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Document 32016R0682
Council Regulation (EU) 2016/682 of 29 April 2016 amending Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento (UE) 2016/682 del Consiglio, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Regolamento (UE) 2016/682 del Consiglio, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
GU L 117 del 3.5.2016, p. 1–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509
3.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/682 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2013/183/PESC. Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2270 (2016), che dispone nuove misure restrittive nei confronti della Corea del Nord. Tali misure comprendono criteri aggiuntivi di inserimento negli elenchi di persone ed entità soggette al congelamento dei beni, divieti settoriali sull'acquisto di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, terre rare, carbone, ferro e minerale di ferro dalla Corea del Nord, divieti sulla vendita o sulla fornitura di carburante per aerei, divieti sul mantenimento di conti di corrispondenza e imprese comuni con banche ed entità che hanno legami con la Corea del Nord e misure restrittive supplementari nel settore dei trasporti. Ulteriori divieti sono inclusi sul trasferimento e sull'acquisto di prodotti che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord o la cui esportazione potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di un'altro Stato membro dell'ONU diverso dalla Corea del Nord. |
(2) |
Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 (3), che attua le misure suddette. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 329/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, il punto 6) è sostituito dal seguente:
|
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Sono vietati:
2. L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*). L'allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. L'allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici. L'allegato I sexies comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b). 3. È vietato acquistare, importare o trasportare i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano originari o meno di tale paese. 4. Sono vietati:
L'allegato I quater comprende oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui alla lettera a). L'allegato I quinquies comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui alla lettera a). 5. In deroga al paragrafo 4, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare:
6. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della Corea del Nord esclusivamente per il consumo durante il volo verso la Corea del Nord e il ritorno all'aeroporto di provenienza. 7. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di un prodotto, purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni del trasferimento di questi prodotti nella Corea del Nord al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso. 8. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 5 o 7. (*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;" |
3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, direttamente o indirettamente, alla Corea del Nord di qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:
2. È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste il motivo di cui alla lettera a) o b) di detto paragrafo. 3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto alla Corea del Nord o l'acquisto, l'importazione o il trasporto di un prodotto dalla Corea del Nord, qualora:
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.»; |
4) |
all'articolo 3 bis, i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone di libero scambio, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche nelle seguenti circostanze:
4. Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti e i porti marittimi e che non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:
5. I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. 6. È vietato dare accesso a porti nel territorio dell'Unione:
Il divieto di cui al primo comma non si applica:
7. È negata a qualsiasi aeromobile l'autorizzazione di decollo, atterraggio o sorvolo del territorio dell'Unione se vi sono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il divieto di cui al primo comma non si applica:
8. In deroga al divieto di cui al paragrafo 6, primo comma, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; |
5) |
all'articolo 5 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1 bis. Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato:
1 ter. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 bis, lettere b) e d), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare operazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni. 1 quater. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 ter. 1 quinquies. Gli enti finanziari e creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 devono, entro il 31 maggio 2016:
1 sexies. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), si applicano nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II abbia accertato, in base a informazioni attendibili, che le attività di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, e che tale accertamento sia stato comunicato all'ente finanziario o creditizio in questione. Qualora un ente finanziario o creditizio che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 sospetti che le attività di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), alle quali partecipa potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro delle attività e delle ragioni per le quali sospetta che possano contribuire a tali attività. 1 septies. In deroga al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti bancari a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente, caso per caso, le attività o le operazioni in quanto necessarie per la prestazione di assistenza umanitaria, per le attività delle missioni diplomatiche nella Corea del Nord conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, per le attività delle Nazioni Unite o delle loro agenzie specializzate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 1 octies. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 septies.»; |
6) |
all'articolo 5 bis, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
|
7) |
all'articolo 6, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6. È vietato fornire fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord, al Partito dei lavoratori della Corea, a persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione oppure a entità da essi possedute o controllate, se è stato accertato che tali persone, entità o organismi sono associate a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 7. Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica se i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche sono necessari per svolgere le attività delle missioni della Corea del Nord presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della Corea del Nord, oppure se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; |
8) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis È vietato partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato IV e con persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.»; |
9) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 ter È vietato fornire sostegno finanziario agli scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone o entità coinvolte in detti scambi se il sostegno finanziario potrebbe contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; |
10) |
l'articolo 11 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 11 ter 1. È vietato:
2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio possono essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II se lo Stato membro ha notificato preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni e ha fornito a quest'ultimo le informazioni che dimostrano che le attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, e sono state fornite informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini, possono essere autorizzati se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha fornito preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, compresi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni atte a dimostrare che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, e informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 4. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3.»; |
11) |
all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
|
12) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 13 bis È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.»; |
13) |
l'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento. |
14) |
gli allegati I, II e III del presente regolamento sono aggiunti al regolamento (CE) n. 329/2007 rispettivamente come allegati I quater, I quinquies e I sexies. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.
(2) Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 38).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I quater
Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 2, paragrafo 4
Codice |
Descrizione |
ex 2530 90 00 |
Minerali delle terre rare |
ex 2612 |
Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio |
ex 2614 00 00 |
Minerale di titanio |
ex 2615 90 00 |
Minerale di vanadio |
ex 2616 90 00 |
Oro». |
ALLEGATO II
«ALLEGATO I quinquies
Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 2, paragrafo 4
Codice |
Descrizione |
ex 2601 |
Minerale di ferro |
2701 |
Carboni fossili, mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili |
2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo |
2703 |
Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata |
2704 |
Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
7201 |
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie |
7202 |
Ferro-leghe |
7203 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
7204 10 00 |
Cascami e avanzi di ghisa |
ex 7204 30 00 |
Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati |
ex 7204 41 |
Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti |
ex 7204 49 |
Altri cascami e avanzi: Altro |
ex 7204 50 00 |
Altri cascami e avanzi: Cascami lingottati |
ex 7205 10 00 |
Graniglie |
ex 7205 29 00 |
Polveri, diverse da quelle di acciai legati |
ex 7206 10 00 |
Lingotti |
ex 7206 90 00 |
Altro |
ex 7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati: |
ex 7208 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti: |
ex 7209 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti: |
ex 7210 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti: |
ex 7211 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti: |
ex 7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti: |
ex 7214 |
Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione: |
ex 7215 |
Altre barre di ferro o di acciai non legati: |
ex 7216 |
Profilati di ferro o di acciai non legati: |
ex 7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati:». |
ALLEGATO III
«ALLEGATO I sexies
Carburante per aerei di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Codice |
Descrizione |
da 2710 12 31 a 2710 12 59 |
Benzina |
2710 12 70 |
Carboturbo tipo nafta |
2710192100 |
Carboturbo tipo kerosene |
2710192500 |
Propellente tipo kerosene». |
ALLEGATO IV
«ALLEGATO III
Beni di lusso di cui all'articolo 4
1. Cavalli di razza pura
|
0101 21 00 |
riproduttori di razza pura |
ex |
0101 29 90 |
Altro |
2. Caviale e suoi succedanei
|
1604 31 00 |
Caviale |
|
1604 32 00 |
Succedanei del caviale |
3. Tartufi e relative preparazioni
|
0709 59 50 |
Tartufi |
ex |
0710 80 69 |
Altro |
ex |
0711 59 00 |
Altro |
ex |
0712 39 00 |
Altro |
ex |
2001 90 97 |
Altro |
|
2003 90 10 |
Tartufi |
ex |
2103 90 90 |
Altro |
ex |
2104 10 00 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
ex |
2104 20 00 |
Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
ex |
2106 00 00 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
4. Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione
|
2204 10 11 |
Champagne |
|
2204 10 91 |
Asti spumante |
ex |
2204 10 93 |
Altro |
ex |
2204 10 94 |
a indicazione geografica protetta (IGP) |
ex |
2204 10 96 |
Altri vini varietali |
ex |
2204 10 98 |
Altro |
ex |
2204 21 00 |
in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
ex |
2204 29 00 |
Altro |
ex |
2205 00 00 |
Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
ex |
2206 00 00 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
ex |
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
ex |
2208 00 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
5. Sigari e sigaretti di alta qualità
ex |
2402 10 00 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
ex |
2402 90 00 |
Altro |
6. Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco
ex |
3303 00 00 |
Profumi e acque da toletta |
ex |
3304 00 00 |
Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure |
ex |
3305 00 00 |
Preparazioni per capelli |
ex |
3307 00 00 |
Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti |
ex |
6704 00 00 |
Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove |
7. Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di alta qualità
ex |
4201 00 00 |
Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia |
ex |
4202 00 00 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta |
ex |
4205 00 90 |
Altro |
ex |
9605 00 00 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti |
8. Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di alta qualità
ex |
4203 00 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
ex |
4303 00 00 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
ex |
6101 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 |
ex |
6102 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 |
ex |
6103 00 00 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6104 00 00 |
Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
ex |
6105 00 00 |
Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6106 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6107 00 00 |
Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
ex |
6108 00 00 |
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
ex |
6109 00 00 |
T-shirt e canottiere (magliette), a maglia |
ex |
6110 00 00 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
ex |
6111 00 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè) |
ex |
6112 11 00 |
di cotone |
ex |
6112 12 00 |
di fibre sintetiche |
ex |
6112 19 00 |
di altre materie tessili |
|
6112 20 00 |
Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
|
6112 31 00 |
di fibre sintetiche |
|
6112 39 00 |
di altre materie tessili |
|
6112 41 00 |
di fibre sintetiche |
|
6112 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6113 00 10 |
di tessuti a maglia della voce 5906 |
ex |
6113 00 90 |
Altro |
ex |
6114 00 00 |
Altri indumenti, a maglia |
ex |
6115 00 00 |
Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia |
ex |
6116 00 00 |
Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia |
ex |
6117 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
ex |
6201 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 |
ex |
6202 00 00 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 |
ex |
6203 00 00 |
Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo |
ex |
6204 00 00 |
Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
ex |
6205 00 00 |
Camicie e camicette per uomo o ragazzo |
ex |
6206 00 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza |
ex |
6207 00 00 |
Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
ex |
6208 00 00 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
ex |
6209 00 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè) |
ex |
6210 10 00 |
con prodotti delle voci 5602 o 5603 |
|
6210 20 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 |
|
6210 30 00 |
Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza |
|
6211 11 00 |
per uomo o ragazzo |
|
6211 12 00 |
per donna o ragazza |
|
6211 20 00 |
Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
ex |
6211 32 00 |
di cotone |
ex |
6211 33 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6211 42 00 |
di cotone |
ex |
6211 43 00 |
di fibre sintetiche o artificiali |
ex |
6211 49 00 |
di altre materie tessili |
ex |
6212 00 00 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
ex |
6213 00 00 |
Fazzoletti da naso e da taschino |
ex |
6214 00 00 |
Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili |
ex |
6215 00 00 |
Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte |
ex |
6216 00 00 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
ex |
6217 00 00 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
ex |
6401 00 00 |
Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
ex |
6402 20 00 |
Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli |
ex |
6402 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6402 99 00 |
Altro |
ex |
6403 19 00 |
Altro |
ex |
6403 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce |
ex |
6403 40 00 |
Altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
ex |
6403 51 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 59 00 |
Altro |
ex |
6403 91 00 |
che ricoprono la caviglia |
ex |
6403 99 00 |
Altro |
ex |
6404 19 10 |
Pantofole e altre calzature da camera |
ex |
6404 20 00 |
Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito |
ex |
6405 00 00 |
Altre calzature |
ex |
6504 00 00 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti |
ex |
6505 00 10 |
di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Berretti con visiera, chepì e simili copricapo |
ex |
6505 00 90 |
Altro |
ex |
6506 99 00 |
di altre materie |
ex |
6601 91 00 |
con fusto o manico telescopico |
ex |
6601 99 00 |
Altro |
ex |
6602 00 00 |
Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili |
ex |
9619 00 81 |
Pannolini per bambini piccoli (bebè) |
9. Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano
ex |
5701 00 00 |
Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati |
ex |
5702 10 00 |
Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
ex |
5702 20 00 |
Rivestimenti del suolo di cocco |
ex |
5702 31 80 |
Altro |
ex |
5702 32 90 |
Altro |
ex |
5702 39 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5702 41 90 |
Altro |
ex |
5702 42 90 |
Altro |
ex |
5702 50 00 |
Altri, non vellutati, né confezionati |
ex |
5702 91 00 |
di lana o di peli fini |
ex |
5702 92 00 |
di materie tessili sintetiche o artificiali |
ex |
5702 99 00 |
di altre materie tessili |
ex |
5703 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati |
ex |
5704 00 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati |
ex |
5705 00 00 |
Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati |
ex |
5805 00 00 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
10. Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria
|
7101 00 00 |
Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
|
7102 00 00 |
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati |
|
7103 00 00 |
Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
|
7104 20 00 |
Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate |
|
7104 90 00 |
Altro |
|
7105 00 00 |
Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche |
|
7106 00 00 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
|
7107 00 00 |
Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati |
|
7108 00 00 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
|
7109 00 00 |
Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati |
|
7110 11 00 |
greggi o in polvere |
|
7110 19 00 |
Altro |
|
7110 21 00 |
greggi o in polvere |
|
7110 29 00 |
Altro |
|
7110 31 00 |
greggi o in polvere |
|
7110 39 00 |
Altro |
|
7110 41 00 |
greggi o in polvere |
|
7110 49 00 |
Altro |
|
7111 00 00 |
Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati |
|
7113 00 00 |
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
|
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
|
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
|
7116 00 00 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
11. Monete e banconote non aventi corso legale
ex |
4907 00 30 |
Biglietti di banca |
|
7118 10 00 |
Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro |
ex |
7118 90 00 |
Altro |
12. Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi
|
7114 00 00 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
|
7115 00 00 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
8214 00 00 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
ex |
8215 00 00 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
ex |
9307 00 00 |
Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi |
13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità
ex |
6911 00 00 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana |
ex |
6912 00 23 |
di grès |
ex |
6912 00 25 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6912 00 83 |
di grès |
ex |
6912 00 85 |
di maiolica o di terraglia |
ex |
6914 10 00 |
di porcellana |
ex |
6914 90 00 |
Altro |
14. Articoli di cristallo al piombo
ex |
7009 91 00 |
non incorniciati |
ex |
7009 92 00 |
incorniciati |
ex |
7010 00 00 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
ex |
7013 22 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 33 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 41 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7013 91 00 |
di cristallo al piombo |
ex |
7018 10 00 |
Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili |
ex |
7018 90 00 |
Altro |
ex |
7020 00 80 |
Altro |
ex |
9405 10 50 |
di vetro |
ex |
9405 20 50 |
di vetro |
ex |
9405 50 00 |
Apparecchi per l'illuminazione non elettrici |
ex |
9405 91 00 |
di vetro |
15. Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico
ex |
8414 51 00 |
Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W |
ex |
8414 59 00 |
Altro |
ex |
8414 60 00 |
Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi separati) |
ex |
8418 10 00 |
Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati |
ex |
8418 21 00 |
a compressione |
ex |
8418 29 00 |
Altro |
ex |
8418 30 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l |
ex |
8419 81 00 |
per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti |
ex |
8422 11 00 |
di tipo familiare |
ex |
8423 10 00 |
Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo |
ex |
8443 12 00 |
Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato |
ex |
8443 31 00 |
Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete |
ex |
8443 32 00 |
Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete |
ex |
8443 39 00 |
Altro |
ex |
8450 11 00 |
Macchine completamente automatiche |
ex |
8450 12 00 |
Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato |
ex |
8450 19 00 |
Altro |
ex |
8451 21 00 |
di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Macchine per cucire di tipo domestico |
ex |
8469 00 00 |
Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443 ; macchine per l'elaborazione di testi |
ex |
8470 10 00 |
Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni |
ex |
8470 21 00 |
con dispositivo stampante |
ex |
8470 29 00 |
Altro |
ex |
8470 30 00 |
Altre macchine calcolatrici |
ex |
8471 00 00 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
ex |
8479 60 00 |
Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria |
ex |
8508 11 00 |
di potenza non superiore a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l |
ex |
8508 19 00 |
Altro |
ex |
8508 60 00 |
Altri aspirapolvere |
ex |
8509 40 00 |
Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura |
ex |
8509 80 00 |
Altri apparecchi |
ex |
8516 31 00 |
Asciugacapelli |
ex |
8516 50 00 |
Forni a microonde |
ex |
8516 60 10 |
Cucine |
ex |
8516 71 00 |
Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè |
ex |
8516 72 00 |
Tostapane |
ex |
8516 79 00 |
Altro |
ex |
8517 11 00 |
Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» |
ex |
8517 12 00 |
Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo |
ex |
8517 18 00 |
Altro |
ex |
8517 61 00 |
Stazioni fisse |
ex |
8517 62 00 |
Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing |
ex |
8517 69 00 |
Altro |
ex |
8526 91 00 |
Apparecchi di radionavigazione |
ex |
8529 10 31 |
per ricezione via satellite |
ex |
8529 10 39 |
Altro |
ex |
8529 10 65 |
Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate |
ex |
8529 10 69 |
Altro |
ex |
8531 10 00 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili |
ex |
8543 70 10 |
Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario |
ex |
8543 70 30 |
Amplificatori d'antenne |
ex |
8543 70 50 |
Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura |
ex |
8543 70 90 |
Altro |
|
9504 50 00 |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
|
9504 90 80 |
Altro |
16. Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini
ex |
8519 00 00 |
Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono |
ex |
8521 00 00 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
ex |
8525 80 30 |
Fotocamere digitali |
ex |
8525 80 91 |
che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera |
ex |
8525 80 99 |
Altro |
ex |
8527 00 00 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
ex |
8528 71 00 |
non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video |
ex |
8528 72 00 |
Altri, a colori |
ex |
9006 00 00 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
ex |
9007 00 00 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
17. Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, comprese le teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, loro accessori e pezzi di ricambio
ex |
4011 10 00 |
dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa) |
ex |
4011 20 00 |
dei tipi utilizzati per autobus o autocarri |
ex |
4011 30 00 |
dei tipi utilizzati per veicoli aerei |
ex |
4011 40 00 |
dei tipi utilizzati per motocicli |
ex |
4011 69 00 |
Altro |
ex |
4011 99 00 |
Altro |
ex |
7009 10 00 |
Specchi retrovisivi per veicoli |
ex |
8407 00 00 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
ex |
8408 00 00 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
ex |
8409 00 00 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
ex |
8411 00 00 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
|
8428 60 00 |
Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
Ex |
8431 39 00 |
Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari |
ex |
8483 00 00 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione |
ex |
8511 00 00 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
ex |
8512 20 00 |
Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva |
ex |
8512 30 10 |
Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli |
ex |
8512 30 90 |
Altro |
ex |
8512 40 00 |
Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti |
ex |
8544 30 00 |
Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto |
ex |
8603 00 00 |
Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
ex |
8605 00 00 |
Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 ) |
ex |
8607 00 00 |
Parti di veicoli per strade ferrate o simili |
ex |
8702 00 00 |
Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente |
ex |
8703 00 00 |
Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, comprese le moto slitte di valore superiore a 2 000 USD |
ex |
8706 00 00 |
Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore |
ex |
8707 00 00 |
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine |
ex |
8708 00 00 |
Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 |
ex |
8711 00 00 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
ex |
8712 00 00 |
Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore |
ex |
8714 00 00 |
Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 |
ex |
8716 10 00 |
Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte |
ex |
8716 40 00 |
Altri rimorchi e semirimorchi |
ex |
8716 90 00 |
Parti |
ex |
8801 00 00 |
Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani e altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore |
ex |
8802 11 00 |
di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg |
ex |
8802 12 00 |
di peso a vuoto superiore a 2 000 kg |
ex |
8802 20 00 |
Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg |
ex |
8802 30 00 |
Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg e inferiore o uguale a 15 000 kg |
ex |
8802 40 00 |
Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg |
ex |
8803 10 00 |
Eliche e rotori, e loro parti |
ex |
8803 20 00 |
Carrelli di atterraggio e loro parti |
ex |
8803 30 00 |
Altre parti di aeroplani o di elicotteri |
ex |
8803 90 10 |
di cervi volanti |
ex |
8803 90 90 |
Altro |
ex |
8805 10 00 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti |
ex |
8901 10 00 |
Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto |
ex |
8901 90 00 |
Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci |
ex |
8903 00 00 |
Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe |
18. Orologi di lusso e loro parti
|
9101 00 00 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
ex |
9102 00 00 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 |
ex |
9103 00 00 |
Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104 |
ex |
9104 00 00 |
Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli |
ex |
9105 00 00 |
Altri orologi |
ex |
9108 00 00 |
Movimenti di orologi tascabili, completi e montati |
ex |
9109 00 00 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili |
ex |
9110 00 00 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
ex |
9111 00 00 |
Casse per orologi e loro parti |
ex |
9112 00 00 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
ex |
9113 00 00 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti |
ex |
9114 00 00 |
Altre forniture d'orologeria |
19. Strumenti musicali di alta qualità
ex |
9201 00 00 |
Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera |
ex |
9202 00 00 |
Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe) |
ex |
9205 00 00 |
Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia |
ex |
9206 00 00 |
Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas) |
ex |
9207 00 00 |
Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche) |
20. Oggetti d'arte, da collezione e di antichità
|
9700 00 00 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
21. Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici
ex |
4015 19 00 |
Altro |
ex |
4015 90 00 |
Altro |
ex |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo |
ex |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza |
|
6211 11 00 |
per uomo o ragazzo |
|
6211 12 00 |
per donna o ragazza |
|
6211 20 00 |
Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci |
ex |
6216 00 00 |
Guanti, mezzoguanti e muffole |
|
6402 12 00 |
Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
Ex |
6402 19 00 |
Altro |
|
6403 12 00 |
Calzature da sci e calzature per il surf da neve |
|
6403 19 00 |
Altro |
|
6404 11 00 |
Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
|
6404 19 90 |
Altro |
ex |
9004 90 00 |
Altro |
|
9020 00 00 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile |
|
9506 11 00 |
Sci |
|
9506 12 00 |
Attacchi per sci |
|
9506 19 00 |
Altro |
|
9506 21 00 |
Tavole a vela |
|
9506 29 00 |
Altro |
|
9506 31 00 |
Bastoni completi |
|
9506 32 00 |
Palle |
|
9506 39 00 |
Altro |
|
9506 40 00 |
Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo |
|
9506 51 00 |
Racchette da tennis, anche senza corde |
|
9506 59 00 |
Altro |
|
9506 61 00 |
Palle da tennis |
|
9506 69 10 |
Palle da cricket e da polo |
|
9506 69 90 |
Altro |
|
9506 70 |
Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini |
|
9506 91 |
Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica |
|
9506 99 10 |
Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle |
|
9506 99 90 |
Altro |
|
9507 00 00 |
Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) e oggetti simili per la caccia |
22. Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote
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9504 20 00 |
Bigliardi di ogni tipo e loro accessori |
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9504 30 00 |
Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling) |
|
9504 40 00 |
Carte da gioco |
|
9504 50 00 |
Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30 |
|
9504 90 80 |
Altro». |