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Document 32009R1251

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia

GU L 338 del 19.12.2009, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2009/1251/oj

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1995/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio («UNA») originarie, tra l’altro, della Russia. Detto regolamento è denominato di seguito «regolamento iniziale» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

(2)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel settembre 2005 («riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio con il regolamento (CE) n. 1911/2006 (3) ha rinnovato per cinque anni tali misure al loro livello attuale. Le misure consistono in dazi specifici.

B.   PROCEDURA ATTUALE

1.   RICHIESTA DI RIESAME

(3)

La società per azioni Acron («il richiedente»), un produttore esportatore della Russia, ha presentato domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» («il presente riesame») ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda si limitava all’esame del dumping concernente il richiedente.

(4)

Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato UNA nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o giugno 1998 e il 31 maggio 1999 («il periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di UNA soggetti alle misure antidumping in questione. Il richiedente ha dichiarato inoltre di aver cominciato ad esportare UNA nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

2.   AVVIO DEL RIESAME RELATIVO AI «NUOVI ESPORTATORI»

(5)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Previa consultazione del comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 241/2009 (4), ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1911/2006 («misure in vigore») in relazione al richiedente.

(6)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 241/2009 ha abrogato il dazio antidumping di 20,11 EUR/tonnellata imposto dal regolamento (CE) n. 1911/2006 sulle importazioni di UNA prodotti e venduti per essere esportati nell’Unione dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, alle autorità doganali è stato chiesto di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

3.   PRODOTTO IN ESAME

(7)

Il prodotto oggetto dell’attuale riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia una soluzione di urea e nitrato di ammonio originaria della Russia, comunemente utilizzata come fertilizzante liquido nell’agricoltura («il prodotto in esame»). La soluzione consiste in una miscela di urea, nitrato di ammonio e acqua. Il prodotto in esame è attualmente classificato al codice NC 3102 80 00.

4.   PARTI INTERESSATE

(8)

La Commissione ha formalmente avvisato il richiedente, i rappresentanti del paese esportatore e l’associazione dei produttori dell’Unione dell’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(9)

La Commissione ha inviato al richiedente e alle sue società collegate un questionario, ricevendo le risposte entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle sue società collegate:

JSC Acron, Novgorod, Russia,

Agronova International Inc., Hallandale, Stati Uniti («Agronova»).

5.   PERIODO DELL’INCHIESTA DI RIESAME

(10)

Il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame relativo ai «nuovi esportatori» ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 («PIR»).

C.   ESITO DELL’INCHIESTA

1.   QUALIFICA DI «NUOVO ESPORTATORE»

(11)

L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nell’Unione successivamente a questo periodo.

(12)

Inoltre, il richiedente è stato in grado di dimostrare di non essere collegato con nessuno degli esportatori o produttori della Russia soggetti alle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia.

(13)

In tale contesto, si conferma che il richiedente deve essere considerato «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.   DUMPING

2.1.   DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE

(14)

Il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto in esame sul mercato interno della Russia. Quando i prezzi sul mercato interno non possono essere utilizzati per stabilire il valore normale, è necessario ricorrere a un altro metodo. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato invece un valore normale costruito secondo il metodo illustrato di seguito.

(15)

Il valore normale è stato calcolato sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti dal richiedente, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

2.1.1.    Adeguamento dei costi del gas naturale nel mercato interno russo

(16)

Per quanto riguarda i costi di fabbricazione, è opportuno ricordare che i costi del gas rappresentano una percentuale rilevante del costo di fabbricazione e una percentuale significativa del costo totale di produzione. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si è esaminato se i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame si riflettessero adeguatamente nei documenti contabili del richiedente.

(17)

Si è potuto stabilire che i prezzi pagati dal richiedente nel mercato interno erano anormalmente bassi. A titolo di esempio, essi oscillavano tra un quarto e un quinto del prezzo all’esportazione del gas naturale originario della Russia. A tale riguardo, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi del gas praticati nel mercato interno russo erano prezzi regolamentati, nettamente inferiori a quelli pagati per il gas naturale nei mercati non regolamentati. Poiché i costi del gas non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili del richiedente è stato necessario adeguarli di conseguenza. In assenza di prezzi del gas non distorti relativi al mercato interno russo e a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i prezzi del gas hanno dovuto essere calcolati sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi».

(18)

Il calcolo del prezzo così adeguato si è basato sul prezzo medio del gas russo venduto all’esportazione alla frontiera ceco-tedesca (Waidhaus), al netto delle spese di trasporto e adeguato in modo da riflettere i costi di distribuzione locali. In quanto piazza principale per le vendite di gas russo nell’Unione, che costituisce il mercato più importante per il gas russo e applica prezzi che riflettono adeguatamente i costi, Waidhaus può essere considerato un mercato rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(19)

Il richiedente, informato delle conclusioni, ha sollevato obiezioni in merito i) alla base giuridica dell’adeguamento del prezzo del gas e ii) alle metodologie applicate per tale adeguamento.

2.1.1.1.   Base giuridica dell’adeguamento del prezzo del gas

(20)

Il richiedente ha affermato che qualsiasi adeguamento del prezzo del gas pagato sul mercato interno russo non sarebbe giustificato in quanto i suoi documenti contabili rifletterebbero pienamente i costi legati alla produzione del prodotto in esame in Russia. Egli ha aggiunto inoltre che, conformemente all’articolo 1 del regolamento di base, il valore normale deve essere sempre stabilito tenendo conto del paese esportatore e che, quindi, era in contrasto con tale articolo basare le conclusioni su informazioni corrispondenti a produttori di altri paesi terzi.

(21)

Quanto all’obiezione sollevata dal richiedente riguardo alla presunta violazione dell’articolo 1 del regolamento di base, è opportuno ricordare che detto articolo si limita a descrivere il concetto generale di dumping; i dettagli relativi alla determinazione del dumping figurano nell’articolo 2 del regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base prevede la possibilità di utilizzare informazioni tratte da altri mercati rappresentativi, paesi terzi inclusi, se i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto oggetto di inchiesta non sono ragionevolmente presi in considerazione nei registri contabili della parte interessata. Le argomentazioni del richiedente a tale proposito sono state quindi respinte.

(22)

Il richiedente ha inoltre invocato l’esistenza di vantaggi concorrenziali naturali in Russia connessi, ad esempio, alla grande disponibilità di gas naturale e alle favorevoli condizioni di approvvigionamento; ciò spiegherebbe lo scarto tra il prezzo del gas naturale venduto sul mercato interno e quello all’esportazione. Il richiedente inoltre ha asserito che i prezzi del gas praticati sul mercato interno russo coprirebbero i costi di produzione.

(23)

Per quanto riguarda l’esistenza di vantaggi naturali il richiedente ha trascurato il fatto il che i prezzi del gas naturale pagati sul mercato interno russo erano regolamentati e che pertanto non potevano riflettere adeguatamente un prezzo praticato normalmente in mercati esenti da distorsioni. Il richiedente inoltre non ha presentato alcun elemento atto a giustificare tali asserzioni. Inoltre, per quanto riguarda i costi, anche se i prezzi del gas pagati dal richiedente coprissero il costo unitario di produzione e di vendita del gas sostenuto dal fornitore, tale argomentazione sarebbe non pertinente in quanto il prezzo di mercato del gas non è necessariamente legato ai suoi costi di produzione e di vendita. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(24)

Il richiedente ha sostenuto inoltre che un’inchiesta realizzata conformemente al regolamento di base non dovrebbe riguardare un’eventuale sovvenzione dei prodotti a monte della catena di produzione. Si nota che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base intende determinare se nei documenti contabili delle parti interessate trovano ragionevolmente riscontro i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Si è riscontrato che non era così per i motivi esposti al precedente considerando 17. Ciò non ha nulla a che vedere con la determinazione dell’esistenza di sovvenzioni, che non era oggetto della presente inchiesta. L’argomentazione addotta dal richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.

(25)

In tale contesto, il richiedente ha inoltre sostenuto che, anche se esistessero situazioni di mercato particolari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, esse riguarderebbero unicamente il mercato del prodotto in esame, ossia UNA; pertanto non potrebbero essere applicate alle condizioni di mercato del prodotto a monte. Tuttavia, come risulta dal considerando 24, l’adeguamento dei prezzi del gas naturale è stato effettuato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base che, per i motivi esposti al considerando 21, autorizza esplicitamente le istituzioni ad utilizzare i costi di produzione relativi ad altri mercati rappresentativi. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.

(26)

Il richiedente ha infine sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si limita a verificare la conformità dei registri contabili della società ai principi di contabilità generalmente riconosciuti nel paese terzo interessato e non impone che i costi siano allineati a quelli praticati in mercati non regolamentati.

(27)

È opportuno rilevare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base devono essere soddisfatte due condizioni perché i costi siano calcolati sulla base dei documenti contabili dell’esportatore: i) tali documenti devono essere conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti del paese interessato; e ii) i documenti devono esprimere adeguatamente i costi legati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Se, come nel presente caso, non è rispettata la seconda condizione in quanto i costi non trovano riscontro nei documenti contabili, è necessario adeguare questi ultimi. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.

2.1.1.2.   Metodologia applicata per l’adeguamento del prezzo del gas

(28)

Il richiedente ha sostenuto che durante il periodo dell’inchiesta del presente riesame si sono registrate notevoli fluttuazioni del prezzo del gas e che è opportuno determinare il valore normale non su base annuale, bensì su base mensile (o quantomeno trimestrale).

(29)

È opportuno rilevare che, benché il prezzo del gas abbia oscillato durante il PIR, tali fluttuazioni non sono state ritenute eccezionali o particolarmente significative. In effetti, il mercato del gas naturale è generalmente caratterizzato da fluttuazioni di prezzo di una certa rilevanza. Il richiedente non è stato in grado di dimostrare l’esistenza di circostanze particolari, né che le fluttuazioni di prezzo durante il PIR hanno superato di molto quelle normali. Pertanto, non vi era motivo di abbandonare la metodologia utilizzata nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore. In secondo luogo, le informazioni in base alle quali, secondo il richiedente, si sarebbero dovuti stabilire i valori normali erano disponibili soltanto in parte, in quanto le informazioni necessarie relative alle società statunitensi, cioè le SGAV e il margine di profitto, erano disponibili solo su base annuale. Pertanto, se si fosse seguita l’argomentazione del richiedente, non sarebbe stato possibile calcolare correttamente i valori mensili o trimestrali. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta.

(30)

Il richiedente ha inoltre contestato la scelta di Waidhaus come mercato di riferimento adeguato dati i prezzi secondo lui non concorrenziali del gas in Germania e date le relazioni tra le parti, fattore legato alle formule di calcolo dei prezzi nei contratti di esportazione del gas dalla Russia.

(31)

È opportuno notare che l’argomentazione della tariffazione interna non concorrenziale del gas in Germania è stata in ogni caso considerata non pertinente, in quanto riguarderebbe unicamente i prezzi ai quali i distributori tedeschi vendono il gas sul mercato interno e, pertanto, non riguarda in nessun modo il prezzo al quale il gas russo esportato è venduto a Waidhaus. L’argomento del richiedente secondo il quale gli operatori tedeschi non avrebbero alcun interesse a negoziare prezzi bassi per il gas russo importato a Waidhaus è una pura supposizione non suffragata dai fatti e da elementi di prova. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(32)

Il richiedente ha sostenuto inoltre che in caso di ricorso al prezzo all’esportazione a Waidhaus si sarebbe dovuto dedurre da tale prezzo il dazio russo pagabile per tutte le esportazioni, poiché quest’ultimo non era applicato nel mercato interno.

(33)

In effetti il prezzo di mercato a Waidhaus, considerato come mercato rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è il prezzo comprendente le tasse all’esportazione, non quello al netto di tali tasse. Dal punto di vista dell’acquirente è il prezzo da pagare a Waidhaus che conta e, a tale riguardo, è irrilevante sapere quale percentuale di tale prezzo corrisponda ai dazi all’esportazione e quale percentuale spetti al fornitore di gas. Quest’ultimo, del resto, cercherà sempre di gonfiare il suo prezzo e quindi di fatturare ai suoi clienti il prezzo più elevato che essi sono disposti a pagare. Dato che tale prezzo è sempre nettamente superiore ai costi di produzione, permettendo così al fornitore di realizzare elevati profitti, l’elemento che determina principalmente il prezzo di mercato non è l’importo del dazio all’esportazione, bensì il prezzo che il mercato è disposto a pagare. Si è pertanto concluso che il prezzo comprensivo del dazio all’esportazione, e non quello del dazio escluso, corrisponde al prezzo determinato da un mercato esente da distorsioni. Le argomentazioni del richiedente a tale riguardo sono state pertanto respinte.

(34)

In tale contesto, il richiedente ha inoltre asserito che il margine commerciale del distributore locale non andrebbe aggiunto al prezzo all’esportazione a Waidhaus, senza tuttavia spiegare o dimostrare perché un simile adeguamento sarebbe a suo avviso inopportuno. Si è ritenuto che, poiché i clienti sul mercato interno acquistavano il gas dai fornitori locali, si dovesse supporre che tali clienti erano tenuti a pagare i costi di distribuzione locale, che in quanto tali non sono inclusi nel prezzo di Waidhaus prima dell’adeguamento. Si è pertanto ritenuto giustificato tale adeguamento e l’argomentazione del richiedente è stata di conseguenza respinta.

2.1.2.    Spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»)

(35)

Le SGAV e i profitti non hanno potuto essere determinati in base ai termini introduttivi dell’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base perché il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto simile nel mercato interno russo. Non è stato possibile applicare l’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base poiché solo il richiedente è oggetto dell’inchiesta. Neppure l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), era applicabile poiché anche per i prodotti appartenenti alla stessa categoria generale il gas naturale costituisce la materia prima di gran lunga più importante; pertanto i costi di fabbricazione andrebbero molto probabilmente adeguati per i motivi di cui al considerando 17. Nel quadro del presente riesame non si disponeva di alcuna informazione per poter quantificare con precisione tale adeguamento e determinare le SGAV e i corrispondenti margini di profitto derivanti dalla vendita di tali prodotti dopo tale adeguamento. Le SGAV e i profitti sono quindi stati determinati con un metodo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(36)

Poiché il mercato interno russo dei prodotti della stessa categoria generale è trascurabile, è stato necessario ottenere le informazioni da altri mercati rappresentativi. A tale riguardo sono state prese in considerazione informazioni pubbliche relative alle principali società operanti nel settore dei concimi azotati. Si è riscontrato che i dati corrispondenti ai produttori nordamericani (in particolare Stati Uniti) erano i più appropriati allo scopo dell’indagine, vista la vasta disponibilità di informazioni finanziarie pubbliche complete e affidabili riguardanti le società quotate in borsa in questa regione del mondo. Il mercato nordamericano presenta inoltre un volume significativo di vendite interne e un elevato livello di concorrenza di società nazionali e straniere. Le SGAV e i profitti sono stati pertanto determinati in base alla media ponderata delle SGAV e dei profitti di tre produttori nordamericani che figuravano tra le principali società nel settore dei fertilizzanti per quanto riguarda le vendite della stessa categoria generale di prodotti (concimi azotati) nell’America del Nord. Questi tre produttori sono stati considerati rappresentativi del settore dei concimi azotati e i loro importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati quindi ritenuti rappresentativi dello stesso tipo di costi sostenuti in genere dalle società operanti con successo nel segmento di mercato in questione. Nulla indica inoltre che l’importo dei profitti così stabilito sia superiore al profitto normalmente realizzato dai produttori russi sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale nel loro mercato interno.

(37)

Informato delle conclusioni, il richiedente ha contestato la metodologia suddescritta sostenendo che il margine di profitto utilizzato è irragionevole ed eccessivamente elevato, specialmente se confrontato con il quello utilizzato in precedenti inchieste antidumping riguardanti lo stesso prodotto. Il richiedente ha sostenuto che il 2008, anno utilizzato per determinare l’ammontare delle SGAV e dei profitti, è stato un anno eccezionalmente buono sul mercato statunitense con notevoli fluttuazioni dei prezzi del gas e un livello di prezzi dei fertilizzanti insolitamente elevato, che ha prodotto margini di profitto eccezionalmente elevati per i produttori degli Stati Uniti.

(38)

In generale, il presente riesame ha confermato che le circostanze non erano mutate, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, per cui non sarebbe stato giustificato l’abbandono della metodologia utilizzata nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore. In primo luogo, si è constatato che i margini di profitto raggiunti dagli stessi produttori statunitensi prima del 2008 erano simili a quelli realizzati nello stesso anno. In secondo luogo, anche se i livelli di profitto nel 2008 erano diversi da quelli registrati negli altri anni, si tratta di un’evoluzione normale in un’economia di mercato in cui i costi, i prezzi e i profitti si adeguano progressivamente. In terzo luogo, il mercato del gas naturale è generalmente caratterizzato dalla sua volatilità. Un raffronto dei livelli di prezzo del gas sui mercati statunitensi e a Waidhaus tra il 2008 e gli anni precedenti non ha rivelato differenze tali da giustificare profitti anormalmente elevati sul mercato statunitense. Stante quanto precede, si ritiene che non sarebbe giustificato discostarsi dalla metodologia di cui al considerando 36.

(39)

Inoltre, il richiedente ha asserito che non è stato applicato il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del carattere ragionevole del margine di profitto utilizzato, in quanto il margine di profitto è superiore al profitto normalmente realizzato da altri esportatori o da altri produttori sulla vendita dei prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(40)

Il richiedente non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua argomentazione. Dal momento che il presente riesame riguardava unicamente la determinazione del dumping relativamente al richiedente, non erano disponibili informazioni relative ad altri produttori in Russia. Pur constatando che i costi del gas sostenuti dal richiedente hanno dovuto essere respinti per le ragioni suesposte, il tasso di redditività a livello della società, dichiarato dal richiedente e corrispondente alle vendite dei prodotti sul mercato interno, tenuto conto dei profitti e delle perdite eccezionali legati alle attività finanziarie, è dello stesso ordine di grandezza di quello dei produttori statunitensi. In queste circostanze, non ci sono motivi per ritenere che il margine di profitto utilizzato sia superiore a quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori sulla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(41)

L’industria dell’Unione ha contestato il metodo di cui sopra per quanto riguarda la determinazione delle SGAV e dei profitti, affermando che si sarebbero dovute utilizzare le SGAV del richiedente. L’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base stabilisce tuttavia che gli importi relativi alle SGAV e ai profitti devono basarsi unicamente sui dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita da parte del produttore esportatore interessato nel corso di normali operazioni commerciali. Ciò non si è verificato, come risulta dai considerando 35 e 36, perché il richiedente non ha effettuato vendite del prodotto simile sul mercato interno russo. L’argomento è stato pertanto respinto.

2.2.   PREZZO ALL’ESPORTAZIONE

(42)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile per il prodotto in esame se venduto per l’esportazione dal paese esportatore nell’Unione.

2.3.   RAFFRONTO

(43)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per le differenze nei costi di trasporto, movimentazione, carico, spese accessorie e imposte indirette, se del caso, e in base a prove verificate.

(44)

Le vendite all’esportazione del richiedente durante il PIR sono state realizzate attraverso Agronova, un operatore commerciale collegato situato negli Stati Uniti. L’inchiesta ha rivelato che la società collegata si limita a reperire clienti e a negoziare contratti di vendita. Dalla verifica è emerso che i conti di Agronova non lasciano trasparire chiaramente tutte le sue operazioni; vi sono indizi del fatto che, benché non siano state versate alla società commissioni legate alle transazioni, le sue attività sono state remunerate sotto altre forme. Per tali ragioni le funzioni di Agronova sono state considerate analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Pertanto il prezzo all’esportazione è stato adeguato con l’aggiunta di una commissione fittizia corrispondente al normale margine commerciale di un commerciante, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(45)

Il richiedente ha contestato l’adeguamento del prezzo all’esportazione con l’aggiunta di una commissione fittizia conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per quanto riguarda le vendite effettuate tramite la sua società collegata negli Stati Uniti, sostenendo che tale società svolge funzioni identiche a quelle di un ufficio di vendite all’esportazione pienamente integrato e in quanto tale non va considerata un agente che opera sulla base di commissioni.

(46)

Tale affermazione non ha potuto essere confermata dalla presente inchiesta che ha rivelato che, quanto alle funzioni e al tipo di compensazione delle attività della società collegata da parte del richiedente, tale società va considerata invece come un agente che opera sulla base di commissioni.

2.4.   MARGINE DI DUMPING

(47)

Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(48)

Dal confronto è emerso un margine di dumping del 22,9 %, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

D.   MISURE ANTIDUMPING

(49)

Si rammenta che a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, e come indicato al considerando 49 del regolamento (CE) n. 1995/2000, nell’inchiesta iniziale il dazio definitivo è stato fissato al livello del margine di pregiudizio individuato, che era inferiore al margine di dumping poiché si era accertato che tale dazio inferiore era sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Alla luce di quanto sopra il dazio istituito nel presente riesame non dovrebbe essere superiore al margine di pregiudizio.

(50)

Il presente riesame intermedio parziale, limitato all’esame del dumping praticato dal richiedente, non permette di determinare un margine di pregiudizio individuale. Il margine di dumping stabilito nel presente riesame è stato pertanto confrontato al margine di pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale. Poiché quest’ultimo era inferiore al margine di dumping riscontrato nella presente inchiesta, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo per il richiedente al livello del margine di pregiudizio individuato nell’inchiesta iniziale.

(51)

È stato ritenuto che il dazio antidumping modificato dovesse assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento (CE) n. 1995/2000. Per garantire l’efficacia delle misure e scoraggiare le manipolazioni dei prezzi è stato considerato opportuno istituire dazi in forma di importo specifico per tonnellata. Di conseguenza, il dazio antidumping da istituire sulle importazioni del prodotto in esame prodotto e venduto all’esportazione verso l’Unione dal richiedente, calcolato sulla base del margine di pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale, espresso come importo specifico per tonnellata, deve essere di 20,11 EUR per tonnellata.

E.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(52)

In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso con effetto retroattivo dalla data di apertura del riesame sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 241/2009.

F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE

(53)

Il richiedente e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intendeva reistituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di UNA originarie, tra l’altro, della Russia e prodotte e vendute per essere esportate nell’Unione dal richiedente e riscuotere con effetto retroattivo tale dazio sulle importazioni soggette a registrazione. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni.

(54)

Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite con regolamento (CE) n. 1911/2006.

G.   IMPEGNO

(55)

Informato delle conclusioni definitive, il richiedente ha presentato un’offerta di impegno conformemente all’articolo 8 del regolamento di base. Egli ha dichiarato che la sua offerta era motivata dalla ragionevole previsione che alcune delle sue argomentazioni avanzate in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive sarebbero state accettate e avrebbero permesso di stabilire in un prezzo all’importazione minimo per lui praticabile. Tuttavia, dal momento che nessuna delle osservazioni formulate dal richiedente è stata giudicata giustificata e questi non è sembrato interessato a proporre un prezzo all’importazione minimo basato sul livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale, non è stato ritenuto necessario analizzare oltre l’offerta di impegno in vista di una sua eventuale accettazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1911/2006 è modificata con la seguente aggiunta:

Paese

Produttore

Importo del dazio

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

«Russia

Joint Stock Company Acron

EUR 20,11

A932»

2.   Il dazio istituito è inoltre riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali che sono state registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 241/2009.

3.   Si dà disposizione alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali originarie della Russia prodotte e vendute per essere esportate nell’Unione dalla Joint Stock Action Acron.

4.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 238 del 22.9.2000, pag. 15.

(3)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 26.

(4)  GU L 75 del 21.3.2009, pag. 5.


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