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Document 32012D0223(01)

Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2012 , che istituisce il gruppo di esperti sulla politica penale dell'Unione europea

GU C 53 del 23.2.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

23.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 53/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2012

che istituisce il gruppo di esperti sulla politica penale dell'Unione europea

2012/C 53/05

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del trattato, l'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

(2)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 20 settembre 2011, intitolata «Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale» (1) sottolinea l'importanza di sviluppare una politica penale dell’Unione europea coerente e coesa, basata anche sulle discussioni di un gruppo di esperti.

(3)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti nel campo del diritto penale dell'Unione europea e definirne i compiti e la struttura.

(4)

Il gruppo dovrebbe aiutare la Commissione a sviluppare una politica penale dell’Unione europea e consigliarla su tutte le questioni connesse. Dovrebbe inoltre fornire consulenza sulla raccolta di prove fattuali onde valutare se per attuare efficacemente una politica dell'Unione siano indispensabili misure di diritto penale dell'Unione europea.

(5)

Il gruppo dovrebbe essere composto da un massimo di venti esperti altamente qualificati, nominati a titolo personale, che rappresentino un campione equilibrato in termini di competenze professionali e regioni geografiche.

(6)

Il mandato dei membri del gruppo dovrebbe essere triennale e rinnovabile.

(7)

Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(8)

È necessario che i dati personali relativi ai membri del gruppo siano trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti sulla politica penale dell'Unione europea (di seguito, «il gruppo»).

Articolo 2

Compiti

Il gruppo ha il compito di consigliare la Commissione in materia di diritto penale sostanziale nell'ambito dello sviluppo di una politica penale dell'Unione europea. Ciò comprende, in particolare, la consulenza su ogni questione di diritto che possa sorgere in tale contesto e sulla raccolta di prove fattuali onde valutare se per attuare efficacemente una politica dell'Unione siano indispensabili misure di diritto penale dell'Unione europea, in consultazione con i gruppi di esperti esistenti nei settori interessati.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione riguardante lo sviluppo di una politica penale dell'Unione europea.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 20. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale.

2.   Il direttore generale della DG Giustizia nomina i membri scegliendo tra specialisti con le più alte competenze nel settore del diritto penale. La selezione dei membri è svolta in modo tale da garantire conoscenze specialistiche elevate e, per quanto possibile, un corretto equilibrio a livello di competenze, origine geografica e genere, tenuto conto dei compiti specifici del gruppo di esperti e del tipo di conoscenze specialistiche richieste.

3.   Il gruppo è composto da esperti provenienti da organismi scientifici e di ricerca e professionisti legali.

4.   I membri sono nominati a titolo personale per un periodo di tre anni. Accettando il mandato i membri si impegnano ad agire in piena indipendenza e nell'interesse pubblico. Qualora un membro del gruppo si trovi in situazione di conflitto d’interessi, i servizi della Commissione possono escluderlo dal gruppo o da una specifica riunione del gruppo oppure decidere che si astenga dalla discussione dei pertinenti punti all'ordine del giorno. I membri del gruppo rimangono in funzione fino alla sostituzione o alla fine del mandato. Il mandato può essere rinnovato.

5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 339 del trattato possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.

6.   I nomi dei membri del gruppo sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione (di seguito, «il registro») e sul sito Internet della direzione generale della Giustizia. I dati personali dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentate della Commissione.

2.   D’intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti esterni al gruppo, dotati di particolari competenze specifiche relative a un argomento all’ordine del giorno, a partecipare di volta in volta ai lavori del gruppo o sottogruppo. Inoltre può concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni, quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), e paesi candidati all’adesione.

4.   I membri del gruppo, gli esperti invitati e gli osservatori rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, contenute dell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (3). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere provvedimenti idonei.

5.   La segreteria del gruppo è a cura della Commissione.

6.   Il gruppo può adottare il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica le informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo includendole nel registro o indicando nel registro un link verso il sito web corrispondente.

Articolo 6

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri in relazione alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2012

Per la Commissione

Viviane REDING

Vicepresidente


(1)  COM(2011) 573 definitivo.

(2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(3)  Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).


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