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Document 32014D0742

Decisione 2014/742/PESC del Consiglio, del 28 ottobre 2014 , che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC

GU L 308 del 29.10.2014, p. 99–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/742/oj

29.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/99


DECISIONE 2014/742/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2014

che abroga la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate e le posizioni comuni connesse 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC e 2000/599/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 novembre 2000 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2000/696/PESC (1).

(2)

La posizione comune 2000/696/PESC dava esecuzione alla disposizione, contenuta nella posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio (2), che prevedeva il mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate.

(3)

La posizione comune 2000/696/PESC, pertanto, rivedeva le misure restrittive previste nelle posizioni comuni 98/240/PESC (3), 98/326/PESC (4) e 1999/318/PESC del Consiglio (5) al fine di mantenere solo le misure nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate.

(4)

Milosevic e le persone a lui collegate non rappresentano più una minaccia per il consolidamento della democrazia e non vi è pertanto motivo per continuare ad applicare tali misure restrittive.

(5)

Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC dovrebbero pertanto essere abrogate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le posizioni comuni 98/240/PESC, 98/326/PESC, 1999/318/PESC, 2000/599/PESC e 2000/696/PESC sono abrogate.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 28 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. L. GALLETTI


(1)  Posizione comune 2000/696/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1).

(2)  Posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFI democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1).

(3)  Posizione comune 98/240/PESC, del 19 marzo 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa a provvedimenti restrittivi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1).

(4)  Posizione comune 98/326/PESC, del 7 maggio 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Iugoslavia e della Serbia (GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1).

(5)  Posizione comune 1999/318/PESC, del 10 maggio 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1).


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