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Document 32014R0932

Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014 , che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014

GU L 259 del 30.8.2014, p. 2–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/932/oj

30.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 932/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2014

che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dall'Unione alla Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che un mercato di esportazione importante è improvvisamente venuto a mancare.

(2)

Questa minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, nell'ambito del quale grandi quantitativi di prodotti deperibili sono raccolti in questo periodo dell'anno.

(3)

Si è venuta pertanto a creare una situazione di mercato per la quale le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sembrano sufficienti.

(4)

Per evitare che l'attuale situazione di mercato si trasformi in una turbativa più grave o prolungata è necessario prevedere con urgenza misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di ortofrutticoli deperibili maggiormente colpiti dalla perdita improvvisa del mercato di esportazione in questa fase della raccolta. Tali misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dovrebbero riguardare il periodo dal 18 agosto al 30 novembre 2014 e assumere la forma di un aiuto finanziario dell'Unione per i pomodori, le carote, i cavoli, i peperoni, i cavolfiori e i cavoli broccoli, i cetrioli e i cetriolini, i funghi, le mele, le pere, le prugne, i frutti rossi, le uve da tavola fresche e i kiwi.

(5)

In base alle stime dei quantitativi colpiti dal divieto, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere concesso per un importo massimo di 125 milioni di EUR. Questo importo massimo complessivo dovrebbe essere suddiviso in due sotto-importi, uno per le mele e le pere e l'altro per tutti gli altri prodotti oggetto delle misure di sostegno. Questa ripartizione dovrebbe evitare uno squilibrio nella distribuzione tra i produttori dei diversi prodotti e rispecchiare i diversi tempi di raccolta e la percentuale di quantitativi di prodotti colpiti dal divieto di importazione imposto dalla Russia.

(6)

I ritiri dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione costituiscono misure efficaci di gestione delle crisi in caso di eccedenze di ortofrutticoli dovute a circostanze imprevedibili e temporanee.

(7)

Al fine di attenuare l'impatto di un calo dei prezzi, il limite massimo attualmente imposto sui ritiri dal mercato sovvenzionati, pari al 5 % del volume della produzione commercializzata, dovrebbe essere temporaneamente revocato. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere pertanto concesso anche quando i ritiri superano il limite del 5 %.

(8)

L'aiuto finanziario concesso per i ritiri dal mercato dovrebbe essere basato sui rispettivi importi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita e per i ritiri con altre destinazioni, salvo nei casi in cui nessun importo sia stato fissato nel suddetto regolamento. Per i prodotti per i quali non è fissato alcun importo nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli importi massimi dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.

(9)

Tenuto conto del fatto che gli importi per i pomodori fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si riferiscono alla campagna di commercializzazione dei pomodori destinati alla trasformazione e dei pomodori destinati al consumo fresco, è opportuno chiarire che l'importo massimo applicabile per i pomodori destinati al consumo fresco ai fini del presente regolamento è quello relativo al periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

(10)

Tenuto conto del carattere eccezionale delle turbative del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di ortofrutticoli ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

(11)

Al fine di promuovere la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati a determinati enti, come gli organismi di beneficenza, le scuole e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, il 100 % degli importi massimi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere applicabile anche ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Nel caso dei ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, tali produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi massimi fissati. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero soddisfare le stesse condizioni applicabili alle organizzazioni di produttori, o condizioni simili. I suddetti produttori dovrebbero dunque essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(12)

Le organizzazioni di produttori sono i soggetti principali del settore ortofrutticolo e costituiscono le entità più adeguate per garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Esse dovrebbero garantire che tale aiuto venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta tramite la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso livello di organizzazione sul fronte dell'offerta del mercato ortofrutticolo, ove ciò sia debitamente giustificato è opportuno autorizzare l'autorità competente degli Stati membri a versare il sostegno direttamente ai produttori.

(13)

Al fine di mitigare gli effetti del calo dei prezzi, l'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere concesso anche per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione.

(14)

Gli importi del sostegno per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione dovrebbero essere fissati dagli Stati membri per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi massimi per i ritiri dal mercato applicabili ai ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita quali stabiliti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o, per i prodotti per i quali nessun importo è stato fissato in tale allegato, nel presente regolamento. Per i pomodori destinati al consumo fresco, l'importo preso in considerazione dagli Stati membri dovrebbe essere quello definito nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio. La mancata raccolta dovrebbe ricevere un sostegno anche qualora la produzione commerciale sia stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione.

(15)

Le organizzazioni di produttori concentrano l'offerta e sono in grado di agire più rapidamente rispetto ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni quanto si tratta di gestire maggiori quantitativi con un impatto immediato sul mercato. Pertanto, al fine di rendere più efficace l'attuazione delle misure di sostegno eccezionali previste dal presente regolamento e di accelerare il processo di stabilizzazione del mercato, è opportuno, per i produttori che appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta, aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, per la mancata raccolta e per la raccolta prima della maturazione, al 75 % dei relativi importi massimi fissati per il sostegno ai ritiri con altre destinazioni.

(16)

Come nel caso dei ritiri, l'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione dovrebbe essere esteso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. L'aiuto finanziario dovrebbe essere pari al 50 % degli importi massimi di sostegno fissati per le organizzazioni di produttori.

(17)

Dato l'elevato numero di produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e la necessità di effettuare controlli affidabili ma fattibili, l'aiuto finanziario dell'Unione non dovrebbe essere concesso per la raccolta prima della maturazione di ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata, nonché per le misure di mancata raccolta se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(18)

Per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori, il pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dovrebbe essere effettuato direttamente dall'autorità competente dello Stato membro. Detta autorità competente dovrebbe versare i relativi importi ai produttori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e delle norme e procedure nazionali pertinenti.

(19)

Al fine di garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione ai produttori di taluni ortofrutticoli sia utilizzato per i fini previsti e per assicurare l'uso efficiente del bilancio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare un livello ragionevole di controlli. In particolare, andrebbero effettuati controlli fisici, documentari e d'identità nonché controlli in loco su un quantitativo ragionevole di prodotti, settori, organizzazioni di produttori e produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i ritiri e le operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta per i pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.

(20)

Ai fini di una sana gestione di bilancio è necessario controllare il limite massimo delle spese che devono essere finanziate dall'Unione e istituire un sistema di notifica e monitoraggio per evitare il superamento dell'importo totale. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione due volte alla settimana circa lo stato di avanzamento delle operazioni notificate dalle organizzazioni di produttori e dai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori. L'ammissibilità all'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe cessare una volta raggiunti gli importi in questione. Qualora gli importi notificati superino tali importi dovrebbe essere applicabile un coefficiente di attribuzione.

(21)

Al fine di ottenere un impatto immediato sul mercato e contribuire alla stabilizzazione dei prezzi, le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicabili a partire dalla data del loro annuncio da parte della Commissione il 18 agosto 2014.

(22)

Il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione (3) ha disposto misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci. Pur tenendo conto della pressione esercitata sui mercati delle pesche e delle pesche noci dal divieto di importazione annunciato dalla Russia, le misure eccezionali sono state adottate principalmente allo scopo di affrontare la situazione specifica dei settori delle pesche e delle pesche noci. Gli sviluppi successivi rendono necessario riservare ai mercati delle pesche e delle pesche noci un trattamento analogo a quello applicato agli altri prodotti contemplati dal presente regolamento. Al fine di migliorare l'efficacia della misura di sostegno e il suo potenziale di stabilizzazione del mercato, è opportuno autorizzare ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata. È inoltre opportuno aumentare la percentuale dell'aiuto finanziario dell'Unione per i produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori e permettere che i ritiri siano gestiti dagli Stati membri senza l'intervento delle organizzazioni di produttori.

(23)

È necessario modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 913/2014. Tali modifiche dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 913/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SOSTEGNO ECCEZIONALE A CARATTERE TEMPORANEO PER TALUNI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente capo stabilisce le norme relative a misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dell'Unione da concedere alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni.

Queste misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dell'Unione riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco:

(a)

pomodori di cui al codice NC 0702 00 00;

(b)

carote di cui al codice NC 0706 10 00;

(c)

cavoli di cui al codice NC 0704 90 10;

(d)

peperoni di cui al codice NC 0709 60 10;

(e)

cavolfiori e cavoli broccoli di cui al codice NC 0704 10 00;

(f)

cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05;

(g)

cetriolini di cui al codice NC 0707 00 90;

(h)

funghi del genere Agaricus di cui al codice NC 0709 51 00;

(i)

mele di cui al codice NC 0808 10;

(j)

pere di cui al codice NC 0808 30;

(k)

prugne di cui al codice NC 0809 40 05;

(l)

frutti rossi di cui ai codici NC 0810 20, 0810 30 e 0810 40;

(m)

uve da tavola fresche di cui al codice NC 0806 10 10 e

(n)

kiwi di cui al codice NC 0810 50 00.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo dal 18 agosto al 30 novembre 2014.

Articolo 2

Importo massimo dell'aiuto finanziario dell'Unione

La spesa totale sostenuta dall'Unione ai fini del presente capo non può essere superiore a 125 000 000 EUR. Nell'ambito di tale importo, 82 000 000 EUR sono assegnati all'aiuto finanziario dell'Unione relativo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), e 43 000 000 EUR a quello relativo agli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita effettuati con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.   Il limite massimo del 5 % di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo menzionato all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

3.   Per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, ma che non figurano nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli importi massimi del sostegno sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento.

4.   Per i pomodori, l'importo massimo è quello fissato nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

5.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell'importo massimo del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'allegato I del presente regolamento.

6.   Le organizzazioni di produttori possono avvalersi dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 anche se non prevedono tali operazioni di ritiro dal mercato nell'ambito dei loro programmi operativi. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applica l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7.   L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento quando tali prodotti vengono ritirati durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

9.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

Articolo 4

Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del presente articolo per:

(a)

i ritiri dal mercato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b)

i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera a), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'allegato I del presente regolamento.

Per i pomodori, tale importo massimo è quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera b), gli importi massimi dell'aiuto finanziario corrispondono al 50 % degli importi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e nell'allegato I del presente regolamento.

Per i pomodori, tale importo massimo corrisponde al 50 % di quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

2.   L'aiuto finanziario di cui al paragrafo 1 è disponibile per il ritiro dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

3.   I produttori concludono un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta per l'intero quantitativo da consegnare a norma del presente articolo. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

4.   L'aiuto finanziario è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno stipulato un contratto.

L'organizzazione di produttori trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture.

5.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non appartenente a un'organizzazione di produttori riconosciuta a effettuare una notifica all'autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 3. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

6.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.

7.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché l'articolo 3, paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

Articolo 5

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione alle organizzazioni di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione viene concesso per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2.   Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione. In deroga all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno per ettaro, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo delle organizzazioni di produttori per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'allegato I del presente regolamento. Per i pomodori, tale importo corrisponde al 90 % di quello fissato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione è pari al 75 % degli importi fissati dagli Stati membri conformemente al primo comma.

3.   In deroga al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le misure di mancata raccolta di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento possono essere adottate, con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e nel periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi del sostegno di cui al paragrafo 2 del presente articolo vengono proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate.

4.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso anche qualora le organizzazioni di produttori non prevedano tali operazioni nell'ambito dei propri programmi operativi. All'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente articolo non si applica l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e connesse ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

6.   L'aiuto finanziario dell'Unione non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7.   Le spese sostenute conformemente al presente articolo rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

Articolo 6

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1.   L'aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per effettuare operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e nel corso del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

In deroga all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)

il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi, che sono effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non ha avuto inizio;

(b)

le misure di mancata raccolta non vengono applicate se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona interessata durante il normale ciclo di produzione;

(c)

la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non sono in alcun caso applicate congiuntamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie.

2.   Gli importi dell'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ammontano al 50 % degli importi fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

3.   I produttori che non appartengono a un'associazione di produttori riconosciuta provvedono alla necessaria notifica all'autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

4.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini del presente articolo.

5.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

Articolo 7

Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

1.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 3 e 4 sono soggette a controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, tali controlli devono riguardare almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 4, paragrafo 5, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati.

2.   Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli articoli 5 e 6 sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all'articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non sia stata effettuata una raccolta parziale, per il quale si applica la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento. I controlli vertono almeno sul 25 % delle zone di produzione interessate.

Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all'articolo 6, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione interessate.

3.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 3 e 4 sono soggette a controlli di secondo livello conformemente all'articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, i controlli in loco devono riguardare almeno il 40 % delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.

4.   Gli Stati membri adottano le misure di controllo atte a garantire che le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione per i pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.

Articolo 8

Notifiche delle operazioni previste alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

(a)

ogni lunedì (prima di mezzogiorno, ora di Bruxelles), le notifiche ricevute a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dal lunedì al mercoledì della settimana precedente e

(b)

ogni giovedì (prima di mezzogiorno, ora di Bruxelles), le notifiche ricevute a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dal giovedì alla domenica della settimana precedente.

Le suddette notifiche fanno riferimento alle operazioni da effettuare ai fini del presente capo, in termini di quantitativi, superficie e spesa massima dell'Unione per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato II.

2.   Il lunedì o giovedì successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda di quale giorno sia posteriore, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato II, le informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione alle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione notificate tra il 18 agosto 2014 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, compresa. Per evitare un doppio conteggio, tali informazioni non devono essere incluse nella prima notifica fatta alla Commissione in conformità del paragrafo 1.

3.   Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato III.

Articolo 9

Monitoraggio del rispetto degli importi massimi

Sulla base delle notifiche ricevute a norma dell'articolo 8, la Commissione si accerta che l'aiuto finanziario dell'Unione risultante da tali notifiche non superi uno o più degli importi stabiliti all'articolo 2.

Qualora la Commissione accerti, sulla base delle suddette notifiche, che l'aiuto finanziario dell'Unione da concedere a seguito di tali notifiche supera uno o più degli importi stabiliti all'articolo 2, essa informa immediatamente tutti gli Stati membri che non accetterà ulteriori notifiche relative alla totalità dei prodotti o ulteriori notifiche relative ai prodotti per i quali è stato superato l'importo assegnato, secondo il caso.

Se una notifica non perviene alla Commissione prima che questa informi gli Stati membri della propria intenzione di cui al secondo comma, non è concesso alcun aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione interessate.

Articolo 10

Notifiche alle organizzazioni di produttori e ai produttori

1.   Se le organizzazioni di produttori e i produttori non aderenti a un'organizzazione di produttori hanno presentato notifiche agli Stati membri in conformità dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione, gli Stati membri informano le organizzazioni di produttori e i produttori interessati, non prima di due giorni di calendario dalla notifica alla Commissione, che le notifiche in questione sono state ricevute dalla Commissione e che essi possono essere ammissibili al pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 11 in relazione a tali notifiche.

2.   Se la Commissione ha informato gli Stati membri che non accetterà ulteriori notifiche relative alla totalità dei prodotti o ulteriori notifiche relative ai prodotti per i quali l'importo assegnato è stato superato, gli Stati membri informano le organizzazioni di produttori e i produttori in tal senso. In particolare, gli Stati membri informano le organizzazioni di produttori e i produttori del fatto che le notifiche riguardanti le loro operazioni non saranno accettate dalla Commissione a norma dell'articolo 9, secondo comma, e che essi non sono ammissibili al pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione a norma dell'articolo 11 in relazione a tali notifiche.

Articolo 11

Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro una data che deve essere determinata dallo Stato membro. Questa data è fissata dallo Stato membro e sarà almeno una settimana prima della data limite per la notifica alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

2.   In deroga al primo e al secondo comma dell'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario totale dell'Unione di cui agli articoli 3 e 5 del presente regolamento in conformità della procedura di cui all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 entro la data di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Non si applica il limite massimo dell'80 % dell'importo di aiuto inizialmente approvato con riguardo a un programma operativo, previsto all'articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

3.   Entro la data di cui al paragrafo 1, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che non hanno firmato un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta presentano direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri la domanda di pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione ai fini degli articoli 4 e 6.

4.   Le domande di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accompagnate da documenti che giustifichino l'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione in questione e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione a norma del presente capo.

Articolo 12

Notifica dell'importo totale dell'aiuto finanziario dell'Unione richiesto e del coefficiente di attribuzione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni riguardanti i quantitativi totali ritirati, le superfici totali in cui sono state realizzate le operazioni di mancata raccolta o raccolta prima della maturazione e il totale degli importi dell'aiuto finanziario dell'Unione per le corrispondenti operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione sulla base delle notifiche effettuate alla Commissione conformemente all'articolo 8. Tali informazioni devono essere notificate alla Commissione entro sei settimane dalla data in cui la Commissione informa tutti gli Stati membri che non accetterà ulteriori notifiche relative alla totalità dei prodotti o ulteriori notifiche relative ai prodotti per i quali è stato superato l'importo concesso, secondo quanto previsto all'articolo 9, secondo comma.

Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato II.

2.   Ove gli importi notificati a norma del paragrafo 1 superino uno o più degli importi stabiliti all'articolo 2, la Commissione fissa uno o due coefficienti di attribuzione per la concessione dell'aiuto finanziario dell'Unione, limitando la spesa totale dell'Unione a tali importi.

La Commissione fissa i coefficienti di attribuzione di cui al primo comma mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Gli Stati membri applicano uniformemente il coefficiente/i coefficienti di attribuzione a tutte le domande di pagamento di cui all'articolo 9.

3.   Se le notifiche di cui al paragrafo 1 non superano gli importi stabiliti all'articolo 2, la Commissione informa gli Stati membri che non sarà fissato alcun coefficiente di attribuzione.

Articolo 13

Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

Le autorità competenti degli Stati membri non effettuano i pagamenti fino a quando non sia stato stabilito il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, o fino a quando non siano state informate dalla Commissione che tale coefficiente di attribuzione non sarà fissato. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai suddetti pagamenti sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro il 30 giugno 2015.

CAPO II

MODIFICHE

Articolo 14

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 913/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 è così modificato:

1.

l'articolo 2 è così modificato:

(a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), l'aiuto finanziario dell'Unione è disponibile come segue:

(a)

per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione è disponibile per un massimo del 10 % del volume della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

(b)

in deroga al primo comma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, l'aiuto finanziario dell'Unione è disponibile per un massimo del 10 % del volume della produzione commercializzata di pesche e pesche noci di ciascuna organizzazione di produttori. Tuttavia, tale percentuale non include i quantitativi smaltiti secondo una delle modalità di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo qualsiasi altra modalità approvata dagli Stati membri a norma dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Il terzo comma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera b).»;

(b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1bis.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento è pari al 75 % degli importi massimi del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.».

2.

L'articolo 3 è così modificato:

(a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Un aiuto finanziario dell'Unione è concesso ai produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del presente articolo per:

(a)

i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

(b)

i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.

Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera a), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Per i ritiri dal mercato di cui al primo comma, lettera b), gli importi massimi dell'aiuto finanziario sono pari al 50 % di quelli fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

2.   L'aiuto finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è disponibile per i produttori di pesche e pesche noci che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per la consegna di prodotti che vengono successivamente ritirati dal mercato nei limiti dei massimali di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.»;

(b)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non appartenente a un'organizzazione di produttori riconosciuta a effettuare una notifica all'autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 3. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario dell'Unione direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.».

3.

All'articolo 4 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati.».

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il capo I si applica a decorrere dal 18 agosto 2014.

Il capo II si applica a decorrere dall'11 agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

Importi massimi del sostegno ai ritiri dal mercato per i prodotti non elencati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento

Prodotto

Sostegno massimo (EUR/100 kg)

Distribuzione gratuita

Altre destinazioni

Carote

12,81

8,54

Cavoli

5,81

3,88

Peperoni

44,4

30

Cavoli broccoli

15,69

10,52

Cetrioli e cetriolini

24

16

Funghi

43,99

29,33

Prugne

34

20,4

Frutti rossi

12,76

8,5

Uve da tavola fresche

39,16

26,11

Kiwi

29,69

19,79


ALLEGATO II

Modelli per la notifica di cui all'articolo 8

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro:

Periodo interessato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna settimana deve essere compilato un foglio Excel distinto (comprese le notifiche nulle per le settimane in cui non sono state effettuate operazioni, nel caso di Stati membri che hanno effettuato una notifica preventiva).

NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro:

Periodo interessato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Mele

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

TOTALE (A)

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pomodori

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

TOTALE (B)

 

 

 

 

 

 

TOTALE (A+B)

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna settimana deve essere compilato un foglio Excel distinto (comprese le notifiche nulle per le settimane in cui non sono state effettuate operazioni, nel caso di Stati membri che hanno effettuato una notifica preventiva).

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro:

Periodo interessato:

Data:


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Superficie totale

(ha)

Aiuto finanziario totale dell'Unione

(EUR)

Superficie

(ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Superficie

(ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Mele

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

TOTALE (A)

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Superficie totale

(ha)

Aiuto finanziario totale dell'Unione

(EUR)

Superficie

(ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Superficie

(ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Pomodori

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

TOTALE (B)

 

 

 

 

 

 

TOTALE (A+B)

 

 

 

 

 

 

*

Per ciascuna settimana deve essere compilato un foglio Excel distinto (comprese le notifiche nulle per le settimane in cui non sono state effettuate operazioni, nel caso di Stati membri che hanno effettuato una notifica preventiva).


ALLEGATO III

TABELLE DA TRASMETTERE CON LA PRIMA NOTIFICA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento

Stato membro:

Data:


Prodotto

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/100 kg)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/100 kg)

Mele

 

 

Pere

 

 

Pomodori

 

 

Carote

 

 

Cavoli

 

 

Peperoni

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

Funghi

 

 

Prugne

 

 

Frutti rossi

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

Kiwi

 

 

MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e dell'articolo 5 del presente regolamento

Stato membro:

Data:


Prodotto

Aria aperta

Serra

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Mele

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 


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