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Document 32016R0682

    Regolamento (UE) 2016/682 del Consiglio, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

    GU L 117 del 3.5.2016, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/682/oj

    3.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 117/1


    REGOLAMENTO (UE) 2016/682 DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2016

    che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1),

    vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2013/183/PESC. Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2270 (2016), che dispone nuove misure restrittive nei confronti della Corea del Nord. Tali misure comprendono criteri aggiuntivi di inserimento negli elenchi di persone ed entità soggette al congelamento dei beni, divieti settoriali sull'acquisto di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, terre rare, carbone, ferro e minerale di ferro dalla Corea del Nord, divieti sulla vendita o sulla fornitura di carburante per aerei, divieti sul mantenimento di conti di corrispondenza e imprese comuni con banche ed entità che hanno legami con la Corea del Nord e misure restrittive supplementari nel settore dei trasporti. Ulteriori divieti sono inclusi sul trasferimento e sull'acquisto di prodotti che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord o la cui esportazione potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di un'altro Stato membro dell'ONU diverso dalla Corea del Nord.

    (2)

    Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 (3), che attua le misure suddette.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 329/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (4)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, il punto 6) è sostituito dal seguente:

    «6)

    per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi.»;

    2)

    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    1.   Sono vietati:

    a)

    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei beni e delle tecnologie, compresi i software, elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l'uso in tale paese;

    b)

    la vendita, la fornitura, l'esportazione o il trasferimento di carburante per aerei elencato nell'allegato I sexies alla Corea del Nord o il trasporto alla Corea del Nord di carburante per aerei a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, anche non originario del territorio degli Stati membri;

    c)

    la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

    2.   L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*).

    L'allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

    L'allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

    L'allegato I sexies comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

    3.   È vietato acquistare, importare o trasportare i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano originari o meno di tale paese.

    4.   Sono vietati:

    a)

    l'acquisto, l'importazione o il trasferimento o il trasporto a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera di uno Stato membro di oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato I quater o carbone, ferro e minerale di ferro elencati nell'allegato I quinquies, dalla Corea del Nord;

    b)

    la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

    L'allegato I quater comprende oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui alla lettera a).

    L'allegato I quinquies comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui alla lettera a).

    5.   In deroga al paragrafo 4, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare:

    a)

    l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di carbone, purché l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II abbia accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla Corea del Nord ed è stata trasportata attraverso la Corea del Nord solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni di queste operazioni, e purché le operazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento; o

    b)

    le operazioni per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento.

    6.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della Corea del Nord esclusivamente per il consumo durante il volo verso la Corea del Nord e il ritorno all'aeroporto di provenienza.

    7.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di un prodotto, purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni del trasferimento di questi prodotti nella Corea del Nord al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso.

    8.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 5 o 7.

    (*)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;"

    3)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 2 bis

    1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, direttamente o indirettamente, alla Corea del Nord di qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:

    a)

    il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della Corea del Nord; o

    b)

    l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord.

    2.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste il motivo di cui alla lettera a) o b) di detto paragrafo.

    3.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto alla Corea del Nord o l'acquisto, l'importazione o il trasporto di un prodotto dalla Corea del Nord, qualora:

    a)

    il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord;

    b)

    il comitato per le sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che una vendita, una fornitura o un trasferimento specifici non sarebbero in contrasto con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

    c)

    l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della Corea del Nord per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni di tale accertamento nonché delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati.

    4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.»;

    4)

    all'articolo 3 bis, i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone di libero scambio, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche nelle seguenti circostanze:

    a)

    il carico proviene dalla Corea del Nord;

    b)

    il carico è diretto in Corea del Nord;

    c)

    la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da essi possedute o controllate, hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

    d)

    persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

    e)

    il carico è trasportato su navi battenti bandiera della Corea del Nord o aeromobili immatricolati nella Corea del Nord, oppure su una nave o un aeromobile che sono privi di nazionalità.

    4.   Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti e i porti marittimi e che non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

    a)

    il carico proviene dalla Corea del Nord;

    b)

    il carico è diretto in Corea del Nord;

    c)

    la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

    5.   I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

    6.   È vietato dare accesso a porti nel territorio dell'Unione:

    a)

    per qualsiasi nave, se vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato IV;

    b)

    per qualsiasi nave, se vi sono fondati motivi di ritenere che contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

    c)

    per qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione e

    d)

    per qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord o priva di nazionalità che abbia rifiutato un'ispezione.

    Il divieto di cui al primo comma non si applica:

    a)

    in caso di emergenza;

    b)

    se la nave arriva nel porto ai fini dell'ispezione; o

    c)

    se la nave sta tornando al porto di provenienza.

    7.   È negata a qualsiasi aeromobile l'autorizzazione di decollo, atterraggio o sorvolo del territorio dell'Unione se vi sono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    Il divieto di cui al primo comma non si applica:

    a)

    se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;

    b)

    in caso di atterraggio di emergenza.

    8.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 6, primo comma, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

    5)

    all'articolo 5 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1 bis.   Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato:

    a)

    aprire un conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    b)

    aprire un conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    c)

    aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella Corea del Nord;

    d)

    costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

    ter.   In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 bis, lettere b) e d), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare operazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni.

    quater.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 ter.

    quinquies.   Gli enti finanziari e creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 devono, entro il 31 maggio 2016:

    a)

    chiudere qualsiasi conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    b)

    chiudere qualsiasi conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    c)

    chiudere gli uffici di rappresentanza, succursali e controllate in Corea del Nord;

    d)

    chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    e)

    rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o in qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

    sexies.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), si applicano nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II abbia accertato, in base a informazioni attendibili, che le attività di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, e che tale accertamento sia stato comunicato all'ente finanziario o creditizio in questione.

    Qualora un ente finanziario o creditizio che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 sospetti che le attività di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), alle quali partecipa potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro delle attività e delle ragioni per le quali sospetta che possano contribuire a tali attività.

    septies.   In deroga al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti bancari a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente, caso per caso, le attività o le operazioni in quanto necessarie per la prestazione di assistenza umanitaria, per le attività delle missioni diplomatiche nella Corea del Nord conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, per le attività delle Nazioni Unite o delle loro agenzie specializzate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    octies.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 septies.»;

    6)

    all'articolo 5 bis, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

    «e)

    gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;»;

    7)

    all'articolo 6, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

    «6.   È vietato fornire fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord, al Partito dei lavoratori della Corea, a persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione oppure a entità da essi possedute o controllate, se è stato accertato che tali persone, entità o organismi sono associate a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    7.   Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica se i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche sono necessari per svolgere le attività delle missioni della Corea del Nord presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della Corea del Nord, oppure se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

    8)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 6 bis

    È vietato partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato IV e con persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.»;

    9)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 9 ter

    È vietato fornire sostegno finanziario agli scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone o entità coinvolte in detti scambi se il sostegno finanziario potrebbe contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

    10)

    l'articolo 11 ter è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11 ter

    1.   È vietato:

    a)

    concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla Corea del Nord, alle persone o entità elencate nell'allegato IV, a qualsiasi altra entità della Corea del Nord, a qualsiasi altra persona o entità che hanno contribuito a violare le disposizioni delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;

    b)

    possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord;

    c)

    registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini o cancellata dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 19 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio possono essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II se lo Stato membro ha notificato preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni e ha fornito a quest'ultimo le informazioni che dimostrano che le attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, e sono state fornite informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    3.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini, possono essere autorizzati se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha fornito preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, compresi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni atte a dimostrare che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, e informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    4.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3.»;

    11)

    all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

    «f)

    modificare gli allegati I quater, I quinquies e I sexies in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione 2013/183/PESC del Consiglio.»;

    12)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 13 bis

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.»;

    13)

    l'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

    14)

    gli allegati I, II e III del presente regolamento sono aggiunti al regolamento (CE) n. 329/2007 rispettivamente come allegati I quater, I quinquies e I sexies.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A.G. KOENDERS


    (1)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.

    (2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

    (3)  Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 38).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I quater

    Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 2, paragrafo 4

    Codice

    Descrizione

    ex 2530 90 00

    Minerali delle terre rare

    ex 2612

    Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio

    ex 2614 00 00

    Minerale di titanio

    ex 2615 90 00

    Minerale di vanadio

    ex 2616 90 00

    Oro».


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO I quinquies

    Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 2, paragrafo 4

    Codice

    Descrizione

    ex 2601

    Minerale di ferro

    2701

    Carboni fossili, mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

    2702

    Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

    2703

    Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

    2704

    Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

    7201

    Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

    7202

    Ferro-leghe

    7203

    Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

    7204 10 00

    Cascami e avanzi di ghisa

    ex 7204 30 00

    Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

    ex 7204 41

    Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

    ex 7204 49

    Altri cascami e avanzi: Altro

    ex 7204 50 00

    Altri cascami e avanzi: Cascami lingottati

    ex 7205 10 00

    Graniglie

    ex 7205 29 00

    Polveri, diverse da quelle di acciai legati

    ex 7206 10 00

    Lingotti

    ex 7206 90 00

    Altro

    ex 7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:

    ex 7208

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:

    ex 7209

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:

    ex 7210

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

    ex 7211

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:

    ex 7212

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

    ex 7214

    Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

    ex 7215

    Altre barre di ferro o di acciai non legati:

    ex 7216

    Profilati di ferro o di acciai non legati:

    ex 7217

    Fili di ferro o di acciai non legati:».


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO I sexies

    Carburante per aerei di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

    Codice

    Descrizione

    da 2710 12 31 a 2710 12 59

    Benzina

    2710 12 70

    Carboturbo tipo nafta

    2710192100

    Carboturbo tipo kerosene

    2710192500

    Propellente tipo kerosene».


    ALLEGATO IV

    «ALLEGATO III

    Beni di lusso di cui all'articolo 4

    1.   Cavalli di razza pura

     

    0101 21 00

    riproduttori di razza pura

    ex

    0101 29 90

    Altro

    2.   Caviale e suoi succedanei

     

    1604 31 00

    Caviale

     

    1604 32 00

    Succedanei del caviale

    3.   Tartufi e relative preparazioni

     

    0709 59 50

    Tartufi

    ex

    0710 80 69

    Altro

    ex

    0711 59 00

    Altro

    ex

    0712 39 00

    Altro

    ex

    2001 90 97

    Altro

     

    2003 90 10

    Tartufi

    ex

    2103 90 90

    Altro

    ex

    2104 10 00

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

    ex

    2104 20 00

    Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    ex

    2106 00 00

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    4.   Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione

     

    2204 10 11

    Champagne

     

    2204 10 91

    Asti spumante

    ex

    2204 10 93

    Altro

    ex

    2204 10 94

    a indicazione geografica protetta (IGP)

    ex

    2204 10 96

    Altri vini varietali

    ex

    2204 10 98

    Altro

    ex

    2204 21 00

    in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

    ex

    2204 29 00

    Altro

    ex

    2205 00 00

    Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

    ex

    2206 00 00

    Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

    ex

    2207 10 00

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

    ex

    2208 00 00

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

    5.   Sigari e sigaretti di alta qualità

    ex

    2402 10 00

    Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

    ex

    2402 90 00

    Altro

    6.   Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

    ex

    3303 00 00

    Profumi e acque da toletta

    ex

    3304 00 00

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

    ex

    3305 00 00

    Preparazioni per capelli

    ex

    3307 00 00

    Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

    ex

    6704 00 00

    Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

    7.   Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di alta qualità

    ex

    4201 00 00

    Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

    ex

    4202 00 00

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

    ex

    4205 00 90

    Altro

    ex

    9605 00 00

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

    8.   Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di alta qualità

    ex

    4203 00 00

    Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    ex

    4303 00 00

    Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

    ex

    6101 00 00

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

    ex

    6102 00 00

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

    ex

    6103 00 00

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

    ex

    6104 00 00

    Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

    ex

    6105 00 00

    Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

    ex

    6106 00 00

    Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

    ex

    6107 00 00

    Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

    ex

    6108 00 00

    Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

    ex

    6109 00 00

    T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

    ex

    6110 00 00

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

    ex

    6111 00 00

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)

    ex

    6112 11 00

    di cotone

    ex

    6112 12 00

    di fibre sintetiche

    ex

    6112 19 00

    di altre materie tessili

     

    6112 20 00

    Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

     

    6112 31 00

    di fibre sintetiche

     

    6112 39 00

    di altre materie tessili

     

    6112 41 00

    di fibre sintetiche

     

    6112 49 00

    di altre materie tessili

    ex

    6113 00 10

    di tessuti a maglia della voce 5906

    ex

    6113 00 90

    Altro

    ex

    6114 00 00

    Altri indumenti, a maglia

    ex

    6115 00 00

    Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

    ex

    6116 00 00

    Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia

    ex

    6117 00 00

    Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

    ex

    6201 00 00

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

    ex

    6202 00 00

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

    ex

    6203 00 00

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

    ex

    6204 00 00

    Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

    ex

    6205 00 00

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo

    ex

    6206 00 00

    Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

    ex

    6207 00 00

    Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

    ex

    6208 00 00

    Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

    ex

    6209 00 00

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)

    ex

    6210 10 00

    con prodotti delle voci 5602 o 5603

     

    6210 20 00

    Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

     

    6210 30 00

    Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

    ex

    6210 40 00

    Altri indumenti per uomo o ragazzo

    ex

    6210 50 00

    Altri indumenti per donna o ragazza

     

    6211 11 00

    per uomo o ragazzo

     

    6211 12 00

    per donna o ragazza

     

    6211 20 00

    Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

    ex

    6211 32 00

    di cotone

    ex

    6211 33 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    ex

    6211 39 00

    di altre materie tessili

    ex

    6211 42 00

    di cotone

    ex

    6211 43 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    ex

    6211 49 00

    di altre materie tessili

    ex

    6212 00 00

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

    ex

    6213 00 00

    Fazzoletti da naso e da taschino

    ex

    6214 00 00

    Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

    ex

    6215 00 00

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

    ex

    6216 00 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole

    ex

    6217 00 00

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

    ex

    6401 00 00

    Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

    ex

    6402 20 00

    Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

    ex

    6402 91 00

    che ricoprono la caviglia

    ex

    6402 99 00

    Altro

    ex

    6403 19 00

    Altro

    ex

    6403 20 00

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

    ex

    6403 40 00

    Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

    ex

    6403 51 00

    che ricoprono la caviglia

    ex

    6403 59 00

    Altro

    ex

    6403 91 00

    che ricoprono la caviglia

    ex

    6403 99 00

    Altro

    ex

    6404 19 10

    Pantofole e altre calzature da camera

    ex

    6404 20 00

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

    ex

    6405 00 00

    Altre calzature

    ex

    6504 00 00

    Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

    ex

    6505 00 10

    di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00

    ex

    6505 00 30

    Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

    ex

    6505 00 90

    Altro

    ex

    6506 99 00

    di altre materie

    ex

    6601 91 00

    con fusto o manico telescopico

    ex

    6601 99 00

    Altro

    ex

    6602 00 00

    Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

    ex

    9619 00 81

    Pannolini per bambini piccoli (bebè)

    9.   Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano

    ex

    5701 00 00

    Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

    ex

    5702 10 00

    Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

    ex

    5702 20 00

    Rivestimenti del suolo di cocco

    ex

    5702 31 80

    Altro

    ex

    5702 32 90

    Altro

    ex

    5702 39 00

    di altre materie tessili

    ex

    5702 41 90

    Altro

    ex

    5702 42 90

    Altro

    ex

    5702 50 00

    Altri, non vellutati, né confezionati

    ex

    5702 91 00

    di lana o di peli fini

    ex

    5702 92 00

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    ex

    5702 99 00

    di altre materie tessili

    ex

    5703 00 00

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

    ex

    5704 00 00

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

    ex

    5705 00 00

    Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

    ex

    5805 00 00

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    10.   Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

     

    7101 00 00

    Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

    7102 00 00

    Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

     

    7103 00 00

    Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

    7104 20 00

    Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

     

    7104 90 00

    Altro

     

    7105 00 00

    Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

     

    7106 00 00

    Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

     

    7107 00 00

    Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

     

    7108 00 00

    Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

     

    7109 00 00

    Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

     

    7110 11 00

    greggi o in polvere

     

    7110 19 00

    Altro

     

    7110 21 00

    greggi o in polvere

     

    7110 29 00

    Altro

     

    7110 31 00

    greggi o in polvere

     

    7110 39 00

    Altro

     

    7110 41 00

    greggi o in polvere

     

    7110 49 00

    Altro

     

    7111 00 00

    Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

     

    7113 00 00

    Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    7114 00 00

    Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    7115 00 00

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    7116 00 00

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

    11.   Monete e banconote non aventi corso legale

    ex

    4907 00 30

    Biglietti di banca

     

    7118 10 00

    Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

    ex

    7118 90 00

    Altro

    12.   Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

     

    7114 00 00

    Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    7115 00 00

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    ex

    8214 00 00

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    ex

    8215 00 00

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    ex

    9307 00 00

    Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

    13.   Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità

    ex

    6911 00 00

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

    ex

    6912 00 23

    di grès

    ex

    6912 00 25

    di maiolica o di terraglia

    ex

    6912 00 83

    di grès

    ex

    6912 00 85

    di maiolica o di terraglia

    ex

    6914 10 00

    di porcellana

    ex

    6914 90 00

    Altro

    14.   Articoli di cristallo al piombo

    ex

    7009 91 00

    non incorniciati

    ex

    7009 92 00

    incorniciati

    ex

    7010 00 00

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    ex

    7013 22 00

    di cristallo al piombo

    ex

    7013 33 00

    di cristallo al piombo

    ex

    7013 41 00

    di cristallo al piombo

    ex

    7013 91 00

    di cristallo al piombo

    ex

    7018 10 00

    Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

    ex

    7018 90 00

    Altro

    ex

    7020 00 80

    Altro

    ex

    9405 10 50

    di vetro

    ex

    9405 20 50

    di vetro

    ex

    9405 50 00

    Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

    ex

    9405 91 00

    di vetro

    15.   Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico

    ex

    8414 51 00

    Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

    ex

    8414 59 00

    Altro

    ex

    8414 60 00

    Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

    ex

    8415 10 00

    del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi separati)

    ex

    8418 10 00

    Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

    ex

    8418 21 00

    a compressione

    ex

    8418 29 00

    Altro

    ex

    8418 30 00

    Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

    ex

    8418 40 00

    Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

    ex

    8419 81 00

    per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

    ex

    8422 11 00

    di tipo familiare

    ex

    8423 10 00

    Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

    ex

    8443 12 00

    Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

    ex

    8443 31 00

    Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

    ex

    8443 32 00

    Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

    ex

    8443 39 00

    Altro

    ex

    8450 11 00

    Macchine completamente automatiche

    ex

    8450 12 00

    Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

    ex

    8450 19 00

    Altro

    ex

    8451 21 00

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

    ex

    8452 10 00

    Macchine per cucire di tipo domestico

    ex

    8469 00 00

    Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443 ; macchine per l'elaborazione di testi

    ex

    8470 10 00

    Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

    ex

    8470 21 00

    con dispositivo stampante

    ex

    8470 29 00

    Altro

    ex

    8470 30 00

    Altre macchine calcolatrici

    ex

    8471 00 00

    Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

    ex

    8479 60 00

    Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

    ex

    8508 11 00

    di potenza non superiore a 1 500  W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

    ex

    8508 19 00

    Altro

    ex

    8508 60 00

    Altri aspirapolvere

    ex

    8509 40 00

    Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura

    ex

    8509 80 00

    Altri apparecchi

    ex

    8516 31 00

    Asciugacapelli

    ex

    8516 50 00

    Forni a microonde

    ex

    8516 60 10

    Cucine

    ex

    8516 71 00

    Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

    ex

    8516 72 00

    Tostapane

    ex

    8516 79 00

    Altro

    ex

    8517 11 00

    Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

    ex

    8517 12 00

    Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

    ex

    8517 18 00

    Altro

    ex

    8517 61 00

    Stazioni fisse

    ex

    8517 62 00

    Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

    ex

    8517 69 00

    Altro

    ex

    8526 91 00

    Apparecchi di radionavigazione

    ex

    8529 10 31

    per ricezione via satellite

    ex

    8529 10 39

    Altro

    ex

    8529 10 65

    Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

    ex

    8529 10 69

    Altro

    ex

    8531 10 00

    Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili

    ex

    8543 70 10

    Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

    ex

    8543 70 30

    Amplificatori d'antenne

    ex

    8543 70 50

    Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

    ex

    8543 70 90

    Altro

     

    9504 50 00

    Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

     

    9504 90 80

    Altro

    16.   Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

    ex

    8519 00 00

    Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono

    ex

    8521 00 00

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    ex

    8525 80 30

    Fotocamere digitali

    ex

    8525 80 91

    che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

    ex

    8525 80 99

    Altro

    ex

    8527 00 00

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    ex

    8528 71 00

    non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

    ex

    8528 72 00

    Altri, a colori

    ex

    9006 00 00

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

    ex

    9007 00 00

    Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

    17.   Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, comprese le teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, loro accessori e pezzi di ricambio

    ex

    4011 10 00

    dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

    ex

    4011 20 00

    dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

    ex

    4011 30 00

    dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    ex

    4011 40 00

    dei tipi utilizzati per motocicli

    ex

    4011 69 00

    Altro

    ex

    4011 99 00

    Altro

    ex

    7009 10 00

    Specchi retrovisivi per veicoli

    ex

    8407 00 00

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    ex

    8408 00 00

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    ex

    8409 00 00

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

    ex

    8411 00 00

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

     

    8428 60 00

    Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

    Ex

    8431 39 00

    Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

    ex

    8483 00 00

    Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

    ex

    8511 00 00

    Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

    ex

    8512 20 00

    Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

    ex

    8512 30 10

    Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli

    ex

    8512 30 90

    Altro

    ex

    8512 40 00

    Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

    ex

    8544 30 00

    Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

    ex

    8603 00 00

    Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

    ex

    8605 00 00

    Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 )

    ex

    8607 00 00

    Parti di veicoli per strade ferrate o simili

    ex

    8702 00 00

    Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente

    ex

    8703 00 00

    Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, comprese le moto slitte di valore superiore a 2 000 USD

    ex

    8706 00 00

    Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore

    ex

    8707 00 00

    Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine

    ex

    8708 00 00

    Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

    ex

    8711 00 00

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

    ex

    8712 00 00

    Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

    ex

    8714 00 00

    Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

    ex

    8716 10 00

    Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

    ex

    8716 40 00

    Altri rimorchi e semirimorchi

    ex

    8716 90 00

    Parti

    ex

    8801 00 00

    Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani e altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

    ex

    8802 11 00

    di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000  kg

    ex

    8802 12 00

    di peso a vuoto superiore a 2 000  kg

    ex

    8802 20 00

    Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000  kg

    ex

    8802 30 00

    Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000  kg e inferiore o uguale a 15 000  kg

    ex

    8802 40 00

    Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000  kg

    ex

    8803 10 00

    Eliche e rotori, e loro parti

    ex

    8803 20 00

    Carrelli di atterraggio e loro parti

    ex

    8803 30 00

    Altre parti di aeroplani o di elicotteri

    ex

    8803 90 10

    di cervi volanti

    ex

    8803 90 90

    Altro

    ex

    8805 10 00

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

    ex

    8901 10 00

    Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

    ex

    8901 90 00

    Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

    ex

    8903 00 00

    Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

    18.   Orologi di lusso e loro parti

     

    9101 00 00

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    ex

    9102 00 00

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

    ex

    9103 00 00

    Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104

    ex

    9104 00 00

    Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

    ex

    9105 00 00

    Altri orologi

    ex

    9108 00 00

    Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

    ex

    9109 00 00

    Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

    ex

    9110 00 00

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

    ex

    9111 00 00

    Casse per orologi e loro parti

    ex

    9112 00 00

    Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

    ex

    9113 00 00

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

    ex

    9114 00 00

    Altre forniture d'orologeria

    19.   Strumenti musicali di alta qualità

    ex

    9201 00 00

    Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera

    ex

    9202 00 00

    Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

    ex

    9205 00 00

    Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia

    ex

    9206 00 00

    Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)

    ex

    9207 00 00

    Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

    20.   Oggetti d'arte, da collezione e di antichità

     

    9700 00 00

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    21.   Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici

    ex

    4015 19 00

    Altro

    ex

    4015 90 00

    Altro

    ex

    6210 40 00

    Altri indumenti per uomo o ragazzo

    ex

    6210 50 00

    Altri indumenti per donna o ragazza

     

    6211 11 00

    per uomo o ragazzo

     

    6211 12 00

    per donna o ragazza

     

    6211 20 00

    Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

    ex

    6216 00 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole

     

    6402 12 00

    Calzature da sci e calzature per il surf da neve

    Ex

    6402 19 00

    Altro

     

    6403 12 00

    Calzature da sci e calzature per il surf da neve

     

    6403 19 00

    Altro

     

    6404 11 00

    Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

     

    6404 19 90

    Altro

    ex

    9004 90 00

    Altro

     

    9020 00 00

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

     

    9506 11 00

    Sci

     

    9506 12 00

    Attacchi per sci

     

    9506 19 00

    Altro

     

    9506 21 00

    Tavole a vela

     

    9506 29 00

    Altro

     

    9506 31 00

    Bastoni completi

     

    9506 32 00

    Palle

     

    9506 39 00

    Altro

     

    9506 40 00

    Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo

     

    9506 51 00

    Racchette da tennis, anche senza corde

     

    9506 59 00

    Altro

     

    9506 61 00

    Palle da tennis

     

    9506 69 10

    Palle da cricket e da polo

     

    9506 69 90

    Altro

     

    9506 70

    Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

     

    9506 91

    Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

     

    9506 99 10

    Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle

     

    9506 99 90

    Altro

     

    9507 00 00

    Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) e oggetti simili per la caccia

    22.   Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote

     

    9504 20 00

    Bigliardi di ogni tipo e loro accessori

     

    9504 30 00

    Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)

     

    9504 40 00

    Carte da gioco

     

    9504 50 00

    Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

     

    9504 90 80

    Altro».


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