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Document 32017R0173

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/0416

GU L 28 del 2.2.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/173/oj

2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/173 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e di Enterococcus faecium CECT 4515

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La società Norel SA ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione (2) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione (3).

(2)

Il richiedente sostiene che la società Evonik Nutrition & Care GmbH ha acquisito dalla Norel SAS i diritti di commercializzazione degli additivi per mangimi Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 e Enterococcus faecium CECT 4515 con effetto a decorrere dal 4 luglio 2016. Il richiedente ha presentato opportuni dati a sostegno della sua richiesta.

(3)

La proposta di modifica del titolare dell'autorizzazione ha carattere puramente amministrativo e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire alla Evonik Nutrition & Care GmbH di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione è necessario modificare i termini delle rispettive autorizzazioni.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011.

(6)

Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 1292/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1292/2008

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008, seconda colonna, il termine «Norel SA» è sostituito dal termine «Evonik Nutrition & Care GmbH».

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 è così modificato:

a)

nel titolo, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH»;

b)

nella seconda colonna dell'allegato, i termini «Norel SA» sono sostituiti dai termini «Evonik Nutrition & Care GmbH».

Articolo 3

Misure transitorie

Le scorte esistenti degli additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 7).


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