EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0211(05)

Decisione n. F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari (Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)

GU C 52 del 11.2.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

11.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 52/11


DECISIONE n. F2

del 23 giugno 2015

in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell’accordo CE/Svizzera)

(2016/C 52/07)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l’articolo 72, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e il titolo III, capo VI,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso della 340a riunione della commissione amministrativa del 22-23 ottobre 2014, le delegazioni hanno espresso preoccupazioni sui problemi da esse incontrati per quanto riguarda la velocità, l’uniformità e la struttura dello scambio di informazioni da parte delle istituzioni competenti ai fini della concessione e del calcolo delle prestazioni familiari.

(2)

In seno al gruppo di lavoro della Commissione amministrativa sulle prestazioni familiari del 18 aprile 2012 e al forum di riflessione sulle questioni dell’esportazione e della competenza delle prestazioni familiari del 10 marzo 2015 sono state altresì discusse la complessità e la lunghezza della procedura per la concessione delle prestazioni familiari.

(3)

Lo scambio di informazioni tra le istituzioni dovrebbe conformarsi agli articoli 68, paragrafo 3, e 76, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché all’articolo 2 e all’articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 987/2009.

(4)

A norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, se l’istituzione cui è stata presentata la domanda di prestazioni familiari conclude che si applica la sua legislazione, ma non in via prioritaria, essa deve senza indugio prendere una decisione provvisoria sulle regole di priorità da applicare e trasmettere la domanda, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento di base, all’istituzione dell’altro Stato membro che essa ritiene abbia competenza primaria.

(5)

Salvo nel caso in cui l’istituzione che ha ricevuto una domanda trasmessa a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 abbia comunicato entro il periodo specificato di due mesi che essa contesta la decisione provvisoria, tale decisione diventerà definitiva qualora tale istituzione ometta di comunicare la propria posizione in merito alla decisione provvisoria allo scadere di un termine di due mesi dal ricevimento della domanda da parte dell’istituzione ricevente o a partire dalla data in cui l’istituzione ricevente approva la decisione, se tale data fosse anteriore.

(6)

A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, l’integrazione differenziale va calcolata ed erogata senza indugio non appena la persona interessata acquisisce il diritto alla prestazione e lo Stato membro in questione dispone delle informazioni necessarie per il calcolo di tale integrazione.

(7)

Se l’istituzione che ha ricevuto la domanda di prestazioni familiari ha adottato una decisione provvisoria sulle regole di priorità da applicare ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per il calcolo definitivo dell’importo dell’integrazione differenziale, tale istituzione dovrebbe, su richiesta della persona interessata, calcolare ed erogare l’integrazione differenziale in via provvisoria, se tale calcolo è possibile sulla base delle informazioni disponibili in conformità all’articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché dell’articolo 7 e dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009. In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applicano l’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, e l’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009.

(8)

L’uso dei moduli per lo scambio di dati ai fini della concessione e del calcolo delle prestazioni familiari ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 dovrebbe conformarsi alla decisione n. E1 (3).

(9)

Al fine di facilitare l’applicazione uniforme dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, la Commissione amministrativa concorda pertanto sul fatto che dovrebbero essere stabilite scadenze più chiare per lo scambio di dati ai fini della concessione e del calcolo delle prestazioni familiari ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, e dovrebbero inoltre esservi regole più chiare per il pagamento dell’integrazione differenziale (anche in via provvisoria),

Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

1.

Un’istituzione fornisce senza indugio tutte le informazioni necessarie per stabilire il diritto alla prestazione familiare e per il calcolo della stessa alle istituzioni competenti di altri Stati membri. Analogamente, quando un’istituzione viene a conoscenza di informazioni che possono essere rilevanti per decidere sul diritto o sull’importo di un’erogazione di prestazioni familiari essa trasmette tali informazioni alle altre istituzioni interessate nel più breve tempo possibile.

2.

Un’istituzione risponde a una richiesta di informazioni da parte di un altro Stato membro celermente e, in ogni caso, non oltre:

a.

due mesi dopo la data di ricevimento della richiesta in un caso concernente una richiesta di posizione su una decisione provvisoria sulle regole di priorità di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, oppure

b.

tre mesi dopo la data di ricevimento della richiesta di informazioni in tutti gli altri casi.

3.

In casi eccezionali, qualora per giustificati motivi per l’istituzione che riceve una richiesta di informazioni non sia possibile formulare una risposta entro i termini di cui al paragrafo 2, lettera b), essa notifica all’istituzione richiedente questo fatto e i motivi del ritardo; se possibile, inoltre, l’istituzione comunica quando saranno fornite le informazioni richieste e tiene informata l’istituzione richiedente di eventuali modifiche al calendario indicativo.

4.

Se sono interessati almeno due Stati membri, le istituzioni competenti si scambiano, su richiesta, informazioni relative alla situazione familiare dei beneficiari e sull’importo delle prestazioni erogate. Tali richieste sono soggette alle scadenze di cui al paragrafo 2, lettera b). Fatto salvo l’obbligo di cui al paragrafo 1, in caso di richieste generiche periodiche dell’importo della prestazione o della verifica del diritto alla prestazione presentate senza motivi concreti, un’istituzione competente non presenta tali richieste più di una volta l’anno né l’istituzione ricevente è tenuta a rispondervi più di una volta l’anno.

5.

L’integrazione differenziale viene calcolata ed erogata senza indugio non appena la persona interessata acquisisce il diritto alla prestazione e lo Stato membro entra in possesso delle informazioni necessarie per il calcolo di tale integrazione. L’integrazione, o l’integrazione provvisoria, viene erogata agli intervalli stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro competente per il pagamento delle prestazioni familiari.

6.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Liene RAMANE


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  Decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9).


Top