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Document 32011R1229

Regolamento (UE) n. 1229/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

GU L 326 del 8.12.2011, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1229/oj

8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/18


REGOLAMENTO (UE) N. 1229/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

recante abrogazione di alcuni atti obsoleti del Consiglio nel settore della politica agricola comune

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

visto l’atto di adesione del 1979, in particolare l’articolo 60, l’articolo 61, paragrafo 5, e l’articolo 72, paragrafo 1,

visto l’atto di adesione del 1985, in particolare l’articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e secondo il criterio di unanimità in seno al Consiglio di cui all’articolo 234, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 1985 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è un elemento essenziale della strategia per legiferare meglio che le istituzioni dell’Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto pratico.

(2)

Un certo numero di regolamenti relativi alla politica agricola comune sono divenuti obsoleti, anche se formalmente sono ancora in vigore.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2052/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dell’esecuzione della Convenzione relativa agli aiuti alimentari (3), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

(4)

Il regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l’intervento nel settore del tabacco greggio (4), ha esaurito i suoi effetti in seguito alle successive riforme del settore del tabacco a partire dal 1992.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 3279/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all’unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (5), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (6), ha introdotto misure applicabili fino al 1981 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di ricino (7), ha introdotto misure speciali per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino (8), la cui validità è scaduta il 30 settembre 1984, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(8)

Il regolamento (CEE) n. 2580/78 del Consiglio, del 31 ottobre 1978, che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l’olio d’oliva, prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (9), riguardava solo le campagne di commercializzazione 1977/78 e 1978/79 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(9)

Il regolamento (CEE) n. 1/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore dei cereali (10), era destinato ad essere applicato nel periodo transitorio successivo all’adesione della Grecia alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(10)

Il regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte (11), ha esaurito i suoi effetti in quanto il suo contenuto è stato ripreso in atti successivi.

(11)

Il regolamento (CEE) n. 2989/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Danimarca, Grecia, Italia e Lussemburgo (12), ha introdotto solo misure temporanee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(12)

Il regolamento (CEE) n. 3033/83 del Consiglio, del 26 ottobre 1983, relativo alla soppressione dell’importo compensativo «adesione» applicabile ai vini liquorosi (13), era destinato ad essere applicato nel periodo transitorio successivo all’adesione della Grecia alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(13)

Il regolamento (CEE) n. 564/84 del Consiglio, del 1o marzo 1984, relativo alla sospensione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte (14), riguardava unicamente l’anno 1984 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(14)

Il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l’importo dell’aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione (15), ha introdotto una misura speciale applicabile fino al 1995 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(15)

Il regolamento (CEE) n. 1441/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (16), ha conferito al Consiglio il potere di adeguare alcune disposizioni transitorie introdotte a seguito dell’adesione del Portogallo alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(16)

Il regolamento (CEE) n. 1720/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (17), ha introdotto diverse misure eccezionali all’interno dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabili al massimo fino al 30 giugno 1992, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(17)

Il regolamento (CEE) n. 740/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che fissa un’indennità comunitaria per l’abbandono definitivo della produzione lattiera in Portogallo (18), ha introdotto una misura speciale da attuare fino al 1996 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(18)

Il regolamento (CEE) n. 741/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all’applicazione del prezzo comune d’intervento dell’olio d’oliva in Portogallo (19), era destinato ad essere applicato nel periodo transitorio successivo all’adesione del Portogallo alle Comunità europee e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(19)

Il regolamento (CEE) n. 744/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Portogallo, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli (20), riguardava l’applicabilità al Portogallo del regolamento (CEE) n. 3817/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli (21), regolamento successivamente abrogato, e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(20)

Il regolamento (CE) n. 2443/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che stabilisce misure supplementari per il sostegno diretto dei redditi dei produttori o per il settore delle carni bovine (22), riguardava unicamente l’anno 1997 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(21)

Il regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce (23), era finalizzato a introdurre un premio speciale per la campagna di commercializzazione 1997/1998 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(22)

Il regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio, del 22 ottobre 1998, che prevede un’offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (24), contemplava unicamente una misura speciale temporanea e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(23)

Il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell’introduzione dell’euro (25), era finalizzato a introdurre unicamente misure transitorie e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(24)

Il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa (26), era finalizzato a introdurre una singola misura una tantum e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(25)

Il regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 (27), riguardava unicamente i raccolti 1999, 2000 e 2001 e ha pertanto esaurito i suoi effetti

(26)

Il regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 (28), riguardava unicamente i raccolti 2002, 2003, 2004 e 2005 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(27)

Il regolamento (CE) n. 527/2003 del Consiglio, del 17 marzo 2003, che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (29), era finalizzato a introdurre una deroga applicabile solo fino al 31 dicembre 2008 e ha pertanto esaurito i suoi effetti.

(28)

Per ragioni di certezza giuridica e di chiarezza è pertanto opportuno abrogare tali regolamenti divenuti obsoleti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I regolamenti (CEE) n. 2052/69, (CEE) n. 1467/70, (CEE) n. 3279/75, (CEE) n. 1078/77, (CEE) n. 1853/78, (CEE) n. 2580/78, (CEE) n. 1/81, (CEE) n. 1946/81, (CEE) n. 2989/82, (CEE) n. 3033/83, (CEE) n. 564/84, (CEE) n. 2997/87, (CEE) n. 1441/88, (CEE) n. 1720/91, (CEE) n. 740/93, (CEE) n. 741/93, (CEE) n. 744/93, (CE) n. 2443/96, (CE) n. 2200/97, (CE) n. 2330/98, (CE) n. 2800/98, (CE) n. 2802/98, (CE) n. 660/1999, (CE) n. 546/2002 e (CE) n. 527/2003 sono abrogati.

2.   L’abrogazione degli atti di cui al paragrafo 1 non pregiudica:

a)

il mantenimento in vigore degli atti dell’Unione adottati sulla base degli atti di cui al paragrafo 1; e

b)

la validità delle modifiche apportate dagli atti di cui al paragrafo 1 ad altri atti dell’Unione che non sono abrogati dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 107 del 6.4.2011, pag. 72.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011.

(3)  GU L 263 del 21.10.1969, pag. 6.

(4)  GU L 164 del 27.7.1970, pag. 32.

(5)  GU L 326 del 18.12.1975, pag. 1.

(6)  GU L 131 del 26.5.1977, pag. 1.

(7)  GU L 212 del 2.8.1978, pag. 1.

(8)  GU L 332 del 24.12.1977, pag. 1.

(9)  GU L 309 dell’1.11.1978, pag. 13.

(10)  GU L 1 dell’1.1.1981, pag. 1.

(11)  GU L 197 del 20.7.1981, pag. 32.

(12)  GU L 314 del 10.11.1982, pag. 25.

(13)  GU L 297 del 29.10.1983, pag. 1.

(14)  GU L 61 del 2.3.1984, pag. 34.

(15)  GU L 284 del 7.10.1987, pag. 19.

(16)  GU L 132 del 28.5.1988, pag. 1.

(17)  GU L 162 del 26.6.1991, pag. 27.

(18)  GU L 77 del 31.3.1993, pag. 5.

(19)  GU L 77 del 31.3.1993, pag. 7.

(20)  GU L 77 del 31.3.1993, pag. 11.

(21)  GU L 387 del 31.12.1992, pag. 12.

(22)  GU L 333 del 21.12.1996, pag. 2.

(23)  GU L 303 del 6.11.1997, pag. 3.

(24)  GU L 291 del 30.10.1998, pag. 4.

(25)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.

(26)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

(27)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

(28)  GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

(29)  GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1.


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