EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0699

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/699 della Commissione, del 10 maggio 2016, che istituisce massimali di bilancio per il 2016 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2016/2604

GU L 121 del 11.5.2016, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/699/oj

11.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/699 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2016

che istituisce massimali di bilancio per il 2016 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2016 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri.

(2)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2016 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.

(3)

Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2016 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

(4)

In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2016 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

(5)

Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2016 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(6)

In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2016 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

(7)

Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2016 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

(8)

Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2016, la Commissione deve fissare il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2016 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(9)

Per quanto riguarda il 2016, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2016. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2016 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla medesima data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

2.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

3.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

4.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

5.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

6.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

7.   Gli importi massimi per il 2016 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

8.   I massimali nazionali annui per il 2016 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO

I.   Massimali di bilancio per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2016

Belgio

225 595

Danimarca

564 769

Germania

3 042 977

Irlanda

828 429

Grecia

1 182 879

Spagna

2 816 109

Francia

3 199 094

Croazia

87 941

Italia

2 314 333

Lussemburgo

22 819

Malta

648

Paesi Bassi

513 025

Austria

470 847

Portogallo

284 807

Slovenia

73 581

Finlandia

269 562

Svezia

401 642

Regno Unito

2 091 382

II.   Massimali di bilancio per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2016

Bulgaria

378 949

Repubblica ceca

462 535

Estonia

75 612

Cipro

30 805

Lettonia

109 970

Lituania

171 472

Ungheria

734 076

Polonia

1 551 652

Romania

898 240

Slovacchia

250 297

III.   Massimali di bilancio per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2016

Belgio

48 186

Bulgaria

55 868

Germania

341 633

Francia

727 067

Croazia

20 287

Lituania

66 377

Polonia

281 810

Romania

94 709

Regno Unito

32 334

IV.   Massimali di bilancio per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2016

Belgio

152 932

Bulgaria

237 735

Repubblica ceca

253 212

Danimarca

255 805

Germania

1 464 143

Estonia

34 369

Irlanda

364 041

Grecia

569 748

Spagna

1 455 505

Francia

2 181 201

Croazia

60 860

Italia

1 155 242

Cipro

15 068

Lettonia

61 729

Lituania

132 753

Lussemburgo

10 064

Ungheria

403 338

Malta

1 572

Paesi Bassi

221 052

Austria

207 726

Polonia

1 018 590

Portogallo

172 186

Romania

531 741

Slovenia

41 099

Slovacchia

132 443

Finlandia

157 027

Svezia

209 189

Regno Unito

953 964

V.   Massimali di bilancio per il regime di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2016

Danimarca

2 857

VI.   Massimali di bilancio per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2016

Belgio

8 495

Bulgaria

1 030

Repubblica ceca

1 688

Danimarca

5 116

Germania

48 805

Estonia

344

Irlanda

24 269

Grecia

37 983

Spagna

97 034

Francia

72 707

Croazia

4 057

Italia

38 508

Cipro

352

Lettonia

3 200

Lituania

5 531

Lussemburgo

503

Ungheria

5 378

Malta

21

Paesi Bassi

14 737

Austria

13 848

Polonia

33 953

Portogallo

11 479

Romania

15 000

Slovenia

2 055

Slovacchia

1 348

Finlandia

5 234

Svezia

10 459

Regno Unito

49 491

VII.   Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2016

Belgio

10 195

Bulgaria

15 849

Repubblica ceca

16 881

Danimarca

17 054

Germania

97 610

Estonia

2 291

Irlanda

24 269

Grecia

37 983

Spagna

97 034

Francia

145 413

Croazia

4 057

Italia

77 016

Cipro

1 005

Lettonia

4 115

Lituania

8 850

Lussemburgo

671

Ungheria

26 889

Malta

105

Paesi Bassi

14 737

Austria

13 848

Polonia

67 906

Portogallo

11 479

Romania

35 449

Slovenia

2 740

Slovacchia

8 830

Finlandia

10 468

Svezia

13 946

Regno Unito

63 598

VIII.   Massimali di bilancio per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2016

Belgio

85 270

Bulgaria

118 867

Repubblica ceca

126 606

Danimarca

24 135

Estonia

4 237

Irlanda

3 000

Grecia

148 432

Spagna

584 919

Francia

1 090 601

Croazia

30 430

Italia

423 589

Cipro

4 000

Lettonia

30 865

Lituania

66 377

Lussemburgo

160

Ungheria

201 669

Malta

3 000

Paesi Bassi

3 500

Austria

14 541

Polonia

509 295

Portogallo

117 535

Romania

232 779

Slovenia

20 550

Slovacchia

57 390

Finlandia

102 591

Svezia

90 648

Regno Unito

52 709


Top