviluppo rurale dovrebbero essere perseguite nel quadro dello sviluppo sostenibile. La promozione, da parte dell’Unione, dell’obiettivo di tutelare l’ambiente, conformemente all’articolo 11 del trattato, tiene conto anche del principio «chi inquina paga» (41). Occorre pertanto rivolgere particolare attenzione alle tematiche ambientali nelle future notifiche di aiuti di Stato. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione circa il previsto impatto ambientale dell’attività beneficiaria. Nei casi in cui esiste un impatto ambientale, la notifica dovrà fornire informazioni atte a dimostrare che la misura di aiuto non comporterà una violazione della normativa dell’Unione applicabile in materia di tutela ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, occorrerà dimostrare che il regime non configura una violazione della normativa applicabile dell’Unione e in particolare delle norme in materia di tutela ambientale (42) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) della condizionalità a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013. Nel caso in cui un aiuto di Stato notificato faccia parte del programma di sviluppo rurale, i requisiti ambientali per tale misura di aiuto dovranno essere identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale.

3.2.   Necessità dell’intervento statale

(53)

Per valutare se un aiuto di Stato sia indispensabile al conseguimento di un obiettivo di interesse comune, è innanzitutto necessario analizzare il problema da affrontare. Gli aiuti di Stato dovrebbero essere destinati alle situazioni in cui possono apportare un miglioramento tangibile che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire.

(54)

In effetti gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo dell’equità o della coesione, il ricorso agli aiuti di Stato può consentire di ottenere risultati più auspicabili e più equi.

(55)

Ai fini dei presenti orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II dei presenti orientamenti. Di conseguenza, tale aiuto dovrebbe essere considerato necessario per conseguire gli obiettivi di interesse comune specificati nella parte I, sezione 3.1, dei presenti orientamenti.

3.3.   Adeguatezza degli aiuti

(56)

La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento adeguato per conseguire l’obiettivo in questione. Una misura di aiuto non sarà considerata compatibile se altri strumenti della politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi consentono di ottenere lo stesso contributo positivo agli obiettivi della PAC, e in particolare dello sviluppo rurale. È importante tener presente che, ai fini del conseguimento di tali obiettivi, possono esistere altri strumenti più idonei come la regolamentazione, gli strumenti di mercato, lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento del contesto in cui operano le imprese.

Adeguatezza rispetto a strumenti di intervento alternativi

(57)

La Commissione ritiene che gli aiuti erogati nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali che soddisfano le condizioni specifiche previste nelle sezioni pertinenti della parte II dei presenti orientamenti costituiscano uno strumento di intervento adeguato.

(58)

Ove uno Stato membro decida di istituire una misura di aiuto analoga a una misura di sviluppo rurale finanziata esclusivamente tramite risorse nazionali, mentre la stessa misura è al contempo prevista dal programma di sviluppo rurale pertinente, tale Stato dovrebbe dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto alla misura del programma di sviluppo rurale in questione.

Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto

(59)

Gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme, ma lo Stato membro dovrebbe garantire che la forma in cui viene concesso l’aiuto sia quella che rischia meno di generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.

(60)

Se è previsto un modulo specifico per una misura di aiuto descritta nella parte II dei presenti orientamenti, tale modulo è considerato uno strumento di aiuto adeguato ai fini dei presenti orientamenti.

(61)

Per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR o concesse a titolo di finanziamento supplementare a favore di tali misure di sviluppo rurale cofinanziate, la Commissione ritiene inoltre che l’aiuto concesso nella forma prevista nella rispettiva misura di sviluppo rurale costituisca uno strumento di aiuto adeguato.

(62)

Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non coperti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 nell’ambito del programma di sviluppo rurale o come finanziamento supplementare per tale misura di sviluppo rurale, se l’aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori, ecc.), lo Stato membro è tenuto a dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

(63)

Per quanto riguarda le misure a favore del settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti, gli Stati membri devono dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative cui mirano non possono essere conseguite con le misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, capitoli da 2.1 a 2.7, dei presenti orientamenti.

(64)

Nel caso di alcune categorie di aiuti, quali ad esempio gli aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto e la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, gli aiuti per i servizi di consulenza, gli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole, gli aiuti per le misure promozionali, gli aiuti destinati a compensare i costi di prevenzione e di eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti al settore zootecnico, l’aiuto deve essere concesso ai beneficiari finali indirettamente, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi l’aiuto è corrisposto al fornitore del servizio o dell’attività in questione.

(65)

La valutazione della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno è effettuata ferme restando le norme applicabili in materia di appalti pubblici e i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi.

3.4.   Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto

(66)

Gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l’aiuto modifica il comportamento di un’impresa spingendola ad intraprendere un’attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l’aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso. Gli aiuti non devono tuttavia essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

(67)

Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell’Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali, intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell’unità di produzione o dell’unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l’organizzazione del mercato interno.

(68)

Questi stessi motivi hanno indotto la Commissione ad autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare il rispetto di norme obbligatorie solo nella misura in cui essi soddisfino gli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

(69)

Per gli stessi motivi gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5, dei presenti orientamenti dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L’aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nei settori agricolo e forestale che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze.

(70)

Per gli stessi motivi la Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all’attività ha già avuto inizio.

(71)

La domanda di aiuto deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell’impresa, una descrizione del progetto o dell’attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

(72)

Inoltre le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.

(73)

Dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità che concede l’aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all’attività in questione da parte del beneficiario.

(74)

In deroga ai punti da (70) a (73), si ritiene che un aiuto sotto forma di agevolazione fiscale concesso alle PMI abbia un effetto di incentivazione se il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l’ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e se detto regime è stato adottato ed era in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati. Quest’ultima condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l’attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

(75)

In deroga ai punti da (70) a (74), per le seguenti categorie di aiuti contemplate nei presenti orientamenti non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

(a)

i regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria, in conformità della parte II, sezioni 1.3.4. e 2.9.2, e i regimi di aiuti con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8, e se:

(i)

il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

(ii)

il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alle sezioni 1.3.4, 2.9.2 e 2.8 e

(iii)

il regime di aiuto riguarda unicamente le PMI;

(b)

gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque in conformità alla parte II, sezione 1.1.6, dei presenti orientamenti;

(c)

gli aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in conformità alla parte II, sezione 1.1.7;

(d)

gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.1;

(e)

gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.2;

(f)

gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti all’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3;

(g)

gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.4;

(h)

gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.5;

(i)

gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative in conformità alla parte II, sezione 2.8.5;

(j)

gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori in conformità al punto (148) , lettere a) e b), dei presenti orientamenti;

(k)

gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle PMI in conformità al punto (148), lettera c); si può considerare che gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle grandi imprese in conformità al punto (148), lettera c), possano avere un effetto di incentivazione, se l’impresa interessata è in grado di dimostrare che in assenza di aiuti correrebbe il rischio di chiusura;

(l)

gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.2, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

(m)

gli aiuti per le attività promozionali in conformità al punto (465), lettera b) e lettera c), punto ii), e per le campagne promozionali che sono di carattere generico in conformità al punto (465)(d);

(n)

gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura in conformità alla parte II, sezioni 1.3.6 e 2.9.1;

(o)

gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto (643), lettera e); questa deroga non si applica agli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto (37), lettera c);

(p)

gli aiuti per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera a);

(q)

gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamenti climatico in conformità alla parte II, sezione 2.1.3.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

(76)

Oltre ai requisiti sopra indicati, per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale lo Stato membro deve fornire prove evidenti che l’aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire. Per consentire alla Commissione di svolgere una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l’aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l’autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

(77)

Gli Stati membri sono invitati a basarsi su documenti ufficiali quali documenti dei consigli di amministrazione, valutazioni dei rischi, segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all’ubicazione dell’investimento, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l’effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell’investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

(78)

In tale contesto è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nel settore considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN) (43) del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI) (44) o l’utile sul capitale investito (return on capital employed — ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell’impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

(79)

Quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l’effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

(80)

Se non modifica il comportamento del beneficiario stimolando la realizzazione di investimenti supplementari, l’aiuto non produce effetti positivi per lo sviluppo del settore interessato. Pertanto, l’aiuto non verrà accordato nei casi in cui risulti che gli stessi investimenti sarebbero realizzati anche in assenza dell’aiuto.

3.5.   Proporzionalità dell’aiuto

(81)

L’aiuto nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali si considera proporzionato se l’importo concesso per beneficiario si limita allo stretto necessario per raggiungere l’obiettivo comune prefissato.

Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto

(82)

In linea di principio, ai fini della proporzionalità, la Commissione considera che l’importo degli aiuti debba essere inferiore ai costi ammissibili. Sono fatte salve le norme per incentivi a finalità ambientale o altri incentivi pubblici espressamente previste nella parte II, sezioni 1.1.3 e 1.2.2, dei presenti orientamenti.

(83)

Per garantire condizioni di prevedibilità e parità, nell’ambito dei presenti orientamenti la Commissione applica inoltre intensità massime di aiuto. Qualora non si riesca a fissare l’intensità massima di aiuto, ad esempio nel caso di aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo di piccole aziende agricole, vengono stabiliti importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità degli aiuti.

(84)

Il criterio della proporzionalità si ritiene soddisfatto se i costi ammissibili sono calcolati correttamente e se le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto stabiliti nella parte II dei presenti orientamenti sono rispettati.

(85)

L’autorità che concede l’aiuto calcola l’intensità massima e l’importo dell’aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

(86)

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

(87)

Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo dello stesso.

(88)

Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell’aiuto.

(89)

Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva.

(90)

Per quanto concerne gli aiuti agli investimenti nelle zone rurali, l’intensità massima degli aiuti a favore di grandi progetti di investimento deve essere ridotta all’importo di aiuto corretto definito al punto (35) 31. I grandi progetti di investimento non possono inoltre beneficiare della maggiore intensità di aiuto prevista per le PMI.

(91)

Se gli impegni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 e 3.4, dei presenti orientamenti sono espressi in unità diverse da quelle che figurano nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura. In tali casi gli Stati membri devono assicurare il rispetto degli importi massimi annuali.

(92)

Ad eccezione degli aiuti per gli impegni per l’allevamento di razze locali minacciate di abbandono di cui alla sezione 1.1.5.1, gli aiuti di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 e 3.4, dei presenti orientamenti non possono essere concessi per unità di bestiame. I tassi di conversione in unità di bestiame delle varie categorie di animali figurano nell’allegato II dell’atto di esecuzione del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(93)

Gli Stati membri possono fissare l’importo dell’aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.3, 3.4 e 3.5, dei presenti orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i calcoli e gli aiuti corrispondenti: a) contengano solo elementi verificabili; b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie; c) indichino chiaramente la fonte dei valori utilizzati; d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso; ed e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

(94)

In sede di valutazione della compatibilità dell’aiuto la Commissione prende in considerazione eventuali assicurazioni sottoscritte, o che avrebbero potuto essere sottoscritte, dal beneficiario. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, l’intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un’impresa che non può essere coperta da un’assicurazione per tali perdite. Per questo motivo, per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi, è necessario incoraggiare i beneficiari a sottoscrivere se possibile un’assicurazione.

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell’ambito di regimi notificati

(95)

Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notificati individuale sono considerati limitati al minimo se l’importo dell’aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell’ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto».

(96)

L’importo dell’aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

(97)

Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell’ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto (96) deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

(98)

Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, la Commissione verificherà che l’importo dell’aiuto non superi il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto (96). I calcoli utilizzati per l’analisi dell’effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l’aiuto è proporzionato. Lo Stato membro deve dimostrare la proporzionalità dell’aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (77). Il suddetto requisito non si applica agli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria.

Cumulo di aiuti

(99)

Gli aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo totale degli aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti nei presenti orientamenti.

(100)

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base ai presenti orientamenti.

(101)

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili di cui alla parte II, sezioni 1.1.2 e 3.3., dei presenti orientamenti possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dai presenti orientamenti o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

(102)

Gli aiuti di Stato a favore del settore agricolo non dovrebbero essere cumulabili con i pagamenti di cui all’articolo 81, paragrafo 2, e all’articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.

(103)

Qualora i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o dei massimali di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.

(104)

Gli aiuti autorizzati a norma dei presenti orientamenti non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nei presenti orientamenti.

(105)

Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui al punto (143)(e) non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti per il risarcimento di danni materiali di cui alle sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 dei presenti orientamenti.

(106)

Il doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1., 1.1.6, 1.1.8 e 3.5, dei presenti orientamenti e di pratiche equivalenti di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 dovrebbe essere escluso. La clausola di revisione prevista al punto (723) dei presenti orientamenti dovrebbe anch’essa consentire di evitare il doppio finanziamento.

(107)

Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.4, dei presenti orientamenti non dovrebbero essere cumulati con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole di cui alla sezione 1.1.2 non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti all’avviamento di impresa per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/20013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell’aiuto superiore a quelli indicati nei presenti orientamenti.

3.6.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

(108)

Perché l’aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati e controbilanciati da effetti positivi in termini di contributo al conseguimento dell’obiettivo di interesse comune.

Considerazioni generali

(109)

Nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni della concorrenza sulla prevedibile incidenza degli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali sulla concorrenza tra imprese sui mercati del prodotto coinvolti (45).

(110)

In primo luogo, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari, l’impatto negativo dell’aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione indebita della concorrenza sarà più limitato. In secondo luogo, la Commissione stabilisce le intensità massime di aiuto, che costituiscono un requisito minimo di compatibilità il cui scopo è prevenire il ricorso agli aiuti di Stato nei progetti in cui il rapporto tra importo dell’aiuto e costi ammissibili risulta molto elevato e in grado di produrre effetti potenzialmente distorsivi. In linea generale, quanto maggiori sono gli effetti positivi potenziali generati dal progetto sovvenzionato e la probabile necessità dell’aiuto, tanto più elevata sarà l’intensità di aiuto.

(111)

Tuttavia, anche se necessari e proporzionati, gli aiuti possono talvolta determinare nel beneficiario un cambiamento di comportamento che falsa la concorrenza. Ciò è più probabile nel settore agricolo, che differisce dagli altri mercati per la struttura specifica della produzione agricola primaria, caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di piccole imprese. In tali mercati il rischio di distorsione della concorrenza è elevato anche quando gli importi degli aiuti concessi sono ridotti.

(112)

Gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali possono causare due principali distorsioni della concorrenza e degli scambi, ovvero distorsioni del mercato dei prodotti ed effetti sull’ubicazione. Entrambe danno luogo a inefficienze allocative, che compromettono il rendimento economico del mercato interno, e a problemi di distribuzione, in quanto gli aiuti condizionano la distribuzione dell’attività economica tra le regioni.

(113)

In linea di principio, tenuto conto degli effetti positivi sullo sviluppo del settore, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II dei presenti orientamenti, l’effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.

(114)

Tuttavia, poiché gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli e a favore delle imprese attive in altri settori, ad esempio nel settore della trasformazione alimentare (46), tendono ad avere analoghi effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi, le considerazioni di politica generale in materia di concorrenza relative all’effetto sulla concorrenza e sugli scambi dovrebbero applicarsi allo stesso modo a tutti questi settori. Pertanto, le condizioni descritte ai punti da (115) a (127) devono essere rispettate per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali.

Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali

(115)

I regimi di aiuti non devono comportare distorsioni significative della concorrenza e degli scambi. Nello specifico, anche se le distorsioni possono essere considerate limitate a livello individuale (sempre nel rispetto di tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti), a livello cumulativo i regimi di aiuti agli investimenti potrebbero comunque comportare elevati livelli di distorsione. Queste distorsioni potrebbero interessare i mercati del prodotto, creando o aggravando una situazione di eccesso di capacità oppure generando, aumentando o mantenendo il considerevole potere di mercato di alcuni beneficiari, con effetti deleteri sugli incentivi dinamici. Gli aiuti messi a disposizione nell’ambito di regimi di aiuti agli investimenti potrebbero inoltre condurre a una significativa perdita di attività economica in altre zone dello Spazio economico europeo (SEE), un rischio ancora più pronunciato nel caso in cui il regime di aiuti agli investimenti sia incentrato su determinati settori.

(116)

Lo Stato membro interessato deve quindi dimostrare che questi effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati. Per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi, si incoraggia lo Stato membro a sottoporle eventuali valutazioni d’impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza.

Regimi di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nelle zone rurali

(117)

Nel valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l’uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi sono descritti ai punti da (118) a (127) e devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell’aiuto.

(118)

Per individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, gli Stati membri dovrebbero fornire prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati.

(119)

Per valutare tali potenziali distorsioni la Commissione fa ricorso a diversi criteri, quali la struttura del mercato del prodotto interessato, l’andamento del mercato (mercato in declino o in crescita), il processo di selezione del beneficiario degli aiuti, le barriere all’ingresso e all’uscita e la differenziazione del prodotto.

(120)

Il fatto che un’impresa dipenda sistematicamente dagli aiuti di Stato potrebbe significare che non è in grado di reggere da sola la concorrenza oppure che gode di vantaggi indebiti rispetto ai suoi concorrenti.

(121)

La Commissione distingue due principali cause di potenziali effetti negativi sui mercati del prodotto, ossia:

(a)

quando è in atto una notevole espansione di capacità che provoca, o aggrava, una situazione di eccesso di capacità, soprattutto in un mercato in declino; e

(b)

quando il beneficiario degli aiuti dispone di un notevole potere di mercato.

(122)

Per decidere se l’aiuto possa servire alla creazione o al mantenimento di strutture di mercato inefficienti, la Commissione prenderà in considerazione la capacità produttiva supplementare creata dal progetto e valuterà l’eventuale inefficienza del mercato.

(123)

Nel caso di un mercato in crescita, vi sono meno motivi per temere che l’aiuto incida negativamente sugli incentivi dinamici o che ostacoli indebitamente l’uscita dal mercato o l’ingresso sul mercato.

(124)

I mercati in fase di declino destano invece maggiori preoccupazioni. A questo proposito la Commissione opera una distinzione tra i casi in cui, in un’ottica di lungo periodo, il mercato rilevante è in fase di declino strutturale (ad esempio, registra un tasso di crescita negativo) e i casi in cui il mercato rilevante è in fase di declino relativo (ad esempio registra un tasso di crescita positivo senza tuttavia andar oltre un tasso di crescita di riferimento).

(125)

La scarsa efficienza del mercato verrà misurata, di norma, in relazione al PIL registrato all’interno del SEE nel triennio precedente l’avvio del progetto (tasso di riferimento), oppure può essere determinata anche sulla base dei tassi di crescita previsti per i successivi 3-5 anni. Tra gli indicatori figurano le previsioni di crescita del mercato interessato e gli indici di utilizzo della capacità che si dovrebbero registrare di conseguenza, come pure la probabile incidenza dell’aumento di capacità sui concorrenti attraverso i suoi effetti sui prezzi e sui margini di profitto.

(126)

In alcuni casi, prendere in considerazione la crescita del mercato del prodotto nel SEE potrebbe non essere opportuno per valutare globalmente gli effetti dell’aiuto, in particolare se il mercato geografico è mondiale. In casi simili la Commissione valuterà l’effetto dell’aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell’eventuale rischio che comporti un’esclusione dei produttori del SEE.

(127)

Per valutare l’esistenza di un considerevole potere di mercato, la Commissione terrà conto della posizione del beneficiario in un dato periodo di tempo prima di ricevere l’aiuto e della sua posizione prevista sul mercato dopo aver finalizzato l’investimento. La Commissione prenderà in considerazione le quote di mercato del beneficiario, nonché dei suoi concorrenti, e altri fattori pertinenti: ad esempio, potrà valutare la struttura del mercato esaminando la concentrazione del mercato, la presenza di eventuali barriere all’ingresso (47), il potere contrattuale dell’acquirente (48) e le barriere all’espansione o all’uscita.

3.7.   Trasparenza

(128)

Gli Stati membri devono garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni:

(a)

il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link ad essa;

(b)

il nome dell’autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

(c)

il nome dei singoli beneficiari, la forma e l’importo dell’aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:

(i)

60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

(ii)

500 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

(129)

Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR): 0,06 - 0,5 solo per la produzione agricola primaria; 0,5-1; da 1 a 2; da 2 a 5; da 5 a 10; da 10 a 30; 30 e importi superiori.

(130)

Se l’aiuto individuale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è cofinanziato dal FEASR o erogato come finanziamento nazionale integrativo per tali misure cofinanziate, lo Stato membro interessato può scegliere di non pubblicarlo sul sito web unico relativo agli aiuti di Stato di cui al punto (128), a condizione che l’aiuto individuale sia stato pubblicato conformemente agli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tal caso lo Stato membro dovrebbe menzionare il sito web di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel sito web sugli aiuti di Stato di cui al punto (128).

(131)

Le informazioni devono essere pubblicate dopo l’adozione della decisione di concessione dell’aiuto, conservate per almeno 10 anni ed essere accessibili al pubblico senza restrizioni (49). Gli Stati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016 (50).

(132)

Per motivi di trasparenza, gli Stati membri devono effettuare relazioni e revisioni, secondo quanto previsto alla parte III, capitolo 2, dei presenti orientamenti.

PARTE II CATEGORIE DI AIUTI

Capitolo 1 Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli

1.1.   Misure di sviluppo rurale

1.1.1.   Aiuti agli investimenti

(133)

La presente sezione si applica agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, agli investimenti connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli.

(134)

Tutti gli aiuti agli investimenti di cui alla parte II, sezioni 1.1.1.1 , 1.1.1.2, 1.1.1.3. e 1.1.1.4, dei presenti orientamenti devono essere conformi alla seguente condizione: se un’organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno dell’Unione a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.

1.1.1.1   Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

(135)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (134) e le condizioni di seguito indicate.

(136)

La presente sezione si applica agli aiuti per investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria. L’investimento è realizzato da uno o più beneficiari o riguarda un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

(137)

La presente sezione si applica anche agli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, purché siano soddisfatte le condizioni di seguito indicate:

(a)

qualora l’investimento sia destinato alla produzione di biocarburanti ai sensi della direttiva 2009/28/CE (51) nelle aziende agricole, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio anno di carburante per il trasporto dell’azienda agricola. Il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato;

(b)

qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

(138)

Qualora più aziende agricole realizzino l’investimento per la produzione di energia o di biocarburanti allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è cumulato all’importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

(139)

Gli Stati membri devono esigere il rispetto delle norme minime in materia di efficienza energetica per gli investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili che comportano il consumo o la produzione di energia qualora norme di questo tipo esistano a livello nazionale.

(140)

Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili all’aiuto, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.

(141)

Gli Stati membri devono stabilire soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture ricche di amido, di zucchero e di colture oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti. Gli aiuti a progetti nel campo della bioenergia devono essere limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti nella normativa dell’Unione, incluso l’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(142)

Se la capacità produttiva dell’impianto supera il consumo medio annuo del beneficiario o dei beneficiari di cui ai punti (137) e (138) dei presenti orientamenti, gli Stati membri devono rispettare le condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, salvo qualora tali aiuti siano esenti dall’obbligo di notifica.

(143)

L’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

(a)

migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

(b)

migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;

(c)

creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

(d)

conseguire obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altri sistemi di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;

(e)

ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;

(f)

garantire il rispetto delle norme alle condizioni indicate al punto (148).

Costi ammissibili

(144)

Gli aiuti coprono i costi ammissibili seguenti:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere autorizzata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell’ambiente;

(b)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

(d)

l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(e)

spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al punto (143), lettera d);

(f)

nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi di tali eventi;

(g)

in caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di tali eventi probabili.

(145)

Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

(a)

acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto e piante annuali;

(b)

impianto di piante annuali;

(c)

acquisto di animali;

(d)

investimenti intesi a conformarsi alle norme dell’Unione in vigore;

(e)

i costi, diversi da quelli di cui al punto (144), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

(f)

capitale circolante.

(146)

In deroga al punto (145), lettera c), possono essere concessi aiuti per l’acquisto di animali effettuati per l’obiettivo del punto (143), lettera e), dei presenti orientamenti.

(147)

In deroga al punto (145), lettera c), l’aiuto può essere concesso per l’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico, purché soddisfi le seguenti condizioni:

(a)

la Commissione ritiene che in generale il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico possa essere conseguito mediante inseminazione artificiale con materiale genetico di animali di elevata qualità. Essa riconosce tuttavia che le pratiche di gestione pongono determinati limiti all’utilizzo dell’inseminazione artificiale in bovini, ovini e caprini; gli aiuti possono pertanto essere concessi soltanto per l’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;

(b)

dovrebbero essere ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici; nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;

(c)

sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;

(d)

dovrebbero essere acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; a tal fine dovrebbero essere ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;

(e)

i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.

(148)

In deroga al punto (145), lettera d), gli aiuti per il rispetto delle norme possono essere concessi alle seguenti condizioni:

(a)

ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell’Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;

(b)

la Croazia può concedere un aiuto per l’attuazione della direttiva «Nitrati» (52) entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva;

(c)

qualora il diritto dell’Unione imponga nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria, possono essere concessi aiuti per investimenti finalizzati a conformarsi a tali prescrizioni per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui esse divengono obbligatorie per l’impresa interessata.

(149)

Con riguardo all’irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, si considerano costi ammissibili solo gli investimenti che soddisfino i seguenti requisiti:

(a)

un piano di gestione del bacino idrografico, quale previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato notificato alla Commissione per l’intera area in cui deve essere realizzato l’investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l’investimento può incidere sull’ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all’articolo 11 della suddetta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state specificate nel relativo programma di misure;

(b)

i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno sono già presenti o devono essere installati nel quadro dell’investimento;

(c)

un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione è ammissibile solo se dalla valutazione ex ante risulta presentare un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5 % e il 25 %, in base ai parametri tecnici degli impianti o dell’infrastruttura esistenti. Se l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua:

(i)

l’investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell’investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento; e

(ii)

in caso d’investimento in un’unica azienda agricola, deve comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell’investimento. Il consumo di acqua totale dell’azienda deve includere l’acqua venduta dall’azienda.

Le condizioni di cui alla lettera c) non dovrebbero essere richieste per un investimento in un impianto esistente che incida solo sull’efficienza energetica, ovvero per un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell’uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

(d)

un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo è ammissibile solo se:

(i)

le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità di acqua; e

(ii)

un’analisi ambientale mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente. Tale analisi dell’impatto ambientale deve essere effettuata o approvata dall’autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende;

(e)

in deroga alla lettera d), punto i), gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata continuano ad essere ammissibili se:

(i)

l’investimento è combinato con un investimento destinato a un impianto di irrigazione esistente o a un elemento delle infrastrutture di irrigazione che presenta, in base alla valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5 % e il 25 % in base ai parametri tecnici degli impianti o dell’infrastruttura esistenti; e

(ii)

l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell’investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento nell’impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell’infrastruttura di irrigazione;

(f)

in deroga alla lettera d), punto i), le condizioni stabilite in tale disposizione non si applicano agli investimenti per l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall’acqua di un bacino esistente approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(i)

il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo previsti all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;

(ii)

al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

(iii)

tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; e

(iv)

l’investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

(150)

Le superfici non irrigate ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, definite e giustificate dagli Stati membri, possono essere considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell’aumento netto della superficie irrigata.

(151)

Nel caso dell’irrigazione, dal 1o gennaio 2017 gli aiuti possono essere versati solo dagli Stati membri che assicurano, con riguardo al bacino idrografico in cui è effettuato l’investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua da parte del settore agricolo conforme all’articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

Intensità di aiuto

(152)

L’intensità di aiuto non può superare:

(a)

il 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

(b)

il 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

(c)

il 75 % dell’importo dei costi ammissibili per gli investimenti in Croazia connessi all’attuazione della direttiva «Nitrati» conformemente al punto (148), lettera b), dei presenti orientamenti;

(d)

il 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

(e)

il 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni;

(f)

il 30 % dell’importo dei costi ammissibili per l’acquisto di animali da riproduzione di cui al punto (147).

(153)

Le aliquote di aiuto di cui al punto (151) possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l’aliquota cumulativa massima dell’aiuto non superi il 90 % per:

(a)

i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

(b)

gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita, e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;

(c)

gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

(d)

interventi finanziati nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell’ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;

(e)

investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, secondo quanto indicato al punto (143), lettera b); in tal caso l’intensità di aiuto maggiorata di cui al presente punto si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;

(f)

investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell’azienda agricola, come indicato al punto (143), lettera a), collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1 e 1.1.8.

(154)

Nel caso degli investimenti non produttivi di cui al punto (143), lettera d), e degli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al punto (143), lettera e), l’intensità massima di aiuto non può superare il 100 % dei costi ammissibili.

(155)

Per quanto riguarda gli investimenti con obiettivi di prevenzione di cui al punto (143), lettera e), l’intensità massima di aiuto non può superare l’80 %. Può essere tuttavia aumentata fino al 100 % se l’investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.

1.1.1.2   Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

(156)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni, la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (134) dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(157)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(158)

L’aiuto dovrebbe essere concesso per il patrimonio culturale e naturale, costituito dal paesaggio naturale e da edifici, ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro.

Costi ammissibili

(159)

Sono ammissibili i seguenti costi destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:

(a)

costi degli investimenti in attivi materiali;

(b)

opere permanenti.

Intensità di aiuto

(160)

Si applicano le seguenti intensità di aiuto:

(a)

nel caso di investimenti destinati a preservare elementi produttivi del patrimonio situati nelle aziende agricole, a condizione che l’investimento non comporti un aumento della capacità di produzione dell’azienda, l’intensità massima di aiuto è pari

(i)

all’80 % dei costi reali sostenuti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

(ii)

al 70 % dei costi reali sostenuti nelle regioni meno sviluppate;

(iii)

al 60 % dei costi reali sostenuti nelle altre zone;

(b)

in caso di aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui ai punti (151) e (153);

(c)

aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100 % dei costi ammissibili, a copertura delle spese aggiuntive dovute all’utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici situati nelle aziende agricole;

(d)

fatte salve le norme di cui alle lettere a), b) e c), l’intensità massima di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se l’investimento riguarda infrastrutture su piccola scala;

(e)

nel caso di investimenti destinati a preservare elementi non produttivi del patrimonio situati nell’azienda agricola, quali elementi di interesse archeologico o storico, l’intensità massima di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi effettivamente sostenuti;

(f)

l’importo dell’aiuto per le opere permanenti deve essere limitato a 10 000 EUR all’anno.

1.1.1.3   Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

(161)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (134) e le condizioni di seguito indicate.

(162)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(163)

La rilocalizzazione di un fabbricato aziendale deve essere effettuata nell’interesse pubblico. L’interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi della presente sezione deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.

Intensità degli aiuti in relazione ai costi ammissibili

(164)

Si applicano le seguenti intensità di aiuto:

(a)

se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l’intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali attività;

(b)

se, in aggiunta alla lettera a), la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale comporta l’ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità produttiva, in relazione ai costi connessi all’ammodernamento delle strutture o all’aumento della capacità produttiva si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui ai punti (151)(152) e (153). Ai fini del presente punto, la semplice sostituzione di un fabbricato o di impianti esistenti con un nuovo fabbricato o nuovi impianti più moderni che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non è considerata connessa all’ammodernamento;

(c)

se la rilocalizzazione riguarda attività situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorarne la qualità di vita o i parametri ambientali, e interessa infrastrutture su piccola scala, l’intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

1.1.1.4   Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

(165)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (134) e le condizioni di seguito indicate.

(166)

Gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari non dovrebbero essere erogati nell’ambito della presente sezione al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti, come previsto dalle norme orizzontali sugli aiuti di Stato nei settori dell’ambiente e dell’energia.

(167)

La presente sezione si applica agli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto indicato al punto (35)11 e al punto (35)12.

(168)

Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni previste da uno dei seguenti strumenti di aiuto:

(a)

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (53); oppure

(b)

orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, oppure

(c)

le condizioni di cui alla presente sezione.

Costi ammissibili

(169)

I costi ammissibili a norma del punto (168)(c) devono riguardare unicamente:

(a)

la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;

(b)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

(d)

l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

(170)

Non sono ammissibili i seguenti costi:

(a)

i costi, diversi da quelli di cui al punto (169), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

(b)

il capitale circolante;

(c)

i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione in vigore.

Intensità di aiuto

(171)

L’intensità massima di aiuto a norma dei presenti orientamenti non deve superare:

(a)

il 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

(b)

il 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

(c)

il 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

(d)

il 40 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nelle altre regioni.

(172)

Le aliquote di aiuto di cui al punto (171) possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l’intensità massima dell’aiuto non superi il 90 % per le operazioni:

(a)

collegate a una fusione di organizzazioni di produttori; oppure

(b)

sovvenzionate nell’ambito del PEI.

(173)

Gli aiuti individuali che superano la soglia di notifica di cui al punto (37), lettera a), devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

1.1.2.   Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

(174)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all’avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(175)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(176)

L’aiuto è concesso ai giovani agricoltori quali definiti al punto (35).29 dei presenti orientamenti che sono microimprese e piccole imprese, o alle piccole aziende agricole. Le piccole aziende agricole devono essere definite dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi e devono essere limitate alle microimprese e alle piccole imprese.

(177)

Gli Stati membri devono fissare la soglia minima e la soglia massima di accesso agli aiuti in termini di potenziale produttivo dell’azienda agricola, misurato in produzione standard quale definita all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione (54), o di un equivalente, con riguardo agli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole. La soglia inferiore di accesso agli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori deve essere più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

(178)

Se l’aiuto è concesso ad un giovane agricoltore che si insedia in un’azienda nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone. Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un’altra persona giuridica, tali requisiti si devono applicare a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

(179)

L’aiuto deve essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale all’autorità competente dello Stato membro interessato, la cui attuazione deve iniziare entro nove mesi dalla data di adozione della decisione con cui si concede l’aiuto.

(180)

Nel caso dell’aiuto per i giovani agricoltori, il piano aziendale deve prevedere l’obbligo per il beneficiario di conformarsi alla definizione di agricoltore in attività di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

(181)

I giovani agricoltori che non dispongono di sufficienti capacità e competenze professionali sono autorizzati a ricevere aiuti a condizione che si impegnino ad acquisire tali capacità e competenze entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione dell’aiuto. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.

(182)

Il piano aziendale deve descrivere almeno:

(a)

nel caso di aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori:

(i)

la situazione iniziale dell’azienda agricola;

(ii)

le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola;

(iii)

i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all’uso efficiente delle risorse, necessarie per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;

(b)

nel caso di aiuti all’avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole:

(i)

la situazione iniziale dell’azienda agricola e

(ii)

i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all’uso efficiente delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, cooperazione o qualsiasi altra azione.

(183)

L’aiuto deve essere versato in almeno due rate su un periodo massimo di cinque anni. Per i giovani agricoltori il versamento dell’ultima rata dell’aiuto deve essere subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al punto (179).

Intensità di aiuto

(184)

L’importo dell’aiuto deve essere limitato a 70 000 EUR per giovane agricoltore e a 15 000 EUR per piccola azienda agricola. Gli Stati membri devono fissare l’importo dell’aiuto per i giovani agricoltori tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

1.1.3.   Aiuti per la cessione di aziende agricole

(185)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la cessione di aziende agricole se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(186)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria che cedono in via permanente la loro azienda agricola a un’altra impresa attiva nella produzione agricola primaria.

(187)

L’aiuto è concesso a imprese, ammesse a partecipare al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, che alla data della presentazione della domanda di aiuto siano ammissibili al detto regime da almeno un anno e che si impegnano a cedere in via permanente a un’altra impresa la totalità della propria azienda agricola con i corrispondenti diritti all’aiuto.

(188)

L’aiuto deve essere erogato sotto forma di pagamento annuo o sotto forma di pagamento unico.

(189)

L’aiuto deve essere versato a partire dalla data della cessione dell’azienda agricola fino al 31 dicembre 2020.

Intensità di aiuto

(190)

L’aiuto corrisponde al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario percepisce nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori.

1.1.4.   Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

(191)

La Commissione vede con favore gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori perché creano un incentivo all’associazionismo degli agricoltori. Essa considera pertanto gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, se tali aiuti soddisfano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito specificate.

(192)

La presente sezione si applica all’intero settore agricolo (55).

(193)

Sono ammissibili all’aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.

(194)

L’aiuto all’avviamento deve essere concesso a condizione che, entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori, lo Stato membro verifichi che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

(195)

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate conclusi nell’ambito dell’associazione o dell’organizzazione di produttori devono essere conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(196)

In alternativa alla concessione di aiuti all’avviamento alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo globale direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.

(197)

Gli Stati membri possono continuare a erogare aiuti all’avviamento alle associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

(198)

L’aiuto deve essere limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI (56). La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nella presente sezione a favore di grandi imprese (57).

(199)

L’autorizzazione di regimi di aiuti a norma della presente sezione sarà subordinata all’obbligo di adattamento degli stessi per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Costi ammissibili

(200)

Possono essere considerati costi ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l’acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili devono essere limitati ai canoni d’affitto dei locali a prezzi di mercato.

(201)

Gli aiuti non possono essere concessi:

(a)

alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;

(b)

alle associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato;

(c)

ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l’articolo 152, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, e l’articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(202)

L’aiuto deve essere erogato sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente sulla base del piano aziendale. Gli Stati membri devono versare l’ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

(203)

Gli aiuti concessi alle associazioni o alle organizzazioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina questo tipo di aiuti.

Intensità di aiuto

(204)

L’intensità di aiuto deve essere limitata al 100 % dei costi ammissibili.

(205)

L’importo totale dell’aiuto deve essere limitato a 500 000 EUR. L’aiuto deve essere decrescente.

1.1.5.   Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere degli animali

(206)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

1.1.5.1   Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali

(207)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per gli impegni agro‐climatico-ambientali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(208)

La presente sezione si applica alle imprese e alle associazioni di imprese che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati membri, inclusa tra l’altro la superficie agricola definita ai sensi del punto (35)50 dei presenti orientamenti.

(209)

La misura deve essere finalizzata alla conservazione e alla promozione dei cambiamenti necessari delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all’ambiente e al clima.

(210)

Gli aiuti compenseranno soltanto gli impegni volontari che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale. Tutti i suddetti requisiti e norme obbligatori devono essere identificati e descritti nella notifica alla Commissione.

(211)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere a fornire alle imprese che si impegnano a svolgere interventi nell’ambito della presente misura le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, ad esempio tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione degli aiuti all’ottenimento di un’adeguata formazione.

(212)

Gli impegni assunti nell’ambito della presente misura devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo (58). Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore.

(213)

Ove del caso, dovrebbero essere rispettate le norme applicabili ai pagamenti per superficie di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e a qualsiasi atto delegato adottato in conformità di detta disposizione.

(214)

Gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali a favore di gestori di terreni e gruppi di beneficiari diversi dalle imprese attive nel settore agricolo possono essere concessi nell’ambito della parte II, sezione 3.4, dei presenti orientamenti.

(215)

Gli impegni agro-climatico-ambientali finalizzati all’estensivizzazione dell’allevamento devono rispettare almeno le seguenti condizioni:

(a)

l’intera superficie foraggera dell’azienda deve essere gestita e conservata per evitare un pascolo eccessivo o insufficiente;

(b)

la densità del bestiame deve essere definita tenuto conto dell’insieme degli animali da pascolo allevati nell’azienda o, in caso di impegno tendente a limitare la lisciviazione di sostanze fertilizzanti, della totalità del patrimonio zootecnico dell’azienda che risulti rilevante per l’impegno in questione.

(216)

Gli impegni assunti nell’ambito della misura agro-climatico-ambientale per l’allevamento di razze locali minacciate di abbandono o per preservare le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica devono richiedere di:

(a)

allevare animali di razze locali geneticamente adattati a uno o più dei sistemi produttivi tradizionali o degli ambienti del paese, che rischiano di non essere più utilizzati per l’allevamento; oppure

(b)

preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

(217)

L’aiuto può essere concesso per le seguenti specie di animali da allevamento: ovini, caprini, equidi, suini e uccelli.

(218)

Una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono se le seguenti condizioni sono soddisfatte e se sono anche descritte e integrate nella notifica alla Commissione:

(a)

il numero di femmine riproduttrici a livello nazionale viene dichiarato;

(b)

tale numero e il fatto che le razze elencate siano a rischio sono certificati da un organismo scientifico competente debitamente riconosciuto;

(c)

un organismo tecnico competente debitamente riconosciuto registra e tiene aggiornato il libro genealogico della razza;

(d)

gli organismi in questione possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze in questione.

(219)

Le risorse genetiche vegetali si considerano minacciate di erosione genetica a condizione che nella notifica alla Commissione vengano descritte e incluse prove sufficienti di tale erosione, sulla base di risultati scientifici o indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà endemiche/originarie locali e la diversità della loro popolazione nonché, se del caso, indicatori di modifiche delle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

(220)

Possono essere erogati aiuti alla conservazione, nonché all’uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati ai punti da (208) a (219) della presente sezione.

Costi ammissibili

(221)

Gli aiuti, ad eccezione degli aiuti per interventi a favore della conservazione delle risorse genetiche di cui al punto (220), sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Gli aiuti devono essere erogati annualmente.

(222)

In casi debitamente giustificati, per interventi relativi alla conservazione dell’ambiente, gli aiuti possono essere concessi sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità per impegni a rinunciare all’utilizzo commerciale delle superfici, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

(223)

Se necessario, gli aiuti possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di imprese, il massimale deve essere del 30 %.

(224)

Tuttavia, se intende compensare i costi di transazione connessi all’assunzione di impegni agro-climatico-ambientali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le imprese che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà, di norma, aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che sono sostenuti nuovi costi di transazione.

(225)

Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l’assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.

(226)

Gli aiuti nell’ambito della presente misura non possono essere concessi per impegni che beneficiano della misura «agricoltura biologica» definita alla parte II, sezione 1.1.8, dei presenti orientamenti.

(227)

Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura coprono i costi dei seguenti interventi:

(a)

azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell’azienda agricola, e delle collezioni ex situ e delle banche dati;

(b)

azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura nell’Unione;

(c)

azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Importo e intensità dell’aiuto

(228)

Gli aiuti, ad eccezione degli aiuti per gli interventi di conservazione delle risorse genetiche di cui al punto (220), devono essere limitati ai seguenti importi massimi: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali; 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate; 450 EUR per ettaro/anno per altri usi della terra; 200 EUR per unità di bestiame/anno per l’allevamento di razze locali minacciate di abbandono.

(229)

Detti importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nella notifica alla Commissione.

(230)

Per la conservazione delle risorse genetiche forestali in agricoltura, l’aiuto deve essere limitato al 100 % dei costi ammissibili.

1.1.5.2   Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali

(231)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per impegni a favore del benessere degli animali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(232)

La presente sezione si applica agli aiuti alle imprese attive nella produzione agricola primaria che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni a favore del benessere degli animali e che sono agricoltori in attività.

(233)

Gli aiuti coprono soltanto gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori. Tutti i suddetti requisiti devono essere identificati e descritti nella notifica alla Commissione.

(234)

Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili a ricevere aiuti devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione in uno dei seguenti settori:

(a)

acqua, mangime e cura degli animali secondo le necessità naturali di allevamento;

(b)

condizioni di stabulazione, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, materiali di arricchimento e luce naturale;

(c)

accesso all’aperto;

(d)

prassi volte a evitare la mutilazione e/o la castrazione degli animali o, in casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, che prevedano l’impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o l’immunocastrazione.

(235)

Gli impegni a favore del benessere degli animali devono avere una durata da uno a sette anni, rinnovabile.

(236)

Il rinnovo di un contratto può anche essere automatico se le relative disposizioni sono indicate nel contratto stesso. Gli Stati membri devono predisporre il meccanismo di rinnovo degli impegni a favore del benessere degli animali in conformità alle disposizioni nazionali pertinenti. Tale meccanismo deve essere comunicato alla Commissione unitamente alla notifica dell’aiuto di Stato in conformità alla presente sezione. Il rinnovo degli impegni deve in ogni caso rimanere soggetto al rispetto delle condizioni approvate dalla Commissione per l’aiuto a norma della presente sezione.

Costi ammissibili

(237)

Gli aiuti devono essere erogati annualmente e possono compensare, in tutto o in parte, le imprese attive nella produzione agricola primaria per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

(238)

Se necessario, gli aiuti possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni riguardanti il benessere degli animali. Tuttavia, se intende compensare i costi di transazione connessi all’assunzione di impegni per il benessere degli animali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto con i costi delle imprese che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà, di norma, aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni nel settore del benessere degli animali già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.

(239)

Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l’assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.

Importo dell’aiuto

(240)

L’aiuto deve essere limitato a 500 EUR per unità di bestiame.

1.1.6.   Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque

(241)

La Commissione considererà compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(242)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(243)

In casi debitamente giustificati possono essere concessi aiuti a gestori di terreni diversi dalle imprese attive nel settore agricolo conformemente alla parte II, sezione 3.5, dei presenti orientamenti.

Costi ammissibili

(244)

Gli aiuti coprono la compensazione per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione della direttiva «Habitat», della direttiva «Uccelli» e della direttiva quadro sulle acque (59).

(245)

Gli aiuti connessi alla direttiva «Habitat» e alla direttiva «Uccelli» possono essere concessi unicamente per i vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 94 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(246)

Gli aiuti in relazione alla direttiva quadro sulle acque possono essere concessi unicamente per specifici requisiti che:

(a)

sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell’Unione in materia di protezione delle acque;

(b)

vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

(c)

vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto dell’Unione vigente al momento dell’adozione della direttiva quadro sulle acque, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva; e

(d)

richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

(247)

I requisiti di cui ai punti (245) e (246) devono essere identificati e descritti nella notifica alla Commissione.

(248)

Sono ammissibili al sostegno le seguenti zone:

(a)

le zone agricole Natura 2000 designate ai sensi della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli»;

(b)

altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali relative all’attività agricola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva «Habitat»; tali zone non devono superare il 5 % dei siti Natura 2000 designati che rientrano nel campo di applicazione territoriale del programma di sviluppo rurale pertinente;

(c)

le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

Importo dell’aiuto

(249)

Gli aiuti devono essere limitati ai seguenti importi: 500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni; 200 EUR al massimo per ettaro/anno successivamente. Gli aiuti connessi alla direttiva quadro sulle acque devono ammontare a un minimo di 50 EUR per ettaro/anno.

(250)

Gli importi massimi di 500 EUR e 200 EUR possono essere maggiorati in casi eccezionali per tener conto di circostanze particolari, che devono essere giustificate. L’importo minimo di 50 EUR per gli aiuti connessi alla direttiva quadro sulle acque può essere diminuito in casi debitamente comprovati, tenuto conto di circostanze particolari che devono essere giustificate.

1.1.7.   Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

(251)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore delle zone montane e di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito riportate.

(252)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(253)

Gli aiuti possono essere concessi alle imprese che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone designate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che sono agricoltori in attività.

Costi ammissibili

(254)

Gli aiuti coprono la compensazione, totale o parziale, alle imprese attive nella produzione agricola primaria dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno imputabili ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. Gli Stati membri devono dimostrare l’effettiva esistenza dei vincoli in questione e produrre la prova che l’importo della compensazione erogabile non oltrepassa la perdita di reddito e i costi aggiuntivi dovuti a tali vincoli.

(255)

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno devono essere calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(256)

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello di pagamento in funzione dei seguenti elementi:

(a)

la gravità dei vincoli naturali permanenti identificati che pregiudicano le attività agricole;

(b)

il sistema di produzione agricola.

(257)

L’aiuto è concesso annualmente per ettaro di superficie agricola.

Importo dell’aiuto

(258)

Gli aiuti devono essere fissati tra i seguenti valori minimi e massimi: da un minimo di 25 EUR/ha/anno sulla media della superficie del beneficiario cui è concesso l’aiuto a un massimo di 250 EUR/ha/anno. Il valore massimo può tuttavia raggiungere 450 EUR/ha/anno nelle zone montane quali definite all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(259)

Gli importi massimi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nella notifica alla Commissione.

(260)

Gli Stati membri devono disporre che gli aiuti siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda, da definire, salvo se l’indennità riguarda soltanto l’importo minimo annuale per ettaro di cui al punto (258) dei presenti orientamenti. A tal fine, le notifiche dovrebbero specificare la dimensione dell’azienda che beneficerà di tali aiuti.

(261)

In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività degli aiuti al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell’azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

(262)

Oltre agli aiuti di cui al punto (253), tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare gli aiuti di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (60) durante il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, tale aiuto deve essere decrescente nell’arco di un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data in cui la delimitazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia completata e al più tardi nel 2018. Tale aiuto deve essere erogato inizialmente a un massimo dell’80 % del pagamento medio fissato nel programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, o, se la misura è stata concessa esclusivamente con fondi nazionali, nella pertinente decisione in materia di aiuti di Stato, a norma dell’articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, e deve terminare nel 2020 al più tardi a un massimo del 20 %. Quando il pagamento raggiunge i 25 EUR in seguito all’applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può continuare a concedere l’aiuto a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.

(263)

Una volta completata la delimitazione, i beneficiari delle zone che rimangono ammissibili devono ricevere integralmente le indennità previste dalla presente misura.

1.1.8.   Aiuti per l’agricoltura biologica

(264)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per l’agricoltura biologica se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(265)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(266)

Gli aiuti per ettaro di superficie agricola possono essere concessi alle imprese o alle associazioni di imprese che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (61) e che sono agricoltori in attività.

(267)

L’aiuto è concesso esclusivamente per gli impegni che vanno al di là dei seguenti criteri e requisiti che devono essere individuati e descritti nella notifica alla Commissione:

(a)

i pertinenti criteri obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

(b)

i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

(c)

i pertinenti requisiti minimi applicabili all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché

(d)

altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale.

(268)

Il periodo iniziale degli impegni deve avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se gli aiuti sono concessi per la conversione all’agricoltura biologica gli Stati membri possono stabilire un periodo iniziale più breve corrispondente al periodo di conversione. Se l’aiuto è concesso per il mantenimento dell’agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono prevedere una durata inferiore.

(269)

Ove del caso, dovrebbero essere rispettate le norme applicabili ai pagamenti per superficie di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e a qualsiasi atto delegato adottato in conformità di detta disposizione.

Costi ammissibili

(270)

Gli aiuti coprono la compensazione, ai beneficiari, della totalità o di una parte dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

(271)

Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino a un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di imprese, il massimale è del 30 %. L’aiuto è concesso su base annuale.

(272)

Tuttavia, se intende compensare i costi di transazione connessi all’assunzione di impegni a favore dell’agricoltura biologica, lo Stato membro deve fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le imprese che non hanno assunto tali impegni. Pertanto la Commissione non autorizzerà, di norma, aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni nel settore dell’agricoltura biologica già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.

(273)

Se i costi di transazione sono calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, gli Stati membri dovrebbero dimostrare l’assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri dovrebbero stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per impresa o per ettaro.

(274)

Nell’ambito della presente sezione non possono essere concessi aiuti per impegni coperti da una misura agro-climatico-ambientale, né per i costi contemplati dalla sezione relativa agli aiuti intesi a incoraggiare la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli a regimi di qualità.

(275)

Gli aiuti agli investimenti nella produzione primaria e nella trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici sono soggetti alle disposizioni delle sezioni sugli aiuti agli investimenti.

Importo dell’aiuto

(276)

L’importo massimo dell’aiuto è il seguente: 600 EUR per ettaro/anno per le colture annuali; 900 EUR per ettaro/anno per le colture perenni specializzate; 450 EUR per ettaro/anno per altri usi della terra.

(277)

I suddetti massimali possono essere superati in casi eccezionali, tenendo conto di circostanze particolari che devono essere giustificate.

1.1.9.   Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

(278)

La Commissione considererà compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni ai regimi di qualità se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(279)

La presente sezione si applica ai produttori di prodotti agricoli. Solo gli agricoltori in attività sono ammissibili agli aiuti di cui al punto (280), lettera a).

Costi ammissibili

(280)

Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili in relazione ai regimi di qualità di cui al punto (282) dei presenti orientamenti:

(a)

costi per la partecipazione ai regimi di qualità;

(b)

costi delle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità adottate a norma della legislazione unionale o nazionale da o per conto delle autorità competenti;

(c)

costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

(281)

Gli aiuti di cui al punto (280), lettere a) e b), non possono essere concessi a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell’Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.

(282)

I regimi di qualità di cui al punto (280)(a) dei presenti orientamenti devono essere i seguenti:

(a)

regimi di qualità istituiti dai seguenti regolamenti e dalle seguenti disposizioni:

(i)

parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

(ii)

regolamento (UE) n. 1151/2012;

(iii)

regolamento (CE) n. 834/2007 (62);

(iv)

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (63);

(v)

regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (64);

(b)

regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

(i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

caratteristiche specifiche del prodotto, oppure

particolari metodi di produzione, oppure

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

(ii)

il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori;

(iii)

il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

(iv)

il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

(c)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (65).

(283)

Gli aiuti devono essere accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

(284)

Gli aiuti di cui al punto (280), lettere b) e c), dei presenti orientamenti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati all’ente responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

Importo dell’aiuto

(285)

Gli aiuti di cui al punto (280), lettera a), devono essere concessi per un periodo massimo di cinque anni ed essere limitati a 3 000 EUR per beneficiario e per anno. Essi devono essere concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

(286)

Gli aiuti di cui al punto (280), lettere b) e c), possono raggiungere il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

1.1.10.   Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

(287)

La presente sezione riguarda gli aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti per i servizi di sostituzione nelle aziende agricole che possono essere concessi solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(288)

L’assistenza tecnica può essere prestata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, indipendentemente dalle dimensioni.

(289)

Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l’assistenza tecnica sia fornita da associazioni o organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni o organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

1.1.10.1   Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

(290)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(291)

Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.

(292)

Gli aiuti possono riguardare anche gli scambi interaziendali di breve durata e le visite di aziende agricole.

Costi ammissibili

(293)

Gli aiuti coprono i costi ammissibili seguenti:

(a)

costi di organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione;

(b)

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

(c)

costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti;

(d)

nel caso di progetti dimostrativi, sono ammissibili anche i seguenti costi di investimento:

(i)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell’intervento in questione;

(ii)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(iii)

spese generali collegate alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

(iv)

l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(v)

ove debitamente giustificato, aiuti per progetti dimostrativi su piccola scala possono essere concessi per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi al progetto dimostrativo.

(294)

I costi di cui al punto (293), lettera d), punti da i) a iv), sono ammissibili nella misura in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo e per la durata del progetto stesso. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

(295)

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

(296)

Gli aiuti di cui al punto (293), lettere a) e c) e lettera d), punti da i) a iv), non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari e devono essere versati al fornitore del servizio di trasferimento di conoscenze e al responsabile delle azioni di informazione. L’aiuto di cui al punto (293), lettera d), punto v), deve essere versato direttamente ai beneficiari. Gli aiuti per i progetti dimostrativi su piccola scala di cui al punto (293), lettera d), punti da i) a iv), possono essere erogati direttamente ai beneficiari.

Intensità di aiuto

(297)

L’intensità di aiuto deve essere limitata al 100 % dei costi ammissibili.

(298)

Nel caso dei costi ammissibili di cui al punto (293)(d), l’importo massimo dell’aiuto deve limitato a 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali.

1.1.10.2   Aiuti per servizi di consulenza

(299)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per servizi di consulenza se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le condizioni generali degli aiuti per l’assistenza tecnica e le condizioni di seguito indicate.

(300)

L’aiuto dovrebbe essere inteso ad aiutare le imprese attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’impresa e/o dell’investimento.

(301)

La consulenza deve essere in relazione con almeno una delle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e deve vertere su almeno uno dei seguenti elementi:

(a)

gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

(b)

se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

(c)

le misure volte alla modernizzazione delle aziende agricole, al rafforzamento della competitività, all’integrazione settoriale, all’innovazione, all’orientamento al mercato e alla promozione dell’imprenditorialità;

(d)

i requisiti definiti dagli Stati membri per l’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque;

(e)

i requisiti definiti dagli Stati membri per l’attuazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (66), e in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi (67);

(f)

se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse alle aziende agricole;

(g)

la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, compresa la consulenza in materia di sostenibilità economica e ambientale.

(302)

Possono essere oggetto di consulenza altre questioni e, in particolare, le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l’agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

(303)

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti devono essere versati al prestatore dei servizi di consulenza.

(304)

Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza devono essere dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

(305)

Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(306)

Qualora sia opportuno e debitamente giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

Importo dell’aiuto

(307)

L’importo dell’aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.

1.1.10.3   Aiuti ai servizi di sostituzione nell’azienda agricola

(308)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti ai servizi di sostituzione nell’azienda agricola se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le condizioni generali degli aiuti per l’assistenza tecnica e le condizioni di seguito indicate.

(309)

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti all’ agricoltore. Gli aiuti devono essere versati al prestatore del servizio di sostituzione nell’azienda agricola.

Costi ammissibili

(310)

Gli aiuti coprono i costi reali sostenuti per la sostituzione dell’agricoltore, di una persona fisica che sia coadiuvante familiare o di un suo collaboratore, in caso di assenza dal lavoro per malattia, anche dei figli, o nei periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale o in caso di decesso.

(311)

La durata totale della sostituzione dovrebbe essere limitata a 3 mesi all’anno per beneficiario, ad eccezione della sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale che è limitata a 6 mesi in ciascun caso. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare un periodo più lungo.

Intensità di aiuto

(312)

L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

1.1.11.   Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

(313)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nel settore agricolo se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(314)

La presente sezione si applica all’intero settore agricolo (68).

(315)

Gli aiuti dovrebbero essere concessi al fine di incentivare forme di cooperazione tra almeno due soggetti, a prescindere dal fatto che questi siano attivi nel settore agricolo ma a condizione che la cooperazione sia a esclusivo vantaggio del settore agricolo, e in particolare:

(a)

i rapporti di cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell’agricoltura che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

(b)

la creazione di poli e di reti;

(c)

la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(316)

Gli aiuti alla cooperazione sono concessi, in particolare, per le seguenti attività:

(a)

progetti pilota;

(b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, purché si tratti di prodotti agricoli;

(c)

cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

(d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

(e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

(f)

azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

(g)

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile (69) e la preservazione dei paesaggi agricoli;

(h)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nell’industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo;

(i)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all’articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.

(317)

L’aiuto per la creazione di poli e di reti deve essere concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

(318)

L’aiuto per le attività di cui al punto (316), lettere a) e b), può essere concesso anche a singoli operatori. Se l’aiuto è concesso a singoli operatori, i risultati del progetto o dell’attività sovvenzionati devono essere divulgati.

(319)

L’aiuto per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto (316), lettere d) ed e), deve coprire solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.

(320)

Gli aiuti di cui alla presente sezione dovrebbero essere conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato, applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Costi ammissibili

(321)

Gli aiuti coprono i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività agricole:

(a)

costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diverse da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

(b)

costi relativi all’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso dei poli, l’animazione può consistere anche nell’organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

(c)

costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

(d)

costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami; i costi diretti devono essere limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato nella parte II, sezione 1.1.1.1, dei presenti orientamenti concernente gli aiuti agli investimenti;

(e)

costi relativi ad attività promozionali.

(322)

L’aiuto deve essere erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

Intensità di aiuto

(323)

L’aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

(324)

I costi diretti di cui al punto (321), lettera d), devono essere limitati all’intensità massima per gli aiuti agli investimenti, come specificato nella sezione sugli aiuti agli investimenti.

1.2.   Gestione dei rischi e delle crisi

(325)

La concessione di aiuti di Stato può essere uno strumento di sostegno idoneo per affrontare alcuni tipi di rischi nel settore dell’agricoltura in quanto l’intera attività agricola è particolarmente esposta ai rischi e alle crisi. Esistono però differenze tra le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria e quelle attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella loro commercializzazione, le quali di solito sono maggiormente in grado di far fronte ai rischi. Alcune categorie di aiuto di cui alla presente sezione saranno perciò riservate esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(326)

Nell’autorizzare aiuti di Stato a favore di attività colpite da rischi e crisi, la Commissione terrà in considerazione la necessità di evitare indebite distorsioni della concorrenza esigendo dai produttori un contributo minimo per le perdite o per i costi connessi a tali misure, oppure l’adozione di altre misure adeguate per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e garantire che l’aiuto di Stato sia proporzionato alle perdite subite. Nella propria valutazione la Commissione terrà conto della necessità che il beneficiario adotti adeguate misure preventive per ridurre al minimo l’importo complessivo dell’aiuto concesso.

1.2.1.   Aiuti per l’indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni

1.2.1.1   Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

(327)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato gli aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali se tali aiuti rispettano le condizioni di seguito indicate.

(328)

La presente sezione si applica al settore agricolo (70).

(329)

Secondo una prassi costante, la Commissione dà un’interpretazione restrittiva ai concetti di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto essi costituiscono eccezioni al divieto generale relativo agli aiuti di Stato nel mercato interno, sancito dall’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (71).

(330)

Fino ad oggi la Commissione ha considerato come calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Inoltre, essa tiene contro degli sviluppi intervenuti nel contesto dell’iniziativa per la modernizzazione degli aiuti di Stato, che consentono di applicare un’esenzione di categoria anche ai seguenti tipi di calamità naturali: trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale. In passato la Commissione ha considerato come eventi eccezionali le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese (72). La Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore.

(331)

Gli aiuti di cui alla presente sezione sono subordinati alle seguenti condizioni:

(a)

l’autorità competente dello Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale o di evento eccezionale del sinistro

e

(b)

esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale o l’evento eccezionale e il danno subito dall’impresa.

(332)

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al punto (331), lettera a), si considera emesso.

(333)

L’aiuto deve essere pagato direttamente all’azienda interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se l’aiuto è versato a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

(334)

I regimi di aiuto devono essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificato il sinistro e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni da tale data.

(335)

Per favorire la gestione rapida delle crisi, la Commissione autorizzerà i regimi-quadro di aiuti elaborati ex ante per compensare i danni provocati da terremoti, valanghe, frane e inondazioni nonché trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale, purché tali regimi stabiliscano chiaramente le condizioni alle quali l’aiuto può essere erogato in caso di calamità naturale (73). Nel caso dei regimi ex ante, gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di relazione di cui al punto (728).

(336)

Gli aiuti concessi per indennizzare i danni provocati da altri tipi di calamità naturali non menzionati al punto (330) e i danni provocati da eventi eccezionali devono essere notificati individualmente alla Commissione.

Costi ammissibili

(337)

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale o dell’evento eccezionale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

(338)

I danni possono comprendere:

(a)

danni materiali ad attivi quali edifici, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;

(b)

perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola.

(339)

Il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

(340)

I danni materiali devono essere calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell’evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o dell’evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale o dell’evento eccezionale.

(341)

La perdita di reddito deve essere calcolata sottraendo

(a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno della calamità naturale o dell’evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno

da

(b)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti agricoli ottenuti nel corso dei tre anni precedenti la calamità naturale o l’evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente la calamità naturale o l’evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

(342)

Tale importo può essere maggiorato dell’importo corrispondente ad altre spese sostenute dal beneficiario a causa della calamità naturale o dell’evento eccezionale e deve essere ridotto sottraendo eventuali costi non sostenuti a causa della calamità naturale o dell’evento eccezionale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

(343)

Per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario possono essere utilizzati indici, a condizione che il metodo di calcolo applicato consenta di determinare la perdita reale di un singolo beneficiario in un dato anno.

(344)

La Commissione accetterà altri metodi di calcolo dei danni, purché sia accertato che i valori ottenuti sono rappresentativi, non si basano su rese eccessivamente elevate e non comportano sovracompensazioni particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari. La misurazione dell’entità del danno può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

a)

indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

b)

indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

Intensità di aiuto

(345)

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

1.2.1.2   Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

(346)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni e le condizioni di seguito indicate.

(347)

La presente sezione si applica agli aiuti concessi a titolo di indennizzo dei danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali quali definite al punto (35).31 dei presenti orientamenti. Essa si applica esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(348)

Gli aiuti di cui alla presente sezione sono subordinati alle seguenti condizioni:

(a)

l’autorità competente dello Stato membro interessato ha riconosciuto formalmente la natura dell’evento come avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale

e

(b)

esiste un nesso causale diretto tra l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e il danno subito dall’impresa.

(349)

Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali il riconoscimento formale di cui al punto (348), lettera a), si considera emesso.

(350)

Nel caso dei regimi ex ante, gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di relazione di cui al punto (728).

(351)

L’aiuto deve essere pagato direttamente all’azienda interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se l’aiuto è versato a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

(352)

I regimi di aiuto devono essere istituiti entro tre anni dalla data in cui si è verificata l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Gli aiuti devono essere erogati entro quattro anni a decorrere da tale data.

Costi ammissibili

(353)

I costi ammissibili sono i danni subiti come conseguenza diretta dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

(354)

Tali danni comprendono quanto segue:

(a)

danni materiali ad attivi quali fabbricati aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione;

(b)

la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola.

(355)

I danni subiti a causa dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale devono essere calcolati individualmente per ciascun beneficiario.

(356)

I danni materiali ad attivi causati dall’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale devono essere calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

(357)

Qualora la riduzione di reddito del beneficiario cui al punto (354), lettera b), sia calcolato sulla base del livello di colture o di bestiame, solo i danni materiali connessi a tali colture o bestiame devono essere presi in considerazione.

(358)

La perdita di reddito deve essere calcolata a livello di produzione annua dell’azienda agricola o a livello di colture o bestiame sottraendo

(a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno

da

(b)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotti agricoli ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più elevato e più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

(359)

A tale importo possono essere aggiunti altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale. Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

(360)

Per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario possono essere utilizzati indici, a condizione che il metodo di calcolo applicato consenta di determinare la perdita reale di un singolo beneficiario in un dato anno.

(361)

La Commissione accetterà altri metodi di calcolo dei danni, purché sia accertato che i valori ottenuti sono rappresentativi, non si basano su rese eccessivamente elevate e non comportano sovracompensazioni particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari. La misurazione dell’entità del danno può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

(a)

indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

(b)

indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

Intensità di aiuto

(362)

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative, non superano l’80 % dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

(363)

Gli aiuti concessi a norma della presente sezione sono ridotti del 50 %, salvo quando siano accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua, o del reddito ricavato dalla produzione, e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per i quali è prevista una copertura assicurativa. È possibile derogare a questa condizione soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.

1.2.1.3   Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

(364)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie o organismi nocivi se tali aiuti rispettano i principi comuni di valutazione dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(365)

La presente sezione si applica agli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(366)

Gli aiuti possono essere erogati unicamente:

(a)

in relazione a epizoozie o organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e

(b)

nell’ambito di:

(i)

un programma pubblico a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo e eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali in questione, o

(ii)

misure di emergenza imposte dall’autorità pubblica competente, o

(iii)

misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (74).

(367)

I programmi e le misure di cui al punto (366)(b) devono contenere una descrizione delle misure di prevenzione, controllo e eradicazione in questione.

(368)

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

(369)

L’aiuto deve essere pagato direttamente all’azienda interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se l’aiuto è versato a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

(370)

Non dovrebbe essere concesso alcun aiuto individuale ove sia stabilito che l’epizoozia o la presenza di organismi nocivi ai vegetali sono state causate deliberatamente o sono dovute a negligenza del beneficiario.

(371)

Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti possono essere concessi soltanto per quelle indicate nell’elenco delle epizoozie stilato dall’Organizzazione mondiale della sanità animale o per le epizoozie e le zoonosi elencate negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (75).

(372)

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dall’epizoozia o dall’organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

(373)

Nel caso dei regimi ex ante, gli Stati membri devono rispettare l’obbligo di relazione di cui al punto (728).

Costi ammissibili

(374)

Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti devono coprire i seguenti costi ammissibili:

(a)

controlli sanitari;

(b)

analisi, compresa la diagnostica in vitro;

(c)

test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;

(d)

acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

(e)

macellazione o abbattimento preventivi di animali o distruzione di prodotti animali e vegetali, nonché pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature.

(375)

Nel caso delle misure di controllo e di eradicazione, gli aiuti devono coprire i seguenti costi ammissibili:

(a)

test e altre indagini nel caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;

(b)

acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

(c)

macellazione o abbattimento e distruzione di animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, compresi gli animali morti o le piante distrutte a seguito di vaccinazioni o altre misure imposte dalle autorità pubbliche competenti, nonché pulizia e disinfezione dell’azienda e del materiale.

(376)

Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai punti (374) e (375) devono essere erogati in natura e devono essere versati al fornitore delle misure di prevenzione e di eradicazione, ad eccezione dei costi ammissibili di cui ai punti (374)(d) e (375)(b) e dei costi ammissibili di cui ai punti (374)(e) e (375)(c) nel caso degli organismi nocivi ai vegetali nonché per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature.

(377)

Nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, l’indennizzo deve essere calcolato esclusivamente in relazione:

(a)

al valore di mercato degli animali macellati, abbattuti o morti o dei prodotti ad essi collegati, o delle colture distrutte:

(i)

a causa dell’epizoozia o dell’organismo nocivo ai vegetali;

(ii)

nell’ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al punto (366), lettera b), dei presenti orientamenti;

(b)

alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, a difficoltà di ripopolamento o reimpianto e all’avvicendamento obbligatorio delle colture imposti nell’ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al punto (366), lettera b).

(378)

Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non direttamente legati all’epizoozia o all’organismo nocivo ai vegetali che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

(379)

Il valore di mercato di cui al punto (377), lettera a), deve essere stabilito in funzione del valore degli animali, dei prodotti e dei vegetali immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia o presenza di un organismo nocivo ai vegetali.

(380)

Gli aiuti di cui al punto (377) devono essere limitati ai costi e danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali per i quali l’autorità competente:

(a)

ha formalmente riconosciuto i focolai, nel caso di epizoozie, o

(b)

ha formalmente riconosciuto la presenza, nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

(381)

In casi eccezionali e debitamente giustificati, la Commissione può accettare i costi sostenuti per l’esecuzione di misure necessarie diverse da quelle di cui alla presente sezione.

Intensità di aiuto

(382)

L’aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o unionali o nell’ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

1.2.1.4   Aiuti per i capi morti

(383)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i capi morti se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(384)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

Intensità di aiuto in relazione ai costi ammissibili

(385)

Per i costi ammissibili di seguito elencati si applicano le seguenti intensità di aiuto:

(a)

aiuti fino al 100 % dei costi di rimozione dei capi morti e al 75 % dei costi di distruzione dei medesimi; gli aiuti inerenti ai costi dei premi assicurativi a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti possono essere concessi conformemente alle disposizioni della parte II, sezione 1.2.1.6, dei presenti orientamenti;

(b)

aiuti fino al 100 % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la rimozione e la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

(c)

aiuti fino al 100 % dei costi di rimozione e di distruzione dei capi morti, quando esiste l’obbligo di effettuare i test TSE sui capi morti in questione, o nel caso di un focolaio di una epizoozia di cui al punto (371) dei presenti orientamenti.

(386)

Gli aiuti sono subordinati all’esistenza di un programma coerente di monitoraggio che garantisca lo smaltimento sicuro di tutti i capi morti nello Stato membro interessato.

(387)

Gli aiuti devono essere erogati in natura e non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari, tranne nel caso in cui l’allevatore che beneficia dell’aiuto agisca anche come prestatore di servizi.

(388)

Per facilitare la gestione degli aiuti, essi possono essere versati agli operatori economici o agli organismi che:

(a)

agiscono a valle delle aziende attive nel settore zootecnico e

(b)

prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

(389)

Per quanto riguarda i capi morti e i rifiuti dei macelli, la Commissione continuerà a non autorizzare la concessione di aiuti per capi morti a favore di operatori attivi nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli e di aiuti per i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli. Gli aiuti di Stato per investimenti finalizzati allo smaltimento dei rifiuti dei macelli saranno esaminati alla luce delle norme applicabili agli aiuti agli investimenti.

1.2.1.5   Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti

(390)

I danni ad attrezzature, infrastrutture, animali e piante causati da animali protetti costituiscono un problema sempre più diffuso. Il successo della politica di conservazione dell’Unione dipende in parte dalla gestione efficace dei conflitti tra gli animali protetti e gli allevatori. Di conseguenza, e nel rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(391)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(392)

Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza ed offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive ragionevoli (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore ecc.) e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata. Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, affinché l’aiuto possa essere considerato compatibile lo Stato membro interessato deve dimostrare l’impossibilità di adottare tali misure preventive.

(393)

Lo Stato membro è tenuto a stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell’animale protetto.

(394)

Gli aiuti devono essere pagati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se l’aiuto è versato a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

(395)

Il regime di aiuto deve essere fissato entro un termine di tre anni dalla data dell’evento che ha determinato il danno. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

Costi ammissibili

(396)

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

(397)

I danni possono includere quanto segue:

(a)

danni per animali uccisi o piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti;

(b)

costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi;

(c)

i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte; il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno; tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento.

(398)

Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

(399)

Il danno deve essere calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

(400)

Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione dei danni causati da animali protetti possono essere sovvenzionati alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1, dei presenti orientamenti per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.

Intensità di aiuto

(401)

L’aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

(402)

La compensazione per i costi indiretti deve essere proporzionata ai costi diretti e non deve superare l’80 % del totale dei costi indiretti ammissibili.

(403)

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali o nell’ambito di polizze assicurative, devono essere limitati al 100 % dei costi diretti ammissibili e all’80 % dei costi indiretti ammissibili.

1.2.1.6   Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

(404)

In molti casi l’assicurazione costituisce uno strumento utilissimo per gestire i rischi e le crisi. Pertanto, tenendo conto delle possibilità finanziarie spesso limitate degli agricoltori, la Commissione vede con favore l’erogazione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi relativi al settore della produzione agricola primaria.

(405)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(406)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(407)

Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. In particolare, gli aiuti non devono essere limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita nello Stato membro interessato.

(408)

I regimi di riassicurazione saranno esaminati caso per caso.

Costi ammissibili

(409)

Sono ammissibili i costi dei premi assicurativi per i danni arrecati da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per i danni causati da animali protetti, come specificato nelle sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.4 e 1.2.1.5, e da altre avversità atmosferiche e/o per i danni causati da emergenze ambientali.

(410)

L’assicurazione può compensare solo i costi necessari per ovviare ai danni di cui al punto (409) e non può comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

(411)

Con riguardo agli aiuti per i premi assicurativi a copertura delle perdite causate da emergenze ambientali devono essere rispettate le seguenti condizioni: il verificarsi di un’emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuto come tale dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso. Gli indici di cui ai punti (360) e (361) possono essere usati per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l’entità del danno.

Intensità di aiuto

(412)

L’intensità lorda degli aiuti non deve superare il 65 % del costo del premio assicurativo, ad eccezione degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, in relazione ai quali l’intensità degli aiuti non deve superare il 100 % del costo del premio assicurativo per quanto riguarda la rimozione dei capi morti e il 75 % dei costi del premio assicurativo per la distruzione dei capi morti.

(413)

Gli Stati membri possono limitare l’importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.

1.2.1.7   Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione

(414)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali di cui alle sezioni 1.2.1.2. e 1.2.1.3. e/o per i danni causati da emergenze ambientali se tali aiuti rispettano i principi comuni di valutazione dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(415)

La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

(416)

Il fondo di mutualizzazione in questione deve:

(a)

essere riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’ordinamento nazionale;

(b)

praticare una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

(c)

applicare norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria.

(417)

Gli Stati membri devono definire le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell’impresa.

Costi ammissibili

(418)

Sono ammissibili i costi dei contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali di cui alle sezioni 1.2.1.2. e 1.2.1.3. e/o per i danni causati da emergenze ambientali. I contributi finanziari, possono coprire soltanto gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazione finanziaria per imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria.

(419)

Con riguardo agli aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione volti a indennizzare i danni causati da emergenze ambientali devono essere rispettate le seguenti condizioni supplementari: il verificarsi di un’emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuto come tale dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Se del caso, gli Stati membri possono prestabilire i criteri in base ai quali detto riconoscimento formale si considera emesso. Gli indici di cui ai punti (360) e (361) possono essere usati per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l’entità del danno.

Intensità di aiuto

(420)

L’intensità di aiuto deve essere limitata al 65 % dei costi ammissibili.

(421)

Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando:

(a)

massimali per fondo;

(b)

idonei massimali per membro del fondo/affiliato al fondo.

1.2.2.   Aiuti per la chiusura di capacità di produzione

(422)

Il presente sottocapitolo si applica all’intero settore agricolo (76).

1.2.2.1   Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali

(423)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la chiusura di capacità se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(424)

La chiusura di capacità è effettuata per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali quali la riduzione della densità generale di allevamento.

(425)

Il beneficiario dell’aiuto deve fornire una contropartita adeguata. Tale contropartita consiste nella decisione definitiva ed irrevocabile di smantellare o di porre fine irreversibilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporterà la chiusura completa della capacità da parte dell’impresa interessata oppure, in casi debitamente giustificati, la sua chiusura parziale. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la chiusura della capacità di produzione è definitiva e irreversibile e che non riavvierà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del terreno o dello stabilimento di cui trattasi.

(426)

Sono ammissibili all’aiuto soltanto le imprese che abbiano effettivamente esercitato un’attività di produzione e soltanto le capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Qualora la capacità di produzione sia già stata definitivamente chiusa, o la chiusura risulti inevitabile, non esiste contropartita da parte del beneficiario e l’aiuto non può essere concesso.

(427)

La Commissione si riserva la facoltà di subordinare l’autorizzazione dell’aiuto a ulteriori condizioni.

(428)

Sono ammissibili all’aiuto solo le imprese che rispettano le norme unionali. Sono escluse le imprese che non soddisfano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione.

(429)

Per evitare l’erosione e altri effetti negativi sull’ambiente, le terre agricole su cui è cessata la produzione devono, in linea di principio, essere oggetto di imboschimento o essere convertite in area naturale entro un periodo di due anni, in modo tale da garantire l’assenza di effetti negativi sull’ambiente. In alternativa, le terre agricole su cui è cessata la produzione possono essere riutilizzate dopo 20 anni dall’effettiva chiusura di capacità. Nel frattempo le terre agricole in questione devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal titolo VI, capo I, del regolamento (CE) n. 1306/2013 e dalle relative modalità di applicazione. La chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (77) deve essere realizzata in conformità agli articoli 11 e 22 della direttiva medesima, a norma dei quali occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento e il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente.

(430)

Gli aiuti concessi nell’ambito di un regime di aiuti devono essere accessibili a tutte le imprese ammissibili.

Costi ammissibili

(431)

Gli aiuti sono concessi a compensazione della perdita di valore degli attivi, calcolato come il valore di vendita corrente degli stessi.

(432)

In aggiunta a tale compensazione, per la chiusura di capacità per motivi ambientali può essere concesso un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi.

(433)

Possono essere inoltre erogati aiuti destinati a compensare i costi della distruzione della capacità di produzione.

(434)

Possono essere erogati anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall’attuazione della decisione di chiusura.

(435)

Gli aiuti per l’imboschimento e la conversione delle terre in aree naturali devono essere concessi in conformità alle norme di cui alla parte II, sezioni 2.1.1. e 2.1.2, e alle norme in materia di investimenti non produttivi di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1.

Intensità di aiuto

(436)

Gli importi massimi di aiuto sono i seguenti:

(a)

fino al 100 % per gli aiuti intesi a compensare la perdita di valore degli attivi, i costi della distruzione della capacità di produzione e gli oneri sociali obbligatori derivanti dall’attuazione della decisione di chiusura;

(b)

fino al 120 % per gli aiuti intesi a compensare la perdita di valore degli attivi in caso di chiusura imputabile a motivi ambientali.

1.2.2.2   Chiusura di capacità per altri motivi

(437)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti relativi alla chiusura di capacità per motivi diversi da quelli previsti alla sezione 1.2.2.1. se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(438)

La chiusura deve essere realizzata a fini di ristrutturazione del settore, di diversificazione o di prepensionamento.

(439)

Le condizioni di cui ai punti da (425) a (429) devono essere soddisfatte.

(440)

Non possono essere concessi aiuti che interferirebbero con i meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione saranno valutati caso per caso.

(441)

Gli aiuti devono inserirsi in un programma di ristrutturazione del settore, di diversificazione o di prepensionamento avente obiettivi definiti e un preciso scadenzario.

(442)

Per garantire un impatto rapido sul mercato, la durata dei regimi di aiuto destinati alla chiusura di capacità dovrebbe limitarsi di norma ad un periodo non superiore a sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e ad altri dodici mesi per la chiusura effettiva. La Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata superiore a tre anni, in quanto l’esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni.

(443)

Il regime di aiuti dovrebbe essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore. Per conseguire un impatto ottimale, gli Stati membri dovrebbero adottare un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse che si rivolga pubblicamente a tutte le imprese potenzialmente interessate a partecipare al regime; contemporaneamente, l’organizzazione del regime di aiuti dovrebbe essere gestita in modo tale da non richiedere né favorire accordi o pratiche concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza.

Costi ammissibili e intensità di aiuto

(444)

Si applicano le disposizioni sui costi ammissibili e sulle intensità di aiuto di cui alla parte II, sezione 1.2.2.1, dei presenti orientamenti, tranne per i costi di cui al punto (432).

1.3.   Altri tipi di aiuti nel settore agricolo

1.3.1.   Aiuti al settore zootecnico

(445)

La Commissione considera con favore gli aiuti che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico dell’Unione. La Commissione considererà pertanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti al settore zootecnico se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(446)

La presente sezione si applica alle PMI attive nella produzione agricola primaria. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nella presente sezione a favore di grandi imprese.

(447)

Gli aiuti dovrebbero essere erogati in natura e non dovrebbero comportare pagamenti diretti ai beneficiari.

Costi ammissibili

(448)

Gli aiuti coprono i costi per l’adozione e la tenuta dei libri genealogici nonché per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

(449)

I costi ammissibili comprendono:

(a)

i seguenti costi amministrativi per l’adozione e la tenuta dei libri genealogici di cui al punto (449):

(i)

la raccolta e la gestione di dati sugli animali, ad esempio, l’origine di un animale, la sua data di nascita, la data dell’inseminazione, la data e le cause del decesso e la valutazione dell’esperto, l’aggiornamento e il trattamento dei dati necessari per l’adozione e la tenuta dei libri genealogici;

(ii)

le attività amministrative connesse alla registrazione dei dati pertinenti sugli animali nei libri genealogici;

(iii)

l’aggiornamento dei programmi informatici per la gestione dei dati nei libri genealogici;

(iv)

la pubblicazione online di informazioni sui libri genealogici e di dati tratti dai libri genealogici; o

(v)

altri costi amministrativi connessi;

(b)

i seguenti costi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame di cui al punto (448):

(i)

i costi dei test o dei controlli;

(ii)

i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli per il miglioramento della salute degli animali e del livello di tutela dell’ambiente;

(iii)

i costi connessi alla raccolta e alla valutazione dei dati forniti da tali test e ai controlli intesi a valutare la qualità genetica degli animali per l’applicazione di tecniche di riproduzione avanzate e la conservazione della diversità genetica; o

(iv)

altri costi correlati.

Intensità di aiuto

(450)

Gli aiuti possono essere autorizzati fino al 100 % del finanziamento dei costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici.

(451)

Gli aiuti saranno autorizzati fino al 70 % dei costi dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi.

1.3.2.   Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

(452)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la promozione di prodotti agricoli se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(453)

La presente sezione si applica all’intero settore agricolo (78). Possono beneficiare degli aiuti per l’organizzazione di concorsi, fiere o mostre di cui al punto (464), lettera a), esclusivamente le PMI.

(454)

L’attività di promozione deve essere destinata a informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti agricoli (ad esempio mediante l’organizzazione di concorsi, la partecipazione a fiere commerciali e ad attività di pubbliche relazioni, la divulgazione di conoscenze scientifiche, o mediante pubblicazioni contenenti dati fattuali) oppure a incoraggiare gli operatori economici o i consumatori ad acquistare il prodotto agricolo in questione mediante campagne promozionali.

(455)

La campagna promozionale deve essere incentrata su prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (282) o deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione.

(456)

La campagna promozionale deve rispettare l’articolo 2 della direttiva 2000/13/CE (79) e, se del caso, le norme specifiche in materia di etichettatura.

(457)

Al momento della notifica di un aiuto o di un regime di aiuti a favore di una campagna promozionale, gli Stati membri devono trasmettere campioni rappresentativi di materiale promozionale. Se detto materiale non è disponibile al momento della notifica, lo Stato membro deve impegnarsi a fornirlo successivamente e in ogni caso prima del lancio della campagna promozionale.

(458)

Le campagne promozionali che superano la soglia di notifica di cui al punto (37), lettera b), devono essere notificate individualmente.

(459)

Le misure promozionali possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione. Se la misura promozionale è attuata da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, la partecipazione alla misura stessa non deve essere subordinata all’adesione a tali associazioni od organizzazioni e i contributi alle spese amministrative dell’associazione o dell’organizzazione devono essere limitati ai costi di prestazione della misura promozionale.

(460)

Gli aiuti devono essere concessi:

(a)

in natura o

(b)

sulla base del rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario.

(461)

In deroga al punto (460), gli aiuti per le campagne promozionali devono essere erogati solo sotto forma di servizi agevolati.

(462)

Se erogati in natura, gli aiuti non devono includere pagamenti diretti ai beneficiari ma devono essere versati ai prestatori delle misure promozionali.

(463)

Gli aiuti per i premi simbolici di cui al punto (464), lettera a), punto v), sono versati al prestatore delle misure promozionali solo se il premio è stato effettivamente attribuito e su presentazione di una prova dell’attribuzione.

Costi ammissibili

(464)

I costi ammissibili per gli aiuti a favore della promozione di prodotti agricoli nell’Unione comprendono:

(a)

per quanto riguarda l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti:

(i)

le spese di iscrizione;

(ii)

le spese di viaggio e i costi per il trasporto degli animali;

(iii)

le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;

(iv)

l’affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;

(v)

i premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore di un concorso;

(b)

i costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, dei siti web e degli annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione;

(c)

i costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su

(i)

regimi di qualità di cui al punto (282) aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi;

(ii)

prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi;

(d)

i costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai consumatori.

Riferimento a singole imprese, a marchi o all’origine

(465)

Le attività promozionali di cui al punto (464), lettera c), e le campagne promozionali di cui al punto (464), lettera d), e in particolare le attività promozionali che sono di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto, non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine. Le campagne promozionali di cui al punto (464), lettera d), non devono riguardare i prodotti di una o più aziende particolari.

(466)

Tuttavia, la restrizione riguardante il riferimento all’origine non si applica alle attività promozionali e alle campagne promozionali di cui al punto (464), lettere c) e d), incentrate sui prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (282), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(a)

se riguarda denominazioni riconosciute dall’Unione, l’attività promozionale può fare riferimento all’origine dei prodotti, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello registrato dall’Unione;

(b)

se l’attività riguarda prodotti coperti da regimi di qualità diversi dai regimi per le denominazioni riconosciute dall’Unione, l’origine dei prodotti può essere menzionata purché tale riferimento sia secondario nel messaggio. Per stabilire se il riferimento all’origine è secondario, la Commissione terrà conto dell’importanza globale del testo e/o delle dimensioni del simbolo, comprese le immagini, e della presentazione generale che fanno riferimento all’origine, in rapporto al testo e/o al simbolo relativi all’argomento commerciale chiave, cioè alla parte della promozione non incentrata sull’origine del prodotto.

Intensità di aiuto

(467)

L’intensità massima di aiuto per i costi ammissibili di cui al punto (464), lettere da a) a c), sarà pari al 100 % dei costi ammissibili.

(468)

L’intensità dell’aiuto per le campagne promozionali incentrate sulla qualità dei prodotti di cui al punto (464), lettera d), in combinazione con il punto (455), non può superare il 50 % dei costi ammissibili della campagna. Se il settore contribuisce al finanziamento del 50 % almeno dei costi, a prescindere dalla forma che assume il contributo, ad esempio tasse speciali, l’intensità dell’aiuto può ammontare fino al 100 % (80).

(469)

L’intensità dell’aiuto per le campagne di promozione generiche di cui al punto (464), lettera d), in combinazione con il punto (455), può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.

Promozione nei paesi terzi

(470)

La Commissione esaminerà gli aiuti di Stato per la promozione nei paesi terzi e li dichiarerà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato se tali aiuti rispettano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 3/2008. La Commissione non dichiarerà tuttavia compatibili gli aiuti di Stato a favore della promozione che:

(a)

sono concessi a determinate imprese o a determinati marchi commerciali;

(b)

denigrano prodotti originari di altri Stati membri o rischiano di pregiudicarne le vendite.

1.3.3.   Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo

(471)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mare Egeo se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(472)

La presente sezione si applica all’intero settore agricolo (81).

(473)

Con riguardo alle regioni ultraperiferiche, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 228/2013, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai seguenti aiuti concessi dagli Stati membri in conformità di detto regolamento:

(a)

misure a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV dello stesso regolamento;

(b)

aiuti concessi dalla Francia a favore del settore dello zucchero a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

(c)

aiuti per programmi fitosanitari a norma dell’articolo 24 dello stesso regolamento, e

(d)

aiuti concessi dalla Spagna per la produzione di tabacco nelle isole Canarie a norma dell’articolo 28 dello stesso regolamento.

(474)

Salvo nei casi precitati, alle misure concernenti le regioni ultraperiferiche si applicano le norme in materia di aiuti di Stato con la seguente particolarità: a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, la Commissione può autorizzare aiuti al funzionamento nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato, allo scopo di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche dovute all’isolamento, all’insularità e all’ultraperifericità.

(475)

Con riguardo alle isole minori del Mar Egeo, in conformità all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 229/2013, gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti effettuati dalla Grecia in applicazione dei capi III e IV del medesimo regolamento.

(476)

Salvo nei casi precitati, alle misure concernenti le isole minori del Mar Egeo si applicano le norme in materia di aiuti di Stato con la seguente particolarità: a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 229/2013, la Commissione può autorizzare aiuti al funzionamento nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell’allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 del trattato, allo scopo di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori del mar Egeo dovute all’insularità, alla superficie ridotta, al terreno montagnoso, al clima, alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti e alla distanza dai mercati.

Costi ammissibili

(477)

I costi aggiuntivi del trasporto di prodotti agricoli che sono stati prodotti nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo sono ammissibili alla compensazione, fatte salve le seguenti condizioni:

(a)

i beneficiari svolgono le loro attività di produzione nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;

(b)

gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

(c)

i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all’interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario, tenendo conto dei costi esterni per l’ambiente;

(d)

per le regioni ultraperiferiche, i costi di trasporto aggiuntivi ammissibili possono includere le spese di trasporto dei prodotti agricoli dal luogo di produzione a località situate nelle regioni ultraperiferiche dove sono ulteriormente trasformati.

(478)

La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato a sostegno di costi diversi dai costi aggiuntivi di trasporto, destinati a venire incontro caso per caso alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, sulla base dei principi di valutazione comuni e delle specifiche disposizioni legali loro applicabili e, se del caso, tenendo conto della compatibilità di tali misure con i piani di sviluppo rurale delle regioni interessate e dei loro effetti sulla concorrenza, sia all’interno delle regioni stesse che in altre parti dell’Unione.

1.3.4.   Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

(479)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

Costi ammissibili

(480)

I costi ammissibili devono essere limitati ai costi legali e amministrativi e ai costi per la realizzazione delle indagini per la ricomposizione fondiaria.

Intensità di aiuto

(481)

L’intensità di aiuto deve essere limitata al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

1.3.5.   Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

(482)

Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore agricolo saranno valutati in conformità agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, quali modificati o sostituiti (82).

(483)

Tuttavia, con riguardo agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli si applicano le seguenti eccezioni:

(a)

in deroga al punto 79 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, la Commissione può esonerare gli aiuti alle PMI anche dalla notificazione individuale se la PMI interessata non soddisfa nessuno dei criteri di cui al punto 10 dei suddetti orientamenti;

(b)

il principio secondo cui gli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dovrebbero essere concessi solo un’unica volta si applica anche al settore della produzione agricola primaria; tuttavia, in luogo del periodo di 10 anni, di cui al punto 3.3 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, si applica un periodo di cinque anni.

1.3.6.   Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo

(484)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(485)

La presente sezione si applica all’intero settore agricolo (83).

(486)

Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.

(487)

Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su internet:

(a)

la conferma dell’attuazione del progetto;

(b)

gli obiettivi del progetto;

(c)

la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto;

(d)

l’indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto;

(e)

un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo.

(488)

I risultati del progetto sovvenzionato devono essere messi a disposizione su internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono restare a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

(489)

Gli aiuti devono essere concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. La misura non deve prevedere la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo.

Costi ammissibili

(490)

Sono ammissibili i seguenti costi:

(a)

spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

(b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono impiegati nel progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

(c)

costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

(d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

(e)

spese generali supplementari e altre spese di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Intensità di aiuto

(491)

L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

(492)

Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo che non soddisfano le precitate condizioni sono valutati alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (84).

Capitolo 2 Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal FEASR, concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato

(493)

Il settore forestale non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato e dell’allegato I del medesimo. Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri al settore forestale. Nonostante la produzione di sughero naturale, greggio, frantumato, granulato o polverizzato, cascami di sughero (voce NC 4501) e la produzione di castagne e marroni (Castanea) (codice NC 0802 41 00) rientrino nel campo di applicazione dell’allegato I del trattato, tutti gli aiuti a favore di attività forestali connesse a tali alberi rientrano nel presente capitolo degli orientamenti.

(494)

In linea con l’obiettivo dell’Unione di cui al considerando 20, all’articolo 4 e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1305/2013, l’aiuto a favore di un’utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima include lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste. I presenti orientamenti sono volti ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 1305/2013, con i suoi atti di esecuzione e i suoi atti delegati e con i principi generali in materia di aiuti di Stato. Tali principi riguardano i costi ammissibili e le intensità di aiuto a norma dei presenti orientamenti.

(495)

Le disposizioni di cui al capitolo 2 dei presenti orientamenti lasciano impregiudicata la possibilità di concedere aiuti di Stato al settore forestale in virtù di norme dell’Unione comuni a tutti i settori o applicabili al settore commerciale e industriale, secondo quanto indicato al punto (34) dei presenti orientamenti. Gli aiuti agli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione della parte II, capitolo 2, dei presenti orientamenti in quanto tali aiuti dovrebbero essere conformi alla disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, a meno che non siano esentati dall’obbligo di notifica. Tuttavia, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, lettera c), all’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i presenti orientamenti riguardano gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia, che sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. I presenti orientamenti non si applicano alle industrie collegate alla silvicoltura.

(496)

A norma del presente capitolo, la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore del settore forestale che soddisfano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le disposizioni specifiche di cui alle sezioni da 2.1 a 2.9.

(497)

Il campo di applicazione del presente capitolo comprende gli aiuti a favore del settore forestale secondo quanto previsto al punto (23), lettera b), dei presenti orientamenti.

(498)

L’assetto proprietario e la gestione delle foreste presenta una grande diversità nell’ambito dell’Unione. Gli articoli da 22 a 26 e l’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono restrizioni specifiche quanto ai potenziali beneficiari delle misure cofinanziate dal FEASR a favore del settore forestale. Per le misure forestali che rientrano in un programma di sviluppo rurale che beneficia del sostegno del FEASR si applicano le restrizioni relative alla gamma di beneficiari degli aiuti di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, fatta eccezione per le foreste tropicali o subtropicali e le aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 e dei dipartimenti francesi d’oltremare di cui alle sezioni da 2.1.1 a 2.1.5 della parte II dei presenti orientamenti. Al fine di integrare la politica di sviluppo rurale dell’UE, le restrizioni relative ai potenziali beneficiari non si applicano né alle misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale, che sono finanziate esclusivamente da risorse nazionali, né alle misure di aiuto specifiche di cui alle sezioni 2.8 e 2.9 della parte II dei presenti orientamenti. Tuttavia, per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e nell’avviamento di associazioni di produttori di cui alle sezioni 2.1.5 e 2.7, rispettivamente, le limitazioni relative alle dimensioni dei beneficiari ammissibili dovrebbero essere sempre applicate in conformità all’articolo 26 e all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.1.   Investimenti a favore dello sviluppo di aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste

(499)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti a favore dello sviluppo delle aree forestali e del miglioramento della redditività delle foreste se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(500)

La presente sezione riguarda gli aiuti per la forestazione e l’imboschimento, la creazione di sistemi agroforestali, la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici, eventi connessi al cambiamento climatico, fitopatie e organismi nocivi ai vegetali, gli investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali e gli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

(501)

La strategia dell’UE per la biodiversità 2020 del 3 maggio 2011 (85) incoraggia l’adozione di piani di gestione forestale per garantire la sostenibilità della silvicoltura, ove siano disponibili finanziamenti dell’Unione. Pertanto, laddove il regolamento (UE) n. 1305/2013 lo richieda con riguardo a misure specifiche a favore del settore forestale che rientrano in un piano di sviluppo rurale, per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale o in altro modo, la concessione dell’aiuto è subordinata alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 (86) (di seguito: «gestione sostenibile delle foreste»). Questo requisito non si applica agli aiuti a favore del settore forestale nell’ambito dei presenti orientamenti che sono finanziati esclusivamente a partire dal bilancio nazionale.

Costi ammissibili

(502)

Il capitale circolante non dovrebbe essere considerato un costo ammissibile per gli investimenti nel settore forestale. I seguenti costi ammissibili comuni a tutti gli investimenti sono definiti all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

(a)

la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere autorizzata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell’ambiente;

(b)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

(d)

l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(e)

i costi di stesura di piani di gestione forestale e di documenti equivalenti;

(f)

gli altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

(503)

Inoltre, gli obiettivi e la natura delle misure forestali previste nel regolamento (UE) n. 1305/2013 determinano le operazioni, compresi gli interventi ad hoc, che possono beneficiare di un aiuto. Per motivi di coerenza con il regolamento (UE) n. 1305/2013, i costi ammissibili delle misure a favore del settore forestale previste nell’ambito dei presenti orientamenti sono conformi ai costi ammissibili pertinenti per la misura specifica a favore del settore forestale prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.1.1.   Aiuti alla forestazione e all’imboschimento

(504)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

Beneficiari degli aiuti

(505)

Gli aiuti per i costi di impianto e il premio annuale possono essere erogati ai proprietari fondiari pubblici e privati e ai loro consorzi.

(506)

L’aiuto per l’imboschimento di superfici di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto. Nel caso dei terreni demaniali, gli aiuti possono essere concessi se l’organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune.

Costi ammissibili

(507)

Gli aiuti coprono i costi di impianto di foreste e aree boschive su terreni agricoli e non agricoli. Può essere inoltre concesso un aiuto sotto forma di premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni.

(508)

Non possono essere concessi aiuti per l’impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi.

(509)

Nel quadro delle misure di forestazione e imboschimento si applicano i seguenti requisiti ambientali minimi:

(a)

le specie arboree da impiantare e le zone e i metodi da utilizzare devono essere scelti in modo da evitare interventi di imboschimento inopportuni di habitat sensibili quali zone umide e torbiere nonché effetti negativi su zone di grande valore ecologico, comprese le superfici agricole di elevato pregio naturale. Nei siti designati come siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (87) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (88) possono essere effettuati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi e concordati con l’autorità dello Stato membro responsabile dell’attuazione di Natura 2000;

(b)

la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze deve tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri. Il beneficiario è tenuto a preservare e a prendersi cura della foresta almeno nel periodo per il quale è versato il premio per i costi di mancato reddito agricolo e manutenzione. A questo scopo possono essere necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l’accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a rapido accrescimento, gli Stati membri devono definire la durata minima e massima prima dell’abbattimento. La durata minima non deve essere inferiore a 8 anni e quella massima non può superare 20 anni;

(c)

qualora, a causa di difficili condizioni climatiche o ambientali, tra cui il degrado ambientale, si preveda che l’impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in base alla legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea. Il beneficiario deve assicurare in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;

(d)

in caso di interventi di imboschimento che conducono allo sviluppo di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l’intervento deve consistere:

(i)

nell’esclusivo impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana; oppure

(ii)

in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.

(510)

Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l’impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

(511)

La notifica alla Commissione deve contenere una descrizione atta a dimostrare la conformità alle condizioni di cui al punto (509) e a giustificare eventuali deroghe applicabili.

Intensità di aiuto

(512)

L’aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

2.1.2.   Aiuti all’allestimento di sistemi agroforestali

(513)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti all’allestimento di sistemi agroforestali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(514)

Gli aiuti possono essere concessi per l’impianto di sistemi di utilizzazione del suolo in cui l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie quale definita al punto (35).65 dei presenti orientamenti.

Beneficiari degli aiuti

(515)

Gli aiuti possono essere concessi a proprietari fondiari privati, ai comuni e ai loro consorzi.

Costi ammissibili

(516)

Gli aiuti coprono i costi di impianto; può essere concesso anche un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.

(517)

Gli Stati membri devono determinare il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del terreno.

Intensità di aiuto

(518)

L’aiuto può essere concesso fino a concorrenza dell’80 % dei costi ammissibili degli investimenti per l’impianto di sistemi agroforestali e del 100 % dell’importo del premio annuale.

2.1.3.   Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici

(519)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o, a seconda dei casi, dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

Beneficiari degli aiuti

(520)

L’aiuto può essere concesso a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

Costi ammissibili

(521)

Gli aiuti coprono i seguenti costi:

(a)

creazione di infrastrutture di protezione; nel caso di fasce parafuoco, l’aiuto può coprire anche i costi di manutenzione; non possono essere concessi aiuti per attività connesse all’agricoltura in zone interessate da impegni agro‐climatico‐ambientali;

(b)

interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l’uso di animali al pascolo;

(c)

installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;

(d)

ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

(522)

Nel caso di interventi ricostitutivi del potenziale forestale di cui al punto (522)(d), l’aiuto deve essere subordinato al riconoscimento formale, da parte delle autorità pubbliche competenti dello Stato membro, del fatto che si è verificato uno degli eventi succitati e che questo – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per lottare contro organismi nocivi, debellarli o arginarne la diffusione – ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale interessato.

(523)

Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni forestali causati da organismi nocivi ai vegetali, il rischio di comparsa dell’organismo nocivo deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se del caso, la notifica deve recare l’elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità.

(524)

Gli interventi ammissibili devono essere coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nel programma di sviluppo rurale se la misura è cofinanziata dal FEASR, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, in cui siano indicati gli obiettivi di prevenzione.

(525)

Solo le aree forestali classificate ad alto o medio rischio di incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dagli Stati membri dovrebbero poter beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi boschivi.

(526)

Non possono essere concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

Intensità di aiuto

(527)

L’aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

(528)

L’aiuto concesso per i costi ammissibili di cui al punto (522), lettera d), e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

2.1.4.   Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

(529)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

Beneficiari degli aiuti

(530)

L’aiuto può essere concesso a persone fisiche, a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

Costi ammissibili

(531)

Gli investimenti dovrebbero essere finalizzati all’adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all’offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Intensità di aiuto

(532)

L’aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

2.1.5.   Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

(533)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(534)

Gli Stati membri devono richiedere il rispetto dei criteri minimi per l’efficienza energetica per gli investimenti finanziati in infrastrutture per l’energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali criteri esistano a livello nazionale.

(535)

Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica che deve essere stabilita dagli Stati membri.

(536)

Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità applicabili stabiliti nella normativa dell’Unione europea, incluso l’articolo 17, paragrafi 2-6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Beneficiari degli aiuti

(537)

Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi a silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi e alle PMI. Nei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d’oltremare, gli aiuti possono essere concessi anche ad imprese che non siano PMI.

Costi ammissibili

(538)

Possono essere concessi aiuti per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione. mobilitazione e commercializzazione.

(539)

Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

(540)

Gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia devono essere limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Intensità di aiuto

(541)

L’intensità massima di aiuto non deve superare:

(a)

il 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

(b)

il 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

(c)

il 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

(d)

il 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

2.1.6.   Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale

(542)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

Costi ammissibili

(543)

Gli aiuti sono destinati a investimenti materiali e immateriali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione e l’adeguamento delle foreste, compreso l’accesso ai terreni forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

Intensità di aiuto

(544)

Nel caso di investimenti non produttivi, investimenti destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste e investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste, l’intensità degli aiuti è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

(545)

Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l’intensità di aiuto non deve superare:

(a)

il 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

(b)

il 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

(c)

il 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

(d)

il 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

2.2.   Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

(546)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato correlati alle zone forestali Natura 2000 se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

Beneficiari degli aiuti

(547)

Gli aiuti possono essere concessi a silvicoltori privati e a loro consorzi.

Costi ammissibili

(548)

Gli aiuti previsti dalla presente misura devono essere erogati annualmente, per ettaro di foresta, per compensare i costi supplementari e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli».

(549)

Sono ammissibili all’aiuto le zone seguenti:

(a)

le zone forestali Natura 2000 designate a norma delle direttive «Habitat» e «Uccelli»;

(b)

altre aree naturali protette delimitate, soggette a vincoli ambientali applicabili alle foreste, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva «Habitat», a condizione che, se la misura è cofinanziata dal FEASR in quanto misura di sviluppo rurale, tali aree non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio; quest’ultima restrizione territoriale non si applica alle misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali.

Importo dell’aiuto

(550)

Gli aiuti devono essere limitati ai seguenti massimali: 500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni; 200 EUR al massimo per ettaro/anno al di là di tale periodo. Questi importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati sulla base di particolari circostanze che devono essere giustificate nei programmi di sviluppo rurale o in altro modo, se la misura è finanziata esclusivamente con risorse statali.

2.3.   Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

(551)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per servizi silvo‐climatico‐ambientali e interventi di salvaguardia della foresta se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(552)

Gli aiuti nell’ambito della presente misura devono essere concessi per ettaro di foresta. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, l’aiuto deve essere subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

(553)

Gli aiuti coprono gli impegni volontari che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili. Nel caso delle misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR, i pertinenti requisiti obbligatori dovrebbero essere chiaramente identificati e descritti nel programma di sviluppo rurale. Nel caso delle misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali, i pertinenti requisiti obbligatori dovrebbero essere identificati e descritti nella notifica degli aiuti di Stato alla Commissione.

(554)

Gli impegni assunti nell’ambito della presente misura devono avere una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni. Le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR dovrebbero figurare nel programma di sviluppo rurale. Le misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali dovrebbero figurare nella notifica degli aiuti di Stato.

(555)

Ove del caso, dovrebbero essere rispettate le norme applicabili ai pagamenti per superficie di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le pertinenti disposizioni del suo atto delegato.

Beneficiari degli aiuti

(556)

L’aiuto può essere concesso a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e di diritto privato e ai loro consorzi. Nel caso di foreste demaniali gli aiuti possono essere concessi solo se l’organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

(557)

Possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e privati per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali, per interventi non contemplati nella presente sezione.

Costi ammissibili e modalità di pagamento

(558)

Gli aiuti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % dell’aiuto versato per gli impegni silvoambientali.

(559)

In casi debitamente giustificati, per interventi in materia di tutela dell’ambiente, l’aiuto può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità per impegni a rinunciare all’utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

(560)

Possono essere concessi aiuti per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali per interventi non contemplati ai punti precedenti della presente sezione.

(561)

Gli interventi di salvaguardia delle risorse genetiche in silvicoltura devono comprendere:

(a)

azioni mirate: azione intese a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione nell’azienda silvicola, che delle collezioni ex situ e delle banche dati;

(b)

azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore forestale dell’Unione;

(c)

azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Importo dell’aiuto

(562)

L’aiuto, ad eccezione di quello destinato ad interventi di conservazione delle risorse genetiche di cui al punto (560), deve essere limitato all’importo massimo di 200 EUR per ettaro/anno. Questo importo può essere maggiorato in casi debitamente motivati, tenuto conto di circostanze particolari, che devono essere giustificate nei programmi di sviluppo rurale o in altro modo nella notifica alla Commissione.

(563)

Per la conservazione delle risorse genetiche forestali, l’aiuto deve essere limitato al 100 % dei costi ammissibili.

2.4.   Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

(564)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(565)

Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione concessi a persone operanti nel settore forestale devono conformarsi alle condizioni pertinenti applicabili di cui alla parte II, sezione 1.1.10.1, fatta eccezione per le condizioni di cui al punto (294), l’importo massimo di aiuto incluso al punto (298) e la possibilità di versare l’aiuto direttamente al beneficiario prevista al punto (296).

(566)

Possono beneficiare dell’aiuto anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole.

(567)

La durata e il contenuto dei programmi di scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale e delle visite di aziende forestali devono essere descritti nel programma di sviluppo rurale nel caso di misure cofinanziate dal FEASR e nella notifica alla Commissione nel caso di programmi finanziati a livello nazionale. Tali programmi e visite devono vertere, in particolare, su metodi e/o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste.

2.5.   Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

(568)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(569)

Gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale devono essere concessi ai silvicoltori in conformità alle disposizioni pertinenti applicabili di cui alla sezione II, punto 1.1.10.2, dei presenti orientamenti e alle seguenti disposizioni aggiuntive relative al settore forestale.

Costi ammissibili

(570)

Gli aiuti saranno erogati allo scopo di aiutare i silvicoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda e/o dell’investimento.

(571)

La consulenza prestata ai silvicoltori deve vertere, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalla direttiva «Habitat», dalla direttiva «Uccelli» e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda silvicola.

2.6.   Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

(572)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(573)

Gli aiuti alla cooperazione tra almeno due soggetti nel settore forestale o nei settori agricolo e forestale devono essere concessi in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.11.

(574)

Al settore forestale si applicano le disposizioni aggiuntive di seguito indicate.

Spese ammissibili e intensità di aiuto

(575)

Fatti salvi i costi di cui alla parte II, sezione 1.1.11, dei presenti orientamenti, gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale possono anche riferirsi alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

(576)

I costi diretti di cui al punto (321), lettera d), e i costi diretti per progetti specifici legati all’attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente devono essere limitati ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto degli aiuti agli investimenti nel settore forestale secondo quanto specificato alla parte II, sezione 2.1, dei presenti orientamenti sugli aiuti agli investimenti.

(577)

Gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale possono vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali conformemente alla parte II, capitolo 3.10, dei presenti orientamenti.

2.7.   Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

(578)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(579)

Sono ammissibili all’aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale. Ai fini della concessione dell’aiuto, lo Stato membro è tenuto a verificare, entro cinque anni dal riconoscimento dell’associazione o organizzazione di produttori, che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

(580)

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate conclusi nell’ambito dell’organizzazione o dell’associazione di produttori devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato.

(581)

Non possono essere concessi aiuti a:

(a)

organizzazioni, enti o organismi di produzione, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende silvicole e che quindi costituiscano di fatto singoli produttori;

(b)

altre associazioni silvicole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno e servizi di consulenza forestale presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato.

Beneficiari degli aiuti

(582)

L’aiuto è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nella presente sezione a favore di grandi imprese.

(583)

In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo complessivo direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.

Costi ammissibili

(584)

Sono considerati costi ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l’acquisto di attrezzature per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili devono essere limitati ai canoni d’affitto dei locali a prezzi di mercato.

(585)

L’aiuto deve essere erogato sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente sulla base del piano aziendale.

(586)

Gli Stati membri devono versare l’ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Intensità di aiuto

(587)

L’intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

(588)

L’importo totale dell’aiuto deve essere limitato a 500 000 EUR. L’aiuto deve essere decrescente.

2.8.   Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive e ricreative

(589)

Secondo la strategia definita nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per contribuire a mantenere e a migliorare le foreste e a promuoverne la funzione ecologica, protettiva e ricreativa, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato le misure di aiuto di Stato il cui obiettivo principale è mantenere, migliorare o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell’ecosistema forestale se tali misure rispettano le condizioni di seguito indicate.

(590)

Gli Stati membri devono dimostrare che le misure contribuiscono direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell’ecosistema forestale.

(591)

Nell’ambito della presente sezione non possono essere concessi aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell’estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica. Non possono essere concessi aiuti per operazioni di abbattimento il cui scopo principale sia l’estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti.

Intensità di aiuto

(592)

Per tutte le misure descritte nella presente sezione possono essere concessi aiuti fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.

Beneficiari degli aiuti

(593)

Gli aiuti possono essere concessi alle imprese attive nel settore forestale.

2.8.1.   Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale

(594)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per l’impianto, la potatura, lo sfoltimento e l’abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti, la rimozione di alberi caduti nonché le spese di pianificazione di tali misure se gli aiuti rispettano i principi di valutazione comuni e le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti e qualora l’obiettivo principale delle misure sia di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale.

2.8.2.   Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale

(595)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(596)

Gli aiuti possono essere concessi per mantenere e migliorare la qualità del suolo nelle foreste e per garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi.

(597)

Le misure possono includere l’ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l’equilibrio naturale, per ridurre l’eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Gli Stati membri devono dimostrare che le misure non riducono la biodiversità, che non provocano la lisciviazione dei nutrienti e non hanno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o sui bacini idrici protetti.

(598)

Gli aiuti possono coprire anche le spese di pianificazione di tali misure.

2.8.3.   Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale

(599)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(600)

Gli aiuti possono essere concessi per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali, compresi i costi di pianificazione.

(601)

Da questo tipo di aiuto sono escluse le misure volte ad attuare le direttive «Habitat» e «Uccelli», in quanto tali misure dovrebbero essere istituite in conformità alle condizioni di cui alla parte II, sezione 2.2, dei presenti orientamenti.

2.8.4   Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi

(602)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla manutenzione delle strade se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(603)

Gli aiuti alla manutenzione delle strade dovrebbero essere finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Il legame tra la finalità dell’aiuto e la manutenzione delle strade dovrebbe essere dimostrato nella notifica alla Commissione.

2.8.5.   Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative

(604)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(605)

Per il settore forestale, gli animali soggetti a disposizioni normative includono gli animali protetti quali definiti al punto (35).28 e le specie che formano oggetto di una normativa nazionale specifica, qualora vi sia un evidente interesse per la tutela della popolazione della specie.

(606)

Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza ed offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive ragionevoli (quali ad esempio recinzioni di sicurezza, laddove possibile) e proporzionate al rischio di danni causati da animali soggetti a disposizioni normative nella zona considerata. Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, affinché l’aiuto possa essere considerato compatibile lo Stato membro, nella notifica alla Commissione, dovrebbe dimostrare l’impossibilità di adottare tali misure preventive.

(607)

Lo Stato membro è tenuto a stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento degli animali.

(608)

I regimi di aiuti connessi a un evento specifico che determina un danno devono essere adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l’evento. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data.

(609)

Il danno deve essere calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario.

Costi ammissibili

(610)

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione.

(611)

I danni possono includere quanto segue:

(a)

danni agli alberi vivi. Gli aiuti possono essere concessi per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto dagli animali soggetti a disposizioni normative. Nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell’accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all’età normale di abbattimento;

(b)

altre spese sostenute dal beneficiario a causa dell’evento che ha determinato il danno, quali le misure di trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per tali operazioni;

(c)

i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature forestali, macchinari e fabbricati. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento che ha determinato il danno.

(612)

Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

(613)

Le misure preventive contro i danni causati dagli animali nelle foreste possono essere sovvenzionate nell’ambito della parte II, sezione 2.1.4, dei presenti orientamenti in quanto azioni di protezione degli habitat e azioni collegate alla biodiversità.

(614)

Gli aiuti per il ripristino dei danni forestali causati dagli animali soggetti a disposizioni normative nazionali possono essere concessi se sono rispettate le condizioni di cui alla sezione 2.1.3.

Intensità di aiuto

(615)

È concesso un indennizzo fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.

(616)

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

2.8.6.   Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale

(617)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per i piani di gestione forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(618)

Poiché la politica di sviluppo rurale 2014-2020 considera i piani di gestione forestale o i documenti equivalenti un prerequisito essenziale ai fini dell’ammissibilità all’aiuto nell’ambito di diverse misure, con lo scopo di migliorare i risultati degli obiettivi di sviluppo rurale, la Commissione mantiene la sua politica attuale secondo cui possono essere concessi aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale.

(619)

Gli aiuti devono essere conformi alle condizioni previste per gli aiuti destinati a servizi di consulenza nel settore forestale, come stabilito ai punti (288), (289), (299) e da (303) a (306) della parte II.

2.9   Aiuti nel settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

(620)

In passato, la Commissione ha definito una politica che, per determinate misure di aiuto meno distorsive, prevedeva norme comuni ai settori agricolo e forestale.

(621)

Seguendo la tendenza ad allineare le politiche agricole e forestali nei casi in cui gli aiuti siano ritenuti meno distorsivi, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo nel settore forestale e gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali se sono soddisfatte le condizioni specifiche previste dalle presenti sezioni.

(622)

L’intensità di aiuto deve essere limitata al 100 % dei costi ammissibili.

2.9.1   Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale

(623)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le condizioni della sezione 2.9 e le condizioni di seguito indicate.

(624)

Il progetto sovvenzionato dovrebbe essere di interesse per tutte le imprese attive nei settori o comparti forestali specifici interessati.

(625)

Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni devono essere pubblicate su internet:

(a)

la conferma dell’attuazione del progetto;

(b)

gli obiettivi del progetto;

(c)

la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto;

(d)

il sito internet in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto;

(e)

un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o comparto forestale interessato.

(626)

I risultati del progetto sovvenzionato devono essere messi a disposizione su internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati devono restare a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

(627)

Gli aiuti devono essere concessi direttamente all’organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e non devono prevedere la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore agricolo.

Costi ammissibili

(628)

Gli aiuti devono essere limitati ai seguenti costi ammissibili:

(a)

spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

(b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

(c)

costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

(d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

(e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

2.9.2   Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

(629)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le condizioni della sezione 2.9 e le condizioni di seguito indicate.

Costi ammissibili

(630)

I costi ammissibili devono essere limitati ai costi legali e amministrativi reali e ai costi per la realizzazione delle indagini per la ricomposizione fondiaria.

Capitolo 3 Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate

Disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti

(631)

Gli aiuti a norma della parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti dovrebbero essere concessi se soddisfano le condizioni comuni di seguito specificate: gli aiuti devono essere concessi nell’ambito di un programma di sviluppo rurale a norma e in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti.

(632)

Le disposizioni di cui al capitolo 3 lasciano impregiudicata la possibilità di concedere aiuti di Stato a favore di zone rurali in virtù di norme dell’Unione comuni a tutti i settori o applicabili al settore commerciale e industriale.

(633)

Per quanto riguarda gli investimenti di cui alla parte II, capitolo 3, sezioni 3.1, 3.2, 3.6 e 3.10 dei presenti orientamenti, gli aiuti devono essere conformi alle disposizioni comuni stabilite ai punti da (634) a (639).

(634)

Gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del capitolo 3, parte II, dei presenti orientamenti. Tali aiuti debbono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, a meno che non siano esentati dall’obbligo di notifica.

Costi ammissibili per gli investimenti che rientrano nel campo di applicazione della parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti

(635)

I costi ammissibili per le misure di aiuto agli investimenti che rientrano nel campo di applicazione della parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti devono essere limitati ai seguenti:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione; tuttavia, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell’ambiente;

(b)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

costi generali collegati alle spese di cui al punto (635), lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui al punto (635), lettere a) e b);

(d)

i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(636)

i costi, diversi da quelli di cui al punto (635), connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non saranno considerati costi ammissibili.

(637)

Il capitale circolante non è un costo ammissibile ai sensi della parte II, capitolo 3.

Intensità di aiuto per misure di investimento di cui alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti

(638)

L’intensità massima di aiuto non deve superare:

(a)

nelle regioni meno sviluppate:

(i)

il 50 % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45 % della media dell’UE-27;

(ii)

il 35 % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell’UE-27;

(iii)

il 25 % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media dell’UE-27;

(b)

nelle regioni ultraperiferiche: le intensità massime di aiuto di cui alla lettera a) possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali nelle regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite inferiore o uguale al 75 % della media dell’UE-27 o di un massimo di 10 punti percentuali nelle altre regioni ultraperiferiche;

(c)

nelle zone «c»:

(i)

il 15 % dei costi ammissibili per investimenti in zone scarsamente popolate e in regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA);

(ii)

il 10 % dei costi ammissibili degli investimenti in zone «c» non predefinite;

(iii)

nelle ex zone «a» le intensità di aiuto possono essere aumentate al massimo di 5 punti percentuali dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2017;

(iv)

se una zona «c» è adiacente a una zona «a», l’intensità massima di aiuto consentita nelle regioni NUTS 3 o in parti di regioni NUTS 3 all’interno di tale zona «c» che sono adiacenti alla zona «a» può essere aumentata in funzione della necessità in modo che la differenza di intensità di aiuto fra entrambe le zone non superi 15 punti percentuali;

(d)

ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto di cui ai punti da (a) a (c) possono essere aumentate al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese;

(e)

in tutte le altre zone: il 10 % dei costi ammissibili dell’investimento per le medie imprese e il 20 % dei costi ammissibili dell’investimento per le piccole imprese e le microimprese;

(f)

l’intensità massima dell’aiuto per i grandi progetti di investimento deve essere ridotta applicando il meccanismo descritto al punto (35) dei presenti orientamenti.

(639)

Gli aiuti individuali agli investimenti concessi nel quadro di un regime notificato restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, se l’importo dell’aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica specificata al punto (37), lettera c).

3.1.   Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole

(640)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra‐agricole se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(641)

Gli aiuti nell’ambito della presente misura coprono investimenti materiali e immateriali.

(642)

La presente sezione si applica agli aiuti:

(a)

alla trasformazione di prodotti agricoli quando il risultato del processo è un prodotto non agricolo;

(b)

alla produzione di cotone, compresa l’attività di sgranatura;

(c)

agli investimenti in attività extra-agricole concessi agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra‐agricole, a piccole imprese e microimprese e a persone fisiche nelle zone rurali.

3.2.   Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

(643)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato gli aiuti per i servizi di base (89) e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(644)

Gli aiuti nell’ambito della presente misura riguardano:

(a)

la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;

(b)

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala quali definite al punto (35)48, esclusi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e nelle infrastrutture a banda larga;

(c)

investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

(d)

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala;

(e)

studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

(f)

investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all’interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

(645)

Gli investimenti nell’ambito della presente misura sono ammissibili all’aiuto se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi base – ove tali piani esistano – e devono essere conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale.

(646)

L’aiuto di cui al punto (644), lettera e), è concesso per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro.

Costi ammissibili

(647)

Sono ammissibili i seguenti costi:

(a)

i costi per la stesura e l’aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;

(b)

i costi per investimenti materiali e immateriali;

(c)

i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico; i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

(d)

anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all’aiuto di cui al punto (644), lettera e).

Intensità di aiuto

(648)

L’intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettere a) e b), non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

(649)

L’intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettere c), d) ed e), non deve superare il 100 % dei costi ammissibili. Le entrate nette devono essere dedotte dai costi ammissibili, ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

(650)

L’intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettera f), non deve superare i seguenti importi:

(a)

se la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati o altre strutture consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti, il 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali operazioni;

(b)

se, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti di cui al punto (650), lettera a), la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati o altre strutture comportano l’ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, le intensità di aiuto per gli investimenti di cui al punto (638) dovrebbero applicarsi con riguardo ai costi connessi all’ammodernamento delle strutture o all’aumento della capacità di produzione.

(651)

Ai fini del punto (650), lettera b), la semplice sostituzione di edifici o strutture esistenti con edifici o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non è considerata connessa all’ammodernamento.

3.3.   Aiuti all’avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali

(652)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti all’avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(653)

Gli aiuti possono essere concessi agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole, alle piccole imprese e microimprese e alle persone fisiche nelle zone rurali. Gli aiuti all’avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere concessi anche alle medie e grandi imprese nelle zone rurali.

(654)

L’aiuto deve essere subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.

(655)

Il piano aziendale deve descrivere almeno:

(a)

la situazione economica di partenza del beneficiario che richiede l’aiuto;

(b)

le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività del beneficiario;

(c)

la descrizione particolareggiata delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, quali investimenti, formazione, consulenza ed ogni altra attività.

(656)

L’aiuto deve essere versato in almeno due rate nell’arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Il versamento dell’ultima rata deve essere subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

(657)

Nel determinare l’importo dell’aiuto gli Stati membri devono tener conto anche della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

Importo dell’aiuto

(658)

L’importo dell’aiuto deve essere limitato a 70 000 EUR per impresa. Gli Stati membri devono fissare l’importo dell’aiuto tenendo conto anche della situazione socioeconomica della zona interessata.

3.4.   Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali a favore di altri gestori di terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo

(659)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per gli impegni agro‐climatico-ambientali a favore di altri gestori di terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(660)

Gli aiuti devono essere concessi in conformità alle pertinenti condizioni stabilite alla parte II, punto 1.1.5.1, dei presenti orientamenti e alle seguenti disposizioni aggiuntive relative ad altri gestori di terreni.

(661)

Gli aiuti per impegni agro-climatico-ambientali possono essere concessi a gruppi costituiti di aziende attive nel settore agricolo e di altri gestori di terreni che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli, che devono essere stabiliti dagli Stati membri, comprendenti ma non esclusivamente le superfici agricole quali definite alla voce (35).50 dei presenti orientamenti.

(662)

Gli aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori di terreni o a loro associazioni quando ciò sia debitamente giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

(663)

Alle imprese delle zone rurali che non sono attive nel settore agricolo possono essere concessi aiuti per la conservazione e per l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura per interventi non contemplati dalle disposizioni della parte II, sezione 1.1.5.1, punti da (208) a (219), dei presenti orientamenti.

3.5.   Aiuti destinati ad altri gestori di terreni per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000

(664)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati ad altri gestori di terreni per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(665)

Gli aiuti possono essere concessi ad altri gestori di terreni solo in casi debitamente giustificati.

Costi ammissibili

(666)

Gli aiuti possono essere erogati per compensare altri gestori di terreni dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli».

(667)

Sono ammissibili all’aiuto unicamente le misure attuate nelle zone seguenti:

(a)

le zone agricole Natura 2000 designate a norma della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli»;

(b)

altre aree naturali protette delimitate, soggette a vincoli ambientali applicabili all’attività agricola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva «Habitat».

Importo dell’aiuto

(668)

Gli aiuti devono essere limitati ai seguenti importi: 500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni; 200 EUR al massimo per ettaro/anno successivamente. Gli importi massimi di 500 EUR e 200 EUR possono essere maggiorati in casi eccezionali per tener conto di circostanze particolari, che devono essere giustificate.

3.6.   Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali

(669)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(670)

Gli aiuti nell’ambito della presente misura sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Gli aiuti possono essere concessi anche per la formazione dei consulenti che prestano i servizi di consulenza di cui alla parte II, sezione 1.1.10.2. e sezioni 2.5. e 3.7.

(671)

Gli aiuti possono essere concessi a operatori agroalimentari, altri gestori di terreni diversi dalle imprese attive nel settore agricolo e PMI nelle zone rurali. Gli aiuti per la formazione dei consulenti possono essere concessi anche a favore di grandi imprese nelle zone rurali.

(672)

Possono essere concessi aiuti per coprire i seguenti costi ammissibili:

(a)

i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l’azione di informazione;

(b)

nel caso di progetti dimostrativi, gli aiuti possono coprire anche determinati costi di investimento;

(c)

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

(673)

Gli aiuti di cui al punto (672)(672), lettere a) e b), dei presenti orientamenti non possono comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti devono essere versati al prestatore dei servizi di formazione o di altri servizi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.

(674)

Gli aiuti devono essere accessibili a tutte le imprese ammissibili attive nella zona rurale interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

(675)

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione.

Intensità di aiuto

(676)

L’intensità dell’aiuto è limitata al 50 % delle spese ammissibili nel caso di grandi imprese, al 60 % nel caso di medie imprese e al 70 % nel caso di piccole imprese di microimprese. L’aiuto per la formazione dei consulenti è limitato a 200 000 EUR per triennio.

3.7.   Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali

(677)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(678)

Gli aiuti devono essere erogati allo scopo di aiutare gli altri gestori di terreni e le PMI nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica dell’impresa e/o dell’investimento.

(679)

La consulenza prestata alle PMI nelle zone rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali del beneficiario.

(680)

La consulenza prestata ad altri gestori di terreni nelle zone rurali dovrebbe vertere su almeno uno degli elementi di cui alla parte II, sezione 1.1.10.2, punto (301), dei presenti orientamenti. La consulenza può comprendere anche altre questioni di cui al punto (302).

(681)

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti devono essere versati al prestatore dei servizi di consulenza.

(682)

Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza devono rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(683)

Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

Intensità di aiuto

(684)

L’importo dell’aiuto deve essere limitato a 1 500 EUR per consulenza.

3.8.   Aiuti per l’adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

(685)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per l’adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(686)

L’aiuto è concesso agli agricoltori che aderiscono per la prima volta a una delle seguenti categorie di regimi di qualità:

(a)

regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell’Unione;

(b)

regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

(i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

caratteristiche specifiche del prodotto, o

particolari metodi di produzione, o

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

(ii)

i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

(iii)

i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

(iv)

i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

(c)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

Costi ammissibili

(687)

L’aiuto deve essere concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

(688)

L’aiuto può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni.

Importo dell’aiuto

(689)

L’importo dell’aiuto deve essere limitato a 3 000 EUR per beneficiario all’anno.

3.9.   Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

(690)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

Costi ammissibili

(691)

L’aiuto può essere concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari che rientrano in un regime di qualità sovvenzionabile a norma della parte II, sezione 3.8, dei presenti orientamenti.

(692)

L’aiuto può essere concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione.

(693)

L’aiuto deve coprire i costi relativi ad azioni che presentano le seguenti caratteristiche:

(a)

sono intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone tutelati da un regime di qualità;

(b)

mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti alimentari o del cotone, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell’ambiente prescritto dal regime di qualità.

(694)

Le azioni di cui al punto (693) non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o il cotone in virtù della loro origine, tranne per i prodotti tutelati dal regime di qualità istituito dal titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(695)

L’origine del prodotto alimentare o del cotone può tuttavia essere indicata, a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

(696)

Non sono ammissibili all’aiuto le attività di informazione e promozione connesse a imprese o a marchi commerciali specifici.

(697)

Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno.

Intensità di aiuto

(698)

L’intensità di aiuto non deve superare il 70 % dei costi ammissibili.

3.10.   Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

(699)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(700)

L’aiuto dovrebbe essere concesso al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali, se la cooperazione è a vantaggio delle zone rurali.

(701)

La cooperazione deve riguardare almeno due soggetti e può vertere in particolare su:

(a)

rapporti di cooperazione;

(b)

la creazione di poli e di reti;

(c)

la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(702)

Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi per le seguenti attività:

(a)

progetti pilota;

(b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare;

(c)

cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

(d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

(e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

(f)

azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi;

(g)

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;

(h)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell’industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali;

(i)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale;

(j)

diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare.

(703)

Gli aiuti per la creazione di poli e di reti possono essere concessi unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

(704)

Gli aiuti a favore di progetti pilota di cui al punto (702), lettera a), e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare di cui al punto (702), lettera b), possono essere concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. I risultati dei progetti pilota di cui al punto (702), lettera a), e delle attività di cui al punto (702), lettera b), realizzati da singoli operatori devono essere divulgati.

(705)

Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui al punto (702), lettere d) ed e), devono coprire solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori.

(706)

Gli aiuti di cui alla presente sezione devono essere conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato.

(707)

Gli aiuti devono essere erogati per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

Costi ammissibili

(708)

Possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività:

(a)

costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

(b)

costi relativi all’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l’animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

(c)

costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

(d)

costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami;

(e)

costi relativi ad attività promozionali.

(709)

I costi diretti di cui al punto (708), lettera d), devono essere limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato ai punti da (635) a (636), e devono rispettare le condizioni specifiche di cui al punto (634).

Intensità di aiuto

(710)

L’intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui al punto (708), lettere a), b), c) ed e), non deve superare il 50 %.

(711)

L’intensità di aiuto per i costi diretti connessi agli investimenti di cui al punto (708), lettera d), non deve superare quelle specificate al punto (638) dei presenti orientamenti, compreso il meccanismo di riduzione applicabile ai grandi progetti d’investimento. L’intensità di aiuto applicabile alla zona in cui ha luogo l’investimento si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto di cooperazione. Se l’investimento interessa due o più zone, l’intensità massima di aiuto per l’investimento è quella applicabile nella zona in cui si incorre la maggior parte dei costi ammissibili.

(712)

La soglia di notifica di cui al punto (639) si applica agli aiuti per i costi diretti connessi agli investimenti di cui al punto (708), lettera d).

3.11.   Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione

(713)

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni stabiliti nei presenti orientamenti, le disposizioni comuni applicabili alla parte II, capitolo 3, dei presenti orientamenti e le condizioni di seguito indicate.

(714)

Il fondo di mutualizzazione in questione deve:

(a)

essere riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’ordinamento nazionale;

(b)

praticare una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;

(c)

applicare norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria;

(d)

versare un contributo finanziario alle imprese attive nella produzione agricola primaria per le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali secondo quanto specificato nella parte II, sezioni 1.2.1.2. e 1.2.1.3., dei presenti orientamenti e/o per le perdite causate da emergenze ambientali.

(715)

Gli Stati membri devono definire le regole in materia di costituzione e gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri devono provvedere affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell’impresa.

Costi ammissibili

(716)

Gli aiuti di cui sopra coprono soltanto i costi amministrativi di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartiti al massimo su un triennio in misura decrescente. Gli Stati membri possono limitare i costi sovvenzionabili applicando massimali per fondo.

(717)

Non possono essere concessi aiuti a favore del capitale sociale iniziale.

Intensità di aiuto

(718)

L’aiuto è limitato al 65 % dei costi ammissibili.

PARTE III ASPETTI PROCEDURALI

1.    Durata dei regimi di aiuto e valutazione

(719)

Secondo la prassi consolidata istituita nei suoi precedenti orientamenti, per favorire la trasparenza e consentire la revisione periodica di tutti i regimi di aiuto esistenti la Commissione autorizzerà unicamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2014‐2020. Nei casi autorizzati dal diritto dell’Unione e in conformità alle condizioni ivi previste, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nuovi impegni per lo sviluppo rurale in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al relativo regolamento di esecuzione. La Commissione applicherà pertanto i presenti orientamenti anche a tali nuovi impegni. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di sette anni.

(720)

Per garantire ulteriormente che le distorsioni della concorrenza e degli scambi siano limitate, la Commissione può esigere che taluni regimi di aiuti siano oggetto di una limitazione temporale (generalmente quattro anni o meno) e della valutazione di cui al punto (40). Saranno realizzate valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

(721)

Tenuto conto dei suoi obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sulle misure di aiuto di modesta entità, la valutazione si applica solo ai regimi di aiuti d’importo elevato, che presentano caratteristiche innovative o sono finalizzati a significativi cambiamenti tecnologici, normativi o di mercato. La valutazione deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto, sulla base di una metodologia comune, e deve essere resa pubblica. Gli Stati membri devono comunicare, insieme con il pertinente regime di aiuti, un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione della Commissione del regime.

(722)

Nel caso di regimi di aiuti esclusi dal campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria esclusivamente a motivo della loro dotazione elevata, la Commissione ne valuterà la compatibilità soltanto sulla base del piano di valutazione.

(723)

La valutazione deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l’eventuale prolungamento della misura di aiuto e in ogni caso alla scadenza del regime. Qualsiasi successiva misura con un obiettivo analogo deve tener conto dei risultati della valutazione.

2.    Clausola di revisione

(724)

Occorre prevedere una clausola di revisione per gli interventi realizzati a norma della parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.8, 2.3 e 3.4, dei presenti orientamenti al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti in tali sezioni, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti di cui alle suddette sezioni.

(725)

Occorre prevedere una clausola di revisione per gli interventi realizzati a norma della parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.8, 2.3 e 3.4, dei presenti orientamenti la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

(726)

Se il beneficiario non accetta o non attua gli adeguamenti di cui ai punti (724) e (725), l’impegno si estingue e l’importo dell’aiuto deve essere ridotto all’importo di aiuto corrispondente per il periodo fino all’estinzione dell’impegno.

3.    Relazioni e monitoraggio

(727)

Gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione in conformità del regolamento (CE) n. 659/1999 (90) e del regolamento (CE) n. 794/2004 (91) e delle loro successive modifiche.

(728)

La relazione annuale deve inoltre contenere informazioni relative a quanto segue:

(a)

epizoozie o organismi nocivi ai vegetali di cui alla sezione 1.2.1.3;

(b)

informazioni meteorologiche sul tipo, la grandezza relativa, il luogo e il momento in cui si è verificata l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o la calamità naturale di cui rispettivamente alle sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2.

(729)

La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari sui regimi di aiuto esistenti, caso per caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti che le incombono in virtù dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato.

(730)

Gli Stati membri devono garantire la conservazione della documentazione dettagliata relativa a tutte le misure concernenti la concessione di un aiuto. Tale documentazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per verificare che tutte le condizioni concernenti, se del caso, i costi ammissibili e l’intensità massima di aiuto consentita siano state rispettate. La documentazione deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

4.    Applicazione dei presenti orientamenti

(731)

La Commissione applicherà i presenti orientamenti a decorrere dal 1o luglio 2014.

(732)

La Commissione applicherà i presenti orientamenti a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali è chiamata a decidere successivamente al 1o luglio 2014, anche qualora le misure di aiuto siano state notificate anteriormente a tale data. Tuttavia gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuto approvati e notificati alla Commissione in forza dell’obbligo di notifica individuale saranno trattati nel quadro della disciplina che si applica al regime di aiuto approvato sul quale si basa l’aiuto individuale.

(733)

Gli aiuti illegali saranno valutati in base alle norme vigenti alla data in cui sono stati concessi. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi illegali saranno valutati nell’ambito degli orientamenti applicabili al regime di aiuto illegale nel momento in cui l’aiuto individuale è stato concesso.

(734)

Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007‐2013 sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione dei presenti orientamenti. Per le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR, nei casi autorizzati dal diritto dell’Unione e in conformità alle condizioni stabilite nelle norme sullo sviluppo rurale, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nuovi impegni sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, in conformità al relativo punto 189 (92).

5.    Proposte di opportune misure

(735)

In conformità all’articolo 108, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 30 giugno 2015. Con riguardo a questa scadenza si applicano le seguenti deroghe:

(a)

i regimi di aiuti esistenti per i quali la valutazione di compatibilità ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 è stata effettuata dalla Commissione in conformità con il regolamento (CE) n. 1857/2006 devono conformarsi ai presenti orientamenti al massimo a decorrere del 1o gennaio 2015;

(b)

ai regimi di aiuto esistenti per il rispetto delle norme di cui al sottocapitolo IV.E degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e agli aiuti per l’acquisto di superfici forestali utilizzate come zone di protezione naturale deve essere posto termine entro il 30 giugno 2016;

(c)

i regimi di aiuto esistenti a favore di esenzioni e sgravi fiscali nell’ambito della direttiva 2003/96/CE di cui al sottocapitolo VI.F degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 devono essere conformi alle disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 entro il 30 giugno 2016, a meno che tali aiuti siano esenti dall’obbligo di notifica;

(d)

i regimi di aiuti esistenti per il prepensionamento dovrebbero essere gradualmente eliminati entro il 31 dicembre 2018.

(736)

Gli Stati membri sono invitati ad esprimere il loro accordo esplicito e incondizionato alle misure adeguate proposte entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In assenza di risposta, la Commissione presuppone che lo Stato membro in questione non concordi con le misure proposte.

6.    Scadenza

(737)

I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2020. La Commissione può decidere di rivedere o modificare i presenti orientamenti in qualsiasi momento, ove ciò risulti necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione, come la politica agricola e di sviluppo rurale o la politica in materia di salute umana e animale e di tutela fitosanitaria o ambientale, o di impegni assunti in sede internazionale, o per qualsiasi altro giustificato motivo.


(1)  Per maggiori informazioni sulla PAC si rinvia al sito seguente: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm

(2)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(3)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(4)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

(5)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

(6)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(7)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(8)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(9)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(10)  Comunicazione del 18 novembre 2010 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio» (COM(2010)672 def.).

(11)  Quali definiti agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(12)  COM(2010) 2020 def.

(13)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2011) 21 def.

(14)  COM(2012) 209 dell'8.5.2012.

(15)  Cfr. la definizione di impresa in difficoltà al punto (35)15.

(16)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2, prorogati da GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3, e GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.

(17)  Si vedano a questo proposito le cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 1995, pag. II-02265).

(18)  Causa T-275/11, Télévision Française 1 (TF 1)/ Commissione (Raccolta 2013); cfr. tra gli altri: causa C‐174/02 Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, (Raccolta 2005, pag. I-85); causa C-526/04 Laboratoires Boiron, (Raccolta 2006, pag. I-7529); causa riunite C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 e C-83/90, Compagnie commerciale de l'Ouest/Receveur principal des douanes de La Pallice‐Port, (Raccolta 1992, pag. I-1847); causa C-234/99 Niels Nygård/Svineafgiftsfonden e Ministeriet for Fødevarer, (Raccolta 2002, pag. I-3657).

(19)  GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.

(20)  Il testo adottato il 21.5.2014 (C(2014)3282) è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_en.pdf

(21)  GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.

(22)  GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.

(23)  GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1.

(24)  GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6.

(25)  Vedere la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3) e la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

(26)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (la «direttiva quadro sulle acque»), (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(27)  GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

(28)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(30)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).

(31)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(32)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(33)  COM(2012) 595 del 17.10.2012.

(34)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(35)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(36)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(37)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(38)  Cfr. la causa C-156/98, Germania/Commissione (Raccolta 2000, pag. I-6857, punto 78) e la causa C‐333/07, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne (Raccolta 2008, pag. I-10807, punti da 94 a 116).

(39)  Cfr. i punti (13) e (14) dei presenti orientamenti.

(40)  Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren, (Raccolta 1979, pag. 2161, punto 11).

(41)  Cfr. il considerando 5 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

(42)  Per quanto riguarda la legislazione dell'Unione in materia di ambiente: direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) (direttiva «Uccelli»); direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) (direttiva «Habitat»); direttiva 91/676/CEE del Consiglio (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) (direttiva «Nitrati»); direttiva quadro sulle acque; direttiva 2006/118/CE (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19) («direttiva sulle acque sotterranee»); direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71) («direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi»); regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1); direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1) («direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale») e, ove applicabile, la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30) («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»).

(43)  Il valore attuale netto (VAN) di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale).

(44)  Il tasso di rendimento interno (TRI) non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata dell'investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il valore attuale netto di un flusso di cassa equivale a zero.

(45)  Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro.

(46)  Nel quadro degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1), le norme applicabili alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono già state armonizzate con quelle applicabili alle imprese non agricole (punto 17 di tali orientamenti).

(47)  Tra le barriere all'ingresso figurano gli ostacoli di natura giuridica (in particolare i diritti di proprietà intellettuale), le economie di scala e di diversificazione, le barriere all'accesso alle reti e alle infrastrutture. Quando l'aiuto riguarda un mercato in cui il beneficiario dell'aiuto stesso è già insediato in qualità di operatore, l'eventuale presenza di barriere all'ingresso può intensificare il considerevole potere di mercato potenziale esercitato dal beneficiario e, quindi, aggravare i possibili effetti negativi di tale potere.

(48)  In presenza di forti acquirenti sul mercato, è meno probabile che il beneficiario di un aiuto sia in grado di aumentare i prezzi praticati a detti acquirenti.

(49)  Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consente la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(50)  Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1o luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1o luglio 2016.

(51)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(52)  Cfr. la nota 42 dei presenti orientamenti.

(53)  GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

(54)  Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).

(55)  Cfr. la definizione di settore agricolo al punto (35)2 dei presenti orientamenti.

(56)  Cfr. la definizione di PMI al punto (35)13 dei presenti orientamenti.

(57)  Cfr. la definizione di grandi imprese al punto (35)14 dei presenti orientamenti.

(58)  Ad esempio, nel caso di sottomisure volte a ripristinare e mantenere gli habitat delle zone umide, data la complessità del conseguimento di tali obiettivi, gli aiuti possono essere concessi per una durata superiore a sette anni.

(59)  Cfr. il punto (52) e la nota 42 dei presenti orientamenti.

(60)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(61)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(62)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(63)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(64)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(65)  GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

(66)  Cfr. la nota 42 dei presenti orientamenti.

(67)  Cfr. la nota 42 dei presenti orientamenti.

(68)  Cfr. la definizione di «settore agricolo» al punto (35)2 dei presenti orientamenti.

(69)  Questa disposizione si applica alla cooperazione connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello dell'azienda, purché siano rispettate le condizioni stabilite alla parte II, sezione 1.1.1.1, dei presenti orientamenti.

(70)  Cfr. la definizione di «settore agricolo» al punto (35)2 dei presenti orientamenti.

(71)  Corte di giustizia, sentenza dell'11 novembre 2004 nella causa C 73/03, Spagna c. Commissione, punto 37 della motivazione; Corte di giustizia, sentenza del 23 febbraio 2006 nelle cause riunite C‐346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e altri, punto 79 della motivazione.

(72)  La Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In linea di massima, la Commissione non accetta che un focolaio epizootico o la presenza di organismi nocivi ai vegetali siano assimilati a calamità naturali o ad eventi eccezionali. Tuttavia, in un caso la Commissione ha di fatto riconosciuto un'epizoozia molto diffusa e completamente nuova come evento eccezionale.

(73)  Decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato nelle cause N 274b/2010, N 274a/2010, SA.33605, SA.33628 e SA.36787.

(74)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(75)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/200 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

(76)  Cfr. la definizione di «settore agricolo» al punto (35)2 dei presenti orientamenti.

(77)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(78)  Cfr. la definizione di «settore agricolo» al punto (35)2 dei presenti orientamenti.

(79)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

(80)  Causa T-139/09, Francia c. Commissione, Racc. [2012].

(81)  Cfr. la definizione di «settore agricolo» al punto (35)2 dei presenti orientamenti.

(82)  Per il progetto di orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà si prega di consultare il seguente sito web: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rescue_restructuring/index_en.html

(83)  Cfr. la definizione di «settore agricolo» al punto (35)2dei presenti orientamenti.

(84)  GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.

(85)  Si veda la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2011» (COM (2011) 244 definitivo).

(86)  Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki (Finlandia), 16‐17 giugno 1993, «Risoluzione H1 - Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa».

(87)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) (direttiva «Habitat»).

(88)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) (direttiva «Uccelli»).

(89)  Gli articoli 107, 108 e 109 del trattato si applicano agli aiuti per i servizi di base nelle zone rurali nella misura in cui tali aiuti configurano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto anche dell'interpretazione del concetto di aiuto di Stato contenuta nella futura nota della Commissione sul concetto di aiuto.

(90)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 3).

(91)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(92)  Modificato il 19 novembre 2013 (GU C 339 del 20.11.2013, pag. 1).


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