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Document 52014DC0733
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the activities of the EU Platform for Blending in External Cooperation since its establishment until end July 2014
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sulle attività della piattaforma dell'UE per un'azione combinata nella cooperazione esterna a partire dalla sua istituzione fino alla fine di luglio 2014
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sulle attività della piattaforma dell'UE per un'azione combinata nella cooperazione esterna a partire dalla sua istituzione fino alla fine di luglio 2014
/* COM/2014/0733 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sulle attività della piattaforma dell'UE per un'azione combinata nella cooperazione esterna a partire dalla sua istituzione fino alla fine di luglio 2014 /* COM/2014/0733 final */
1. INTRODUZIONE
Il
programma di cambiamento evidenzia il sostegno alla crescita inclusiva e alla
creazione di posti di lavoro come una priorità chiave nell'ambito della
cooperazione esterna dell'UE. In questo contesto, l'azione combinata (blending)
è riconosciuta come strumento efficace per mobilitare nuove risorse e rendere
più incisivi gli aiuti dell'UE. Conformemente
alla decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, relativa a una garanzia dell'Unione sui prestiti esterni
della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Consiglio e il Parlamento
europeo (PE) hanno richiesto che la Commissione conduca un attento esame e in
seguito riferisca sullo sviluppo di una "piattaforma UE per la cooperazione esterna e lo sviluppo" al fine di ottimizzare
il funzionamento dei meccanismi che permettono di combinare sovvenzioni e
prestiti nell'ambito dell'azione esterna. Nella successiva
relazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 ottobre 2012, la
Commissione ha proposto l'istituzione della nuova piattaforma dell'UE per l'azione
combinata nella cooperazione esterna (Platform for Blending in External
Cooperation - EUBEC) come gruppo di esperti della Commissione. Di
conseguenza, la piattaforma è stata formalmente avviata in occasione della
prima riunione del "gruppo politico" tenutasi il 14 dicembre
2012. In linea
con l'impegno della Commissione di riferire al Parlamento europeo e al
Consiglio, il presente documento rappresenta la prima relazione di questo tipo
e riguarda l'attività della piattaforma a partire dalla sua istituzione, avvenuta
il 14 dicembre 2012, fino alla fine di luglio 2014[1]. La
Commissione ha presieduto le riunioni della piattaforma offrendo altresì il
proprio attivo contributo a livello politico e tecnico insieme al SEAE
(Servizio europeo per l'azione esterna), agli Stati membri, al Parlamento
europeo e alle istituzioni finanziarie. La Commissione riconosce il valore
aggiunto della cooperazione e gli obiettivi raggiunti, come emerge dalle
raccomandazioni della presente relazione. Il ruolo
della piattaforma non consiste nel sostituire o duplicare le strutture
decisionali già esistenti. 2.
OBIETTIVI La
relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 ottobre
2012 ha delineato l'obiettivo generale e l'ambito di applicazione della
piattaforma. La
piattaforma punta a migliorare la qualità e l'efficacia dei meccanismi di azione combinata nell'ambito
dello sviluppo e della cooperazione esterna dell'Unione, con la dovuta
attenzione per i contesti politici che disciplinano le relazioni dell'UE con i
diversi paesi partner, in particolare le politiche di sviluppo, vicinato e
allargamento dell'Unione. La
piattaforma deve fornire gli orientamenti per armonizzare i principi chiave
relativi all'azione combinata pur
permettendone la differenziazione per settori e regioni. Essa deve
concentrarsi sui settori nei quali gli strumenti finanziari possono essere
impiegati con maggior successo, all'interno delle regioni geografiche e tra di
esse. La piattaforma
deve altresì contribuire a rafforzare la coerenza delle attività di azione
combinata con le politiche dell'UE. 3. RASSEGNA DELLA PIATTAFORMA DURANTE IL
2013/2014 La
piattaforma è composta dal gruppo politico e dai gruppi tecnici Gruppo
politico Il gruppo
politico è formato dai rappresentati degli Stati membri dell'UE, del SEAE e
della Commissione; il Parlamento europeo figura quale parte invitata. Altri
partecipanti possono essere invitati in veste di osservatori. La
piattaforma è stata avviata in occasione della prima riunione del "gruppo
politico" (14 dicembre 2012) che ha concordato il piano di
lavoro per il 2013, rivisto poi nel giugno e nel dicembre 2013. Il gruppo
politico si è riunito cinque volte, ossia nel dicembre 2012, nel giugno e nel
dicembre 2013, nonché nell'aprile e nel luglio 2014, discutendo dell'attività
dei gruppi tecnici e di altri argomenti specifici con gli input forniti dalla
Commissione, ad esempio sulla governance futura degli strumenti di
azione combinata dell'UE e sul ruolo delle istituzioni finanziarie extra-UE all'interno
di tali strumenti. Le
istituzioni finanziarie coinvolte nell'attività tecnica sono state invitate a
partecipare alle riunioni del gruppo politico nel ruolo di osservatori. La
Commissione presiede le riunioni e provvede al segretariato garantendo il
coordinamento e la comunicazione. Gruppi
tecnici I gruppi
tecnici sono composti dalla Commissione, dal SEAE, dalle istituzioni
finanziarie, e da un certo numero di rappresentanti degli Stati membri. Anche alcuni
rappresentanti del Parlamento europeo partecipano all'attività tecnica
della piattaforma. La condivisione e lo scambio di competenze tra i
partecipanti hanno costituito un'esperienza essenziale e reciprocamente
vantaggiosa. Finora sono
stati istituiti cinque gruppi tecnici specifici che hanno tenuto diverse
riunioni a livello trasversale incentrate sui seguenti obiettivi: Gruppo
tecnico 1 "Analisi dei meccanismi di azione combinata esistenti" - Gruppo
tecnico 2 "Incremento delle attività di azione combinata "
- Quadro di misurazione dei risultati (Results Measurement Framework -
RFM) - Gruppo tecnico 3 "Miglioramento dei processi" - Gruppo tecnico
4 "Promozione degli strumenti finanziari" - Gruppo tecnico 5 "Aggiudicazione
dei contratti, monitoraggio e rendicontazione". Il lavoro
tecnico è stato integrato da quattro seminari sulle seguenti tematiche: a) "L'integrazione
dei cambiamenti climatici negli strumenti di azione combinata ",
b) "Sostenibilità del debito", c) "Azione combinata
e aiuto pubblico allo sviluppo", nonché d) una tavola rotonda con
le Agenzie europee per il credito all'esportazione (European Export
Credit Agencies - ECA). Il
Parlamento europeo ha partecipato attivamente alla discussione della
piattaforma in sede sia di gruppo politico, che dei gruppi tecnici. Coinvolgimento
della società civile e del settore privato Sono state
tenute quattro riunioni con i rappresentanti delle organizzazioni della società
civile: due sono state organizzate il 30 aprile e il 24 luglio 2013; il 26
novembre 2013 una sessione di riflessione sulla modalità per promuovere il
finanziamento privato con l'azione combinata nell'ambito delle giornate europee
dello sviluppo ha interessato le organizzazioni della società civile e gli investitori
del settore privato; un'altra riunione, tenutasi il 3 luglio 2014, ha visto la
partecipazione delle organizzazioni della società civile e del settore privato. 4.
ATTIVITÀ DEI GRUPPI TECNICI 4.1
ANALISI
DEI MECCANISMI DI AZIONE COMBINATA ESISTENTI L'attività tecnica
iniziale nell'ambito della piattaforma ha riguardato un'ampia analisi degli
strumenti di azione combinata esistenti dell'UE, nonché uno scambio delle
migliori prassi, portando alle seguenti conclusioni. i) Gli strumenti di azione
combinata esistenti dell'UE mostrano segni positivi in termini di rendimento a
sostegno delle politiche esterne dell'Unione, benché le procedure riguardanti
lo sviluppo, il controllo/la valutazione/la selezione, il monitoraggio e la
rendicontazione delle operazioni debbano essere ulteriormente snellite,
armonizzate e migliorate. ii) I meccanismi
di azione
combinata hanno
raggiunto il loro obiettivo di mobilitare ingenti risorse pubbliche per il
finanziamento di progetti di investimento a favore delle politiche esterne dell'UE.
Sono previsti margini per l'ulteriore impiego di strumenti finanziari (come
capitale di rischio, garanzie, abbuoni di interesse). iii) Ulteriori
miglioramenti sono richiesti nell'ambito dei sistemi di monitoraggio e
rendicontazione a livello di strumento e di progetto. iv) I
progetti finanziati nel quadro dei meccanismi di azione combinata riguardano
molteplici settori e possono presentare dimensioni diverse con vari tipi di
sostegno a seconda delle esigenze. Tale flessibilità contribuisce certamente
alla pertinenza e alla qualità del portafoglio di progetto, consentendo alla
Commissione di stabilire priorità operative basate su politiche ed esigenze
regionali specifiche. Un maggiore coinvolgimento delle delegazioni dell'UE
nello sviluppo della programmazione progettuale accrescerebbe ulteriormente la
pertinenza del portafoglio di progetto. v) L'elaborazione e la
preparazione del progetto avvengono secondo norme e processi consolidati
stabiliti dalle istituzioni finanziarie. Le proposte di progetto sono valutate
attraverso meccanismi di revisione tra pari e procedure di screening
interno tra Commissione/SEAE. Il valore aggiunto della sovvenzione viene
dimostrato nella documentazione del progetto e valutato durante la procedura di
screening. Tuttavia, esso deve essere specificato e analizzato
ulteriormente nel modulo di richiesta della sovvenzione per consentirne la
misurabilità. I calcoli di leva finanziaria e i moduli di richiesta delle
sovvenzioni devono essere armonizzati e la qualità delle informazioni fornite
dalle istituzioni finanziarie deve essere ulteriormente migliorata ai fini di
una maggiore efficienza in termini di valutazione/selezione, monitoraggio e
rendicontazione. vi) Uno dei principali
successi degli strumenti di azione combinata è costituito da un elevato livello
di coordinamento, scambio di informazioni e cooperazione tra gli organismi di
aiuto europei e, sebbene in misura minore e in regioni specifiche, con
organismi di aiuto extra-europei. Questo risultato è stato raggiunto sia
attraverso la partecipazione di diversi attori presso gli organi di governance
formale preposti ai meccanismi di azione combinata dell'Unione, sia attraverso
il coordinamento informale a livello locale o centrale, o nell'ambito dei vari
protocolli d'intesa in vigore con l'UE/la Commissione. Occorre comunque
rilevare che i cinque principali partner europei rappresentano il nucleo
principale delle operazioni approvate finora. Pertanto, è necessario compiere
sforzi volti a promuovere una partecipazione più ampia agli strumenti tra gli
organismi di aiuto dell'UE. Inoltre, potrebbe essere ottenuto un maggiore
coinvolgimento di organismi di aiuto extra‑europei. Questo argomento è
stato oggetto di ulteriori discussioni all'interno della piattaforma e si è
giunti alla conclusione che il coinvolgimento di istituzioni finanziarie extra-europee
e, in particolare, di banche regionali nel ruolo di istituzioni finanziarie
direttive deve essere esaminato dal consiglio del quadro di azione combinata
pertinente seguendo un approccio mirato, sulla base dello specifico valore
aggiunto introdotto in un progetto o in una regione specifica. Inoltre, qualora
le istituzioni finanziarie extra-europee stiano già svolgendo una funzione
direttiva in specifici strumenti di azione combinata, il loro ruolo deve essere
preservato, purché le condizioni connesse al loro valore aggiunto siano
rispettate. Il coordinamento e la cooperazione tra istituzioni finanziarie
europee ed extra-europee continuano ad assumere un forte rilievo. Pertanto, è
necessario che le istituzioni finanziarie extra-europee siano invitate a
partecipare alle riunioni pertinenti in qualità di osservatori. vii) Di norma, i
paesi/le regioni partner sono coinvolti a livello tecnico per ogni progetto fin
dall'inizio, dal momento che la titolarità è una caratteristica generale dell'assistenza
finanziata mediante prestiti. I paesi/le regioni partner devono essere
coinvolti sistematicamente e in modo appropriato nella fase di elaborazione e
preparazione del progetto (le consultazioni svolte devono essere documentate
nel modulo di richiesta della sovvenzione). Il coordinamento deve avvenire a
livello locale tra le delegazioni dell'UE e le istituzioni finanziarie in
presenza del paese/della regione partner per garantire il massimo impatto in
termini di sviluppo dei progetti finanziati nell'ambito dei meccanismi di
azione combinata. Alcuni punti indicati in precedenza sono stati oggetto di
ulteriore attività tecnica come specificato di seguito.
4.2 INCREMENTO
DELL'EFFICACIA, DELLA TRASPARENZA E DELLA RESPONSABILITÀ CONCERNENTI L'AZIONE
COMBINATA - QUADRO DI MISURAZIONE DEI RISULTATI, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI -
AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
In seguito
all'analisi degli strumenti di azione combinata esistenti descritta in precedenza
e all'esperienza maturata, l'attività tecnica intesa ad affrontare
concretamente tre sfide principali è stata suddivisa tra il gruppo tecnico 2,
il gruppo tecnico 3 e il gruppo tecnico 5. 1)
Valutazione tecnica approfondita dei progetti di azione combinata L'attività
è stata svolta con lo scopo di potenziare il processo di valutazione dei
progetti, armonizzando il più possibile i criteri di valutazione, attraverso gli
strumenti e basandosi sulle migliori prassi. L'attività
tecnica ha portato all'elaborazione di un modulo di richiesta di sovvenzione
migliorato e armonizzato, da utilizzare per i vari strumenti di azione
combinata dell'UE. A corredo del modulo di richiesta sono stati elaborati orientamenti
dettagliati volti a fornire informazioni e chiarimenti ai richiedenti sulle
modalità di compilazione del modulo. I nuovi orientamenti illustrano in
particolare come la questione dell'addizionalità e della leva finanziaria delle
sovvenzioni richieste debba essere motivata e presentata in modo più strutturato
e misurabile, elaborando nel contempo ulteriormente altri ambiti come la
struttura finanziaria dei progetti, se del caso. Gli aspetti sociali e
ambientali sono verificati a fronte delle norme dell'Unione, come qualsiasi
altro progetto finanziato dall'UE. La questione della sostenibilità del debito
è stata introdotta in modo esplicito prendendo spunto dai seminari tenuti con i
colleghi del Fondo monetario internazionale. È stata inserita anche una nuova
sezione sugli indicatori connessa al nuovo quadro di misurazione dei risultati
(cfr. sotto). Agli inizi del 2014 il nuovo modulo di richiesta è stato
introdotto per le nuove proposte di progetti presso tutte le strutture gestite
dalla DEVCO. Basandosi sull'attività dell'EUBEC, la task force del quadro
per gli investimenti nei Balcani occidentali (Western Balkans Investment
Framework – WBIF) lavora ulteriormente alla razionalizzazione e al
miglioramento delle procedure operative pertinenti. 2)
Sviluppo di un quadro standardizzato di misurazione dei risultati L'attività
tecnica è stata svolta in un nuovo quadro di misurazione dei risultati volto ad
aiutare la Commissione e le istituzioni finanziarie a fornire informazioni sui
risultati attesi relativi ai progetti sostenuti dagli strumenti ex-ante, a
misurare l'esito delle loro attività di finanziamento ex-post e a consentire un
ulteriore miglioramento della comunicazione dei risultati degli strumenti.
Tutto questo è avvenuto nel pieno rispetto dei requisiti del nuovo regolamento
finanziario, dei quadri dei risultati della Commissione, nonché degli obiettivi
e delle priorità delle politiche di cooperazione esterna dell'UE. Si è giunti a un
quadro concordato composto da un gruppo comune di indicatori di risultato
che riflette i prodotti e gli esiti previsti dei progetti. La scelta degli
indicatori è stata ispirata a una serie di considerazioni, come la coerenza con
gli obiettivi e le priorità degli strumenti, gli obiettivi della politica di
cooperazione esterna dell'UE e il regolamento finanziario, nonché le prassi
attuali delle istituzioni finanziarie e la possibilità di aggregazione e di comunicazione
al pubblico (tra l'altro). Il quadro comprende una
definizione per ciascun indicatore concordato e prevede, da parte dei
richiedenti, una descrizione qualitativa concernente l'impatto atteso del
progetto proposto. Il nuovo quadro dei risultati è stato integrato nel nuovo
modulo di richiesta e negli orientamenti (cfr. sopra); agli inizi del 2014 è
stato altresì introdotto per nuove proposte di progetto. 3)
Armonizzazione concernente l'aggiudicazione dei contratti, il monitoraggio e la
rendicontazione L'attività tecnica ha
coinvolto la Commissione, la sede centrale e le delegazioni del SEAE, nonché le
istituzioni finanziarie. Lo scopo principale del gruppo di lavoro era armonizzare
e accelerare la procedura di aggiudicazione dei contratti all'interno degli
strumenti attraverso l'elaborazione di orientamenti pertinenti e dettagliati
che favoriranno l'inserimento di informazioni rilevanti di aggiudicazione dei
contratti nelle schede del progetto trasmesse agli organi di gestione degli
strumenti, allo scopo di semplificare l'aggiudicazione di contratti per i
progetti. Il gruppo tecnico 5 si è concentrato sulla spiegazione e sul
chiarimento delle procedure e delle definizioni contrattuali da integrare in
anticipo nelle schede informative del progetto, per consentire la piena
comprensione dell'attuazione del progetto, dei flussi finanziari e delle
rispettive responsabilità delle parti interessate. Così, per ragioni di efficacia,
le informazioni contrattuali idonee sono state inserite negli orientamenti
dettagliati sulle modalità di compilazione del modulo di richiesta. Inoltre, è
stata individuata una serie di raccomandazioni/migliori prassi riguardanti la
rendicontazione e il monitoraggio partendo dall'attuale esperienza della
Commissione e delle istituzioni finanziarie durante l'attuazione dei progetti,
nonché dai requisiti del quadro giuridico applicabile agli strumenti finanziari
stabiliti dal regolamento finanziario. La Commissione accoglie
con favore gli sforzi della piattaforma di continuare a garantire una procedura
di selezione dei progetti ben strutturata, trasparente ed efficace, con
processi contrattuali efficienti, nonché procedure di rendicontazione e
monitoraggio adeguate e orientate ai risultati, opportunamente basate su
requisiti giuridici pertinenti e aggiornati. La Commissione riconosce
gli importanti progressi compiuti nell'ambito della piattaforma attraverso lo
sviluppo degli strumenti nuovi e armonizzati da utilizzare in tutti gli
strumenti di azione combinata, come il modulo di richiesta avanzato e i
relativi orientamenti.
4.3 ULTERIORE SVILUPPO DI STRUMENTI FINANZIARI
Gli
investimenti basati sul mercato costituiscono un fattore trainante dello
sviluppo e un importante parametro di differenziazione tra le economie
sviluppate e quelle meno sviluppate. Gli esempi includono prestiti bancari
rivolti a piccole e medie imprese, servizi privati e di pubblica utilità che
investono nella produzione energetica o progetti di infrastrutture chiave come
strade e ferrovie. L'ampio uso
di specifici strumenti finanziari (ad esempio garanzie, capitale proprio,
rischi in valuta locale e altri meccanismi di condivisione del rischio) è
dovuto alla necessità di impiegare i limitati fondi di bilancio disponibili nel
modo più efficace possibile, nonché alla constatazione che le sovvenzioni non
sempre rappresentano il miglior strumento per sviluppare queste tipologie di
attività economica e talvolta potrebbero rivelarsi infruttuose. L'uso di
specifici strumenti finanziari può essere raccomandato quando gli operatori di
mercato, che possono includere istituzioni finanziarie per lo sviluppo, non
forniscono il finanziamento richiesto in importi sufficienti o in termini
adeguati per progetti altrimenti realizzabili sotto il profilo finanziario a
causa di carenze del mercato. Oltre ad
affrontare le carenze del mercato o situazioni di investimento non ottimali,
gli strumenti finanziari devono fornire un'addizionalità chiaramente definita
(valore aggiunto), nonché la leva finanziaria per i fondi di bilancio dell'UE.
Inoltre, la loro struttura deve garantire l'allineamento degli interessi tra la
Commissione e i suoi partner esecutivi. Alla luce
di quanto precede e basandosi sulle esperienze pratiche dei suoi membri, la
piattaforma ha selezionato un certo numero di settori in cui occorre valutare ulteriormente
la possibilità di aumentare il ricorso ai suddetti strumenti finanziari. Tra
essi figurano ad esempio il settore delle infrastrutture, delle micro, piccole
e medie imprese, nonché quello agricolo e sociale. Benché il tipo e il livello
di sostegno dell'UE debba essere esaminato per ogni singolo progetto, la
piattaforma ha approvato alcuni principi basilari concernenti i requisiti
minimi, le soglie massime di sostegno e i meccanismi volti a garantire l'allineamento
degli interessi tra la Commissione e l'istituzione finanziaria ammissibile all'attuazione
del progetto. La
Commissione approva gli sforzi della piattaforma intesi a promuovere un
maggiore utilizzo degli strumenti finanziari. Poiché si tratta di prodotti
relativamente complessi, la loro elaborazione deve essere attentamente adeguata
all'ambiente operativo dei singoli paesi partner. Inoltre, la
Commissione applicherà il principio base dell'Unione sugli strumenti
finanziari, ossia la regola delle passività potenziali, secondo cui la
responsabilità finanziaria dell'UE derivante da uno strumento finanziario non
può superare in alcun caso l'importo dell'impegno di bilancio a esso corrispondente. 5. GOVERNANCE FUTURA DEGLI STRUMENTI DI
AZIONE COMBINATA DELL'UE Al fine di
migliorare l'efficacia delle operazioni di azione combinata nel raggiungimento
dei propri obiettivi politici di riduzione della povertà e di sviluppo
socio-economico, nonché l'efficacia della loro gestione con una riduzione dei
costi operativi, la piattaforma ha approvato l'organizzazione di quattro "quadri"
di azione combinata secondo gli strumenti finanziari, ossia: Fondo europeo di
sviluppo (European Development Fund – EDF); strumento europeo di
vicinato (European Neighbourhood Instrument – ENI); strumento di
cooperazione allo sviluppo (Development Cooperation Instrument – DCI) e
strumento di assistenza preadesione (Instrument for Pre-accession Assistance
– IPA). Nel contempo, per poter affrontare le diverse priorità strategiche
regionali, migliorare l'effetto leva politico e impiegare efficacemente le
operazioni di azione combinata per il dialogo politico e a fini di
comunicazione, è stata proposta la designazione di "strumenti"
geograficamente definiti all'interno di ciascun quadro. Il
finanziamento deriverà principalmente dai programmi regionali definiti nell'ambito
dei diversi strumenti, conformemente alle priorità e agli obiettivi definiti
nei documenti di programmazione e attraverso il dialogo con i paesi partner e
le organizzazioni regionali pertinenti. Ove opportuno e pertinente, il
finanziamento può anche derivare da specifici programmi nazionali/regionali[2] a
sostegno delle priorità e degli obiettivi in tali paesi/regioni, come definito
nei relativi documenti di programmazione. L'eventuale interesse di Stati membri
dell'UE o di altri donatori a contribuire alle operazioni di azione combinata
sarà realizzato attraverso uno o più fondi dedicati. È prevista un'unica
struttura di governance per ogni quadro di azione combinata che gestisce
i fondi della Commissione, nonché i contributi degli Stati membri dell'UE o di
altri donatori attraverso fondi dedicati. Questo quadro si applicherà a tutte
le regioni, compresa l'Africa. Basandosi sull'attività dell'EUBEC, la task force
del WBIF lavora ulteriormente alla razionalizzazione e al miglioramento della
struttura di governance pertinente. Il
processo decisionale sarà organizzato in una struttura a due livelli. I
pareri sulle proposte di progetto saranno formulati in seno al consiglio e
saranno preparati in base ad una valutazione tecnica. I
consigli[3], presieduti dalla
Commissione, comprendono il SEAE, gli Stati membri dell'Unione europea
come membri con diritto di voto, nonché le istituzioni finanziarie in veste di
osservatori. Essi saranno responsabili della formulazione di pareri su singole
operazioni di azione combinata, dell'offerta di orientamenti alle istituzioni
partecipanti, del monitoraggio e dell'analisi della programmazione progettuale,
dell'esame dei risultati connessi al progetto e del monitoraggio del
portafoglio dei progetti approvati, nonché del ricorso alle specifiche
competenze delle istituzioni finanziarie, se del caso, con garanzia della
suddivisione del lavoro. La valutazione
tecnica delle proposte di progetto includerà riunioni tecniche periodiche,
presiedute dalla Commissione (con il coinvolgimento delle DG pertinenti se del
caso) con la partecipazione del SEAE[4]
e delle istituzioni finanziarie che discuteranno la programmazione e
valuteranno i progetti da trasmettere ai consigli. Il modulo
di richiesta avanzato (e più armonizzato) relativo ai progetti e sviluppato
nell'ambito della piattaforma è già attivo e contribuisce a garantire una
procedura di selezione dei progetti ben strutturata, trasparente ed efficace[5].
Il segretariato
sostiene il consiglio in tutti i suoi compiti, supporta l'organizzazione di
eventi di comunicazione e l'attuazione generale della strategia di
comunicazione, organizza la valutazione tecnica delle proposte e funge da punto
di contatto centrale per tutte le parti interessate coinvolte nei quadri di azione
combinata. La struttura e le attività del segretariato dovranno essere adeguate
secondo la nuova struttura generale e il processo decisionale. La Commissione
garantirà il segretariato di ciascun quadro di azione combinata dell'UE, nonché
i relativi strumenti, esaminando eventualmente l'opportunità di esternalizzare
compiti specifici. Il processo
decisionale rivisto e oggetto di proposta mira a razionalizzare,
semplificare e migliorare la sua efficacia, nonché a soddisfare i nuovi
requisiti stabiliti dal regolamento finanziario nel caso i progetti siano
attuati nell'ambito di una gestione indiretta. Il processo decisionale rivisto
comprende i seguenti aspetti: i) maggiore coordinamento nella fase iniziale con
garanzia di concentramento delle risorse su priorità individuate; ii)
valutazione tecnica più ampia e approfondita volta a migliorare ulteriormente
la qualità e a favorire lo scambio di competenze, con ricorso a specifiche
competenze delle istituzioni finanziarie, se del caso; iii) maggiore
flessibilità con una migliore associazione del tempo impiegato per la valutazione
tecnica alla complessità relativa di ogni singola proposta e iv) numero
ridotto di fasi generali nel processo. In seguito alla valutazione di una
proposta come tecnicamente matura, l'istituzione centrale[6] potrà
inoltrare al segretariato un modulo di richiesta finale riesaminato in vista
della presentazione al consiglio. Nel caso
dei quadri di azione combinata gestiti dalla DEVCO, la Commissione, il SEAE
e gli Stati membri discuteranno (sotto la presidenza congiunta del
SEAE e della Commissione) di orientamenti strategici, linee guida generali con
i paesi beneficiari e con le organizzazioni regionali pertinenti. Questo
può avvenire nell'ambito di forum esistenti di coordinamento politico a livello
regionale o subregionale oppure, in assenza di tali forum adatti allo scopo,
nel corso di riunioni strategiche dedicate, secondo il principio di proprietà
della nostra cooperazione allo sviluppo. Nel caso del WBIF, occorre
approfondire ulteriormente le discussioni già avviate a livello strategico con
il coinvolgimento dei paesi beneficiari promuovendo la "programmazione per
singoli settori" per ciascun paese. Il coinvolgimento
della società civile a livello del progetto è attualmente gestito dalle
istituzioni finanziarie nel quadro dei loro processi di gestione e approvazione
del progetto, attraverso l'azione diretta o la garanzia di una consultazione
pubblica pertinente da parte del promotore del progetto. Il ruolo delle
delegazioni/unità geografiche deve tradursi nel dialogo con i rappresentati
della società civile locale in linea con la prassi comune prevista per altre
modalità esecutive. Inoltre, la Commissione intensificherà ulteriormente i
propri sforzi per migliorare l'accesso all'informazione da parte delle
organizzazioni della società civile, comprese quelle regionali, a livello degli
strumenti. Insieme a queste organizzazioni sono state tenute a Bruxelles
riunioni periodiche sull'azione combinata.
6. RASSEGNA
DI CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
1) Alla
luce dell'esperienza maturata, gli strumenti di azione combinata esistenti dell'UE
mostrano segni positivi in termini di rendimento a sostegno delle politiche
esterne dell'Unione. 2) L'attività
tecnica già svolta ha portato all'elaborazione di un modulo di richiesta di
sovvenzione migliorato e armonizzato, da utilizzare per i vari strumenti di
azione combinata dell'UE. A corredo del modulo di richiesta sono stati
elaborati orientamenti dettagliati volti a fornire informazioni e chiarimenti
ai richiedenti sulle modalità di compilazione del modulo. La questione della
sostenibilità del debito è stata introdotta in modo esplicito e sarà dato
seguito alla revisione in corso del quadro relativo al Fondo monetario
internazionale. 3) Un nuovo quadro dei risultati è stato sviluppato e
integrato nel nuovo modulo di richiesta e negli orientamenti (cfr. sopra).
La
Commissione accoglie con favore gli sforzi della piattaforma di continuare a
garantire una procedura di selezione dei progetti ben strutturata, trasparente
ed efficace, con processi contrattuali efficienti, nonché procedure di
rendicontazione e monitoraggio adeguate e orientate ai risultati, opportunamente
basate su requisiti giuridici pertinenti e aggiornati, e in linea con gli
obiettivi e le priorità delle politiche di cooperazione esterna dell'UE. In
questo contesto la Commissione riconosce gli importanti progressi compiuti nell'ambito
della piattaforma attraverso lo sviluppo degli strumenti nuovi e armonizzati da
utilizzare attraverso tutti gli strumenti di azione combinata esistenti come il
modulo di richiesta avanzato e i relativi orientamenti. 4) Sono
stati individuati settori chiave in cui occorre analizzare ulteriormente il
maggiore utilizzo di specifici strumenti finanziari. Tali settori si basano sul
loro rilievo pratico, oltre a concernere settori specifici verso i quali
dovrebbero rivolgersi gli interventi futuri nell'ambito degli strumenti di
azione combinata: - garanzie, capitale proprio e altri strumenti di condivisione del
rischio per progetti infrastrutturali e per micro, piccole e medie imprese; - nuovi settori: garanzie e meccanismi di condivisione del rischio
nei settori agricolo, sociale e di altro tipo. La
Commissione sostiene le raccomandazioni della piattaforma per i quadri di azione
combinata dell'UE concernenti il maggiore utilizzo di specifici strumenti
finanziari, in particolare nel settore delle infrastrutture, delle micro,
piccole e medie imprese, nonché in quello agricolo e sociale – tenendo in
debito conto gli ambienti operativi nei paesi partner e la regola delle
passività potenziali. La Commissione collaborerà a stretto contatto con i
propri partner di finanziamento dello sviluppo per introdurre sul mercato
strumenti finanziari innovativi con un forte impatto in termini di sviluppo. 5) La
piattaforma è giunta alla conclusione secondo cui occorre organizzare quattro "quadri"
di azione combinata in base agli strumenti finanziari (EDF - ENI- DCI- IPA).
Nei rispettivi quattro consigli pertinenti (consiglio EDF - consiglio ENI
- consiglio DCI - comitato direttivo WBIF). Saranno tratte conclusioni
operative connesse ai progetti. Il processo decisionale rivisto contribuirà a
razionalizzare, semplificare e migliorare l'efficacia, nonché a rispettare i
nuovi requisiti stabiliti dal regolamento finanziario. La
Commissione sostiene l'ulteriore razionalizzazione degli strumenti di azione
combinata in quattro quadri di azione combinata, allo scopo di migliorare
l'efficacia delle operazioni di azione combinata nel raggiungimento dei propri
obiettivi politici e per ridurre i costi. La
Commissione, in stretta collaborazione con il SEAE e con gli Stati membri dell'Unione
europea, si impegna a garantire l'attuazione efficiente ed efficace delle
raccomandazioni per una struttura di governance rivista degli strumenti di
azione combinata. 6) Il
coinvolgimento di istituzioni finanziarie extra-europee, e in particolare di
banche regionali nel ruolo di istituzioni finanziarie direttive, deve essere
esaminato dal consiglio del quadro dell' azione combinata pertinente
seguendo un approccio mirato, sulla base dello specifico valore aggiunto
introdotto in un progetto o in una regione specifica. Inoltre, qualora le
istituzioni finanziarie extra-europee stiano già svolgendo una funzione
direttiva in specifici strumenti di azione combinata, il loro ruolo deve essere
preservato, purché le condizioni connesse al loro valore aggiunto siano
rispettate. Il coordinamento e la cooperazione tra istituzioni finanziarie
europee ed extra-europee continuano ad assumere un forte rilievo. Pertanto, è
necessario che le istituzioni finanziarie extra‑europee siano invitate a
partecipare alle riunioni pertinenti in qualità di osservatori. 7) La
partecipazione attiva degli Stati membri dell'UE, del Parlamento europeo, del
SEAE e dei servizi della Commissione, nonché di molteplici istituzioni
finanziarie pubbliche, a livello multilaterale e bilaterale, europeo ed extra
europeo, è stata fondamentale nel raggiungimento del successo tangibile fino ad
oggi. Questo è stato ulteriormente favorito dagli scambi con le organizzazioni
della società civile e dal coinvolgimento di altri attori. Secondo la
Commissione, la piattaforma dell'UE ha chiaramente dimostrato il proprio valore
nel riunire un gran numero di parti interessate per lo scambio di competenze su
tutti gli aspetti inerenti all'azione combinata nella cooperazione esterna.
Essa raccomanda che la piattaforma dell'UE continui a basarsi su questa
esperienza e sui successi conseguiti finora, oltre a proseguire il proprio
lavoro su questioni specifiche della suddetta attività nella cooperazione
esterna. Infine,
e conformemente al programma di lavoro presentato dalla Commissione e adottato
dal gruppo politico, sono state individuate le seguenti questioni che già
formano oggetto di discussione nel 2014: • mobilitazione di
risorse del settore privato; • migliori prassi e
opportunità nei finanziamenti relativi ai cambiamenti climatici. [1] Ulteriori relazioni e documenti di lavoro dettagliati sono reperibili al
seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=IT,
dal momento che la piattaforma costituisce un gruppo di esperti
registrato della Commissione recante il seguente numero: E02852. [2] Nonché, in misura minore,
da programmi tematici. [3] Nel caso del WBIF si parla di comitato
direttivo da cui il SEAE è escluso. [4] La valutazione tecnica delle proposte di progetto del WBIF non prevede
la partecipazione del SEAE. [5] Nel WBIF in
considerazione del fatto che i principali richiedenti sono i paesi beneficiari. [6] Solo nel caso di
strumenti gestiti dalla DEVCO.