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Document 32017R0173
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/173 of 1 February 2017 amending Regulation (EC) No 1292/2008 and Implementing Regulation (EU) No 887/2011, as regards the name of the holder of the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 and Enterococcus faecium CECT 4515 (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/0416
GU L 28 del 2.2.2017, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/173 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La società Norel SA ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione (3). |
(2) |
Il richiedente sostiene che la società Evonik Nutrition & Care GmbH ha acquisito dalla Norel SAS i diritti di commercializzazione degli additivi per mangimi Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e Enterococcus faecium CECT 4515 con effetto a decorrere dal 4 luglio 2016. Il richiedente ha presentato opportuni dati a sostegno della sua richiesta. |
(3) |
La proposta di modifica del titolare dell'autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
(4) |
Per consentire alla Evonik Nutrition & Care GmbH di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle rispettive autorizzazioni. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011. |
(6) |
Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1292/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1292/2008
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008, seconda colonna, il termine «Norel SA» è sostituito dal termine «Evonik Nutrition & Care GmbH».
Articolo 2
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è così modificato:
a) |
nel titolo, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH»; |
b) |
nella seconda colonna dell'allegato, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH». |
Articolo 3
Misure transitorie
Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 7).