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Document 32016D2144

    Decisione (PESC) 2016/2144 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

    GU L 332 del 7.12.2016, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2144/oj

    7.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/22


    DECISIONE (PESC) 2016/2144 DEL CONSIGLIO

    del 6 dicembre 2016

    che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

    (2)

    In considerazione del perdurare della crisi umanitaria in Siria e del ruolo cruciale svolto dagli attori dell'Unione europea nel far fronte alle esigenze umanitarie della popolazione siriana, è importante proseguire le attività di assistenza umanitaria e civile in Siria. L'acquisto di carburante è un'esigenza operativa per la fornitura di soccorso umanitario o assistenza alla popolazione in Siria. L'evoluzione della situazione operativa in Siria ha dimostrato che l'attuale disposizione relativa al rilascio di licenze per l'acquisto di carburante in Siria è insufficiente sul piano pratico.

    (3)

    È pertanto necessario modificare la deroga per motivi di assistenza umanitaria e civile applicata alle restrizioni all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi in Siria così da disporre di un regime di autorizzazione che meglio rifletta le condizioni operative.

    (4)

    Inoltre, e per lo stesso motivo, è altresì necessario modificare la deroga per motivi umanitari applicata alle restrizioni in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

    (5)

    Tali modifiche non pregiudicano in alcun modo la conformità con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2), con il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (3) e con il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio (4).

    (6)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

    (7)

    È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

    1)

    all'articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto in Siria di prodotti petroliferi o ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria ad essi correlati da parte di organismi pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici da parte dell'UE o degli Stati membri destinati alla fornitura di soccorso umanitario in Siria o alla fornitura di assistenza alla popolazione civile in Siria purché tali prodotti siano acquistati o trasportati ai soli scopi di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria;

    4.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o al trasporto di prodotti petroliferi da parte di missioni diplomatiche o consolari quando tali prodotti sono acquistati o trasportati per scopi ufficiali della missione.».

    2)

    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    1.   Al fine di aiutare la popolazione civile in Siria nei casi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 3, e in deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, l'acquisto o il trasporto in Siria di prodotti petroliferi, nonché la fornitura dei finanziamenti o dell'assistenza finanziaria ad essi correlati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    le attività in questione abbiano il solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria; e

    b)

    le attività in questione non violino alcuno dei divieti disposti dalla presente decisione.

    2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione. Per un'autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1, la notifica contiene informazioni dettagliate sul beneficiario e sulle sue attività umanitarie in Siria.»;

    3)

    all'articolo 28, paragrafo 6, la lettera e) è soppressa;

    4)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 28 bis

    1.   Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, non si applica ai fondi o alle risorse economiche messi a disposizione da organismi pubblici o da persone giuridiche, entità o organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici per fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria, qualora tali fondi o risorse economiche siano forniti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

    2.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, del presente articolo e in deroga all'articolo 28, paragrafo5, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, secondo le modalità e alle condizioni generali e particolari che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche in questione è necessaria al solo scopo di fornire soccorso umanitario in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria.

    3.   Il divieto di cui all'articolo 28, paragrafo 5 non si applica ai fondi o alle risorse economiche rese disponibili alle persone fisiche o giuridiche o alle entità elencate negli allegati I e II da parte delle missioni diplomatiche o consolari qualora la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia conforme all'articolo 5, paragrafo 4.

    4.   In deroga agli articoli 28, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate dopo aver determinato che i fondi e le risorse economiche in questione sono necessari per il solo scopo di fornire soccorsi umanitari in Siria o assistenza alla popolazione civile in Siria. I fondi o risorse economiche sono sbloccati a favore delle Nazioni Unite al fine di prestare assistenza, o di facilitarne la prestazione, in Siria in conformità del piano di risposta umanitaria in Siria o di qualsiasi piano successivo coordinato dalle Nazioni Unite.

    5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e4 entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. KAŽIMÍR


    (1)  GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

    (2)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

    (3)  Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).


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