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Document 32015R0519
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/519 of 26 March 2015 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People's Republic of China, as extended to imports of certain iron or steel fasteners consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EC) No 1225/2009
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 della Commissione, del 26 marzo 2015 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 della Commissione, del 26 marzo 2015 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
GU L 82 del 27.3.2015, p. 78–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2020
27.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/78 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/519 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2015
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 91/2009 (2), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 (3), un dazio antidumping definitivo («le misure iniziali») sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio («EFFA») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
(2) |
A seguito della modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012, le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra lo 0,0 % e il 69,7 % stabilito per singoli produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Allo stesso tempo, il dazio antidumping per i produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato fissato ad un livello del 54,1 %, mentre il dazio residuo per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato era pari al 74,1 % («i dazi in vigore»). |
(3) |
Le misure iniziali sono state estese alle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 693/2012 (5). |
2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) delle misure antidumping definitive in vigore, il 1o ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame di tali misure in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dall'European Industrial Fasteners Institute («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio. |
(5) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente comportato il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione. |
3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 gennaio 2014, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) («l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
4. Inchiesta
4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(7) |
L'inchiesta sul persistere o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame degli andamenti rilevanti per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013 («periodo in esame»). |
4.2. Parti interessate dall'inchiesta
(8) |
La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC e i rappresentanti della RPC in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
(9) |
È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite. |
(10) |
Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori della RPC e di produttori e importatori indipendenti dell'Unione coinvolti nell'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere in merito alla necessità di ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione le parti citate sopra sono state invitate a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire a quest'ultima le informazioni richieste nell'avviso di apertura. |
(11) |
Dei 352 produttori cinesi noti, 24 hanno risposto al questionario di campionamento. Tuttavia, 13 di questi produttori hanno segnalato di non aver effettuato esportazioni nell'UE, mentre altri tre non risultano avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale e non sono pertanto soggetti alle misure in vigore. Le otto società rimanenti hanno dichiarato 11 800 tonnellate di esportazioni nell'UE, che in base ai dati Eurostat rappresentavano il 132 % del totale delle importazioni cinesi nell'UE durante il PIR. È stato proposto un campione dei tre maggiori esportatori. Una delle società incluse nel campione ha tuttavia sostenuto di aver commesso un errore nella dichiarazione delle proprie esportazioni nell'UE nel modulo di campionamento; il volume riportato di tali esportazioni avrebbe dovuto infatti essere pari a zero. |
(12) |
Si è quindi stabilito che il campione sarebbe stato costituito dai tre maggiori esportatori rimanenti. Tutte le tre società incluse nel campione hanno ritirato le loro offerte di collaborazione in diverse fasi della procedura, scegliendo di non rispondere al questionario o di non permettere le verifiche in loco. La Commissione ha di conseguenza inviato lettere a ciascuna delle tre società, notificando la propria intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base. Non è stata ricevuta alcuna risposta da tali produttori esportatori. |
(13) |
La Commissione ha esaminato la situazione dei quattro produttori esportatori rimanenti che hanno risposto al questionario di campionamento. Le loro esportazioni nell'Unione erano talmente ridotte (vale a dire inferiori all'1 % delle esportazioni totali) che non è stato ritenuto appropriato o rappresentativo stabilire un nuovo campione e fondare le conclusioni dell'inchiesta sulla loro situazione. Si è considerato più appropriato fondare le conclusioni dell'inchiesta su una base più ampia e rappresentativa, vale a dire sui dati disponibili in considerazione della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. La Commissione ha informato le quattro società rimanenti della propria intenzione di utilizzare i dati disponibili. |
(14) |
In considerazione della scarsa collaborazione la Commissione ha annunciato alle autorità cinesi la propria intenzione di applicare l'articolo 18. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore in relazione alle lettere inviate alle società e alle autorità cinesi rispettivamente. |
(15) |
Nella fase preliminare dell'inchiesta la Commissione ha ricevuto offerte di collaborazione da 91 produttori/gruppi di produttori dell'Unione che rappresentavano circa il 50 % della produzione dell'Unione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio. In considerazione del numero elevato di produttori che hanno collaborato, la Commissione ha fatto ricorso alla tecnica del campionamento. Il campione selezionato consisteva originariamente in nove società o gruppi di società tra le più rappresentative in termini di volumi, dimensioni, gamma di tipi di prodotto e posizione geografica nell'Unione. Una delle società incluse nel campione ha ritirato la propria offerta di collaborazione ed ha scelto di non rispondere al questionario. La Commissione ha di conseguenza informato tale società della sua esclusione dal campione in considerazione della mancanza di collaborazione. Il campione ridotto alle otto società/gruppi di società rimanenti è stato tuttavia considerato rappresentativo in quanto riguardava il 24 % della produzione totale stimata di elementi di fissaggio in ferro o acciaio nell'Unione durante il PIR. |
(16) |
Due importatori dell'Unione hanno risposto ai questionari. In considerazione del numero relativamente limitato di società, il campionamento non è stato necessario. |
(17) |
Per quanto riguarda gli utilizzatori, nessuno di essi si è manifestato entro il termine stabilito nell'avviso di apertura o in una fase successiva della procedura. Si ritiene quindi che nessun utilizzatore abbia collaborato all'inchiesta. |
(18) |
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
5. Divulgazione delle conclusioni
(19) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei dati e delle considerazioni principali che hanno condotto alle conclusioni del presente riesame in previsione della scadenza e sono state invitate a presentare le proprie osservazioni («divulgazione delle conclusioni definitive»). In seguito alla divulgazione delle conclusioni è stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Sono pervenute osservazioni da parte del richiedente, della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, di due importatori/produttori dell'Unione e del loro produttore cinese rispettivo e di due associazioni di distributori dell'Unione. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(20) |
Il prodotto in esame è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute filettando barre, aste, profili o fili, a sezione piena, con stelo di spessore non superiore a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, originari della RPC, classificati ai codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00. |
2. Prodotto simile
(21) |
Si è rilevato che il prodotto in esame e gli elementi di fissaggio in ferro o acciaio fabbricati e venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione e gli elementi di fissaggio in ferro o acciaio fabbricati e venduti sul mercato interno della Malaysia («il paese di riferimento») hanno le stesse caratteristiche chimiche e fisiche e gli stessi impieghi di base degli elementi di fissaggio in ferro o acciaio prodotti nella RPC e venduti per l'esportazione nell'Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
(22) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione delle pratiche di dumping dalla RPC. |
1. Osservazioni preliminari
(23) |
Come spiegato ai considerando da 11 a 14, nessun produttore esportatore cinese incluso nel campione ha collaborato all'inchiesta. In mancanza di collaborazione sufficiente da parte dei produttori esportatori della RPC, l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si è pertanto fondata sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. |
(24) |
Il rischio del persistere o della reiterazione del dumping è stato valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali sulle importazioni e sulle esportazioni (dati sulle esportazioni elaborati dalla Cina e da Eurostat) nonché altre informazioni a disposizione del pubblico (come una dichiarazione dell'associazione cinese dell'industria degli elementi di fissaggio). |
(25) |
La mancanza di collaborazione ha influito sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, poiché non si conosceva la gamma precisa dei prodotti esportati dai produttori cinesi nell'Unione. |
2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR
2.1. Selezione del paese di riferimento e calcolo del valore normale
(26) |
Nell'avviso di apertura la Commissione aveva invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla propria proposta di utilizzare l'India come paese terzo a economia di mercato al fine di determinare il valore normale per quanto riguarda la RPC. L'India era stata usata come paese di riferimento anche nell'inchiesta iniziale. |
(27) |
Oltre all'India il richiedente aveva proposto gli USA come potenziale paese di riferimento. Altre parti interessate hanno espresso riserve sulla proposta dell'India e hanno suggerito la Malaysia, Taiwan, la Thailandia e il Vietnam come paesi di riferimento alternativi. |
(28) |
Oltre alle proposte formulate dalle parti interessate, anche la Commissione si è impegnata ad individuare un paese di riferimento adeguato. La Commissione ha identificato il Giappone come un altro potenziale paese di riferimento a causa del suo vasto volume di produzione di elementi di fissaggio, simile a quello della RPC. |
(29) |
Sono state inviate richieste di collaborazione ai produttori noti dell'India, del Giappone, della Malaysia (produttori reali che non attuano pratiche di elusione (8)), di Taiwan, della Thailandia e degli Stati Uniti. I produttori vietnamiti non sono stati contattati poiché il Vietnam non è considerato un paese a economia di mercato. Offerte di collaborazione sono state ricevute da produttori esportatori dell'India e della Malaysia e sono state effettuate visite di verifica in questi due paesi. |
(30) |
Si è constatato che una delle società indiane che hanno collaborato non era un produttore ma un società commerciale e che una seconda società indiana che ha collaborato ha iniziato la sua attività solo dopo il PIR. Le vendite e i dati relativi ai costi dell'India non potevano pertanto essere utilizzati. Si è constatato che le due società della Malaysia che hanno collaborato sono produttori esportatori con dati completi disponibili per il PIR. La Malaysia è stata pertanto scelta come paese di riferimento per stabilire il valore normale per la RPC, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a, del regolamento di base. |
(31) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se, per quanto riguarda i produttori che hanno collaborato in Malaysia, il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle esportazioni nell'Unione, ossia se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell'Unione del prodotto in esame. Su tale base, si è accertato che le vendite sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative. |
(32) |
Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR. Le vendite sul mercato interno di uno dei produttori sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, a differenza delle vendite del secondo produttore. |
(33) |
Il valore normale del primo produttore si è quindi basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata del prezzo delle vendite remunerative effettuate sul mercato interno durante il PIR. Il valore normale del secondo produttore è stato calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(34) |
A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno fatto pervenire le loro osservazioni in merito alla selezione del paese di riferimento. Tali parti hanno affermato che il Giappone non avrebbe dovuto essere considerato un potenziale paese di riferimento poiché si concentra su prodotti di alta gamma a costi elevati. Una di queste parti ha altresì osservato che Taiwan avrebbe dovuto essere selezionato come paese di riferimento a causa del gran numero di produttori, dei suoi costi simili a quelli della Cina e delle sue vaste esportazioni in Europa e nel Nord America. |
(35) |
La Commissione fa notare che la selezione del paese di riferimento è avvenuta a seguito di un esame dei sei potenziali paesi. A tutti questi paesi è stata richiesta collaborazione. Offerte di collaborazione sono pervenute unicamente dalla Malaysia e dall'India; nessuna offerta di collaborazione è pervenuta da Taiwan e dal Giappone. Per le ragioni di cui al considerando 30, si è deciso di selezionare la Malaysia. |
2.2. Determinazione del prezzo all'esportazione
(36) |
In considerazione della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e quindi dell'assenza di informazioni specifiche sui prezzi cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine sono state utilizzate fonti statistiche (Eurostat). |
2.3. Confronto e adeguamenti
(37) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove necessario si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, del prezzo all'esportazione. Al fine di esprimere il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica, la Commissione ha adeguato il prezzo cif basato sui dati Eurostat per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e credito. |
2.4. Dumping durante il PIR
(38) |
In conformità all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione. Il confronto tra i prezzi medi all'importazione di Eurostat e i valori normali del paese di riferimento non ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. |
(39) |
Durante il PIR sono tuttavia stati importati nell'Unione solo volumi trascurabili di elementi di fissaggio in ferro o acciaio in provenienza della RPC; tali volumi ammontavano a 9 000 tonnellate (per un valore di 23 milioni di EUR), escludendo gli elementi di fissaggio in ferro o acciaio fabbricati dai produttori esportatori che non praticavano il dumping secondo quanto accertato nell'inchiesta iniziale. Inoltre, a causa della mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi inclusi nel campione, non erano disponibili informazioni sulla gamma di prodotti delle esportazioni cinesi e di conseguenza il confronto con il valore normale del paese di riferimento si poteva effettuare solo su base aggregata. |
(40) |
Le conclusioni relative all'assenza del dumping durante il PIR sono pertanto considerate di scarsa rilevanza in ragione degli scarsi quantitativi importati e dell'assenza di informazioni riguardanti la gamma di prodotti importati, data la grande varietà di elementi di fissaggio fabbricati e commercializzati. |
(41) |
A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, tre parti interessate hanno osservato che, poiché non erano state riscontrate pratiche di dumping durante il PIR, era opportuno abrogare le misure. Ritenevano infatti che, nonostante i ridotti volumi delle esportazioni dalla RPC, le conclusioni relative all'assenza del dumping fossero segnatamente rilevanti. |
(42) |
La Commissione osserva che, in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le conclusioni si fondano sul rischio della reiterazione del dumping e non sulla constatazione dell'esistenza di pratiche di dumping durante il PIR. |
3. Prove relative al rischio della reiterazione del dumping
(43) |
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 38 a 40, la Commissione ha valutato ulteriormente se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha analizzato i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, il prezzo all'esportazione dalla RPC in altri mercati, le pratiche di elusione e l'attrattiva del mercato dell'Unione. |
3.1. Capacità di produzione e capacità inutilizzata della RPC
(44) |
Si stima che la RPC sia il primo produttore mondiale di elementi di fissaggio in ferro o acciaio. Secondo i dati dell'associazione cinese dell'industria degli elementi di fissaggio (9) («ACIEF»), la capacità di produzione è stata stimata a 6,6 milioni di tonnellate nel 2012. Si è stimato che la capacità fosse stata utilizzata al livello del 75 %, lasciando così una notevole capacità inutilizzata paragonabile al consumo totale dell'Unione. |
(45) |
L'ACIEF stima anche che nel 2012 sia stato esportato il 40-50 % della produzione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio (2,5 milioni di tonnellate). È chiaro che l'esportazione è una parte importante dell'attività dei produttori cinesi di elementi di fissaggio in ferro o acciaio. Le esportazioni cinesi hanno quindi superato di oltre il 40 % il consumo totale dell'Unione nello stesso periodo. |
3.2. Il prezzo all'esportazione dalla RPC in mercati di paesi terzi
(46) |
La domanda contiene elementi di prova prima facie circa i prezzi all'esportazione della Cina in altri mercati, come gli Stati Uniti e la Tunisia. Le prove si basavano su offerte di prezzo ottenute dall'industria dell'Unione. Tali prezzi all'esportazione sono risultati inferiori al valore normale stabilito anteriormente. Inoltre, sulla base dei prezzi all'esportazione della Cina in Croazia nel 2012 e nel 1o trimestre del 2013, vale a dire prima che la Croazia aderisse all'UE e che le misure protettive dell'UE fossero estese a tale paese, è possibile concludere che il livello dei prezzi all'esportazione della Cina che ha determinato l'istituzione di misure nell'inchiesta iniziale rimane analogo e pertanto al di sotto del valore normale stabilito sopra. |
(47) |
Diversi paesi terzi hanno adottato misure antidumping sugli elementi di fissaggio provenienti dalla RPC [ad esempio il Canada (10), la Colombia (11), il Messico (12), il Sud Africa (13) e gli Stati Uniti (14)]. Tali misure riguardano varie sottocategorie di elementi di fissaggio, compreso il prodotto in esame. Tali misure antidumping sono state considerate un indizio supplementare dell'esistenza di pratiche di dumping in mercati di paesi terzi. |
(48) |
Tenuto conto di queste considerazioni, la Commissione conclude che i produttori esportatori della RPC hanno venduto e vendono elementi di fissaggio in ferro o acciaio nei paesi terzi citati ai considerando 46 e 47 a prezzi di dumping. La Commissione ritiene pertanto che sia probabile che, in caso di abrogazione delle misure in vigore, i produttori esportatori della RPC vendano il prodotto in esame a prezzi di dumping anche sul mercato dell'Unione. |
3.3. Pratiche di elusione
(49) |
Un'inchiesta antielusione (15) ha concluso che le pratiche di elusione delle misure applicabili agli elementi di fissaggio cinesi avvenivano attraverso la Malaysia. Le misure erano state pertanto estese alla Malaysia, fatta eccezione per nove produttori della Malaysia che sono risultati essere produttori veri che non attuano pratiche di elusione e sono stati esentati dalle misure. Le pratiche di elusione indicano che gli esportatori che ricorrono al dumping hanno interesse a raggiungere il mercato dell'Unione a prezzi di dumping senza dover pagare i dazi. In caso di scadenza delle misure è pertanto probabile che tali esportatori siano propensi a dirigere le importazioni oggetto di dumping direttamente sul mercato dell'Unione, senza dover ricorrere a pratiche di elusione. |
(50) |
A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, due parti interessate hanno osservato che aliquote di dazio più basse ridurrebbero il rischio di pratiche di elusione. Le parti hanno inoltre sostenuto che le misure speciali di cui al considerando 129, che obbligano gli esportatori cinesi soggetti ad aliquote del dazio individuali a presentare fatture, dimostrano che le aliquote del dazio sono troppo elevate e incoraggiano le pratiche di elusione. |
(51) |
La Commissione osserva che il livello dei dazi antidumping in vigore non può essere modificato nel contesto dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Le misure speciali per gli esportatori cinesi sono inoltre intese ad affrontare il potenziale rischio di pratiche di elusione tra produttori cinesi a causa delle differenze nelle aliquote del dazio individuali. Per contro, le pratiche di elusione attraverso la Malaysia sono state analizzate come indicatore del rischio della reiterazione del dumping della RPC nell'Unione. La Commissione ritiene che i due aspetti non siano direttamente correlati: l'obbligo per i produttori cinesi di presentare le fatture non modifica le conclusioni secondo cui le pratiche di elusione attraverso altri paesi sono un'indicazione del rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
3.4. Attrattiva del mercato dell'Unione
(52) |
Le pratiche di elusione attraverso la Malaysia dimostrano che i prezzi più elevati praticati sul mercato dell'Unione rendono quest'ultimo attraente per i produttori cinesi. L'esistenza di misure antidumping in altri mercati di esportazione aumenterebbe ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Si può pertanto ragionevolmente prevedere che, qualora le misure fossero abrogate, una parte sostanziale delle attuali esportazioni cinesi potrebbe essere reindirizzato verso l'Unione. Occorre ricordare che prima che venissero imposte le misure iniziali la quota di mercato cinese nel mercato dell'Unione era pari al 26 %. È pertanto probabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi, che attualmente detengono una quantità pari allo 0,5 % del mercato dell'Unione, aumentino notevolmente grazie a prezzi inferiori a quelli dell'Unione. |
3.5. Conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping
(53) |
Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni di elementi di fissaggio dalla RPC in diversi paesi terzi venivano effettuate a prezzi di dumping e che alcuni di questi paesi terzi avevano adottato misure antidumping relative a elementi di fissaggio cinesi. La pratica tariffaria delle esportazioni cinesi in paesi terzi indica un rischio della reiterazione del dumping nel mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
(54) |
L'esistenza di pratiche di elusione è stata considerata un'ulteriore indicazione del rischio della reiterazione del dumping. |
(55) |
Inoltre l'attrattiva del mercato dell'Unione e il fatto che altri mercati restino chiusi a causa di misure antidumping indica che esiste il rischio che le esportazioni cinesi vengano reindirizzate verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
(56) |
Durante il PIR la capacità inutilizzata per la produzione del prodotto in esame nella RPC è notevole rispetto al consumo dell'Unione. Se questa capacità venisse utilizzata per esportare nell'Unione e competere a livello di prezzi con i produttori dell'Unione, sussisterebbe un grave rischio che tali esportazioni fossero effettuate a prezzi di dumping a causa dell'eccesso di produzione che dovrebbe trovare il modo di arrivare ai mercati di esportazione, cosa che costituisce un incentivo al dumping. |
(57) |
Alla luce di quanto precede sussiste il rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. |
D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE
(58) |
L'inchiesta ha dimostrato che il prodotto simile è fabbricato da un gran numero di produttori nell'Unione, comprese numerose piccole e medie imprese, e alcune società più grandi. I produttori dell'Unione a nome dei quali è stata presentata la domanda di riesame in previsione della scadenza hanno collaborato all'indagine, ad eccezione di una società, come indicato al considerando 15. Numerosi altri produttori, favorevoli o contrari alla domanda, hanno fornito dati generali sui loro volumi di produzione e di vendita. Dal momento che molti produttori dell'Unione, per lo più piccole imprese, non hanno collaborato all'inchiesta, non è stato possibile definire con precisione il volume totale della produzione dell'Unione e il numero di produttori sulla base dei dati delle singole società. |
(59) |
Di conseguenza il volume della produzione dell'Unione è stato stimato utilizzando informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza sulla base di dati Eurostat relativi alla produzione industriale. Alla luce di quanto precede, la produzione totale dell'Unione durante il PIR è stimata a circa 1,2 milioni di tonnellate. |
(60) |
La domanda di riesame in previsione della scadenza e le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta permettono inoltre di stimare che durante il PIR il prodotto simile è stato fabbricato da 378 produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e saranno nel prosieguo denominati «l'industria dell'Unione». |
(61) |
Come indicato al considerando 15, otto produttori/gruppi di produttori dell'Unione sono stati inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste. Si stima che le società incluse nel campione rappresentino circa il 24 % della produzione totale dell'Unione e la loro situazione è considerata rappresentativa per l'industria dell'Unione. |
E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE
1. Osservazioni preliminari
(62) |
Per l'analisi del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sono stati stabiliti, analizzati e verificati sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione. Gli indicatori microeconomici sono stati stabiliti sulla base dei dati raccolti e verificati a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. |
(63) |
Gli indicatori macroeconomici descritti nelle seguenti sezioni sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, scorte, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo di produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e costi del lavoro. |
2. Consumo dell'Unione
(64) |
Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base ai volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, effettuando una stima per i produttori che non hanno collaborato, e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat a livello di codice TARIC. |
(65) |
Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 3 %. Vi è stata una crescita notevole nel 2011, ma il consumo dell'Unione resta molto lontano dai livelli registrati durante il PI iniziale, quando il consumo era superiore a 2,2 milioni di tonnellate. Tabella 1 Consumo
|
3. Volume, prezzi e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
(66) |
I volumi e le quote di mercato delle importazioni dalla RPC sono stati analizzati sulla base delle informazioni statistiche di Eurostat e dei dati raccolti in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. |
a) Volume e quota di mercato delle importazioni in esame
(67) |
Durante il periodo in esame il volume e le quote di mercato delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione hanno fatto registrare l'andamento seguente: Tabella 2 Volume e quote di mercato delle importazioni in esame
|
(68) |
I volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti notevolmente rispetto ai livelli registrati nel periodo dell'inchiesta iniziale (di oltre il 98 % se si confrontano il PI iniziale con il PIR). Anche la quota di mercato cinese è diminuita, passando dal 26 % nel PI iniziale allo 0,5 % nel PIR. Di conseguenza, le esportazioni cinesi ufficiali sul mercato dell'Unione sono quasi cessate. I dati riportati in questa tabella e nella tabella seguente non contengono i volumi delle esportazioni dei tre produttori esportatori cinesi che non risultano avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale. Nel periodo in esame i volumi delle loro esportazioni ammontano in media a circa il 30 % del totale delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'Unione. |
b) Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi
(69) |
La tabella riportata qui sotto indica il prezzo medio delle importazioni cinesi. Durante il periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è aumentato del 28 %. Vi è tuttavia motivo di ritenere che tale prezzo (che è di oltre il 250 % superiore al prezzo medio delle esportazioni cinesi durante il PI iniziale) non possa essere considerato un indicatore significativo a causa dei quantitativi molto limitati importati dalla Cina. Sembrerebbe infatti che, tenendo conto degli elevati dazi antidumping, dei ridotti volumi delle importazioni e degli elementi di prova raccolti dagli importatori che hanno collaborato, i quantitativi esportati dai produttori cinesi durante il PIR consistano di ordinativi molto ridotti e/o di tipi di prodotti molto particolari, che comportano quindi un aumento dei prezzi. Tabella 3 Prezzo medio delle importazioni dalla RPC
|
(70) |
Dal momento che nessun produttore esportatore cinese incluso nel campione ha collaborato all'inchiesta di riesame, e alla luce delle limitate informazioni disponibili da altri produttori esportatori cinesi, la sottoequazione dei prezzi durante il PIR è stata determinata mediante il confronto tra la media ponderata dei prezzi dei produttori dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, a livello franco fabbrica, e il prezzo all'esportazione medio delle esportazioni cinesi su base cif ottenuti da Eurostat, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali. |
(71) |
Il risultato del confronto, espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PIR, ha rivelato una media ponderata del margine di sottoquotazione sul mercato dell'Unione pari al 12 %. Per i motivi esposti al considerando 69, tuttavia, va considerato che i prezzi registrati per le esportazioni cinesi del prodotto in esame nel periodo in esame sono molto più elevati rispetto ai prezzi che si registrerebbero in assenza di misure. Su tale base vi è motivo di ritenere che, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni del prodotto in esame dalla RPC continuerebbero ad esercitare una forte pressione sui prezzi dei produttori dell'Unione. |
4. Importazioni da altri paesi terzi non soggette a misure
Tabella 4
Importazioni da altri paesi terzi
|
2010 |
2011 |
2012 |
PIR |
Taiwan |
||||
Volume delle importazioni (in tonnellate) |
266 795 |
351 067 |
323 405 |
319 326 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
132 |
121 |
120 |
Prezzo in EUR/tonnellata |
1 805 |
1 905 |
2 003 |
1 895 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
106 |
111 |
105 |
Quota di mercato (in %) |
15,1 |
17,7 |
18,2 |
17,7 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
117 |
120 |
117 |
Vietnam |
||||
Volume delle importazioni (in tonnellate) |
41 981 |
59 270 |
57 704 |
74 764 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
141 |
137 |
178 |
Prezzo in EUR/tonnellata |
1 349 |
1 496 |
1 528 |
1 365 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
111 |
113 |
101 |
Quota di mercato (in %) |
2,4 |
3,0 |
3,2 |
4,1 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
126 |
136 |
174 |
Thailandia |
||||
Volume delle importazioni (in tonnellate) |
27 232 |
59 979 |
50 226 |
45 759 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
220 |
184 |
168 |
Prezzo in EUR/tonnellata |
1 259 |
1 325 |
1 362 |
1 246 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
105 |
108 |
99 |
Quota di mercato (in %) |
1,5 |
3,0 |
2,8 |
2,5 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
196 |
183 |
164 |
Totale degli altri paesi terzi (16) |
||||
Volume delle importazioni (in tonnellate) |
228 589 |
202 362 |
165 618 |
165 659 |
Indice (2009 = 100) |
100 |
89 |
72 |
72 |
Prezzo in EUR/tonnellata |
2 816 |
3 232 |
3 729 |
3 751 |
Indice (2009 = 100) |
100,0 |
115 |
132 |
133 |
Quota di mercato (in %) |
13,0 |
10,2 |
9,3 |
9,2 |
Indice (2009 = 100) |
100,0 |
79 |
72 |
71 |
Totale paesi terzi (16) |
||||
Volume delle importazioni (in tonnellate) |
564 597 |
672 679 |
596 954 |
605 509 |
Indice (2009 = 100) |
100 |
119 |
106 |
107 |
Prezzo in EUR/tonnellata |
2 154 |
2 217 |
2 382 |
2 288 |
Indice (2009 = 100) |
100 |
103 |
111 |
106 |
Quota di mercato (in %) |
32,1 |
34,0 |
33,5 |
33,5 |
Indice (2009 = 100) |
100 |
106 |
105 |
104 |
(72) |
I volumi delle importazioni dai paesi terzi nel mercato dell'Unione durante il periodo in esame hanno mostrato una leggera tendenza al rialzo, la quale a sua volta ha seguito l'andamento del consumo. La quota di mercato delle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio da tutti i paesi terzi è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame, attorno ad un terzo del consumo dell'Unione. |
(73) |
I prezzi medi delle importazioni dai paesi terzi sono rimasti generalmente stabili durante il periodo in esame ed al di sotto del livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione. Nonostante ciò i prezzi delle importazioni da paesi terzi sono notevolmente più elevati di quelli delle importazioni dalla Cina durante l'inchiesta iniziale. Per le ragioni di cui al considerando 69, i prezzi degli elementi di fissaggio in ferro o acciaio cinesi importati nell'Unione durante il PIR, benché superiori ai prezzi medi delle importazioni dai paesi terzi, non si possono considerare rappresentativi. |
(74) |
Se si considerano individualmente i paesi terzi, risulta chiaro che Taiwan rappresenta oggi il paese straniero più importante attivo nel mercato dell'Unione. Il volume delle sue esportazioni è aumentato del 20 % durante il periodo in esame e rappresenta da solo quasi la metà delle importazioni nel mercato dell'UE. Se si considera che il volume delle sue esportazioni durante il PIR è superiore del 70 % rispetto a quello registrato durante il periodo dell'inchiesta iniziale (e ciò nonostante il fatto che il consumo durante il PIR sia inferiore), risulta evidente che una parte notevole delle esportazioni dalla Cina è stata sostituita da prodotti taiwanesi. Bisogna notare tuttavia che i volumi delle importazioni taiwanesi durante il PIR rappresentavano solamente la metà dei volumi esportati dalla Cina durante il PI iniziale e che i prezzi medi taiwanesi durante il PIR erano quasi il doppio (+ 97,8 %) dei prezzi medi delle esportazioni cinesi durante il PI iniziale. Occorre segnalare inoltre che gli esportatori cinesi hanno continuato le vendite a livello di prezzi altrettanto bassi nei mercati europei in cui non erano in vigore misure antidumping, come in Croazia prima dell'adesione all'UE. |
(75) |
Si potrebbero identificare anche il Vietnam e la Thailandia come paesi che hanno beneficiato della scomparsa delle esportazioni cinesi, dato che tali paesi hanno registrato un aumento notevole (nell'ordine del 70-80 %) sebbene partissero da volumi molto minori. |
(76) |
Si dovrebbe anche tener conto del fatto che i prodotti importati rientrano in una gamma più orientata ai prodotti standard rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. |
(77) |
A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, quattro parti interessate hanno sostenuto che le conclusioni della Commissione in merito alla parziale sostituzione sul mercato dell'Unione delle importazioni cinesi con importazioni da Taiwan, dalla Thailandia e dal Vietnam dovrebbero permettere di stabilire che i prodotti che possono essere importati dalla Cina sono di tipo standard e di conseguenza non in concorrenza diretta con i prodotti più sofisticati fabbricati dall'industria dell'Unione. |
(78) |
In risposta a tale argomentazione va osservato che il fatto che le importazioni da paesi terzi sembrino occupare la quota di mercato abbandonata dagli esportatori cinesi non significa che in futuro le importazioni dalla Cina non possano arrecare pregiudizio. In primo luogo, come spiegato più in dettaglio al considerando 115, l'industria dell'Unione è costituita da produttori di elementi di fissaggio sia standard che speciali. In secondo luogo vi sono indicazioni che le future esportazioni dalla Cina potrebbero altresì consistere in prodotti più specializzati e di qualità più elevata. Le informazioni disponibili riguardo ai piani di sviluppo, come quelle contenute nel discorso del presidente dell'associazione cinese dell'industria degli elementi di fissaggio («ACIEF») (17), indicano chiaramente che il settore cinese degli elementi di fissaggio prevede lo sviluppo di prodotti più diversificati, complessi e di elevata qualità. Tale obiezione va pertanto respinta. |
5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
(79) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione. |
(80) |
Ai fini dell'analisi del pregiudizio, la situazione economica dell'industria dell'Unione è valutata sulla base di indicatori come produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi unitari medi, costi unitari, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, scorte e costi del lavoro. |
a) Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
(81) |
La produzione dell'industria dell'Unione è rimasta generalmente stabile durante il periodo in esame. Occorre ricordare che la domanda del prodotto in esame dipende in larga misura da settori come l'industria automobilistica ed edile, oltre che da altri beni di consumo. Nonostante un lieve aumento nel 2011, infatti, la produzione dell'industria dell'Unione è rimasta generalmente stabile durante il periodo in esame, in linea con la lenta crescita della domanda nell'economia europea. Tabella 5 Produzione totale dell'industria dell'Unione
|
(82) |
Anche la capacità di produzione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame ed è lievemente aumentata nel 2011 e durante il PIR. In linea con il fatto che la produzione è rimasta stabile nel periodo 2010-2013, anche l'utilizzo degli impianti è rimasto sostanzialmente stabile, raggiungendo dei massimi relativi nel 2011. Tabella 6 Capacità di produzione e utilizzo degli impianti
|
b) Volume delle vendite, quota di mercato e crescita
Tabella 7
Vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti
|
2010 |
2011 |
2012 |
PIR |
Volume (in tonnellate) |
914 869 |
1 031 862 |
931 956 |
939 395 |
Indice (2010 = 100) |
100 |
113 |
102 |
103 |
Fonte: risposte al questionario e domanda di riesame |
(83) |
Negli anni dal 2010 al 2013 il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti ha seguito l'andamento del consumo e della produzione, con un lieve aumento durante il periodo in esame, nonostante un notevole aumento tra il 2010 e il 2011. Tabella 8 Quota di mercato dell'industria dell'Unione
|
(84) |
La quota di mercato dell'industria dell'Unione, calcolata prendendo in considerazione anche le vendite a parti correlate, è rimasta stabile durante il periodo in esame, rappresentando circa i due terzi del mercato. Tale risultato è da un lato in linea con il calo del consumo dell'Unione rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, e dall'altro con la sostituzione delle importazioni cinesi con importazioni da altre fonti. |
c) Occupazione e produttività
(85) |
Per quanto concerne il prodotto in esame, l'occupazione nell'industria dell'Unione è rimasta generalmente stabile nel corso del periodo in esame. Il lieve aumento registrato nel 2011 è in linea con la maggiore produzione riportata nel corso di tale anno. Poiché anche la produttività è più elevata durante il 2011, ciò dimostra che l'industria dell'Unione ha risposto alla maggiore domanda in parte con nuove assunzioni e in parte aumentando la produzione degli addetti esistenti (con lavoro straordinario). Quando i volumi sono diminuiti nuovamente negli anni seguenti, entrambi questi effetti sono venuti meno e la situazione è tornata al livello del 2010. Tabella 9 Occupazione e produttività
|
d) Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(86) |
Come indicato al considerando 36, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione non è stato possibile calcolare i margini di dumping per la RPC con sufficiente precisione; per tale motivo le conclusioni relative all'assenza di dumping durante il PIR si considerano di scarsa rilevanza. Dall'analisi degli indicatori di pregiudizio è risultato che l'industria si sta riprendendo dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping. Un ristagno della domanda per i principali settori a valle ha tuttavia rallentato la ripresa. Va osservato inoltre che la situazione relativamente stabile che si riscontra nel periodo in esame si verifica sotto la protezione delle attuali misure antidumping. Qualora le misure venissero abrogate, si prevede che l'impatto delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sull'industria dell'Unione sarebbe rilevante. |
e) Prezzi di vendita unitari medi sul mercato dell'Unione e costi di produzione unitari
(87) |
I prezzi medi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione sono cresciuti dell'8 % nel periodo 2010-2013, dopo avere raggiunto dei massimi relativi nel 2012. Il prezzo medio di vendita è generalmente in grado di coprire i costi di produzione e di garantire un livello di profitto ridotto per l'industria dell'Unione. Tabella 10 Prezzi di vendita e costi
|
f) Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
(88) |
Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(89) |
La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata calcolata esprimendo l'utile al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale sul relativo fatturato. Durante il periodo in esame il margine di profitto è rimasto basso, addirittura negativo per alcuni produttori dell'Unione; in particolare è opportuno notare che in nessuno degli anni in esame il margine di profitto ha raggiunto il livello registrato nel periodo dell'inchiesta iniziale (4,4 %). Nonostante l'andamento stabile delle vendite e della produzione e una considerevole quota di mercato per l'industria dell'Unione, i margini di profitto sono ancora relativamente bassi per tale industria. Va osservato in particolare che, nonostante i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione avessero raggiunto il punto più alto nel periodo in esame, nel 2011 il margine di profitto è stato molto basso. Ciò suscita preoccupazioni sul futuro andamento dei margini di profitto dell'industria dell'Unione, se la situazione economica dovesse continuare a ristagnare. Va anche osservato che il margine di profitto nel periodo in esame è sempre rimasto al di sotto dell'obiettivo di profitto indicato nell'inchiesta iniziale (5 %). |
(90) |
Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, è rimasto positivo durante l'intero periodo in esame. Tale indicatore è tuttavia migliorato solo nel 2012 ed ha registrato un notevole calo, pari al 17 %, durante il PIR. Questo risultato è fonte di preoccupazione in merito alla capacità dell'industria dell'Unione di ottenere il necessario autofinanziamento delle proprie attività. |
(91) |
Il livello di investimenti rimane relativamente elevato e stabile durante il periodo in esame e raggiunge un livello massimo nel 2011. L'utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito un andamento simile a quello del margine di profitto. Questo indicatore raggiunge pertanto il suo massimo durante il PIR. Tale segnale può essere considerato ambivalente, dato che da un lato esso riflette il punto più alto del margine di profitto tra quelli registrati nel periodo in esame, ma dall'altro riflette anche un basso livello di investimenti, il che è un segno che la previsione dell'industria per quanto riguarda le prospettive economiche del settore è ancora incerta. |
(92) |
Alla luce di quanto precede si può concludere che, sebbene i risultati finanziari dei produttori dell'Unione si siano mantenuti stabili nel corso del periodo in esame, essi non hanno raggiunto i livelli del periodo dell'inchiesta iniziale, ad eccezione degli investimenti. |
g) Scorte
(93) |
Il livello delle scorte finali dei produttori dell'Unione che hanno collaborato ha seguito da vicino la tendenza già osservata per quanto riguarda la produzione e le vendite, con un andamento piuttosto stabile e con dei massimi relativi nel 2011. Inoltre, dato che la produzione del prodotto simile nell'Unione avviene principalmente su ordinazione, il livello delle scorte non è un indicatore molto rilevante. Tabella 12 Scorte finali
|
h) Costo del lavoro
(94) |
Nel periodo in esame la retribuzione media degli addetti ha registrato un aumento costante del 4 % ogni anno. Tale aumento si può tuttavia spiegare con l'adeguamento all'inflazione e, in misura minore, con il ricorso a ore di lavoro straordinario (come dimostrato nel 2011 dall'aumento della produttività per addetto). Tabella 13 Costo del lavoro
|
6. Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione
(95) |
L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni di prodotti dalla RPC nel mercato dell'Unione sono quasi cessate successivamente all'istituzione delle misure iniziali nel 2009. Ciò ha consentito all'industria dell'Unione di raggiungere e mantenere un buon livello di produzione, volume delle vendite e quota di mercato. D'altra parte, la redditività è ancora al di sotto dei livelli raggiunti durante il periodo dell'inchiesta iniziale, come pure l'obiettivo di profitto per il settore. |
(96) |
Per tale motivo si conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR. Tuttavia, considerando la lentezza della crescita del consumo e il fatto che i margini di profitto rimangono al di sotto di quanto necessario per la sostenibilità a lungo termine, la situazione dell'industria dell'Unione si può ancora ritenere vulnerabile. |
(97) |
A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, tre parti interessate hanno sostenuto che, poiché la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR, le misure dovrebbero essere terminate. La Commissione ha infatti stabilito l'inesistenza di un pregiudizio notevole durante il PIR. La decisione di estendere le misure non è tuttavia basata sul pregiudizio notevole durante il PIR, ma sulle conclusioni relative al rischio della reiterazione del pregiudizio, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
F. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
1. Osservazioni preliminari
(98) |
Per valutare il rischio della reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure, si è analizzato l'impatto potenziale delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(99) |
L'analisi ha riguardato in modo particolare l'andamento dei consumi sul mercato dell'Unione, la capacità inutilizzata, i flussi commerciali e l'attrattiva del mercato dell'Unione nonché la politica dei prezzi della RPC. A causa della mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, l'analisi si fonda sui dati disponibili, tra cui le statistiche (statistiche dell'Eurostat e della Cina relative al commercio) e i documenti dell'industria (come il discorso del presidente dell'ACIEF, di cui al precedente considerando 78) contenuti nella domanda di apertura del riesame in previsione della scadenza. |
2. Consumo dell'Unione
(100) |
Come indicato ai considerando 64 e 65, il consumo del prodotto in esame nell'Unione ha seguito un andamento generalmente stabile durante il periodo in esame. Al tempo stesso il consumo durante il PIR è pur sempre inferiore di quasi il 20 % rispetto ai livelli pre-crisi del periodo dell'inchiesta iniziale. Il calo dei consumi del prodotto in esame è una conseguenza del declino della produzione nel settore automobilistico ed edile dell'Unione, nonché in altri settori di beni di consumo che utilizzano il prodotto in esame in misura significativa (prodotti elettronici ed elettrodomestici, mobili ecc.). In tali circostanze si ritiene pertanto che in caso di scadenza delle misure il ritorno delle importazioni a prezzi estremamente bassi dalla Cina avrebbe un impatto improvviso e drammatico sulla situazione dell'industria dell'Unione. Tali importazioni avverrebbero probabilmente a prezzi decisamente inferiori a quelli dell'Unione e in ogni caso eserciterebbero su questi ultimi una pressione al ribasso e falserebbero la concorrenza sul mercato. Di conseguenza in caso di scadenza delle misure sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
3. Capacità inutilizzata, flussi commerciali, attrattiva del mercato dell'Unione e politica dei prezzi della RPC
(101) |
Come indicato al considerando 44, la capacità di produzione cinese di elementi di fissaggio in ferro o acciaio ammontava nel 2012 a 6,6 milioni di tonnellate. Va osservato che il 2012 è stato considerato dall'industria cinese degli elementi di fissaggio un anno difficile poiché, a causa dell'impatto negativo di diversi fattori economici (inflazione, rallentamento dell'economia cinese e crisi della zona euro), è stato il primo anno dal 2000 in cui la capacità di produzione cinese ha segnato un calo (da 6,8 milioni di tonnellate nel 2011). |
(102) |
In ogni caso, a prescindere dagli scenari futuri (ristagno o crescita) bisogna comunque notare che l'attuale capacità di produzione cinese, pari a 6,6-6,8 milioni di tonnellate, è stata sfruttata solo al 75 % negli anni 2010-2012. In Cina rimane quindi una capacità inutilizzata (1,6-1,7 milioni di tonnellate) che è di per sé estremamente elevata ed esattamente equivalente a tutto il consumo registrato sul mercato dell'Unione nel corso degli stessi anni. |
(103) |
Le esportazioni cinesi di elementi di fissaggio in ferro o acciaio a livello mondiale sono rimaste relativamente stabili durante il periodo in esame, ad un livello di 2,2-2,6 milioni di tonnellate, corrispondenti al 40-50 % delle vendite cinesi. È chiaro quindi che l'esportazione costituisce una parte importante dell'attività dei produttori cinesi di elementi di fissaggio in ferro o acciaio. Secondo i piani di sviluppo per il settore annunciati dall'ACIEF, l'aumento previsto della domanda sul mercato interno farà probabilmente scendere la quota delle esportazioni a livello del 30-40 % della produzione. Tale diminuzione va tuttavia considerata nel contesto di un aumento globale della capacità di produzione, come illustrato al considerando 101, e alla luce del fatto che questa capacità inutilizzata è in ogni caso pari all'intero consumo dell'Unione. Le previsioni dell'ACIEF non forniscono inoltre alcun orizzonte temporale per la riduzione della quota delle esportazioni cinesi, né indicano concretamente che questo cambiamento sia già in corso. Di conseguenza il piano di sviluppo segnalato dall'ACIEF è da considerare troppo vago e impreciso, soprattutto se confrontato con la scadenza definitiva delle misure, che avrebbe un effetto immediato. In questa fase l'esistenza di tale piano non può pertanto influenzare le conclusioni circa il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. |
(104) |
Attualmente la presenza cinese sul mercato dell'Unione è molto limitata e non supera lo 0,5 % della quota di mercato in termini di volume. Il mercato dell'Unione rimane tuttavia attraente per i produttori cinesi, in considerazione dei prezzi più elevati sul mercato dell'UE. I tentativi dei produttori esportatori cinesi di aggirare le misure antidumping dell'UE ne sono la prova. Come indicato al considerando 3, tale comportamento ha già determinato la proroga delle misure sulle esportazioni cinesi attraverso la Malaysia. |
(105) |
L'industria cinese orientata all'esportazione si trova inoltre ad affrontare sempre più difficoltà nel trovare canali per raggiungere i suoi normali mercati di esportazione, poiché un numero crescente di tali mercati ha recentemente istituito misure antidumping sulle esportazioni di diversi tipi di elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Cina, come spiegato al considerando 47. |
(106) |
Si può pertanto ragionevolmente prevedere che, considerata l'attrattiva del mercato dell'Unione dovuta alle sue dimensioni e ai suoi livelli di prezzi, qualora le misure fossero abrogate, una parte sostanziale delle attuali esportazioni cinesi potrebbe essere reindirizzata verso l'Unione. Occorre ricordare che prima dell'istituzione delle misure iniziali la quota di mercato cinese nel mercato dell'Unione era pari al 26 %. |
(107) |
Infine, per quanto riguarda il livello dei prezzi all'esportazione cinesi, si ricorda che l'inchiesta iniziale aveva rilevato livelli molto elevati di dumping e di margini di pregiudizio calcolati sulla base dei prezzi all'esportazione degli esportatori cinesi. Basandosi sui prezzi all'esportazione cinesi in Croazia nel 2012 e nel 1o trimestre del 2013, vale a dire prima che la Croazia aderisse all'UE e che le misure protettive dell'UE fossero estese a tale paese, è possibile concludere che il livello dei prezzi all'esportazione cinesi che ha determinato l'istituzione di misure nell'inchiesta iniziale rimane analogo. Le misure di difesa commerciale di altri paesi terzi nei confronti delle esportazioni cinesi di elementi di fissaggio in ferro o acciaio confermano inoltre che la pratica tariffaria sleale dei produttori esportatori cinesi è ancora in atto e non si limita soltanto al mercato dell'Unione. |
4. Conclusione
(108) |
Le conclusioni dell'inchiesta hanno sottolineato diversi elementi preoccupanti, compresi la vasta capacità inutilizzata disponibile nella RPC, il persistere del dumping e delle pratiche di vendita sottocosto a livello mondiale, lo sviluppo pianificato della capacità di produzione, la gamma di prodotti e la complessità dei prodotti nella RPC, nonché crescenti barriere commerciali in altri principali mercati di paesi terzi. D'altro canto, il consumo dell'Unione è rimasto stazionario nel corso degli ultimi 5 anni, a causa della scarsa domanda in molti settori a valle. Ciò ha determinato uno stato di vulnerabilità dell'industria dell'Unione, caratterizzata da un certo grado di capacità inutilizzata, scarsi profitti e incertezza per le imprese (come dimostrato in particolare dalla diminuzione degli investimenti). Nel quadro di tale scenario si ritiene che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità l'improvviso ritorno delle importazioni cinesi oggetto di dumping e che ciò indebolirebbe la posizione dell'industria dell'Unione nel suo mercato principale, spingendo nuovamente l'industria dell'Unione in una situazione di pregiudizio. |
(109) |
Le parti hanno sostenuto che l'industria dell'Unione ha raddoppiato i propri profitti e il proprio flusso di cassa rispetto al 2010 e che pertanto il suo profitto non si può considerare scarso. Osservano inoltre che l'industria dell'Unione non ha bisogno di ulteriori investimenti in quanto ha investito notevolmente in passato. |
(110) |
Sebbene l'industria dell'Unione abbia effettivamente raddoppiato i propri profitti, questi sono rimasti inferiori sia al profitto durante il PI iniziale (4,4 %) sia all'obiettivo di profitto del 5 %. Lo stesso ragionamento si applica al flusso di cassa, che è rimasto inferiore del 14 % al livello del PI iniziale. La sostenibilità dell'industria dell'Unione dipende infatti da investimenti continui in macchinari moderni e in una gamma di prodotti più ampia. Le obiezioni sono quindi respinte. |
(111) |
Qualora le misure fossero abrogate è probabile che, nell'ambito dell'attuale situazione del mercato, il temporaneo miglioramento delle prestazioni dell'industria dell'Unione peggiorerebbe rapidamente. Come illustrato in precedenza, si verificherebbero condizioni estremamente favorevoli per un aumento delle importazioni dalla RPC nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi notevoli, il che probabilmente comprometterebbe gli sviluppi positivi raggiunti sul mercato dell'Unione durante il periodo in esame. Le probabili importazioni a prezzi di dumping sarebbero in grado di esercitare una pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, riducendone le quote di mercato e pertanto incidendo negativamente sui suoi risultati finanziari in un momento in cui essa è ancora vulnerabile. Si ricorda che durante il periodo in esame nell'inchiesta iniziale (1o gennaio 2003–30 settembre 2007), ossia prima dell'istituzione delle misure antidumping, l'industria dell'Unione ha dovuto limitare la produzione in determinati segmenti del prodotto in esame a causa di massicce importazioni dalla Cina (18). Ciò ha avuto un grave impatto negativo sull'utilizzo degli impianti e sulla redditività. |
(112) |
A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha sostenuto che nell'analisi del rischio della reiterazione del pregiudizio la Commissione non ha dimostrato l'effetto del volume delle esportazioni cinesi e il suo nesso con le misure. La parte interessata ha sostenuto che:
|
(113) |
In risposta a tali argomentazioni va osservato che:
Tali obiezioni vanno pertanto respinte. |
(114) |
La stessa parte interessata ha sostenuto che l'analisi del rischio della reiterazione del pregiudizio effettuata dalla Commissione non ha tenuto conto del fatto che i prodotti di qualità inferiore importati dalla Cina non possono esercitare pressione sui prezzi sui prodotti di alta gamma, fabbricati principalmente da produttori dell'Unione. |
(115) |
In risposta a tale argomentazione va ricordato che la produzione dell'Unione copre l'intera gamma degli elementi di fissaggio e che alcune imprese si specializzano in tipi specifici (standard o speciali) mentre altre offrono la gamma completa. In particolare, per quanto riguarda le società incluse nel campione, una parte notevole delle vendite è costituita da elementi di fissaggio standard e per tre di esse la maggior parte delle vendite durante il PIR è costituita da prodotti standard. L'affermazione secondo cui l'industria europea produce solo elementi di fissaggio speciali o di alta gamma ed è pertanto al riparo dalle importazioni pregiudizievoli provenienti dalla Cina è pertanto manifestamente errata, in quanto è contraddetta dagli elementi di prova raccolti e verificati nel corso dell'inchiesta. Come spiegato al considerando 78, il settore cinese degli elementi di fissaggio prevede lo sviluppo di prodotti di qualità più elevata. È pertanto molto probabile che il mix di prodotti delle future esportazioni cinesi comprenda una gamma completa che va dai prodotti di bassa qualità a quelli di qualità superiore, e che quindi la pressione sui prezzi si avverta in tutta l'industria dell'Unione, influenzando la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
(116) |
Due altre parti interessate hanno inoltre sostenuto che nella sua analisi la Commissione avrebbe erroneamente dato per certo che i prezzi praticati dalla Cina si manterranno bassi come nell'inchiesta iniziale. Secondo le parti in questione ciò non accadrebbe in quanto in Cina si è verificato un aumento notevole dei prezzi soprattutto a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro in ragione dello sviluppo di norme ambientali. Di conseguenza eventuali sottoquotazioni dei prezzi non sarebbero così pronunciate e non giustificherebbero la proroga delle misure a livelli così elevati. |
(117) |
Fermo restando che il livello delle misure non poteva essere modificato nel contesto di un riesame in previsione della scadenza e che i prezzi e i costi sul mercato interno cinese erano considerati inattendibili nell'ambito dell'inchiesta iniziale poiché i produttori cinesi non avevano ottenuto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, va osservato quanto segue. In primo luogo, la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi non ha consentito alla Commissione di verificare i loro costi e i presunti cambiamenti che hanno avuto luogo in Cina. Nelle loro osservazioni, le parti interessate in questione non hanno fornito elementi di prova né dati concreti. In secondo luogo si fa riferimento al livello dei prezzi osservati in Croazia prima della sua adesione all'Unione, il quale indica chiaramente che gli esportatori cinesi hanno continuato ad applicare prezzi molto simili a quelli osservati durante l'inchiesta iniziale (cfr. il considerando 74). L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
G. INTERESSE DELL'UNIONE
1. Introduzione
(118) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure esistenti sarebbe contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. Per determinare l'interesse dell'Unione ci si è basati su una valutazione dei vari interessi in gioco, ovvero quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di trasmettere le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(119) |
Poiché la presente inchiesta costituisce un riesame delle misure esistenti, è stato possibile valutare eventuali effetti negativi indebiti delle misure antidumping esistenti per le parti interessate. |
2. Interesse dell'industria dell'Unione
(120) |
Al considerando 108 si è concluso che l'industria dell'Unione subirebbe probabilmente un grave deterioramento della propria situazione qualora le misure antidumping venissero lasciate scadere. Il mantenimento in vigore delle misure sarebbe pertanto benefico per l'industria dell'Unione, perché consentirebbe ai produttori dell'Unione di mantenere i loro volumi di vendita, la loro quota di mercato, la loro redditività e la loro situazione economica complessivamente positiva. L'abrogazione delle misure costituirebbe invece una grave minaccia per la sostenibilità dell'industria dell'Unione, visto che si può ragionevolmente prevedere che le importazioni cinesi si orienterebbero verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi considerevoli, causando la reiterazione del pregiudizio. |
3. Interesse degli importatori
(121) |
Tutti gli importatori noti sono stati informati dell'apertura del riesame. Solo due importatori hanno tuttavia collaborato all'inchiesta e hanno risposto ai questionari della Commissione. Dall'inchiesta è risultato che gli importatori possono facilmente acquistare i prodotti da varie fonti attualmente disponibili sul mercato, in particolare dall'industria dell'Unione e dai principali esportatori di paesi terzi che non vendono a prezzi di dumping. Nessuno dei due importatori che hanno collaborato ha inoltre contestato la proroga delle misure antidumping in vigore, sebbene entrambi ne abbiano contestato i livelli elevati. A tale proposito si osserva che l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza avviata a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base non può condurre a una modifica del livello delle misure. Quindi, in considerazione di quanto esposto finora e vista l'assenza di interesse da parte degli importatori in generale, si è concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario al loro interesse. |
(122) |
A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, due parti interessate (due associazioni di distributori dell'Unione di elementi di fissaggio) hanno dichiarato che l'istituzione dei dazi in vigore a tali livelli elevati non ha avuto l'effetto di ristabilire la concorrenza leale sul mercato dell'Unione, ma piuttosto di impedire alle importazioni cinesi di entrare nel mercato dell'Unione. Tali parti interessate hanno affermato che la proroga delle misure comporterà un ulteriore restringimento delle opzioni di approvvigionamento internazionale disponibili agli utilizzatori e agli importatori dell'Unione. In risposta a tale argomentazione va innanzitutto osservato che le misure antidumping non hanno lo scopo di ostacolare o di bloccare le importazioni da un determinato paese ma principalmente di ristabilire la concorrenza leale sul mercato. Il livello dei dazi in vigore è il risultato del calcolo dei margini di dumping e di pregiudizio determinati sulla base delle conclusioni dell'inchiesta iniziale. In secondo luogo la Commissione non concorda con l'obiezione secondo cui i dazi in vigore limitano le fonti di approvvigionamento sul mercato dell'Unione. Le statistiche disponibili sulle importazioni indicano che le importazioni da paesi terzi sono aumentate a seguito dell'introduzione delle misure sulle importazioni cinesi. L'inchiesta non ha riscontrato elementi che lascino pensare che tali andamenti non continueranno anche in futuro. Tali obiezioni sono state pertanto respinte. |
(123) |
Una di queste associazioni ha inoltre dichiarato che, sebbene ritenga che le misure iniziali non fossero del tutto corrette e che abbiano causato una distorsione radicale e inutile del mercato degli elementi di fissaggio, la loro abrogazione improvvisa risulterebbe almeno profondamente negativa quanto la loro imposizione iniziale. Ciò indica che i distributori di elementi di fissaggio sono stati in grado di adeguare i propri approvvigionamenti tenendo conto delle misure in vigore. |
4. Interesse degli utilizzatori
(124) |
Anche se gli utilizzatori non hanno collaborato, dalle informazioni fornite dall'industria dell'Unione e dagli importatori è stato comunque possibile individuare i loro punti di vista e le loro posizioni. In primo luogo gli utilizzatori sembrano poter essere divisi in due categorie: gli utilizzatori di alta gamma, che hanno bisogno di elementi di fissaggio con un livello qualitativo molto elevato, e gli altri utilizzatori. Gli utilizzatori di alta gamma potrebbero normalmente trovare i prodotti di cui hanno bisogno da produttori dell'Unione e da alcuni produttori esportatori altamente specializzati. D'altro canto, l'altra categoria di utilizzatori (che potrebbe anche includere utilizzatori di alta gamma che hanno bisogno di prodotti più economici per applicazioni meno complesse) è quella che normalmente fa ricorso ai prodotti cinesi. Tale categoria di utilizzatori è di norma servita da importatori e, secondo le opinioni raccolte nel corso delle visite agli importatori che hanno collaborato, è ormai fornita a sufficienza da importazioni da altri paesi, tra cui Taiwan, la Thailandia e il Vietnam. Sulla base di tale ricostruzione, e considerando inoltre che nessun utilizzatore ha deciso di intervenire nella presente inchiesta, si è concluso che la proroga delle misure non sarebbe contraria all'interesse degli utilizzatori, i quali sembrano essersi adattati bene e senza conseguenze alla presenza di misure sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla RPC. |
5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(125) |
In considerazione di quanto esposto finora, si conclude che non vi sono motivi impellenti di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping. |
H. MISURE ANTIDUMPING
(126) |
Tutte le parti sono state informate dei dati e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione di tali informazioni. La Commissione ha tenuto conto delle comunicazioni e delle osservazioni motivate. |
(127) |
Ne consegue che, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC, istituite dal regolamento (CE) n. 91/2009, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012. |
(128) |
Come illustrato al considerando 3, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono stati estesi anche alle importazioni degli stessi prodotti provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia. Il dazio antidumping da mantenere in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, di cui al considerando 3, dovrebbe continuare ad applicarsi anche alle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia. I produttori esportatori che erano stati esonerati dai dazi estesi con regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 devono essere esonerati anche dalle misure quali istituite dal presente regolamento. |
(129) |
Al fine di ridurre al minimo il rischio di pratiche di elusione dovuto alla grande differenza tra le aliquote del dazio per i diversi esportatori cinesi, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, che si applicano solamente alle società che beneficiano di un'aliquota del dazio individuale, comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una simile fattura saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori. |
(130) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, vale a dire viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma escluse le viti ottenute filettando barre, aste, profili o fili, a sezione piena, con stelo di spessore non superiore a 6 mm ed esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi per la costruzione di strade ferrate) e rondelle, attualmente classificati ai codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318159021, 7318159029, 7318159071, 7318159079, 7318159091, 7318159098, 7318210031, 7318210039, 7318210095, 7318210098, 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Società |
Dazio (in %) |
Codice addizionale TARIC |
Biao Wu Tensile Fasteners Co., Ltd, Shanghai |
43,4 |
A924 |
CELO Suzhou Precision Fasteners Co., Ltd, Suzhou |
0,0 |
A918 |
Changshu City Standard Parts Factory and Changshu British Shanghai International Fastener Co., Ltd, Changshu |
38,3 |
A919 |
Golden Horse (Dong Guan) Metal Manufactory Co., Ltd, Dongguan City |
22,9 |
A920 |
Kunshan Chenghe Standard Components Co., Ltd, Kunshan |
63,7 |
A921 |
Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd, Ningbo City |
64,3 |
A922 |
Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd, Jiangshan Town |
69,7 |
A923 |
Yantai Agrati Fasteners Co., Ltd, Yantai |
0,0 |
A925 |
Bulten Fasteners (China) Co., Ltd, Beijing |
0,0 |
A997 |
Società elencate nell'allegato I |
54,1 |
A928 |
Tutte le altre società |
74,1 |
A999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni degli stessi elementi di fissaggio in ferro o acciaio provenienti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (codici TARIC 7318129011, 7318129091, 7318149111, 7318149191, 7318149911, 7318149920, 7318149992, 7318155911, 7318155961, 7318155981, 7318156911, 7318156961, 7318156981, 7318158111, 7318158161, 7318158181, 7318158911, 7318158961, 7318158981, 7318159021, 7318159071, 7318159091, 7318210031, 7318210095, 7318220031 e 7318220095), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito:
Società |
Codice addizionale TARIC |
Acku Metal Industries (M) Sdn. Bhd |
B123 |
Chin Well Fasteners Company Sdn. Bhd |
B124 |
Jinfast Industries Sdn. Bhd |
B125 |
Power Steel and Electroplating Sdn. Bhd |
B126 |
Sofasco Industries (M) Sdn. Bhd |
B127 |
Tigges Fastener Technology (M) Sdn. Bhd |
B128 |
TI Metal Forgings Sdn. Bhd |
B129 |
United Bolt and Nut Sdn. Bhd |
B130 |
Andfast Malaysia Sdn. Bhd. |
B265 |
5. L'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 4 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una simile fattura, si applica il dazio antidumping istituito dal paragrafo 4 del presente articolo.
6. Salvo diverse disposizioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.
(3) GU L 275 del 10.10.2012, pag. 1.
(4) GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.
(5) GU L 203 del 31.7.2012, pag. 23.
(6) GU C 148 del 28.5.2013, pag. 8.
(7) GU C 27 del 30.1.2014, pag. 15.
(8) GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.
(9) China Fastener World, numero 38, giugno 2013, pag. 124-125 http://www.fastener-world.com.tw/0_magazine/ebook/web/page.php?sect=CFW_38_W&p=124
(10) Commissione OMC sulle pratiche antidumping — Relazione semestrale nel quadro dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'accordo — Canada, 22.8.2014, G/ADP/N/259/CAN
(11) Commissione OMC sulle pratiche antidumping — Relazione semestrale nel quadro dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'accordo — Colombia, 21.3.2014, G/ADP/N/252/COL
(12) Commissione OMC sulle pratiche antidumping — Relazione semestrale nel quadro dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'accordo — Messico, 9.9.2014, G/ADP/N/259/MEX
(13) Commissione OMC sulle pratiche antidumping — Relazione semestrale nel quadro dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'accordo — Sud Africa, 27.8.2014, G/ADP/N/259/ZAF
(14) Commissione OMC sulle pratiche antidumping — Relazione semestrale nel quadro dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'accordo — Stati Uniti, 5.9.2014, G/ADP/259/USA
(15) GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.
(16) Comprese le importazioni da parte di società cinesi che non risultano avere praticato dumping nel corso dell'inchiesta iniziale.
Fonte: Eurostat
(17) China Fastener World, numero 38, giugno 2013, pag. 124-125 http://www.fastener-world.com.tw/0_magazine/ebook/web/page.php?sect=CFW_38_W&p=124
(18) Considerando 160 del regolamento (CE) n. 91/2009.
(19) Il testo completo dell'articolo è disponibile all'indirizzo seguente: http://globalfastenernews.com/main.asp?SectionID=31&SubSectionID=42&ArticleID=11630
ALLEGATO I
PRODUTTORI ESPORTATORI NON INCLUSI NEL CAMPIONE CHE HANNO COLLABORATO ALL'INCHIESTA
Codice addizionale TARIC A928
Abel Manufacturing Co., Ltd |
Shanghai |
Autocraft Industrial (Shanghai) Ltd |
Shanghai |
Changshu Fuxin Fasteners Manufacturing Co., Ltd |
Changshu |
Changshu Shining Sun Fasteners Manufacturing Co., Ltd |
Changshu |
Changzhou Oread Fasteners Co., Ltd |
Changzhou |
Chun Yu (Dongguan) Metal Products Co., Ltd |
Dongguan |
Cixi Zhencheng Machinery Co., Ltd |
Cixi |
Dongguan Danny & Kuen Metal & Co., Ltd |
Dongguan |
Foshan Nanhai Gubang Metal Goods Co., Ltd |
Foshan |
Gem-year industrial Co., Ltd |
Jiashan |
Guangzhou Tianhe District Zhonggu Hardware Screw Manufacture |
Guangzhou |
Haining Xinxin Hardware Standard Tools Co., Ltd |
Haining |
Haiyan Flymetal Hardware Co., Ltd |
Jiaxing |
Haiyan Haitang Fasteners Factory |
Jiaxing |
Haiyan Hardware Standard Parts Co., Ltd |
Jiaxing |
Haiyan Lianxiang Hardware Products Co., Ltd |
Jiaxing |
Haiyan Mengshi Screws Co., Ltd |
Jiaxing |
Haiyan Self-tapping Screws Co., Ltd |
Jiaxing |
Haiyan Sun's Jianxin Fasteners Co., Ltd |
Jiaxing |
Haiyan Xinan Standard Fastener Co., Ltd |
Jiaxing |
Haiyan Xinglong Fastener Co., Ltd |
Jiaxing |
Hangzhou Everbright Metal Products Co., Ltd |
Hangzhou |
Hangzhou Spring Washer Co., Ltd |
Hangzhou |
Hott Metal Part and Fasteners Inc. |
Changshu |
J. C. Grand (China) Corporation |
Jiaxing |
Jiangsu Jiangyu Metal Work Co., Ltd |
Dongtai |
Jiashan Yongda Screw Co., Ltd |
Jiashan |
Jiaxiang Triumph Hardware Co., Ltd |
Haining |
Jiaxing Victor Screw Co., Ltd |
Jiaxing |
Jinan Star Fastener Co., Ltd |
Jinan |
Jin-Well Auto-parts (zhejiang) Co., Ltd |
Jiashan |
Kinfast Hardware Co., Ltd |
Haining |
Ningbo Alliance Screws and Fasteners Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Anchor Fasteners Industrial Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Dafeng Machinery Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Fastener Factory |
Ningbo |
Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Haixin Railroad Material Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Jinhui Gaoqiang Fastener Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Jinpeng High Strength Fastener Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Jintai Fastener Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Jinwei Standard Parts Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Jiulong Fasteners Manufacture Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Londex Industrial Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Qunli Fastener Manufacture Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Special — Wind — Fasteners (China) Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Xinxing Fasteners Manufacture Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Yonggang Fasteners Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Zhenhai Xingyi Fasteners Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Zhongbin Fastener Manufacture Co., Ltd |
Ningbo |
Ningbo Zhongjiang High Strength Bolt Co., Ltd |
Ningbo |
Robertson Inc. (Jiaxing) |
Jiashan |
Shanghai Boxed Screw Manufacturing Company Limited |
Shanghai |
Shanghai Fenggang Precision Inc. |
Shanghai |
Shanghai Foreign Trade Xiasha No. 2 Woodscrew Factory Co., Ltd |
Shanghai |
Shanghai Great Diamond Fastener Co., Ltd |
Shanghai |
Shanghai Hang Hong Metal Products Co., Ltd |
Shanghai |
Shanghai Hangtou Fasteners Co., Ltd |
Shanghai |
Shanghai Huaming Hardware Products Co., Ltd |
Shanghai |
Shanghai Moregood C&F Fastener Co., Ltd |
Shanghai |
Shanghai Moresun Fasteners Co., Ltd |
Shanghai |
Shanghai Qingpu Ben Yuan Metal Products Co., Ltd |
Shanghai |
Shanghai Ren Sheng Standardized Item Manufacture Ltd, Co |
Shanghai |
Shanghai Shuyuan Woodscrews Factory |
Shanghai |
Shanghai SQB Automotive Fasteners Company Ltd |
Shanghai |
Shanghai Tapoo Hardware Co., Ltd |
Shanghai |
Shanghai Yifan High-Intensity Fasteners Co., Ltd |
Shanghai |
Shanxi Jiaocheng Zhicheng Foundry Ltd |
Jiaocheng |
Shenzhen Top United Steel Co., Ltd |
Shenzhen |
Sundram Fasteners (Zhejiang) Limited |
Jiaxing |
Sunfast (Jiaxing) Enterprise Co., Ltd |
Jiaxing |
Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co., Ltd |
Suzhou |
Taicang Rongtong Metal Products Co., Ltd |
Taicang |
Tangshan Huifeng Standard Component Make Co., Ltd |
Tangshan |
Tangshan Xingfeng Screws Co., Ltd |
Tangshan |
Tapoo Metal Products (Shanghai) Co., Ltd |
Shanghai |
Tianjin Jiuri Manufacture & Trading Co., Ltd |
Tianjin |
Wenzhou Excellent Hardware Apparatus Packing Co., Ltd |
Wenzhou |
Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd |
Wenzhou |
Wenzhou Tian Xiang Metal Products Co., Ltd |
Wenzhou |
Wenzhou Yili Machinery Development Co., Ltd |
Wenzhou |
Wenzhou Yonggu Fasteners Co., Ltd |
Wenzhou |
Wuxi Huacheng Fastener Co., Ltd |
Wuxi |
Wuxi Qianfeng Screw Factory |
Wuxi |
Xingtai City Ningbo Fasteners Co., Ltd |
Xingtai |
Yueqing Quintessence Fastener Co., Ltd |
Yueqing |
Zhejiang Jingyi Standard Components Co., Ltd |
Yueqing |
Zhejiang New Oriental Fastener Co., Ltd |
Jiaxing |
Zhejiang Qifeng Hardware Make Co., Ltd |
Jiaxing |
Zhejiang Rising Fasteners Co., Ltd |
Hangzhou |
Zhejiang Yonghua Fasteners Co., Ltd |
Ruì An |
Zhejiang Zhongtong Motorkits Co., Ltd |
Shamen |
Zhongshan City Jinzhong Fastener Co., Ltd |
Zhongshan |
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 5:
1) |
Nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale. |
2) |
La seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di elementi di fissaggio venduti per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte. (Data e firma)» |