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Document 52010PC0054

2010/0036 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

/* COM/2010/0054 def. - COD 2010/0036 */

52010PC0054

2010/0036 (COD) Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea /* COM/2010/0054 def. - COD 2010/0036 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 22.2.2010

COM(2010)54 definitivo

2010/0036 (COD)

Prop osta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

RELAZIONE

1. Con il regolamento (CE) n. 2007/2000[1], l'Unione europea ha accordato un accesso eccezionale e illimitato al mercato dell'UE in esenzione dai dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Scopo principale di tali misure è dare un nuovo impulso alle economie dei paesi dei Balcani occidentali grazie all'accesso privilegiato al mercato dell'UE. Si ritiene che lo sviluppo economico favorirà a sua volta la stabilità politica nell'intera regione.

2. Dato che il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale, esso è stato codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009[2].

3. Tali preferenze commerciali sono state concesse per un periodo che scade il 31 dicembre 2010 e si applicano attualmente alla Bosnia-Erzegovina, alla Serbia e al Kosovo[3] per tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009. I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o del Montenegro continuano a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1215/2009, laddove ciò sia indicato, o di qualsiasi misura contemplata dal regolamento (CE) n. 1215/2009 che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra l'Unione europea e questi paesi.

4. In data 16 giugno 2008 è stato firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina. In attesa della conclusione delle procedure di ratifica, il 1° luglio 2008 è entrato in vigore un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina.

5. In data 29 aprile 2008 è stato firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Serbia. In attesa della sua entrata in vigore, dall'8 dicembre 2009 è attuato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'Unione europea e la Serbia, con entrata in vigore il 1° febbraio 2010.

6. Poiché l'accordo interinale/l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) conferisce alla Bosnia-Erzegovina e alla Serbia concessioni commerciali relative agli stessi prodotti identificati nei contingenti d'importazione preferenziali, tali concessioni devono essere eliminate dal regolamento (CE) n. 1215/2009. Si tratta dei contingenti tariffari preferenziali per i prodotti di "baby-beef", per lo zucchero e i prodotti dello zucchero, nonché per certi vini e prodotti della pesca.

7. Il 14 ottobre 2009 la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo "Realizzare la prospettiva europea del Kosovo" in cui si raccomandava l'estensione delle misure commerciali autonome.

8. Il Consiglio "Affari generali" nelle sue conclusioni dell'8 dicembre 2009 afferma che per quanto riguarda le relazioni dell'UE con il Kosovo annette importanza alle proposte relative al commercio, ferme restando le posizioni degli Stati membri sullo status.

9. Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 novembre 2009 "Strategia di allargamento 2009 concernente i paesi dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia" invita la Commissione a compiere ogni possibile sforzo per attenuare gli effetti della crisi economica nei Balcani occidentali.

10. Con la fine delle preferenze commerciali, i beneficiari sarebbero privati di un oggettivo vantaggio economico negli scambi con l'UE. Ciò potrebbe avere conseguenze assai gravi per i risultati economici complessivi dei Balcani occidentali e comportare ripercussioni negative sui processi di riforma interna e di transizione. Inoltre potrebbe essere gravemente compromessa la ripresa economica di tali paesi.

11. La presente proposta modifica alcuni elementi del regolamento (CE) n. 1215/2009 per consentire di prorogarne la validità fino al 31 dicembre 2015 e di apportare determinati adeguamenti in seguito all'entrata in vigore di accordi bilaterali con la Bosnia-Erzegovina e la Serbia. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 prevede anche, agli articoli 2 e 10, alcuni poteri riservati al Consiglio che non sono basati sulla decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La Commissione presenterà una proposta per la revisione globale di tali procedure della politica commerciale comune alla luce del sistema degli atti esecutivi stabilito dall'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento sulle norme e sui principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3. Tale proposta avrà implicazioni anche per gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1215/2009. La proposta sarà presentata il più presto possibile, successivamente all'adozione da parte della Commissione di una proposta sulle norme e sui principi generali relativi alle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

12. Il regolamento non comporta costi per il bilancio comunitario. Inoltre la sua applicazione non dà luogo ad una perdita di entrate doganali rispetto alla situazione attuale.

13. Tenuto conto di quanto precede la presente proposta ha lo scopo di prorogare la validità del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio al 31 dicembre 2015. La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per tenere conto delle rettifiche in termini di prodotti contemplati.

14. Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, il presente regolamento deve essere adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima del 31 dicembre 2010. Nel caso ciò non sia possibile, il considerando 8 e il secondo paragrafo dell'articolo 3, che nella proposta compaiono fra parentesi, vanno inseriti integralmente nel regolamento, al fine di garantirne, in via eccezionale, l'applicazione retroattiva.

2010/0036 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione della proposta ai Parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio[4], del 18 settembre 2000, recante misure eccezionali commerciali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea concede un accesso illimitato al mercato comunitario, in esenzione di dazi, a quasi tutti i prodotti originari dei paesi e territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Dato che il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale, esso è stato codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009[5].

(2) Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1º luglio 2008[6].

(3) Il 29 aprile 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° febbraio 2010[7].

(4) Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina, e tra l'Unione europea e la Serbia. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1215/2009 espungendo la Bosnia-Erzegovina e la Serbia dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale, nonché adeguare i volumi dei contingenti tariffari globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali. È opportuno che la Bosnia-Erzegovina e la Serbia continuino a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, qualora detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio viene a scadenza il 31 dicembre 2010. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio resta il principale strumento di regolamentazione degli scambi con il Kosovo[8]. Un accesso costante al mercato dell'Unione europea è di fondamentale importanza per la ripresa del Kosovo e dell'intera regione. Allo stesso tempo ciò non produce effetti negativi per l'Unione europea.

(5) Per i motivi citati è opportuno prorogare la validità del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio al 31 dicembre 2015.

(6) Al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali dell'Unione, occorre subordinare le preferenze di cui al presente regolamento alla proroga o al rinnovo delle deroghe dell'OMC ottenute dall'Unione europea.

(7) Al fine di tutelare gli interessi economici degli operatori è necessario prevedere misure transitorie per le merci che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in transito o si trovano in depositi doganali.

(8) [Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è necessario che il presente regolamento sia applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dato che il regolamento (CE) n. 1215/2009 viene a scadenza il 31 dicembre 2010, ]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Regimi preferenziali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all'articolo 3, i prodotti originari del territorio doganale del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nell'Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2. I prodotti originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro o della Serbia continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Essi beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste nel quadro degli accordi bilaterali tra l'Unione europea e questi paesi."

2) All'articolo 2, la lettera a) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

"a) osservanza della definizione di "prodotti originari" di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;"

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione di prodotti di "baby-beef" definiti nell'allegato II e originari del territorio doganale del Kosovo corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcasse.

Tutte le domande d'importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all'allegato II del presente regolamento. Il certificato è redatto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[9]."

4) All'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso.

5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di "baby-beef"

Le modalità specifiche di applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di "baby-beef" sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)."

6) All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 2015. Le preferenze di cui al presente regolamento cessano di applicarsi, in toto o in parte, se non sono consentite da una deroga concessa dall'Organizzazione mondiale del commercio. Tale cessazione degli effetti si applica dal giorno di cessazione della validità della deroga. Con anticipo sufficiente rispetto a tale data, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori e le autorità competenti. L'avviso specifica quali preferenze di cui al presente regolamento non sono più in vigore e la data di cessazione della loro validità."

7) L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le merci che il 1° gennaio 2011 sono in transito o si trovano nell'Unione in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali prima di tale data sono state debitamente rilasciate prove di origine della Bosnia-Erzegovina o della Serbia conformemente al disposto del Titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione[10], continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 1° maggio 2011.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

[Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

ALLEGATO I

RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura "ex", il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine | Codice NC | Descrizione | Volume del contingente per anno1 | Beneficiari | Aliquota dei dazi |

09.1571 | 0301 91 10 | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | 15 tonnellate | Territorio doganale del Kosovo | 0% |

0301 91 90 |

0302 11 10 |

0302 11 20 |

0302 11 80 |

0303 21 10 |

0303 21 20 |

0303 21 80 |

0304 19 15 |

0304 19 17 |

ex 0304 19 18 |

ex 0304 19 91 |

0304 29 15 |

0304 29 17 |

ex 0304 29 18 |

ex 0304 99 21 |

ex 0305 10 00 |

ex 0305 30 90 |

0305 49 45 |

ex 0305 59 80 |

ex 0305 69 80 |

09.1573 | 0301 93 00 | Carpe: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | 20 tonnellate | Territorio doganale del Kosovo | 0% |

0302 69 11 |

0303 79 11 |

ex 0304 19 18 |

ex 0304 19 91 |

ex 0304 29 18 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0505 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |

09.1575 | ex 0301 99 80 | Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | 45 tonnellate | Territorio doganale del Kosovo | 0% |

0302 69 61 |

0303 79 71 |

ex 0304 19 39 |

ex 0304 19 99 |

ex 0304 29 99 |

ex 0304 99 99 |

ex 0305 10 00 |

ex 0305 30 90 |

ex 0305 49 80 |

ex 0305 59 80 |

ex 0305 69 80 |

09.1577 | ex 0301 99 80 | Spigole (Dicentrarchus labrax): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | 30 tonnellate | Territorio doganale del Kosovo | 0% |

0302 69 94 |

ex 0303 77 00 |

ex 0304 19 39 |

ex 0304 19 99 |

ex 0304 29 99 |

ex 0304 99 99 |

ex 0305 10 00 |

ex 0305 30 90 |

ex 0305 49 80 |

ex 0305 59 80 |

ex 0305 69 80 |

09.1515 | ex 2204 21 93 | Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol, diversi dai vini spumanti | 50 000 hl(2) | Albania5, Bosnia-Erzegovina7, Croazia3, ex Repubblica iugoslava di Macedonia4, Montenegro6, Serbia8 o territori doganali del Kosovo | Esenzione |

ex 2204 21 94 |

ex 2204 21 95 |

ex 2204 21 96 |

ex 2204 21 97 |

ex 2204 21 98 |

ex 2204 29 93 |

ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 ex 2204 29 96 ex 2204 29 97 ex 2204 29 98 |

(1) Un unico volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2) Il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario individuale applicato in forza dell'ordine n. 09.1588 per taluni vini originari della Croazia.

(3) L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1589.

(4) L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1558 e 09.1559.

(5) L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Albania è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1512 e 09.1513.

(6) L'accesso ai contingenti tariffari globali per i vini originari del Montenegro è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Questo contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine 09.1514.

(7) L'accesso ai contingenti tariffari globali per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1528 e 09.1529.

(8) L'accesso ai contingenti tariffari globali per i vini originari della Serbia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1526 e 09.1527.

SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione (2010): 14 079 700 000 €

3. INCIDENZA FINANZIARIA

( Nessuna

X La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[11] | periodo di 12 mesi con inizio 01.01.2011 | [Anno n] |

Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | 0,3 |

Situazione a seguito dell'azione |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Articolo … |

Articolo … |

4. MISURE ANTIFRODE

In caso di frode o in mancanza di cooperazione amministrativa per il controllo dei certificati di origine o in caso di mancanza di conformità alle condizioni di ammissione al regime preferenziale, la Commissione può adottare misure per la sospensione, integrale o parziale, dei regimi di cui al regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il calcolo dell'incidenza finanziaria è basato sulle tariffe NPF ponderate in funzione degli scambi a livello SH2. Il calcolo è stato effettuato sulla base delle cifre del 2008.

L'incidenza sulle risorse proprie è espressa sotto forma di ammontare netto (vale a dire dopo deduzione del 25 % dall'ammontare lordo a titolo di spese di riscossione).

Per quanto riguarda il trattamento preferenziale per frutta e verdura il calcolo è stato basato sulla totale eliminazione della tariffa. Tuttavia la perdita effettiva è una frazione dell'ammontare indicato, in quanto il trattamento preferenziale si riferisce soltanto a un elemento specifico del valore NPF totale.

Tabella 2: Principali importazioni dell'UE dal Kosovo per regime e "perdite" stimate di entrate tariffarie UE, 2008 (Mio EUR e %)

SH2 | Importazioni UE* | Importazioni preferenziali | Importazioni al tasso NPF=0 | Tariffa NPF** | "Perdite tariffarie" |

in milioni di euro | in milioni di euro | in milioni di euro | % | in milioni di euro |

Totale parziale | 64,2 | 8,7 | 54,8 | n.d. | 0,4 |

Altre importazioni SH2 | 13,9 | 0,4 | 13,3 | n.d. | n.d. |

TUTTI I PRODOTTI | 78,1 | 9,2 | 68,1 | n.d. | n.d. |

Fonte: COMEXT e TRAINS. Nota: * Meno importazioni effettuate nell'ambito del regime "non definito". ** Ponderato in funzione degli scambi.

[1] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

[2] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

[3] Come definito nell'UNSCR 1244/99.

[4] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

[5] GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

[6] GU L 233 del 30.8.2008, pag. 6.

[7] GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

[8] Come definito nell'UNSCR 1244/99.

[9] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[10] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

[11] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

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