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Document 32014D0660
2014/660/EU: Commission Implementing Decision of 11 September 2014 on the model of funding agreement for the contribution of the European Regional Development Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development to joint uncapped guarantee and securitisation financial instruments in favour of small and medium-sized enterprises
2014/660/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , relativa al modello di accordo di finanziamento per il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese
2014/660/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, dell' 11 settembre 2014 , relativa al modello di accordo di finanziamento per il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese
GU L 271 del 12.9.2014, p. 58–92
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2014
relativa al modello di accordo di finanziamento per il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese
(2014/660/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La crisi finanziaria colpisce le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea dal 2009, anche in seguito alle operazioni di riduzione della leva finanziaria nei loro bilanci effettuate dalle banche europee al fine di rispettare i requisiti patrimoniali stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (2) e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (3). Al fine di porre rimedio ai conseguenti potenziali fallimenti del mercato per quanto attiene ai servizi finanziari e agli strumenti finanziari accessibili alle PMI, il Consiglio europeo ha incaricato la Commissione di studiare le possibili opzioni atte a mettere a disposizione delle PMI strumenti finanziari a livello paneuropeo. |
(2) |
La Commissione, unitamente alla Banca europea per gli investimenti (BEI), ha concluso nel dicembre 2013 un esercizio di valutazione ex ante (4) dal quale si evince un fallimento del mercato nel finanziare le PMI economicamente solide nell'Unione europea per un importo stimato compreso tra 20 e 112 miliardi di EUR. |
(3) |
La valutazione ex ante ha posto in rilievo l'importanza di una risposta rapida alla crisi finanziaria che colpisce le PMI mediante uno sforzo comune europeo per ripristinare il funzionamento del canale del credito alle PMI, stimolare la crescita economica e contrastare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda l'accesso delle PMI al credito. |
(4) |
Parte di tale risposta consiste nell'aprire sportelli specifici in relazione agli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (5), nonché dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (6). |
(5) |
Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1287/2013 (COSME) e gli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 1291/2013 che istituisce Orizzonte 2020 sono esplicitamente mirati ad assicurare complementarità e sinergie con i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), un'altra parte della risposta consiste nel consentire agli Stati membri di avvalersi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) allo scopo di fornire un contributo finanziario a tali strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. |
(6) |
Tali strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione sono gestiti indirettamente dalla Commissione con funzioni di esecuzione conferite alla BEI o al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iii) e dell'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (7), per quanto riguarda gli strumenti finanziari di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI. A tal fine la Commissione è tenuta a stipulare accordi di delega con la BEI o il Fondo europeo per gli investimenti. |
(7) |
Se uno Stato membro si avvale della possibilità di fornire un contributo finanziario a carico delle risorse del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, l'articolo 39, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 1303/2013 dispone che lo Stato membro partecipante concluda un accordo di finanziamento con la BEI o il FEI. |
(8) |
Gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione possono produrre l'auspicata risposta rapida se il loro funzionamento rispetta due condizioni. In primo luogo devono essere assicurate condizioni uniformi e parità di trattamento agli Stati membri partecipanti nell'utilizzo delle risorse FESR e FEASR. In secondo luogo deve esservi coerenza tra le condizioni cui è subordinato il contributo delle risorse FESR e FEASR in applicazione di ogni singolo accordo di finanziamento concluso tra gli Stati membri partecipanti e la BEI o il FEI, e le condizioni esposte negli accordi di delega relativi ad altre fonti nel quadro di COSME e Orizzonte 2020. Un modello di accordo di finanziamento, messo a disposizione tanto degli Stati membri partecipanti quanto della BEI o del FEI, costituisce il modo migliore di assicurare il rispetto di tali condizioni. È quindi necessario stabilire un modello di accordo di finanziamento. |
(9) |
Al fine di assicurare un impiego efficiente delle pertinenti risorse FESR e FEASR il modello di accordo di finanziamento dovrebbe comprendere anche gli impegni e gli obblighi della BEI o del FEI, quali la remunerazione, il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti, le condizioni per la creazione di nuovo finanziamento del debito a favore delle PMI, le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione, un calendario dei pagamenti del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari, le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari coinvolti, le disposizioni sulla selezione degli intermediari finanziari, le disposizioni sulla sorveglianza, sulle relazioni, sull'audit e sulla visibilità degli strumenti finanziari, nonché le condizioni per la risoluzione dell'accordo. |
(10) |
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei istituito dall'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il modello di accordo di finanziamento per il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle piccole e medie imprese da concludere tra la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti ed ogni Stato membro partecipante è stabilito nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.
(3) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(4) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SWD(2013) 517 final.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(7) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
ALLEGATI
[AUTORITÀ DI GESTIONE DELLO STATO MEMBRO CHE PARTECIPA ALL'INIZIATIVA PMI]
e
[FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI]/[BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI]
MODELLO DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO
Indice
Articolo 1 |
Definizioni e interpretazione |
Articolo 2 |
Oggetto e campo d'applicazione del presente accordo di finanziamento |
Articolo 3 |
Criteri di ammissibilità ed esclusione del nuovo finanziamento del debito |
Articolo 4 |
Principi generali relativi all'attuazione e alla gestione degli sportelli dedicati |
Articolo 5 |
Obiettivi e descrizione degli sportelli dedicati |
Articolo 6 |
Copertura territoriale |
Articolo 7 |
Coefficiente di leva minimo, target intermedi e penali |
Articolo 8 |
Compiti e obblighi del FEI |
Articolo 9 |
Selezione degli intermediari finanziari e accordi operativi |
Articolo 10 |
Governance |
Articolo 11 |
Contributo dello Stato membro |
Articolo 12 |
Contributo del FEI |
Articolo 13 |
Conti degli sportelli dedicati e gestione delle attività di tesoreria |
Articolo 14 |
Costi e spese di gestione |
Articolo 15 |
Contabilità |
Articolo 16 |
Rendicontazione operativa e finanziaria |
Articolo 17 |
Audit, controlli e sorveglianza |
Articolo 18 |
Valutazione |
Articolo 19 |
Appalti di beni, lavori e servizi |
Articolo 20 |
Visibilità |
Articolo 21 |
Pubblicazione di informazioni riguardanti gli intermediari finanziari |
Articolo 22 |
Clausola di cessione |
Articolo 23 |
Responsabilità |
Articolo 24 |
Legge applicabile e competenza giurisdizionale |
Articolo 25 |
Entrata in vigore — Risoluzione |
Articolo 26 |
Notifiche e comunicazioni |
Articolo 27 |
Modifiche e varie |
Articolo 28 |
Allegati |
Allegato 1 |
Condizioni di funzionamento degli sportelli dedicati |
Allegato 2 |
Criteri di esclusione degli intermediari finanziari e dei destinatari finali e criteri di ammissibilità relativi al contributo UE [in parte da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Allegato 3 |
Domanda di pagamento [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Allegato 4 |
Orientamenti per la gestione delle attività di tesoreria [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Allegato 5 |
Rendicontazione sugli aspetti operativi degli sportelli dedicati [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Allegato 6 |
Rendicontazione sugli aspetti finanziari degli sportelli dedicati[da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
Il presente accordo è concluso il [•] 2014 tra:
1) |
[l'autorità di gestione dello Stato membro che partecipa all'iniziativa PMI] (l'«autorità di gestione»), rappresentata ai fini della firma del presente accordo da [nome del rappresentante], [carica]; e |
2) |
[il Fondo europeo per gli investimenti]/[la Banca europea per gli investimenti], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Lussemburgo, Lussemburgo (il «FEI»), rappresentato/a ai fini della firma del presente accordo da [nome del rappresentante], [carica]; di seguito collettivamente denominati «le parti», e singolarmente «la parte», secondo quanto richiesto dal contesto. |
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
In seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Commissione europea hanno svolto una valutazione ex ante al fine di definire il fallimento del mercato per quanto attiene ai servizi finanziari e agli strumenti finanziari accessibili alle PMI attualmente esistenti a livello paneuropeo (la «valutazione ex ante»), nel contesto di uno sforzo comune europeo per ripristinare il funzionamento del canale del credito alle PMI, stimolare la crescita economica e contrastare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda l'accesso delle PMI al credito (l'«iniziativa PMI»). |
(2) |
La valutazione ex ante è stata conclusa a dicembre 2013 e ha indicato un fallimento del mercato nel finanziare le PMI economicamente solide in [nome dello Stato membro] per un importo stimato compreso tra [•] e [•] milioni di EUR. |
(3) |
Il 17 dicembre 2013 è stato adottato il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1) («regolamento recante disposizioni comuni» o «RDC»). |
(4) |
In forza dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del RDC le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore di uno strumento finanziario istituito a livello dell'Unione; in forza dell'articolo 39, paragrafo 2, del RDC, [nome dello Stato membro] può usare fino al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR a sé destinata per fornire un contributo finanziario a tali strumenti finanziari gestiti indirettamente dalla Commissione europea, con funzioni di esecuzione conferite al gruppo BEI (BEI definita all'articolo 2, paragrafo 23, del RDC come la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti) (il «gruppo BEI») in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c, punto iii), e dell'articolo 139, paragrafo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2) (il regolamento finanziario), per quanto riguarda [garanzie illimitate ai fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito a favore delle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'RDC] E/O [cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (3) di [portafogli in essere per il finanziamento del debito a favore delle PMI e di altre imprese con meno di 500 dipendenti] E/O [nuovi portafogli di finanziamento del debito a favore delle PMI] (opzione 2)]; [con la messa in comune del contributo dello Stato membro con contributi di altri Stati membri (opzione 3)]. |
(5) |
A norma del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (4) (il «regolamento COSME») la Commissione europea ha istituito strumenti finanziari (gli «strumenti finanziari COSME») volti a facilitare e migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti nelle loro fasi di avvio, di crescita e di trasferimento, in maniera complementare all'uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari a favore delle PMI a livello nazionale e regionale; il contributo indicativo della Commissione europea agli strumenti finanziari COSME nel periodo 2014-2016 è previsto pari a [•] milioni di EUR. |
(6) |
A norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (5) e a norma della decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (6) (collettivamente, il «regolamento H2020»), la Commissione europea ha istituito strumenti finanziari (gli «strumenti finanziari H2020») volti a facilitare l'accesso ai finanziamenti con capitale di rischio a favore di destinatari finali che realizzano progetti di ricerca e innovazione. il contributo indicativo della Commissione europea agli strumenti finanziari H2020 nel periodo 2014-2016 è previsto pari a [•] milioni di EUR; |
(7) |
Il [data] [e rispettivamente il [data]] la Commissione europea[, la BEI] e il FEI hanno firmato uno o più accordi di delega (gli «accordi di delega)» che stabiliscono fra l'altro i termini e le condizioni applicabili i) agli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020] e in particolare agli sportelli dedicati relativi a diversi prodotti finanziari basati su capitale di rischio e su capitale di debito (compresi i prodotti proposti nel contesto dell'iniziativa PMI) aperti anche a contributi degli Stati membri, ii) al contributo della Commissione europea a tali sportelli dedicati degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020]. |
(8) |
Nel contesto dell'iniziativa PMI le parti sono disposte a collaborare ai fini dell'esecuzione e della gestione di uno o più sportelli dedicati relativi al contributo degli Stati membri agli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020] (gli «sportelli dedicati») che forniscono [garanzie illimitate per nuovi portafogli di finanziamento del debito alle PMI ammissibili in conformità all'articolo 37, paragrafo 4, dell'RDC (opzione 1)] [E/O] [cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013, di [portafogli in essere per il finanziamento del debito a favore delle PMI e di altre imprese con meno di 500 dipendenti] [E/O][nuovi portafogli per il finanziamento del debito a favore delle PMI] (opzione 2)]; [con la messa in comune del contributo dello Stato membro con contributi degli altri Stati membri (opzione 3)]. |
(9) |
A norma dell'articolo 39, paragrafo 4, lettera b) dell'RDC il [inserire la data] 2014 [nome dello Stato membro] ha presentato alla Commissione il programma unico nazionale dedicato in relazione alla propria partecipazione agli sportelli dedicati (il «Programma unico nazionale dedicato»). Con decisione C(2014)[•] la Commissione europea ha approvato il [inserire la data] 2014 il Programma unico nazionale dedicato; |
(10) |
A norma dell'articolo 39 dell'RDC le condizioni di partecipazione all'iniziativa PMI devono essere stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra ogni Stato membro e il gruppo BEI. |
(11) |
Gli sportelli dedicati sono realizzati nell'ambito di un comparto degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020] dedicati a [NOME DELLO STATO MEMBRO] (il «comparto»); il comparto comprende anche il contributo UE, oltre che quello del FEI e risorse proprie della BEI e di altri investitori, se del caso, a norma dei termini e delle condizioni degli accordi di delega e di qualsiasi altro accordo stipulato tra il FEI e i pertinenti investitori, se del caso. Al fine di prendere in debita considerazione l'ampiezza e il ruolo del contributo dello Stato membro nell'ambito degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020], le parti intendono impostare una governance specifica degli sportelli dedicati che comprenda tra l'altro un apposito consiglio degli investitori, dotato di funzioni consultive e che integri le disposizioni degli accordi di delega per quanto riguarda i contributi degli Stati membri. |
(12) |
Considerati inoltre i risultati della valutazione ex ante e le discussioni con le istituzioni pertinenti e con gli operatori del mercato al fine di quantificare le risorse pubbliche da assegnare agli sportelli dedicati, gli sportelli dedicati sono dotati di un contributo indicativo degli Stati membri pari a [•] milioni di EUR; il contributo indicativo UE nel periodo 2014-2016 è previsto pari a [•] milioni di EUR. |
(13) |
l'istituzione degli sportelli dedicati è conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato; [NOME DELLO STATO MEMBRO] e il FEI riconoscono che l'attuazione degli sportelli dedicati deve essere conforme al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (7) (il regolamento «de minimis»), o al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (8), o al pertinente regolamento generale di esenzione per categoria, e che in caso contrario si impone una notifica alla Commissione europea a fini di valutazione del caso. |
(14) |
La firma del presente accordo di finanziamento per conto dell'autorità di gestione è stata autorizzata con [da fornire a cura dell'autorità di gestione]. |
(15) |
La firma del presente accordo di finanziamento per conto del FEI è stata autorizzata con [da fornire a cura del FEI], |
le parti convengono quanto segue:
Articolo 1
Definizioni e interpretazione
1.1. |
Nel presente accordo i termini seguenti hanno il significato di seguito a essi attribuito:
|
1.2. |
Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti,
|
Articolo 2
Oggetto e campo d'applicazione del presente accordo di finanziamento
2.1. |
Il presente accordo di finanziamento stabilisce i termini e le condizioni che regolano l'uso del contributo dello Stato membro in rapporto all'attuazione degli sportelli dedicati a cura del FEI. |
2.2. |
L'importo indicativo del contributo dello Stato membro agli sportelli dedicati è limitato a [•] milioni di EUR. |
2.3. |
L'autorità di gestione incarica con il presente accordo il FEI di attuare e gestire gli sportelli dedicati in relazione al contributo dello Stato membro in nome e per conto del FEI e a rischio dell'autorità di gestione in conformità alle disposizioni dell'RDC e del presente accordo di finanziamento. |
Articolo 3
Criteri di ammissibilità e di esclusione del nuovo finanziamento del debito
3.1. |
Il FEI impegna il contributo dello Stato membro in operazioni a favore delle PMI, miranti alla creazione di nuovo finanziamento del debito nell'ambito dello sportello dedicato e finalizzate:
fatte sempre e comunque salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e in conformità alle norme specifiche del FESR e del FEASR, a seconda del caso. |
3.2. |
Nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3.1 gli sportelli dedicati:
|
[3.3] |
[Gli sportelli dedicati possono sostenere solo capitale circolante che sia accessorio e collegato ad un nuovo investimento nel settore agricolo o forestale per un importo non superiore al 30 % dell'importo totale della transazione e su presentazione dei debiti documenti giustificativi accettati dall'intermediario finanziario. Per le attività non agricole non può essere fornito sostegno sotto forma di capitale circolante.] [Questo paragrafo si applica solo nel caso di sportelli dedicati finanziati dal FEASR] |
3.4. |
Per la concessione del sostegno finanziario nell'ambito degli sportelli dedicati si tiene conto dei criteri di esclusione applicabili al contributo UE nel contesto degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020], indicati per informazione nell'allegato 2. |
3.5. |
Le parti riconoscono che una parte del nuovo finanziamento del debito creato in applicazione dell'articolo 3.1, corrispondente a un multiplo del contributo UE fornito mediante gli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020], è subordinata alle disposizioni di cui agli accordi di delega che disciplinano il contributo UE. |
Articolo 4
Principi generali relativi all'attuazione e alla gestione degli sportelli dedicati
4.1. |
Il FEI attua, gestisce, sorveglia e liquida gli sportelli dedicati in conformità all'accordo di finanziamento, alle condizioni applicabili dell'RDC, agli accordi di delega, al regolamento finanziario e alle altre disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato. Nell'espletare tale attività il FEI applica le proprie regole, politiche e procedure, così come di volta in volta modificate o integrate, le buone pratiche del settore e misure adeguate di sorveglianza, controllo e audit come esposto nel seguito. |
4.2. |
Il FEI è responsabile dell'assunzione e dell'impiego del personale e/o dei consulenti che esso può assegnare all'attuazione degli sportelli dedicati e che sono posti, ai fini del presente accordo di finanziamento, sotto la responsabilità del FEI. La disciplina alla quale, sotto ogni profilo, tale personale e/o i consulenti sono soggetti è costituita dalle regole, dalle politiche e dalle procedure applicate dal FEI nei confronti del suo personale e/o dei suoi consulenti. |
4.3. |
Il FEI adempie i propri obblighi in relazione agli sportelli dedicati come esplicitamente indicato nel presente accordo di finanziamento con lo stesso livello professionale prescritto di accuratezza, efficienza, trasparenza e diligenza che esso applica alla gestione dei propri affari. |
4.4. |
La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all'altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione. Le parti prendono le misure necessarie per limitare o minimizzare i costi e i possibili danni dovuti alla forza maggiore. |
4.5. |
La gestione e l'attuazione degli sportelli dedicati si basa sul principio della convergenza degli interessi tra le parti. A tale riguardo il FEI rispetta i principi di cui all'articolo 12 e all'allegato 1. |
4.6. |
La selezione delle operazioni si basa sui criteri esposti nella strategia di attuazione. Il FEI presenta all'autorità di gestione la propria strategia di attuazione entro [3] mesi dalla firma del presente accordo di finanziamento e notifica tempestivamente all'autorità di gestione ogni modifica della strategia di attuazione. |
4.7. |
Il contributo dello Stato membro non produce vantaggi indebiti, in particolare sotto forma di indebiti dividendi o profitti a favore di terzi, salvo quanto disposto dal presente accordo di finanziamento. |
4.8. |
Nell'ambito degli sportelli dedicati non viene concesso sostegno finanziario ad alcun intermediario finanziario o destinatario finale che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 9.4 [condizioni da specificare in maggior dettaglio in sede contrattuale]. |
Articolo 5
Obiettivi e descrizione degli sportelli dedicati
Come specificato in maggior dettaglio nell'allegato 1 gli sportelli dedicati coprono i rischi:
i) |
relativi ai portafogli di nuovo finanziamento del debito per mezzo di garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali, fermo restando il rispetto delle pertinenti regole in materia, assicurando una copertura fino all'80 % di ogni singolo prestito del portafoglio in questione («opzione 1») OPPURE |
ii) |
[relativi a portafogli in essere di prestiti, leasing o garanzie a favore di PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti] OPPURE [relativi a portafogli di nuovo finanziamento del debito] mediante cartolarizzazione, così come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 («opzione 2») [con la messa in comune il contributo dello Stato membro con contributi di altri Stati membri («opzione 3»)]. |
Articolo 6
Copertura territoriale
Il contributo dello Stato membro viene utilizzato al fine di creare nuovo finanziamento del debito unicamente a favore dei destinatari finali costituiti e operanti nel territorio di [NOME DELLO STATO MEMBRO] applicando la seguente ripartizione: [•][condizioni da specificare in maggior dettaglio in sede contrattuale]].
Articolo 7
Coefficiente di leva minimo, target intermedi e penali
7.1. |
Il FEI provvede affinché in ogni accordo operativo siano previste disposizioni che prescrivano agli intermediari finanziari il raggiungimento dei seguenti target intermedi:
|
7.2. |
Nel quadro delle relazioni di cui all'articolo 16.1, il FEI notifica per iscritto all'autorità di gestione, prima o dopo le scadenze di cui all'articolo 7.1, il raggiungimento di un target intermedio e fornisce all'autorità di gestione informazioni relative al volume del nuovo finanziamento del debito come contemplato dal presente accordo. |
7.3. |
Ogni accordo operativo prevede a carico degli intermediari finanziari penali a favore dell'autorità di gestione; a titolo indicativo sono le seguenti:
Nel caso inoltre degli sportelli dedicati in applicazione dell'opzione 2, se l'intermediario finanziario non consegue un coefficiente di leva pari almeno a 1, la penale è pari alla differenza tra il relativo contributo versato dello Stato membro destinato all'operazione in questione e l'importo connesso di nuovo finanziamento del debito creato; [condizioni concernenti la fissazione e le modalità di applicazione delle penali a livello di ogni operazione da specificare in sede contrattuale] |
7.4. |
L'autorità di gestione riconosce che il mancato raggiungimento da parte del corrispondente intermediario finanziario del coefficiente di leva prescritto dal presente accordo di finanziamento o dal pertinente accordo operativo, secondo il caso, non incide sugli accordi di garanzia e sulle relative operazioni. |
7.5. |
La penale è costituita da un importo una tantum in rapporto ad ogni operazione, calcolato dal FEI ad ogni target intermedio; gli importi di cui all'articolo 7.3 ottenuti con i più recenti calcoli sono da versare a cura dell'intermediario finanziario al FEI in forza di ogni accordo operativo alla data più prossima tra (x) la risoluzione dell'accordo operativo per motivi ascrivibili all'intermediario finanziario oppure (y) la fine del pertinente periodo di inserimento per la creazione di nuovo finanziamento del debito. Tale importo, appena l'intermediario finanziario provvede a versarlo, viene versato dal FEI a sua volta all'autorità di gestione. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale se necessario] |
7.6. |
[Si precisa che le penali si applicano lasciando impregiudicate altre penali o commissioni eventualmente applicabili in forza di accordi di delega per quanto concerne il rispettivo contributo UE relativi agli strumenti finanziari [COSME] O [H2020]]. |
Articolo 8
Compiti e obblighi del FEI
8.1. |
Successivamente alla firma del presente accordo di finanziamento e ai fini dell'attuazione delle operazioni il FEI si adopera per stipulare il primo accordo operativo entro e non oltre [X] mesi dopo la sottoscrizione del presente accordo di finanziamento. |
8.2. |
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo di finanziamento il FEI:
|
8.3. |
Il FEI si impegna a adempiere tutti i suoi obblighi e compiti derivanti dal presente accordo di finanziamento con la prescritta cura professionale e in particolare:
|
8.4. |
[Si precisa che i compiti e gli obblighi del FEI derivanti dal presente accordo di finanziamento si applicano fatti salvi gli altri obblighi pertinenti del FEI in forza degli accordi di delega [COSME] OPPURE [H2020]]. |
Articolo 9
Selezione degli intermediari finanziari e accordi operativi
9.1. |
Il FEI seleziona sotto la propria responsabilità uno o più intermediari finanziari per l'attuazione degli sportelli dedicati in conformità alle condizioni pertinenti degli accordi di delega [COSME] E/O [H2020] secondo il caso. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale se necessario] |
9.2. |
Gli intermediari finanziari con i quali il FEI intende stipulare accordi operativi sono selezionati in base alle politiche e alle procedure del FEI con procedure di selezione aperte, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e obiettive, evitando conflitti di interesse, tenendo debitamente conto della natura dello sportello dedicato e dell'esperienza e della capacità finanziaria dell'intermediario finanziario. La selezione di tali intermediari finanziari si effettua in modo continuo e si basa su un sistema a punteggio al fine di creare una graduatoria degli intermediari finanziari sulla scorta di criteri specifici. |
9.3. |
Gli accordi operativi stipulati dal FEI con gli intermediari finanziari riflettono tutti gli obblighi applicabili del FEI in forza del presente accordo di finanziamento. In particolare contengono disposizioni relative alla responsabilità degli intermediari finanziari in merito alle penali. |
9.4. |
Gli accordi operativi stabiliscono che ai fini dell'attuazione degli sportelli dedicati gli intermediari finanziari selezionati, al fine di:
[Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
9.5. |
Gli intermediari finanziari che si trovano in una delle situazioni di cui all'allegato 2 non sono selezionati. |
9.6. |
Prima di firmare un accordo operativo il FEI notifica per iscritto all'autorità di gestione gli elementi principali di ogni operazione come meglio specificato nell'accordo di finanziamento. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale]. Il FEI notifica per iscritto senza indebito indugio all'autorità di gestione la firma di un accordo operativo. |
9.7. |
Il FEI notifica per iscritto senza indebito indugio all'autorità di gestione ogni annullamento parziale, modifica importante o risoluzione anticipata di un accordo operativo e le relative motivazioni come stabilito più oltre nel presente accordo di finanziamento. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale]. |
Articolo 10
Governance
10.1. |
L'attuazione degli sportelli dedicati a cura del FEI avviene sotto la vigilanza del consiglio degli investitori (il «consiglio degli investitori»). Il consiglio degli investitori è composto da [4] membri titolari delle debite deleghe nominati dall'autorità di gestione e che agiscono in sua rappresentanza, [1] membro nominato dal FEI, [1] osservatore nominato dalla BEI e [2] osservatori nominati dalla Commissione europea. |
10.2. |
Il consiglio degli investitori:
|
10.3. |
Il consiglio degli investitori agisce per consenso e non inficia in nessun caso le decisioni in materia di attuazione della strategia generale degli strumenti finanziari [COSME] [E/O] [H2020] assunte dal pertinente comitato direttivo previsto dai relativi accordi di delega. |
10.4. |
Il consiglio degli investitori elegge il proprio presidente. Il presidente è un rappresentante dell'autorità di gestione. Il consiglio degli investitori si riunisce su richiesta di qualsiasi suo membro e almeno [•] all'anno. Le riunioni del consiglio degli investitori sono organizzate dal suo segretariato. |
10.5. |
Il consiglio degli investitori adotta il proprio regolamento interno su proposta del segretariato. |
10.6. |
La partecipazione alle riunioni del consiglio degli investitori non è remunerata. Il soggetto che ha nominato il consigliere risponde di tutti i costi da questi sostenuti in relazione alla sua partecipazione a riunioni del consiglio degli investitori, incluse le spese di viaggio. |
10.7. |
In forza del presente accordo di finanziamento il FEI assicura il segretariato. Il segretariato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
|
Articolo 11
Contributo dello Stato membro
11.1. |
Il contributo dello Stato membro viene impiegato esclusivamente in rapporto allo sportello dedicato e a qualsiasi operazione relativa ad esso. |
11.2. |
Entro e non oltre [X] di ogni anno il FEI fornisce all'autorità di gestione i) il programma delle operazioni di cui è prevista la sottoscrizione nell'anno in corso e l'importo proposto del contributo dello Stato membro da versare per l'anno in corso, ii) il calendario dei versamenti per l'importo proposto del contributo dello Stato membro da versare ogni anno fino alla fine del periodo d'impegno, comprese le spese di gestione applicabili, iii) tutte le modifiche ritenute necessarie affinché il contributo notificato dello Stato membro possa essere impegnato nell'anno in corso. Se del caso, entro e non oltre [X] di ogni anno il FEI fornisce all'autorità di gestione le cifre rivedute in relazione al comma precedente. |
11.3. |
A seguito della dovuta diligenza degli intermediari finanziari di cui è prevista la selezione in applicazione dell'articolo 9, il FEI invia ogni volta che lo ritenga necessario una domanda di pagamento all'autorità di gestione, nella forma di cui all'allegato 3 (la «domanda di pagamento»). La domanda di pagamento comprende i) l'importo proposto del contributo dello Stato membro per coprire gli impegni relativi agli accordi di garanzia di cui è prevista la sottoscrizione nei tre mesi successivi alla data della domanda di pagamento e ii) un calendario dei versamenti del contributo dello Stato membro da versare ogni anno fino alla fine del periodo d'impegno in rapporto alle operazioni di pertinenza. |
11.4. |
La domanda di pagamento può proporre un importo di contributo dello Stato membro pari al 100 % degli importi necessari a coprire gli impegni in forza di un accordo di garanzia. |
11.5. |
Ricevuta una domanda di pagamento e purché vi sia disponibilità di bilancio l'autorità di gestione deposita senza irragionevole ritardo, e comunque prima che il FEI sottoscriva qualsiasi accordo di garanzia, sui conti degli sportelli dedicati un contributo dello Stato membro pari all'importo del contributo dello Stato membro indicato nella domanda di pagamento e ne informa il FEI. |
11.6. |
L'autorità di gestione può sospendere in qualsiasi momento il versamento del contributo dello Stato membro notificando al FEI che la domanda di pagamento non può essere soddisfatta perché:
Tale sospensione è debitamente motivata dall'autorità di gestione e non è retroattiva. Il FEI è informato quanto prima dell'eventuale sospensione e dei motivi della stessa. La sospensione ha effetto dalla data in cui l'autorità di gestione dà notifica al FEI. Il periodo di pagamento residuo riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti oppure dalla data di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compresi i controlli in loco. Qualora la sospensione superi [due] mesi, il FEI può chiedere all'autorità di gestione di verificare se la sospensione debba proseguire. |
Articolo 12
Contributo del FEI
Il FEI apporta il contributo del FEI al comparto nel rispetto delle condizioni definite all'allegato 1.
Articolo 13
Conti degli sportelli dedicati e gestione delle attività di tesoreria
13.1. |
La gestione delle attività di tesoreria dei conti degli sportelli dedicati è affidata al FEI o ad altra organizzazione da esso designata con l'approvazione del consiglio degli investitori in conformità agli orientamenti in materia di gestione delle attività di tesoreria di cui all'allegato 4. |
13.2. |
Per ogni sportello dedicato il FEI apre e gestisce un conto dello sportello dedicato [in relazione alle risorse apportate dal programma operativo in ambito FESR e un conto dello sportello dedicato in relazione alle risorse apportate dal programma di sviluppo rurale in ambito FEASR] in conformità alle politiche e alle procedure interne del FEI. |
13.3. |
Il contributo dello Stato membro allo sportello dedicato è versato sul conto dello sportello dedicato in conformità all'articolo 11 del presente accordo. |
13.4. |
I conti degli sportelli dedicati devono essere usati, impegnati o altrimenti movimentati o gestiti in qualsiasi momento e in qualsiasi occasione in modo separato dal punto di vista contabile rispetto agli altri fondi o conti del FEI. Tutte le transazioni devono indicare la data valuta. |
13.5. |
I conti degli sportelli dedicati sono usati esclusivamente in connessione con transazioni o operazioni disciplinate dal presente accordo di finanziamento. |
13.6. |
Le attività di tesoreria sono gestite in conformità alle politiche e alle procedure del FEI, al principio di sana gestione finanziaria e ai principi di cui all'allegato 4. Tali attività sono investite a rischio dell'autorità di gestione (anche in relazione agli interessi negativi e alle perdite di gestione delle attività) con l'applicazione di un profilo di rischio e di una strategia di investimento concordati preventivamente, e, se del caso, degli orientamenti per la gestione delle attività nella forma di cui all'allegato 4. |
13.7. |
Il FEI addebita all'autorità di gestione una commissione in conformità all'articolo 14 a titolo di remunerazione della gestione delle attività di tesoreria svolta dal FEI o per suo conto. |
13.8. |
Ai fini di gestione dei conti degli sportelli dedicati il FEI apre e gestisce un conto in euro e, se del caso, un conto in valuta diversa dall'euro per le operazioni denominate in una valuta diversa dall'euro. |
13.9. |
Sui conti degli sportelli dedicati sono accreditati:
|
13.10. |
Sui conti degli sportelli dedicati sono addebitati:
|
13.11. |
Il versamento di cui all'articolo 13.10, lettera c), va eseguito sul seguente conto bancario dell'autorità di gestione:
|
13.12. |
In considerazione della risoluzione del presente accordo di finanziamento di cui all'articolo 25 il FEI chiude i conti degli sportelli dedicati e notifica tempestivamente la chiusura all'autorità di gestione. |
13.13. |
Il FEI usa le entrate e i rimborsi per i fini degli sportelli dedicati, compreso il pagamento dei costi e delle spese di gestione, e mantiene registrazioni dell'uso fatto delle entrate e dei rimborsi. |
13.14. |
[Se opportuno, e in ogni caso dopo la fine del periodo d'impegno, entro e non oltre [X] di ogni anno, il FEI notifica all'autorità di gestione l'importo del contributo impegnato dello Stato membro ma non versato sui conti degli sportelli dedicati che non è più necessario ai fini del presente accordo di finanziamento o di accordi di garanzia come meglio specificato più oltre [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale]. |
13.15. |
[Dopo la fine del periodo d'impegno e se non rimane alcun contributo dello Stato membro ancora da versare, il FEI, a cadenza annuale entro e non oltre [X] di ogni anno, notifica all'autorità di gestione gli importi che non sono più necessari in relazione agli sportelli dedicati o ad accordi di garanzia. In seguito a ciò l'autorità di gestione può emettere una nota di debito al FEI per recuperare l'importo corrispondente a favore del bilancio dell'autorità di gestione.] |
Articolo 14
Costi e spese di gestione
14.1. |
L'autorità di gestione remunera il FEI per l'attività da questo svolta mediante il versamento di commissioni che comprendono i) spese amministrative, ii) una commissione di incentivo, iii) una commissione per la gestione delle attività di tesoreria e iv) un importo di riserva a copertura delle spese impreviste (collettivamente denominati «costi e spese di gestione») come meglio specificato nel presente articolo. |
14.2. |
I costi e le spese di gestione sono addebitati dal FEI sui conti degli sportelli dedicati dopo la relativa fatturazione all'autorità di gestione che riesamina gli importi [da specificare meglio in sede contrattuale] e costituiscono la totalità della remunerazione del FEI per la sua attività. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale se necessario]. |
14.3. |
L'importo cumulativo delle spese amministrative e della commissione di incentivo non supera in nessun caso il 6 % del contributo impegnato dello Stato membro, ad eccezione di situazioni debitamente motivate. Fatti salvi gli articoli 14.6 e 14.7 la commissione di incentivo costituisce non meno di un terzo dell'importo cumulativo delle spese amministrative e della commissione di incentivo. In aggiunta alle spese amministrative e alla commissione di incentivo, la commissione per la gestione delle attività di tesoreria non supera l'[1] % [o diversa quota specificata nei singoli accordi di finanziamento] del contributo impegnato dello Stato membro. Inoltre l'importo di riserva non è superiore allo [0,5] % [o diversa quota specificata negli accordi individuali di finanziamento] del contributo impegnato dello Stato membro. |
14.4. |
Le spese amministrative costituiscono la totalità del rimborso delle spese amministrative sostenute dal FEI in relazione agli sportelli dedicati, incluse a titolo non esaustivo: ricerche di mercato, marketing, sviluppo del prodotto, attività di sensibilizzazione, negoziazione, monitoraggio, adattamento a sistemi informatici, spese legali, spese di viaggio, consulenza in materia fiscale, spese bancarie, costi di subappalto, attività contabile e di rendicontazione, sorveglianza e controlli, segretariato, eventuali valutazioni, audit interno ed esterno, visibilità e pubblicità. Esse tengono conto dei costi addebitati agli intermediari finanziari. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale se necessario]. |
14.5. |
Fatti salvi i massimali di cui all'articolo 14.3 le spese amministrative sono versate al FEI come segue:
|
14.6. |
La commissione di incentivo premia il FEI per il raggiungimento degli obiettivi degli sportelli dedicati, tanto di carattere finanziario quanto di carattere strategico. |
14.7. |
Entro i limiti del massimale di cui all'articolo 14.3 la commissione di incentivo viene versata al FEI in base al raggiungimento degli indicatori di efficienza, in particolare del coefficiente di leva ottenuto in corrispondenza dei target intermedi di cui all'articolo 7 [condizioni da specificare in sede contrattuale]. La commissione di incentivo viene versata posticipatamente con cadenza semestrale. |
14.8. |
La commissione per la gestione delle attività di tesoreria è utilizzata per le attività di gestione della tesoreria. |
14.9. |
L'importo di riserva viene impiegato per la copertura di spese impreviste, ad esempio il contenzioso legale. Il pagamento delle spese impreviste è soggetto all'approvazione preventiva dell'autorità di gestione [condizioni da specificare in sede contrattuale]. |
14.10. |
I costi e le spese di gestione sono coperti prioritariamente a carico delle entrate e dei rimborsi. Se tali entrate e rimborsi sono insufficienti la differenza è posta a carico del contributo versato dallo Stato membro in conformità alle disposizioni del presente articolo. In deroga a quanto sopra l'autorità di gestione remunera il FEI per l'attività del FEI svolta successivamente al 31 dicembre 2023 per mezzo di compensi distinti dai costi e dalle spese di gestione specificati più oltre nel presente accordo di finanziamento. [altre condizioni da specificare in sede contrattuale] |
Articolo 15
Contabilità
15.1. |
Per i conti degli sportelli dedicati il FEI tiene una contabilità separata per le attività connesse a ogni strumento finanziario in conformità alle norme e procedure del FEI. |
15.2. |
Le transazioni finanziarie e i documenti finanziari relativi ad uno sportello dedicato sono conformi:
|
15.3. |
Il FEI conserva la documentazione finanziaria e contabile relativa al contributo versato dello Stato membro per la durata di sette (7) anni successivamente alla data più remota tra la fine del periodo di esecuzione o la risoluzione del presente accordo di finanziamento o la chiusura delle operazioni nel quadro di uno strumento finanziario. |
15.4. |
Il FEI presenta all'autorità di gestione a cadenza annuale la documentazione finanziaria sottoposta a revisione contabile di ogni sportello dedicato. |
Articolo 16
Rendicontazione operativa e finanziaria
16.1. |
Il FEI presenta relazioni all'autorità finanziaria con una frequenza da concordare [ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] sugli aspetti operativi degli sportelli dedicati in conformità all'allegato 5 e nello specifico:
[Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
16.2. |
Il FEI presenta all'autorità di gestione con la frequenza di cui all'articolo 16.1 relazioni sugli aspetti finanziari degli sportelli dedicati in conformità all'allegato 6. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
16.3. |
Entro e non oltre [•] di ogni anno il FEI presenta all'autorità di gestione una relazione annuale che riassume tutti i dati raccolti sugli aspetti operativi e finanziari degli sportelli dedicati fin dalla loro istituzione. Tale relazione annuale viene presentata al riesame del Consiglio degli investitori senza indebito ritardo. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] Il FEI comunica all'autorità di gestione le relazioni di controllo periodiche dei revisori contabili esterni designati nel presente accordo di finanziamento sotto forma di lettera di suggerimenti (management letter). [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] Inoltre qualora necessario le parti possono discutere e concordare altre misure di rendicontazione in riferimento alle operazioni. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale] |
16.4. |
Gli obblighi pertinenti di rendicontazione di cui agli articoli 16.1 e 16.2 si basano sulle informazioni ricevute di volta in volta dal FEI in applicazione dei pertinenti obblighi di rendicontazione compresi negli accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari ai fini dell'attuazione degli sportelli dedicati. L'accordo operativo impone agli intermediari finanziari di presentare le suddette informazioni al FEI. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
16.5. |
Le relazioni da presentare all'autorità di gestione sono espresse in euro. Tali relazioni possono essere estrapolate dalla documentazione finanziaria espressa in altre valute in conformità alle prescrizioni del FEI. Ove necessario gli importi sono convertiti in euro. Salvo se diversamente previsto nel presente accordo di finanziamento, gli importi espressi in una valuta diversa dall'euro e indicati in euro nella relazione comunicata da una parte all'altra sono convertiti in euro al tasso di cambio in vigore alla data della relazione, quale stabilito dalla Banca centrale europea. |
Articolo 17
Audit, controlli e sorveglianza
17.1. |
Nel rispetto della normativa dell'Unione in materia, la Corte dei conti europea e la Commissione europea hanno potere di audit dell'attuazione degli sportelli dedicati. |
17.2. |
Il FEI effettua controlli sull'attuazione degli sportelli dedicati in conformità alle proprie norme, alle proprie politiche e alle proprie procedure e al presente accordo di finanziamento, compresi ove opportuno controlli sul posto su campioni di transazioni rappresentativi e/o basati sul rischio, al fine di assicurare che l'attuazione degli sportelli dedicati sia efficace e corretta, e di prevenire e correggere casi di irregolarità e frode. |
17.3. |
Qualora si sospettino frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, il FEI informa tempestivamente l'OLAF e può in collaborazione con questo prendere le opportune misure conservative, comprese quelle per salvaguardare gli elementi di prova. Nel caso di irregolarità relative al contributo dello Stato membro il FEI informa tempestivamente l'autorità di gestione e intraprende tutto quanto necessario, incluse azioni legali, al fine di recuperare qualsiasi importo dovuto in conformità alle disposizioni dell'accordo operativo, coerentemente con l'allegato 1, e per restituire celermente gli importi recuperati ai conti degli sportelli dedicati. |
17.4. |
Il FEI sorveglia l'attuazione degli sportelli dedicati per mezzo delle relazioni e/o della documentazione finanziaria presentate dagli intermediari finanziari, degli audit interni ed esterni disponibili, nonché di tutti i controlli svolti dagli intermediari finanziari o dal FEI, compresa l'analisi della natura e dell'ampiezza degli errori e delle carenze identificati nei sistemi, unitamente alle azioni correttive intraprese o previste. Il FEI riferisce all'autorità di gestione i risultanti rilevanti di tali attività. |
17.5. |
La sorveglianza dell'attuazione degli sportelli dedicati a cura del FEI è finalizzata a mettere l'autorità di gestione nelle condizioni di valutare i) se il sistema di controllo interno è efficiente ed efficace, ii) se il contributo dello Stato membro è stato usato in conformità alle disposizioni normative e contrattuali applicabili e iii) i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi strategici espressi mediante i pertinenti indicatori di output e di risultato. |
17.6. |
L'autorità di gestione può svolgere controlli e sorvegliare l'attuazione degli sportelli dedicati mediante la partecipazione al Consiglio degli investitori e a mezzo della documentazione finanziaria sottoposta a audit presentata dal FEI in forza dell'articolo 15.4. |
17.7. |
L'OLAF può svolgere indagini, controlli e verifiche sul posto in conformità alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e da loro eventuali successive modifiche o integrazioni, ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, con l'obiettivo di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a qualsiasi operazione di finanziamento effettuata per mezzo degli sportelli dedicati. |
Articolo 18
Valutazione
18.1. |
Le parti possono concordare l'esecuzione di qualsiasi valutazione in merito all'attuazione dell'accordo di finanziamento alle condizioni esposte nel seguito. [Ulteriori condizioni possono essere specificate in sede contrattuale] |
18.2. |
In ogni accordo operativo il FEI impone agli intermediari finanziari di fornire al FEI le informazioni in loro possesso che siano ragionevolmente indispensabili per una valutazione, che sarà eseguita dalla Commissione europea a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'RDC. |
Articolo 19
Appalti di beni, lavori e servizi
19.1. |
Le procedure di appalto del FEI per la fornitura di beni, lavori e servizi nel contesto degli sportelli dedicati si svolgono nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili adottate dal FEI, tenuto conto dei principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, miglior rapporto qualità-prezzo, prevenzione dei conflitti di interesse e non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti, a condizione che, debitamente considerati i costi e i tempi, la pratica del subappalto non comporti costi superiori rispetto all'attuazione a cura del FEI in prima persona. Si precisa che in tale definizione di subappalto non rientra la selezione degli intermediari finanziari in applicazione dell'articolo 9. |
19.2. |
Non sono accettate le candidature alla gestione degli sportelli dedicati presentate da candidati e offerenti che figurano nella base centrale di dati sull'esclusione costituita e gestita dalla Commissione europea in forza del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull'esclusione (15). |
Articolo 20
Visibilità
20.1. |
Il FEI prende tutte le misure opportune previste dal presente accordo di finanziamento per pubblicizzare il fatto che gli sportelli dedicati sono cofinanziati dal [FESR] o dal [FEASR] e inserisce nei pertinenti contratti clausole che impongono le prescrizioni del presente articolo anche agli intermediari finanziari e ai destinatari finali. [Ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] |
20.2. |
Il FEI impone che le informazioni fornite alla stampa, ai soggetti interessati, agli intermediari finanziari e ai destinatari finali degli sportelli dedicati riconoscano che gli sportelli dedicati sono stati realizzati «con il finanziamento dell'Unione europea» (nella lingua pertinente dell'Unione) ed esibiscano in modo adeguato l'emblema dell'Unione (dodici stelle gialle su sfondo blu) in conformità a quanto prescritto dagli accordi di delega. |
20.3. |
Il FEI stabilisce che l'intermediario finanziario svolga le campagne informative, di marketing e pubblicitarie stabilite dal presente accordo di finanziamento [ulteriori condizioni da specificare in sede contrattuale] nel territorio di [NOME DELLO STATO MEMBRO], con l'obiettivo di diffondere la conoscenza degli sportelli dedicati in tale territorio, assicurando altresì che tutti i documenti relativi al sostegno prestato mediante gli sportelli dedicati contengano una frase che indichi che la transazione ha ricevuto il sostegno dell'Unione europea nel quadro dell'«[iniziativa PMI], ossia mediante uno sportello dedicato con il finanziamento dell'Unione europea nel quadro del [FESR] O [FEASR], [COSME] E/O [Orizzonte 2020]». |
20.4. |
Per dimensioni e risalto, il riconoscimento e l'emblema dell'Unione sono chiaramente visibili in modo atto a evitare qualsiasi confusione in merito all'identificazione dell'attività del FEI e all'applicazione agli sportelli dedicati dei privilegi e delle immunità del FEI. |
20.5. |
Tutte le pubblicazioni del FEI che riguardano specificamente gli sportelli dedicati, in qualsiasi forma e mediante qualsiasi mezzo, riportano la seguente dichiarazione di limitazione della responsabilità o una dichiarazione simile nella lingua dell'Unione pertinente: «Il presente documento è stato realizzato con l'assistenza finanziaria dell'Unione europea. Le opinioni in esso espresse non possono in alcun modo esser considerate opinioni ufficiali dell'Unione europea.» |
20.6. |
L'autorità di gestione prende tutte le misure opportune per pubblicizzare il fatto che gli sportelli dedicati sono cofinanziati dal FEI e, a seconda del caso, dalla BEI. Le informazioni trasmesse alla stampa, ai soggetti interessati, agli intermediari finanziari e ai destinatari finali, tutto il relativo materiale pubblicitario, i comunicati, le relazioni e le pubblicazioni ufficiali e le informazioni presenti su Internet includono il riconoscimento che lo sportello dedicato è stato attuato «con il cofinanziamento del Fondo europeo per gli investimenti [e della Banca europea per gli investimenti]» (nella pertinente lingua dell'Unione) ed esibiscono in modo adeguato il logo del FEI e, a seconda del caso, della BEI. |
20.7. |
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza applicabili, alla firma del primo accordo operativo il FEI emette senza indebito indugio dopo la firma un comunicato stampa in inglese che è pubblicato sul sito web del FEI. Il contenuto dei comunicati stampa è deciso dal FEI. |
20.8. |
Le parti si consultano in merito alle relazioni sull'avanzamento e sulla situazione, alle pubblicazioni, ai comunicati stampa e agli aggiornamenti riguardanti il presente accordo di finanziamento prima che siano emessi o pubblicati e si comunicano reciprocamente tali documenti all'atto dell'emissione. |
20.9. |
Il FEI inserisce in ogni accordo operativo le prescrizioni di cui ai pertinenti accordi di delega in merito alla sensibilizzazione degli intermediari finanziari sul sostegno fornito dall'Unione europea. |
Articolo 21
Pubblicazione di informazioni riguardanti gli intermediari finanziari
21.1. |
Il FEI pubblica a cadenza annuale i nomi degli intermediari finanziari che hanno ricevuto un sostegno mediante gli sportelli dedicati in applicazione di quanto disposto dagli accordi di delega. |
21.2. |
I criteri di pubblicazione e il grado di dettaglio tengono conto delle peculiarità del settore finanziario e della natura degli sportelli dedicati, oltre ad essere conformi alle norme specifiche del FESR e del FEASR a seconda del caso. |
Articolo 22
Clausola di cessione
Le parti non possono cedere a terzi, interamente o in parte, i propri diritti od obblighi ai sensi del presente accordo di finanziamento senza la previa autorizzazione scritta dell'altra parte.
Articolo 23
Responsabilità
23.1. |
Il FEI è responsabile nei confronti dell'autorità di gestione dell'adempimento dei propri doveri e obblighi ai sensi del presente accordo di finanziamento con cura e diligenza professionali e risponde di qualsiasi perdita dovuta a suo dolo o colpa grave. |
[23.2 |
In relazione all'attuazione del presente accordo di finanziamento l'autorità di gestione e il FEI negoziano i rimedi contrattuali in relazione a perdite, danni o pregiudizio economico subiti dal FEI.] |
23.3. |
La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi derivanti dal presente accordo di finanziamento per causa di forza maggiore. |
Articolo 24
Legge applicabile e competenza giurisdizionale
24.1. |
Il presente accordo di finanziamento è regolato dalle norme del diritto [da specificare in sede contrattuale] e interpretato conformemente ad esso, in deroga a qualsiasi principio applicabile di conflitti di legge. |
24.2. |
Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole eventuali controversie o reclami riguardanti l'interpretazione, l'applicazione o l'adempimento del presente accordo di finanziamento, comprese la sua esistenza, validità o risoluzione. |
24.3. |
In mancanza di una risoluzione amichevole, le parti concordano che [giurisdizione competente da specificare in sede contrattuale] ha competenza giurisdizionale esclusiva in relazione al presente accordo di finanziamento. |
Articolo 25
Entrata in vigore — Risoluzione
25.1. |
Il presente accordo di finanziamento entra in vigore alla sua sottoscrizione a cura delle parti e rimane in vigore fino alla data più prossima tra il [31 dicembre 2023] o il verificarsi di un evento risolutivo che non sia stato sanato come indicato all'articolo 25.5. |
25.2. |
Al più tardi [6] mesi prima del [31 dicembre 2023] le parti si consultano in merito alla proroga del presente accordo di finanziamento per un periodo ulteriore. |
25.3. |
Se uno o più accordi operativi e/o accordi di garanzia, a seconda del caso, sono ancora in vigore alla data del [31 dicembre 2023] il presente accordo di finanziamento viene prorogato previo accordo delle parti. In assenza di tale accordo il presente accordo di finanziamento rimane in vigore solo in relazione a passività o esposizioni, reali o potenziali, correlate ad un'operazione, fino a quando tale passività o esposizione sia stata cancellata o sia risultata irrecuperabile e sia trascorso ogni possibile termine di prescrizione. |
25.4. |
Durante il periodo di validità del presente accordo di finanziamento ogni parte può risolverlo con effetto immediato notificando all'altra parte che si è verificato un evento risolutivo. |
25.5. |
I motivi che possono causare un evento risolutivo sono esposti di seguito:
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25.6. |
Fermo restando l'articolo 25.9, in caso di risoluzione del presente accordo il FEI è svincolato da qualsiasi obbligo di eseguire l'attività del FEI a partire dalla data effettiva di tale risoluzione. I costi e le spese di gestione ai quali il FEI avrebbe diritto in relazione a periodi precedenti la data effettiva di risoluzione sono considerati scaduti ed esigibili a partire da tale data. [Ulteriori condizioni possono essere specificate se necessario, compresi possibili eventuali adeguamenti dei costi e delle spese di gestione da versare in caso di risoluzione anticipata del presente accordo] |
25.7. |
Le spese sostenute da una delle parti in relazione ad un evento risolutivo sono a carico della parte responsabile del verificarsi di tale evento. |
25.8. |
Alla scadenza o alla risoluzione del presente accordo di finanziamento il saldo netto del contributo dello Stato membro depositato sui conti degli sportelli dedicati viene restituito all'autorità di gestione in applicazione delle modalità di uscita. Tutte le spese sostenute dal FEI in relazione a tale versamento sono a carico dell'autorità di gestione e sono detratte dal contributo dello Stato membro da restituire, salvo che tale versamento avvenga alla risoluzione del presente accordo di finanziamento in seguito alla notifica di un evento risolutivo data dall'autorità di gestione. |
25.9. |
La risoluzione o la scadenza del presente accordo di finanziamento non ha effetto sui diritti e sugli obblighi delle parti quali maturati o esistenti alla data di detta risoluzione o scadenza, compresi senza limitazione i diritti e gli obblighi maturati da una parte in rapporto ad obblighi di pagamento. Alla risoluzione o alla scadenza il presente accordo di finanziamento resta in vigore per qualsiasi passività o esposizione, reale o potenziale, in relazione a qualsiasi operazione, fino a quando tale passività o esposizione sia stata cancellata o sia risultata irrecuperabile e sia trascorso ogni possibile termine di prescrizione; in particolare, il FEI ha il diritto di trattenere gli importi eventualmente necessari, a termini del presente accordo o di qualsiasi accordo operativo, per il pagamento di qualsiasi importo dovuto in osservanza dello stesso o per l'adempimento di qualsiasi obbligo maturato o eventuale derivante dalle operazioni in essere. |
25.10. |
Se il FEI, consultatosi con la Commissione europea, decide che il contributo minimo aggregato agli sportelli dedicati che rappresenta il totale del contributo di tutti gli Stati membri dell'Unione europea partecipanti è insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante, può notificare all'autorità di gestione che si è verificato un evento risolutivo. |
25.11. |
Le disposizioni degli articoli 23 (responsabilità), 24 (legge applicabile e competenza giurisdizionale), 25 (entrata in vigore — risoluzione) e 26 (notifiche e comunicazioni) restano in vigore successivamente alla risoluzione o scadenza del presente accordo di finanziamento. |
25.12. |
In caso di liquidazione degli strumenti finanziari [COSME] E/O [H2020] le parti decidono di comune accordo l'impiego del contributo dello Stato membro. |
Articolo 26
Notifiche e comunicazioni
26.1. |
Le notifiche e le comunicazioni relative al presente accordo di finanziamento sono inviate da una parte all'altra in forma scritta su carta o in formato elettronico secondo le disposizioni dei successivi paragrafi 2 e 3 ai recapiti di seguito:
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26.2. |
Qualsiasi modifica dei recapiti sopra indicati ha effetto solo dopo essere stata notificata per iscritto su carta o in formato elettronico all'altra parte. |
26.3. |
Tali notifiche e comunicazioni si ritengono validamente notificate se [completare]. |
Articolo 27
Modifiche e varie
27.1. |
Qualsiasi modifica o variazione del presente accordo di finanziamento è redatta per iscritto, debitamente firmata da ogni parte e indica la data in cui entra in vigore. |
27.2. |
La mancata pretesa dell'adempimento delle disposizioni del presente contratto di finanziamento in uno o più casi ad opera di una parte non può valere come rinuncia al diritto all'adempimento futuro di tale disposizione e l'obbligo di futuro adempimento dell'altra parte resta in vigore a tutti gli effetti. |
Articolo 28
Allegati
Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente accordo di finanziamento:
Allegato 1 |
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Condizioni di funzionamento degli sportelli dedicati
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Allegato 2 |
: |
Criteri di esclusione relativi agli intermediari finanziari e ai destinatari finali e criteri di ammissibilità relativi al contributo UE [in parte da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
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Allegato 3 |
: |
Domanda di pagamento [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
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Allegato 4 |
: |
Orientamenti per la gestione delle attività di tesoreria [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
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Allegato 5 |
: |
Rendicontazione sugli aspetti operativi degli sportelli dedicati [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
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Allegato 6 |
: |
Rendicontazione sugli aspetti finanziari degli sportelli dedicati [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici] |
ALLEGATO 1
STRUMENTO GARANZIA ILLIMITATA (16)
Iniziativa PMI — Opzione 1
STRUMENTO GARANZIA ILLIMITATA DELL'INIZIATIVA PMI — OPZIONE 1
Questo strumento prevede l'impiego di garanzie illimitate fornite dal FEI per coprire il rischio di credito inerente a prestiti, leasing o garanzie a favore delle PMI. Lo strumento garanzia illimitata dell'iniziativa PMI si basa sul mantenimento del rischio, a diversi livelli, a carico di risorse UE (COSME e/o Orizzonte 2020), FESR, FEASR, oltre che di risorse provenienti dal gruppo BEI e in potenza da banche nazionali per la promozione economica e da programmi nazionali di garanzia.
Con l'impiego dello strumento garanzia illimitata dell'iniziativa PMI, il FEI fornirebbe garanzie illimitate fino a importi massimi concordati. Gli enti finanziari cedenti conservano un interesse rilevante nei rispettivi portafogli garantiti, in quanto mantengono un'esposizione economica pari al 20 % di ogni prestito garantito, al fine di assicurare l'indispensabile convergenza degli interessi.
Gli intermediari finanziari ricevono ciascuno una garanzia illimitata dal FEI in cambio del versamento di una commissione di garanzia. Il rischio più elevato del portafoglio così ottenuto è coperto con una combinazione di contributo dello Stato membro e risorse provenienti da COSME e/o Orizzonte 2020. Il rischio meno elevato del portafoglio così ottenuto rimane a carico di una combinazione di risorse provenienti dal gruppo BEI fino a importi massimi concordati, e in potenza da banche nazionali per la promozione economica e da programmi nazionali di garanzia. Tale trasferimento del rischio di credito non accompagnato da provvista («unfunded»), che consente un parziale trasferimento del rischio di credito a terzi senza un effettivo scorporo del portafoglio di attività dal bilancio dell'ente finanziario, offrirebbe all'ente finanziario cedente l'opportunità di ottenere, nei casi in cui ciò sia possibile, un alleggerimento dei requisiti patrimoniali. Tale operazione dovrebbe prendere in considerazione gli obblighi normativi del paese di pertinenza.
La costituzione (origination), la dovuta diligenza, la documentazione e il servicing del portafoglio, composto di transazioni di prestito, leasing o garanzia a favore delle PMI ammissibili, sono eseguiti dagli intermediari finanziari in conformità alle loro procedure abituali di costituzione e di servicing del portafoglio. L'intermediario finanziario (o subintermediario finanziario nel caso delle controgaranzie) mantiene una relazione diretta di concessione di credito al cliente con ogni destinatario finale. L'intermediario finanziario fornisce informazioni sul portafoglio a cadenza regolare al FEI, che a sua volta trasmette tutte le informazioni pertinenti ai soggetti che si assumono il rischio in forza dei pertinenti accordi.
L'intermediario finanziario devolve alle PMI nella sua totalità il beneficio costituito dagli aiuti di Stato, così come definito nelle condizioni indicative e secondo la formula specificata alle successive sezioni 5 e 6. Si ritiene inoltre che i costi impliciti (rischio per la reputazione, rischio finanziario, rischio amministrativo, rischio relativo all'attuazione del comparto (17)) in capo all'intermediario finanziario compensino qualsiasi vantaggio correlato alle risorse statali (ovvero al contributo dello Stato membro), assicurando in tal modo che l'intermediario finanziario non sia beneficiario di aiuti indebiti.
Tranne nei casi esplicitamente previsti, i termini definiti nel presente allegato 1 hanno lo stesso significato dei termini corrispondenti definiti nel presente modello di accordo di finanziamento.
Condizioni indicative delle garanzie illimitate nel quadro dell'opzione 1
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Ambito dello strumento finanziario |
L'intermediario finanziario costituisce un portafoglio di nuovo finanziamento del debito (soggetto a un coefficiente di leva minimo) per il quale riceve una garanzia illimitata del portafoglio (sotto forma di garanzie dirette, controgaranzie o cogaranzie) dal FEI contro il pagamento di una commissione di garanzia. Il FEI provvede alla gestione quotidiana dello strumento finanziario gestendo il contributo dello Stato membro, il contributo UE (ossia i contributi ai sensi del [regolamento COSME] e/o dal [regolamento H2020], il contributo FEI e il rischio di credito assunto dalla BEI e eventualmente dalle banche nazionali per la promozione economica). |
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Garanzia |
La garanzia è fornita dal FEI all'intermediario finanziario contro il pagamento di una commissione di garanzia. La garanzia copre una parte (entro il limite del tasso di garanzia) del rischio di credito associato ad un portafoglio di nuovo finanziamento del debito sottostante (il «portafoglio)». |
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Tasso di garanzia |
Fino all'80 % di ogni transazione del portafoglio, in modo che l'intermediario finanziario mantenga un interesse economico rilevante nel portafoglio, pari ad almeno il 20 % dell'esposizione economica da esso costituita, al fine di assicurare l'indispensabile convergenza degli interessi. |
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Struttura |
La garanzia copre, entro il limite del tasso di garanzia, gli importi relativi agli inadempimenti subiti dall'intermediario finanziario per ogni transazione ammissibile oggetto di inadempimento inclusa nel portafoglio. Il contributo dello SM è usato per coprire il rischio più elevato del portafoglio entro il limite di una percentuale da determinare in considerazione dell'effetto moltiplicatore del contributo dello Stato membro concordato nell'accordo di finanziamento. Ciò può avere come esito normale che il 100 % di tale importo sia assorbito per la copertura delle perdite nette del portafoglio. La parte del portafoglio esposta al secondo maggior rischio è coperta da una combinazione di risorse provenienti dal FEI, dal bilancio UE e dall'autorità di gestione. Il rischio residuo del portafoglio è a carico di una combinazione di risorse provenienti dal gruppo BEI e in potenza da banche nazionali per la promozione economica e da programmi nazionali di garanzia. Le risorse fornite dai diversi soggetti che assumono il rischio sono definite ad un livello tale che il rischio sia compatibile con la tolleranza al rischio del gruppo BEI e di tutti gli altri potenziali soggetti che si assumono il rischio. Ogni portafoglio è sufficientemente omogeneo e presenta una diversificazione del pool sufficiente a permettere al FEI di assegnare un rating con l'applicazione della propria metodologia di valutazione del rischio. |
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Importi oggetto di inadempimento |
Capitale e interessi non rimborsati e rimasti a carico dell'intermediario finanziario in relazione alle transazioni oggetto di inadempimento incluse nel portafoglio. |
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Periodo di disponibilità |
Il FEI e l'intermediario finanziario concordano un periodo di disponibilità (generalmente fino a 3 anni) durante il quale le transazioni possono essere inserite nel portafoglio. |
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Destinatari finali ammissibili |
I destinatari finali devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità definiti dall'RDC all'articolo 37, paragrafo 4, e all'articolo 39, nonché degli specifici requisiti di ammissibilità stabiliti dai regolamenti FESR e FEASR. |
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Criteri di ammissibilità COSME |
Cfr. allegato 2. |
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Criteri di ammissibilità Orizzonte 2020 |
Cfr. allegato 2. |
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Esclusione |
Se una transazione non è conforme ai criteri di ammissibilità viene esclusa dal portafoglio (e non è coperta dalla garanzia). In determinate circostanze limitate e in applicazione di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera a) dell'RDC, se tale mancanza di conformità non è dipesa dell'intermediario finanziario si può avere un mantenimento della copertura di garanzia. |
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Coefficiente di leva prescritto per il contributo dello Stato membro |
Il coefficiente di leva è calcolato come il totale del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili diviso per il contributo dello Stato membro. Il coefficiente di leva minimo deve costituire un multiplo di almeno [X] volte del contributo totale dello Stato membro. |
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Coefficiente di leva minimo prescritto per il contributo nel quadro di COSME |
In caso di contributo nel quadro del regolamento COSME, se applicabile, il volume del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili conforme alle prescrizioni in materia di coefficiente di leva così come formulate nella base giuridica COSME e nell'accordo delega deve rispettare altresì i criteri di ammissibilità COSME. |
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Coefficiente di leva minimo prescritto per il contributo nel quadro di Orizzonte 2020 |
In caso di contributo nel quadro del regolamento H2020, se applicabile, il volume del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili conforme alle prescrizioni in materia di coefficiente di leva così come formulate nella base giuridica H2020 e nell'accordo delega deve rispettare altresì i criteri di ammissibilità Orizzonte 2020. |
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Commissione di garanzia |
Il FEI addebita all'intermediario finanziario la commissione di garanzia relativa alle transazioni inserite nel portafoglio. La commissione di garanzia, espressa come [X]% annuo, viene calcolata trimestralmente sull'importo residuo del portafoglio. |
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Determinazione del prezzo del contributo dello Stato membro |
Il prezzo del contributo dello Stato membro viene stabilito ad un livello commensurato al rischio pertinente assunto, fatta eccezione per la copertura della parte a rischio più elevato del portafoglio, per la quale il prezzo è fissato a zero (ossia il contributo dello Stato membro viene fornito senza addebito). |
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Penali |
Cfr. articolo 7. |
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Rendicontazione |
Cfr. allegato 5. |
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Sorveglianza e audit |
Cfr. articolo 17. |
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Devoluzione del beneficio |
Il FEI valuta il meccanismo di devoluzione del beneficio ai destinatari finali. Tale meccanismo è compreso nel processo di selezione degli intermediari finanziari e contribuisce alla decisione finale del FEI sull'eventuale stipula di un accordo di garanzia e sulle relative condizioni. La devoluzione del beneficio si applica, per la parte del nuovo finanziamento del debito coperta dalla garanzia, al tasso di interesse standard addebitato ai destinatari finali mediante la riduzione del premio per il rischio di credito/premio di garanzia. Essa è adeguatamente documentata. |
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Beneficio totale |
Il beneficio totale è definito, per la parte del credito coperta dalla garanzia, come la riduzione del tasso di interesse o della commissione di garanzia, a seconda del caso, addebitato dall'intermediario finanziario ai destinatari finali, tenuto conto del rischio di credito assunto sottostante e dell'effetto e del costo della garanzia. Poiché l'intermediario finanziario non riceve alcuna remunerazione/finanziamento dal FEI, la valutazione del beneficio totale riguarda unicamente il premio per il rischio di credito. L'intermediario finanziario prende in considerazione il costo della garanzia (la commissione di garanzia) nel calcolare il nuovo premio per il rischio di credito/nuovo premio di garanzia relativamente ad ogni prestito o garanzia. Il beneficio totale si ricava con la formula seguente: beneficio totale = premio per il rischio di credito standard/premio di garanzia standard — commissione di garanzia. |
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Beneficio costituito dagli aiuti di Stato |
Il beneficio costituito dagli aiuti di Stato, per la parte del prestito coperta dalla garanzia, è una quota del beneficio totale, proporzionale al contributo dello Stato membro (18) al portafoglio del nuovo finanziamento del debito, ottenuta con la formula seguente: beneficio costituito dagli aiuti di Stato = beneficio totale * % del contributo dello Stato membro alla garanzia (la parte garantita del portafoglio di nuovo finanziamento del debito). Il beneficio costituito dagli aiuti di Stato è devoluto nella sua totalità dall'intermediario finanziario al destinatario finale. |
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Calcolo dell'ESL |
Per quanto riguarda il destinatario finale il beneficio costituito dagli aiuti di Stato è considerato un abbuono d'interessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento «de minimis». L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) si calcola con la formula seguente: ESL = importo garantito del prestito (19) * scadenza (vita media ponderata) del prestito (garanzia) (20) * beneficio costituito dagli aiuti di Stato L'intermediario finanziario calcola l'ESL per ogni singolo prestito (garanzia) (20) del portafoglio di nuovo finanziamento del debito e lo comunica al FEI. In nessun caso l'ESL può superare la soglia indicata nel regolamento «de minimis». |
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Penali connesse agli aiuti di Stato |
Il FEI addebita all'intermediario finanziario una penale connessa agli aiuti di Stato se il beneficio costituito dagli aiuti di Stato non viene devoluto nella sua totalità al destinatario finale. |
STRUMENTO CARTOLARIZZAZIONE
Iniziativa PMI — Opzione 2
STRUMENTO CARTOLARIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PMI — OPZIONE 2
Tale strumento prevede l'uso di transazioni di cartolarizzazione garantite da prestiti, leasing o garanzie alle PMI, con le quali risorse dell'UE (di COSME e/o Orizzonte 2020), del FESR/FEASR, unitamente a risorse del gruppo BEI e in potenza anche di banche nazionali per la promozione economica, di programmi nazionali di garanzia e di altri investitori istituzionali, sottoscriverebbero o garantirebbero determinati importi caratterizzati da livelli diversi di rischio.
Nello strumento cartolarizzazione un portafoglio di strumenti finanziari ammissibili destinati alle PMI è usato come garanzia di titoli negoziabili (tranche), diversificati secondo il livello di rischio.
Sarebbe altresì possibile un trasferimento del rischio di credito non accompagnato da provvista («unfunded») (cartolarizzazione sintetica), che consentirebbe il trasferimento del rischio di credito a terzi senza un effettivo scorporo del portafoglio di attività dal bilancio della banca e offrirebbe quindi alla banca cedente l'opportunità di ottenere un alleggerimento dei requisiti patrimoniali. Tali operazioni dovrebbero prendere in considerazione gli obblighi normativi del paese di pertinenza.
Lo strumento cartolarizzazione garantisce una quota significativa del portafoglio sottostante ammissibile di finanziamento del debito a fronte dell'impegno dell'intermediario finanziario pertinente di creare un portafoglio aggiuntivo anche con l'uso di risorse mobilitate a seguito della transazione di cartolarizzazione volta ad assicurare nuovi finanziamenti alle PMI.
Nell'ambito dello strumento cartolarizzazione dell'iniziativa PMI, il FEI e la BEI (in potenza unitamente a banche nazionali per la promozione economica, programmi nazionali di garanzia e altri investitori istituzionali) sottoscriverebbero o garantirebbero determinate tranche fino a importi massimi concordati. Gli enti finanziari cedenti conservano un interesse rilevante nella transazione, quale una quota adeguata (minimo 50 %) della tranche relativa alle prime perdite (junior) e un'esposizione adeguata in rapporto ad ogni tranche collocata presso gli investitori, o applicano modalità simili, al fine di assicurare l'indispensabile convergenza degli interessi e la conformità al requisito di mantenimento del rischio di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013.
Il rating della tranche di rango più elevato (senior) e di quella relativa alle seconde perdite (mezzanine) deve essere compatibile con la tolleranza al rischio del gruppo BEI e in potenza delle banche nazionali per la promozione economica, dei programmi nazionali di garanzia e di investitori istituzionali terzi, che possono investire anche nelle tranche di rango senior di tali cartolarizzazioni, aumentando in tal modo il coefficiente di leva delle risorse di bilancio impegnate.
Le tranche di rango junior e mezzanine non trattenute dall'istituzione cedente sono sottoscritte da una combinazione di risorse FESR/FEASR, COSME/Orizzonte 2020 e risorse proprie del FEI.
Le autorità di gestione disposte a partecipare al programma di garanzia (mediante il FEI ma con il rischio a carico del contributo dei fondi SIE) garantiscono fino al 50 % della tranche di rango junior o vi investono in quella stessa percentuale.
La costituzione (origination), la dovuta diligenza, la documentazione e il servicing del portafoglio cartolarizzato, composto di prestiti, leasing o garanzie a favore di PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti, sono effettuati dagli intermediari finanziari in conformità alle loro procedure abituali di costituzione e di servicing del portafoglio.. Gli intermediari finanziari mantengono di norma una relazione diretta di concessione di credito al cliente con ogni destinatario finale con ogni PMI. Gli intermediari finanziari forniscono trimestralmente informazioni sul portafoglio cartolarizzato nonché sul portafoglio aggiuntivo (di finanziamento a favore delle PMI appena creato) rispettivamente alla BEI e al FEI fino alla conclusione della transazione di cartolarizzazione.
Condizioni indicative della cartolarizzazione
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Ambito dello strumento finanziario |
Con la cartolarizzazione delle attività gli intermediari finanziari operano al fine di sbloccare capitali soggetti a vincoli normativi ed economici e/o di ottenere nuove fonti di finanziamento che permettano all'intermediario finanziario di costituire nuovo finanziamento del debito a favore di destinatari finali ammissibili (costituire un portafoglio aggiuntivo). L'intermediario finanziario riceve una garanzia/un investimento dal FEI per coprire il portafoglio cartolarizzato in cambio del pagamento di una commissione e dell'impegno a costituire un portafoglio di nuovo finanziamento del debito (soggetto a un coefficiente di leva minimo). Il FEI provvede alla gestione quotidiana dello strumento finanziario gestendo il contributo dello Stato membro, il contributo UE (ossia i contributi ai sensi del [regolamento COSME] e/o del [regolamento H2020], il contributo FEI e il rischio di credito assunto dalla BEI e in potenza dalle banche nazionali per la promozione economica). |
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Struttura della transazione |
Sono consentite sia cartolarizzazioni cash («pro soluto») sia sintetiche (non accompagnate da provvista o «unfunded»). Una cartolarizzazione cash è una transazione con cui l'istituzione cedente (l'intermediario finanziario) cartolarizza attività raggruppandole nel portafoglio cartolarizzato e vendendo il portafoglio cartolarizzato ad una società veicolo (special purpose entity, «SPE»). La SPE finanzia l'acquisto del portafoglio cartolarizzato mediante l'emissione di effetti garantiti dalle attività di cui sopra (titoli garantiti da attività, Asset-Backed Securities o «ABS»). I ricavi dell'emissione di tali effetti sono usati dalla SPE per versare il prezzo d'acquisto del portafoglio cartolarizzato all'intermediario finanziario. In una cartolarizzazione sintetica l'intermediario finanziario mantiene le attività in questione nel proprio bilancio e il FEI copre parte del rischio del portafoglio cartolarizzato. Ciò può comportare un alleggerimento dei requisiti patrimoniali per l'intermediario finanziario. Il FEI suddivide in tranche il portafoglio cartolarizzato in base al rischio delle transazioni sottostanti. La tranche di rango junior è composta dalla parte che rappresenta il rischio più elevato del portafoglio cartolarizzato fino ad una percentuale predefinita, prendendo in considerazione le caratteristiche del portafoglio, gli obblighi di miglioramento della qualità del credito e il coefficiente di leva prescritto per il contributo dello Stato membro. Il contributo dello Stato membro copre fino al 50 % della tranche di rango junior mentre la parte residua di tale tranche resta in capo all'intermediario finanziario. Ciò può avere come esito normale che il 100 % di tale importo sia assorbito per la copertura delle perdite nette del portafoglio. La tranche di rango mezzanine è composta dalla parte del portafoglio cartolarizzato esposta al secondo maggior rischio e comprende tre sub-tranche per le quali si applica una combinazione di risorse a carico del FEI, del bilancio UE e dell'autorità di gestione. In particolare il contributo dello Stato membro copre il rischio della parte inferiore della tranche di rango mezzanine («lower mezzanine tranche»). Il contributo stabilito dal [regolamento COSME] e/o dal [regolamento H2020] copre il rischio della parte centrale della tranche di rango mezzanine («middle mezzanine tranche»). Il contributo del FEI copre il rischio della parte superiore della tranche di rango mezzanine («upper mezzanine tranche»). La dimensione della tranche di rango mezzanine è determinata dal FEI, prendendo in considerazione le caratteristiche del portafoglio, gli obblighi di miglioramento della qualità del credito e il coefficiente di leva prescritto per il contributo dello Stato membro. Le parti inferiore e centrale della tranche di rango mezzanine costituiscono fino a [percentuali predeterminate] del portafoglio cartolarizzato. La tranche di rango senior comprende il rischio residuo del portafoglio cartolarizzato e viene finanziata/mantenuta applicando una combinazione di risorse provenienti dal gruppo BEI fino a un importo massimo concordato, e in potenza da banche nazionali per la promozione economica, da programmi nazionali di garanzia e da altri investitori. Le tranche di rango senior e «upper mezzanine» sono definite a livello tale che il rischio sia compatibile con la tolleranza al rischio del gruppo BEI e di tutti gli altri soggetti partecipanti che si assumono il rischio. |
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Portafoglio cartolarizzato |
Il portafoglio cartolarizzato può comprendere attività esistenti (finanziamento del debito a favore di PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti) unitamente a portafogli di nuovo finanziamento del debito a favore delle PMI. Ogni portafoglio cartolarizzato è sufficientemente omogeneo e presenta una diversificazione del pool sufficiente a permettere al FEI di assegnare un rating con l'applicazione della propria metodologia di valutazione del rischio. I portafogli esistenti non sono inseriti nel portafoglio cartolarizzato al termine del periodo d'impegno. |
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Portafoglio aggiuntivo |
Ogni intermediario finanziario si impegna in sede contrattuale a fornire nuovo finanziamento del debito ai destinatari finali ammissibili (portafoglio aggiuntivo). La violazione da parte dell'intermediario finanziario di qualsiasi obbligo specificato nel pertinente accordo operativo non incide sulla garanzia emessa in rapporto al portafoglio cartolarizzato. |
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Coefficiente di leva prescritto per il contributo dello Stato membro |
Il coefficiente di leva è calcolato come il totale del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili diviso per il contributo dello Stato membro. Il coefficiente di leva minimo deve costituire un multiplo di almeno [X] volte del contributo totale dello Stato membro. |
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Periodo di disponibilità |
Il FEI e l'intermediario finanziario concordano un periodo di disponibilità (generalmente fino a [3] anni) durante il quale le transazioni sono inserite nel portafoglio. |
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Destinatari finali ammissibili |
I destinatari finali devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità definiti dall'RDC all'articolo 37, paragrafo 4, e all'articolo 39, nonché degli specifici requisiti di ammissibilità stabiliti dai regolamenti FESR e FEASR. |
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Criteri di ammissibilità COSME |
Cfr. il regolamento COSME. |
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Criteri di ammissibilità Orizzonte 2020 |
Cfr. il regolamento Orizzonte 2020. |
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Coefficiente di leva minimo prescritto per il contributo nel quadro di COSME |
In caso di contributo nel quadro del regolamento COSME, se applicabile, il volume del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili conforme alle prescrizioni in materia di coefficiente di leva così come formulate nella base giuridica COSME e nell'accordo delega deve rispettare altresì i criteri di ammissibilità COSME. |
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Coefficiente di leva minimo prescritto per il contributo nel quadro di Orizzonte 2020 |
In caso di contributo nel quadro del regolamento H2020, se applicabile, il volume del nuovo finanziamento del debito a favore dei destinatari finali ammissibili conforme alle prescrizioni in materia di coefficiente di leva così come formulate nella base giuridica H2020 e nell'accordo delega deve rispettare altresì i criteri di ammissibilità Orizzonte 2020. |
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Commissione |
La commissione viene stabilita in base ai prezzi determinati per le rispettive tranche da ciascuno dei soggetti che si assumono il rischio degli strumenti finanziari (cfr. determinazione dei prezzi più oltre). Il FEI addebita all'intermediario finanziario una percentuale del [X] % annuo in rapporto alla parte coperta del portafoglio cartolarizzato. |
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Determinazione del prezzo della tranche di rango senior |
Il prezzo viene stabilito come una percentuale predefinita annuale dal gruppo BEI e dagli altri potenziali soggetti che si assumono il rischio in conformità alla loro politica dei prezzi. |
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Determinazione del prezzo della tranche di rango mezzanine |
Per la tranche di rango mezzanine il prezzo viene fissato a [X] % annuo dal FEI in conformità alla propria politica dei prezzi. Per le tranche di rango «middle mezzanine» e «lower mezzanine» il prezzo viene stabilito in modo tale da sostenere il rischio in relazione alle perdite previste delle rispettive tranche. In casi debitamente giustificati, il prezzo può anche essere ulteriormente ridotto per attirare intermediari finanziari. |
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Determinazione del prezzo della tranche di rango junior |
È pari a zero (ossia la tranche di rango junior, esclusa la quota che rimane all'istituzione cedente, viene ceduta senza addebito). |
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Penali |
Cfr. articolo 7. |
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Rendicontazione |
Cfr. allegato 5. |
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Sorveglianza e audit |
Cfr. articolo 17. |
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Devoluzione del beneficio |
Il FEI valuta il meccanismo di devoluzione del beneficio dall'intermediario finanziario ai destinatari finali nel portafoglio aggiuntivo. Tale meccanismo è compreso nel sistema a punteggio per la selezione degli intermediari finanziari e contribuisce alla decisione finale del FEI sull'eventuale stipula di un accordo di garanzia e sulle relative condizioni. La devoluzione del beneficio si applica al tasso di interesse standard addebitato ai destinatari finali nell'ambito del nuovo finanziamento del debito nel portafoglio aggiuntivo mediante la riduzione del premio per il rischio di credito. Il meccanismo di devoluzione del beneficio è adeguatamente documentato. |
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Beneficio totale |
Il beneficio totale tiene conto del beneficio apportato all'intermediario finanziario per ogni tranche del portafoglio cartolarizzato. Il beneficio totale si calcola come differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo addebitato dal FEI per ogni tranche con identico livello di rischio. Il livello di rischio di ogni tranche viene definito mediante la metodologia di rating interna del FEI. In assenza di un prezzo di mercato il FEI applica il premio «esente» per un livello di rischio equivalente per le garanzie, di cui alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 25). Il premio «esente» per la tranche di rango junior è pari al 10 % annuo. Il beneficio totale si ricava con la formula seguente: beneficio totale = somma dei benefici delle singole tranche Il beneficio della singola tranche si calcola con la formula seguente: beneficio della singola tranche = (prezzo di mercato della tranche — commissione) * importo totale in EUR della tranche * scadenza della tranche (vita media ponderata) |
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Beneficio costituito dagli aiuti di Stato |
Il vantaggio totale costituito dagli aiuti di Stato è una quota del beneficio totale proporzionale al contributo dello Stato membro (21) al portafoglio cartolarizzato. Il beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato apportato ad un intermediario finanziario si calcola con la formula seguente: beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato (in EUR) = somma di (beneficio della singola tranche * la % del contributo dello Stato membro nella tranche). Il beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato è devoluto nella sua totalità dall'intermediario finanziario a tutti i destinatari finali inseriti nel portafoglio aggiuntivo. Il beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato per ogni destinatario finale si calcola con la formula seguente: beneficio costituito dagli aiuti di Stato (abbuono d'interessi in punti base) = (beneficio totale costituito dagli aiuti di Stato/nuovo finanziamento del debito nel portafoglio aggiuntivo)/scadenza del portafoglio aggiuntivo (vita media ponderata) |
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Calcolo dell'ESL |
Il beneficio costituito dagli aiuti di Stato a favore dei destinatari finali nel portafoglio aggiuntivo è considerato un abbuono d'interessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento «de minimis». L'equivalente sovvenzione lordo (ESL) si calcola con la formula seguente: ESL = importo nominale del prestito * scadenza (vita media ponderata) del prestito * beneficio costituito dagli aiuti di Stato L'intermediario finanziario calcola l'ESL per ogni singolo prestito del portafoglio aggiuntivo e lo comunica al FEI. In nessun caso l'ESL può superare la soglia indicata nel regolamento de minimis. |
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Divieto di beneficio aggiuntivo sotto forma di alleggerimento dei requisiti patrimoniali |
In applicazione delle pertinenti norme nazionali relative ai requisiti patrimoniali, il volume del nuovo finanziamento del debito va fissato ad un livello non inferiore al volume del finanziamento del debito a favore delle PMI che potrebbe essere prevedibilmente generato dagli intermediari finanziari usando il capitale sbloccato grazie al contributo dello Stato membro. |
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Penali connesse agli aiuti di Stato |
Il FEI addebita all'intermediario finanziario una penale connessa agli aiuti di Stato se il beneficio costituito dagli aiuti di Stato non viene devoluto nella sua totalità al destinatario finale. |
ALLEGATO 2
Criteri di esclusione degli intermediari finanziari e dei destinatari finali e criteri di ammissibilità relativi al contributo UE
1. CRITERI DI ESCLUSIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Non sono selezionati gli intermediari finanziari che si trovano in una delle situazioni sotto indicate se tale situazione, secondo il parere professionale del FEI, è tale da compromettere la loro capacità di attuare uno strumento finanziario:
1. |
sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere; |
2. |
sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare una transazione; |
3. |
è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione; |
4. |
si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione degli intermediari finanziari; |
5. |
figurano nella base centrale di dati sull'esclusione di cui all'articolo 9.5, lettera e); |
6. |
sono stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano i principi della raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805]; |
7. |
la loro attività economica non è conforme agli orientamenti del FEI in relazione ai settori esclusi. |
I punti 2 e 3 non si applicano qualora gli intermediari finanziari possano dimostrare in maniera soddisfacente a giudizio del FEI che sono state adottate idonee misure rispetto alle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei cui confronti sia stata emessa una delle sentenze di cui ai punti 2 o 3.
2. CRITERI DI ESCLUSIONE DEI DESTINATARI FINALI
I destinatari finali non possono essere selezionati dagli intermediari finanziari se si trovano in una delle situazioni sotto indicate:
1. |
non sono in potenza economicamente solidi; |
2. |
sono stabiliti in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805]; |
3. |
sono in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali, ovvero è in corso a loro carico un procedimento di tal genere; |
4. |
sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato riguardante la loro condotta professionale tale da compromettere la loro capacità di attuare un'operazione; |
5. |
è stata emessa nei loro confronti una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione; |
6. |
si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei destinatari finali; |
7. |
figurano nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008; |
8. |
la loro attività d'impresa comprende una delle seguenti tipologie:
|
9. |
la loro attività economica non è conforme agli orientamenti del FEI in relazione ai settori esclusi; |
10. |
hanno ricevuto nuovo finanziamento del debito in violazione delle norme sul cumulo stabilite nel pertinente regolamento «de minimis»; |
11. |
hanno ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; |
12. |
hanno ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. |
3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI AL CONTRIBUTO UE
3.1. |
Criteri di ammissibilità relativi al contributo UE agli strumenti finanziari COSME [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici, subordinatamente ad un accordo tra la Commissione e il FEI, nell'accordo di delega relativo a COSME] |
3.2. |
Criteri di ammissibilità relativi al contributo UE agli strumenti finanziari H2020 [da presentare nel contesto degli accordi di finanziamento specifici, subordinatamente ad un accordo tra la Commissione e il FEI, nell'accordo di delega relativo a H2020] |
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
(2) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(3) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(6) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.
(7) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.
(8) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.
(9) GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.
(10) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(11) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(12) GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.
(13) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(14) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(15) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 12.
(16) «Garanzia illimitata» è il termine usato all'articolo 39 dell'RDC.
(17) Le prescrizioni specifiche connesse alla partecipazione al comparto comprendono:
a) |
un coefficiente di leva minimo, per conseguire un portafoglio con un volume minimo di nuovo finanziamento del debito, che rispetti i criteri di ammissibilità per il contributo dello Stato membro; |
b) |
un volume minimo di nuovo finanziamento del debito che rispetti anche i parametri di ammissibilità vigenti per COSME e/o Orizzonte 2020; |
c) |
valutazione e controllo dei criteri di ammissibilità; |
d) |
penali in caso di mancato raggiungimento del coefficiente di leva minimo in corrispondenza di target intermedi e di mancata devoluzione del beneficio costituito dagli aiuti di Stato; |
e) |
obblighi di devoluzione del beneficio che comprendono la valutazione del relativo meccanismo e la rendicontazione al FEI; |
f) |
calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per ogni singolo prestito del portafoglio di nuovo finanziamento del debito e rendicontazione al FEI; |
g) |
visibilità del sostegno UE nella documentazione contrattuale indirizzata ai destinatari finali e nel materiale di marketing; |
h) |
impegni di audit e sorveglianza nei confronti della Commissione europea e della Corte dei conti europea. |
I rischi e le prescrizioni di cui sopra costituiscono un costo implicito per l'intermediario finanziario che non riceve alcuna remunerazione per le attività di gestione della transazione, e quindi nessun rimborso di spese amministrative né commissione di risultato.
(18) Per quanto riguarda la valutazione ai fini degli aiuti di Stato è pertinente solo il contributo dello Stato membro. Le risorse fornite dalla Commissione e le risorse proprie della BEI e del FEI non costituiscono aiuti di Stato.
(19) Importo garantito del prestito = importo nominale del prestito (importo nominale della garanzia) * tasso di garanzia.
(20) Nel caso delle controgaranzie.
(21) Per quanto riguarda la valutazione ai fini degli aiuti di Stato è pertinente solo il contributo dello Stato membro al FEI per il portafoglio cartolarizzato. Le risorse fornite dalla Commissione e le risorse proprie della BEI e del FEI non costituiscono aiuti di Stato.