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Document 32016R0100

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 21 del 28.1.2016, p. 45–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj

28.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/100 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Nel valutare la completezza della domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, prima di decidere se concedere le autorizzazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate dovrebbero garantire una cooperazione reciproca tempestiva ed efficace, oltre a sviluppare una concezione comune del ricevimento di una domanda completa o degli aspetti della domanda ritenuti incompleti.

(2)

L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe confermare al richiedente e alle autorità competenti interessate la data di ricevimento della domanda completa a fini di chiarezza sull'esatta data d'inizio del periodo di sei mesi per giungere alla decisione congiunta e al fine di ridurre al minimo i rischi di possibili controversie su questo punto di partenza.

(3)

La completezza della domanda dovrebbe essere valutata in base alle questioni che le autorità competenti sono chiamate a valutare nel decidere se concedere l'autorizzazione richiesta. Il nesso tra la valutazione delle autorità competenti e le informazioni attese nelle domande presentate è fondamentale per migliorare la qualità delle domande e garantisce la coerenza tra i collegi delle autorità di vigilanza sia per quanto concerne il contenuto delle domande, sia per quanto riguarda la valutazione della completezza.

(4)

Per garantire un'applicazione coerente della procedura di adozione di una decisione congiunta è importante definirne con precisione ogni fase. Una procedura chiaramente delineata favorisce lo scambio tempestivo di informazioni, offre una ripartizione proporzionata e una gestione efficace delle risorse di vigilanza, promuove la comprensione reciproca, sviluppa rapporti di fiducia tra le autorità di vigilanza e incentiva la vigilanza efficace.

(5)

La valutazione di completezza della domanda non dovrebbe estendersi alla valutazione della domanda svolta dalle autorità competenti nell'elaborazione del parere sull'eventuale concessione dell'autorizzazione. Pertanto, il tempo assegnato a ciascuna fase della procedura di adozione della decisione congiunta dovrebbe essere proporzionato alla loro complessità e portata, tenuto conto del fatto che il periodo di tempo per il raggiungimento di una decisione congiunta non può essere prorogato o sospeso.

(6)

L'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe essere in grado di valutare se e come il modello per il quale è richiesta l'autorizzazione riflette le esposizioni nelle giurisdizioni al di fuori dell'Unione. In questo contesto occorrerebbe promuovere l'interazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi affinché le autorità competenti possano sviluppare una valutazione completa della performance del modello.

(7)

È essenziale pianificare con tempestività e realismo la procedura di adozione della decisione congiunta. Ogni autorità competente coinvolta dovrebbe apportare all'autorità di vigilanza su base consolidata il proprio contributo nel quadro della decisione congiunta in modo tempestivo ed efficace.

(8)

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione, dovrebbero essere stabilite le fasi per l'esecuzione della valutazione e il raggiungimento della decisione congiunta, riconoscendo che alcuni compiti legati alla procedura possono essere svolti parallelamente e altri in maniera sequenziale.

(9)

Per favorire il raggiungimento di decisioni congiunte è importante che le autorità competenti coinvolte nel processo decisionale avviino un dialogo reciproco, in particolare prima di perfezionare le decisioni congiunte.

(10)

Per garantire la definizione di una procedura efficace, l'autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe avere la responsabilità ultima nello stabilire le fasi da seguire per il raggiungimento di una decisione congiunta sull'approvazione di modelli interni.

(11)

Stabilire disposizioni chiare per il contenuto delle decisioni congiunte dovrebbe garantire che queste siano pienamente motivate e dovrebbe contribuire al controllo efficace delle eventuali condizioni.

(12)

Al fine di chiarire la procedura da seguire dopo il raggiungimento della decisione congiunta, garantire la trasparenza riguardo al trattamento dell'esito della decisione e favorire un seguito adeguato qualora sia necessario, dovrebbero essere stabilite norme relative alla comunicazione della decisione congiunta.

(13)

Il calendario relativo alla procedura di adozione di una decisione congiunta su domande di autorizzazione concernenti estensioni o modifiche sostanziali del modello e la ripartizione delle mansioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate dovrebbe essere commisurato alla portata di tali estensioni o modifiche sostanziali del modello.

(14)

La procedura di adozione della decisione congiunta ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013 comprende la procedura da seguire nel caso in cui non si pervenga a una decisione congiunta. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione riguardo a quest'aspetto della procedura e in particolare per assicurare l'articolazione di decisioni pienamente motivate, nonché per chiarire il trattamento delle eventuali opinioni e riserve espresse dalle autorità competenti interessate, dovrebbero essere stabilite norme relative alla scadenza per l'adozione di decisioni in mancanza di una decisione congiunta e alla loro comunicazione.

(15)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE) ha presentato alla Commissione europea.

(16)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica la procedura di adozione della decisione congiunta di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, e all'articolo 363 di detto regolamento, al fine di facilitare l'adozione di decisioni congiunte.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

«autorità competente interessata», un'autorità competente, diversa dall'autorità di vigilanza su base consolidata, che è responsabile della vigilanza delle filiazioni, che partecipano alla presentazione della domanda congiunta, di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in uno Stato membro, e a cui è chiesto il raggiungimento di una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla domanda di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;

(2)

«richiedente», un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni o le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, che presentano una domanda;

(3)

«relazione di valutazione», una relazione contenente la valutazione di una domanda conformemente all'articolo 6.

CAPO II

PROCEDURA DI ADOZIONE DELLA DECISIONE CONGIUNTA

Articolo 3

Coinvolgimento di autorità di vigilanza di paesi terzi nel processo di valutazione

(1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata può decidere di coinvolgere autorità di vigilanza di paesi terzi che aderiscono al collegio delle autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (3), nella valutazione di domande presentate a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 qualora il richiedente operi nel paese terzo in questione e intenda applicare le metodologie in questione alle esposizioni in detto paese. In questo caso, sia l'autorità di vigilanza su base consolidata sia dette autorità raggiungono un accordo sull'ampiezza del coinvolgimento delle autorità di vigilanza di paesi terzi per i seguenti scopi:

a)

fornire all'autorità di vigilanza su base consolidata il proprio contributo ai fini della relazione di valutazione da essa elaborata;

b)

aggiungere come allegati i contributi di cui alla lettera a) alla relazione di valutazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata.

(2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata, qualora decida di coinvolgere autorità di vigilanza di paesi terzi, fornisce loro le relazioni di valutazione elaborate da un'autorità competente interessata solo previo esplicito consenso di tale autorità competente interessata.

(3)   L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene le autorità competenti interessate pienamente informate sull'ampiezza, il livello e la natura del coinvolgimento delle autorità di vigilanza di paesi terzi nel processo di valutazione e sulla misura in cui la relazione di valutazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata ha beneficiato dei loro contributi.

Articolo 4

Valutazione della completezza della domanda

(1)   Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, presentata dal richiedente, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette detta domanda alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni.

(2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate valutano la completezza della domanda entro sei settimane dal ricevimento della stessa da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata.

(3)   La domanda si considera completa se contiene tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti per la sua valutazione conformemente ai requisiti previsti nel regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare agli articoli 143, 144, 151, 283, 312 e 363.

(4)   Le autorità competenti interessate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata la loro valutazione della completezza della domanda.

(5)   La valutazione di cui al paragrafo 4 indica gli elementi della domanda ritenuti incompleti o mancanti.

(6)   Se l'autorità competente interessata non fornisce all'autorità di vigilanza su base consolidata la propria valutazione della completezza della domanda entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2, si ritiene che essa consideri la domanda completa.

(7)   Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata o una delle autorità competenti interessate reputi che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa il richiedente degli aspetti della domanda ritenuti incompleti o mancanti e offre allo stesso la possibilità di presentare le informazioni mancanti.

(8)   Se il richiedente fornisce le informazioni mancanti di cui al paragrafo 7, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette tali informazioni alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni dal loro ricevimento.

(9)   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate valutano la completezza della domanda tenuto conto delle informazioni aggiuntive entro sei settimane dal ricevimento di tali informazioni da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata secondo la procedura stabilita ai paragrafi da 3 a 6.

(10)   Se una domanda completa è stata precedentemente valutata incompleta, si ritiene che il periodo di sei mesi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 decorra dalla data in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata riceve le informazioni che hanno completato la domanda.

(11)   Quando la domanda è valutata completa, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne informa il richiedente e le autorità competenti interessate, indicando contestualmente la data di ricevimento della domanda completa o la data di ricevimento delle informazioni che hanno completato la domanda.

(12)   In ogni caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata o una delle autorità competenti interessate può chiedere al richiedente di fornire informazioni aggiuntive per la valutazione della domanda e per il raggiungimento di una decisione congiunta sulla stessa.

Articolo 5

Programmazione delle fasi della procedura di adozione della decisione congiunta

(1)   Prima dell'avvio della procedura di adozione della decisione congiunta, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi di tale procedura e la ripartizione delle mansioni. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce il calendario dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità competenti interessate. Il calendario è fissato entro sei settimane dal ricevimento di una domanda completa. Dopo il perfezionamento, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il calendario alle autorità competenti interessate.

(2)   Il calendario include la data di ricevimento della domanda completa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, e almeno le seguenti fasi:

a)

accordo sul calendario e la ripartizione delle mansioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate;

b)

accordo sull'ampiezza del coinvolgimento di autorità di vigilanza di paesi terzi a norma dell'articolo 3;

c)

dialogo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, le autorità competenti interessate e il richiedente sui dettagli della domanda, qualora ciò sia ritenuto necessario dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate;

d)

trasmissione delle relazioni di valutazione da parte delle autorità competenti interessate all'autorità di vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2;

e)

dialogo sulle relazioni di valutazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2;

f)

preparazione e presentazione del progetto di decisione congiunta da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4;

g)

consultazione sul progetto di decisione congiunta con il richiedente, qualora sia previsto dalla legislazione di uno Stato membro;

h)

dialogo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate sul progetto di decisione congiunta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4;

i)

presentazione del progetto di decisione congiunta da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate, ai fini del raggiungimento di un accordo e della decisione congiunta conformemente all'articolo 8;

j)

comunicazione della decisione congiunta al richiedente ai sensi dell'articolo 9.

(3)   Il calendario soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è proporzionato alla portata della domanda;

b)

tiene conto dell'entità e della complessità di ciascun compito svolto dalle autorità competenti interessate e dall'autorità di vigilanza su base consolidata, nonché della complessità degli enti del gruppo cui deve essere applicata la decisione congiunta;

c)

tiene conto, per quanto possibile, delle altre attività intraprese dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate in base al programma di revisione prudenziale del collegio di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) della Commissione 2016/98.

(4)   La ripartizione delle mansioni prende in considerazione i seguenti elementi:

a)

la portata e la complessità della domanda;

b)

la rilevanza della portata della domanda per ciascun ente;

c)

il tipo e la localizzazione delle esposizioni o dei rischi cui si riferisce la domanda;

d)

la misura in cui le esposizioni o i rischi assunti in una determinata giurisdizione contribuiscono al carattere sostanziale di modifiche od estensioni dei modelli se valutati a livello consolidato;

e)

la capacità dell'autorità di vigilanza su base consolidata e di ciascuna autorità competente interessata a svolgere i compiti necessari per eseguire una valutazione e fornire un parere pienamente motivato.

Ai fini del primo comma, lettera c), qualora la localizzazione geografica di esposizioni o rischi differisca dalla localizzazione in cui le esposizioni o i rischi sono gestiti, accreditati o negoziati, la ripartizione delle mansioni stabilisce responsabilità distinte per le autorità competenti dello Stato membro in cui le esposizioni o i rischi sono localizzati e per le autorità competenti dello Stato membro in cui tali esposizioni o rischi sono gestiti, accreditati o negoziati.

(5)   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica al richiedente una data indicativa per il dialogo di cui al paragrafo 2, lettera c), e una data stimata per la comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera i).

(6)   Qualora occorra aggiornare il calendario o la ripartizione delle mansioni, l'autorità di vigilanza su base consolidata procede in tal senso in consultazione con le autorità competenti interessate.

Articolo 6

Preparazione delle relazioni di valutazione

(1)   Le autorità competenti interessate e l'autorità di vigilanza su base consolidata valutano la domanda in base alla ripartizione delle mansioni stabilita conformemente all'articolo 5, paragrafo 1. Le valutazioni assumono la forma di relazioni di valutazione.

(2)   Ciascuna autorità competente interessata trasmette la propria relazione di valutazione all'autorità di vigilanza su base consolidata entro la data specificata nel calendario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

(3)   Ogni relazione di valutazione include almeno tutti i seguenti elementi:

a)

un parere sull'opportunità o meno di concedere l'autorizzazione richiesta, alla luce dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, unitamente alla motivazione a sostegno del parere;

b)

condizioni, se presenti, a cui subordinare tale autorizzazione, compresi la motivazione corrispondente e il calendario per il loro soddisfacimento;

c)

le valutazioni inerenti alle questioni che le autorità competenti sono chiamate a valutare conformemente ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti le autorizzazioni di cui agli articoli 143, 144, 151, 283, 312 o 363 di detto regolamento;

d)

raccomandazioni, se presenti, sul rimedio di carenze rilevate durante la valutazione della domanda e il raggiungimento di una decisione congiunta sulla stessa.

Articolo 7

Preparazione del progetto di decisione congiunta

(1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la relazione di valutazione di cui all'articolo 6 a un'autorità competente interessata qualora tale contributo rilevi ai fini della valutazione di detta autorità competente interessata.

(2)   Come indicato nel calendario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), l'autorità di vigilanza su base consolidata avvia un dialogo con le autorità competenti interessate alla luce delle relazioni di valutazione elaborate dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate, allo scopo di preparare un progetto di decisione congiunta.

(3)   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di decisione congiunta pienamente motivata che include ciascuno dei seguenti elementi:

a)

la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate coinvolte nel progetto di decisione congiunta;

b)

la denominazione del gruppo di enti e un elenco di tutti gli enti del gruppo ai quali il progetto di decisione congiunta si riferisce e si applica, unitamente ai dettagli dell'ambito di applicazione di detto progetto;

c)

i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione del progetto di decisione congiunta;

d)

la data del progetto di decisione congiunta e degli eventuali aggiornamenti rilevanti in caso di estensioni o modifiche sostanziali di cui all'articolo 13;

e)

un parere sulla concessione dell'autorizzazione richiesta sulla base delle relazioni di valutazione di cui all'articolo 6;

f)

se il parere di cui alla lettera e) è favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta, la data di decorrenza di detta concessione;

g)

una breve descrizione dei risultati delle valutazioni per ciascun ente del gruppo;

h)

raccomandazioni sul rimedio di eventuali carenze rilevate durante la valutazione della domanda e il raggiungimento di una decisione congiunta sulla stessa;

i)

eventuali condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare, compresa la motivazione corrispondente, prima di utilizzare l'autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi;

j)

la data di riferimento alla quale si riferiscono le lettere g), h) e i);

k)

il calendario per soddisfare le condizioni di cui alla lettera i) o per trasmettere le raccomandazioni indicate alla lettera h), a seconda dei casi;

l)

il calendario di attuazione del progetto di decisione congiunta nelle rispettive autorizzazioni nazionali, se applicabile.

(4)   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il progetto di decisione congiunta alle autorità competenti interessate ai fini del dialogo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera h), se del caso.

Articolo 8

Raggiungimento della decisione congiunta

(1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata rivede il progetto di decisione congiunta nella misura necessaria per tenere conto delle conclusioni del dialogo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, ed elabora un progetto finale di decisione congiunta.

(2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata invia il progetto finale di decisione congiunta alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo ed entro il termine specificato nel calendario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera i), indicando loro una scadenza entro la quale sono tenute a dare il loro consenso scritto, che può essere inviato per via elettronica.

(3)   Le autorità competenti interessate che ricevono il progetto finale di decisione congiunta e non dissentono su di esso danno all'autorità di vigilanza su base consolidata il proprio consenso scritto entro il termine fissato.

(4)   La decisione congiunta si considera raggiunta solo se tutte le autorità competenti interessate hanno dato il loro consenso scritto.

(5)   La decisione congiunta è costituita dalla decisione congiunta e dai consensi scritti allegati. L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette detta decisione a tutte le autorità competenti interessate.

Articolo 9

Comunicazione della decisione congiunta

(1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica al richiedente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione congiunta di cui all'articolo 8, paragrafo 5, unitamente alle informazioni sulla relative attuazione nelle rispettive autorizzazioni nazionali, se del caso, entro il termine specificato nel calendario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera j).

(2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata conferma alle autorità competenti interessate di aver comunicato la decisione congiunta al richiedente.

(3)   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate discutono, se del caso, la decisione congiunta con gli enti stabiliti nella rispettiva giurisdizione e soggetti a tale decisione per spiegarne i dettagli e l'applicazione.

CAPO III

DISSENSI E DECISIONI ADOTTATE IN MANCANZA DI DECISIONE CONGIUNTA

Articolo 10

Procedura di adozione della decisione in mancanza di decisione congiunta

(1)   Se non è raggiunto un accordo entro il periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'Autorità bancaria europea (ABE) su richiesta di una delle autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

(2)   Se non è raggiunta una decisione congiunta entro il periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata di cui all'articolo 20, paragrafo 4, primo comma, di detto regolamento è documentata per iscritto ed è adottata entro la data più lontana tra le seguenti:

a)

un mese dopo la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, se nessuna delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, quarto comma, del medesimo regolamento;

b)

un mese dopo la data in cui l'ABE fornisce un parere ai sensi del paragrafo 1, qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia consultato l'ABE entro il periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)   In caso di consultazione dell'ABE a norma del paragrafo 1, la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata di cui al paragrafo 2 include una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere espresso da tale Autorità.

Articolo 11

Elaborazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta

La decisione adottata dall'autorità di vigilanza su base consolidata in mancanza di decisione congiunta include tutti gli elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 3, secondo il caso.

Articolo 12

Comunicazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta

L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica senza indugio la sua decisione al richiedente e alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPO IV

AGGIORNAMENTO DELLE DECISIONI IN CASO DI ESTENSIONI O MODIFICHE SOSTANZIALI DEL MODELLO ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 13

Estensioni o modifiche sostanziali del modello

(1)   Qualora una domanda di autorizzazione riguardi estensioni o modifiche sostanziali del modello conformemente all'articolo 143, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 4 o 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza degli enti interessati da queste estensioni o modifiche sostanziali del modello collaborano, in piena consultazione, per decidere se concedere l'autorizzazione richiesta conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013, seguendo la procedura di cui agli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.

(2)   Il calendario della procedura di adozione della decisione congiunta per la concessione dell'autorizzazione per estensioni e modifiche sostanziali soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è proporzionato alla portata delle estensioni o delle modifiche sostanziali del modello;

b)

è proporzionato ai compiti e alla ripartizione delle mansioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate responsabili della vigilanza degli enti interessati da queste estensioni o modifiche sostanziali del modello.

Ai fini del primo comma, lettera b), se la domanda riguarda un'estensione o una modifica sostanziale del modello che interessa enti stabiliti in un solo Stato membro, i tempi concessi all'autorità di vigilanza su base consolidata in tutti gli aspetti della procedura di cui agli articoli da 3 a 9 sono mantenuti al minimo.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale).


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