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Dokument 32011R1177

Regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell' 8 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

GU L 306 del 23.11.2011, S. 33–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1177/oj

23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/33


REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2011 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dovrebbe implicare il rispetto dei seguenti principi direttivi: stabilità dei prezzi, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.

(2)

Il patto di stabilità e crescita (PSC), nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4) e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 relativa al patto di stabilità e crescita (5). I regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati modificati, rispettivamente, dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 (6) e (CE) n. 1056/2005 (7). Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005, intitolata «Migliorare l’attuazione del patto di stabilità e crescita» (8).

(3)

Il PSC si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili quale mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile, supportando il rafforzamento degli obiettivi dell’Unione per una crescita sostenibile e per l’occupazione.

(4)

L’esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell’Unione economica e monetaria hanno evidenziato la necessità di una governance economica rafforzata nell’Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro più solido a livello di Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(5)

Il quadro comune di governance economica deve essere migliorato, anche con una rafforzata sorveglianza di bilancio, in linea con l’alto grado di integrazione tra le economie degli Stati membri all’interno dell’Unione, e in particolare nella zona euro.

(6)

Il quadro rafforzato della governance economica dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell’occupazione, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio, su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi statali eccessivi (il PSC), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di bilancio nazionali, nonché su una più incisiva regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.

(7)

Il conseguimento e il mantenimento di un mercato interno dinamico dovrebbero essere considerati elementi del funzionamento corretto e armonioso dell’Unione economica e monetaria.

(8)

Il PSC e l’intero quadro della governance economica dovrebbero integrare e sostenere la strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Le interconnessioni tra i diversi filoni non dovrebbero comportare deroghe alle disposizioni del PSC.

(9)

Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nel quadro del dialogo in questione sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i relativi rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire l’opportunità di partecipare ad uno scambio di opinioni allo Stato membro interessato da una decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, da una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, da un’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, o da una decisione adottata a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE. La partecipazione dello Stato membro a tale scambio di opinioni avviene su base volontaria.

(10)

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più incisivo nella procedura di sorveglianza rafforzata per quanto concerne le valutazioni specifiche applicabili ai singoli Stati membri, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti.

(11)

In sede di applicazione del presente regolamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere opportunamente conto di tutti i fattori pertinenti e della situazione economica e di bilancio degli Stati membri interessati.

(12)

La normativa sulla disciplina di bilancio dovrebbe essere rafforzata, in particolare attribuendo un ruolo più preminente al livello e all’andamento e alla sostenibilità complessiva del debito. È opportuno inoltre rafforzare i meccanismi atti a garantire il rispetto e l’esecuzione di tale normativa.

(13)

L’attuazione dell’attuale procedura per i disavanzi eccessivi sulla base sia del criterio del disavanzo che del criterio del debito necessita di un termine di riferimento numerico, che tenga conto del ciclo economico a partire dal quale valutare se il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato.

È inoltre opportuno introdurre un periodo transitorio per consentire agli Stati membri che sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi alla data di adozione del presente regolamento di adeguare le loro politiche al termine di riferimento numerico per la riduzione del debito. Ciò dovrebbe applicarsi altresì agli Stati membri che sono oggetto di un programma di adeguamento dell’Unione o del Fondo monetario internazionale.

(14)

La non osservanza del termine di riferimento numerico per la riduzione del debito non è sufficiente per constatare l’esistenza di un disavanzo eccessivo, che deve prendere in considerazione l’insieme dei fattori significativi indicati nella relazione della Commissione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE. In particolare, la valutazione dell’effetto del ciclo e la composizione dell’aggiustamento stock-flussi sull’andamento del debito possono essere sufficienti a escludere la constatazione dell’esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del debito.

(15)

Se il rapporto tra il debito pubblico e il PIL non supera il valore di riferimento, al momento di stabilire l’esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base del criterio del disavanzo e dei passaggi che conducono ad esso va preso in considerazione l’insieme dei fattori rilevanti indicati nella relazione della Commissione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE.

(16)

Nel considerare le riforme sistemiche dei regimi pensionistici tra i fattori pertinenti, è opportuno soprattutto valutare se tali riforme rafforzino la sostenibilità a lungo termine dell’intero sistema pensionistico senza aumentare i rischi medio termine per i saldi di finanza pubblica.

(17)

La relazione della Commissione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE dovrebbe tener opportunamente conto della qualità del quadro di bilancio nazionale, in quanto riveste un ruolo essenziale per il risanamento del bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche. Tale considerazione dovrebbe comprendere i requisiti minimi fissati nella direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (9) e altri requisiti auspicabili e concordati di disciplina di bilancio.

(18)

Onde facilitare il controllo dell’osservanza delle raccomandazioni e delle intimazioni del Consiglio per la correzione delle situazioni di disavanzo eccessivo, è necessario che esse stesse indichino degli obiettivi di bilancio annuali coerenti con l’atteso risanamento, in termini corretti per il ciclo e al netto delle misure temporanee e una tantum. A questo riguardo, il parametro di riferimento annuale dello 0,5 % del PIL dovrebbe essere inteso come base media annua.

(19)

La valutazione dell’efficacia dell’azione trarrà vantaggio dall’osservanza degli obiettivi complessivi di spesa delle amministrazioni pubbliche, insieme all’attuazione delle previste misure specifiche sul lato delle entrate.

(20)

Al momento di valutare la possibilità di una proroga dei termini per la correzione del disavanzo eccessivo, è opportuno tenere nella dovuta considerazione gravi recessioni economiche della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

(21)

È opportuno accelerare l’applicazione delle sanzioni finanziarie previste dall’articolo 126, paragrafo 11, TFUE in modo che costituiscano un reale incentivo per l’osservanza delle intimazioni di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

(22)

Per garantire l’osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell’Unione da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro, è opportuno stabilire regole per l’imposizione di sanzioni, sulla base dell’articolo 136 TFUE, che garantiscano meccanismi equi, tempestivi ed efficaci per l’osservanza delle disposizioni del PSC.

(23)

È opportuno che le ammende di cui al presente regolamento costituiscano altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e siano assegnate ai meccanismi di stabilità ai fini dell’assistenza finanziaria, creati dagli Stati membri la cui moneta è l’euro per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro.

(24)

È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1467/97 prendano in considerazione la nuova numerazione dell’articolato del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il fatto che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (10) è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (11).

(25)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l’accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l’emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio viene esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici.

2.   Ai fini del presente regolamento per “Stati membri partecipanti” si intendono gli Stati membri la cui moneta è l’euro.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se il differenziale rispetto a tale valore è diminuito negli ultimi tre anni ad un ritmo medio di un ventesimo all’anno come parametro di riferimento, sulla base delle modifiche registrate negli ultimi tre anni per cui sono disponibili dei dati.

Il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto anche se le proiezioni di bilancio della Commissione indicano che la riduzione necessaria del differenziale si produrrà nel triennio che comprende i due anni successivi all’ultimo anno per cui sono disponibili dei dati. Per uno Stato membro soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi all'8 novembre 2011 e per un triennio a decorrere dalla correzione del disavanzo eccessivo, il requisito del criterio del debito è considerato soddisfatto se lo Stato membro interessato compie progressi sufficienti verso l’osservanza come da valutazione contenuta nel parere adottato dal Consiglio sul suo programma di stabilità o di convergenza.

Nell’applicazione del parametro di riferimento relativo all’adeguamento del rapporto debito/PIL si tiene conto dell’influenza del ciclo sul ritmo di riduzione del debito.»;

c)

i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Nel preparare la relazione di cui all’articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell’osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato. La relazione riflette adeguatamente:

a)

l’evoluzione della posizione economica a medio termine, in particolare la crescita potenziale, compresi i diversi contributi del lavoro, dell’accumulo dei capitali e della produttività totale dei fattori, l’evoluzione congiunturale e la posizione in termini di risparmi netti del settore privato;

b)

l’evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, compresi in particolare, lo stato di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il livello del saldo primario e l’evoluzione della spesa primaria corrente e in conto capitale, l’attuazione di politiche nel contesto della prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi, l’attuazione di politiche nel contesto di una strategia di crescita comune dell’Unione e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l’efficacia dei quadri di bilancio nazionali;

c)

gli sviluppi nella posizione del debito pubblico a medio termine, la sua dinamica e sostenibilità, compresi in particolare i fattori di rischio, incluse la struttura delle scadenze del debito e le valute in cui è denominato, l’aggiustamento stock-flussi e la relativa composizione, le riserve accantonate e gli altri attivi finanziari, le garanzie, in particolare collegate al settore finanziario, e le eventuali passività implicite legate all’invecchiamento della popolazione e al debito privato, nella misura in cui possono rappresentare potenziali passività implicite per le amministrazioni pubbliche.

La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l’osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto, è attribuita particolare attenzione ai contributi finanziari a sostegno della solidarietà internazionale e della realizzazione degli obiettivi delle politiche dell’Unione, al debito sostenuto sotto forma di sostegno bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri nell’ambito della salvaguardia della stabilità finanziaria, e al debito relativo alle operazioni di stabilizzazione finanziaria durante gravi turbolenze finanziarie.

4.   Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell’osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Nel valutare l’osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all’articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE, solo in caso sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.

Tuttavia, nel valutare l’osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo.

5.   Al momento della valutazione dell’osservanza del criterio del disavanzo e del debito e nelle fasi successive della procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio e la Commissione tengono nella debita considerazione l’attuazione di riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione ed il costo netto del pilastro a gestione pubblica. In particolare si prendono in considerazione i criteri dell’intero sistema pensionistico creato dalla riforma, segnatamente se promuove la sostenibilità a lungo termine senza d’altra parte aumentare i rischi per la posizione di bilancio a medio termine.

6.   Se il Consiglio, a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all’articolo 3, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.

7.   Nel caso di Stati membri il cui disavanzo eccessivo rispetto al valore di riferimento rispecchi l’attuazione di una riforma delle pensioni che introduce un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione, il Consiglio e la Commissione, nel valutare l’evoluzione delle cifre del disavanzo nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, prendono in considerazione anche il costo della riforma, fintanto che il disavanzo non supera in modo significativo un livello che può essere considerato prossimo al valore di riferimento, e il rapporto debito/PIL non supera il valore di riferimento, a condizione che sia mantenuta la sostenibilità di bilancio globale. Del costo netto si tiene conto anche per la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all’articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE, qualora il disavanzo sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento.»;

3)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1 bis

DIALOGO ECONOMICO

Articolo 2 bis

1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo una maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo a discutere dinnanzi alla commissione stessa della decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE, della raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, dell’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e delle decisioni del Consiglio adottate a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, dinanzi alla commissione stessa.

Il Consiglio dovrebbe, di norma, seguire le raccomandazioni e le proposte della Commissione o spiegare pubblicamente la propria posizione.

La commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato dalle suddette decisioni, raccomandazioni o intimazioni la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

2.   Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all’applicazione del presente regolamento.»;

4)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell’articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo.»;

b)

al paragrafo 3, il riferimento «all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93» è sostituito da un riferimento «all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che è completata nell’anno successivo alla sua constatazione, salvo sussistano circostanze particolari. Nella sua raccomandazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro realizzi ogni anno obiettivi di bilancio che, sulla base delle previsioni sottese alla raccomandazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nella raccomandazione.

4 bis.   Entro il termine di cui al paragrafo 4, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.

5.   Se è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione di cui all’articolo 126, paragrafo 7 TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale raccomandazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 7 TFUE. La raccomandazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nella raccomandazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»;

5)

all’articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’eventuale decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 3, paragrafo 4 bis, del presente regolamento e della sua attuazione, nonché dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

Il Consiglio, se in conformità dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo.»;

6)

all’articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 8 che constata, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell’intimazione, il Consiglio chiede che lo Stato membro interessato rispetti obiettivi di bilancio annuali che, sulla base delle previsioni sottese all’intimazione, siano coerenti con un miglioramento annuo minimo pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum, al fine di assicurare la correzione del disavanzo eccessivo entro il termine fissato nell’intimazione. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di raggiungere tali obiettivi.

1 bis.   A seguito dell’intimazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato in risposta alla stessa. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate, insieme a informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni specifiche del Consiglio in modo da consentire a quest’ultimo, se del caso, di prendere una decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione.

2.   Se è stato dato seguito effettivo all’intimazione di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE e si verificano eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo l’adozione di tale intimazione, il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un’intimazione rivista a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE. L’intimazione rivista, prendendo in considerazione i fattori significativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento, può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Il Consiglio valuta se, rispetto alle previsioni economiche contenute nell’intimazione, si siano verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Anche in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un’intimazione rivista ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»;

7)

gli articoli da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

1.   Nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all’intimazione formulata a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e dell’attuazione della stessa, nonché sulla base dei provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l’esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 10 bis del presente regolamento.

2.   Ove ricorra la fattispecie di cui all’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, il Consiglio impone sanzioni in conformità a tale articolo. Tale eventuale decisione interviene entro quattro mesi dalla decisione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure.

Articolo 7

Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi ai successivi atti del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafi 7 e 9, TFUE, la decisione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE di imporre sanzioni è adottata, di norma, entro sedici mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. In caso di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, il termine di sedici mesi è adeguato di conseguenza. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.

Articolo 8

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le misure, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009. Qualora il Consiglio decida, in conformità all’articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.»;

8)

all’articolo 9, paragrafo 3, il riferimento all’articolo 6 è sostituito da un riferimento all’articolo 6, paragrafo 2;

9)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l’attuazione delle misure adottate:»;

b)

al paragrafo 3, il riferimento al regolamento (CE) n. 3605/93 è sostituito dal riferimento al regolamento (CE) n. 479/2009;

10)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1.   La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento.

2.   Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell’articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.

3.   La Commissione invita rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare alle missioni di sorveglianza in uno Stato membro la cui moneta è l’euro o che partecipa all’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (12) (ERM II).

4.   La Commissione riferisce al Consiglio sull’esito della missione di cui al paragrafo 2 e può decidere di renderne pubblici i risultati.

5.   In fase di organizzazione delle missioni di sorveglianza di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

11)

gli articoli 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di imporre sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso commina, in linea di principio, un’ammenda. Il Consiglio può decidere di affiancare all’ammenda altre misure previste dall’articolo 126, paragrafo 11, TFUE.

Articolo 12

1.   L’ammenda è costituita da un elemento fisso, pari allo 0,2 % del PIL e da un elemento variabile. L’elemento variabile è pari a un decimo del valore assoluto della differenza tra il saldo espresso in percentuale del PIL dell’anno precedente e il valore di riferimento per il saldo delle amministrazioni pubbliche oppure, nel caso in cui la non conformità alla disciplina di bilancio riguardi il criterio del debito, il saldo delle amministrazioni pubbliche espresso in percentuale del PIL che avrebbe dovuto essere raggiunto lo stesso anno a fronte dell’intimazione di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.

2.   Nel corso di ogni anno successivo all’imposizione di un’ammenda, sino a che la decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all’intimazione del Consiglio di cui all’articolo 126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all’articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all’intimazione del Consiglio. Se il Consiglio decide di imporre un’ulteriore ammenda, l’importo è calcolato con la stessa modalità utilizzata per la componente variabile di cui al paragrafo 1.

3.   L’importo di ciascuna delle ammende di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare lo 0,5 % del PIL.»;

12)

l’articolo 13 è soppresso e il riferimento ad esso che compare nell’articolo 15 è sostituito dal riferimento all’articolo 12;

13)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Le ammende di cui all’articolo 12 costituiscono altre entrate ai sensi dell’articolo 311 TFUE e sono assegnate al Fondo europeo di stabilità finanziaria. Qualora Stati membri partecipanti istituiscano un altro meccanismo di stabilità ai fini dell’assistenza finanziaria per salvaguardare la stabilità di tutta la zona euro, l’ammontare di tali ammende sarà assegnato a quest’ultimo meccanismo.»;

14)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

1.   Entro il 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta tra l’altro:

a)

l’efficacia del presente regolamento;

b)

i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE.

2.   Ove opportuno la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata da proposte di modifica del presente regolamento.

3.   La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

15)

in tutto il regolamento (CE) n. 1467/97 ogni riferimento all’articolo 104 del trattato è sostituito dal riferimento all’articolo 126 TFUE;

16)

nell’allegato, al punto 2, nella prima colonna, i riferimenti «all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio» sono sostituiti dai riferimenti «all’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(4)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(5)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(8)  Cfr. documento 7423/5/05 in http://www.consilium.europa.eu/documents.aspx?lang=it

(9)  Cfr. pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7).

(11)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(12)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.»;


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