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Document 32011D0685
Commission Implementing Decision of 13 October 2011 recognising the fully operational character of the Lithuanian database for bovine animals (notified under document C(2011) 7164)
Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 ottobre 2011 , che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lituana per i bovini [notificata con il numero C(2011) 7164]
Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 ottobre 2011 , che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lituana per i bovini [notificata con il numero C(2011) 7164]
GU L 269 del 14.10.2011, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2011
che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lituana per i bovini
[notificata con il numero C(2011) 7164]
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
(2011/685/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 («il regolamento»), i bovini devono essere identificati e accompagnati da un passaporto, appositamente rilasciato, ogniqualvolta sono spostati. |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, gli Stati membri che dispongono di una banca dati informatizzata che, a giudizio della Commissione, è pienamente operativa possono stabilire che sia rilasciato un passaporto solo per gli animali destinati al commercio all’interno dell’UE e che tali animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un altro Stato membro. |
(3) |
La Lituania ha chiesto alla Commissione che sia riconosciuto il carattere pienamente operativo della base di dati che è il fondamento del sistema lituano per l’identificazione e la registrazione dei bovini. |
(4) |
La Lituania ha presentato le informazioni necessarie che confermano, in particolare, che la sua base di dati per i bovini è conforme all’articolo 5 del regolamento: i) i termini per la notifica degli eventi sono segnalati nella base di dati e i termini per la notifica dei movimenti degli animali fissati nel regolamento sono quindi rispettati; ii) i passaporti degli animali in caso di spostamento al di fuori della Lituania sono successivamente presentati all’autorità competente al loro arrivo; iii) esiste un’interfaccia tra la base di dati nazionale per i bovini e la base di dati nazionale del sistema di pagamento agli agricoltori nonché il sistema nazionale di gestione delle informazioni veterinarie, al fine di facilitare i controlli di conciliazione e lo scambio di dati utili; e iv) le linee guida sono rafforzate affinché i marchi auricolari siano rilasciati e distribuiti correttamente e tali informazioni siano disponibili nella base di dati. |
(5) |
La Commissione ha esaminato tali informazioni e considera appropriato riconoscere il carattere operativo della base di dati. |
(6) |
Alla luce di quanto precede, è opportuno riconoscere che la base di dati lituana per i bovini è pienamente operativa a decorrere dal 1o luglio 2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La base di dati lituana per i bovini è riconosciuta pienamente operativa a decorrere dal 1o luglio 2011.
Articolo 2
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.