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Document 32014R0513

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio

GU L 150 del 20.5.2014, p. 93–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/513/oj

20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/93


REGOLAMENTO (UE) N. 513/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto anche attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e altre autorità nazionali degli Stati membri, anche con Europol o altri organismi competenti dell’Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali.

(2)

Per conseguire questo obiettivo è necessario intensificare le azioni a livello dell’Unione volte a proteggere la popolazione e le merci da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità itinerante, il traffico illecito di stupefacenti, la corruzione, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il traffico di armi, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell’Unione.

(3)

La strategia di sicurezza interna per l’Unione europea («strategia di sicurezza interna»), adottata dal Consiglio nel febbraio 2010, costituisce un programma condiviso per affrontare tali problemi di sicurezza comuni. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2010, intitolata «La strategia di sicurezza interna dell’Unione in azione: cinque tappe verso un’Europa più sicura», ne traduce i principi e gli orientamenti in azioni concrete individuando cinque obiettivi strategici: smantellare le reti criminali internazionali; prevenire il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento; aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere; aumentare la resilienza dell’Europa di fronte alle crisi e alle calamità.

(4)

I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all’attuazione della strategia di sicurezza interna sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e al rapporto e alla necessaria coerenza con la sicurezza esterna.

(5)

Per promuovere l’attuazione della strategia di sicurezza interna e renderla una realtà operativa, è necessario che gli Stati membri ricevano un adeguato sostegno finanziario dall’Unione attraverso la costituzione e la gestione di un fondo per la sicurezza interna (il «Fondo»).

(6)

Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti nel presente regolamento.

(7)

L’efficienza delle misure e la qualità della spesa costituiscono principi guida nell’attuazione del Fondo. Inoltre il Fondo dovrebbe essere attuato nel modo più efficace e semplice possibile.

(8)

In tempi di austerità per le politiche dell’Unione, è necessario superare le difficoltà economiche con rinnovata flessibilità, misure organizzative innovative, miglior utilizzo delle strutture esistenti e coordinamento tra le istituzioni e le agenzie dell’Unione e le autorità nazionali e con i paesi terzi.

(9)

È necessario ottimizzare l’impatto dei finanziamenti dell’Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private.

(10)

Il ciclo programmatico dell’UE, istituito dal Consiglio l’8-9 novembre 2010, si propone di contrastare in modo coerente e metodico le più importanti minacce rappresentate per l’Unione dai reati gravi e dalla criminalità organizzata, attraverso la cooperazione ottimale tra i servizi interessati. Al fine di sostenere l’efficace attuazione di questo ciclo pluriennale, il finanziamento a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento (lo «strumento») dovrebbe ricorrere a tutti i possibili metodi d’esecuzione di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), compreso, se del caso, attraverso la gestione indiretta„ al fine di assicurare la tempestiva ed efficiente realizzazione delle attività e dei progetti.

(11)

A motivo delle particolarità giuridiche proprie del titolo V TFUE non è possibile istituire il Fondo come un unico strumento finanziario. Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nel settore della sicurezza interna, comprensivo dello strumento e dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti istituito con regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tale quadro generale dovrebbe essere integrato dal regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(12)

Reati transfrontalieri, quali la tratta di esseri umani e lo sfruttamento dell’immigrazione illegale da parte di organizzazioni criminali possono essere contrastati efficacemente attraverso la cooperazione di polizia.

(13)

Le risorse globali assegnate al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 515/2014 stabiliscono, congiuntamente, la dotazione finanziaria per l’intera durata del Fondo, che deve costituire l’importo di riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7).

(14)

La risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro ha riconosciuto che la lotta alla criminalità organizzata rappresenta una sfida per l’Europa e ha chiesto una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nel campo dell’applicazione della legge in quanto il contrasto efficace della criminalità organizzata è essenziale per proteggere l’economia legale da tipiche attività criminali quale il riciclaggio dei proventi di reato.

(15)

Nell’ambito del quadro generale del Fondo, l’assistenza finanziaria fornita dallo strumento dovrebbe essere finalizzata a sostenere la cooperazione di polizia, lo scambio e l’accesso alle informazioni, la prevenzione della criminalità e la lotta contro reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata – tra cui il terrorismo, la corruzione, il traffico di droga, la tratta di esseri umani, il traffico di armi, lo sfruttamento dell’immigrazione illegale, lo sfruttamento sessuale dei minori, la distribuzione di immagini di abusi sui minori e della pedopornografia, la criminalità informatica, il riciclaggio dei proventi di reato – la protezione della popolazione e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e delle crisi, tenendo conto delle politiche comuni (strategie, cicli di politiche, programmi e piani d’azione), della legislazione e della cooperazione pratica.

(16)

L’assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe essere intesa a sostenere in particolare azioni volte a promuovere operazioni transfrontaliere congiunte, l’accesso e lo scambio di informazioni, lo scambio delle migliori prassi, una comunicazione e un coordinamento più semplici e sicuri, la formazione e lo scambio di personale, le attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione, le valutazioni generali dei rischi e delle minacce in base alle competenze stabilite nel TFUE, le attività di sensibilizzazione, la verifica e convalida di nuove tecnologie, la ricerca nel settore delle scienze forensi, l’acquisto e locazione di attrezzature tecniche interoperabili e la cooperazione fra gli Stati membri e gli organismi competenti dell’Unione, tra cui Europol. L’assistenza finanziaria in questi settori dovrebbe sostenere unicamente azioni coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello di Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

(17)

Nel quadro complessivo della strategia antidroga dell’Unione, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell’offerta e della domanda, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del presente strumento dovrebbe sostenere tutte le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga (riduzione dell’offerta), e in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la vendita, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti, compresi il possesso e l’acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga.

(18)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dallo strumento siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione, sostenute dagli strumenti dell’Unione per l’assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione e con i principi e i valori democratici, le libertà e i diritti fondamentali, lo Stato di diritto e la sovranità dei paesi terzi. Le misure non dovrebbero essere intese a sostenere azioni direttamente orientate allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l’aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza dovrebbe essere mantenuta anche con la politica umanitaria dell’Unione, in particolare nell’attuare le misure di emergenza.

(19)

Lo strumento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli obblighi internazionali dell’Unione.

(20)

In conformità dell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE), lo strumento dovrebbe sostenere attività che garantiscano la protezione dei minori contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l’incuria. Occorre che lo strumento sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.

(21)

Lo strumento dovrebbe integrare e rafforzare le attività intraprese per sviluppare la cooperazione tra Europol o altri organismi competenti dell’Unione e gli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi dello strumento nel settore della cooperazione di polizia, della prevenzione e della lotta alla criminalità e della gestione delle crisi. Ciò significa tra l’altro che, nell’elaborare i loro programmi nazionali, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la banca dati informativa, gli strumenti di analisi e gli orientamenti operativi e tecnici sviluppati da Europol, in particolare il sistema di informazione Europol (SIE), l’applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (SIENA - Secure Information Exchange Network Application) di Europol e la Valutazione Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA - Serious and Organised Crime Threat Assessment).

(22)

Al fine di assicurare un’attuazione uniforme del Fondo, occorre che la dotazione di bilancio dell’Unione destinata allo strumento sia attuata in gestione diretta e indiretta per le azioni di particolare interesse per l’Unione («azioni dell’Unione»), per l’assistenza emergenziale e per l’assistenza tecnica, e in gestione concorrente per i programmi nazionali e per le azioni che richiedono flessibilità amministrativa.

(23)

Per quanto riguarda le risorse impiegate nell’ambito della gestione concorrente, è necessario garantire che i programmi nazionali degli Stati membri siano coerenti con le priorità e gli obiettivi dell’Unione.

(24)

È opportuno che le risorse assegnate agli Stati membri per l’attuazione tramite i rispettivi programmi nazionali siano stabilite nel presente regolamento e ripartite sulla base di criteri trasparenti, obiettivi e misurabili. Tali criteri dovrebbero essere attinenti ai beni pubblici che gli Stati membri dovrebbero proteggere e alla loro capacità finanziaria di assicurare un livello elevato di sicurezza interna, quali l’entità della popolazione, l’estensione del territorio nazionale e il prodotto interno lordo. Inoltre, poiché nelle SOCTA del 2013 si pone l’accento sull’importanza prevalente dei porti marittimi e degli aeroporti come punti d’ingresso utilizzati dalle organizzazioni criminali per la tratta di esseri umani e il traffico di merci illegali, è opportuno che le vulnerabilità specifiche rappresentate dalle rotte del crimine attraverso questi punti di passaggio esterni si riflettano nella distribuzione delle risorse disponibili per le azioni intraprese dagli Stati membri, mediante criteri relativi al numero di passeggeri e al peso delle merci sottoposti a controlli nei porti e aeroporti internazionali.

(25)

Al fine di rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità per le politiche comuni, le strategie e i programmi dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare una parte delle risorse globali destinate ai programmi nazionali per conseguire le priorità strategiche dell’Unione di cui all’allegato I del presente regolamento. Per i progetti che vertono su tali priorità, il contributo dell’Unione dovrebbe essere portato al 90 % del loro costo totale ammissibile, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014.

(26)

È opportuno che il massimale delle risorse che rimangono a disposizione dell’Unione sia complementare alle risorse assegnate agli Stati membri per l’attuazione dei rispettivi programmi nazionali. Ciò assicurerà che l’Unione possa, in un determinato esercizio finanziario, sostenere le azioni cui attribuisce particolare interesse, quali studi, la verifica e convalida di nuove tecnologie, progetti transnazionali, il lavoro di rete e lo scambio delle migliori prassi, il controllo dell’attuazione del diritto dell’Unione e delle politiche e azioni dell’Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. Le azioni finanziate dovrebbero essere in linea con le priorità individuate nelle pertinenti strategie, programmi, piani d’azione, valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione.

(27)

Per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo generale dello strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali comprendano azioni riguardanti tutti gli obiettivi specifici dello strumento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionale alle sfide e ai fabbisogni e garantisca la possibilità di realizzarli. Se un programma nazionale non affronta uno degli obiettivi specifici o se la dotazione è inferiore alle percentuali minime previste dal presente regolamento, lo Stato membro interessato dovrebbe fornire una giustificazione nell’ambito del programma.

(28)

Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l’Unione, si dovrebbe poter fornire assistenza emergenziale, conformemente al quadro istituito dal regolamento (UE) n. 514/2014.

(29)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Poiché l’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri per affrontare fenomeni transfrontalieri e fornire una piattaforma per approcci comuni, le attività ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento dovrebbero contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali ed europee, la cooperazione e il coordinamento transfrontalieri, il lavoro di rete, la fiducia reciproca e lo scambio di informazioni e delle migliori prassi.

(30)

Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente strumento concernenti la definizione delle priorità strategiche dell’Unione dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare, aggiungere o eliminare le priorità strategiche elencate nel presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31)

In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, è opportuno che la Commissione consulti esperti di tutti gli Stati membri.

(32)

La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione dello strumento, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, con l’ausilio di indicatori chiave per valutare i risultati e gli impatti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.

(33)

Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni in relazione a ciascun obiettivo specifico dello strumento. La misurazione del raggiungimento degli obiettivi specifici per mezzo di indicatori comuni non rende obbligatoria l’attuazione delle azioni relative a tali indicatori.

(34)

È opportuno abrogare la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (8), nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento.

(35)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra autorità di contrasto, prevenire e combattere la criminalità, proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza e migliorare la capacità degli Stati membri e dell’Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(37)

A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(38)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(39)

È opportuno allineare la durata del periodo di applicazione del presente regolamento a quella del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (9). Pertanto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (lo «strumento») nell’ambito del Fondo sicurezza interna (il «Fondo»).

Unitamente al regolamento (UE) n. 515/2014, il presente regolamento istituisce il Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

2.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

gli obiettivi, le azioni ammissibili e le priorità strategiche del sostegno finanziario fornito a titolo dello strumento;

b)

il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;

c)

le risorse disponibili a titolo dello strumento, nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e la loro ripartizione.

3.   Il presente regolamento prevede l’applicazione delle norme di cui al regolamento (UE) n. 514/2014.

4.   Lo strumento non si applica alle materie che rientrano nell’ambito del programma «Giustizia», come disposto dal regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Lo strumento può, tuttavia, contemplare azioni finalizzate ad incoraggiare la cooperazione tra autorità giudiziarie e di polizia.

5.   Si perseguono sinergie, coerenza e complementarità con gli altri pertinenti strumenti finanziari dell’Unione, quali il meccanismo di protezione civile dell’Unione, istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il terzo programma pluriennale d’azione dell’Unione in materia di salute istituito dal regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e gli strumenti di assistenza esterna, segnatamente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), lo strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), lo strumento per la cooperazione allo sviluppo istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), lo strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani istituito dal regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e lo strumento per la stabilità e la pace istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Le azioni finanziate a titolo del presente regolamento non ricevono sostegno finanziario per gli stessi fini da altri strumenti finanziari dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   «cooperazione di polizia»: le specifiche misure e tipologie della cooperazione che coinvolge tutte le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 87 TFUE;

b)   «scambio di informazioni e accesso alle informazioni»: la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e lo scambio sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all’articolo 87 TFUE nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare di reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata;

c)   «prevenzione della criminalità»: tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio (20);

d)   «reato di criminalità organizzata»: la condotta punibile relativa alla partecipazione a un’organizzazione criminale quale definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (21);

e)   «terrorismo»: qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (22);

f)   «gestione dei rischi e delle crisi»: qualsiasi misura relativa alla valutazione, prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze del terrorismo, dei reati di criminalità organizzata e di altri rischi per la sicurezza;

g)   «prevenzione e preparazione»: qualsiasi misura volta a prevenire e/o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri rischi per la sicurezza;

h)   «gestione delle conseguenze»: l’effettivo coordinamento delle azioni adottate a livello nazionale e/o di Unione per reagire e ridurre le ripercussioni degli effetti di un attentato terroristico o altro incidente di sicurezza;

i)   «infrastruttura critica»: un elemento, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell’incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell’Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;

j)   «situazione di emergenza»: qualsiasi incidente di sicurezza o nuova minaccia emergente che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione in uno o più Stati membri.

Articolo 3

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale dello strumento è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione.

2.   Nell’ambito dell’obiettivo generale di cui al paragrafo 1, lo strumento, in conformità delle priorità individuate nelle pertinenti strategie, nei cicli programmatici, nei programmi e nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione, contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

prevenire la criminalità, combattere i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso con Europol o altri organismi competenti dell’Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali;

b)

aumentare la capacità degli Stati membri e dell’Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Il raggiungimento degli obiettivi specifici dello strumento è valutato a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso indicatori comuni di cui all’allegato II del presente regolamento e indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.

3.   Per conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, lo strumento contribuisce ai seguenti obiettivi operativi:

a)

promuovere e sviluppare misure per rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire la criminalità e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, in particolare attraverso partenariati pubblico-privato, lo scambio di informazioni e delle migliori prassi, l’accesso ai dati, tecnologie interoperabili, statistiche comparabili, la criminologia applicata, la comunicazione pubblica e azioni di sensibilizzazione;

b)

promuovere e sviluppare il coordinamento amministrativo e operativo, la cooperazione, la comprensione reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, altre autorità nazionali, Europol o altri organismi competenti dell’Unione e, ove opportuno, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

c)

promuovere e sviluppare attività di formazione, riguardanti fra l’altro le competenze tecniche e professionali e la conoscenza degli obblighi in materia di rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, volte all’attuazione delle politiche dell’Unione in materia di formazione, compresi specifici programmi di scambio per finalità di contrasto, in modo da alimentare una autentica cultura europea in materia giudiziaria e di polizia;

d)

promuovere e sviluppare misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni e delle vittime di reato, tra cui le vittime del terrorismo, e in particolare dei minori testimoni e vittime, specialmente dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela;

e)

misure volte a rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, anche attraverso partenariati pubblico-privato e un migliore coordinamento, collaborazione, scambio e diffusione di know-how e di esperienze all’interno dell’Unione e con i paesi terzi interessati;

f)

la creazione di connessioni sicure e un effettivo coordinamento tra gli attori settoriali esistenti a livello dell’Unione e nazionale nel campo dell’allarme rapido e della cooperazione in caso di crisi, compresi i centri di situazione, per consentire di elaborare in tempi rapidi un quadro completo e accurato della situazione di crisi, coordinare gli interventi e condividere informazioni pubbliche, riservate e classificate;

g)

misure per rafforzare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri e dell’Unione di elaborare valutazioni esaustive dei rischi e delle minacce, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, al fine di consentire all’Unione di sviluppare approcci integrati sulla base di valutazioni comuni e condivise nelle situazioni di crisi e di rafforzare la comprensione reciproca delle diverse definizioni dei livelli di minaccia adottate dagli Stati membri e dai paesi partner.

4.   Lo strumento contribuisce anche al finanziamento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.

5.   Le azioni finanziate a titolo dello strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, le azioni sono conformi alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alle norme europee del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

In particolare, ove possibile, nell’attuare le azioni gli Stati membri dedicano particolare attenzione all’assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.

Articolo 4

Azioni ammissibili nel quadro dei programmi nazionali

1.   Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento, e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e conformemente agli obiettivi del programma nazionale di cui all’articolo 7 del presente regolamento, lo strumento sostiene azioni negli Stati membri, in particolare quelle figuranti nel seguente elenco:

a)

azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con e tra gli organismi competenti dell’Unione, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, l’accesso e lo scambio alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

b)

i progetti che promuovono il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;

c)

attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto basati su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

d)

attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;

e)

l’acquisizione, la manutenzione dei sistemi informatici dell’Unione e dei sistemi informatici nazionali che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento e/o il successivo potenziamento di sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, compresa la verifica della compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

f)

lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti;

g)

utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e seguito dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall’Unione.

2.   Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3, lo strumento può altresì sostenere le seguenti azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

a)

azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

b)

il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;

c)

lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

La Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con il Servizio europeo per l’azione esterna, garantisce il coordinamento relativo alle azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 514/2014.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

Articolo 5

Risorse globali e attuazione

1.   Le risorse globali per l’attuazione dello strumento ammontano a 1 004 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.   Le risorse globali sono impiegate nell’ambito:

a)

dei programmi nazionali, di cui all’articolo 7;

b)

delle azioni dell’Unione, di cui all’articolo 8;

c)

dell’assistenza tecnica, di cui all’articolo 9;

d)

dell’assistenza emergenziale, di cui all’articolo 10.

4.   La dotazione di bilancio dell’Unione assegnata a norma dello strumento alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 8 del presente regolamento, all’assistenza tecnica di cui all’articolo 9 del presente regolamento e all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 10 del presente regolamento è attuata nel quadro della gestione diretta e indiretta a norma rispettivamente dell’articolo 58, paragrafo 1, lettere a), e c), del regolamento

(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23). La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all’articolo 7 del presente regolamento è attuata in gestione concorrente a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5.   Fatti salvi i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, le risorse globali sono così utilizzate:

a)

662 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;

b)

342 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale e l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

6.   Ciascuno Stato membro assegna gli importi destinati ai programmi nazionali di cui all’allegato III nel modo seguente:

a)

almeno il 20 % per azioni riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a); e

b)

almeno il 10 % per azioni riguardanti l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b).

Gli Stati membri possono discostarsi da dette percentuali minime purché nei programmi nazionali sia inserita una motivazione che indichi le ragioni per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale livello non pregiudica la realizzazione dell’obiettivo pertinente. Detta motivazione è valutata dalla Commissione nell’ambito della sua approvazione dei programmi nazionali di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

7.   Congiuntamente alle risorse globali previste per il regolamento (UE) n. 515/2014 le risorse globali assegnate allo strumento, stabilite nel paragrafo 1 del presente articolo, costituiscono la dotazione finanziaria del Fondo e fungono da riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Articolo 6

Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

1.   Agli Stati membri è assegnato un importo pari a 662 milioni di EUR, così ripartito:

a)

30 % in proporzione dell’entità della popolazione totale;

b)

10 % in proporzione dell’estensione del territorio nazionale;

c)

15 % in proporzione del numero di passeggeri e 10 % delle tonnellate di merci sottoposti a controlli nei loro porti e aeroporti internazionali;

d)

35 % in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo (standard di potere d’acquisto per abitante).

2.   Le cifre di riferimento per i dati di cui al paragrafo 1 sono le ultime statistiche fornite dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati trasmessi dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione. La data di riferimento è il 30 giugno 2013. Le assegnazioni per i programmi nazionali calcolate sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1 sono stabilite nell’allegato III.

Articolo 7

Programmi nazionali

1.   I programmi nazionali di cui allo strumento e quelli da elaborare in base al regolamento (UE) n. 515/2014 sono sottoposti alla Commissione sotto forma di un unico programma nazionale per il Fondo, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014

2.   Nell’ambito dei programmi nazionali, da sottoporre ad esame e approvazione della Commissione, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento, perseguono in particolare le priorità strategiche dell’Unione elencate nell’allegato I del presente regolamento, tenendo conto del risultato del dialogo politico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014. Gli Stati membri utilizzano non più dell’8 % della loro dotazione totale del programma nazionale per la manutenzione dei sistemi informatici dell’Unione e dei sistemi informatici nazionali che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento e non più dell’8 % per azioni nei paesi terzi che applicano le priorità strategiche dell’Unione indicate nell’allegato I del presente regolamento o in relazione a tali paesi.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 per modificare, aggiungere o eliminare le priorità strategiche elencate all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 8

Azioni dell’Unione

1.   Su iniziativa della Commissione, lo strumento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione («azioni dell’Unione») riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all’articolo 3.

2.   Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione dovrebbero essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione, in particolare quelle approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie, nei cicli di programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce dell’Unione, e sostenere in particolare:

a)

attività preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessario per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi;

b)

progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo;

c)

attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi valutazioni delle minacce e dei rischi e valutazioni d’impatto basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative identificate a livello dell’Unione, segnatamente quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e progetti intesi a monitorare l’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi strategici dell’Unione negli Stati membri;

d)

progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione e la diffusione di migliori prassi e approcci innovativi a livello dell’Unione, programmi di scambio e formazione;

e)

progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni;

f)

l’acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell’Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella sicurezza informatica e nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

g)

progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell’Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione;

h)

progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a sperimentare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione nel settore della sicurezza;

i)

studi e progetti pilota.

3.   Nell’ambito degli obiettivi di cui all’articolo 3, lo strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

a)

migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l’accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili;

b)

il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l’apprendimento reciproci, l’individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e migliori prassi, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l’interoperabilità;

c)

l’acquisizione, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di tecnologia dell’informazione e della comunicazione e i relativi componenti;

d)

lo scambio, la formazione e l’addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica;

e)

attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione;

f)

valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d’impatto;

g)

studi e progetti pilota.

4.   Le azioni dell’Unione sono attuate in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 9

Assistenza tecnica

1.   Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, lo strumento può contribuire annualmente nel limite di 800 000 EUR all’assistenza tecnica prevista dal Fondo, in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014.

2.   Su iniziativa di uno Stato membro, lo strumento può finanziare attività di assistenza tecnica, in conformità dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 514/2014. L’importo stanziato per l’assistenza tecnica per il periodo 2014-2020 non supera il 5 % dell’importo totale assegnato agli Stati membri maggiorato di 200 000 EUR.

Articolo 10

Assistenza emergenziale

1.   Lo strumento fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di una situazione di emergenza, quale definita all’articolo 2, lettera j).

2.   L’assistenza emergenziale è attuata in conformità degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 514/2014.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo di sette anni.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014

Allo strumento si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2007/125/GAI è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base della decisione 2007/125/GAI, o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

2.   Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi dello strumento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base della decisione 2007/125/GAI prima del 20 maggio 2014 aventi un’incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

3.   Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso di importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell’importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

4.   Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post della decisione 2007/125/GAI riguardante il periodo 2007-2013.

Articolo 15

Revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

Fatto a Strasburgo, 16 aprile 2014.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

(2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

(4)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (Cfr. pag. 143 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (Cfr. pag. 112 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(8)  Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

(10)  Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 73).

(11)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(12)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(13)  Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce il terzo programma dell’Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.4.2014, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 11).

(15)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 27).

(16)  Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 44).

(17)  Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 77).

(18)  Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 85).

(19)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per la stabilità e la pace (GU L 77 del 15.4.2014, pag. 1).

(20)  Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 44).

(21)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(22)  Decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(23)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Elenco delle priorità strategiche dell’Unione di cui all’articolo 7, paragrafo 2

Misure intese a prevenire tutti i tipi di reati e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, in particolare progetti volti ad attuare i pertinenti cicli programmatici, a combattere il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori e progetti volti a individuare e smantellare le reti criminali, a rafforzare le capacità di lotta alla corruzione, a proteggere l’economia da infiltrazione criminali e a ridurre gli incentivi finanziari mediante il sequestro, il congelamento e la confisca dei proventi di reato.

Misure intese a prevenire e combattere la criminalità informatica e ad aumentare i livelli di sicurezza per i cittadini e le imprese nel ciberspazio, in particolare progetti volti a potenziare le capacità delle autorità di polizia e giudiziarie, progetti di collaborazione con le imprese al fine di proteggere i cittadini e dare loro gli strumenti per agire così come progetti per rafforzare la capacità di contrastare gli attacchi informatici.

Misure intese a prevenire e combattere il terrorismo e contrastare la radicalizzazione e il reclutamento, in particolare progetti che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, progetti che consentono alle autorità competenti di escludere i terroristi dall’accesso a fondi e materiali e di tracciare le loro operazioni, progetti per la protezione di passeggeri e merci e progetti volti a migliorare la sicurezza degli esplosivi e dei materiali chimici, biologici, radiologici e nucleari.

Misure intese ad aumentare la capacità amministrativa e operativa degli Stati membri di proteggere le infrastrutture critiche in tutti i settori di attività economica, compresi quelli che formano oggetto della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (1), in particolare i progetti volti a promuovere partenariati pubblico-privato al fine di instaurare un clima di fiducia e facilitare la cooperazione, il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e di buone pratiche tra gli operatori pubblici e privati.

Misure volte ad aumentare la resilienza dell’Unione di fronte alle crisi e alle calamità, in particolare progetti intesi a promuovere lo sviluppo di una politica europea coerente di gestione dei rischi che colleghi la valutazione delle minacce e dei rischi al processo decisionale, così come progetti a sostegno di una risposta coordinata ed efficace alle crisi intesi a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile e del terrorismo.

Misure intese a conseguire un partenariato più stretto tra l’Unione e i paesi terzi (in particolare i paesi situati ai confini esterni dell’Unione e l’elaborazione e attuazione di programmi operativi d’azione volti a realizzare le priorità strategiche dell’Unione sopra indicate.


(1)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).


ALLEGATO II

Elenco degli indicatori comuni per la misurazione degli obiettivi specifici

a)

Prevenire e contrastare i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con i paesi terzi interessati.

i)

Numero di squadre investigative comuni e di progetti operativi della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) finanziati dallo strumento, compresa la partecipazione di Stati membri e autorità.

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

leader (Stato membro),

partner (Stati membri),

autorità partecipanti,

se del caso, agenzia dell’Unione partecipante (Eurojust, Europol).

ii)

Numero di funzionari di contrasto formati su tematiche inerenti alla dimensione transfrontaliera con l’aiuto dello strumento e durata della loro formazione (giornate per persona).

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore sarà ulteriormente suddiviso in seguenti sottocategorie quali:

per tipo di reato (di cui all’articolo 83 TFUE): terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori; traffico illecito di stupefacenti; traffico illecito di armi; riciclaggio di denaro; corruzione; contraffazione di mezzi di pagamento; criminalità informatica e criminalità organizzata, o

per area orizzontale dell’attività di contrasto: scambi di informazioni; cooperazione operativa.

iii)

Numero e valore finanziario dei progetti nel settore della prevenzione dei reati.

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso per tipo di reato (di cui all’articolo 83 TFUE): terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori; traffico illecito di stupefacenti; traffico illecito di armi; riciclaggio di denaro; corruzione; contraffazione di mezzi di pagamento; criminalità informatica; criminalità organizzata;

iv)

Numero di progetti finanziati dallo strumento e finalizzati a migliorare gli scambi d’informazioni tra autorità di polizia concernenti i sistemi di dati, archivi o strumenti di comunicazione di Europol.

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso per tipo di reato (di cui all’articolo 83 TFUE): caricatori di dati, estensione dell’accesso a SIENA, progetti finalizzati a migliorare i contributi agli archivi di lavoro a fini di analisi.

b)

Aumentare la capacità degli Stati membri e dell’Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e prepararsi e proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche da attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

i)

Numero e strumenti messi a punto e/o ulteriormente potenziati con l’aiuto dello strumento per agevolare la protezione di infrastrutture critiche da parte degli Stati membri in tutti i settori dell’economia;

ii)

Numero di progetti relativi alla valutazione e alla gestione dei rischi nel settore della sicurezza interna finanziati dallo strumento;

iii)

Numero di riunioni di esperti, laboratori, seminari, conferenze, pubblicazioni, siti web e consultazioni online organizzati con l’aiuto dello strumento.

Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione, di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

relativo alla protezione delle infrastrutture critiche, o

relativo ai rischi e alla gestione delle crisi.


ALLEGATO III

Dati per i programmi nazionali

POLIZIA ISF — Dati per i programmi nazionali

MS

Populazione (persone fisiche)

Territorio (Km2)

# passeggeri

# tonnellate cargo

PIL/capita (EUR)

Stanziamenti

(2013)

(2012)

aria (2012)

mare (2011)

Totale

 

aria (2012)

mare (2011)

Totale

 

(2012)

 

30  %

10  %

15  %

 

 

 

10  %

 

 

 

35  %

2014-2020

Numero

Stanziamento

Numero

Stanziamento

Numeri

Stanziamento

Numeri

Stanziamento

Numero

chiave

Stanziamento

 

AT

8 488 511

3 845 782

83 879

1 321 372

8 196 234

0

8 196 234

3 169 093

219 775

0

219 775

4 651

36 400

16,66

3 822 008

12 162 906

BE

11 183 350

5 066 698

30 528

480 917

8 573 821

0

8 573 821

3 315 088

1 068 434

232 789 000

233 857 434

4 948 770

34 000

17,84

4 091 797

17 903 270

BG

7 282 041

3 299 182

110 900

1 747 038

1 705 825

0

1 705 825

659 561

18 536

25 185 000

25 203 536

533 344

5 400

112,33

25 763 168

32 002 293

CH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

862 011

390 540

9 251

145 734

1 587 211

107 000

1 694 211

655 071

28 934

6 564 000

6 592 934

139 516

20 500

29,59

6 786 396

8 117 257

CZ

10 516 125

4 764 407

78 866

1 242 401

3 689 113

0

3 689 113

1 426 404

58 642

0

58 642

1 241

14 500

41,83

9 594 559

17 029 012

DE

82 020 688

37 160 068

357 137

5 626 095

66 232 970

1 146 000

67 378 970

26 052 237

4 448 191

296 037 000

300 485 191

6 358 712

32 299

18,78

4 307 288

79 504 401

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

1 286 479

582 849

45 227

712 475

466 960

61 000

527 960

204 137

23 760

48 479 000

48 502 760

1 026 390

12 700

47,76

10 954 418

13 480 269

ES

46 006 414

20 843 540

505 991

7 971 031

24 450 017

3 591 000

28 041 017

10 842 125

592 192

398 332 000

398 924 192

8 441 827

22 700

26,72

6 128 683

54 227 207

FI

5 426 674

2 458 594

338 432

5 331 428

3 725 547

250 000

3 975 547

1 537 155

195 622

115 452 000

115 647 622

2 447 275

35 600

17,04

3 907 896

15 682 348

FR

65 633 194

29 735 595

632 834

9 969 228

48 440 037

906 000

49 346 037

19 079 761

1 767 360

322 251 000

324 018 360

6 856 709

31 100

19,50

4 473 348

70 114 640

GR

11 290 067

5 115 047

131 957

2 078 760

5 992 242

66 000

6 058 242

2 342 434

72 187

135 314 000

135 386 187

2 864 972

17 200

35,27

8 088 437

20 489 650

HR

4 398 150

1 992 614

87 661

1 380 951

4 526 664

5 000

4 531 664

1 752 179

6 915

21 862 000

21 868 915

462 779

10 300

58,89

13 506 904

19 095 426

HU

9 906 000

4 487 985

93 024

1 465 432

1 327 200

0

1 327 200

513 165

61 855

0

61 855

1 309

9 800

61,90

14 196 032

20 663 922

IE

4 582 769

2 076 257

69 797

1 099 534

3 139 829

0

3 139 829

1 214 022

113 409

45 078 000

45 191 409

956 317

35 700

16,99

3 896 950

9 243 080

IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

59 394 207

26 908 977

301 336

4 747 041

21 435 519

1 754 000

23 189 519

8 966 282

844 974

499 885 000

500 729 974

10 596 188

25 700

23,60

5 413 273

56 631 761

LI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

2 971 905

1 346 443

65 300

1 028 692

504 461

0

504 461

195 051

15 425

42 661 000

42 676 425

903 096

11 000

55,15

12 647 374

16 120 656

LU

537 039

243 309

2 586

40 738

365 944

0

365 944

141 493

615 287

0

615 287

13 020

83 600

7,26

1 664 128

2 102 689

LV

2 017 526

914 055

64 562

1 017 066

1 465 671

676 000

2 141 671

828 082

31 460

67 016 000

67 047 460

1 418 824

10 900

55,65

12 763 405

16 941 431

MT

421 230

190 841

316

4 978

335 863

0

335 863

129 862

16 513

5 578 000

5 594 513

118 388

16 300

37,21

8 535 037

8 979 107

NL

16 779 575

7 602 108

41 540

654 399

23 172 904

0

23 172 904

8 959 858

1 563 499

491 695 000

493 258 499

10 438 081

35 800

16,94

3 886 065

31 540 510

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

38 533 299

17 457 791

312 679

4 925 731

4 219 070

9 000

4 228 070

1 634 793

68 306

57 738 000

57 806 306

1 223 267

9 900

61,27

14 052 637

39 294 220

PT

10 487 289

4 751 342

92 212

1 452 643

5 534 972

0

5 534 972

2 140 110

116 259

67 507 000

67 623 259

1 431 008

15 600

38,88

8 918 020

18 693 124

RO

21 305 097

9 652 429

238 391

3 755 444

1 239 298

0

1 239 298

479 177

28 523

38 918 000

38 946 523

824 166

6 200

97,84

22 438 889

37 150 105

SE

9 555 893

4 329 367

438 576

6 909 023

5 757 921

1 320 000

7 077 921

2 736 695

144 369

181 636 000

181 780 369

3 846 742

43 000

14,11

3 235 375

21 057 201

SI

2 058 821

932 764

20 273

319 367

513 394

0

513 394

198 505

9 015

16 198 000

16 207 015

342 964

17 200

35,27

8 088 437

9 882 037

SK

5 410 836

2 451 419

49 036

772 480

330 166

0

330 166

127 659

20 894

0

20 894

442

13 200

45,95

10 539 478

13 891 478

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

438 355 190

198 600 000

4 202 290

66 200 000

246 928 853

9 891 000

256 819 853

99 300 000

12 150 336

3 116 175 000

3 128 325 336

66 200 000

606 599

1 010

231 700 000

662 000 000

Stanziamento di bilancio

198 600 000

66 200 000

99 300 000

66 200 000

231 700 000

662 000 000


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