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Document 32009D0988

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2009 , che designa l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 [notificata con il numero C(2009) 10155]

GU L 338 del 19.12.2009, p. 104–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/988/oj

19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/104


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

che designa l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008

[notificata con il numero C(2009) 10155]

(2009/988/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 25, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008 danno facoltà alla Commissione di designare un organismo per i fini definiti nei medesimi articoli.

(2)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), il mandato dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) comprende, tra l’altro, il coordinamento delle operazioni per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata in conformità delle norme dell’Unione europea.

(3)

È quindi opportuno designare l’ACCP quale organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafo 4, all’articolo 25, paragrafo 2, e all’articolo 48, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) è l’organismo designato per:

a)

trasmettere notifiche, con copia alla Commissione, del rifiuto di autorizzare sbarchi o trasbordi da parte di pescherecci di paesi terzi allo Stato o agli Stati di bandiera e, se del caso, copia di tali notifiche alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b)

su richiesta della Commissione, prevedere la realizzazione di controlli in loco, per proprio conto o in cooperazione con la Commissione, al fine di verificare l’effettiva attuazione degli accordi di cooperazione con i paesi terzi, in conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

c)

comunicare agli Stati membri e agli Stati di bandiera, con copia alla Commissione, qualsiasi ulteriore informazione trasmessa dagli Stati membri alla Commissione che risulti pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco dell’Unione europea delle navi INN, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

d)

trasmettere rapporti di avvistamento a tutti gli Stati membri, con copia alla Commissione e, se del caso, al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008;

e)

trasmettere al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, con copia alla Commissione, le informazioni comunicate da uno Stato membro in risposta a un rapporto di avvistamento elaborato da una parte contraente di detta organizzazione regionale di gestione della pesca in relazione a un peschereccio di detto Stato membro, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 2

L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.


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