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Document 52009XC1119(02)

Sintesi della decisione della Commissione, del 10 giugno 2009 , che infligge un’ammenda per attuazione anticipata di un’operazione di concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e dell’articolo 57 dell’accordo SEE (caso COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône) [notificata con il numero C(2009) 4416] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 279 del 19.11.2009, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 279/9


Sintesi della decisione della Commissione

del 10 giugno 2009

che infligge un’ammenda per attuazione anticipata di un’operazione di concentrazione in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e dell’articolo 57 dell’accordo SEE

(caso COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône)

[notificata con il numero C(2009) 4416]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 279/08

Il 10 giugno 2009 la Commissione ha adottato la decisione su un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (1), relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1. La versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione si trova sul sito Internet della direzione generale Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_it.html

I.   INTRODUZIONE

(1)

Il 10 giugno 2009 la Commissione ha inflitto un’ammenda all’Electrabel SA («l’Electrabel», Belgio) per aver attuato un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria prima di averla notificata alla Commissione europea e di averne ottenuto l’autorizzazione, violando così l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89. La concentrazione è consistita nell’acquisire il controllo esclusivo della Compagnie Nationale du Rhône («la CNR», Francia) il 23 dicembre 2003.

II.   DESCRIZIONE DEL CASO IN OGGETTO

1.   Procedimento

(2)

Il 9 agosto 2007 l’Electrabel ha consultato i servizi della Commissione per sapere se essa aveva acquisito il controllo esclusivo di fatto della CNR ai termini del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («nuovo regolamento concentrazioni»). I servizi della Commissione hanno confermato che l’Electrabel aveva in effetti acquisito il controllo esclusivo di fatto della CNR.

(3)

Poiché erano state superate le soglie previste all’articolo 1 del nuovo regolamento concentrazioni, l’Electrabel ha notificato tale concentrazione il 26 marzo 2008. La Commissione ha autorizzato la concentrazione mediante decisione del 29 aprile 2008, adottata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento concentrazioni.

(4)

Il 17 dicembre 2008 è stata inviata all’Electrabel una comunicazione delle obiezioni («CO») basata sull’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (3) («vecchio regolamento concentrazioni»). In tale CO si precisava che l’Electrabel ha acquisito il controllo esclusivo della CNR con decorrenza dal 23 dicembre 2003 ed ha effettuato la concentrazione prima di notificarla alla Commissione e ottenerne l’autorizzazione, contravvenendo all’articolo 7, paragrafo 1, del vecchio regolamento concentrazioni.

(5)

Il 16 febbraio 2009 l’Electrabel ha risposto alla CO, chiedendo un’audizione, che si è svolta l’11 marzo 2009. Il 23 marzo 2009 la Commissione ha inviato per lettera all’Electrabel un’esposizione dei fatti, per conoscerne la posizione su varie dichiarazioni relative alla CNR figuranti nella relazione annuale 2003 del gruppo Suez e nella relazione annuale 2004 dell’Electrabel stessa. L’Electrabel ha risposto a tale lettera il 30 marzo 2009.

(6)

Il comitato consultivo in materia di concentrazioni è stato consultato il 14 maggio 2009 riguardo all’esistenza di un’infrazione e successivamente, il 4 giugno 2009, sull’importo previsto per l’ammenda.

2.   I fatti

(7)

Il 23 dicembre 2003 l’Electrabel, un’importante azienda elettrica belga appartenente al gruppo francese Suez (oggi GDF Suez), ha acquistato dall’EDF azioni della CNR, la seconda azienda elettrica francese, aumentando così al 49,95 % la propria partecipazione nel capitale della CNR e al 47,92 % i suoi diritti di voto.

(8)

Inoltre, il 24 luglio 2003 l’Electrabel aveva concluso un patto tra azionisti con la CDC, una società di partecipazioni controllata dallo Stato francese, che è la seconda azionista della CNR, in quanto ne detiene il 29,43 % del capitale e il 29,80 % dei diritti di voto. Secondo tale patto tra azionisti, l’Electrabel e la CDC si sono impegnate a votare, alle assemblee generali degli azionisti, in modo che il consiglio di amministrazione della CNR comprenda due rappresentanti dell’Electrabel sui tre di cui è composto, assicurando così all’Electrabel la maggioranza all’interno del consiglio di amministrazione.

(9)

L’Electrabel è anche l’unica industria azionista della CNR e, in quanto tale, è subentrata nel ruolo centrale detenuto in precedenza dall’EDF nella gestione operativa delle centrali elettriche della CNR e nella commercializzazione dell’elettricità prodotta da questa azienda. Nel 2001, nell’ambito dell’acquisizione del controllo congiunto con l’OEW dell’EnBW, un’azienda elettrica tedesca, l’EDF si era impegnata a trasformare la CNR in una produttrice di elettricità totalmente indipendente ed a ritirarsi dal 1o aprile 2001 dalla gestione operativa delle centrali elettriche della CNR e dalla commercializzazione dell’elettricità prodotta da questa azienda.

3.   Analisi giuridica

(10)

Secondo la sua costante prassi decisionale, la Commissione ritiene che, in base ai tassi di partecipazione alle assemblee degli azionisti della CNR negli anni precedenti e alla forte dispersione del rimanente capitale della CNR, l’Electrabel si era assicurata, con il 47,92 % dei diritti di voto, una maggioranza stabile nelle assemblee degli azionisti della CNR. L’Electrabel ha dunque acquisito il controllo esclusivo di fatto della CNR il 23 dicembre 2003.

(11)

Questa conclusione è rafforzata dai seguenti elementi: i) mediante il patto tra azionisti concluso nel luglio 2003 con la CDC, l’Electrabel si era assicurata il controllo sul consiglio di amministrazione della CNR, il quale è l’organo che decide a maggioranza semplice le questioni strategiche (quali il bilancio annuale e il piano aziendale della CNR), il che conferisce all’Electrabel il controllo dell’azienda; ii) nella sua qualità di unica industria azionista della CNR, in seguito al ritiro dell’EDF l’Electrabel è subentrata nella gestione operativa delle centrali elettriche della CNR e nella commercializzazione dell’elettricità prodotta da questa azienda.

(12)

Varie dichiarazioni scritte di rappresentanti del gruppo Suez e della CNR stessa confermano che dal 2004 la CNR era considerata di fatto appartenente al gruppo Suez.

(13)

Per questi motivi, la Commissione ritiene che l’Electrabel, acquisendo il controllo esclusivo il 23 dicembre 2003 senza notifica preliminare e senza aver ottenuto l’accordo della Commissione, ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, del vecchio regolamento concentrazioni, ossia il testo in applicazione al momento dei fatti.

4.   L’ammenda

(14)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del vecchio regolamento concentrazioni, la Commissione può infliggere un’ammenda d’importo massimo pari al 10 % del fatturato totale delle imprese interessate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, quando intenzionalmente o per negligenza queste effettuino un’operazione di concentrazione senza rispettare l’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(15)

Per quanto riguarda la natura dell’infrazione, la disposizione violata dall’Electrabel costituisce uno dei fondamenti del controllo comunitario delle concentrazioni, ossia l’obbligo di sospendere l’attuazione di un’operazione di concentrazione finché non si sia ottenuta l’autorizzazione della Commissione, che è una delle condizioni di controllo preliminare di tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria. In tale contesto, l’infrazione è considerata grave per la sua stessa natura.

(16)

Per quanto riguarda la gravità, il fatto che la concentrazione non abbia avuto un effetto anticoncorrenziale non è tale da ridurne la gravità, poiché l’infrazione incide sul principio stesso del controllo a priori, che è essenziale per consentire alla Commissione di esercitare le sue funzioni. Nondimeno, si è tenuto conto dell’assenza di effetto anticoncorrenziale nel fissare l’importo dell’ammenda.

(17)

Inoltre, data la comunicazione della Commissione relativa al concetto di concentrazione ai termini del regolamento (CEE) n. 4064/89 e considerata la costante prassi decisionale che la Commissione applicava all’epoca dell’infrazione, l’Electrabel non poteva ignorare che l’acquisizione della partecipazione dell’EDF insieme con la conclusione del patto tra azionisti con la CDC era di natura tale da conferirle di fatto il controllo esclusivo.

(18)

A titolo complementare, si deve rilevare che l’Electrabel è un’azienda importante, che dispone di vaste risorse ed ha una considerevole esperienza precedente del controllo delle concentrazioni comunitarie e che anche l’impresa formante oggetto dell’operazione era un’azienda importante (la seconda azienda elettrica francese in ordine d’importanza, con un fatturato di 553 milioni di EUR nel 2003).

(19)

Infine, vi sono precedenti nei quali sono state inflitte ammende per infrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del vecchio regolamento concentrazioni.

(20)

La Commissione constata l’esistenza di un’infrazione per il periodo decorrente dalla data alla quale l’Electrabel ha acquisito la parte dell’EDF (23 dicembre 2003) fino al giorno (il 9 agosto 2007) in cui la Commissione stessa è stata informata dell’esistenza del controllo, ossia 43 mesi e 17 giorni.

(21)

La Commissione riconosce come circostanza attenuante il fatto che l’Electrabel ha consultato la Commissione stessa di propria iniziativa e che ha poi prestato la propria cooperazione nel corso del procedimento.

(22)

Infine, la Commissione accorda particolare attenzione alla necessità di garantire il carattere sufficientemente dissuasivo delle ammende che infligge. Questo aspetto è particolarmente pertinente se si considera l’importanza economica dell’Electrabel.

(23)

Tenuto conto di quanto precede, e considerate le circostanze specifiche del caso in oggetto, a titolo di sanzione dell’infrazione la Commissione ha inflitto un’ammenda di 20 milioni di EUR in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89.


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del nuovo regolamento concentrazioni, il vecchio regolamento concentrazioni resta in applicazione per tutte le operazioni di concentrazione nelle quali il controllo è stato acquisito prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento concentrazioni. Nella CO si constata che il controllo della CNR è stato acquisito il 23 dicembre 2003, ossia prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento concentrazioni. Di conseguenza, il procedimento si è basato sul vecchio regolamento concentrazioni.


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