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Document 32017R1586

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1586 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

    C/2017/6175

    GU L 241 del 20.9.2017, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1586/oj

    20.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 241/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1586 DELLA COMMISSIONE

    del 19 settembre 2017

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1067/2008 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (2) prevede l'apertura di un contingente tariffario globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 di qualità diversa dalla qualità alta, soggetto a un dazio di 12 EUR per tonnellata. Il suddetto contingente tariffario globale comprende un sottocontingente di 38 853 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada.

    (2)

    Conformemente alla decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3), il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»).

    (3)

    L'articolo 2.4 dell'accordo prevede la riduzione o la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di soppressione di cui all'allegato 2-A dell'accordo. Il punto 9 del suddetto allegato prevede un contingente tariffario esente da dazio di 100 000 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, classificato al codice NC 1001 99 00 e originario del Canada, per un periodo di sette anni. Il punto 6 dello stesso allegato prevede disposizioni transitorie per il primo anno.

    (4)

    Il protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine annesso all'accordo stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 1067/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017, data di applicazione provvisoria dell'accordo, ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1067/2008 è così modificato:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   In deroga alla tariffa doganale comune, il dazio all'importazione per il frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta definita nell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (*1), è fissato nel quadro dei contingenti aperti dal presente regolamento.

    2.   Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore ai quantitativi previsti agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, si applica la tariffa doganale comune.

    (*1)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).»;"

    2)

    l'articolo 2 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   È aperto, il 1o gennaio di ogni anno, un contingente tariffario di 3 073 177 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta.

    Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 12 EUR per tonnellata.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Dal 2017 al 2023, il 1o gennaio di ogni anno, è aperto un contingente tariffario di 100 000 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada di frumento tenero del codice NC 1001 99 00, di qualità diversa dalla qualità alta (numero d'ordine 09.4124).

    In deroga al primo comma, per l'anno 2017, il volume del contingente tariffario è di 27 778 tonnellate.

    Le importazioni nell'ambito del contingente tariffario sono esenti da dazio.»;

    3)

    l'articolo 3 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il contingente tariffario di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è suddiviso in tre sottocontingenti:

    sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti,

    sottocontingente II (numero d'ordine 09.4125): 2 378 387 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti,

    sottocontingente III (numero d'ordine 09.4133): 122 790 tonnellate per tutti i paesi terzi.»;

    b)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Qualora, nel corso di un anno, si constati una sottoutilizzazione rilevante del sottocontingente I, la Commissione può, con il consenso del paese terzo interessato, adottare disposizioni per il trasferimento dei quantitativi inutilizzati verso gli altri sottocontingenti, secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;

    c)

    al paragrafo 3, i termini «sottocontingente III» sono sostituiti dai termini «sottocontingente II»;

    4)

    all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:

    nel caso del sottocontingente II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato,

    nel caso del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e dei sottocontingenti I e III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il quantitativo totale aperto per l'anno in causa per il contingente o il sottocontingente interessato.

    Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.»;

    5)

    all'articolo 8 è inserito il comma seguente:

    «In deroga al primo comma, l'immissione in libera pratica nell'Unione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine è quello che figura nell'allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (*2).

    (*2)  GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.»."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

    (3)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).


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