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Document 32017R0104
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/104 of 19 October 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 148/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2016/6624
GU L 17 del 21.1.2017, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2024; abrog. impl. da 32022R1855
21.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 17/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/104 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2016
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione (2) stabilisce i dati che devono essere segnalati e obbliga le controparti ad assicurare che i dati segnalati siano concordati tra entrambe le parti dell'operazione. |
(2) |
È importante inoltre riconoscere che le controparti centrali (CCP) agiscono come parte del contratto derivato. Pertanto, se un contratto in essere è successivamente compensato mediante controparte centrale, il contratto dovrebbe essere segnalato come cessato e il nuovo contratto risultante dalla compensazione dovrebbe essere oggetto di segnalazione. |
(3) |
Se il contratto derivato è costituito da una combinazione di contratti derivati, le autorità competenti devono poter capire le caratteristiche di ciascuno dei contratti derivati in questione. Dato che le autorità competenti devono inoltre essere in grado di comprendere il contesto generale, dovrebbe altresì risultare chiaro dalla segnalazione che l'operazione rientra in una strategia complessiva. Pertanto, i contratti derivati che si riferiscono ad una combinazione di contratti derivati dovrebbero essere segnalati in sezioni separate per ciascun contratto derivato, con un identificativo interno che consenta un collegamento tra le sezioni. |
(4) |
Per quanto riguarda i contratti derivati costituiti da una combinazione di contratti derivati che devono essere segnalati in più di una segnalazione, può essere difficile determinare in che modo le pertinenti informazioni sul contratto dovrebbero essere ripartite tra le segnalazioni e quindi quante segnalazioni dovrebbero essere presentate. Pertanto, le controparti dovrebbero concordare il numero di segnalazioni da presentare ai fini della segnalazione del contratto. |
(5) |
Per monitorare adeguatamente la concentrazione delle esposizioni e del rischio sistemico è di fondamentale importanza assicurare che ai repertori di dati sulle negoziazioni siano trasmesse informazioni complete e accurate sull'esposizione e sulle garanzie scambiate tra le due controparti. Pertanto, è essenziale che le controparti segnalino le valutazioni dei contratti derivati secondo una metodologia comune. Inoltre, è altrettanto importante imporre la segnalazione dei margini iniziali e dei margini di variazione costituiti e ricevuti. |
(6) |
Affinché le autorità competenti dispongano di informazioni complete sulle reali esposizioni delle controparti in tutte le classi di derivati, è essenziale definire gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i dati sui derivati su crediti e sulle garanzie scambiate dalle controparti. Inoltre, per consentire alle parti segnalanti di rispettare gli obblighi di segnalazione in modo armonizzato e standardizzato, è necessario fornire una descrizione più chiara dei campi attualmente previsti. |
(7) |
È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 148/2013. |
(8) |
Gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i dati da segnalare dovrebbero essere modificati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi. |
(9) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
(10) |
Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha anche condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 è così modificato:
1) |
il paragrafo 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «2. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati in un'unica segnalazione. In deroga al primo comma, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicati in segnalazioni separate se si applicano le seguenti condizioni:
Le controparti di un contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati stabiliscono di comune accordo, prima del termine della segnalazione, il numero di segnalazioni separate da trasmettere al repertorio di dati sulle negoziazioni in relazione al contratto derivato. La controparte segnalante collega le segnalazioni separate al gruppo di segnalazioni dell'operazione mediante un identificativo unico a livello della controparte, conformemente al campo 14 della tabella 2 dell'allegato.»; |
2) |
gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 2 Operazioni compensate 1. Se un contratto derivato di cui sono già stati comunicati i dati a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 è successivamente compensato da una CCP, detto contratto è segnalato come cessato specificando come tipo di azione nel campo 93 della tabella 2 dell'allegato «cessazione anticipata», e segnalando i nuovi contratti risultanti dalla compensazione. 2. Quando i contratti sono conclusi e compensati in una sede di negoziazione nello stesso giorno, sono segnalati solo i contratti risultanti dalla compensazione. Articolo 3 Segnalazione delle esposizioni 1. I dati sulle garanzie di cui alla tabella 1 dell'allegato includono tutte le garanzie costituite e ricevute, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato. 2. Quando una controparte non costituisce garanzie per ogni singola operazione, le controparti segnalano al repertorio di dati sulle negoziazioni la garanzia costituita e ricevuta sul portafoglio, conformemente ai campi da 21 a 35 della tabella 1 dell'allegato. 3. Quando relativamente ad un contratto viene segnalata la garanzia costituita sul portafoglio, la controparte segnalante trasmette al repertorio di dati sulle negoziazioni il codice che identifica il portafoglio collegato al contratto segnalato, conformemente al campo 23 della tabella 1 dell'allegato. 4. Le controparti non finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenute a segnalare le garanzie e le valutazioni a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello dei contratti di cui alla tabella 1 dell'allegato. 5. Per i contratti compensati mediante CCP, la controparte segnala la valutazione del contratto fornita dalla CCP, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell'allegato. 6. Per i contratti non compensati mediante CCP, la controparte segnala, conformemente ai campi da 17 a 20 della tabella 1 dell'allegato, la valutazione del contratto effettuata secondo la metodologia definita nell'International Financial Reporting Standard IFRS 13 Valutazione del fair value adottato dall'Unione e di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (*1). (*1) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).»;" |
3) |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Importo nozionale 1. L'importo nozionale del contratto derivato, di cui al campo 20 della tabella 2 dell'allegato, è indicato come segue:
2. La segnalazione iniziale del contratto derivato il cui valore nozionale varia nel tempo specifica l'importo nozionale applicabile alla data della conclusione del contratto derivato.»; |
4) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Log relativo ai dati Le modifiche dei dati registrati nei repertori di dati sulle negoziazioni sono conservate in un log che indica la persona o le persone che hanno chiesto la modifica, ivi compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni, se applicabile, le ragioni della modifica, la data e l'ora e una descrizione chiara delle modifiche, tra cui i dati originari e i nuovi dati pertinenti di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato.»; |
5) |
l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o novembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Dati da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni
Tabella 1
Dati della controparte
|
Campo |
Dati da segnalare |
|
Parti del contratto |
|
1 |
Data e ora della segnalazione |
Data e ora della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni. |
2 |
Identificativo della controparte segnalante |
Codice unico identificativo della controparte segnalante. |
3 |
Tipo di identificativo dell'altra controparte |
Tipo di codice utilizzato per identificare l'altra controparte. |
4 |
Identificativo dell'altra controparte |
Codice unico identificativo dell'altra controparte nel contratto. Questo campo è compilato dal punto di vista della controparte segnalante. In caso di persone fisiche, utilizzare il codice cliente, in maniera coerente. |
5 |
Paese dell'altra controparte |
Codice del paese in cui ha sede l'altra controparte o, se l'altra controparte è una persona fisica, del paese di residenza. |
6 |
Settore di attività della controparte segnalante |
Natura delle attività della controparte segnalante. Se la controparte segnalante è una controparte finanziaria, questo campo contiene tutti i codici necessari inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie e che si applicano alla controparte. Se la controparte segnalante è una controparte non finanziaria, questo campo contiene tutti i codici necessari inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie e che si applicano alla controparte. Se è segnalata più di un'attività, i codici sono indicati in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività. |
7 |
Natura della controparte segnalante |
Indicare se la controparte segnalante è una CCP, una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria o altro tipo di controparte di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
8 |
Identificativo dell'intermediario |
Se l'intermediario agisce per conto della controparte segnalante senza diventare esso stesso una controparte, la controparte segnalante lo identifica con un codice unico. |
9 |
Identificativo dell'entità che trasmette la segnalazione |
Nel caso in cui la controparte segnalante abbia delegato l'effettuazione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico. In caso contrario, lasciare il campo in bianco. |
10 |
Identificativo del partecipante diretto |
Se il contratto derivato è compensato e la controparte segnalante non è un partecipante diretto, in questo campo è indicato il partecipante diretto attraverso il quale il contratto derivato è compensato, mediante un codice unico. |
11 |
Tipo di identificativo del beneficiario |
Tipo di codice utilizzato per identificare il beneficiario. |
12 |
Identificativo del beneficiario |
La parte titolare dei diritti e delle obbligazioni che derivano dal contratto. Quando l'operazione è eseguita attraverso una struttura, quali un trust o un fondo, che rappresenta una serie di beneficiari, indicare come beneficiario tale struttura. Quando il beneficiario del contratto non è una controparte del contratto, la controparte segnalante deve identificarlo con un codice unico, o per le persone fisiche, con il codice cliente, utilizzato in maniera coerente, attribuitogli dalla persona giuridica a cui la persona fisica ha fatto ricorso. |
13 |
Capacità negoziale |
Indica se la controparte segnalante ha concluso il contratto come principale per conto proprio (a nome proprio o a nome di un cliente) o come agente per conto e a nome di un cliente. |
14 |
Lato della controparte |
Indica se la controparte segnalante è acquirente o venditore. |
15 |
Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria |
Precisare se il contratto è oggettivamente misurabile in quanto direttamente collegato all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte segnalante, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Lasciare in bianco il campo se la controparte segnalante è una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
16 |
Soglia di compensazione |
Precisare se la controparte segnalante supera la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Lasciare in bianco il campo se la controparte segnalante è una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
17 |
Valore del contratto |
Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o, se del caso, valutazione in base ad un modello, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. La valutazione della CCP da utilizzare per le operazioni compensate. |
18 |
Valuta della valutazione |
Valuta utilizzata per la valutazione del contratto. |
19 |
Data e ora della valutazione |
Data e ora dell'ultima valutazione. Per la valutazione in base ai prezzi di mercato, segnalare la data e l'ora della pubblicazione dei prezzi di riferimento. |
20 |
Tipo di valutazione |
Indicare se la valutazione è stata eseguita in base ai prezzi di mercato o ad un modello o se è stata fornita dalla controparte centrale (CCP). |
21 |
Costituzione di garanzia |
Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti. |
22 |
Garanzia per portafoglio |
Indicare se la garanzia è stata costituita su un portafoglio. Per «portafoglio» si intende che la garanzia è calcolata sulla base delle posizioni nette risultanti da una serie di contratti piuttosto che sulla singola operazione. |
23 |
Codice della garanzia per portafoglio |
Se la garanzia è segnalata per un portafoglio, identificare il portafoglio con un codice unico stabilito dalla controparte segnalante. |
24 |
Margine iniziale costituito |
Valore del margine iniziale costituito dalla controparte segnalante a favore dell'altra controparte. Se il margine iniziale è costituito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine iniziale costituito per il portafoglio. |
25 |
Valuta del margine iniziale costituito |
Specificare la valuta del margine iniziale costituito. |
26 |
Margine di variazione costituito |
Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, costituito dalla controparte segnalante a favore dell'altra controparte. Se il margine di variazione è costituito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine di variazione costituito per il portafoglio. |
27 |
Valuta del margine di variazione costituito |
Specificare la valuta del margine di variazione costituito. |
28 |
Margine iniziale ricevuto |
Valore del margine iniziale che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte. Se il margine iniziale è ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine iniziale ricevuto per il portafoglio. |
29 |
Valuta del margine iniziale ricevuto |
Specificare la valuta del margine iniziale ricevuto. |
30 |
Margine di variazione ricevuto |
Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte. Se il margine di variazione è ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine di variazione ricevuto per il portafoglio. |
31 |
Valuta del margine di variazione ricevuto |
Specificare la valuta del margine di variazione ricevuto. |
32 |
Garanzia costituita in eccesso |
Valore della garanzia costituita in eccesso rispetto alla garanzia richiesta. |
33 |
Valuta della garanzia costituita in eccesso |
Specificare la valuta della garanzia costituita in eccesso. |
34 |
Garanzia ricevuta in eccesso |
Valore della garanzia ricevuta in eccesso rispetto alla garanzia richiesta. Garanzie |
35 |
Valuta della garanzia ricevuta in eccesso |
Specificare la valuta della garanzia ricevuta in eccesso. |
Tabella 2
Dati comuni
|
Campo |
Dati da segnalare |
Tipi di contratti derivati interessati |
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|
Sezione 2a — tipo di contratto |
|
Tutti i contratti |
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1 |
Tipo di contratto |
Ogni contratto segnalato è classificato in base al tipo. |
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2 |
Classe di attività |
Ogni contratto segnalato è classificato secondo la classe di attività sulla quale è basato. |
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Sezione 2b — informazioni sul contratto |
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Tutti i contratti |
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3 |
Tipo di classificazione del prodotto |
Il tipo di classificazione del pertinente prodotto. |
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4 |
Classificazione del prodotto |
Per i prodotti identificati tramite il codice ISIN (International Securities Identification Number — numero internazionale di identificazione dei titoli) o mediante codice alternativo di identificazione degli strumenti finanziari (Alternative Instrument Identifier — AII), specificare il codice CFI (Classification of Financial Instruments — classificazione degli strumenti finanziari). Per i prodotti per i quali non è disponibile né ISIN né AII, specificare l'identificativo unico del prodotto (Unique Product Identifier — UPI) approvato. Fino all'approvazione dell'UPI detti prodotti sono classificati con il codice CFI. |
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5 |
Tipo di identificazione del prodotto |
Il tipo di identificazione del pertinente prodotto. |
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6 |
Identificazione del prodotto |
Il prodotto è identificato mediante ISIN o AII. Utilizzare un codice AII se il prodotto è negoziato in una sede di negoziazione classificata con codice AII nel registro pubblicato sul sito web dell'ESMA e istituito sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (2). Il codice AII è utilizzato solo fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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7 |
Tipo di identificazione del sottostante |
Il tipo di identificativo del pertinente sottostante. |
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8 |
Identificazione del sottostante |
Il sottostante diretto è identificato mediante un identificativo unico del sottostante sulla base del suo tipo. Il codice AII è utilizzato solo fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014. Per i credit default swap indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. Per i panieri composti, tra gli altri, di strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, specificare solo gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione. |
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9 |
Valuta nozionale 1 |
Valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1. |
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10 |
Valuta nozionale 2 |
L'altra valuta dell'importo nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 2. |
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11 |
Valuta di consegna |
La valuta da consegnare. |
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Sezione 2c — dati sull'operazione |
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Tutti i contratti |
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12 |
Identificativo dell'operazione |
Finché non sarà disponibile l'UTI globale, il codice unico dell'operazione concordato con l'altra controparte. |
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13 |
Numero di tracciamento della segnalazione |
Un numero unico per il gruppo di segnalazioni che si riferiscono all'esecuzione di uno stesso contratto derivato. |
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14 |
Identificativo della componente di negoziazione complessa |
Identificativo, interno all'impresa che effettua la segnalazione, che consente di identificare e collegare tutte le segnalazioni attinenti allo stesso contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati. Il codice deve essere unico a livello della controparte per il gruppo di segnalazioni delle operazioni risultanti dal contratto derivato. Campo applicabile solo se l'impresa esegue un contratto derivato composto da due o più contratti derivati e il contratto non può essere adeguatamente segnalato con un'unica segnalazione. |
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15 |
Sede di esecuzione |
La sede di esecuzione del contratto derivato è identificata per mezzo di un codice unico per la sede di esecuzione. Se è stato stipulato un contratto OTC e il relativo strumento è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, utilizzare il codice MIC «XOFF». Se è stato stipulato un contratto OTC e il relativo strumento non è ammesso alla negoziazione o non è negoziato in una sede di negoziazione, utilizzare il codice MIC «XXXX». |
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16 |
Compressione |
Indicare se il contratto risulta da un'operazione di compressione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 600/2014. |
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17 |
Prezzo/tasso |
Il prezzo del derivato, esclusi, laddove applicabile, commissioni e interessi maturati. |
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18 |
Notazione del prezzo |
Il modo in cui è espresso il prezzo. |
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19 |
Valuta del prezzo |
La valuta in cui è denominato il prezzo/tasso. |
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20 |
Valore nozionale |
L'importo di riferimento sulla base del quale sono determinati i pagamenti contrattuali. Per quanto riguarda le cessazioni parziali, gli ammortamenti e i contratti in cui il valore nozionale, a causa delle caratteristiche del contratto, varia nel tempo, indicare il nozionale residuo dopo la variazione. |
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21 |
Moltiplicatore del prezzo |
Il numero di unità dello strumento finanziario contenute in un lotto di negoziazione; ad esempio, il numero di derivati rappresentati dal contratto. |
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22 |
Quantità |
Numero di contratti inclusi nella segnalazione. Per le scommesse sul differenziale (spread bets), la quantità è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante diretto. |
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23 |
Pagamento anticipato |
Importo di eventuali pagamenti anticipati che la controparte segnalante ha effettuato o ricevuto. |
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24 |
Tipo di consegna |
Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contante. |
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25 |
Data e ora di esecuzione |
Data e ora di esecuzione del contratto. |
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26 |
Data di entrata in vigore |
Data alla quale le obbligazioni contrattuali entrano in vigore. |
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27 |
Data di scadenza |
Data originaria di scadenza del contratto segnalato. La cessazione anticipata non può essere segnalata in questo campo. |
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28 |
Data di cessazione |
Data di cessazione in caso di cessazione anticipata del contratto segnalato. |
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29 |
Data di regolamento |
Data del regolamento del sottostante. Se più di una, utilizzare più campi. |
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30 |
Tipo di accordo quadro |
Indicare il riferimento all'accordo quadro, se esistente (ad esempio, ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements). |
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31 |
Versione dell'accordo quadro |
Indicare l'anno della versione dell'accordo quadro utilizzato per l'operazione segnalata, se del caso (ad esempio, 1992, 2002, …). |
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Sezione 2d — attenuazione del rischio/segnalazione |
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Tutti i contratti |
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32 |
Data e ora della conferma |
La data e l'ora della conferma, come stabilito all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (4). |
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33 |
Mezzi di conferma |
Indicare se il contratto è stato confermato per via elettronica, per via non elettronica o se non è stato confermato. |
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Sezione 2e — compensazione |
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Tutti i contratti |
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34 |
Obbligo di compensazione |
Indicare se il contratto segnalato appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione e se entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 al momento dell'esecuzione del contratto. |
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35 |
Compensato |
Indicare se la compensazione ha avuto luogo. |
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36 |
Data e ora della compensazione |
Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo. |
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37 |
CCP |
Se il contratto è stato compensato, indicare il codice unico della CCP che ha compensato il contratto. |
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38 |
Infragruppo |
Indicare se il contratto è stato concluso nel quadro di un'operazione infragruppo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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Sezione 2f — tassi di interesse |
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Derivati su tassi di interesse |
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39 |
Tasso fisso della gamba 1 |
Indicazione del tasso fisso della gamba 1 utilizzato, se applicabile. |
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40 |
Tasso fisso della gamba 2 |
Indicazione del tasso fisso della gamba 2 utilizzato, se applicabile. |
|
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41 |
Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 1 |
Il numero effettivo di giorni del periodo di calcolo del pertinente tasso fisso della gamba 1 payer, se applicabile. |
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42 |
Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2 |
Il numero effettivo di giorni del periodo di calcolo del pertinente tasso fisso della gamba 2 payer, se applicabile. |
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43 |
Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Periodo |
Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 1, se applicabile. |
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44 |
Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 1, se applicabile. |
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45 |
Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Periodo |
Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 2, se applicabile. |
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46 |
Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 2, se applicabile. |
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47 |
Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo |
Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 1, se applicabile. |
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48 |
Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 1, se applicabile. |
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49 |
Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo |
Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 2, se applicabile. |
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50 |
Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 2, se applicabile. |
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51 |
Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1 — Periodo |
Periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1, se applicabile. |
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52 |
Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1, se applicabile. |
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53 |
Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 — Periodo |
Periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2, se applicabile. |
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54 |
Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2, se applicabile. |
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55 |
Tasso variabile della gamba 1 |
Indicazione dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile. |
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56 |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Periodo |
Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1. |
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57 |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1. |
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58 |
Tasso variabile della gamba 2 |
Indicazione dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile. |
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59 |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Periodo |
Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2. |
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60 |
Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore |
Moltiplicatore del periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2. |
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Sezione 2 g — tassi di cambio |
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Derivati su valute |
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61 |
Valuta di consegna 2 |
La valuta intermedia, se diversa da quella di consegna. |
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62 |
Tasso di cambio 1 |
Il tasso di cambio alla data e all'ora in cui il contratto è stato concluso. È espresso come il prezzo della valuta di base nella valuta quotata. |
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63 |
Tasso di cambio a termine |
Tasso di cambio a termine come concordato tra le controparti nel contratto. È espresso come il prezzo della valuta di base nella valuta quotata. |
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64 |
Base del tasso di cambio |
Base di quotazione per il tasso di cambio. |
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Sezione 2 h — materie prime e quote di emissione |
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Derivati su materie prime e su quote di emissione |
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Informazioni generali |
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65 |
Materie prime sottostanti |
Indicare il tipo di materia prima che costituisce il sottostante del contratto. |
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66 |
Informazioni specifiche sulle materie prime |
Dati sulla particolare materia prima in aggiunta alle informazioni del campo 65. |
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Energia |
I campi da 67 a 77 si applicano solo ai contratti derivati relativi al gas naturale e all'energia elettrica forniti nell'Unione. |
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67 |
Punto o zona di consegna |
Punti di consegna o aree di mercato. |
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68 |
Punto di interconnessione |
Identificazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto. |
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69 |
Tipo di carico |
Identificazione del profilo di consegna. |
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Sezione ripetibile dei campi da 70 a 77. |
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70 |
Intervalli di consegna del carico |
L'intervallo di tempo per ogni blocco o forma. |
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71 |
Data e ora di inizio della consegna |
Data e ora di inizio della consegna. |
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72 |
Data e ora di fine della consegna |
Data e ora di fine della consegna. |
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73 |
Durata |
La durata del periodo di consegna. |
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74 |
Giorni della settimana |
I giorni della settimana della consegna. |
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75 |
Capacità di consegna |
Capacità di consegna per ogni intervallo di consegna specificato nel campo 70. |
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76 |
Unità di quantità |
Quantità giornaliera o oraria in MWh o kWh/g corrispondente alla materia prima sottostante. |
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77 |
Prezzo per quantità per intervallo di tempo |
Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo di consegna. |
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Sezione 2i — opzioni |
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Contratti contenenti un'opzione |
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78 |
Tipo di opzione |
Indicare se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o se al momento dell'esecuzione del contratto derivato non è possibile stabilirlo.
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79 |
Stile di esercizio dell'opzione |
Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano). |
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80 |
Prezzo strike (tasso cap/floor) |
Il prezzo strike dell'opzione. |
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81 |
Notazione del prezzo strike |
Il modo in cui è espresso il prezzo strike. |
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82 |
Data di scadenza del sottostante |
Per le swaption, la data di scadenza dello swap sottostante. |
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Sezione 2 j — derivati su crediti |
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83 |
Rango |
Informazioni sul rango per i contratti su indici o su entità single name. |
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84 |
Entità di riferimento |
Identificazione dell'entità di riferimento sottostante. |
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85 |
Frequenza di pagamento |
La frequenza di pagamento del tasso di interesse o della cedola. |
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86 |
La base di calcolo |
La base di calcolo del tasso di interesse. |
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87 |
Serie |
Il numero di serie della composizione dell'indice, se applicabile. |
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88 |
Version (versione) |
Una nuova versione della serie viene emessa in caso di default di una delle componenti e di riponderazione dell'indice per tener conto del nuovo numero di componenti complessive dell'indice. |
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89 |
Fattore dell'indice |
Il fattore da applicare al nozionale (campo 20) per aggiustarlo a tutti gli eventi di credito precedenti nella serie di indici. Il dato varia tra 0 e 100. |
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90 |
Segmento |
Indicare se il contratto derivato è suddiviso in segmenti. |
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91 |
Punto di attacco (attachment point) |
Il punto in cui le perdite nel paniere incidono su un determinato segmento. |
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92 |
Punto di distacco (detachment point) |
Il punto oltre il quale le perdite non incidono su un determinato segmento. |
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Sezione 2k — modifiche del contratto |
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93 |
Tipo di azione |
Se la segnalazione riguarda:
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94 |
Livello |
Indica se la segnalazione è effettuata a livello di operazione o di posizione. La segnalazione a livello di posizione può essere utilizzata solo come integrazione della segnalazione a livello di operazione, per segnalare eventi post-negoziazione e solo se le singole operazioni in prodotti fungibili sono state sostituite dalla posizione. |
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(1) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).»