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Document 32017R0172

Regolamento (UE) 2017/172 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di alimenti per animali da compagnia e per l'esportazione di stallatico trasformato (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/0445

GU L 28 del 2.2.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/172/oj

2.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/172 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di alimenti per animali da compagnia e per l'esportazione di stallatico trasformato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 27, lettera g), l'articolo 41, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) reca le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprendenti i parametri per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost, le condizioni per l'immissione sul mercato di alimenti importati per animali da compagnia e le norme per l'esportazione di materiali di categoria 2.

(2)

L'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011 fissa le norme per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas e in compost. Conformemente all'allegato V, capo III, sezione 2, punto 3, lettera b), l'autorità competente può, a determinate condizioni, autorizzare l'applicazione di prescrizioni particolari diverse da quelle specificate al capo III.

(3)

In tali casi i residui della digestione e il compost dovrebbero tuttavia essere immessi sul mercato solo all'interno dello Stato membro in cui i parametri di trasformazione alternativi sono stati autorizzati. Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli impianti di biogas e compost menzionati nell'allegato V, capo III, sezione 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, è opportuno escludere dalle norme stabilite al capo III, sezione 3, punto 2, i residui della digestione e il compost per i quali lo Stato membro ha già autorizzato parametri di trasformazione alternativi. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011.

(4)

Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati esclusivamente da paesi terzi autorizzati. Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca provenienti da paesi terzi autorizzati a importare prodotti della pesca destinati al consumo umano in conformità all'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione (3). Ciò non vale per l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. L'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca è, a tale riguardo, soggetta a condizioni più rigorose di quelle per l'importazione di alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. È opportuno autorizzare l'importazione di alimenti trasformati per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca da tutti i paesi terzi autorizzati ad importare alimenti greggi per animali da compagnia derivati da sottoprodotti della pesca. Va pertanto modificata di conseguenza la tabella II dell'l'allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(5)

L'esportazione di stallatico trasformato destinato all'incenerimento o allo smaltimento in discarica è vietata. Tuttavia, a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'esportazione di tale materiale per l'uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost può essere consentita a condizione che il paese di destinazione sia un membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Al fine di consentire l'esportazione di stallatico trasformato e fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato, è opportuno fissar norme per l'esportazione di tali prodotti per fini diversi dall'incenerimento, dallo smaltimento in discarica o dall'uso in impianti per la fabbricazione di biogas o compost in paesi non membri dell'OCSE. Tali norme dovrebbero stabilire prescrizioni almeno equivalenti a quelle per l'immissione sul mercato di stallatico trasformato e di fertilizzanti organici contenenti unicamente stallatico trasformato. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 25 del regolamento (UE) n. 142/2011 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Le norme stabilite nell'allegato XIV, capo V, si applicano alle esportazioni dall'Unione dei prodotti derivati ivi specificati.»

Articolo 2

Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato V, capo III, sezione 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

I residui di digestione o il compost diversi da quelli di cui alla sezione 2, punto 3, lettera b), che non sono conformi alle prescrizioni della presente sezione vengono sottoposti a nuova trasformazione o compostaggio e, nel caso di presenza della Salmonella, vengono manipolati o eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.»

2)

l'allegato XIV è così modificato:

a)

al capo II, sezione 1, nella tabella 2, la riga 12 è sostituita dal testo seguente:

«12

Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare

a)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punti i) e ii).

b)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punto iii).

Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II.

a)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia:

i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2009, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non disossate.

Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

b)

Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi:

i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi:

 

(JP) Giappone

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Taiwan.

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.

a)

Nel caso di conserve di alimenti per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A.

b)

Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B.

c)

Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C.

d)

Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.»

b)

è aggiunto il seguente capo V:

«CAPO V

NORME PER L'ESPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DERIVATI

Norme applicabili all'esportazione dei prodotti derivati sottoelencati di cui all'articolo 25, paragrafo 4:

 

Prodotti derivati

Norme per l'esportazione

1

Stallatico trasformato e fertilizzanti organici, compost o residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas non contenenti altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato.

Lo stallatico trasformato e i fertilizzanti organici, compost o residui della digestione dalla trasformazione generatrice di biogas non contenenti altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato devono essere conformi almeno alle condizioni stabilite all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e).»


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