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Document 32014A1003(01)

    Parere della Commissione, del 2 ottobre 2014 , relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal deposito nazionale di rifiuti radioattivi, ubicato nelle adiacenze del sito della centrale nucleare di Mochovce, nella Repubblica slovacca

    GU C 347 del 3.10.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    3.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 347/1


    PARERE DELLA COMMISSIONE

    del 2 ottobre 2014

    relativo al piano di smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dal deposito nazionale di rifiuti radioattivi, ubicato nelle adiacenze del sito della centrale nucleare di Mochovce, nella Repubblica slovacca

    (Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

    (2014/C 347/01)

    La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

    Il 24 marzo 2014 la Commissione europea ha ricevuto dal governo slovacco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di Mochovce.

    Sulla base di tali dati e di ulteriori informazioni richieste dalla Commissione il 29 aprile 2014 e fornite dalle autorità slovacche il 5 giugno 2014, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

    1.

    La distanza tra il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie l’Ungheria, è di circa 40 km.

    2.

    Durante il periodo di operatività del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi:

    I rifiuti radioattivi vi saranno collocati senza l’intenzione di recuperarli.

    Il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi sarà oggetto esclusivamente di un’autorizzazione per lo scarico di effluenti radioattivi liquidi. In condizioni operative normali, il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi non rilascerà effluenti radioattivi aeriformi e gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi non sono tali da comportare un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.

    In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario.

    3.

    Dopo il periodo di operatività del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi:

    le misure previste per la chiusura definitiva del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, descritte nei dati generali, offrono l’assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine.

    In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito nazionale dei rifiuti radioattivi ubicato nelle adiacenze del sito della centrale nucleare di Mochovce, nella Repubblica slovacca, non è tale da comportare, né durante la sua normale vita operativa né dopo la sua chiusura definitiva e nemmeno in caso di incidente del tipo e della portata contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2014

    Per la Commissione

    Günther OETTINGER

    Vicepresidente


    (1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.


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