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Document 32016R0184

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell'11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

GU L 37 del 12.2.2016, p. 56–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/184/oj

12.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/56


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/184 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2016

che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (2) («il regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo dell'11,5 % sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC» o «Cina») per tutte le altre società non menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, e nell'allegato 1 di detto regolamento. Tali misure sono denominate nel seguito «le misure in vigore» e l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure mediante il regolamento originario è nel seguito denominata «l'inchiesta iniziale».

1.2.   Apertura a seguito di una domanda

(2)

Il 15 aprile 2015 un produttore dell'Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino ha presentato una domanda in cui indicava che le misure antidumping e compensative sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino provenienti dalla PRC sono eluse attraverso la Malaysia e Taiwan.

(3)

La domanda forniva elementi di prova prima facie atti a dimostrare che, in seguito all'istituzione delle misure in vigore, si era verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell'Unione dalla RPC, dalla Malaysia e da Taiwan, apparentemente causata dall'istituzione delle misure in vigore. In relazione a tale modificazione pareva non esistessero né motivi né giustificazioni sufficienti oltre all'istituzione delle misure in vigore.

(4)

Gli elementi di prova indicavano inoltre che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti in termini sia di quantità sia di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che l'incremento delle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan avveniva a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta iniziale.

(5)

Vi erano infine elementi di prova prima facie del fatto che i moduli o pannelli fotovoltaici in silicio e le celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino originari della RPC ma provenienti dalla Malaysia e da Taiwan continuano a essere sovvenzionati.

(6)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 23 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/832 della Commissione (3) («il regolamento di apertura»). A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di apertura, ha altresì invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino provenienti dalla Malaysia e da Taiwan. La richiesta di cessare la registrazione delle celle solari da Taiwan, presentata dal richiedente il 13 luglio 2015, è stata discussa in occasione di un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale in data 1o ottobre 2015 e respinta.

1.3.   Inchiesta

(7)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, della Malaysia e di Taiwan, ai produttori esportatori e agli operatori commerciali di tali paesi, agli importatori nell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC, della Malaysia e di Taiwan noti alla Commissione o che si erano manifestati entro i termini stabiliti al considerando 15 del regolamento di apertura. Sono stati inoltre inviati questionari a importatori dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(8)

Si sono manifestate quattordici società della Malaysia; ventotto società o gruppi di società di Taiwan; nove società della RPC; venticinque società dell'Unione, compresa l'industria dell'Unione, gli importatori indipendenti e gli installatori e cinque associazioni dell'industria e degli utilizzatori.

(9)

Su quattordici società della Malaysia che si sono manifestate, nove hanno risposto al questionario e chiesto un'esenzione dalle eventuali misure estese a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. La società Malaysian Solar Resources ha inviato una risposta troppo lacunosa per consentire alla Commissione di esaminarla adeguatamente. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta. Cinque società malesi W&K Solar (M) Sdn. Bhd., Solexel (M) Sdn. Bhd., Solartif Sdn Bhd, Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. and PV Hi Tech Solar Sdn. Bhd. hanno informato la Commissione di non aver venduto all'Unione il prodotto oggetto dell'inchiesta e di non essere intenzionate a compilare il questionario. Alcune di queste società erano in fase di avviamento.

(10)

Si sono manifestate ventotto società di Taiwan. SunEdge Technology ha informato la Commissione di non aver venduto all'Unione il prodotto oggetto dell'inchiesta, quindi la richiesta non ha più ragion d'essere e perciò è stata respinta. Mosel Vitelic Inc. ha reso noto alla Commissione di aver cessato la produzione nel giugno 2015; pertanto non ha più chiesto l'esenzione. Le restanti ventisei società hanno risposto al questionario e chiesto un'esenzione dalle eventuali misure estese a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. Tre società: iSolar Energy Technology Co. Ltd, IST Energy Co. Ltd e DS Technology Co. Ltd hanno segnalato nelle loro risposte al questionario di non disporre di una produzione propria. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali società non soddisfacessero le condizioni necessarie per beneficiare di un'esenzione e ha respinto le loro richieste. Non sono state effettuate visite di verifica presso le società ritenute non conformi alle condizioni per beneficiare di un'esenzione o la cui richiesta era stata respinta. La Commissione ha pertanto condotto le visite di verifica presso le sedi di ventitré società o gruppi di società.

(11)

Da parte di importatori indipendenti dell'Unione non è pervenuta alcun risposta al questionario. Tre produttori esportatori cinesi non collegati ai produttori taiwanesi o malesi e tre produttori esportatori cinesi collegati hanno risposto al questionario. La Commissione ha inoltre ricevuto 14 osservazioni presentate dalle parti interessate.

(12)

I seguenti gruppi di società malesi e taiwanesi hanno presentato risposte complete al questionario e successivamente sono state effettuate visite di verifica presso le loro sedi.

 

Produttori esportatori della Malaysia:

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Eco Future Manufacturer Industry (M) Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd. [Flextronics è un produttore a contratto, la Commissione ha verificato anche la società OEM (Original Equipment Manufacturer — costruttori di apparecchi originali) SunEdison Products Singapore Pte Ltd]

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

Promelight Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.

Sun M Energy Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

 

Produttori esportatori di Taiwan:

AblyTek Co., Ltd.

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd. (la verifica di tale società ha riguardato anche la Gloria Solar)

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Universal Hardware Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

1.4.   Periodo dell'inchiesta

(13)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 marzo 2015 («il PI»). Nell'ambito dell'inchiesta sono stati rilevati dati per esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (il periodo di riferimento o «il PR») sono stati rilevati dati più dettagliati al fine di esaminare l'eventuale indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in vigore e l'esistenza delle sovvenzioni.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Osservazioni generali

(14)

La valutazione relativa all'esistenza delle pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, esaminando se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione; se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile e se il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficino tuttora del sussidio.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(15)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle (con spessore uguale o inferiore a 400 micrometri) del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito a norma dell'articolo V del GATT («il prodotto in esame»).

(16)

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità, i quali consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

(17)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso del «prodotto in esame» definito nei considerando precedenti, ma proveniente dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia e di Taiwan.

(18)

Dall'inchiesta è emerso che i moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, quali definiti in precedenza, esportati nell'Unione dalla RPC e quelli provenienti dalla Malaysia e da Taiwan verso l'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e hanno gli stessi impieghi; pertanto sono da considerarsi prodotti simili a norma dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

(19)

I termini «pannello solare» e «modulo solare» sono utilizzati in modo intercambiabile dall'industria e hanno il medesimo significato, vale a dire una serie di celle solari stratificate (generalmente 60 e 72), progettate per assorbire la luce solare come fonte di energia per la produzione di elettricità. Anche i termini «solare» e «fotovoltaico» sono utilizzati indifferentemente dall'industria e, con riferimento a celle e moduli solari, hanno il medesimo significato, segnatamente la conversione di energia solare in energia elettrica. Nel prosieguo i moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino sono denominati «celle e moduli solari».

2.3.   Risultati dell'inchiesta relativa alla RPC

(20)

Il livello di collaborazione dei produttori/esportatori della RPC è stato basso, dato che solo sei produttori/esportatori hanno risposto al questionario. Non è stato pertanto possibile, sulla base delle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato, trarre una conclusione attendibile sui volumi delle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC.

(21)

Alla luce di quanto precede, le conclusioni relative alle esportazioni di celle e moduli solari dalla RPC nell'Unione, in Malaysia e a Taiwan hanno dovuto essere elaborate anche tenendo conto della banca dati Comext (4), dei dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri in merito all'importazione dei prodotti oggetto dell'inchiesta e assoggettati alle misure in conformità all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 24, paragrafo 6»), delle statistiche nazionali cinesi, malesi e taiwanesi e delle informazioni presentate nella richiesta (5).

(22)

Il volume delle importazioni registrato nelle statistiche malesi, taiwanesi e cinesi riguardava un gruppo di prodotti più ampio rispetto al prodotto in esame o al prodotto oggetto dell'inchiesta (6). In base ai dati Comext, ai dati verificati riguardanti produttori cinesi, malesi e taiwanesi di celle e moduli solari e alla richiesta, si è tuttavia potuto stabilire che una parte rilevante di tale volume di importazioni riguardava il prodotto in esame (7). Tali dati sono stati quindi impiegati per stabilire eventuali modificazioni della configurazione degli scambi ed è stato possibile effettuarne una verifica incrociata con altri dati, quali quelli forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato e dagli importatori.

2.3.1.   Modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e l'UE

(23)

La tabella 1 mostra il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione dall'istituzione delle misure in vigore:

Tabella 1

Evoluzione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; unità: megawatt (MW)

 

2012

2013

2014

Periodo di riferimento (PR)

Tasso di crescita 2012 — PR

Importazioni dalla RPC

11 119

5 584

3 443

3 801

– 66 %

Quota delle importazioni totali

71 %

54 %

43 %

46 %

– 35 %

Importazioni totali

15 740

10 300

8 067

8 325

– 47 %

Fonte: Comext

(24)

Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione sono diminuite considerevolmente (del 66 %). Dato che il calo delle importazioni dalla RPC è stato superiore al calo delle importazioni totali nell'Unione, la quota delle importazioni cinesi è scesa del 35 %.

2.4.   Risultati dell'inchiesta in Malaysia

2.4.1.   Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi in Malaysia

(25)

Come affermato al considerando 9, otto produttori esportatori della Malaysia hanno collaborato presentando risposte complete al questionario. Nel caso di tre delle società malesi che hanno collaborato, l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base è risultata giustificata per i motivi indicati ai considerando 84 e seguenti.

(26)

I produttori esportatori malesi che hanno collaborato rappresentavano il 57 % delle importazioni totali del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia nell'Unione nel PR, come indicato in Comext.

2.4.2.   Modificazione della configurazione degli scambi in Malaysia

Importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia nell'Unione

(27)

La tabella 2 indica il volume delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia nell'Unione nel periodo dell'inchiesta:

Tabella 2

Evoluzione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; unità: megawatt (MW)

 

2012

2013

2014

Periodo di riferimento (PR)

Tasso di crescita 2012 — PR

Importazioni dalla Malaysia

466

495

1 561

1 610

245 %

Quota delle importazioni totali

3 %

5 %

19 %

19 %

553 %

Importazioni totali

15 740

10 300

8 067

8 325

– 47 %

Fonte: Comext e richiesta

(28)

Mentre le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione sono diminuite, come sottolineato al considerando 24, le importazioni totali del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia nell'Unione sono notevolmente aumentate (+ 245 %). L'aumento è stato particolarmente pronunciato dopo l'istituzione delle misure in vigore nel 2013. Dato che le importazioni totali sono diminuite considerevolmente a causa di un calo dei consumi nell'Unione, la quota delle importazioni malesi sulle importazioni totali nell'Unione è aumentata in misura ancora maggiore (+ 553 %) rispetto all'incremento delle importazioni.

(29)

La modificazione della configurazione degli scambi tra la Malaysia e l'Unione diventa ancora più significativa per i moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli»), se si analizzano separatamente dalle celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino («celle»).

(30)

Le importazioni di moduli dalla Malaysia sono aumentate, in termini di volume, da 108 MW nel 2012 a 1 036 MW nel PR (+ 860 %). Dato il calo delle importazioni totali, la quota di mercato delle importazioni di moduli dalla Malaysia nell'Unione è passata dall'1 % nel 2012 al 17 % nel PR (+ 1 793 %).

(31)

Le importazioni di celle dalla Malaysia sono aumentate molto meno rispetto ai moduli, da 358 MW nel 2012 a 573 MW nel PR (+ 60 %). La quota di mercato delle importazioni di celle dalla Malaysia nell'Unione è cresciuta, passando dal 10 % nel 2012 al 27 % nel PR (+ 165 %).

(32)

Dai dati di cui sopra emerge che, poiché l'inchiesta iniziale è stata avviata nel 2012 e le misure in vigore sono state istituite nel 2013, le importazioni di celle e moduli solari dalla Malaysia hanno in una certa misura sostituito le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione.

Esportazioni cinesi verso la Malaysia

(33)

Per individuare la tendenza del flusso commerciale di celle e moduli solari dalla Cina in Malaysia si è fatto ricorso alle statistiche malesi e cinesi come pure ai dati estrapolati dalla richiesta (8). Le statistiche sia cinesi sia malesi sono disponibili solo per un gruppo di prodotti di livello più elevato rispetto a quello del prodotto in esame (9). Tuttavia, in base ai dati Comext, ai dati verificati riguardanti i produttori cinesi e malesi di celle e moduli solari e alla richiesta, è stato possibile stabilire che una parte considerevole riguardava il prodotto in esame e tali dati hanno quindi potuto essere presi in considerazione (10). Esiste una differenza tra i volumi delle esportazioni dichiarati nelle statistiche cinesi e i volumi delle importazioni segnalati nelle statistiche malesi, in quanto i codici doganali pertinenti nei due paesi hanno un ambito di applicazione diverso (10). Sebbene i dati relativi alle importazioni malesi indichino livelli molto superiori rispetto a quelli relativi alle esportazioni cinesi, da entrambe le serie di dati emerge la stessa tendenza al rialzo delle esportazioni dalla Cina in Malaysia. Poiché i dati relativi alle importazioni malesi presentano un livello molto superiore rispetto a quelli relativi alle esportazioni cinesi, per l'analisi vengono utilizzati questi ultimi, essendo considerati più prudenti.

(34)

Vi sono elementi di prova del fatto che alcuni prodotti cinesi importati in Malaysia sono stati dichiarati, erroneamente o in modo fraudolento, come «altri prodotti». Ad esempio i moduli solari stratificati importati sono stati dichiarati come vetro solare o come celle, mentre sarebbero dovuti essere segnalati come moduli, così come spiegato al considerando 62. Questo è il motivo per cui le statistiche cinesi sulle esportazioni che figurano nella tabella 3 con ogni probabilità sottostimano le importazioni di moduli ed è possibile che sopravvalutino leggermente le importazioni di celle.

Tabella 3

Importazioni di celle e moduli solari dalla PRC in Malaysia secondo le statistiche cinesi; unità: megawatt (MW)

Dalla RPC in Malaysia

2012

2013

2014

Periodo di riferimento (PR)

Celle

6

25

43

53

Moduli

15

127

168

130

Totale

21

152

211

183

Indice celle

100

417

717

883

Indice moduli

100

847

1 120

867

Indice totale

100

724

1 005

871

Fonte: richiesta, Global Trade Information Services


Tabella 4

Importazioni di celle e moduli solari dalla PRC in Malaysia secondo le statistiche malesi; unità: megawatt (MW)

Importazioni dalla RPC in Malaysia

2012

2013

2014

Periodo di riferimento (PR)

Celle

137

313

339

405

Moduli

27

65

379

290

Totale

164

378

718

695

Indice celle

100

228

247

296

Indice moduli

100

240

1 397

1 067

Indice totale

100

230

437

423

Fonte: richiesta, Global Trade Information Services

(35)

Le importazioni di celle e moduli solari dalla RPC in Malaysia sono aumentate di oltre l'800 %, secondo i dati cinesi sulle esportazioni, e di oltre il 400 % secondo i dati malesi.

(36)

La tabella 5 indica l'evoluzione dei consumi interni in Malaysia nel periodo di riferimento. Il consumo di moduli nel mercato interno malese è stato nettamente inferiore al livello delle esportazioni dalla RPC dopo l'istituzione nel 2013 delle misure in vigore, come indicato nella tabella 5. Pertanto l'evoluzione dei consumi interni non giustifica un tale aumento delle importazioni di celle e moduli solari dalla RPC in Malaysia.

Tabella 5

Evoluzione dei consumi interni di moduli solari in Malaysia negli anni 2012, 2013 e 2014; unità: megawatt (MW)

Malaysia

2012

2013

2014

Periodo di riferimento (PR)

Consumi interni di moduli

32

107

87

88

Indice

100

338

275

279

Fonte: richiesta

Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi in Malaysia

(37)

L'inchiesta ha accertato l'esistenza di prove del calo delle importazioni dalla RPC nell'Unione e del parallelo aumento delle esportazioni dalla RPC in Malaysia e delle esportazioni dalla Malaysia nell'Unione di celle e moduli solari dopo l'avvio dell'inchiesta iniziale nel 2012 e l'istituzione delle misure in vigore nel 2013. Tali cambiamenti dei flussi commerciali costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi, da un lato, e l'Unione, dall'altro.

2.4.3.   Natura delle pratiche di elusione in Malaysia

(38)

L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto assoggettato alle misure attraverso paesi terzi.

Trasbordo

(39)

Le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia nell'Unione costituivano oltre il 46 % delle importazioni totali dalla Malaysia nel periodo di riferimento, come indicato in Comext.

(40)

La collaborazione per le celle è stata del 100 % e tutti i produttori di celle che hanno collaborato all'inchiesta sono risultati produttori autentici.

(41)

Le importazioni di moduli da parte delle società che non hanno collaborato rappresentavano il 71 % delle importazioni totali di moduli dalla Malaysia nello stesso periodo. I moduli sono il prodotto finale; pertanto essi possono solo essere importati in Malaysia ai fini dei consumi interni o del trasbordo. Il livello elevato delle importazioni di moduli dalla RPC, che supera i consumi interni come indicato nel considerando 36, e il livello elevato di omessa collaborazione da parte della Malaysia dimostrano che una quota consistente di moduli provenienti dalla RPC e diretti nell'Unione sono stati oggetto di trasbordo in Malaysia.

(42)

Inoltre, come illustrato in dettaglio al considerando 84 e in quelli che seguono, è risultato che una parte dei produttori della Malaysia che hanno collaborato ha fornito informazioni fuorvianti, in particolare per quanto riguarda le relazioni con i fabbricanti cinesi, le importazioni di prodotti finiti dalla Cina e l'origine delle esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. È emerso che alcuni di essi esportavano nell'Unione moduli fotovoltaici in silicio cristallino di origine cinese e che alcune altre società avevano fraudolentemente dichiarato componenti essenziali come vetro solare e avevano falsificato le fatture.

(43)

Inoltre nel 2014 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un'inchiesta relativa al presunto trasbordo di celle e moduli solari attraverso Taiwan. L'inchiesta è tuttora in corso.

(44)

Alla luce delle considerazioni che precedono è stata dunque confermata l'esistenza di operazioni di trasbordo del prodotto oggetto dell'inchiesta attraverso la Malaysia.

2.5.   Risultati dell'inchiesta a Taiwan

2.5.1.   Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi a Taiwan

(45)

Come affermato al considerando 10, ventitré società o gruppi di società di Taiwan hanno collaborato presentando risposte complete al questionario.

(46)

I produttori esportatori taiwanesi che hanno collaborato rappresentavano il 63,3 % delle esportazioni totali del prodotto oggetto dell'inchiesta da Taiwan nell'Unione nel PI, come indicato in Comext.

2.5.2.   Modificazione della configurazione degli scambi a Taiwan

Importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta da Taiwan nell'Unione

(47)

La tabella 6 indica il volume delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta da Taiwan nell'Unione nel periodo dell'inchiesta:

Tabella 6

Evoluzione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta da Taiwan nell'Unione nel periodo dell'inchiesta; unità: megawatt (MW)

 

2012

2013

2014

Periodo di riferimento (PR)

Tasso di crescita 2012 — PR

Importazioni da Taiwan

1 375

1 557

1 752

1 793

30 %

Quota delle importazioni totali

9 %

15 %

22 %

22 %

147 %

Importazioni totali

15 740

10 300

8 067

8 325

– 47 %

Fonte: Comext

(48)

Le importazioni del prodotto in esame dalla Cina nell'Unione sono diminuite in modo significativo in seguito all'istituzione delle misure in vigore nel dicembre 2013, come sottolineato al considerando 24. D'altro canto, il volume delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta da Taiwan nell'Unione è aumentato considerevolmente (+ 30 %) nello stesso periodo. Dato che le importazioni totali nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono diminuite, la quota di mercato delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta da Taiwan nell'Unione è passata dal 9 % nel 2012 al 22 % nel PR (+ 147 % di aumento).

(49)

Dai dati di cui sopra emerge che, poiché l'inchiesta iniziale è stata avviata nel 2012 e le misure in vigore sono state istituite nel 2013, le importazioni di celle e moduli solari da Taiwan hanno in una certa misura sostituito le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione.

Esportazioni cinesi a Taiwan

(50)

Le autorità taiwanesi hanno fornito statistiche relative alle importazioni e alle esportazioni di celle e moduli solari da zone di libero scambio e magazzini doganali (nel prosieguo «ZLS»). A Taiwan è vietato importare celle e moduli solari dalla RPC. Per tale motivo le celle e i moduli solari e altri componenti essenziali provenienti dalla Cina possono solo entrare nelle ZLS per essere successivamente riesportati o utilizzati come materia prima in un altro prodotto da riesportare. La Commissione rileva che quasi tutte le importazioni di celle e moduli nelle ZLS provenivano dalla Cina. I dati sono stati forniti per gli anni 2012, 2013 e 2014. Il periodo di riferimento riguarda tre trimestri del 2014 e un trimestre del 2015; è quindi improbabile che la tendenza possa essere significativamente diversa tra l'anno 2014 e il PR.

(51)

La tabella 7 indica il volume delle importazioni di celle e moduli solari dalla RPC nelle zone di libero scambio e nei magazzini doganali taiwanesi nel periodo dell'inchiesta:

Tabella 7

Importazioni di celle e moduli solari dalla PRC nelle ZLS taiwanesi; unità: megawatt (MW)

 

2012

2013

2014

Dalla RPC alle ZLS di Taiwan

0

49

284

Indice

100

243 150

1 421 000

Fonte: Bureau of Foreign Trade (BOFT)

(52)

La tabella 8 indica il volume delle esportazioni di celle e moduli solari dalle ZLS taiwanesi nell'Unione nel periodo dell'inchiesta:

Tabella 8

Esportazioni di celle e moduli solari dalle ZLS taiwanesi nell'Unione; unità: megawatt (MW)

 

2012

2013

2014

Dalle ZLS di Taiwan nell'Unione

2

48

223

Indice

100

242 300

1 112 750

Fonte: Bureau of Foreign Trade (BOFT)

(53)

La tabella 7 indica un forte aumento delle importazioni di celle e moduli solari verso Taiwan dopo l'avvio dell'inchiesta nel 2012 e l'istituzione delle misure in vigore nel 2013. La tabella 8 evidenzia chiaramente che la maggior parte del prodotto in esame proveniente dalla Cina è stata riesportata nell'Unione.

(54)

La modificazione della configurazione degli scambi tra Taiwan e la RPC diviene ancora più significativa per i moduli, se analizzati separatamente dalle celle.

(55)

Le importazioni di moduli dalla Cina nelle ZLS taiwanesi sono aumentate da circa 0 MW nel 2012 a 213 MW nel 2014. Quasi tutte le importazioni nelle ZLS provenivano dalla Cina. Su tali 213 MW importati, 202 MW sono stati esportati nell'UE. Pertanto le esportazioni di moduli, in origine provenienti dalla Cina, dalle ZLS taiwanesi costituivano almeno il 24 % delle esportazioni totali di moduli da Taiwan nell'UE nel 2014, come indicato in Comext.

(56)

Le importazioni di celle dalla Cina nelle ZLS taiwanesi sono aumentate da circa 0 MW nel 2012 a 71 MW nel 2014, di cui 20 MW sono stati esportati nell'UE. Pertanto le esportazioni di celle di origine cinese dalle ZLS taiwanesi costituivano almeno il 2 % delle esportazioni totali di celle da Taiwan nell'UE nel 2014, come indicato in Comext.

(57)

Dato che il prodotto cinese in esame non può essere venduto a Taiwan, la relativa importazione dalla Cina a Taiwan è giustificabile esclusivamente ai fini del trasbordo o di operazioni di assemblaggio/completamento intesi alla riesportazione al di fuori di Taiwan di componenti essenziali provenienti dalla Cina.

Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi a Taiwan

(58)

La diminuzione delle esportazioni cinesi di celle e moduli solari e il parallelo aumento delle esportazioni dalla RPC a Taiwan e delle esportazioni da Taiwan all'Unione dopo l'avvio dell'inchiesta iniziale nel 2012 e l'istituzione delle misure in vigore nel 2013 costituiscono una modificazione della configurazione degli scambi tra i suddetti paesi e l'Unione.

2.5.3.   Natura delle pratiche di elusione a Taiwan

(59)

L'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto assoggettato alle misure attraverso paesi terzi.

Trasbordo

(60)

Le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta costituivano oltre il 38 % delle importazioni totali da Taiwan nel periodo dell'inchiesta, come indicato in Comext. Le importazioni nell'Unione di celle da parte delle società che non hanno collaborato rappresentavano l'11 % delle importazioni totali di celle da Taiwan nello stesso periodo. Le importazioni nell'Unione di moduli da parte delle società che non hanno collaborato costituivano il 64 % delle importazioni totali taiwanesi di moduli, come indicato in Comext.

(61)

Tutti i produttori di celle che hanno collaborato all'inchiesta sono risultati essere autentici. Allo stesso tempo, come indicato al considerando 56, le esportazioni nell'Unione di celle di origine cinese provenienti dalle ZLS taiwanesi costituivano soltanto il 2 % delle importazioni di celle da Taiwan nell'Unione, come indicato in Comext nel 2014.

(62)

Come spiegato al considerando 81, è inoltre emerso che alcune società di Taiwan importavano moduli solari stratificati (noti anche come pannelli solari stratificati) nei loro magazzini doganali e almeno alcuni di tali pannelli sono stati dichiarati come celle solari. Un modulo solare stratificato è un modulo quasi finito, contenente 60 o 72 celle. Per ottenere un modulo solare da un modulo stratificato occorre effettuare solo una semplicissima operazione di assemblaggio, vale a dire collegarvi un telaio in alluminio e aggiungere una cassetta di giunzione. Per questo motivo un modulo solare stratificato dovrebbe essere dichiarato come modulo solare. Ciò significa che almeno una parte delle celle cinesi importate nelle zone di libero scambio e nei magazzini doganali taiwanesi erano in realtà moduli solari stratificati e avrebbero dovuto essere dichiarate come moduli.

(63)

Come indicato al considerando 55, le esportazioni di moduli, originariamente di origine cinese dalle ZLS taiwanesi costituivano almeno il 24 % delle importazioni taiwanesi di moduli nell'UE. I moduli sono il prodotto finale e quelli cinesi non possono essere venduti a Taiwan; è pertanto probabile che siano stati importati a Taiwan con il solo scopo del trasbordo. Di conseguenza la Commissione conclude che una gran parte dei moduli provenienti dalla RPC sia stata oggetto di trasbordo nell'Unione attraverso Taiwan.

(64)

Inoltre nel 2014 l'OLAF ha avviato un'inchiesta relativa al presunto trasbordo di celle e moduli solari attraverso la Malaysia. Tale inchiesta è tuttora in corso.

(65)

Va aggiunto che le autorità taiwanesi hanno svolto indagini su presunte pratiche di elusione nello stesso periodo, concludendo che numerose società, principalmente operatori commerciali, avevano commesso frode falsificando l'origine dei moduli solari.

(66)

Alla luce delle considerazioni che precedono è stata dunque confermata l'esistenza di operazioni di trasbordo del prodotto oggetto dell'inchiesta attraverso Taiwan.

2.6.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio compensativo

(67)

Dall'inchiesta non emerge una motivazioni o giustificazione economica per le operazioni di trasbordo oltre all'elusione delle misure in vigore su celle e moduli solari originari della RPC. Non sono stati individuati altri elementi, oltre al dazio, che si possano considerare una compensazione dei costi di trasbordo o importazione e riesportazione di celle o moduli fotovoltaici in silicio cristallino, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico, dalla RPC attraverso la Malaysia e Taiwan.

2.7.   Elementi di prova della sovvenzione

(68)

Come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, si è accertato che i produttori esportatori cinesi godevano di una serie di regimi di sovvenzionamento concessi dal governo della RPC nonché dai governi regionali e locali nella RPC. Dagli elementi di prova prima facie è successivamente emerso che i produttori della Repubblica popolare cinese del prodotto in esame continueranno probabilmente a beneficiare di una serie di sovvenzioni. Il 5 dicembre 2015 è stato quindi avviato un riesame in previsione della scadenza (11). Nessun produttore esportatore della RPC, o qualsiasi altra parte interessata, ha fornito prove del contrario. Si è pertanto concluso che il prodotto importato oggetto dell'inchiesta beneficia tuttora dei regimi di sovvenzionamento.

2.8.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio compensativo

(69)

Per valutare se i prodotti importati avessero, in termini di quantità e prezzi, indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino originari della RPC, sono stati utilizzati i dati verificati provenienti dai produttori esportatori che hanno collaborato, da Comext e dalla banca dati di cui all'articolo 24, paragrafo 6, quali migliori dati disponibili sui quantitativi e sui prezzi delle esportazioni delle società che non hanno collaborato. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell'Unione nel considerando 415 del regolamento iniziale.

(70)

L'aumento delle importazioni dalla Malaysia e da Taiwan è stato considerato significativo in termini di quantitativi. Le stime relative ai consumi dell'Unione durante il PR forniscono indicazioni analoghe in merito alla significatività di tali importazioni. In termini di quota di mercato, i moduli importati nell'Unione dalle società che non hanno collaborato e dalle società risultate coinvolte in pratiche di elusione in Malaysia rappresentano il 9 % dei consumi dell'Unione per quanto concerne i moduli. I moduli importati nell'Unione dalle società che non hanno collaborato e dalle società risultate coinvolte in pratiche di elusione a Taiwan rappresentano il 7 % dei consumi dell'Unione. Le celle che sono state importate nell'Unione dalle società che non hanno collaborato di Taiwan rappresentano il 3 % dei consumi dell'UE.

(71)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nel regolamento originario e la media ponderata del prezzo all'esportazione ha evidenziato un notevole fenomeno di underselling (vendita a un prezzo inferiore al prezzo non pregiudizievole).

(72)

Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengono indeboliti in termini sia di quantità sia di prezzo.

3.   MISURE

(73)

In base a quanto precede si è concluso che il dazio compensativo definitivo istituito sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino originari della RPC è stato eluso tramite trasbordo dalla Malaysia e da Taiwan.

(74)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese alle importazioni dello stesso prodotto proveniente dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia e di Taiwan.

(75)

La misura da estendere dovrebbe essere quella stabilita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 per «tutte le altre società», che corrisponde a un dazio compensativo definitivo dell'11,5 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(76)

Conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, il quale dispone che la misura estesa si applica alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione istituito dal regolamento di apertura, dovrebbero essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e loro componenti essenziali provenienti dalla Malaysia e da Taiwan.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(77)

Su quattordici società della Malaysia che si sono manifestate, nove hanno risposto al questionario e chiesto un'esenzione dalle eventuali misure estese a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. Una società ha fornito una risposta altamente carente e non ha risposto in tempo debito alla lettera di richiesta di maggiori informazioni; la Commissione ha quindi respinto la richiesta. e ha pertanto svolto le visite di verifica presso le sedi di otto società.

(78)

Su ventotto società o gruppi di società di Taiwan che si sono manifestati, una società ha informato la Commissione di avere cessato la propria attività. Una società ha comunicato alla Commissione che essa non vendeva all'Unione e che, pertanto, non poteva beneficiare di un'esenzione. Le restanti ventisei società hanno risposto al questionario e chiesto un'esenzione dalle eventuali misure estese a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. Come spiegato al considerando 10, tre delle società di Taiwan che hanno risposto al questionario sono risultate prive di mezzi di produzione e quindi la Commissione ha respinto la loro richiesta. La Commissione ha pertanto condotto le visite di verifica presso le sedi di ventitré società o gruppi di società.

(79)

Tre società della Malaysia e tre società di Taiwan che sono state oggetto di verifica risultano aver fornito informazioni false o fuorvianti. In conformità all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento di base, tali società sono state informate dell'intenzione di non prendere in considerazione le informazioni da loro fornite e di applicare i «dati disponibili» ed è stato loro concesso un termine entro il quale fornire ulteriori spiegazioni («lettera ex articolo 28»). Tali lettere contenevano indicazioni specifiche riguardo a quali parti delle informazioni presentate da dette società la Commissione intendeva non prendere in considerazione. Due società taiwanesi non hanno risposto alla lettera ex articolo 28. Come annunciato, la Commissione non ha pertanto preso in considerazione le informazioni. Le tre società della Malaysia hanno risposto ma, per i motivi di seguito esposti, non sono riuscite a dissipare i dubbi della Commissione. Come annunciato, anche per tali società la Commissione non ha preso in considerazione le informazioni. Una società taiwanese ha risposto e fornito informazioni supplementari, che la Commissione ha accettato, come illustrato al considerando 107.

(80)

Anche altre autorità investigative dell'Unione, come l'OLAF e le autorità doganali nazionali, stanno attualmente esaminando le importazioni nell'Unione di tali cinque società. Al fine di tutelare le indagini in corso è importante non divulgare informazioni che potrebbero consentire a terzi di collegare a una società specifica le conclusioni riportate nei considerando che seguono. Di conseguenza la Commissione non ha precisato quale società sia interessata da quali conclusioni. Gli importatori che hanno acquistato il prodotto oggetto dell'inchiesta da tali società e desiderano capire qual è esattamente la situazione del loro fornitore possono contattarlo direttamente, o contattare la Commissione, al fine di ottenere informazioni più dettagliate.

(81)

Ai fini della presente inchiesta sono stati stabiliti i seguenti elementi: è risultato che due delle tre società summenzionate di Taiwan importavano moduli solari stratificati dalla RPC e non l'avevano reso noto nella risposta al questionario. Una delle società summenzionate ha ammesso, durante la visita di verifica, di aver indicato tali importazioni nella risposta al questionario come importazioni di celle dalla RPC. Detta società ha inoltre indicato tali importazioni come celle solari nella dichiarazione doganale. Nel caso delle due società taiwanesi, dai documenti risultava chiaramente che esse riesportavano i moduli solari stratificati dalla RPC nell'Unione.

(82)

Queste due società di Taiwan non hanno fornito precisazioni supplementari in risposta alla lettera ex articolo 28, paragrafo 4, non avendo affatto risposto (cfr. il considerando 81 di cui sopra).

(83)

Per i motivi esposti ai considerando 81 e 82 e alla luce altresì delle risultanze concernenti la modificazione della configurazione degli scambi e alle pratiche di trasbordo, come indicato nella sezione 2 del presente regolamento, ciascuna delle quali è di per sé sufficiente, è emerso che dette società erano coinvolte in pratiche di elusione e non potevano beneficiare di un'esenzione a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

(84)

Come illustrato nel prosieguo, per le tre società malesi seguenti si è fatto ricorso ai dati disponibili in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, per le ragioni indicate di seguito.

(85)

Una società malese ha riferito nella risposta al questionario di aver acquistato celle solari nella RPC, precisando che i moduli con celle cinesi sono stati spediti in mercati diversi da quello dell'Unione. Tale società non è tuttavia stata in grado di provare che essa aveva acquistato fuori dalla RPC quantitativi di celle sufficienti a consentirle di produrre la quantità di moduli solari esportata nell'Unione. Durante la visita di verifica è emerso che la società importava dalla RPC moduli solari stratificati, fraudolentemente dichiarati come importazioni di vetro solare. Si è inoltre accertato che tale società non disponeva di una capacità produttiva sufficiente a produrre i volumi esportati del prodotto oggetto dell'inchiesta e che inoltre intratteneva rapporti con una società cinese operante nel settore del fotovoltaico.

(86)

Nella sua risposta alla lettera ex articolo 28, paragrafo 4, la società malese ha negato di aver esportato nell'Unione moduli con celle cinesi, sostenendo di aver esportato nell'Unione moduli con celle sudcoreane, tuttavia stratificati in Cina. La società ha altresì risposto di aver ordinato tale «vetro stratificato» a causa di un problema connesso alla qualità del laminatore. Come già affermato in precedenza esso è stato tuttavia fraudolentemente dichiarato come vetro solare. La società non è stata inoltre in grado di dimostrare di aver acquistato in Corea del Sud celle in quantità sufficiente per tutti i moduli esportati nell'Unione.

(87)

La società ha altresì affermato che dall'aprile 2014 era intervenuto un cambiamento di proprietà, che non ha però inciso sul fatto che esistono collegamenti tra le società malesi e cinesi, nel senso che il principale rifornitore di materie prime della società malese ha continuato ad essere il produttore cinese di moduli.

(88)

Ne consegue che le spiegazioni fornite dalla società nella sua risposta alla lettera ex articolo 28, paragrafo 4, non sono state tali da indurre a modificare la conclusione secondo la quale tale società ha riesportato nell'Unione i moduli solari stratificati di produzione cinese e, almeno per alcuni dei moduli esportati nell'UE, aveva utilizzato celle cinesi.

(89)

In considerazione delle risultanze concernenti la modificazione della configurazione degli scambi e delle pratiche di trasbordo, come indicato nella sezione 2, e delle conclusioni esposte nei considerando da 85 a 88 di cui sopra, ciascuna delle quali è di per sé sufficiente, l'esenzione richiesta da tale società malese non poteva essere concessa in conformità all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

(90)

Un'altra società della Malaysia è risultata non disporre di una capacità produttiva sufficiente a produrre i volumi esportati del prodotto oggetto dell'inchiesta. La stessa società non è stata in grado di presentare contratti di lavoro relativi ai propri dipendenti; di conseguenza non è stata in grado di provare di aver avuto dipendenti durante il periodo dell'inchiesta. La stessa società non è stata in grado di esibire contratti di acquisto per i macchinari di produzione di moduli solari e ha anche omesso di comunicare le sue relazioni con un produttore esportatore cinese e gli acquisti del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla società collegata. Inoltre ha fornito documenti indicanti date di stabilimento diverse. Dall'inchiesta è emerso che tale società è stata costituita nel 2013, vale a dire dopo l'avvio delle inchieste AD e AS iniziali, e ha sospeso la produzione poco dopo il maggio 2015, ossia dopo l'imposizione dell'obbligo di registrazione per i moduli della Malaysia.

(91)

Tale società ha sostenuto, nella sua risposta alla lettera ex articolo 28, paragrafo 4, che la maggior parte delle piccole imprese in Malaysia non conclude contratti di lavoro per i dipendenti, inoltre che essa disponeva di una capacità sufficiente per produrre gli importi dichiarati. La società ha inoltre affermato di avere assunto personale di vendita da una società cinese ma di non intrattenere legami formali con tale società. Queste ulteriori precisazioni non erano tali da indurre a modificare le conclusioni di cui sopra. In particolare, la società non ha dimostrato di essere in grado di produrre i quantitativi esportati. Inoltre vi era una notevole discrepanza tra la quantità di celle importate, secondo quanto riferito dalla società, e la quantità di celle indicata dal fornitore. Oltre a ciò, il fatto che la società in questione assuma personale dalla società cinese conferma i legami riscontrati tra le due società.

(92)

In considerazione delle risultanze concernenti la modificazione della configurazione degli scambi e le pratiche di trasbordo, come indicato nella sezione 2, e delle conclusioni esposte nei considerando 90 e 91 di cui sopra, ciascuna delle quali è di per sé sufficiente, l'esenzione richiesta da tale società malese non poteva essere concessa in conformità all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

(93)

Un'altra società della Malaysia è stata costituita nel giugno 2013, vale a dire dopo l'avvio delle inchieste AD e AS iniziali e ha iniziato le vendite di moduli a dicembre 2013, ossia subito dopo l'istituzione, mediante il regolamento originario, del dazio antidumping e del dazio compensativo definitivi. Durante il periodo di riferimento la società ha prodotto moduli FV policristallini a partire da celle importate principalmente da Taiwan. Tale società pareva avere legami stretti con una società cinese, il cui impegno era stato accettato, ma successivamente violato e pertanto l'accettazione era stata revocata (12). In primo luogo, il direttore generale della società malese occupava precedentemente una posizione dirigenziale presso la società cinese. In secondo luogo, le celle sono state inizialmente acquistate in numerose occasioni mediante la società cinese e/o altre società cinesi e fisicamente trasportate da un paese terzo (principalmente Taiwan) nella RPC, prima di essere apparentemente inoltrate alla società con sede in Malaysia. In terzo luogo, la maggior parte dei moduli venduti a paesi terzi durante il periodo di riferimento è andata a una società statunitense collegata alla società cinese. In quarto luogo, il rappresentante legale della società cinese ha presenziato all'inchiesta in loco presso la società malese. In quinto luogo, i modelli di contratti di vendita di entrambe le società (cinese e taiwanese) sembrano essere gli stessi, sia in termini di forma sia di contenuto. In sesto luogo, un rappresentante della società cinese ha affermato in un video su Internet che la società cinese sta fornendo servizi di consulenza tecnica e supervisione alla società malese.

(94)

Altre informazioni, non comunicate da detta società malese nel corso dell'inchiesta in loco ma ricevute dalle autorità doganali di uno Stato membro, sono le seguenti: la società malese aveva concluso con la stessa società cinese, il cui impegno era stato accettato, un accordo di autorizzazione per l'utilizzo del marchio grazie al quale la società malese era autorizzata a utilizzare la denominazione commerciale della società cinese, se richiesto dai clienti. Inoltre uno dei primi acquirenti nell'Unione è stato presentato alla società malese da un rappresentante di commercio della società cinese. Infine, la prima spedizione nell'Unione della società malese è stata oggetto di indagine da parte delle autorità doganali di uno Stato membro in quanto i moduli recavano, oltre alla denominazione commerciale della società cinese, l'etichetta «Made in China».

(95)

La società malese ha risposto alla lettera ex articolo 28, paragrafo 4, con lettera datata 14 dicembre 2015, dichiarando che non intendeva nascondere i legami commerciali con la società cinese e di aver risposto in buona fede al modulo di esenzione, affermando inoltre che le autorità doganali di uno Stato membro avevano accettato, in seguito all'inchiesta, il fatto che i moduli dotati di etichettatura non corrispondente fossero stati effettivamente prodotti dalla società della Malaysia. Le autorità doganali di uno Stato membro hanno tuttavia confermato alla Commissione che tali moduli non erano di origine malese.

(96)

Dopo la divulgazione delle informazioni, la società malese ha affermato che la Commissione ha fondato la propria decisione su ipotesi, asserzioni e accuse false, le cui basi e prove, se disponibili, non erano mai state trasmesse loro, pregiudicando così il diritto di difesa della società. In particolare, essa ha criticato la Commissione per non aver segnalato il video su Internet di cui al considerando 93 e le informazioni ricevute dalle autorità doganali di uno Stato membro di cui al considerando 94. La società ha inoltre sostenuto di non essere collegata alla società cinese e di non aver taciuto, nel corso della visita di verifica, in merito all'esistenza di un contratto di autorizzazione per l'utilizzo del marchio concluso con tale società cinese. Per quanto riguarda l'indagine delle autorità doganali di uno Stato membro, la società ha asserito che, alla fine, tutte le merci erano state svincolate come moduli di origine malese, ribadendo che la data di stabilimento e il fatto che la società venda merci a una società statunitense collegata alla società cinese non costituiscono argomentazioni valide in base alle quali un'esenzione possa essere negata. La società malese ha anche chiesto un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, che si è tenuta il 12 gennaio 2016. Prima di tale audizione il video su Internet è stato reso noto alla società che ne ha confermato la veridicità nel corso dell'audizione.

(97)

Le spiegazioni supplementari fornite dalla società non sono state tali da determinare un cambiamento delle conclusioni sopra esposte per le ragioni indicate nel prosieguo.

(98)

Gli elementi menzionati al considerando 93 non sono semplici ipotesi e asserzioni, ma fatti che, in quanto tali, non sono stati messi in discussione dalla società. Inoltre tali fatti sono stati presentati alla società nella lettera ex articolo 28 datata 3 dicembre 2015, nella quale la società è stata invitata a presentare osservazioni. Successivamente le risultanze, sulle quali la società è stata nuovamente invitata a pronunciarsi, sono state comunicate alla società il 22 dicembre 2015. Ne consegue che i diritti di difesa della società sono stati pienamente rispettati. Resta il fatto che, nel corso della visita di verifica, la società ha quantomeno tentato di minimizzare, se non di nascondere, i suoi legami commerciali con la società cinese, compresa l'esistenza di un accordo di autorizzazione per l'utilizzo del suo marchio. In effetti durante la verifica in loco la società malese ha fatto riferimento all'utilizzo del marchio della società cinese, tuttavia indicando esplicitamente «per un periodo limitato». Il contratto per l'utilizzo del marchio non è stato fornito né è stato rivelato in loco che detto accordo era stato rinnovato per un ulteriore periodo di quattro anni. Nessuno degli elementi precedentemente menzionati al considerando 93, dai quali si evincevano forti legami commerciali tra le due società, è stato illustrato in dettaglio o indicato ai servizi della Commissione nel corso della visita di verifica. L'esattezza di tali elementi non è stata inoltre contestata dalla società.

(99)

L'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base dispone che, al fine di ottenere un'esenzione, il produttore esportatore debba dimostrare di non essere collegato ad alcun produttore soggetto alle misure e coinvolto in pratiche di elusione.

(100)

Per quanto riguarda il primo criterio (nessuna relazione con un produttore soggetto alla misura), il produttore esportatore ha cercato di minimizzare, se non di nascondere, i suoi molteplici collegamenti con il produttore esportatore cinese di cui al considerando 93. L'onere della prova relativo all'assenza di tale collegamento spetta tuttavia al produttore esportatore. A causa dell'omessa collaborazione su questo punto e dell'impossibilità di verificare tutte le nuove informazioni presentate in risposta alla divulgazione delle informazioni, la Commissione ha dovuto basarsi sui fatti disponibili per valutare se il produttore esportatore avesse confutato la prima impressione, ottenuta in base ai fatti disponibili, di essere collegato alla società cinese. A parere della Commissione il produttore esportatore non è riuscito in tale intento, in quanto vi sono parecchie indicazioni secondo le quali esiste uno stretto legame tra la società cinese e il produttore esportatore.

(101)

In ogni caso, anche se il primo criterio fosse stato soddisfatto, quod non, la Commissione ritiene che il secondo criterio non lo sia. Il produttore esportatore è coinvolto in pratiche di elusione in due modi diversi, ciascuno dei quali è di per sé sufficiente per rifiutare la richiesta di esenzione. Un'importante indicazione del coinvolgimento in pratiche di elusione, comune ad entrambi i modi e indiscutibile, è il fatto che il produttore esportatore abbia avviato le sue attività in seguito all'istituzione delle misure iniziali.

(102)

In primo luogo, la dichiarazione della società in merito al fatto che tutte le merci menzionate al considerando 96 sono state svincolate come moduli di origine malese è di fatto inesatta. Le autorità doganali dello Stato membro hanno fornito alla Commissione informazioni indicanti che tali moduli si considerano di origine cinese, in quanto la denominazione della società cinese figurava sull'etichetta dei pallet dei moduli solari in questione. Al fine di proteggere l'inchiesta in corso a cura di tale amministrazione doganale nazionale, non è stato possibile comunicare detta informazione alla società malese. La Commissione ha tuttavia richiamato l'attenzione della società sulla possibilità che il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale verifichi l'esattezza dell'informazione in base agli articoli 12, 13 e 15 del suo mandato.

(103)

Le informazioni fornite dalle autorità doganali costituiscono la prova del trasbordo da parte del produttore esportatore e pertanto la prova che il produttore esportatore è coinvolto in pratiche di elusione.

(104)

In secondo luogo, l'accordo per l'utilizzo del marchio con il produttore esportatore cinese è stato concluso e prorogato in un momento in cui il produttore esportatore cinese esportava nell'Unione nel quadro di un impegno che, tra l'altro, vietava le vendite nell'Unione del prodotto in esame fabbricato in un paese terzo, in quanto ciò avrebbe reso impossibile, o quantomeno difficile, la supervisione dell'impegno e in particolare della disposizione relativa alle vendite incrociate. Le condizioni della versione non riservata dell'impegno erano perfettamente note nell'ambito dell'industria e sono state rese disponibili, su richiesta, dai servizi della Commissione. Dati inoltre gli stretti collegamenti con il produttore cinese, essi erano disponibili anche al produttore esportatore. Stipulando l'accordo per l'utilizzo del marchio, il produttore esportatore ha eluso le condizioni dell'impegno e in tal modo ha intrapreso anche pratiche di elusione. Nel corso dell'audizione del 12 gennaio 2016 la società malese ha dichiarato di non aver fornito informazioni false o fuorvianti e di essere un costruttore malese autentico di moduli solari. Per quanto riguarda gli elementi di prova raccolti dall'amministrazione doganale nazionale, che non hanno potuto essere comunicati alla società malese per i motivi precedentemente esposti, la società ha chiesto che il consigliere-auditore ne verificasse l'esattezza. Il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale ha successivamente informato la società di aver verificato l'esattezza delle informazioni fornite dall'amministrazione doganale nazionale e che le autorità doganali nazionali avevano concluso su tale base che un considerevole quantitativo di moduli di detta spedizione era di origine cinese.

(105)

Le risultanze riguardanti questa società si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.

(106)

In considerazione delle risultanze concernenti la modificazione della configurazione degli scambi e le pratiche di trasbordo, come indicato nella sezione 2, e delle conclusioni esposte nei considerando da 93 a 105 di cui sopra, riguardanti gli stretti legami accertati della società malese con la società cinese, coinvolta in operazioni di trasbordo e responsabile di una violazione dell'impegno, ciascuna delle quali è di per sé sufficiente, l'esenzione richiesta da tale società malese non ha potuto essere concessa in conformità all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

(107)

Una società di Taiwan ha omesso di comunicare in tempo utile informazioni dettagliate sulla commercializzazione di celle della loro società collegata in Cina, presentata come operante nel settore dei wafer di silicio, sui dati di importazione, sul rispetto delle restrizioni da parte di Taiwan e sulla precisione dei flussi degli acquisti. Le ulteriori spiegazioni fornite da tale società, a seguito di una richiesta ex articolo 28, paragrafo 1, sono state tuttavia sufficienti per concedere a tale società un'esenzione, in quanto essa ha fornito le informazioni richieste che hanno potuto essere verificate dalla Commissione.

(108)

I rimanenti produttori esportatori (cinque malesi e ventuno taiwanesi), compresa la società di cui al considerando 107, sono risultati non coinvolti in pratiche di elusione e pertanto le esenzioni possono essere concesse ai moduli e alle celle prodotti in conformità all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

(109)

In particolare, un'ampia maggioranza di tali società è stata costituita prima dell'istituzione di misure nei confronti della RPC. In base alle loro risposte al questionario, sono stati ispezionati gli impianti di produzione di tutte le suddette società. La verifica delle statistiche relative alla produzione e alle capacità produttive, agli acquisti di materie prime, di prodotti semilavorati e finiti e alle vendite all'esportazione nell'Unione hanno confermato che tali società erano produttori autentici, nei confronti dei quali non sono stati riscontrati elementi di prova inerenti a pratiche di elusione.

(110)

Gli altri produttori che non si sono manifestati nell'ambito del presente procedimento e che non hanno esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta e che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio compensativo esteso a norma dell'articolo 20 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base, dovranno compilare un modulo di esenzione al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata.

(111)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, diverse società si sono manifestate, da un lato accogliendo con favore la decisione della Commissione di concedere loro l'esenzione, dall'altro, tuttavia, precisando che, nell'industria dei pannelli solari, si ricorre ampiamente ad accordi (cui spesso si fa riferimento come accordi OEM) tra diverse società, in base ai quali i produttori di celle/i fabbricanti di moduli (cui spesso si fa riferimento come proprietari dei marchi) talvolta destinano parte delle loro celle ad altri fabbricanti di moduli che provvedono all'assemblaggio (spesso indicati come fabbricanti OEM). Queste società hanno richiesto di precisare che esse avrebbero potuto continuare a beneficiare di un'esenzione anche quando un accordo di questo tipo fosse concluso. La Commissione conferma l'esistenza, nel settore industriale dei pannelli solari, di tali accordi, ai quali per maggiore correttezza si fa riferimento con la denominazione di contratti di subappalto e che rientrano nel campo d'applicazione dell'estensione concessa. Nell'ambito di tali accordi i fornitori e l'origine delle materie prime sono controllati dai proprietari dei marchi; il subappaltatore utilizza il modello di progettazione fornito dal titolare del marchio, che controlla il processo di produzione. Anche nell'ambito di tali accordi, però le celle devono essere fabbricate da società esentate, come stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, in appresso.

(112)

Qualora un'esenzione sia giustificata, le misure estese in vigore sono modificate di conseguenza. Successivamente le esenzioni concesse saranno oggetto di controllo per garantire il rispetto delle condizioni stabilite.

(113)

In questo caso si ritengono necessarie misure speciali intese a garantire la corretta applicazione delle suddette esenzioni. Le misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati all'articolo 1, paragrafo 2. Le importazioni non accompagnate da tale fattura sono soggette al dazio antidumping esteso.

5.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(114)

Tutte le parti interessate sono state informate in merito ai fatti principali e alle considerazioni che hanno condotto alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive.

(115)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito a norma dell'articolo V del GATT, è esteso alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Malaysia

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

TS Solartech Sdn. Bhd.

C073

C074

C075

C076

C077

Taiwan

ANJI Technology Co., Ltd.

AU Optronics Corporation

Big Sun Energy Technology Inc.

EEPV Corp.

E-TON Solar Tech. Co., Ltd.

Gintech Energy Corporation

Gintung Energy Corporation

Inventec Energy Corporation

Inventec Solar Energy Corporation

LOF Solar Corp.

Ming Hwei Energy Co., Ltd.

Motech Industries, Inc.

Neo Solar Power Corporation

Perfect Source Technology Corp.

Ritek Corporation

Sino-American Silicon Products Inc.

Solartech Energy Corp.

Sunengine Corporation Ltd.

Topcell Solar International Co., Ltd.

TSEC Corporation

Win Win Precision Technology Co., Ltd.

C058

C059

C078

C079

C080

C081

C082

C083

C084

C085

C086

C087

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C096

2.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 1 del presente articolo o autorizzate dalla Commissione in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, è soggetta alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore o dallo speditore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato dal suo nome e dalla sua funzione. Nel caso delle celle fotovoltaiche in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue:

«Il sottoscritto certifica che le celle fotovoltaiche in silicio cristallino (volume) vendute ai fini dell'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Nel caso dei moduli fotovoltaici in silicio cristallino, tale dichiarazione deve essere redatta come segue:

«Il sottoscritto certifica che i moduli fotovoltaici in silicio cristallino (volume) venduti ai fini dell'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati

i)

da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato); OPPURE

ii)

da una parte terza in subappalto per (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato)

(barrare, a seconda del caso, una delle due opzioni precedenti)

con le celle fotovoltaiche in silicio cristallino prodotte da (denominazione e indirizzo della società) [codice addizionale TARIC (da aggiungere se il paese interessato è soggetto alle misure iniziali o alle misure antielusione in vigore)] in (paese interessato).

Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

Qualora tale fattura non sia presentata e/o nella summenzionata dichiarazione non vengano forniti uno o entrambi i codici addizionali TARIC, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» e nella dichiarazione doganale si richiede la dichiarazione del codice addizionale TARIC B999.

3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Malaysia e da Taiwan, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/832, all'articolo 23, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, ad eccezione delle importazione dei prodotti fabbricati dalle società elencate al paragrafo 1.

4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/39

1049 Bruxelles

Belgio

2.   In conformità all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013.

Articolo 3

Si invitano le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni prevista in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/832.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66).

(3)  GU L 132 del 29.5.2015, pag. 53.

(4)  Comext è la banca dati delle statistiche del commercio estero gestita da Eurostat.

(5)  Cfr. le pagg. 9-16 della richiesta del 14 aprile 2015, versione consultabile, nonché gli allegati 9 e 10, versione consultabile.

(6)  Cfr. la nota a piè di pagina n. 17 della richiesta del 14 aprile 2015, versione consultabile.

(7)  Ibidem.

(8)  Cfr. le pagg. 9-14 della richiesta del 14 aprile 2015, versione consultabile, nonché gli allegati 9 e 10, versione consultabile.

(9)  Cfr. la nota a piè di pagina n. 17 della richiesta del 14 aprile 2015, versione consultabile.

(10)  Ibidem.

(11)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(12)  Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 della Commissione, del 4 giugno 2015, ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE (GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30). Uno di questi tre produttori esportatori è la società cinese di cui sopra.


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