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Document 32018D0313

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/313 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2018) 1149] (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/1149

    GU L 60 del 2.3.2018, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/313/oj

    2.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 60/40


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/313 DELLA COMMISSIONE

    del 28 febbraio 2018

    che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES

    [notificata con il numero C(2018) 1149]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/821/CE (4) della Commissione stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

    (2)

    Il Belgio ha informato la Commissione che il riconoscimento dei centri d'ispezione Avia Partner e WFS situati presso l'aeroporto di Bruxelles-Zaventem dovrebbe essere limitato ai prodotti che richiedono determinate temperature controllate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (3)

    Su proposta della Danimarca, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Copenaghen dovrebbe essere limitato ai prodotti imballati unicamente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (4)

    La Germania ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Hannover-Langenhagen per quanto concerne i prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (5)

    L'Irlanda ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Shannon per quanto concerne gli ungulati vivi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (6)

    La Spagna ha informato la Commissione di aver sospeso il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Alicante in relazione agli animali vivi e ai prodotti non destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (7)

    Su proposta della Spagna, è opportuno aggiungere il riconoscimento del nuovo centro d'ispezione Alaire situato presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Madrid e ripristinare il riconoscimento del centro d'ispezione Frigalsa situato presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Vigo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (8)

    L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

    (9)

    Sulla base di informazioni ricevute dalla Croazia, è opportuno apportare alcune modifiche all'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:

    1)

    l'allegato I è così modificato:

    a)

    nella parte concernente il Belgio, la voce relativa all'aeroporto di Bruxelles-Zaventem è sostituita dalla seguente:

    «Brussel–Zaventem

    Bruxelles–Zaventem

    BE BRU 4

    A

    Flight Care 2

    NHC(2)

    U, E, O

    Avia Partner

    HC-T(2)

     

    WFS

    HC-T(CH)(2)

     

    Swiss Port

    HC(2)»

     

    b)

    nella parte concernente la Danimarca, la voce relativa al porto di Copenaghen è sostituita dalla seguente:

    «København

    DK CPH 1

    P

     

    HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)»

     

    c)

    nella parte concernente la Germania, la voce relativa all'aeroporto di Hannover-Langenhagen è sostituita dalla seguente:

    «Hannover-Langenhagen

    DE HAJ 4

    A

     

     

    O(10)»

    d)

    nella parte concernente l'Irlanda, la voce relativa all'aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

    «Shannon

    IE SNN 4

    A

     

    HC(2), NHC(2)

    e)

    la parte concernente la Spagna è così modificata:

    i)

    la voce relativa all'aeroporto di Alicante è sostituita dalla seguente:

    «Alicante

    ES ALC 4

    A

     

    HC(2), NHC(2) (*)

    O(10) (*)»

    ii)

    la voce relativa all'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

    «Madrid

    ES MAD 4

    A

    Iberia

    HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2)

    U, E, O

    Swissport

    HC(2), NHC(2)

    O

    PER4

    HC-T(CH)(2)

     

    WFS: World Wide Flight Services

    HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

    O

    Alaire

    HC-T(2)»

     

    iii)

    la voce relativa al porto di Vigo è sostituita dalla seguente:

    «Vigo

    ES VGO 1

    P

    T.C. Guixar

    HC, NHC-T(FR), NHC-NT

     

    Frioya

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Frigalsa

    HC-T(FR)(3)

     

    Pescanova

    HC-T(FR)(2)(3)

     

    Fandicosta (*)

    HC-T(FR)(2)(3) (*)

     

    Frig. Morrazo

    HC-T(FR)(3)»

     

    2)

    Nell'allegato II le voci della parte relativa alla Croazia sono sostituite dalle seguenti:

    «HR00001

    BJELOVAR

    HR00007

    GRAD ZAGREB

    HR00002

    VUKOVAR

    HR00003

    PULA

    HR00009

    ŠIBENIK

    HR00008

    SLAVONSKI BROD

    HR00004

    SPLIT

    HR00005

    VARAŽDIN

    HR00006

    ZAGREB

    HR00010

    KARLOVAC

    HR00011

    SISAK

    HR00012

    VIROVITICA»


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